Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 19/03/2026, n. 2353
TAR
Sentenza 31 ottobre 2025
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CS
Accoglimento
Sentenza 19 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. in materia di spese di lite

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la compensazione delle spese non possa basarsi su difficoltà organizzative interne al Ministero o sulla serialità del contenzioso, in quanto tali motivazioni non sono sufficienti a derogare alla regola generale della condanna alle spese in caso di soccombenza. Ha altresì rilevato che la somma richiesta dall'appellante per le spese del primo grado era eccessiva rispetto alla complessità della causa e ha liquidato un importo inferiore.

  • Accolto
    Liquidazione delle spese del primo grado

    Il Consiglio di Stato, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere in favore di CI ER le spese del primo grado, liquidate nell'importo complessivo di € 1.000,00, oltre accessori.

  • Accolto
    Liquidazione delle spese del presente grado di giudizio

    Il Consiglio di Stato ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere in favore di CI ER le spese del presente grado del giudizio, liquidate nell'importo di € 800,00, oltre accessori.

  • Accolto
    Rimborso contributo unificato

    Il Consiglio di Stato ha ordinato che il Ministero dell'Istruzione e del Merito rimborsi in favore di CI ER, ove versato, il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 19/03/2026, n. 2353
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2353
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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