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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/10/2025, n. 7545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7545 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza separazione senza figli minori o con figli maggiorenni economicamente autosufficienti udienza sostituita
N.R.G. 16035/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.04.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Assunta Tina Romanò presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]con l'Avv. Chiara M. Magalini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in IO LT in data 29.08.2009 (anno 2009 atto n. 12 reg. parte II serie A) In separazione dei beni. FATTO In data 24.04.2025 la Sig.ra ha depositato ricorso per separazione giudiziale ai Parte_1 sensi dell'art. 473 bis 12 e seg. e 49 c.p.c. In data 09.05.2025, il fascicolo è stato assegnato al Giudice Delegato Dott.ssa Fulvia De Luca che, con provvedimento del 14.05.2025, ha fissato la prima udienza al 18.11.2025 fissando i termini di notifica del provvedimento e della costituzione del convenuto. In data 05.06.2025 il ricorso veniva notificato al resistente. In data 28.07.2025 si è costituito in giudizio il sig. Parte_2
In data 30.07.2025 le parti, precisando di aver raggiunto un accordo, hanno depositato congiuntamente istanza di mutamento del rito e di anticipazione di udienza. In data 01.08.2025 il Giudice Delegato ha accolto detta istanza e ha anticipato l'udienza, sostituendola
– come richiesto dai coniugi congiuntamente - con il deposito delle note scritte alla data del 17.09.2025. Con l'istanza di mutamento del rito sottoscritta dalle parti personalmente, i coniugi hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi economicamente autosufficienti rinunciano reciprocamente al mantenimento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Le parti, con i due atti introduttivi e successivamente con l'istanza di mutamento del rito, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio a IO LT (SO) in data 29.08.2009
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IO LT (SO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Fulvia De Luca.
Così deciso in Milano, il 01/10/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
N.R.G. 16035/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.04.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Assunta Tina Romanò presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]con l'Avv. Chiara M. Magalini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in IO LT in data 29.08.2009 (anno 2009 atto n. 12 reg. parte II serie A) In separazione dei beni. FATTO In data 24.04.2025 la Sig.ra ha depositato ricorso per separazione giudiziale ai Parte_1 sensi dell'art. 473 bis 12 e seg. e 49 c.p.c. In data 09.05.2025, il fascicolo è stato assegnato al Giudice Delegato Dott.ssa Fulvia De Luca che, con provvedimento del 14.05.2025, ha fissato la prima udienza al 18.11.2025 fissando i termini di notifica del provvedimento e della costituzione del convenuto. In data 05.06.2025 il ricorso veniva notificato al resistente. In data 28.07.2025 si è costituito in giudizio il sig. Parte_2
In data 30.07.2025 le parti, precisando di aver raggiunto un accordo, hanno depositato congiuntamente istanza di mutamento del rito e di anticipazione di udienza. In data 01.08.2025 il Giudice Delegato ha accolto detta istanza e ha anticipato l'udienza, sostituendola
– come richiesto dai coniugi congiuntamente - con il deposito delle note scritte alla data del 17.09.2025. Con l'istanza di mutamento del rito sottoscritta dalle parti personalmente, i coniugi hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi economicamente autosufficienti rinunciano reciprocamente al mantenimento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Le parti, con i due atti introduttivi e successivamente con l'istanza di mutamento del rito, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio a IO LT (SO) in data 29.08.2009
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IO LT (SO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Fulvia De Luca.
Così deciso in Milano, il 01/10/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG