TAR Lecce, sez. III, sentenza 31/03/2026, n. 501
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Sentenza 31 marzo 2026

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  • Rigettato
    Mancata, ritardata o inadeguata attivazione della funzione pubblica in tema di misure di protezione e contenimento della XY OS

    Il Tribunale ha ritenuto che le amministrazioni resistenti abbiano agito tempestivamente e adeguatamente, adottando le misure necessarie in base alle conoscenze disponibili all'epoca. Non è stata riscontrata inerzia, ritardo o palese illegittimità nella loro condotta. La normativa europea e nazionale è stata recepita e applicata, e le misure adottate sono state proporzionate alla situazione.

  • Rigettato
    Responsabilità della Pubblica Amministrazione per danni derivanti da condotta illegittima o omissiva

    Il Tribunale ha rigettato le domande risarcitorie poiché non è stata dimostrata la condotta illegittima, la colpa della Pubblica Amministrazione, il nesso di causalità tra la condotta e il danno, né l'effettiva entità del danno. È stata sottolineata la complessità della gestione dell'emergenza fitosanitaria e la mancanza di prova di una violazione degli obblighi da parte delle amministrazioni prima del 2015. Inoltre, i ricorrenti non hanno dimostrato di aver adempiuto ai propri doveri di vigilanza e segnalazione, né che le misure di eradicazione avrebbero potuto impedire il danno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. III, sentenza 31/03/2026, n. 501
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 501
    Data del deposito : 31 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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