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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/04/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 852/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 852/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LANA Parte_1 P.IVA_1
RICCARDO
ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, procuratrice CP_1 P.IVA_2 di (P.I. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_3 dell'avv. BARBARO ALESSANDRO e ALOI ANDREA
[...]
Controparte_3
(C.F. ), oggi con il patrocinio dell'avv. SALANITRO UGO ANTONINO P.IVA_4 CP_4
CONVENUTO/I
OGGETTO
Azione di ripetizione di indebito: citazione notificata il 15.02.2018, con il quale la società attrice ha citato in giudizio la Parte_1 Controparte_5
esponendo di avere stipulato con il predetto Istituto di credito un contratto di
[...] mutuo fondiario a rogito Notaio di del 26.09.2014, Rep. n. 10.780/Racc. n. Persona_1 CP_5
7.850, per l'importo di € 280.000,00, da restituire in 20 anni mediante il pagamento di n. 80 rate trimestrali posticipate, con tasso di interesse convenuto pari al 5,20% annuo, che risulterebbe viziato sotto molteplici aspetti.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Accertare l'effettiva violazione dell'art.117 TUB, nonché dell'art. 125 bis TUB in seno al suddetto contratto di mutuo, per come sopra spiegato.
Accertare che il tasso di estinzione anticipata supera il tasso soglia di usura.
pagina 1 di 7 Accertare e dichiarare la illiceità del contratto di mutuo, nella parte in cui prevede che gli interessi di mora siano computati anche sugli interessi corrispettivi (nonché su ogni altra remunerazione prevista dalla rata) e non sul mero capitale, con applicazione di anatocismo sul mutuo;
Accertare che il T.A.E.G. rilevato sul mutuo de quo (comprensivo di tutte le spese e degli oneri posti a carico del mutuatario) è superiore al tasso soglia in vigore nel trimestre di stipula.
Dichiarare per gli effetti che tale contratto di mutuo sia usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione sono stati convenuti tassi di mora che sommati al valore delle singole polizze convenute e comunque rientranti nel seno dei rispettivi piano di ammortamento hanno determinato un travalicamento del tasso soglia di riferimento.
Dichiarare che anche il solo tasso di mora – con l'addendo della polizza – travalica ex se il tasso soglia vigente al tempo della convenzione;
Accertare che allo stato gli attori abbiano pagato come interessi € 21.233,87 e come oneri € 41.804,00 e che, pertanto, ha diritto ad un rimborso pari ad € 63.027,87. Ritenere che parte attrice non è debitrice di alcunché, secondo le determinazioni dell'allegata perizia;
Soppesare, pertanto, che per effetto delle indicate somme, avendo restituito parte del capitale e compensato l'importo ancora dovuto del medesimo con quello degli interessi da rimborsarsi a suo favore, gli attori nulla più devono all' convenuto e che, di contro, sono suoi creditori per CP_6 l'importo di euro 63.027,87, ovvero sia la somma pari a quanto indebitamente versato a favore di quest'ultimo; Accertare l'effettivo superamento del T.E.MO. e del tasso annuo effettivo nominale di mora (T.A.N.MO) in seno al contratto di mutuo de quo, nonché accertare l'effettiva violazione dell'art.117 TUB in seno al suddetto contratto di mutuo, per come sopra spiegato. In via gradata ed in considerazione di quanto esposto in narrativa (con precipuo riferimento alla incertezza interpretativa delle clausole pattuenti il tasso di mora), delibare comunque che, nei casi di ritardato pagamento, i succitati tassi di mora potranno essere applicati solo sul mero capitale e non già anche sugli interessi corrispettivi, oltre che su ogni altra remunerazione prevista in rata.
CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
Le superiori domande, formulate dall'attrice con l'atto introduttivo del giudizio, sono state altresì integrate con il deposito di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c..
Parte convenuta:
“(…) Rigetto delle domande attoree, in quanto inammissibili e infondate, per le ragioni indicate in narrativa. (…) Con vittoria di spese e compensi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva innanzitutto che con deposito di comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. del 7.04.2020 si è costituita nel giudizio quale procuratrice di CP_1 Controparte_2
(cessionaria del credito per cui è causa in virtù di contratto del 10.12.2019 di cessione di crediti pecuniari individuati “in blocco”, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B., come da avviso di cessione pubblicato in G.U. Parte Seconda n. 147 del 14.12.2019), la quale ha richiamato e fatto proprie le ragioni e difese già formulate dalla banca cedente, di cui ne ha richiesto l'estromissione. Detto atto di intervento non è stato contestato dalla parte attrice e, pertanto, deve ritenersi pacifico e non oggetto di prova ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; nulla sul punto ha altresì osservato la cedente la quale ha Controparte_5 comunque continuato ad articolare difese nel prosieguo del giudizio.
La domanda non può essere accolta per i motivi che seguono.
pagina 2 di 7 In data 26.09.2014 la società attrice ha stipulato un contratto di mutuo fondiario, ai sensi degli artt. 10 e
38 del D.Lgs. n. 385/1993, con per Controparte_5 la somma di € 280.000,00, da restituirsi in venti anni mediante il pagamento di n. 80 rate trimestrali posticipate, calcolate col sistema dell'ammortamento alla francese, ciascuna dell'importo unitario di €
5.648,81, comprensivo di quota di interessi e di capitale. Nello specifico il contratto di mutuo prevedeva, all'art. 5, che il tasso di interesse corrispettivo dovuto era “regolato ad un tasso variabile pari alla media mensile delle quotazioni del tasso Euribor a 3 (tre) mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360 (trecentosessantacinque trecentosessantesimi) e troncato al terzo decimale, maggiorata di uno spread nominale annuo di 5 (cinque) punti” (art. 5, comma 1). Gli interessi di mora, applicati in tutti i casi previsti dal contratto, venivano “calcolati ad un tasso pari a 0,40 (zero virgola quaranta) punti in più del tasso di interesse applicato alle rate del finanziamento” (art. 5, comma 4); “Sugli interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica” (art. 5, comma 5).
In seno a detto contratto veniva altresì precisato che, al momento della stipula del mutuo, il valore del tasso nominale annuo (T.A.N.) era “pari a 0,196% (zero virgola centonovantasei per cento) e pertanto il tasso di interesse ad oggi risulta pari al 5,196% (cinque virgola centonovantasei per cento) su base annua, corrispondente al valore predetto maggiorato di 5 (cinque) punti in ragione d'anno”, mentre il tasso annuo effettivo globale (T.A.E.G.) era pari al 5,44% (art. 5, comma 6).
Passando all'esame delle questioni sollevate dall'attrice, deve senz'altro rigettarsi la domanda di accertamento della illiceità della clausola determinativa degli interessi moratori, per usurarietà dei medesimi ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c., in quanto calcolata sull'importo comprensivo anche degli interessi corrispettivi.
Emerge infatti in via immediata la fallacia della interpretazione proposta dall'attrice riguardo la clausola in questione. Come evidenziato dall'art. 5, comma 4 del contratto per cui è causa, gli interessi di mora risultano calcolati ad un tasso pari alla percentuale degli interessi corrispettivi aumentato di 0,40 punti, inoltre, “Le somme dovute dalla Parte finanziata e non pagate alla scadenza di ciascuna rata producono interessi di mora in favore della ) dal giorno della scadenza e fino al CP_5 momento dell'effettivo pagamento delle somme medesime. Sugli interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica” (art. 5, comma 5). La clausola è evidentemente riferita alle rate scadute, e al capitale residuo, che diverrà esigibile in virtù della decadenza dal beneficio del termine e della risoluzione del contratto, in aderenza a quanto previsto dall'art. 3 della delibera CICR 9.02.2000:
“nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino a1 momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
Dal tenore letterario delle espressioni usate non è in alcun modo configurabile la lamentata sommatoria dei tassi posta a sostegno dell'azione di accertamento negativo. Alla base di tale esclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro. Costituisce infatti orientamento oramai cristallizzato della giurisprudenza, e recentemente confermato da Cass. Civ. n. 17447/2019, che “gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari”, e che “in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente
pagina 3 di 7 perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta”.
Ed anche secondo l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di merito, fermo il principio per cui debba operarsi la verifica del rispetto della soglia usuraria anche con riferimento agli interessi moratori e non solo ai corrispettivi (cfr., da ultimo, Cass. Civ. Sez. Un. n. 19597/2020), tale verifica deve essere operata distintamente per ciascuna categoria di interessi, data la diversa natura e funzione degli stessi, riferiti a basi di calcolo differenti (il tasso corrispettivo si applica, infatti, al capitale residuo al fine di determinare la quota di interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata, nel caso in cui questa non sia pagata alla scadenza) ed in ragione del fatto che in ipotesi di applicazione degli interessi moratori questi ultimi si sostituiscono e non si sommano ai primi (cfr., Trib.
Roma, sentenza n. 18037 del 16/12/2020, che richiama Trib. Roma, sentenza n. 10662 del 25/5/2016 e Trib. Milano, sentenza n. 2363 dell'8/3/2016).
La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.E.G.M., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.E.G.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.E.G.M. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio (Cass. Civ. Sez. Un. n.
19597/2020 cit.).
Al riguardo, nel caso di specie, né il tasso di interessi corrispettivo, né il tasso di interessi moratorio superano il tasso soglia. Ed infatti, contrariamente a quanto rilevato dalla consulenza di parte di parte attrice, la quale si limita ad indicare il tasso soglia relativo al terzo trimestre 2014 pari all'8,77%, dalla lettura del Decreto Ministeriale di riferimento dell'8.05.2014 (G.U. n. 148 del 28.06.2014) si legge che
“ai fini della determinazione degli interessi usurari (…) i tassi rilevati devono essere aumentati di un quarto cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali, la differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali”, ciò determina il tasso usurario nel 14,968%.
Deve altresì escludersi il superamento del tasso soglia per via della sommatoria del costo della polizza assicurativa, in quanto la polizza costituisce un costo complessivo una tantum per il rischio del bene ipotecato, che incide in misura minima sulla singola rata.
Generica e poco chiara appare la contestazione dell'attrice relativa alla quantificazione di tutte le commissioni, remunerazioni, spese ed in generale al conteggio di tutti gli oneri relativi alla concessione del credito (quantificati dall'attrice in complessivi € 41.804,00), da tenere in considerazione ai fini della verifica dell'usura. Nello specifico l'importo di €. 4.062,00 (“Oneri sul corrisposto”) contiene già le voci di costo “Spese di istruttoria” e “Assicurazione”, deve inoltre essere sottratto l'importo di €
pagina 4 di 7 700,00 in quanto relativo all'imposta sostitutiva sul mutuo che non concorre al calcolo dell'usura, per i medesimi motivi non tutte le voci che compongono gli oneri corrisposti a per la garanzia del CP_7 finanziamento andrebbero computate ai fini dell'usura.
Ed ancora, la domanda attorea nella parte in cui lamenta il superamento del tasso soglia usura per la penale derivante dall'estinzione anticipata del debito risulta invece inammissibile in quanto, dall'esame della documentazione in atti, risulta certo che il contratto di mutuo non è stato soggetto a estinzione anticipata su richiesta del mutuatario. Infatti, secondo le istruzioni della Banca d'IA allora vigenti, in quanto emanate nell'agosto 2009, “le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica” e non sono soggette al T.E.G.. Il principio è stato sostenuto dall'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito (secondo cui: “gli oneri eventuali concorrono alla verifica del TEG se e nella misura in cui si rendano effettivamente applicati
o applicabili”, cfr. Trib. Torino 13.9.2017; inoltre “l'estinzione anticipata conduce ex se a paralizzare, ovviamente, la successiva pretesa di pagamento degli interessi, che viene meno per definizione: (…) due voci conseguenti a due eventi alternativi, (…) una il cui pagamento elide in radice, a partire da quando il pagamento viene effettuato, l'altra”, cfr. Trib. Torino 28.3.2016 e Trib. Bologna 20.9.2018); la Corte di Cassazione ha confermato, anche recentemente, dette argomentazioni facendole sostanzialmente proprie (cfr. Cass. Civ. n. 7352/2022). In sintesi, sarebbe errato sostenere la tesi del superamento del tasso soglia, sommando interessi moratori e compenso per estinzione anticipata, in quanto, oltre a trattarsi di costi eventuali questi risultano tra loro incompatibili, posto che non si può nello stesso momento verificarsi l'evento dell'inadempimento (per mancato pagamento di una o più rate) e dell'estinzione anticipata (con pagamento integrale del capitale).
Deve altresì escludersi che possa ravvisarsi una nullità conseguente alla violazione dell'art. 117 TUB per errata indicazione del T.A.E.G., o meglio, dell' CP_8
[...]
[... (Indicatore Sintetico di Costo) individua il costo effettivo e complessivo dell'operazione di CP_8 finanziamento. Esso è stato previsto dalla direttiva europea 90/88/CEE, recepito nel sistema normativo italiano, per la prima volta, attraverso la delibera CICR del 4/3/2003 che, all'art. 9, comma 2, ha demandato alla Banca d'IA il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto”, prevedendone l'inserimento nell'ambito della pubblicità precontrattuale, senza tuttavia sanzionarne la violazione;
pertanto, la sua omessa o erronea indicazione non incide sulla validità del contratto e/o delle disposizioni contrattuali, potendo al più rilevare sotto il profilo della responsabilità precontrattuale e/o contrattuale: in tale caso la parte che ne lamenta la violazione dovrà specificatamente indicare e quantificare il danno, provando che è eziologicamente connesso all'omesso o errato obbligo informativo gravante sull'istituto mutuante. Nel caso oggetto di esame si rileva che, anche qualora fosse stato indicato un I.S.C. diverso da quello effettivamente dichiarato in contratto, è del tutto carente qualunque allegazione in ordine ad un eventuale danno conseguente alla dedotta omissione informativa, sicché nessuna responsabilità può essere imputata alla banca finanziatrice. Del tutto inconducente è altresì il richiamo operato dall'attrice sia all'art. 117 TUB, che all'art 125 bis TUB (non applicabile al caso di specie poiché non trattasi di credito al consumo, peraltro il mutuo è di importo superiore al limite di € 75.000,00 previsto dall'art. 122 TUB), va pertanto rigettata la richiesta di ricalcolo degli interessi secondo il tasso sostitutivo legale. La mancata o errata indicazione dell' non influisce infatti sulla validità delle disposizioni CP_8 contrattuali. In tal senso si è chiaramente espressa la Corte di Cassazione n. 39169/2021 affermando che “Poiché (…) l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo
pagina 5 di 7 di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti”.
Infondate sono infine anche le doglianze sollevate in relazione all'indeterminatezza del contratto per effetto dello sviluppo del piano di ammortamento secondo il metodo di calcolo cd. “alla francese”. Tale metodologia di rimborso del finanziamento non risulta in contrasto con la vigente normativa, atteso che gli interessi di periodo vengono calcolati esclusivamente sul capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso (cfr. Corte di Appello di Napoli 19/2/2020 n. 772 e Trib. Roma 13/4/2017 n. 7495; nello stesso senso, Trib. Milano 26/10/2017 n. 10832).
Sul punto consistente giurisprudenza di merito condivisa da questo giudice reputa legittima una tale forma di ammortamento, non discendendo dalla sua applicazione alcuna forma di capitalizzazione vietata;
l'imputazione dei pagamenti con modalità inversamente proporzionale tra il numero d'ordine della rata e l'ammontare della quota interessi, che progressivamente si invertono nella relativa proporzione con il numero crescente delle rate rimborsate (nell'ammortamento "alla francese" la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194 cc. (cfr., fra tante, Corte di Appello di Genova 17/5/2019 n. 706 e Trib. Catania 9/1/2020 n. 80, 8/2/2020 n. 530 e 6/6/2019 n. 2415). Questo sistema non produce effetti anatocistici surrettizi, né indeterminatezza del tasso di interesse pattuito, il quale è stato chiaramente determinato nel documento contrattuale originario, il cui piano di rimborso, prodotto in atti risulta espressamente sottoscritto dall'attrice mutuataria, unitamente a tutte le condizioni economiche che avrebbero regolato il rapporto fra cui, naturalmente, anche quelle relative ai tassi di interesse applicabili. Ed ancora, con ordinanza n. 7382 del 19.03.2025, la Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, riferendosi alla sentenza delle Sezioni Unite n. 15130 del 29.05.2024, ha chiarito che “i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite a proposito del mutuo a tasso fisso valgono senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile”. La Suprema Corte ha in particolare chiarito che: “i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta "la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi", neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto”. Deve pertanto escludersi che nella fattispecie in esame si possa riscontrare indeterminatezza nelle modalità di conteggio degli interessi corrispettivi del mutuo.
Inconducente è inoltre la tesi dell'attrice secondo cui il tasso di interesse legato all'indice Euribor, sarebbe nullo in quanto manipolato tra il 2005 e il 2009 da una intesa bancaria. Come osservato dalla convenuta, il mutuo per cui è causa è stato stipulato nel 2014, in un periodo abbastanza lontano da ipotetiche influenze derivanti da possibili manipolazioni del sistema, che comunque non sono state provate nel corso del giudizio.
pagina 6 di 7 Totalmente priva di riferimenti al caso in esame, risulta infine la doglianza della società attrice relativa alla mancanza della sottoscrizione della nel contratto per cui è causa. Detta contestazione, oltre a CP_5 richiamare giurisprudenza ormai superata da pronunce delle Sezioni Unite (cfr. sentenze Cass. Civ.
Sez. Un. n. 898 e n. 1653 del 2018), non tiene conto del fatto che il contratto oggetto di analisi è un atto notarile di mutuo in seno al quale il notaio rogante ha dato atto della presenza e della firma di entrambe le parti contrattuali.
Per quanto esaminato, nessuna violazione dei principi di trasparenza e correttezza precontrattuale è ravvisabile nella condotta posta in essere dalla inoltre, in seguito all'infondatezza ed alle CP_5 carenze probatorie nelle contestazioni di parte attrice, si è ritenuta inammissibile la richiesta consulenza tecnica contabile. Detta consulenza, infatti, ha la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche necessarie ai fini della decisione e, come tale, non può essere utilizzata per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di fatti la cui dimostrazione rientri nell'onere probatorio delle parti (cfr. Cass. Civ. n. 27776/2019).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, le domande proposte dall'attrice devono essere rigettate.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: rigetta la domanda;
condanna L al pagamento, in favore solidale di Parte_1 [...]
Controparte_9 CP_1 procuratrice della cessionaria , delle spese di lite, Controparte_2 che si liquidano in complessivi € 5.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a.
Ragusa, 23/04/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 852/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LANA Parte_1 P.IVA_1
RICCARDO
ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, procuratrice CP_1 P.IVA_2 di (P.I. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_3 dell'avv. BARBARO ALESSANDRO e ALOI ANDREA
[...]
Controparte_3
(C.F. ), oggi con il patrocinio dell'avv. SALANITRO UGO ANTONINO P.IVA_4 CP_4
CONVENUTO/I
OGGETTO
Azione di ripetizione di indebito: citazione notificata il 15.02.2018, con il quale la società attrice ha citato in giudizio la Parte_1 Controparte_5
esponendo di avere stipulato con il predetto Istituto di credito un contratto di
[...] mutuo fondiario a rogito Notaio di del 26.09.2014, Rep. n. 10.780/Racc. n. Persona_1 CP_5
7.850, per l'importo di € 280.000,00, da restituire in 20 anni mediante il pagamento di n. 80 rate trimestrali posticipate, con tasso di interesse convenuto pari al 5,20% annuo, che risulterebbe viziato sotto molteplici aspetti.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Accertare l'effettiva violazione dell'art.117 TUB, nonché dell'art. 125 bis TUB in seno al suddetto contratto di mutuo, per come sopra spiegato.
Accertare che il tasso di estinzione anticipata supera il tasso soglia di usura.
pagina 1 di 7 Accertare e dichiarare la illiceità del contratto di mutuo, nella parte in cui prevede che gli interessi di mora siano computati anche sugli interessi corrispettivi (nonché su ogni altra remunerazione prevista dalla rata) e non sul mero capitale, con applicazione di anatocismo sul mutuo;
Accertare che il T.A.E.G. rilevato sul mutuo de quo (comprensivo di tutte le spese e degli oneri posti a carico del mutuatario) è superiore al tasso soglia in vigore nel trimestre di stipula.
Dichiarare per gli effetti che tale contratto di mutuo sia usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione sono stati convenuti tassi di mora che sommati al valore delle singole polizze convenute e comunque rientranti nel seno dei rispettivi piano di ammortamento hanno determinato un travalicamento del tasso soglia di riferimento.
Dichiarare che anche il solo tasso di mora – con l'addendo della polizza – travalica ex se il tasso soglia vigente al tempo della convenzione;
Accertare che allo stato gli attori abbiano pagato come interessi € 21.233,87 e come oneri € 41.804,00 e che, pertanto, ha diritto ad un rimborso pari ad € 63.027,87. Ritenere che parte attrice non è debitrice di alcunché, secondo le determinazioni dell'allegata perizia;
Soppesare, pertanto, che per effetto delle indicate somme, avendo restituito parte del capitale e compensato l'importo ancora dovuto del medesimo con quello degli interessi da rimborsarsi a suo favore, gli attori nulla più devono all' convenuto e che, di contro, sono suoi creditori per CP_6 l'importo di euro 63.027,87, ovvero sia la somma pari a quanto indebitamente versato a favore di quest'ultimo; Accertare l'effettivo superamento del T.E.MO. e del tasso annuo effettivo nominale di mora (T.A.N.MO) in seno al contratto di mutuo de quo, nonché accertare l'effettiva violazione dell'art.117 TUB in seno al suddetto contratto di mutuo, per come sopra spiegato. In via gradata ed in considerazione di quanto esposto in narrativa (con precipuo riferimento alla incertezza interpretativa delle clausole pattuenti il tasso di mora), delibare comunque che, nei casi di ritardato pagamento, i succitati tassi di mora potranno essere applicati solo sul mero capitale e non già anche sugli interessi corrispettivi, oltre che su ogni altra remunerazione prevista in rata.
CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
Le superiori domande, formulate dall'attrice con l'atto introduttivo del giudizio, sono state altresì integrate con il deposito di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c..
Parte convenuta:
“(…) Rigetto delle domande attoree, in quanto inammissibili e infondate, per le ragioni indicate in narrativa. (…) Con vittoria di spese e compensi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva innanzitutto che con deposito di comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. del 7.04.2020 si è costituita nel giudizio quale procuratrice di CP_1 Controparte_2
(cessionaria del credito per cui è causa in virtù di contratto del 10.12.2019 di cessione di crediti pecuniari individuati “in blocco”, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B., come da avviso di cessione pubblicato in G.U. Parte Seconda n. 147 del 14.12.2019), la quale ha richiamato e fatto proprie le ragioni e difese già formulate dalla banca cedente, di cui ne ha richiesto l'estromissione. Detto atto di intervento non è stato contestato dalla parte attrice e, pertanto, deve ritenersi pacifico e non oggetto di prova ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; nulla sul punto ha altresì osservato la cedente la quale ha Controparte_5 comunque continuato ad articolare difese nel prosieguo del giudizio.
La domanda non può essere accolta per i motivi che seguono.
pagina 2 di 7 In data 26.09.2014 la società attrice ha stipulato un contratto di mutuo fondiario, ai sensi degli artt. 10 e
38 del D.Lgs. n. 385/1993, con per Controparte_5 la somma di € 280.000,00, da restituirsi in venti anni mediante il pagamento di n. 80 rate trimestrali posticipate, calcolate col sistema dell'ammortamento alla francese, ciascuna dell'importo unitario di €
5.648,81, comprensivo di quota di interessi e di capitale. Nello specifico il contratto di mutuo prevedeva, all'art. 5, che il tasso di interesse corrispettivo dovuto era “regolato ad un tasso variabile pari alla media mensile delle quotazioni del tasso Euribor a 3 (tre) mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360 (trecentosessantacinque trecentosessantesimi) e troncato al terzo decimale, maggiorata di uno spread nominale annuo di 5 (cinque) punti” (art. 5, comma 1). Gli interessi di mora, applicati in tutti i casi previsti dal contratto, venivano “calcolati ad un tasso pari a 0,40 (zero virgola quaranta) punti in più del tasso di interesse applicato alle rate del finanziamento” (art. 5, comma 4); “Sugli interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica” (art. 5, comma 5).
In seno a detto contratto veniva altresì precisato che, al momento della stipula del mutuo, il valore del tasso nominale annuo (T.A.N.) era “pari a 0,196% (zero virgola centonovantasei per cento) e pertanto il tasso di interesse ad oggi risulta pari al 5,196% (cinque virgola centonovantasei per cento) su base annua, corrispondente al valore predetto maggiorato di 5 (cinque) punti in ragione d'anno”, mentre il tasso annuo effettivo globale (T.A.E.G.) era pari al 5,44% (art. 5, comma 6).
Passando all'esame delle questioni sollevate dall'attrice, deve senz'altro rigettarsi la domanda di accertamento della illiceità della clausola determinativa degli interessi moratori, per usurarietà dei medesimi ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c., in quanto calcolata sull'importo comprensivo anche degli interessi corrispettivi.
Emerge infatti in via immediata la fallacia della interpretazione proposta dall'attrice riguardo la clausola in questione. Come evidenziato dall'art. 5, comma 4 del contratto per cui è causa, gli interessi di mora risultano calcolati ad un tasso pari alla percentuale degli interessi corrispettivi aumentato di 0,40 punti, inoltre, “Le somme dovute dalla Parte finanziata e non pagate alla scadenza di ciascuna rata producono interessi di mora in favore della ) dal giorno della scadenza e fino al CP_5 momento dell'effettivo pagamento delle somme medesime. Sugli interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica” (art. 5, comma 5). La clausola è evidentemente riferita alle rate scadute, e al capitale residuo, che diverrà esigibile in virtù della decadenza dal beneficio del termine e della risoluzione del contratto, in aderenza a quanto previsto dall'art. 3 della delibera CICR 9.02.2000:
“nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino a1 momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
Dal tenore letterario delle espressioni usate non è in alcun modo configurabile la lamentata sommatoria dei tassi posta a sostegno dell'azione di accertamento negativo. Alla base di tale esclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro. Costituisce infatti orientamento oramai cristallizzato della giurisprudenza, e recentemente confermato da Cass. Civ. n. 17447/2019, che “gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari”, e che “in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente
pagina 3 di 7 perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta”.
Ed anche secondo l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di merito, fermo il principio per cui debba operarsi la verifica del rispetto della soglia usuraria anche con riferimento agli interessi moratori e non solo ai corrispettivi (cfr., da ultimo, Cass. Civ. Sez. Un. n. 19597/2020), tale verifica deve essere operata distintamente per ciascuna categoria di interessi, data la diversa natura e funzione degli stessi, riferiti a basi di calcolo differenti (il tasso corrispettivo si applica, infatti, al capitale residuo al fine di determinare la quota di interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata, nel caso in cui questa non sia pagata alla scadenza) ed in ragione del fatto che in ipotesi di applicazione degli interessi moratori questi ultimi si sostituiscono e non si sommano ai primi (cfr., Trib.
Roma, sentenza n. 18037 del 16/12/2020, che richiama Trib. Roma, sentenza n. 10662 del 25/5/2016 e Trib. Milano, sentenza n. 2363 dell'8/3/2016).
La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.E.G.M., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.E.G.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.E.G.M. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio (Cass. Civ. Sez. Un. n.
19597/2020 cit.).
Al riguardo, nel caso di specie, né il tasso di interessi corrispettivo, né il tasso di interessi moratorio superano il tasso soglia. Ed infatti, contrariamente a quanto rilevato dalla consulenza di parte di parte attrice, la quale si limita ad indicare il tasso soglia relativo al terzo trimestre 2014 pari all'8,77%, dalla lettura del Decreto Ministeriale di riferimento dell'8.05.2014 (G.U. n. 148 del 28.06.2014) si legge che
“ai fini della determinazione degli interessi usurari (…) i tassi rilevati devono essere aumentati di un quarto cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali, la differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali”, ciò determina il tasso usurario nel 14,968%.
Deve altresì escludersi il superamento del tasso soglia per via della sommatoria del costo della polizza assicurativa, in quanto la polizza costituisce un costo complessivo una tantum per il rischio del bene ipotecato, che incide in misura minima sulla singola rata.
Generica e poco chiara appare la contestazione dell'attrice relativa alla quantificazione di tutte le commissioni, remunerazioni, spese ed in generale al conteggio di tutti gli oneri relativi alla concessione del credito (quantificati dall'attrice in complessivi € 41.804,00), da tenere in considerazione ai fini della verifica dell'usura. Nello specifico l'importo di €. 4.062,00 (“Oneri sul corrisposto”) contiene già le voci di costo “Spese di istruttoria” e “Assicurazione”, deve inoltre essere sottratto l'importo di €
pagina 4 di 7 700,00 in quanto relativo all'imposta sostitutiva sul mutuo che non concorre al calcolo dell'usura, per i medesimi motivi non tutte le voci che compongono gli oneri corrisposti a per la garanzia del CP_7 finanziamento andrebbero computate ai fini dell'usura.
Ed ancora, la domanda attorea nella parte in cui lamenta il superamento del tasso soglia usura per la penale derivante dall'estinzione anticipata del debito risulta invece inammissibile in quanto, dall'esame della documentazione in atti, risulta certo che il contratto di mutuo non è stato soggetto a estinzione anticipata su richiesta del mutuatario. Infatti, secondo le istruzioni della Banca d'IA allora vigenti, in quanto emanate nell'agosto 2009, “le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica” e non sono soggette al T.E.G.. Il principio è stato sostenuto dall'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito (secondo cui: “gli oneri eventuali concorrono alla verifica del TEG se e nella misura in cui si rendano effettivamente applicati
o applicabili”, cfr. Trib. Torino 13.9.2017; inoltre “l'estinzione anticipata conduce ex se a paralizzare, ovviamente, la successiva pretesa di pagamento degli interessi, che viene meno per definizione: (…) due voci conseguenti a due eventi alternativi, (…) una il cui pagamento elide in radice, a partire da quando il pagamento viene effettuato, l'altra”, cfr. Trib. Torino 28.3.2016 e Trib. Bologna 20.9.2018); la Corte di Cassazione ha confermato, anche recentemente, dette argomentazioni facendole sostanzialmente proprie (cfr. Cass. Civ. n. 7352/2022). In sintesi, sarebbe errato sostenere la tesi del superamento del tasso soglia, sommando interessi moratori e compenso per estinzione anticipata, in quanto, oltre a trattarsi di costi eventuali questi risultano tra loro incompatibili, posto che non si può nello stesso momento verificarsi l'evento dell'inadempimento (per mancato pagamento di una o più rate) e dell'estinzione anticipata (con pagamento integrale del capitale).
Deve altresì escludersi che possa ravvisarsi una nullità conseguente alla violazione dell'art. 117 TUB per errata indicazione del T.A.E.G., o meglio, dell' CP_8
[...]
[... (Indicatore Sintetico di Costo) individua il costo effettivo e complessivo dell'operazione di CP_8 finanziamento. Esso è stato previsto dalla direttiva europea 90/88/CEE, recepito nel sistema normativo italiano, per la prima volta, attraverso la delibera CICR del 4/3/2003 che, all'art. 9, comma 2, ha demandato alla Banca d'IA il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto”, prevedendone l'inserimento nell'ambito della pubblicità precontrattuale, senza tuttavia sanzionarne la violazione;
pertanto, la sua omessa o erronea indicazione non incide sulla validità del contratto e/o delle disposizioni contrattuali, potendo al più rilevare sotto il profilo della responsabilità precontrattuale e/o contrattuale: in tale caso la parte che ne lamenta la violazione dovrà specificatamente indicare e quantificare il danno, provando che è eziologicamente connesso all'omesso o errato obbligo informativo gravante sull'istituto mutuante. Nel caso oggetto di esame si rileva che, anche qualora fosse stato indicato un I.S.C. diverso da quello effettivamente dichiarato in contratto, è del tutto carente qualunque allegazione in ordine ad un eventuale danno conseguente alla dedotta omissione informativa, sicché nessuna responsabilità può essere imputata alla banca finanziatrice. Del tutto inconducente è altresì il richiamo operato dall'attrice sia all'art. 117 TUB, che all'art 125 bis TUB (non applicabile al caso di specie poiché non trattasi di credito al consumo, peraltro il mutuo è di importo superiore al limite di € 75.000,00 previsto dall'art. 122 TUB), va pertanto rigettata la richiesta di ricalcolo degli interessi secondo il tasso sostitutivo legale. La mancata o errata indicazione dell' non influisce infatti sulla validità delle disposizioni CP_8 contrattuali. In tal senso si è chiaramente espressa la Corte di Cassazione n. 39169/2021 affermando che “Poiché (…) l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo
pagina 5 di 7 di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti”.
Infondate sono infine anche le doglianze sollevate in relazione all'indeterminatezza del contratto per effetto dello sviluppo del piano di ammortamento secondo il metodo di calcolo cd. “alla francese”. Tale metodologia di rimborso del finanziamento non risulta in contrasto con la vigente normativa, atteso che gli interessi di periodo vengono calcolati esclusivamente sul capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso (cfr. Corte di Appello di Napoli 19/2/2020 n. 772 e Trib. Roma 13/4/2017 n. 7495; nello stesso senso, Trib. Milano 26/10/2017 n. 10832).
Sul punto consistente giurisprudenza di merito condivisa da questo giudice reputa legittima una tale forma di ammortamento, non discendendo dalla sua applicazione alcuna forma di capitalizzazione vietata;
l'imputazione dei pagamenti con modalità inversamente proporzionale tra il numero d'ordine della rata e l'ammontare della quota interessi, che progressivamente si invertono nella relativa proporzione con il numero crescente delle rate rimborsate (nell'ammortamento "alla francese" la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194 cc. (cfr., fra tante, Corte di Appello di Genova 17/5/2019 n. 706 e Trib. Catania 9/1/2020 n. 80, 8/2/2020 n. 530 e 6/6/2019 n. 2415). Questo sistema non produce effetti anatocistici surrettizi, né indeterminatezza del tasso di interesse pattuito, il quale è stato chiaramente determinato nel documento contrattuale originario, il cui piano di rimborso, prodotto in atti risulta espressamente sottoscritto dall'attrice mutuataria, unitamente a tutte le condizioni economiche che avrebbero regolato il rapporto fra cui, naturalmente, anche quelle relative ai tassi di interesse applicabili. Ed ancora, con ordinanza n. 7382 del 19.03.2025, la Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, riferendosi alla sentenza delle Sezioni Unite n. 15130 del 29.05.2024, ha chiarito che “i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite a proposito del mutuo a tasso fisso valgono senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile”. La Suprema Corte ha in particolare chiarito che: “i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta "la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi", neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto”. Deve pertanto escludersi che nella fattispecie in esame si possa riscontrare indeterminatezza nelle modalità di conteggio degli interessi corrispettivi del mutuo.
Inconducente è inoltre la tesi dell'attrice secondo cui il tasso di interesse legato all'indice Euribor, sarebbe nullo in quanto manipolato tra il 2005 e il 2009 da una intesa bancaria. Come osservato dalla convenuta, il mutuo per cui è causa è stato stipulato nel 2014, in un periodo abbastanza lontano da ipotetiche influenze derivanti da possibili manipolazioni del sistema, che comunque non sono state provate nel corso del giudizio.
pagina 6 di 7 Totalmente priva di riferimenti al caso in esame, risulta infine la doglianza della società attrice relativa alla mancanza della sottoscrizione della nel contratto per cui è causa. Detta contestazione, oltre a CP_5 richiamare giurisprudenza ormai superata da pronunce delle Sezioni Unite (cfr. sentenze Cass. Civ.
Sez. Un. n. 898 e n. 1653 del 2018), non tiene conto del fatto che il contratto oggetto di analisi è un atto notarile di mutuo in seno al quale il notaio rogante ha dato atto della presenza e della firma di entrambe le parti contrattuali.
Per quanto esaminato, nessuna violazione dei principi di trasparenza e correttezza precontrattuale è ravvisabile nella condotta posta in essere dalla inoltre, in seguito all'infondatezza ed alle CP_5 carenze probatorie nelle contestazioni di parte attrice, si è ritenuta inammissibile la richiesta consulenza tecnica contabile. Detta consulenza, infatti, ha la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche necessarie ai fini della decisione e, come tale, non può essere utilizzata per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di fatti la cui dimostrazione rientri nell'onere probatorio delle parti (cfr. Cass. Civ. n. 27776/2019).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, le domande proposte dall'attrice devono essere rigettate.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: rigetta la domanda;
condanna L al pagamento, in favore solidale di Parte_1 [...]
Controparte_9 CP_1 procuratrice della cessionaria , delle spese di lite, Controparte_2 che si liquidano in complessivi € 5.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a.
Ragusa, 23/04/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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