CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 12/01/2026, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 460/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11710/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
1C di VI - -- 80044
Email_2elettivamente domiciliato presso
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - PRESA IN CARICO n. 55572500000680 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21728/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Nominativo_1Ricorrente: premesso, il ricorrente come sopra domiciliato, rapp.to e difesa Chiede A. Previo accertamento di non debenza da parte del ricorrente della somma di cui in premessa, dichiarare illegittimo, nullo e/o annullare tutti gli atti opposti, e precisamente:
1. Comunicazione di presa in carico e sollecito di pagamento cod. contribuente 063051-4495 identificativo 55572500000680 data di emissione 19.02.2025 importo 2.791,67 notificato in data 24.03.2025 a mezzo servizio postale per mancato pagamento IMU anno 2016
2. Accertamento esecutivo n. 808 del 18.11.2021 notificato – a dire del Comune - in data 10.12.2021. 3.di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente ove lesivo dei diritti ed interessi della ricorrente. per erronea determinazione del credito da parte dell'ente impositore e in ogni caso poiché il credito è infondato in fatto e diritto, e di conseguenza disapplicare ogni atto pregresso, connesso e consequenziale. Nominativo_2 in ogni caso la prescrizione del diritto vantato per avvenuta decorrenza dei termini. C. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.
Ufficio resistente società PUBLISERVIZI S.R.L. (Società Gestione Riscossione Tributi): chiede a codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, contrariis reiectis, di respingere il ricorso avversario accogliendo tutte le richieste formulate nel presente atto anche in merito alla irricevibilità. Con rifusione di spese ed onorari di causa e con espressa riserva di depositare memorie e documenti ed integrare i motivi.
Ufficio resistente Comune di VI (Na) Per i suesposti motivi, la società Publiservizi s.r.l. come sopra rappresentata, difesa e domiciliata CHIEDE a codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, contrariis reiectis, di rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia provvisoriamente esecutiva dell'atto impugnato e, in ogni caso, di accogliere tutte le richieste formulate con il presente atto perché il ricorso è irricevibile, inammissibile e in ogni caso infondato. Con rifusione di spese ed onorari di causa e con espressa riserva di depositare memorie e documenti ed integrare i motivi.
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato impugnava nei confronti della PUBLISERVIZI S.R.L. (Società Gestione Riscossione Tributi), nonché contro il Comune di VI (Na) una comunicazione di presa in carico e sollecito di pagamento cod. contribuente 063051-4495 identificativo 55572500000680 per l'importo di € 2.791,67. L'atto impugnato, a dire del Comune di VI, trova fondamento nelle suddette partite di debito: IMU avviso di accertamento esecutivo per omesso versamento n. 808 anno di riferimento 2016 data di emissione 18.11.2021 data di notifica 10.12.2021.
Il ricorrente non ha mai ricevuto l'accertamento IMU del 2016 in data 10.12.2021 essendone venuto a conoscenza solo dopo la notifica della comunicazione di presa in carico impugnata. Per tali motivi l'atto impugnato è nullo perché gli atti posti a base del provvedimento non sono mai stati ritualmente e/o regolarmente notificati a parte ricorrente, ne il Comune ha mai fornito la prova della notifica di tali atti, per cui se ne chiede l'annullamento.
Il ricorrente dichiara di non aver mai ricevuto alcun atto prodromico e, quindi, che tale atto è stato formato in spregio di qualsivoglia norma relativa all'iter-procedurale necessario per la sua emanazione e senza che sia stato notificato alcun atto prodromico eccependo la prescrizione che la pretesa tributaria è in ogni caso l'atto così emesso è da ritenersi del tutto illegittimo ed infondato. Dichiarare in ogni caso la prescrizione del diritto vantato per avvenuta decorrenza dei termini, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario
Ufficio resistente PUBLISERVIZI S.R.L. (Società Gestione Riscossione Tributi) si è costituita ritualmente chiedendo, di accertare e dichiarare che i motivi di opposizione dedotti dalla ricorrente sono destituiti di ogni fondamento stante la legittimazione attiva della società, la non maturata prescrizione e la correttezza della procedura azionata;
accertare e dichiarare che l'opposizione dell'opponente è totalmente infondata in fatto ed in diritto;
condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite in favore della società concessionaria.
Il Comune di VI (Na), chiede a codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia provvisoriamente esecutiva dell'atto impugnato e, in ogni caso, di accogliere tutte le richieste formulate con il presente atto perché il ricorso è irricevibile, inammissibile e in ogni caso infondato. Con rifusione di spese ed onorari di causa e con espressa riserva di depositare memorie e documenti ed integrare i motivi.
All'esito della discussione in udienza, sentite le parti presenti, dopo il deposito di memoria illustrativa della parte ricorrente, la causa era decisa come da dispositivo.
3
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è infondato e, in conseguenza, deve essere rigettato.
La Publiservizi S.r.l., quale concessionaria del servizio di riscossione per conto del Comune di VI, ha notificato alla parte ricorrente una comunicazione di presa in carico e sollecito di pagamento cod. contribuente 063051-4495 identificativo 55572500000680 per l'importo di € 2.791,67. L'atto impugnato, trova fondamento nelle suddette partite di debito: IMU avviso di accertamento esecutivo per omesso versamento n. 808 anno di riferimento 2016 data di emissione 18.11.2021 data di notifica 10.12.2021.
Il contribuente ha presentato ricorso contestando l'omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento con la conseguente eccezione di prescrizione del debito tributario.
SULLA INTERVENUTA NOTIFICA DEI PRODROMICI AVVISI DI ACCERTAMENTO E CONSEGUENTE DEFINITIVITÀ DELLA PRETESA IMPOSITIVA.
Contrariamente a quanto asserito dalla difesa della ricorrente - che afferma di non aver mai ricevuto la notifica degli avvisi di accertamento prodromici all'ingiunzione di pagamento impugnata - il Comune di VI ha proceduto, ritualmente e nel rispetto dei termini di legge, alla notifica dei presupposti atti impositivi.
4 Il Comune di VI ha regolarmente notificato, nei termini di legge, l'avviso di accertamento n. 808 del 18/11/2021, prodromico all'impugnata ingiunzione fiscale per omesso pagamento dell'imposta IMU per l'anno 2016. Nello specifico, la notifica è avvenuta Banca_1a mezzo Servizio Postale ( .), mediante spedizione di raccomandata A/R, notificata in data 10/12/2021, ben prima dello scadere del termine prescrizionale che, per l'anno di imposta 2016, era fissato al 31.12.2021.
A tal fine fa fede la relazione di notifica contenuta nell'allegato avviso di ricevimento n. 15407375743-9, prodotto in copia del tutto conforme all'originale custodito presso il Servizio Tributi del Comune di VI, riportante l'indicazione del tributo per cui si richiedeva il pagamento (IMU 2016), la data (10/12/2021) e la firma per ricevuta del destinatario.
Con specifico riferimento alla notifica a mezzo del Servizio Postale (Banca_1.) si rileva come la stessa sia consentita a norma dell'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006.
Su tale modalità di notifica, inoltre, si è formata unanime giurisprudenza di legittimità (Ordinanza n. 16183/2021; Sentenze n. 4448/2009, n. 9111/2012, n. 25952/2017).
Banca_1La notificazione di atti giudiziari a mezzo del Servizio Postale ( .) è stata giudicata legittima anche dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 104/2019.
Nel caso di notifica di atti giudiziari a mezzo del Servizio Postale, inoltre, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, anche con grafia illeggibile e se il piego non risulti consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 cod. proc. civ. (Cass. n. 30485/2021, Cass. n. 4556/2020; Cass. n. 16289/2015; Cass. SS. UU. n. 9962/2010).
L'avviso di accertamento n. 808 del 18/11/2021, prodromico all'impugnata ingiunzione fiscale, regolarmente notificato nei termini di legge in data 10/12/2021, è rimasto inevaso e non opposto.
Pertanto, stante la regolarità della notifica, l'Ente non è incorso in alcuna decadenza e nessuna prescrizione del diritto di credito può essere eccepita dall'odierno ricorrente.
5 La documentazione prodotta in allegato fa piena prova della ritualità della notifica fino a querela di falso. La notifica, oltre che rituale, è avvenuta tempestivamente nel rispetto del termine di cui al comma 161 dell'art. 1 della L. n. 296 del 2006 (Legge di Stabilità per il 2007):
“Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.”.
In ragione della notifica dei prodromici atti impositivi, la pretesa per cui è causa è divenuta definitiva e ormai non è più contestabile, rendendo inammissibile qualsivoglia censura che avrebbe dovuto essere fatta valere avverso gli atti originari ritualmente notificati. Inoltre, attesa la corretta e tempestiva notifica dei prodromici avvisi di accertamento, causa di interruzione dei termini di prescrizione e decadenza, sono infondate le doglianze esposte dalla Ricorrente tese a far valere la decadenza dal potere di accertamento e l'intervenuta prescrizione del tributo richiesto.
INFONDATEZZA DELLE ECCEZIONI DI DECADENZA E PRESCRIZIONE
Nello specifico, con riferimento all'avviso di accertamento esecutivo per omessa denuncia TARI anno 2016, la normativa di riferimento per effettuare il computo dei termini è l'art. 68 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Decreto Cura Italia”) il quale, dopo aver previsto al co. 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo intercorrente fra il 08.03.2020 e la data del 31.08.2021) richiama l'art. 12 del Decreto Legislativo del 24 settembre 2015, n. 159 (“Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23”), che al co. 1, sancisce la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione in favore degli enti impositori e delle Agenzie di riscossione per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (in ispecie, pari a 541 giorni). Il co. 2 del citato art. 12.
Il predetto articolo dispone che “i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre
6 dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Poiché la suddetta sospensione è stata in vigore sino al 31.08.2021, il termine ultimo per la notifica degli atti impositivi e dei provvedimenti della riscossione è stato ex lege prorogato al 31.12.2023.
Ebbene, nel caso de quo, l'avviso di accertamento per omessa denuncia TARI è stato notificato entro il 31.12.2023.
Sono infondate e destituite di fondamento anche tutte le altre deduzioni sollevate dalla difesa della parte ricorrente nella memoria illustrativa depositata al PTT.
Alla luce dei rilievi che precedono il ricorso proposto è infondato e, conseguentemente, deve essere rigettato.
Riguardo al regime delle spese, le stesse seguono la soccombenza come liquidate in separato dispositivo.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore degli uffici costituiti, che liquida per ciascun ufficio in Euro 500,00, oltre IVA, CPA e altri oneri come per legge.
7 Così deciso in Napoli, li 5 dicembre 2025.
Il Giudice Tributario Monocratico dott. Maurizio Stanziola
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Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11710/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
1C di VI - -- 80044
Email_2elettivamente domiciliato presso
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - PRESA IN CARICO n. 55572500000680 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21728/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Nominativo_1Ricorrente: premesso, il ricorrente come sopra domiciliato, rapp.to e difesa Chiede A. Previo accertamento di non debenza da parte del ricorrente della somma di cui in premessa, dichiarare illegittimo, nullo e/o annullare tutti gli atti opposti, e precisamente:
1. Comunicazione di presa in carico e sollecito di pagamento cod. contribuente 063051-4495 identificativo 55572500000680 data di emissione 19.02.2025 importo 2.791,67 notificato in data 24.03.2025 a mezzo servizio postale per mancato pagamento IMU anno 2016
2. Accertamento esecutivo n. 808 del 18.11.2021 notificato – a dire del Comune - in data 10.12.2021. 3.di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente ove lesivo dei diritti ed interessi della ricorrente. per erronea determinazione del credito da parte dell'ente impositore e in ogni caso poiché il credito è infondato in fatto e diritto, e di conseguenza disapplicare ogni atto pregresso, connesso e consequenziale. Nominativo_2 in ogni caso la prescrizione del diritto vantato per avvenuta decorrenza dei termini. C. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.
Ufficio resistente società PUBLISERVIZI S.R.L. (Società Gestione Riscossione Tributi): chiede a codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, contrariis reiectis, di respingere il ricorso avversario accogliendo tutte le richieste formulate nel presente atto anche in merito alla irricevibilità. Con rifusione di spese ed onorari di causa e con espressa riserva di depositare memorie e documenti ed integrare i motivi.
Ufficio resistente Comune di VI (Na) Per i suesposti motivi, la società Publiservizi s.r.l. come sopra rappresentata, difesa e domiciliata CHIEDE a codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, contrariis reiectis, di rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia provvisoriamente esecutiva dell'atto impugnato e, in ogni caso, di accogliere tutte le richieste formulate con il presente atto perché il ricorso è irricevibile, inammissibile e in ogni caso infondato. Con rifusione di spese ed onorari di causa e con espressa riserva di depositare memorie e documenti ed integrare i motivi.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato impugnava nei confronti della PUBLISERVIZI S.R.L. (Società Gestione Riscossione Tributi), nonché contro il Comune di VI (Na) una comunicazione di presa in carico e sollecito di pagamento cod. contribuente 063051-4495 identificativo 55572500000680 per l'importo di € 2.791,67. L'atto impugnato, a dire del Comune di VI, trova fondamento nelle suddette partite di debito: IMU avviso di accertamento esecutivo per omesso versamento n. 808 anno di riferimento 2016 data di emissione 18.11.2021 data di notifica 10.12.2021.
Il ricorrente non ha mai ricevuto l'accertamento IMU del 2016 in data 10.12.2021 essendone venuto a conoscenza solo dopo la notifica della comunicazione di presa in carico impugnata. Per tali motivi l'atto impugnato è nullo perché gli atti posti a base del provvedimento non sono mai stati ritualmente e/o regolarmente notificati a parte ricorrente, ne il Comune ha mai fornito la prova della notifica di tali atti, per cui se ne chiede l'annullamento.
Il ricorrente dichiara di non aver mai ricevuto alcun atto prodromico e, quindi, che tale atto è stato formato in spregio di qualsivoglia norma relativa all'iter-procedurale necessario per la sua emanazione e senza che sia stato notificato alcun atto prodromico eccependo la prescrizione che la pretesa tributaria è in ogni caso l'atto così emesso è da ritenersi del tutto illegittimo ed infondato. Dichiarare in ogni caso la prescrizione del diritto vantato per avvenuta decorrenza dei termini, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario
Ufficio resistente PUBLISERVIZI S.R.L. (Società Gestione Riscossione Tributi) si è costituita ritualmente chiedendo, di accertare e dichiarare che i motivi di opposizione dedotti dalla ricorrente sono destituiti di ogni fondamento stante la legittimazione attiva della società, la non maturata prescrizione e la correttezza della procedura azionata;
accertare e dichiarare che l'opposizione dell'opponente è totalmente infondata in fatto ed in diritto;
condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite in favore della società concessionaria.
Il Comune di VI (Na), chiede a codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia provvisoriamente esecutiva dell'atto impugnato e, in ogni caso, di accogliere tutte le richieste formulate con il presente atto perché il ricorso è irricevibile, inammissibile e in ogni caso infondato. Con rifusione di spese ed onorari di causa e con espressa riserva di depositare memorie e documenti ed integrare i motivi.
All'esito della discussione in udienza, sentite le parti presenti, dopo il deposito di memoria illustrativa della parte ricorrente, la causa era decisa come da dispositivo.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è infondato e, in conseguenza, deve essere rigettato.
La Publiservizi S.r.l., quale concessionaria del servizio di riscossione per conto del Comune di VI, ha notificato alla parte ricorrente una comunicazione di presa in carico e sollecito di pagamento cod. contribuente 063051-4495 identificativo 55572500000680 per l'importo di € 2.791,67. L'atto impugnato, trova fondamento nelle suddette partite di debito: IMU avviso di accertamento esecutivo per omesso versamento n. 808 anno di riferimento 2016 data di emissione 18.11.2021 data di notifica 10.12.2021.
Il contribuente ha presentato ricorso contestando l'omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento con la conseguente eccezione di prescrizione del debito tributario.
SULLA INTERVENUTA NOTIFICA DEI PRODROMICI AVVISI DI ACCERTAMENTO E CONSEGUENTE DEFINITIVITÀ DELLA PRETESA IMPOSITIVA.
Contrariamente a quanto asserito dalla difesa della ricorrente - che afferma di non aver mai ricevuto la notifica degli avvisi di accertamento prodromici all'ingiunzione di pagamento impugnata - il Comune di VI ha proceduto, ritualmente e nel rispetto dei termini di legge, alla notifica dei presupposti atti impositivi.
4 Il Comune di VI ha regolarmente notificato, nei termini di legge, l'avviso di accertamento n. 808 del 18/11/2021, prodromico all'impugnata ingiunzione fiscale per omesso pagamento dell'imposta IMU per l'anno 2016. Nello specifico, la notifica è avvenuta Banca_1a mezzo Servizio Postale ( .), mediante spedizione di raccomandata A/R, notificata in data 10/12/2021, ben prima dello scadere del termine prescrizionale che, per l'anno di imposta 2016, era fissato al 31.12.2021.
A tal fine fa fede la relazione di notifica contenuta nell'allegato avviso di ricevimento n. 15407375743-9, prodotto in copia del tutto conforme all'originale custodito presso il Servizio Tributi del Comune di VI, riportante l'indicazione del tributo per cui si richiedeva il pagamento (IMU 2016), la data (10/12/2021) e la firma per ricevuta del destinatario.
Con specifico riferimento alla notifica a mezzo del Servizio Postale (Banca_1.) si rileva come la stessa sia consentita a norma dell'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006.
Su tale modalità di notifica, inoltre, si è formata unanime giurisprudenza di legittimità (Ordinanza n. 16183/2021; Sentenze n. 4448/2009, n. 9111/2012, n. 25952/2017).
Banca_1La notificazione di atti giudiziari a mezzo del Servizio Postale ( .) è stata giudicata legittima anche dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 104/2019.
Nel caso di notifica di atti giudiziari a mezzo del Servizio Postale, inoltre, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, anche con grafia illeggibile e se il piego non risulti consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 cod. proc. civ. (Cass. n. 30485/2021, Cass. n. 4556/2020; Cass. n. 16289/2015; Cass. SS. UU. n. 9962/2010).
L'avviso di accertamento n. 808 del 18/11/2021, prodromico all'impugnata ingiunzione fiscale, regolarmente notificato nei termini di legge in data 10/12/2021, è rimasto inevaso e non opposto.
Pertanto, stante la regolarità della notifica, l'Ente non è incorso in alcuna decadenza e nessuna prescrizione del diritto di credito può essere eccepita dall'odierno ricorrente.
5 La documentazione prodotta in allegato fa piena prova della ritualità della notifica fino a querela di falso. La notifica, oltre che rituale, è avvenuta tempestivamente nel rispetto del termine di cui al comma 161 dell'art. 1 della L. n. 296 del 2006 (Legge di Stabilità per il 2007):
“Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.”.
In ragione della notifica dei prodromici atti impositivi, la pretesa per cui è causa è divenuta definitiva e ormai non è più contestabile, rendendo inammissibile qualsivoglia censura che avrebbe dovuto essere fatta valere avverso gli atti originari ritualmente notificati. Inoltre, attesa la corretta e tempestiva notifica dei prodromici avvisi di accertamento, causa di interruzione dei termini di prescrizione e decadenza, sono infondate le doglianze esposte dalla Ricorrente tese a far valere la decadenza dal potere di accertamento e l'intervenuta prescrizione del tributo richiesto.
INFONDATEZZA DELLE ECCEZIONI DI DECADENZA E PRESCRIZIONE
Nello specifico, con riferimento all'avviso di accertamento esecutivo per omessa denuncia TARI anno 2016, la normativa di riferimento per effettuare il computo dei termini è l'art. 68 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Decreto Cura Italia”) il quale, dopo aver previsto al co. 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo intercorrente fra il 08.03.2020 e la data del 31.08.2021) richiama l'art. 12 del Decreto Legislativo del 24 settembre 2015, n. 159 (“Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23”), che al co. 1, sancisce la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione in favore degli enti impositori e delle Agenzie di riscossione per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (in ispecie, pari a 541 giorni). Il co. 2 del citato art. 12.
Il predetto articolo dispone che “i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre
6 dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Poiché la suddetta sospensione è stata in vigore sino al 31.08.2021, il termine ultimo per la notifica degli atti impositivi e dei provvedimenti della riscossione è stato ex lege prorogato al 31.12.2023.
Ebbene, nel caso de quo, l'avviso di accertamento per omessa denuncia TARI è stato notificato entro il 31.12.2023.
Sono infondate e destituite di fondamento anche tutte le altre deduzioni sollevate dalla difesa della parte ricorrente nella memoria illustrativa depositata al PTT.
Alla luce dei rilievi che precedono il ricorso proposto è infondato e, conseguentemente, deve essere rigettato.
Riguardo al regime delle spese, le stesse seguono la soccombenza come liquidate in separato dispositivo.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore degli uffici costituiti, che liquida per ciascun ufficio in Euro 500,00, oltre IVA, CPA e altri oneri come per legge.
7 Così deciso in Napoli, li 5 dicembre 2025.
Il Giudice Tributario Monocratico dott. Maurizio Stanziola
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