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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore DI FLORIO VINCENZO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6958/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2i - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1363/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 2 e pubblicata il 25/03/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9031805359 IRES-ALTRO 2016
- sull'appello n. 7618/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
Email_1 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1363/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 2 e pubblicata il 25/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9031805359 IRES-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7474/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti: LE PARTI ILLUSTRANO I PROPRI SCRITTI DIFENSIVI.
Visto e letto l'atto di appello, iscritto al n. 6958/2024 RGA, proposto da Agenzia delle Entrate (AdE) avverso la sentenza della CGT di primo grado di Salerno n. 1363/2024; Visto e letto l'appello, iscritto al n. 7618/2024 RGA, proposto dalla società contribuente Resistente_1 avverso medesima la sentenza della CGT di primo grado di Salerno n. 1363/2024 ; letta la detta sentenza appellata;
Resistente_1Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio di Nell'appello iscritto al n. 6958/2024 RGA, contenete appello incidentale;
Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli, ivi compresa la memoria Resistente_1illustrativa depistata dalla difesa di in data 24 novembre 2025; Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha parzialmente accolto il ricorso contribuente avverso avviso di accertamento per il periodo di imposta 2016, con il quale si contestavano maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati e si recuperavano le relative imposte IRES, IRAP ed IVA;
-che la sentenza appellata in particolare ha accolto il ricorso quanto al rilievo sulla non assoggettabilità di importi riferibili ad assegni in base a produzione documentale in sede giudiziale e quanto al rilevato omesso riconoscimento di una percentuale forfettaria di costi a fronte dei ricavi attribuiti, disponendo la “rideterminazione del reddito imponibile della società ricorrente ad opera della Agenzia delle Entrate, la quale dovrà tener conto sia di quanto rilevato dalla Corte in materia di assegni nel paragrafo 4, sia dell'obbligo di deduzione, in misura percentuale forfettaria, dei costi in relazione ai ricavi accertati.”;
-che avverso la detta sentenza ha proposto appello principale, iscritto al n. 6958/2024 RGA, l'AdE, investendo di censura il capo del disposto obbligo di deduzione, in misura percentuale forfettaria, collegabili ai maggiori ricavi accertati, facendo espressa acquiescenza sul capo relativo alla non assoggettabilità di somme da assegni;
-che con appello incrociato nelle forme principali, iscritto al n. 7618/2024, ha reagito la società contribuente, impugnando la sentenza integralmente nella parte di sua soccombenza;
-che nel costituirsi tempestivamente nell'appello proposto dall'AdE, la stessa società contribuente, oltre a resistere, ha proposto appello incidentale di sostanziale identico tenore del suo appello principale nelle more già iscritto;
-che la società contribuente ha depositato in prossimità della udienza di discussione tempestiva memoria illustrativa;
dato atto
-che i due appelli principali sono stati chiamati già riuniti, riunione necessaria per legge atteso che attengono alla medesima sentenza: riunione che è ovviamente ratificata dal Collegio;
ritenuto
-che tutti gli appelli sono tempestivi e a contraddittorio regolare e che l'appello incidentale del contribuente può ritenersi assorbito dal suo appello principale preventivamente proposto;
-che va esaminato dapprima l'appello della contribuente, atteso che ripropone tutte le questioni inerenti anche la illegittimità ed infondatezza integrale dell'avviso, così aprendo la cognizione di questo Giudice di appello alla sostanziale rivisitazione dell'intera originaria controversia;
-che innanzitutto, per una intelligibilità autosufficiente della presente sentenza, va dato conto della pretesa erariale articolata con l'avviso di accertamento;
-che l'avviso di accertamento, originato da una segnalazione di un enfatizzato algoritmo che aveva rilevato anomalie nelle movimentazioni finanziarie per euro 1.643.200,00, tale da costituire indicatore di “rischio” di evasione, ha contestato, sulla base della istruttoria condotta sia sulla documentazione richiesta alla società sia, tenuto conto della ristretta base sociale, sui c\c della medesima società nonché del suo socio di maggioranza al 95% del capitale ed Nominativo_1amministratore o, della di lui moglie, socia di minoranza al residuato 5% di capitale, e del di Lui figlio, maggiori ricavi non dichiarati per euro 243.400,11, dati dalla somma dei versamenti sui detti c/c ritenuti non giustificati di € 232.790,11 più i prelevamenti dai medesimi conti non ritenuti giustificati di € 10.610,00;
-che con il primo motivo di appello la società lamenta, con particolare riferimento alla ripresa dei versamenti sotto la rubrica Violazione e Falsa Applicazione dell'Art. 32 del D.P.R. 600/1973 - Vizio di Motivazione - Violazione dei Principi di Proporzionalità e Ragionevolezza nella Fissazione di un Termine Temporale per la Validità dei Giustificativi, che: “La sentenza impugnata si appalesa radicalmente viziata nella parte in cui ha avallato l'illegittimo criterio temporale adottato dall'Amministrazione Finanziaria, la quale ha fondato la propria pretesa impositiva sull'arbitrario assunto secondo cui sarebbero giustificabili esclusivamente i versamenti in contanti correlati ad operazioni commerciali compiute entro il termine perentorio di tre giorni”;
-che in particolare denunzia la irragionevolezza del criterio applicato dall'AdE di non ritenere giustificati i versamenti se la correlativa imputazione contabile era antecedente oltre tre giorni, non trovante fondamento in alcuna norma di legge e comunque perchè la mera correlazione sarebbe circostanza idonea a fondare la legittima presunzione di considerazione ai fini di ricavi non dichiarati;
-che tale tesi è ripercorsa anche nel terzo motivo di appello, così rubricato “Erronea valutazione delle prove e travisamento dei fatti in relazione alla documentazione prodotta - Violazione dei principi in materia di valutazione probatoria e acritica adesione ai criteri arbitrari dell'amministrazione”, con il quale si lamenta: “Di particolare gravità si configura, inoltre, la totale pretermissione della corposa documentazione contabile attestante la piena correlazione tra incassi e versamenti. Le risultanze probatorie, cristallizzate nel mastrino 2016 (doc. 10), dimostravano una perfetta quadratura tra gli incassi in contanti (€ 1.027.719,31), i versamenti effettuati (€ 955.800,00) e i pagamenti ai fornitori (€ 71.422,93), con un fisiologico saldo residuo di € 496,38. Tale riscontro documentale, ignorato dal primo giudice, scalfisce irrimediabilmente l'impianto accusatorio dell'Ufficio, attestando inequivocabilmente la legittimità e coerenza delle operazioni contestate.”;
-che i detti motivi possono essere esaminati congiuntamente, attendo a due profili strettamente conseguenziali, il primo la ragionevolezza astratta del criterio e il secondo l'aspetto probatorio;
-che la prova richiesta per superare la presunzione iuris tantum discredente in materia di versamenti su c\c e' vincolata alla circostanze che “ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine”;
-che dunque l'AdE assolve alla sua prova semplicemente indicando i versamenti (in generale le operazioni) contestati senza dover giustificare le ragioni del perché non li ha ritenuti giustificati, ribaltandosi la prova in capo al contribuente;
-che il contribuente nella specie non ha dato puntuale allegazione e prova che i versamenti indicati siano stati considerati ai fini del reddito soggetto ad imposta ovvero ne sono irrilevanti, limitando la sua difesa ad elementi circostanziali, quale la quadratura d'anno o anche la attendibilità delle complessive operazioni in ragione dell'indice ROS;
-che pur considerando quanto allegato dalla parte contribuente in ordine alla concreta modalità degli incassi (ossia della operatività della società: molteplicità di piccole operazioni con incassi delegati anche a procacciatori o agenti) individuare un termine di tre giorni per ritenere il versamento correlato ad una operazione contabilmente iscritta non appare manifestamente irrazionale né irragionevole;
-che sul punto occorre altresì precisare che il “termine” di tre giorni è stato utilizzato dall'AdE nella seguente specifica situazione come emerge dall'avviso di accertamento (fl. 6): “L'Ufficio, ha ritenuto giustificati i versamenti contestuali all'emissione di documenti fiscali e alle registrazioni degli stessi e, in alcuni casi, laddove queste ultime risultavano essere superiori agli accrediti bancari l'eccedenza è stata considerata giustificazione degli accrediti effettuati nei giorni successivi (verosimilmente non oltre il terzo giorno)”;
-che dunque un tale criterio è stato riferito ai versamenti delle eccedenze registrate, ed è un criterio prudente adottato dall'AdE per ritenere la avvenuta considerazione delle somme ai fini del reddito, cioè giustificato il versamento;
non è la prova perché questa, come innanzi detto, discende dal semplice versamento, che è il fatto che fa insorgere la presunzione legale;
-che proprio perché analitica la contestazione, la deduzione e prova della contribuente sarebbe stata di correlare specificamente in sede giudiziale le singole operazioni di versamento non giustificate alla contabilità, cosa che non risulta allegato né deduttivamente né probatoriamente;
-che in sostanza si chiede alla Corte un inammissibile giudizio astratto, non un giudizio concreto correlato al fatto;
-che viceversa, proprio per questo, in riferimento a circostanza di fatto, va accolto il secondo motivo di appello contribuente, rubricato come Violazione dell'art. 112 c.p.c. – Nullità della sentenza per error in procedendo – Omessa pronuncia sulla duplicazione dei versamenti in contanti (€ 15.710,00), perchè, posto che effettivamente la Corte di prime cure ha omesso la pronunzia sul motivo introdotto in primo grado, appunto dall'esame dell'allegato 2 all' avviso di accertamento correlati agli estratti conto depositati dalla parte contribuente in primo grado, risulta effettivamente la duplicazione delle dette somme così come precisate in ricorso originario ed in appello dalla contribuente;
invero dagli estratti conto risulta che in data 21 gennaio 2016 vi è stato un solo versamento di euro 4.300,00 e non due;
in data 15 febbraio 2016 vi è stato un solo versamento di euro 4.220,00 e non due;
in data 16 febbraio 2016 vi è stato un solo versamento di euro 7.190,00 e non due;
-che il quarto motivo di appello contribuente riguarda la “genericità” dell'obbligo di determinazione dell'ammontare dei costi forfettari sui maggiori ricavi e verrà trattato unitamente all'appello di AdE, atteso che questo investe esattamente la stessa ipotizzabilità di una tale deduzione nel caso concreto;
-che il quinto motivo di appello principale contribuente lamenta “ violazione dell'art. 32 D.P.R. 600/73 e dell'art. 7 D.Lgs. 546/92 - Carenza motivazionale - Illegittima estensione delle indagini bancarie ai conti personali dei soci - Violazione del principio di autonomia patrimoniale ” ;
-che il motivo è fondato riguardo quanto meno alla moglie e al figlio del socio di maggioranza ed amministratore;
-che invero non è presente in accertamento alcuna ragione di imputazione delle operazioni sui c/c delle dette persone alla società, se non il fatto di avere rapporti di coniugio o parentali diretti e per la moglie una partecipazione minima al capitale sociale;
-che tali elementi non sono idonei a sostenere una presunzione di riferibilità dei detti c\c alla società, tenuto conto che entrambi i due soggetti hanno redditi propri, che le rimesse (versamenti) appaiono in gran parte giustificabili da operazione di vita personale e i prelevanti non ritenuti dall'AdE giustificati sono occasionali e complessivamente di minimo importo (euro 10.000,00); -che non può in assoluto per il mero rapporto di coniugio o di paretela con il sostanziale dominus della società asserire che le operazioni effettuate sul c\c personale siano riferibili alla società, per il caso di singole operazioni invece occorre una prova ulteriore e diversa rispetto alla presunzione legale unicamente invocata di cui all'art. 32 dpr 600/1973;
-che infatti la presunzione di cui all'art. 32 cit. ha operatività nella misura in cui il dato sia attribuibile al soggetto sottoposto ad indagine finanziaria e la cui posizione è in accertamento;
-che non può la detta presunzione estendersi a rapporti non immediatamente riferibili al soggetto in accertamento, se non se ne dimostra (prima) la diretta disponibilità ovvero la diretta riferibilità allo stesso soggetto in accertamento;
-che pertanto non essendo soggetti in accertamento né la moglie né il figlio occorreva, prima di rendere operativa la presunzione, dimostrare la diretta riferibilità del conto o quanto meno delle singole movimentazioni alla società;
-che tale dimostrazione è totalmente assente anche in termini di mera prospettazione, limitandosi appunto l'AdE a valorizzare in accertamento quanto segue: “In virtù delle autorizzazioni alle indagini bancarie sui conti correnti intestati ai soci e al figlio, come sopra richiamate, sono state rilevate operazioni di versamenti e prelevamenti per un totale di euro 68.530,00 (di cui versamenti per euro 50.890,00 e prelevamenti per euro 17.640,00), come specificato nelle pagine a seguire, ritenuti non giustificati che, in assenza di altre fonti di reddito dei titolari dei conti, sono state riferite alla società …”; che tale prospettazione valorizza il dato di fatto del rapporto di parentela e coniugio ed aggiunge l'assenza di altre fonti di reddito nonché l'ammontare totale dei versamenti e prelevamenti come non giustificati;
-che il dato di fatto è equivoco in sé; la ulteriore circostanza dell'assenza di redditi autonomi per i due soggetti è smentita dagli atti, atteso -che come eccepito fin dal ricorso originario- i due soggetti (moglie e figlio) hanno redditi propri, come documentato dalla dichiarazione dei redditi della moglie (che per il periodo di imposta 2016 presenta un reddito complessivo di euro 56.106,00 -imponibile di euro 51.757-) e dalla certificazione unica del figlio (per reddito imponibile di euro 19.095,39), idonee a sostenere il complesso delle operazioni;
infine, è anche errato il dato relativo all'ammontare delle operazioni non ritenute giustificate, perché in concreto non si tratta, come sembra apparire dalla motivazione, di ammontare di euro 68.530,00 ma del minore ammontare riferito alla società di euro 52.555,00;
-che dunque non vi è prova che le movimentazione bancarie sui c\c della moglie e del figlio siano riferibili alla società;
-che pertanto le riprese per versatemi e prelevamenti dai c\c della moglie e del figlio vanno escluse dalla imputazione alla società appellante;
-che invece le riprese operate sul c\c del socio di maggioranza ed amministratore possono essere ammesse atteso che vi è l'elemento in più, oltre la partecipazione, della amministrazione e dunque dalla diretta disponibilità della cassa sociale;
-che il sesto motivo di appello contribuente, con il quale si lamenta l'applicazione di un algoritmo indecifrato ed indecifrabile, è infondato perché nel caso quello strumento è stato utilizzato solo per la profilazione del rischio, che ha originato poi l'attività istruttoria e quindi l'accertamento, e non per prendere una decisione automatica;
decisione che infatti è stata presa a seguito dell'esame della contabilità e dei rapporti finanziari: non vi è alcun interesse a conoscere i parametri di calcolo sottesi all'algoritmo per il rilievo del rischio;
-che invece è fondato (parzialmente, perchè sarebbe infondato nella parte in cui tende a non riconoscere costi da ricavi presunti per prelevamenti) l'appello dell'AdE e di converso va rigettato l'appello contribuente sul punto del riconoscimento dei costi sui maggiori ricavi (quarto motivo) accertati, in ragione delle statuizioni di cui innanzi;
-che infatti, in conseguenza di quanto innanzi deciso a proposito della esclusione dai maggiori ricavi dei versamenti e prelevamenti dai c\c dei familiari, non risultano in concreto maggiori ricavi da prelievi imputabili alla società, sicché l'invocato principio dalla parte contribuente è eccentrico, in quanto trova applicazione solo nel caso di presunzione di ricavi da prelevamenti (Corte Costituzionale n. 10/2023), e conseguentemente risulta eccentrica anche la decisione di primo grado (la quale è riferita a tutti i ricavi imputati sia da versamento che da prelievo) che va conseguentemente riformata, in accoglimento dell'appello dell'AdE;
-che in definitiva, la sentenza appellata va riformata: quanto al capo “dell'obbligo di deduzione, in misura percentuale forfettaria, dei costi in relazione ai ricavi accertati”, la cui richiesta contribuente è rigettata;
quanto al capo implicito di rigetto della richiesta di annullamento parziale per duplicazione dei versamenti in contanti per un importo di € 15.710,00, che invece è accolta;
quanto al capo implicito di rigetto della richiesta di esclusione dalla considerazione dei movimenti sui c\c della moglie e del figlio, che è invece accolta;
-che quindi in sintesi, giudicato interno per acquiescenza il capo della sentenza appellata relativo agli assegni di cui al paragrafo 4 della stessa, i maggiori ricavi vanno rideterminati: a) escludendo gli importi degli assegni di cui al paragrafo 4 della sentenza appellata;
b) riducendo i ricavi per versamenti non giustificati in contante dalla società a complessivi euro 113.416,20 (v. tabella di sintesi fl. 6 in fine accertamento impugnato: 129.126,20-15.710,00) c) escludendo totalmente dal computo dei maggiori ricavi i versamenti e i prelevamenti inerenti i c\c della moglie e del figlio del socio quasi totalitario ed amministratore;
-che alla rideterminazione dei maggiori ricavi consegue la rideterminazione degli imponibili e delle imposte e delle correlative sanzioni, queste ultime da contenersi nel minimo edittale, previa verifica per cumulo giuridico;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del doppio grado, atteso l'esito complessivo della lite di reciproca soccombenza, vanno compensate integralmente tra le parti;
P.Q.M.
Accoglie parzialmente entrambi gli appelli nei termini di cui in motivazione. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore DI FLORIO VINCENZO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6958/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2i - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1363/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 2 e pubblicata il 25/03/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9031805359 IRES-ALTRO 2016
- sull'appello n. 7618/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
Email_1 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1363/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 2 e pubblicata il 25/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9031805359 IRES-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7474/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti: LE PARTI ILLUSTRANO I PROPRI SCRITTI DIFENSIVI.
Visto e letto l'atto di appello, iscritto al n. 6958/2024 RGA, proposto da Agenzia delle Entrate (AdE) avverso la sentenza della CGT di primo grado di Salerno n. 1363/2024; Visto e letto l'appello, iscritto al n. 7618/2024 RGA, proposto dalla società contribuente Resistente_1 avverso medesima la sentenza della CGT di primo grado di Salerno n. 1363/2024 ; letta la detta sentenza appellata;
Resistente_1Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio di Nell'appello iscritto al n. 6958/2024 RGA, contenete appello incidentale;
Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli, ivi compresa la memoria Resistente_1illustrativa depistata dalla difesa di in data 24 novembre 2025; Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha parzialmente accolto il ricorso contribuente avverso avviso di accertamento per il periodo di imposta 2016, con il quale si contestavano maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati e si recuperavano le relative imposte IRES, IRAP ed IVA;
-che la sentenza appellata in particolare ha accolto il ricorso quanto al rilievo sulla non assoggettabilità di importi riferibili ad assegni in base a produzione documentale in sede giudiziale e quanto al rilevato omesso riconoscimento di una percentuale forfettaria di costi a fronte dei ricavi attribuiti, disponendo la “rideterminazione del reddito imponibile della società ricorrente ad opera della Agenzia delle Entrate, la quale dovrà tener conto sia di quanto rilevato dalla Corte in materia di assegni nel paragrafo 4, sia dell'obbligo di deduzione, in misura percentuale forfettaria, dei costi in relazione ai ricavi accertati.”;
-che avverso la detta sentenza ha proposto appello principale, iscritto al n. 6958/2024 RGA, l'AdE, investendo di censura il capo del disposto obbligo di deduzione, in misura percentuale forfettaria, collegabili ai maggiori ricavi accertati, facendo espressa acquiescenza sul capo relativo alla non assoggettabilità di somme da assegni;
-che con appello incrociato nelle forme principali, iscritto al n. 7618/2024, ha reagito la società contribuente, impugnando la sentenza integralmente nella parte di sua soccombenza;
-che nel costituirsi tempestivamente nell'appello proposto dall'AdE, la stessa società contribuente, oltre a resistere, ha proposto appello incidentale di sostanziale identico tenore del suo appello principale nelle more già iscritto;
-che la società contribuente ha depositato in prossimità della udienza di discussione tempestiva memoria illustrativa;
dato atto
-che i due appelli principali sono stati chiamati già riuniti, riunione necessaria per legge atteso che attengono alla medesima sentenza: riunione che è ovviamente ratificata dal Collegio;
ritenuto
-che tutti gli appelli sono tempestivi e a contraddittorio regolare e che l'appello incidentale del contribuente può ritenersi assorbito dal suo appello principale preventivamente proposto;
-che va esaminato dapprima l'appello della contribuente, atteso che ripropone tutte le questioni inerenti anche la illegittimità ed infondatezza integrale dell'avviso, così aprendo la cognizione di questo Giudice di appello alla sostanziale rivisitazione dell'intera originaria controversia;
-che innanzitutto, per una intelligibilità autosufficiente della presente sentenza, va dato conto della pretesa erariale articolata con l'avviso di accertamento;
-che l'avviso di accertamento, originato da una segnalazione di un enfatizzato algoritmo che aveva rilevato anomalie nelle movimentazioni finanziarie per euro 1.643.200,00, tale da costituire indicatore di “rischio” di evasione, ha contestato, sulla base della istruttoria condotta sia sulla documentazione richiesta alla società sia, tenuto conto della ristretta base sociale, sui c\c della medesima società nonché del suo socio di maggioranza al 95% del capitale ed Nominativo_1amministratore o, della di lui moglie, socia di minoranza al residuato 5% di capitale, e del di Lui figlio, maggiori ricavi non dichiarati per euro 243.400,11, dati dalla somma dei versamenti sui detti c/c ritenuti non giustificati di € 232.790,11 più i prelevamenti dai medesimi conti non ritenuti giustificati di € 10.610,00;
-che con il primo motivo di appello la società lamenta, con particolare riferimento alla ripresa dei versamenti sotto la rubrica Violazione e Falsa Applicazione dell'Art. 32 del D.P.R. 600/1973 - Vizio di Motivazione - Violazione dei Principi di Proporzionalità e Ragionevolezza nella Fissazione di un Termine Temporale per la Validità dei Giustificativi, che: “La sentenza impugnata si appalesa radicalmente viziata nella parte in cui ha avallato l'illegittimo criterio temporale adottato dall'Amministrazione Finanziaria, la quale ha fondato la propria pretesa impositiva sull'arbitrario assunto secondo cui sarebbero giustificabili esclusivamente i versamenti in contanti correlati ad operazioni commerciali compiute entro il termine perentorio di tre giorni”;
-che in particolare denunzia la irragionevolezza del criterio applicato dall'AdE di non ritenere giustificati i versamenti se la correlativa imputazione contabile era antecedente oltre tre giorni, non trovante fondamento in alcuna norma di legge e comunque perchè la mera correlazione sarebbe circostanza idonea a fondare la legittima presunzione di considerazione ai fini di ricavi non dichiarati;
-che tale tesi è ripercorsa anche nel terzo motivo di appello, così rubricato “Erronea valutazione delle prove e travisamento dei fatti in relazione alla documentazione prodotta - Violazione dei principi in materia di valutazione probatoria e acritica adesione ai criteri arbitrari dell'amministrazione”, con il quale si lamenta: “Di particolare gravità si configura, inoltre, la totale pretermissione della corposa documentazione contabile attestante la piena correlazione tra incassi e versamenti. Le risultanze probatorie, cristallizzate nel mastrino 2016 (doc. 10), dimostravano una perfetta quadratura tra gli incassi in contanti (€ 1.027.719,31), i versamenti effettuati (€ 955.800,00) e i pagamenti ai fornitori (€ 71.422,93), con un fisiologico saldo residuo di € 496,38. Tale riscontro documentale, ignorato dal primo giudice, scalfisce irrimediabilmente l'impianto accusatorio dell'Ufficio, attestando inequivocabilmente la legittimità e coerenza delle operazioni contestate.”;
-che i detti motivi possono essere esaminati congiuntamente, attendo a due profili strettamente conseguenziali, il primo la ragionevolezza astratta del criterio e il secondo l'aspetto probatorio;
-che la prova richiesta per superare la presunzione iuris tantum discredente in materia di versamenti su c\c e' vincolata alla circostanze che “ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine”;
-che dunque l'AdE assolve alla sua prova semplicemente indicando i versamenti (in generale le operazioni) contestati senza dover giustificare le ragioni del perché non li ha ritenuti giustificati, ribaltandosi la prova in capo al contribuente;
-che il contribuente nella specie non ha dato puntuale allegazione e prova che i versamenti indicati siano stati considerati ai fini del reddito soggetto ad imposta ovvero ne sono irrilevanti, limitando la sua difesa ad elementi circostanziali, quale la quadratura d'anno o anche la attendibilità delle complessive operazioni in ragione dell'indice ROS;
-che pur considerando quanto allegato dalla parte contribuente in ordine alla concreta modalità degli incassi (ossia della operatività della società: molteplicità di piccole operazioni con incassi delegati anche a procacciatori o agenti) individuare un termine di tre giorni per ritenere il versamento correlato ad una operazione contabilmente iscritta non appare manifestamente irrazionale né irragionevole;
-che sul punto occorre altresì precisare che il “termine” di tre giorni è stato utilizzato dall'AdE nella seguente specifica situazione come emerge dall'avviso di accertamento (fl. 6): “L'Ufficio, ha ritenuto giustificati i versamenti contestuali all'emissione di documenti fiscali e alle registrazioni degli stessi e, in alcuni casi, laddove queste ultime risultavano essere superiori agli accrediti bancari l'eccedenza è stata considerata giustificazione degli accrediti effettuati nei giorni successivi (verosimilmente non oltre il terzo giorno)”;
-che dunque un tale criterio è stato riferito ai versamenti delle eccedenze registrate, ed è un criterio prudente adottato dall'AdE per ritenere la avvenuta considerazione delle somme ai fini del reddito, cioè giustificato il versamento;
non è la prova perché questa, come innanzi detto, discende dal semplice versamento, che è il fatto che fa insorgere la presunzione legale;
-che proprio perché analitica la contestazione, la deduzione e prova della contribuente sarebbe stata di correlare specificamente in sede giudiziale le singole operazioni di versamento non giustificate alla contabilità, cosa che non risulta allegato né deduttivamente né probatoriamente;
-che in sostanza si chiede alla Corte un inammissibile giudizio astratto, non un giudizio concreto correlato al fatto;
-che viceversa, proprio per questo, in riferimento a circostanza di fatto, va accolto il secondo motivo di appello contribuente, rubricato come Violazione dell'art. 112 c.p.c. – Nullità della sentenza per error in procedendo – Omessa pronuncia sulla duplicazione dei versamenti in contanti (€ 15.710,00), perchè, posto che effettivamente la Corte di prime cure ha omesso la pronunzia sul motivo introdotto in primo grado, appunto dall'esame dell'allegato 2 all' avviso di accertamento correlati agli estratti conto depositati dalla parte contribuente in primo grado, risulta effettivamente la duplicazione delle dette somme così come precisate in ricorso originario ed in appello dalla contribuente;
invero dagli estratti conto risulta che in data 21 gennaio 2016 vi è stato un solo versamento di euro 4.300,00 e non due;
in data 15 febbraio 2016 vi è stato un solo versamento di euro 4.220,00 e non due;
in data 16 febbraio 2016 vi è stato un solo versamento di euro 7.190,00 e non due;
-che il quarto motivo di appello contribuente riguarda la “genericità” dell'obbligo di determinazione dell'ammontare dei costi forfettari sui maggiori ricavi e verrà trattato unitamente all'appello di AdE, atteso che questo investe esattamente la stessa ipotizzabilità di una tale deduzione nel caso concreto;
-che il quinto motivo di appello principale contribuente lamenta “ violazione dell'art. 32 D.P.R. 600/73 e dell'art. 7 D.Lgs. 546/92 - Carenza motivazionale - Illegittima estensione delle indagini bancarie ai conti personali dei soci - Violazione del principio di autonomia patrimoniale ” ;
-che il motivo è fondato riguardo quanto meno alla moglie e al figlio del socio di maggioranza ed amministratore;
-che invero non è presente in accertamento alcuna ragione di imputazione delle operazioni sui c/c delle dette persone alla società, se non il fatto di avere rapporti di coniugio o parentali diretti e per la moglie una partecipazione minima al capitale sociale;
-che tali elementi non sono idonei a sostenere una presunzione di riferibilità dei detti c\c alla società, tenuto conto che entrambi i due soggetti hanno redditi propri, che le rimesse (versamenti) appaiono in gran parte giustificabili da operazione di vita personale e i prelevanti non ritenuti dall'AdE giustificati sono occasionali e complessivamente di minimo importo (euro 10.000,00); -che non può in assoluto per il mero rapporto di coniugio o di paretela con il sostanziale dominus della società asserire che le operazioni effettuate sul c\c personale siano riferibili alla società, per il caso di singole operazioni invece occorre una prova ulteriore e diversa rispetto alla presunzione legale unicamente invocata di cui all'art. 32 dpr 600/1973;
-che infatti la presunzione di cui all'art. 32 cit. ha operatività nella misura in cui il dato sia attribuibile al soggetto sottoposto ad indagine finanziaria e la cui posizione è in accertamento;
-che non può la detta presunzione estendersi a rapporti non immediatamente riferibili al soggetto in accertamento, se non se ne dimostra (prima) la diretta disponibilità ovvero la diretta riferibilità allo stesso soggetto in accertamento;
-che pertanto non essendo soggetti in accertamento né la moglie né il figlio occorreva, prima di rendere operativa la presunzione, dimostrare la diretta riferibilità del conto o quanto meno delle singole movimentazioni alla società;
-che tale dimostrazione è totalmente assente anche in termini di mera prospettazione, limitandosi appunto l'AdE a valorizzare in accertamento quanto segue: “In virtù delle autorizzazioni alle indagini bancarie sui conti correnti intestati ai soci e al figlio, come sopra richiamate, sono state rilevate operazioni di versamenti e prelevamenti per un totale di euro 68.530,00 (di cui versamenti per euro 50.890,00 e prelevamenti per euro 17.640,00), come specificato nelle pagine a seguire, ritenuti non giustificati che, in assenza di altre fonti di reddito dei titolari dei conti, sono state riferite alla società …”; che tale prospettazione valorizza il dato di fatto del rapporto di parentela e coniugio ed aggiunge l'assenza di altre fonti di reddito nonché l'ammontare totale dei versamenti e prelevamenti come non giustificati;
-che il dato di fatto è equivoco in sé; la ulteriore circostanza dell'assenza di redditi autonomi per i due soggetti è smentita dagli atti, atteso -che come eccepito fin dal ricorso originario- i due soggetti (moglie e figlio) hanno redditi propri, come documentato dalla dichiarazione dei redditi della moglie (che per il periodo di imposta 2016 presenta un reddito complessivo di euro 56.106,00 -imponibile di euro 51.757-) e dalla certificazione unica del figlio (per reddito imponibile di euro 19.095,39), idonee a sostenere il complesso delle operazioni;
infine, è anche errato il dato relativo all'ammontare delle operazioni non ritenute giustificate, perché in concreto non si tratta, come sembra apparire dalla motivazione, di ammontare di euro 68.530,00 ma del minore ammontare riferito alla società di euro 52.555,00;
-che dunque non vi è prova che le movimentazione bancarie sui c\c della moglie e del figlio siano riferibili alla società;
-che pertanto le riprese per versatemi e prelevamenti dai c\c della moglie e del figlio vanno escluse dalla imputazione alla società appellante;
-che invece le riprese operate sul c\c del socio di maggioranza ed amministratore possono essere ammesse atteso che vi è l'elemento in più, oltre la partecipazione, della amministrazione e dunque dalla diretta disponibilità della cassa sociale;
-che il sesto motivo di appello contribuente, con il quale si lamenta l'applicazione di un algoritmo indecifrato ed indecifrabile, è infondato perché nel caso quello strumento è stato utilizzato solo per la profilazione del rischio, che ha originato poi l'attività istruttoria e quindi l'accertamento, e non per prendere una decisione automatica;
decisione che infatti è stata presa a seguito dell'esame della contabilità e dei rapporti finanziari: non vi è alcun interesse a conoscere i parametri di calcolo sottesi all'algoritmo per il rilievo del rischio;
-che invece è fondato (parzialmente, perchè sarebbe infondato nella parte in cui tende a non riconoscere costi da ricavi presunti per prelevamenti) l'appello dell'AdE e di converso va rigettato l'appello contribuente sul punto del riconoscimento dei costi sui maggiori ricavi (quarto motivo) accertati, in ragione delle statuizioni di cui innanzi;
-che infatti, in conseguenza di quanto innanzi deciso a proposito della esclusione dai maggiori ricavi dei versamenti e prelevamenti dai c\c dei familiari, non risultano in concreto maggiori ricavi da prelievi imputabili alla società, sicché l'invocato principio dalla parte contribuente è eccentrico, in quanto trova applicazione solo nel caso di presunzione di ricavi da prelevamenti (Corte Costituzionale n. 10/2023), e conseguentemente risulta eccentrica anche la decisione di primo grado (la quale è riferita a tutti i ricavi imputati sia da versamento che da prelievo) che va conseguentemente riformata, in accoglimento dell'appello dell'AdE;
-che in definitiva, la sentenza appellata va riformata: quanto al capo “dell'obbligo di deduzione, in misura percentuale forfettaria, dei costi in relazione ai ricavi accertati”, la cui richiesta contribuente è rigettata;
quanto al capo implicito di rigetto della richiesta di annullamento parziale per duplicazione dei versamenti in contanti per un importo di € 15.710,00, che invece è accolta;
quanto al capo implicito di rigetto della richiesta di esclusione dalla considerazione dei movimenti sui c\c della moglie e del figlio, che è invece accolta;
-che quindi in sintesi, giudicato interno per acquiescenza il capo della sentenza appellata relativo agli assegni di cui al paragrafo 4 della stessa, i maggiori ricavi vanno rideterminati: a) escludendo gli importi degli assegni di cui al paragrafo 4 della sentenza appellata;
b) riducendo i ricavi per versamenti non giustificati in contante dalla società a complessivi euro 113.416,20 (v. tabella di sintesi fl. 6 in fine accertamento impugnato: 129.126,20-15.710,00) c) escludendo totalmente dal computo dei maggiori ricavi i versamenti e i prelevamenti inerenti i c\c della moglie e del figlio del socio quasi totalitario ed amministratore;
-che alla rideterminazione dei maggiori ricavi consegue la rideterminazione degli imponibili e delle imposte e delle correlative sanzioni, queste ultime da contenersi nel minimo edittale, previa verifica per cumulo giuridico;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del doppio grado, atteso l'esito complessivo della lite di reciproca soccombenza, vanno compensate integralmente tra le parti;
P.Q.M.
Accoglie parzialmente entrambi gli appelli nei termini di cui in motivazione. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado.