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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 10/12/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1817/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. ES AO IZ, ha pronunciato con le forme di cui all'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1817 R.G. dell'anno 2023 tra:
, (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Pietra Parte_1 C.F._1
Vivona in virtù di mandato allegato all'atto di appello
APPELLANTE
e
, (P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MO FF SP in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
e nei confronti di
(C.F.: ) e , Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
(C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ES Cardinale, in C.F._3 virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATI avente ad oggetto: impugnazione avverso la sentenza n. 55 dell'1 giugno 2023, resa dal Giudice di Pace di Castelvetrano
CONCLUSIONI DELLE PARTI all'udienza del 24/11/2025, lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza; per l'appellante, l'avv. Vivona: con le presenti note si rappresenta che la causa è stata definita con transazione e con pagamento della somma richiesta dal a titolo di risarcimento, Pt_1 nonchè delle spese di lite dei due gradi del giudizio e di quelle relative alle consulenze d'ufficio”;
1 per l'appellata l'avv. SP: “lo scrivente procuratore dichiara Controparte_1 che Unipol ha transatto la causa con parte appellante. Chiede, pertanto, che il Tribunale Voglia dichiarare cessata la materia del contendere, spese compensate”; per gli appellati e , l'avv. Cardinale: “dichiarare Controparte_2 Controparte_3 inammissibile e/o comunque rigettare, con qualsiasi statuizione, l'appello proposto da Pt_1
, confermando in ogni sua parte la sentenza impugnata;
- condannare l'appellante al
[...] pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio. In subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento di un concorso di colpa a carico del conducente il mezzo Audi Q3, -ritenere e dichiarare tale concorso di colpa in misura minima desumibile dalle risultanze della CTU tecnica espletata, oltre che dalle evidenze probatorie ed alla luce anche della CTU medico-legale
i cui esiti, in termini di percentuale di danno biologico riconosciuto, sono di gran lunga inferiori
a quelle pretese dall'appellante, con conseguente statuizione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di appello notificato il 25/10/2023, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza di primo grado n. 55/2023 dell'1 giugno 2023, depositata il 13 luglio 2023 e notificata il
27 settembre 2023, emessa dal Giudice di Pace di Castelvetrano a definizione del giudizio iscritto al n. 221/2021.
Con la sentenza impugnata, il Giudice di prime cure ha respinto la domanda di risarcimento dei danni dedotti dall'odierno appellante quale conseguenza del sinistro stradale occorso il
3/12/2017, quantificati – assunti come sussistenti gli estremi del concorso di colpa ex art. 2054
c.c. - in complessivi € 8.560,27.
1.1) Costituitisi in giudizio gli appellati e Controparte_1 Controparte_2
hanno sostenuto la legittimità dell'operato del primo Giudice e, pertanto, Controparte_3 hanno chiesto di rigettare l'appello proposto da e di confermare in ogni sua parte Parte_1 la sentenza impugnata.
2) Nel corso del giudizio è stata disposta CTU in ordine alla dinamica del sinistro nonché CTU medico-legale, quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata disposta udienza di discussione sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con le predette note depositate in data 11/11/2025, parte appellante e l'appellata società
[...] hanno dedotto di avere “transatto la causa” “con pagamento della somma Controparte_1 richiesta dal a titolo di risarcimento, nonché delle spese di lite dei due gradi del giudizio Pt_1
2 e di quelle relative alle consulenze d'ufficio” ed hanno chiesto di “dichiarare cessata la materia del contendere, spese compensate”.
Diversamente, gli appellati e , hanno concluso “dichiarare Controparte_4 Controparte_3 inammissibile e/o comunque rigettare, con qualsiasi statuizione, l'appello proposto da Pt_1
, confermando in ogni sua parte la sentenza impugnata;
- condannare l'appellante al
[...] pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio. In subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento di un concorso di colpa a carico del conducente il mezzo Audi Q3, -ritenere e dichiarare tale concorso di colpa in misura minima desumibile dalle risultanze della CTU tecnica espletata, oltre che dalle evidenze probatorie ed alla luce anche della CTU medico-legale
i cui esiti, in termini di percentuale di danno biologico riconosciuto, sono di gran lunga inferiori
a quelle pretese dall'appellante, con conseguente statuizione”.
3) Ciò posto, tenuto conto che a seguito dell'accordo intercorso tra il e la compagnia di Pt_1
Assicurazioni è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di appello, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
4) Spese legali
In ordine all'imputazione delle spese di lite, deve rammentarsi che la cessazione della materia del contendere rappresenta un'ipotesi di estinzione del giudizio di creazione giurisprudenziale che viene dichiarata dal Giudice, su istanza di parte o d'ufficio, allorquando si verifica nel corso del processo un mutamento della situazione di fatto, tale da impedire la definizione del giudizio.
Come statuito dalla Suprema Corte: “La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13217 del 28/05/2013).
In tale evenienza, dunque, il Giudice dà atto della cessata materia del contendere con sentenza dichiarativa, con la quale deve comunque provvedere sulle spese di lite sulla base del criterio della “soccombenza virtuale” o, in alternativa, disponendo la compensazione integrale delle stesse, anche qualora le parti non abbiano espresso una richiesta in tal senso, giacché il loro silenzio sul punto deve essere inteso come invito al Giudice “ad astenersi dall'individuare chi sarebbe stato soccombente" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 30728 del 26/11/2019).
3 Orbene, in considerazione dell'accordo transattivo tra l'appellante e la società
[...]
e dell'assenza di richieste di pronuncia sulle spese avanzata dalle suddette Controparte_1 parti, deve addivenirsi all'integrale compensazione delle spese di cui al principio di diritto sopra richiamato.
Con riguardo alla posizione degli ulteriori appellati e , i Controparte_4 Controparte_3 quali hanno chiesto la condanna dell'appellante al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio, deve precisarsi che pervenendosi ad una sentenza di cessazione della materia del contendere, risulta necessario applicare i principi della soccombenza virtuale.
Considerato che nel presente giudizio risulta quale oggetto del contendere tra le parti, la concorrente responsabilità delle parti nel sinistro stradale occorso in data 3/12/2017 nonché la quantificazione dei danni patiti dal il Giudicante ritiene utile a tal fine procedere Pt_1 all'esame degli esiti delle due consulenze tecniche onde formulare compiutamente il giudizio di soccombenza virtuale.
Nel caso di specie, dalla relazione redatta dal ctu dr. , acquisita al fascicolo Persona_1 informatico il 6/2/2025, è emerso un chiaro concorso di colpa tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro stradale.
Inoltre, anche sotto il profilo del danno non patrimoniale, il ctu incaricato di sottoporre a visita medico-legale il seppur non confermando interamente gli esiti della CTP prodotta Pt_1 dall'appellante, ha di fatto confermato il nesso causale tra i traumi rilevati e il sinistro in parola.
Pertanto, sotto tali profili, la domanda del avrebbe trovato parziale accoglimento con Pt_1 conseguente riforma della sentenza impugnata.
Ne consegue che alla luce del principio di soccombenza virtuale, la domanda di rifusione delle spese avanzata dagli appellati e non può trovare alcun Controparte_4 Controparte_3 accoglimento, sì che, in difetto di correlata domanda dell'appellante può disporsi Pt_1
l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio anche tra l'appellante e gli appellati CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ES AO IZ, definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto da avverso la sentenza n. 55/2023, depositata il 13 luglio 2023 dal Parte_1
Giudice di Pace di Castelvetrano, così provvede:
4 1) dichiara, in riforma dell'impugnata sentenza, cessata la materia del contendere;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
3) pone, nei rapporti interni, definitivamente a carico delle parti appellate, in solido tra loro, le spese di CTU separatamente liquidate.
Marsala, 9/12/2025
Il Giudice
ES AO IZ
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. ES AO IZ, ha pronunciato con le forme di cui all'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1817 R.G. dell'anno 2023 tra:
, (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Pietra Parte_1 C.F._1
Vivona in virtù di mandato allegato all'atto di appello
APPELLANTE
e
, (P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MO FF SP in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
e nei confronti di
(C.F.: ) e , Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
(C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ES Cardinale, in C.F._3 virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATI avente ad oggetto: impugnazione avverso la sentenza n. 55 dell'1 giugno 2023, resa dal Giudice di Pace di Castelvetrano
CONCLUSIONI DELLE PARTI all'udienza del 24/11/2025, lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza; per l'appellante, l'avv. Vivona: con le presenti note si rappresenta che la causa è stata definita con transazione e con pagamento della somma richiesta dal a titolo di risarcimento, Pt_1 nonchè delle spese di lite dei due gradi del giudizio e di quelle relative alle consulenze d'ufficio”;
1 per l'appellata l'avv. SP: “lo scrivente procuratore dichiara Controparte_1 che Unipol ha transatto la causa con parte appellante. Chiede, pertanto, che il Tribunale Voglia dichiarare cessata la materia del contendere, spese compensate”; per gli appellati e , l'avv. Cardinale: “dichiarare Controparte_2 Controparte_3 inammissibile e/o comunque rigettare, con qualsiasi statuizione, l'appello proposto da Pt_1
, confermando in ogni sua parte la sentenza impugnata;
- condannare l'appellante al
[...] pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio. In subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento di un concorso di colpa a carico del conducente il mezzo Audi Q3, -ritenere e dichiarare tale concorso di colpa in misura minima desumibile dalle risultanze della CTU tecnica espletata, oltre che dalle evidenze probatorie ed alla luce anche della CTU medico-legale
i cui esiti, in termini di percentuale di danno biologico riconosciuto, sono di gran lunga inferiori
a quelle pretese dall'appellante, con conseguente statuizione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di appello notificato il 25/10/2023, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza di primo grado n. 55/2023 dell'1 giugno 2023, depositata il 13 luglio 2023 e notificata il
27 settembre 2023, emessa dal Giudice di Pace di Castelvetrano a definizione del giudizio iscritto al n. 221/2021.
Con la sentenza impugnata, il Giudice di prime cure ha respinto la domanda di risarcimento dei danni dedotti dall'odierno appellante quale conseguenza del sinistro stradale occorso il
3/12/2017, quantificati – assunti come sussistenti gli estremi del concorso di colpa ex art. 2054
c.c. - in complessivi € 8.560,27.
1.1) Costituitisi in giudizio gli appellati e Controparte_1 Controparte_2
hanno sostenuto la legittimità dell'operato del primo Giudice e, pertanto, Controparte_3 hanno chiesto di rigettare l'appello proposto da e di confermare in ogni sua parte Parte_1 la sentenza impugnata.
2) Nel corso del giudizio è stata disposta CTU in ordine alla dinamica del sinistro nonché CTU medico-legale, quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata disposta udienza di discussione sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con le predette note depositate in data 11/11/2025, parte appellante e l'appellata società
[...] hanno dedotto di avere “transatto la causa” “con pagamento della somma Controparte_1 richiesta dal a titolo di risarcimento, nonché delle spese di lite dei due gradi del giudizio Pt_1
2 e di quelle relative alle consulenze d'ufficio” ed hanno chiesto di “dichiarare cessata la materia del contendere, spese compensate”.
Diversamente, gli appellati e , hanno concluso “dichiarare Controparte_4 Controparte_3 inammissibile e/o comunque rigettare, con qualsiasi statuizione, l'appello proposto da Pt_1
, confermando in ogni sua parte la sentenza impugnata;
- condannare l'appellante al
[...] pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio. In subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento di un concorso di colpa a carico del conducente il mezzo Audi Q3, -ritenere e dichiarare tale concorso di colpa in misura minima desumibile dalle risultanze della CTU tecnica espletata, oltre che dalle evidenze probatorie ed alla luce anche della CTU medico-legale
i cui esiti, in termini di percentuale di danno biologico riconosciuto, sono di gran lunga inferiori
a quelle pretese dall'appellante, con conseguente statuizione”.
3) Ciò posto, tenuto conto che a seguito dell'accordo intercorso tra il e la compagnia di Pt_1
Assicurazioni è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di appello, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
4) Spese legali
In ordine all'imputazione delle spese di lite, deve rammentarsi che la cessazione della materia del contendere rappresenta un'ipotesi di estinzione del giudizio di creazione giurisprudenziale che viene dichiarata dal Giudice, su istanza di parte o d'ufficio, allorquando si verifica nel corso del processo un mutamento della situazione di fatto, tale da impedire la definizione del giudizio.
Come statuito dalla Suprema Corte: “La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13217 del 28/05/2013).
In tale evenienza, dunque, il Giudice dà atto della cessata materia del contendere con sentenza dichiarativa, con la quale deve comunque provvedere sulle spese di lite sulla base del criterio della “soccombenza virtuale” o, in alternativa, disponendo la compensazione integrale delle stesse, anche qualora le parti non abbiano espresso una richiesta in tal senso, giacché il loro silenzio sul punto deve essere inteso come invito al Giudice “ad astenersi dall'individuare chi sarebbe stato soccombente" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 30728 del 26/11/2019).
3 Orbene, in considerazione dell'accordo transattivo tra l'appellante e la società
[...]
e dell'assenza di richieste di pronuncia sulle spese avanzata dalle suddette Controparte_1 parti, deve addivenirsi all'integrale compensazione delle spese di cui al principio di diritto sopra richiamato.
Con riguardo alla posizione degli ulteriori appellati e , i Controparte_4 Controparte_3 quali hanno chiesto la condanna dell'appellante al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio, deve precisarsi che pervenendosi ad una sentenza di cessazione della materia del contendere, risulta necessario applicare i principi della soccombenza virtuale.
Considerato che nel presente giudizio risulta quale oggetto del contendere tra le parti, la concorrente responsabilità delle parti nel sinistro stradale occorso in data 3/12/2017 nonché la quantificazione dei danni patiti dal il Giudicante ritiene utile a tal fine procedere Pt_1 all'esame degli esiti delle due consulenze tecniche onde formulare compiutamente il giudizio di soccombenza virtuale.
Nel caso di specie, dalla relazione redatta dal ctu dr. , acquisita al fascicolo Persona_1 informatico il 6/2/2025, è emerso un chiaro concorso di colpa tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro stradale.
Inoltre, anche sotto il profilo del danno non patrimoniale, il ctu incaricato di sottoporre a visita medico-legale il seppur non confermando interamente gli esiti della CTP prodotta Pt_1 dall'appellante, ha di fatto confermato il nesso causale tra i traumi rilevati e il sinistro in parola.
Pertanto, sotto tali profili, la domanda del avrebbe trovato parziale accoglimento con Pt_1 conseguente riforma della sentenza impugnata.
Ne consegue che alla luce del principio di soccombenza virtuale, la domanda di rifusione delle spese avanzata dagli appellati e non può trovare alcun Controparte_4 Controparte_3 accoglimento, sì che, in difetto di correlata domanda dell'appellante può disporsi Pt_1
l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio anche tra l'appellante e gli appellati CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ES AO IZ, definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto da avverso la sentenza n. 55/2023, depositata il 13 luglio 2023 dal Parte_1
Giudice di Pace di Castelvetrano, così provvede:
4 1) dichiara, in riforma dell'impugnata sentenza, cessata la materia del contendere;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
3) pone, nei rapporti interni, definitivamente a carico delle parti appellate, in solido tra loro, le spese di CTU separatamente liquidate.
Marsala, 9/12/2025
Il Giudice
ES AO IZ
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