Articolo 2 della Legge 27 novembre 1951, n. 1558
Articolo 1Articolo 3
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30 gennaio 1952
Art. 2.
Allo scopo di iniziare e portare a compimento i lavori di cui al precedente articolo in periodi di tempo abbreviati, l'A.N.A.S. e' autorizzata ad assumere impegni in misura eccedente gli stanziamenti, entro i seguenti limiti: lire 4 miliardi nell'esercizio 1950-51, lire 12 miliardi nell'esercizio 1951-52, lire 12 miliardi nell'esercizio 1952-53 e lire 12 miliardi nell'esercizio 1953-54.
Per far fronte ai pagamenti in misura eccedente le somme stanziate in ogni esercizio, ai sensi del secondo comma del precedente articolo, l'A.N.A.S. potra' stipulare, occorrendo, anticipazioni con la Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche ed altri Istituti di credito, di assicurazioni o di previdenza. Tali operazioni possono essere concluse anche in deroga alle norme di legge, di statuto e di regolamento che disciplinano l'attivita' dei singoli Istituti mutuanti.
Entrata in vigore il 30 gennaio 1952