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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 22/11/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 309 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2025, promosso da:
nata a [...], il g. 11.11.1968, elettivamente domiciliata a Parte_1
MACOMER in Via Mosca n. 21, presso lo studio dell'Avv. UMBERTA PUSCEDDU che la rappresenta e difende per procura speciale;
e nato a [...], il g. 21.02.1970, elettivamente domiciliato Controparte_1
a ORISTANO in Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 4, presso lo studio dell'Avv. ALESSANDRA
DD che lo rappresenta e difende per procura speciale;
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“- pronuncia della separazione tra i coniugi, con autorizzazione a vivere separati;
pagina 1 di 12 - affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 presso la madre;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con la precisazione che le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente anche da ciascun genitore;
i genitori si impegnano a cooperare per la sua equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Le decisioni di maggior interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima;
la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente sarà Persona_2 collocata presso il padre, con il quale convivrà durante ogni ritorno dalla sede ove attualmente frequenta l'università; genitori dovranno mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, affinché la stessa riceva da entrambi cura, educazione ed istruzione;
- la figlia minore vedrà il padre e starà con lui ogni qual volta lo desideri, tenendo conto Per_1 della sua volontà e degli impegni scolastici e ludici nonché di quelli lavorativi del padre, il quale comunque si impegna a garantire il mantenimento diretto della minore almeno tre giorni a settimana, durante i quali ella potrà trascorrere i pasti e anche la notte presso di lui, laddove lo desideri;
in caso mancato accordo tra i genitori o di necessità di regolamentazione, la figlia minore starà col padre tre giorni a settimana dall'uscita da scuola fino a dopo cena oltre a weekend alternati dall'uscita da scuola il sabato (o dalle ore 10.00 in orario extrascolastico) fino alle 21.00, dopo la cena, della domenica;
le festività verranno trascorse dalla minore con ciascun genitore secondo la volontà della stessa e comunque principalmente sulla base della regola dell'alternanza; durante le vacanze estive la minore potrà trascorre col padre tre settimane anche non consecutive;
- il padre provvederà in via esclusiva al mantenimento di e contribuirà al Persona_2 mantenimento della figlia minore mediante versamento in favore della madre, dell'importo mensile di euro 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente a lei intestato avente il seguente IBAN
[...]; le spese straordinarie restano ripartite al 50% tra le parti con riferimento sia alla figlia minore che alla figlia maggiorenne ma non indipendente;
- il sig. rinuncia alla propria quota di assegno unico universale, il quale sarà CP_1
pagina 2 di 12 interamente percepito dalla sig.ra le parti concordano affinché la quota di assegno Pt_1 unico relativa a sia dalla madre versata direttamente in favore della figlia stessa e Persona_2 che l'importo della carta “Per Te” eventualmente riconosciuto in futuro al sig. sia CP_1 ripartito al 50% tra le parti;
- il sig. si impegna a corrispondere il 50% delle spese di viaggio e di eventuale CP_1 pernottamento della sig.ra necessarie ad assistere la figlia minore durante l'intervento Pt_1 necessario;
il sig. si impegna a sgomberare la cantina dalle sue attrezzature di lavoro e CP_1 dai propri beni entro la data del 30.11.2025, con l'impegno che in caso di mancato rispetto dell'obbligo corrisponderà alla controparte l'importo 100,00 per ogni eventuale mensilità di ritardo o della relativa quota proporzionale di euro 3,33 per ogni giorno di ritardo;
egli inoltre si impegna a rilasciare l'immobile entro la data del 31.10.2025;
- spese di lite compensate”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“esaminati gli atti del procedimento in oggetto, conclude chiedendo che il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni congiuntamente accettate da e Parte_1
”. Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi hanno contratto matrimonio in AN UR il g. 20.10.1994 (atto n. 1, parte I
- anno 1994 - Comune di AN UR - Ufficio 2).
Dall'unione coniugale sono nate due figlie: nata il [...], maggiorenne ma non Persona_2 economicamente autosufficiente;
e nata il [...]. Per_1
Con ricorso depositato in data 4.04.2025, ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione tra i coniugi formulando le seguenti conclusioni: “1. In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati.
2. Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 presso la madre, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti pagina 3 di 12 con entrambe le linee parentali. Le decisioni di maggior interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima.
3. I genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, di ricevere da entrambi cura, educazione ed istruzione e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4. Disporre la collocazione delle figlie e presso la dimora materna. Salvo che le stesse Persona_2 Per_1 vogliano abitare con il padre il quale, in ogni caso, potrà esercitare il diritto di visita e di incontro liberamente e senza vincoli di tempo o di orario, tenendo conto della volontà espressa dalle figlie, dei loro impegni scolastici e ludico e di quelli lavorativi del padre.
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé quando lo vorrà compatibilmente con gli impegni scolastici ed Per_1 extrascolastici della minore. In ogni caso il padre potrà vedere e tenere con sé il lunedì e il mercoledì con prelievo da scuola e riconsegna alla madre entro le ore 21.00, mentre i fine settimana saranno alternati.
6. Il Sig. si impegnerà pertanto ad acquistare quanto CP_1 necessario per un soggiorno confortevole delle figlie presso la propria futura abitazione.
7. Ogni imprevisto dovrà essere gestito e risolto dal genitore presso cui è collocato in quel momento la minore, anche avvalendosi dell'ausilio di baby-sitter (a proprio esclusivo carico), familiari o presone di fiducia.
8. Le feste verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternanza e in modo da garantire a entrambi i genitori di stare pari tempo con la minore.
Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori.
9. Durante le vacanze
Natalizie e Pasquali, le ragazze, staranno a pranzo con la madre e a cena con il padre alternativamente con cadenza annuale. 10. Durante il periodo estivo la minore potrà stare con ciascun genitore per quindici giorni anche a settimane non consecutive, previo accordo per le date tra i medesimi entro il 15 maggio di ciascun anno. 11. I compleanni, nell'esclusivo interesse delle ragazze, preventivamente concordati, verranno festeggiati insieme compatibilmente con le rispettive esigenze. 12. Il padre provvederà a contribuire al mantenimento delle ragazze versando alla Signora la somma totale di €. 650,00, rivalutabile annualmente secondo Pt_1 gli indici Istat, entro il giorno 1 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente a Lei intestato avente il seguente IBAN [...], mentre contribuiranno alle spese straordinarie in misura pari al 50%. Nello specifico: le spese per l'eventuale iscrizione e/o pagina 4 di 12 retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per i trasporti, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore, le spese per l'iscrizione all'Università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. 13. La Signora rinuncia al Pt_1 mantenimento e di converso il Signor rinuncia alla sua quota pari al 50% dell'assegno CP_1 unico. 14. I coniugi provvederanno a saldare i debiti pregressi e precisamente la Signora Pt_1 onorerà quelli relativi ai canoni di locazione mentre il Signor quelli inerenti le varie CP_1 utenze. 15. Entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare l'indirizzo dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione della minore sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità della minore valida anche per l'espatrio. Si obbligano altresì a garantire la reperibilità telefonica al fine di consentire il dialogo quotidiano con le ragazze. 16. Gli arredi e suppellettili presenti nell'abitazione coniugale e di esclusiva proprietà del Sig. sono messi immediatamente a disposizione dalla Sig.ra e CP_1 Pt_1 saranno dal coniuge prelevati entro e non oltre l'omologa di separazione. 17. Per quanto attiene alle spese straordinarie della figlia minore, la ripartizione nella misura del 50%, tenendo conto di quanto appresso: - Spese mediche che NON richiedono il preventivo accordo: a1) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
a2) dentistiche presso strutture pubbliche o private;
a3) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
a4) ticket sanitari;
a5) occhiali o lenti a contatto per uso cosmetico se prescritte dallo specialista;
a6) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
- Spese mediche che richiedono il preventivo accordo, salve le urgenze:
b1) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche presso strutture private;
b2) cure termali e fisioterapiche;
b3) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
b4) farmaci omeopatici;
- Spese scolastiche che NON richiedono il preventivo accordo: c1) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
c2) libri di testo;
c3) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c4) dotazione informatica (PC/tablet) imposta dalla scuola;
c5) assicurazione scolastica;
c6) fondo cassa richiesto dalla scuola;
c7) gite scolastiche senza pernottamento;
c8) spese per mezzi pagina 5 di 12 di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
c9) mensa scolastica;
- Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo, salve le urgenze: d1) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
d2) gite scolastiche con pernottamento;
d3) corsi di recupero e lezioni private;
d4) corsi di specializzazioni/master e corsi post universitari in Italia e all'Estero; d5) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche che NON richiedono il preventivo accordo: e1) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; e2) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo, salve urgenze:
f1) corsi di lingue;
f2) corsi di musica e strumenti musicali;
f3) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); f4) spese per attività ludiche e ricreative;
f5) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
f6) baby sitter. 18. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il Sig.
a fronte di una richiesta scritta avanzata dalla Sig.ra anche a mezzo WhatsApp, CP_1 Pt_1 dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto anche a mezzo WhatsApp, entro 02
(due) giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
il rimborso alla Sig.ra – che si impegna ad esibire la Pt_1 documentazione comprovante le spese integralmente sostenute entro 15 giorni – dovrà essere effettuato dal Sig. entro i successivi 15 giorni. Stesse modalità di rimborso, a parti CP_1 invertite, qualora le spese straordinarie da concordare vi sia una richiesta scritta avanzata dal
Sig. 19. Con riferimento ad eventuali viaggi o spostamenti all'Estero, ciascuna delle CP_1 parti avrà facoltà di portare con sé la minore;
tali viaggi dovranno essere preventivamente concordati tra le parti con un preavviso minimo di 20 giorni con specificazione dei dettagli di viaggio (data partenza, data rientro, destinazioni, alloggi). Tali spostamenti non potranno in ogni caso avere una durata superiore a giorni tre durante il periodo scolastico. Ciascuna parte si impegna ad agevolare prontamente il rilascio della necessaria documentazione per l'espatrio.
20. Le automobili resteranno intestate e di proprietà esclusiva di ciascun coniuge. 21. Stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, la minore sarà iscritta presso il Per_1 domicilio della Signora nell'abitazione familiare sita in Santu Lussurgiu, via Delle Pt_1
Ginestre 01. 22. Stabilire che la casa coniugale in Santu Lussurgiu, via Delle Ginestre 01, condotta in locazione dal Signor è assegnata alla signora presso la quale è CP_1 Pt_1 collocata la prole, con ogni arredo e corredo. 23. Disporre che il Signor se ne allontani CP_1
pagina 6 di 12 entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, asportando i propri beni personali. 24. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
Si è costituito il resistente, il quale non si è opposto alla domanda di separazione e ha concluso nei seguenti termini: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
per l'effetto, ordinare al competente
Ufficiale di Stato Civile le necessarie annotazioni a margine dell'atto di matrimonio. 2) Disporre
l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore la quale, anche ai fini Per_1 anagrafici, sarà prevalentemente collocata presso il domicilio materno e quanto al calendario dei tempi di permanenza, tenuto conto della sua età (16 anni), disporre che stia con il Per_1 padre ogni qualvolta lo desideri. 3) Disporre l'assegnazione della casa coniugale alla signora
, che vi abiterà unitamente alla minore 4) Disporre che il padre Parte_1 Per_1 contribuisca al mantenimento della figlia minore nella misura di €150,00. 5) Disporre Per_1 che i genitori contribuiscano ciascuno nella misura del 50% nelle spese di natura straordinaria delle figlie e , ove congruamente documentate e concordate, salvo Per_1 Persona_2 urgenze. 6) Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio in caso di opposizione”.
Le parti sono comparse innanzi al Giudice delegato all'udienza del 22.09.2025; il Giudice, a seguito di audizione delle parti e interlocuzione con le stesse, ha formulato una proposta conciliativa, accettata dalle parti stesse. Conseguentemente, non è stata ritenuta necessaria l'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti.
Ai sensi dell'art. 473bis.22, ult. co., c.p.c., pertanto, sono state fatte precisare le conclusioni, è stata ordinata la discussione orale della causa nella stessa udienza e, all'esito della formulazione di conclusioni conformi come sopra riportate, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dalla dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
pagina 7 di 12 Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra e Parte_1 [...]
CP_1
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi dei figli, nonché degli stessi coniugi.
Difatti, il previsto affidamento condiviso di è idoneo a dare completa attuazione Per_1 all'ormai consolidato principio della bigenitorialità, il quale rappresenta un caposaldo fondamentale in materia di affidamento in quanto garantisce il legittimo diritto dei figli minori di poter stabilire, e coltivare nel tempo, un rapporto continuativo con entrambi i genitori, anche laddove questi abbiano scelto di non proseguire la loro relazione sentimentale.
La genitorialità condivisa implica, inoltre, di garantire che le decisioni di maggiore interesse per i figli siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
È, invero, lo stesso art. 337 ter c.c. a prevedere che debba valutarsi prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori.
Il collocamento della minore presso al madre corrisponde alla necessità di garantire continuità alle abitudini di vita della figlia, la quale potrà in tal modo continuare a vivere nell'ambiente domestico e nell'immobile precedentemente adibito a casa coniugale, in cui ha sempre abitato e in cui è cresciuta.
Nonostante quanto richiesto circa il collocamento presso il padre della figlia maggiorenne
, si evidenzia che la maggiore età della medesima esclude qualsiasi formale Persona_2 collocamento: si prende atto, tuttavia, quale circostanza rilevante nella regolamentazione delle condizioni personali e patrimoniali del nucleo familiare, che l'attuale scelta della medesima è quella di convivere col padre nei periodi in cui rientra dall'Università, attualmente frequentata in
Cagliari.
Anche le modalità di esercizio del diritto di visita del padre nei confronti della figlia minore sono certamente condivisibili, in quanto attuabili senza conflitto in ragione della positiva collaborazione tra le parti nel garantire regolare cura e assistenza alla figlia. Peraltro l'età ormai pagina 8 di 12 raggiunta da (16 anni) rende opportuno garantire flessibilità e libertà nel diritto di Per_1 visita onde consentire anche alla stessa di tener conto delle proprie esigenze.
Anche in caso di mancato accordo delle parti, i tempi che vengono subordinatamente previsti quanto al diritto di visita del padre risultano adeguati a garantire una proficua e stabile presenza paterna, idonea a garantire la piena esplicazione del proprio ruolo genitoriale anche in relazione alla suddetta età della minore.
L'importo dell'assegno previsto, quale contributo al mantenimento della minore, è adeguato alle capacità reddituali delle parti, specie se si considera che esso sarà integrato dall'integrale percezione da parte della madre dell'assegno unico universale, come d'accordo tra le parti.
In particolare, nel caso specifico, nonostante la misura piuttosto esigua dell'importo posto a carico del occorre valorizzare il fatto che egli si farà integralmente carico del CP_1 mantenimento della figlia maggiorenne ma non indipendente, così come del fatto che egli si è impegnato a condividere con la 'importo eventualmente riconosciuto per la carta “Per Pt_1
Te” a egli intestata.
Peraltro, nella valutazione delle capacità economiche del deve considerarsi anche il CP_1 fatto che egli si è impegnato a contribuire alle spese di viaggio e di pernottamento della allorquando dovesse recarsi fuori Sardegna per accompagnare la figlia minore per un Pt_1 intervento medico programmato nonché tenersi conto del fatto, secondo quanto concordemente riferito dalle parti, egli si sta integralmente facendo carico di debiti contratti in costanza di matrimonio (TARI, utenze idriche, rateizzazione con l'Agenzia delle Entrata di cartella relativa all'attività di pizzeria inerente al periodo della pandemia, finanziamento agevolato “Resisto
Covid” per sostenere le spese dell'attività nel periodo della pandemia).
Infine, si deve prevedere che il dovrà anche pagare un canone per una nuova CP_1 abitazione.
Alla luce di tutte tali circostanze e valutato il reddito delle parti (tra euro 17.000,00 ed euro
24.000,000 all'anno per il titolare di attività di pizzeria, da cui detrarre l'affitto e le CP_1 altre ingenti spese;
euro 1.423,00 netti al mese per la la quale svolge la mansione di Pt_1
OSS), la misura del contributo al mantenimento concordata deve ritenersi congrua, a maggior pagina 9 di 12 ragione se si considera anche il fatto che, sulla base dei tempi di permanenza previsti, il padre si farà carico anche del mantenimento diretto in misura non irrilevante.
La domanda relativa a un assegno per il coniuge è diritto relativamente disponibile e, pertanto, si recepisce quanto richiesto dalle parti.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...], il Parte_1
g. 11.11.1968 e mandando al competente Ufficio dello Stato Controparte_1
Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 1, parte I, anno 1994 - Comune di
AN UR – Ufficio 2).
Sull'accordo delle parti:
2. dispone che la figlia minore sia affidata ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso la madre;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con la precisazione che le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente anche da ciascun genitore;
i genitori si impegnano i a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Le decisioni di maggior interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima;
la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente sarà collocata presso il padre, con il quale Persona_2 convivrà durante ogni ritorno dalla sede ove attualmente frequenta l'università; i genitori dovranno mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, affinché la stessa riceva da entrambi cura, educazione ed istruzione;
3. dispone che la figlia minore veda il padre e stia con lui ogni qual volta lo desideri, Per_1 tenendo conto della sua volontà e degli impegni scolastici e ludici nonché di quelli lavorativi del padre, il quale comunque provvederà a garantire il mantenimento diretto della minore pagina 10 di 12 almeno tre giorni a settimana, durante i quali ella potrà trascorrere i pasti e anche la notte presso di lui, laddove lo desideri;
in caso mancato accordo tra i genitori o di necessità di regolamentazione, la figlia minore starà col padre tre giorni a settimana dall'uscita da scuola fino a dopo cena oltre a weekend alternati dall'uscita da scuola il sabato (o dalle ore 10.00 in orario extrascolastico) fino alle 21.00, dopo la cena, della domenica;
le festività verranno trascorse dalla minore con ciascun genitore secondo la volontà della stessa e comunque principalmente sulla base della regola dell'alternanza; durante le vacanze estive la minore potrà trascorre col padre tre settimane anche non consecutive;
4. dispone che il provveda in via esclusiva al mantenimento di e CP_1 Persona_2 contribuisca al mantenimento della figlia minore mediante versamento in favore della dell'importo mensile di euro 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Pt_1
Istat, entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente a lei intestato avente il seguente IBAN [...]; le spese straordinarie restano ripartite al 50% tra le parti con riferimento sia alla figlia minore che alla figlia maggiorenne ma non indipendente;
5. prende atto dell'accordo delle parti circa la rinuncia del alla propria quota di CP_1 assegno unico universale, il quale sarà interamente percepito dalla prende atto che la Pt_1 quota di assegno unico relativa a sarà dalla madre versata direttamente in Persona_2 favore della figlia stessa e che l'importo della carta “Per Te” eventualmente riconosciuto in futuro al sarà ripartito al 50% tra le parti;
CP_1
6. prende atto dell'impegno del a corrispondere il 50% delle spese di viaggio e di CP_1 eventuale pernottamento della necessarie ad assistere la figlia minore durante Pt_1
l'intervento sanitario programmato;
7. prende atto che il si impegna a sgomberare la cantina dalle sue attrezzature di CP_1 lavoro e dai propri beni entro la data del 30.11.2025, con l'impegno che in caso di mancato rispetto dell'obbligo corrisponderà alla controparte l'importo 100,00 per ogni eventuale mensilità di ritardo o della relativa quota proporzionale di euro 3,33 per ogni giorno di ritardo;
egli, inoltre, si impegna a rilasciare l'immobile entro la data del 31.10.2025.
8. Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
21.11.2025
pagina 11 di 12 Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
pagina 12 di 12