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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/02/2025, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 44533/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni all'udienza del 5.2.2025 ha pronunciato, dandone pubblica lettura, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, rappresentato e difeso, per procura allegata al Parte_1
ricorso, dall'Avv. Giampaolo D'Arcangelo (c.f. ) C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma – via San
Tommaso D'Aquino n. 116
RICORRENTE
CONTRO
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Roma, in via CP_1
Giulio Romano 46 presso la sede , rappresentato e Controparte_2
difeso dal funzionario Daniela Di Giorgio
RESISTENTE
1 OGGETTO: Pagamento ratei accompagno
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1
giudizio l' per vederlo condannare al pagamento dei ratei CP_1
dell'indennità di accompagno dovutigli in forza di sentenza del 5 luglio
2024 (R.G. 1499/2024) del Tribunale di Roma, notificata all'Istituto, unitamente alla documentazione necessaria alla liquidazione, senza ottenere alcun riscontro, con vittoria di spese da distrarsi.
L' costituitosi in giudizio, ha resistito al ricorso. CP_1
All'odierna udienza, la causa, di natura documentale, è stata decisa con la presente sentenza, letta pubblicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Risulta, infatti, in atti che con sentenza n. 8000/2024 l'intestato Tribunale ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento, in capo al ricorrente, delle condizioni sanitarie per usufruire dell'indennità di accompagno ex art. 1 l. 18/80 a decorrere dalla domanda amministrativa (cfr. sentenza allegata al ricorso) e che il ricorrente ha trasmesso all'Istituto tutta la documentazione necessaria per procedere all'erogazione della provvidenza (cfr. mod. AP70 allegato al ricorso e relativa notifica).
Deve pertanto dichiararsi il diritto di all'indennità di Parte_1
accompagno dalla domanda amministrativa, così come riconosciuto nella sentenza predetta, con condanna dell'Istituto al pagamento dei relativi
2 ratei arretrati, oltre interessi legali sui ratei arretrati dal 121° giorno successivo a quello di riconoscimento del diritto dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e da distrarsi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
1. - dichiara che ha diritto all'indennità di Parte_1
accompagno dalla domanda amministrativa;
2. - condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, dei relativi CP_1
ratei arretrati dal tempo del riconoscimento del diritto, oltre interessi legali sui ratei arretrati dal 121° giorno successivo a quello del riconoscimento del diritto dalle singole scadenze fino al soddisfo;
3. - condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio – liquidate in CP_1
complessivi € 2.450,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge – in favore del ricorrente e da distrarsi.
Roma, 05.02.2025
Il Giudice
Silvia Antonioni
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni all'udienza del 5.2.2025 ha pronunciato, dandone pubblica lettura, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, rappresentato e difeso, per procura allegata al Parte_1
ricorso, dall'Avv. Giampaolo D'Arcangelo (c.f. ) C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma – via San
Tommaso D'Aquino n. 116
RICORRENTE
CONTRO
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Roma, in via CP_1
Giulio Romano 46 presso la sede , rappresentato e Controparte_2
difeso dal funzionario Daniela Di Giorgio
RESISTENTE
1 OGGETTO: Pagamento ratei accompagno
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1
giudizio l' per vederlo condannare al pagamento dei ratei CP_1
dell'indennità di accompagno dovutigli in forza di sentenza del 5 luglio
2024 (R.G. 1499/2024) del Tribunale di Roma, notificata all'Istituto, unitamente alla documentazione necessaria alla liquidazione, senza ottenere alcun riscontro, con vittoria di spese da distrarsi.
L' costituitosi in giudizio, ha resistito al ricorso. CP_1
All'odierna udienza, la causa, di natura documentale, è stata decisa con la presente sentenza, letta pubblicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Risulta, infatti, in atti che con sentenza n. 8000/2024 l'intestato Tribunale ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento, in capo al ricorrente, delle condizioni sanitarie per usufruire dell'indennità di accompagno ex art. 1 l. 18/80 a decorrere dalla domanda amministrativa (cfr. sentenza allegata al ricorso) e che il ricorrente ha trasmesso all'Istituto tutta la documentazione necessaria per procedere all'erogazione della provvidenza (cfr. mod. AP70 allegato al ricorso e relativa notifica).
Deve pertanto dichiararsi il diritto di all'indennità di Parte_1
accompagno dalla domanda amministrativa, così come riconosciuto nella sentenza predetta, con condanna dell'Istituto al pagamento dei relativi
2 ratei arretrati, oltre interessi legali sui ratei arretrati dal 121° giorno successivo a quello di riconoscimento del diritto dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e da distrarsi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
1. - dichiara che ha diritto all'indennità di Parte_1
accompagno dalla domanda amministrativa;
2. - condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, dei relativi CP_1
ratei arretrati dal tempo del riconoscimento del diritto, oltre interessi legali sui ratei arretrati dal 121° giorno successivo a quello del riconoscimento del diritto dalle singole scadenze fino al soddisfo;
3. - condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio – liquidate in CP_1
complessivi € 2.450,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge – in favore del ricorrente e da distrarsi.
Roma, 05.02.2025
Il Giudice
Silvia Antonioni
3