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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 20/02/2026, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 393/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AN FILIPPO, Presidente e Relatore BLANDINI JACOPO, Giudice LATTI FRANCO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3232/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentata da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliata presso
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Milano - Sede Milano
elettivamente domiciliata presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1024/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 3 e pubblicata il 04/03/2024 Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 86-2023 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 277100-138-2023 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 367/2026 depositato il 20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con processo verbale di constatazione del 26 luglio 2023, notificato a S.p.A. in data 9 agosto 2023, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Milano 1 rilevava, all'esito di controllo documentale sulle dichiarazioni di consumo dell'energia elettrica e sui versamenti su base dichiarativa, omessi versamenti delle rate d'acconto delle accise per i mesi da settembre 2022 a giugno 2023, per complessivi € 112.379,96/97. In pari data (9 agosto 2023) la società rappresentava di aver presentato, in vista della stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57 e 61 CCII, una proposta di transazione fiscale ai sensi dell'art. 63 CCII, che – per quanto qui rileva – prevedeva il soddisfacimento dei debiti verso ADM nella misura del 20%. Ritenuta la sussistenza di una “particolare e motivata urgenza” ai sensi dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, l'Ufficio notificava a Ricorrente_1, in data 22 agosto 2023, senza attendere il decorso del termine di 60 giorni dalla notifica del PVC:
• l'avviso di pagamento n. 86/2023 per € 112.379,97 (sorte capitale);
• il provvedimento di irrogazione sanzioni n. 138/2023 per € 33.713,99. Ricorrente_1 proponeva ricorso/reclamo ex art. 17-bis D.Lgs. 546/1992 dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, deducendo: (i) la violazione del termine dilatorio di 60 giorni (art. 12, comma 7, L. 212/2000 e art. 19, comma 4, D.Lgs. 504/1995), per insussistenza dell'urgenza; (ii) l'illegittimo cumulo fra indennità di mora ex art. 3, comma 4, TUA e sanzione ex art. 13 D.Lgs. 471/1997. Con sentenza n. 1024/2024, depositata il 4 marzo 2024, la Corte di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo: (a) sussistente l'urgenza in ragione della situazione di crisi/insolvenza sottesa all'accordo di ristrutturazione e della proposta transattiva (con prospettato soddisfacimento solo del 20%); (b) legittimo il cumulo fra indennità di mora e sanzione, in conformità all'orientamento di legittimità richiamato (in particolare Cass. n. 19340/2022). La società veniva condannata alle spese di primo grado, liquidate in € 3.000,00. Avverso tale sentenza Ricorrente_1 proponeva appello, insistendo su entrambi i motivi: quanto al contraddittorio, censurava la ritenuta urgenza e richiamava una decisione di altra sezione della CGT di Milano (indicata dall'appellante come “sent. 4492/2023”); quanto al cumulo, reiterava le argomentazioni già svolte in primo grado, richiamando l'orientamento inaugurato da Cass. n. 30034/2018. Si costituiva l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Milano 1, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della pronuncia impugnata;
richiamava, tra l'altro, la circostanza che Ricorrente_1, con istanza di rateizzazione del 5 ottobre 2023, aveva testualmente riconosciuto l'urgenza ex art. 12, comma 7, L. 212/2000; richiamava altresì Cass. n. 19340/2022 sulla cumulabilità. L'Ufficio formulava inoltre istanza di sospensione del giudizio in attesa dell'omologa dell'accordo di ristrutturazione (riferito come concluso il 4 ottobre 2024 e in attesa di omologa) e proponeva appello incidentale per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., deducendo che la società non avrebbe rappresentato in appello l'intervenuta stipulazione dell'accordo. All'odierna pubblica udienza svoltasi in videoconferenza telematica, questa Corte, sentite le parti, ha trattenuto la causa in decisione, dopo aver preso atto che l'appellante ha dichiarato di accettare la richiesta dell'ufficio di declaratoria di cessata materia del contendere, poiché nelle more è stato omologato l'accordo di ristrutturazione dei debiti e concordata con l'ufficio l'entità della transazione fiscale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non resta che prendere atto, alla luce della documentazione versata in atti e di quanto dichiarato in udienza dalle parti, dell'intervenuta cessazione della materia del contendere. Devono reputarsi conseguentemente integrate tutte le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio a spese compensate.
P. Q. M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione 17, definitivamente pronunciando;
disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano, in data 18 febbraio 2026
Il Presidente Estensore (Dott. Filippo Lamanna)
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AN FILIPPO, Presidente e Relatore BLANDINI JACOPO, Giudice LATTI FRANCO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3232/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentata da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliata presso
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Milano - Sede Milano
elettivamente domiciliata presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1024/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 3 e pubblicata il 04/03/2024 Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 86-2023 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 277100-138-2023 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 367/2026 depositato il 20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con processo verbale di constatazione del 26 luglio 2023, notificato a S.p.A. in data 9 agosto 2023, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Milano 1 rilevava, all'esito di controllo documentale sulle dichiarazioni di consumo dell'energia elettrica e sui versamenti su base dichiarativa, omessi versamenti delle rate d'acconto delle accise per i mesi da settembre 2022 a giugno 2023, per complessivi € 112.379,96/97. In pari data (9 agosto 2023) la società rappresentava di aver presentato, in vista della stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57 e 61 CCII, una proposta di transazione fiscale ai sensi dell'art. 63 CCII, che – per quanto qui rileva – prevedeva il soddisfacimento dei debiti verso ADM nella misura del 20%. Ritenuta la sussistenza di una “particolare e motivata urgenza” ai sensi dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, l'Ufficio notificava a Ricorrente_1, in data 22 agosto 2023, senza attendere il decorso del termine di 60 giorni dalla notifica del PVC:
• l'avviso di pagamento n. 86/2023 per € 112.379,97 (sorte capitale);
• il provvedimento di irrogazione sanzioni n. 138/2023 per € 33.713,99. Ricorrente_1 proponeva ricorso/reclamo ex art. 17-bis D.Lgs. 546/1992 dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, deducendo: (i) la violazione del termine dilatorio di 60 giorni (art. 12, comma 7, L. 212/2000 e art. 19, comma 4, D.Lgs. 504/1995), per insussistenza dell'urgenza; (ii) l'illegittimo cumulo fra indennità di mora ex art. 3, comma 4, TUA e sanzione ex art. 13 D.Lgs. 471/1997. Con sentenza n. 1024/2024, depositata il 4 marzo 2024, la Corte di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo: (a) sussistente l'urgenza in ragione della situazione di crisi/insolvenza sottesa all'accordo di ristrutturazione e della proposta transattiva (con prospettato soddisfacimento solo del 20%); (b) legittimo il cumulo fra indennità di mora e sanzione, in conformità all'orientamento di legittimità richiamato (in particolare Cass. n. 19340/2022). La società veniva condannata alle spese di primo grado, liquidate in € 3.000,00. Avverso tale sentenza Ricorrente_1 proponeva appello, insistendo su entrambi i motivi: quanto al contraddittorio, censurava la ritenuta urgenza e richiamava una decisione di altra sezione della CGT di Milano (indicata dall'appellante come “sent. 4492/2023”); quanto al cumulo, reiterava le argomentazioni già svolte in primo grado, richiamando l'orientamento inaugurato da Cass. n. 30034/2018. Si costituiva l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Milano 1, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della pronuncia impugnata;
richiamava, tra l'altro, la circostanza che Ricorrente_1, con istanza di rateizzazione del 5 ottobre 2023, aveva testualmente riconosciuto l'urgenza ex art. 12, comma 7, L. 212/2000; richiamava altresì Cass. n. 19340/2022 sulla cumulabilità. L'Ufficio formulava inoltre istanza di sospensione del giudizio in attesa dell'omologa dell'accordo di ristrutturazione (riferito come concluso il 4 ottobre 2024 e in attesa di omologa) e proponeva appello incidentale per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., deducendo che la società non avrebbe rappresentato in appello l'intervenuta stipulazione dell'accordo. All'odierna pubblica udienza svoltasi in videoconferenza telematica, questa Corte, sentite le parti, ha trattenuto la causa in decisione, dopo aver preso atto che l'appellante ha dichiarato di accettare la richiesta dell'ufficio di declaratoria di cessata materia del contendere, poiché nelle more è stato omologato l'accordo di ristrutturazione dei debiti e concordata con l'ufficio l'entità della transazione fiscale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non resta che prendere atto, alla luce della documentazione versata in atti e di quanto dichiarato in udienza dalle parti, dell'intervenuta cessazione della materia del contendere. Devono reputarsi conseguentemente integrate tutte le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio a spese compensate.
P. Q. M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione 17, definitivamente pronunciando;
disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano, in data 18 febbraio 2026
Il Presidente Estensore (Dott. Filippo Lamanna)