Articolo 15 della Legge 25 luglio 1956, n. 925
Articolo 14Articolo 16
Versione
7 settembre 1956
Art. 15.
Qualora l'Istituto per qualsiasi motivo cessi di esistere, l'intero suo patrimonio resta devoluto al Politecnico di Torino.
Entrata in vigore il 7 settembre 1956