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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 13245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13245 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 18120/2025 R.G. controversie lavoro promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Mottola Parte_1
e dall'avv. Leonardo Ramacci per procura allegata al ricorso telematico,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Tonelli per procura allegata alla memoria di costituzione,
- resistente -
e in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Lauro per procura allegata alla memoria di costituzione,
- terzo chiamato -
OGGETTO: risarcimento del danno. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in modalità telematica il 19 maggio 2025 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, e premesso di avere prestato attività lavorativa per la resistente quale collaboratore coordinato e continuativo, avendo ricevuto l'incarico di tutor del progetto “scuola attiva kids”, ha chiesto la condanna della resistente al risarcimento del danno patito nell'infortunio occorsogli il giorno 31 maggio 2024, nel quale ha riportato
“Invalidità temporanea al 50% gg 15, Invalidità temporanea al 30% gg 15; Postumi invalidanti 5%”, formulando le seguenti conclusioni: “- accertare che il sinistro per cui è causa si è verificato durante l'orario di lavoro del Sig. e per l'effetto, condannare la società Parte_1 Controparte_1
” , tenuta in forza del rapporto di lavoro di collaborazione coordinata
[...] continuativa, al risarcimento di tutti i danni materiali subiti dal Sig. e precisamente per la somma di €9.464,21 Parte_1 comprensiva sia del danno fisico che delle spese mediche (queste ultime pari ad € 718,00) o nella diversa somma che dovesse risultare in corso di giudizio, anche a seguito di disponenda CTU;
- in via subordinata, accertare l'ipotesi di responsabilità extracontrattuale del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2043 per malattia professionale, integrata dalla convenuta nei confronti del ricorrente, per aver violato il generico obbligo di neminem laedere, previsto da tale articolo, con conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati come sopra;
Il tutto con vittoria di spese e onorari di giudizio da distrarsi ai sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società resistente, contestando sotto plurimi motivi la fondatezza delle domande e chiedendone il rigetto;
in via preliminare, la resistente ha chiesto la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, al fine di essere tenuta indenne da quanto eventualmente accertato in giudizio in favore del ricorrente. Disposta la chiamata in garanzia, si è costituita in giudizio la compagnia di assicurazione, contestando la fondatezza della domanda e rilevando che, in ogni caso, sulla base delle visite fatte svolgere dal medico della compagnia il ricorrente avrebbe riportato nel sinistro per cui è causa mere contusioni, con esclusione di postumi invalidanti permanenti e, al limite, con 10 giorni di invalidità temporanea totale e altri 15 di invalidità temporanea al 50%. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, mentre non sono state accolte le istanze di prova orale, in quanto dal contenuto generico e valutativo. Assegnato termine per il deposito di memorie difensive e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, le domande attoree non sono fondate e vanno rigettate.
2 Premesso che è pacifica la sussistenza del rapporto di collaborazione indicato in ricorso, che comportava lo svolgimento di attività sui luoghi di lavoro riconducibili alla società resistente, nel descrivere l'infortunio posto a fondamento delle pretese risarcitorie il lavoratore si è limitato, testualmente, alle seguenti allegazioni: “Che in data 31.05.2024, alle ore 10,20 circa, il Sig.
in qualità di Tutor del progetto “Scuola Attiva Kids”, Parte_1 si trovava in Valmontone (RM) all'interno della palestra della scuola media
“Zanella”, dove si svolgeva l'attività sportiva poiché il plesso “Madre Teresa di Calcutta” aveva la palestra non agibile per lavori di manutenzione;
Che durante l'allestimento del percorso motorio inerente l'attività da svolgere con le classi del venerdì (3A e 2° della scuola elementare “Madre Teresa di Calcutta”), cadevano sulle mani del Sig. Parte_1 due grate metalliche bianche in ferro, causandogli delle escoriazioni e che, a seguito dell'urto, lo stesso cadeva rovinosamente a terra Parte_1 procurandosi ulteriori escoriazioni al piede destro, ginocchio destro, alla schiena, al fianco e alla spalla destra”. Si tratta, com'è evidente, di una descrizione dei fatti del tutto lacunosa e generica, che non consente minimamente di comprendere l'effettiva dinamica del sinistro, né di apprezzare la sussistenza di possibili violazioni in materia di sicurezza commesse dalla società resistente.
3. Per contro, secondo un indirizzo interpretativo pacifico nella Corte di legittimità, non può spettare un risarcimento per genericità del contenuto allegativo dell'atto di ricorso qualora il lavoratore abbia “descritto la dinamica dell'infortunio in maniera imprecisa e lacunosa, non avendo fornito "i ragguagli fattuali alla cui stregua comprendere quale sia stato il decorso cronologico e causale degli accadimenti” e quando “la mancata prospettazione delle caratteristiche dell'infortunio occorso, quanto al decorso cronologico e causale degli accadimenti”, sia tale “da impedire l'individuazione della sua causa concreta e del soggetto al quale fosse soggettivamente imputabile l'evento lesivo” (cfr., in motivazione, Cass., sez. lav., n. 7436 del 20 marzo 2025). Sull'onere del lavoratore di allegazione del “fatto costituente inadempimento”, posto alla base della fattispecie risarcitoria di cui all'art. 2087 c.c., la Suprema Corte ha infatti unanimemente precisato, partendo dalla premessa che l'inadempimento esprime la qualificazione giuridica di una determinata condotta, commissiva o omissiva, adottata in violazione di un obbligo preesistente e che ciò comporta che la relativa allegazione debba modularsi in relazione alle caratteristiche ed al contenuto di tale obbligo, che l'onere di allegazione del lavoratore non può estendersi fino a comprendere anche l'individuazione delle specifiche norme di cautela violate, ma è tuttavia necessario “che il lavoratore alleghi la condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche
3 modalità di esecuzione della prestazione, ed il nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo e il danno psicofisico sofferto, incombendo a questo punto su parte datoriale l'onere di provare l'inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti” (cfr. Cass., sez. lav., n. 15852 del 6 giugno 2024). Non si configura, infatti, una ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità contrattuale del datore di lavoro – o, come nella specie, del committente – e, maggior ragione, quella extracontrattuale, presuppone una colpa addebitabile e, quindi, va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da precetti a contenuto specifico o generico. Ma “poiché il datore di lavoro non può essere dichiarato responsabile per tutti i possibili eventi lesivi verificatisi in connessione con l'espletamento dell'attività di lavoro, è sempre necessario che la sua condotta, commissiva o omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, quanto meno colposo, quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire un danno per il lavoratore;
né si può automaticamente presupporre, dal semplice verificarsi del danno, l'inadeguatezza delle misure di protezione adottate, ma è necessario, piuttosto, che la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge
o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto” (cfr., in termini, Cass., sez. lav., sez. lav., n. 6984 del 16 marzo 2025).
3.1 Orbene, nel caso di specie nell'atto introduttivo del giudizio, che vale a fissare il thema decidendum e che a pena di decadenza contiene anche le istanze istruttorie, non è stato illustrato né cosa stesse facendo materialmente il ricorrente quando ha subito l'infortunio, né come gli siano rovinate addosso delle grate metalliche - la cui effettiva collocazione sul luogo dell'infortunio è stata, peraltro, fermamente contestata -, né come egli sia caduto rovinosamente a terra, se non ipotizzando che si trovasse su una superficie sopraelevata, minimamente descritta. Né, poi, a fronte del contenuto così generico delle allegazioni attoree, è possibile individuare quale accorgimento avrebbe potuto e dovuto porre in essere la resistente per prevenire il verificarsi dell'evento lesivo. Sicché, in via preliminare e assorbente, contrariamente a quanto ritenuto da parte ricorrente anche nelle note autorizzate, le istanze istruttorie sono inammissibili, in quanto dal contenuto generico ed esplorativo, nonché volte ad accertare fatti non compiutamente introdotti in giudizio e, pertanto, insuscettibili di essere dimostrati, salvo addossare al Tribunale il compito di ricostruire la dinamica di un evento in violazione del principio di allegazione e della dialettica del contradditorio.
4 Per l'effetto, il ricorso va interamente rigettato per carenza di supporto probatorio.
4. Le spese seguono la regola generale della soccombenza, ex art. 92 c.p.c., e vanno liquidate come in dispositivo, sulla base delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022 e con riguardo allo scaglione di valore della causa, tenuto peraltro conto dell'assenza di attività istruttoria. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, in particolare, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021).
P.Q.M.
Lette le note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.108, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, nei confronti di ciascuna delle società resistenti. Roma, 22 dicembre 2025 Il giudice Cesare Russo
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