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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 21/01/2026, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 918/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 19/05/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FIORE GIOVAN FRANCESCO, Giudice monocratico in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 21644/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20193T0043020000012021006 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10000/2025 depositato il
27/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4 novembre 2024 previa rituale notifica, Ricorrente_1 ha proposto innanzi a questa Corte Tributaria ricorso avverso l'avviso di accertamento e liquidazione n.
2019/3T/004302/000/001/2021/006, notificato il 12/07/2024, con il quale è stato richiesto il pagamento dell'imposta di registro per l'anno 2021 per complessivi euro 137,39 (Euro 96, 00 per imposta di registro ed euro 41,39 per sanzioni, interessi e spese) relativamente al contratto di locazione 2019 serie 3T n.
004302 codice identificativo TEV19T004302000JJ. Di tale atto ha chiesto l'annullamento perché relativo ad un immobile sottoposto a confisca, che pertanto è esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 51 del D.
Lgs. 06/09/2011 n. 159, con esenzione confermata dall'art. 32 comma 3bis del D. Lgs. 21/11/2014 n. 175.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli, la quale ha genericamente dedotto la legittimità dell'atto impugnato ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 19 maggio 2025 questo Giudice, letti ed esaminati il ricorso, le controdeduzioni nonché tutti gli atti ed i documenti depositati, all'esito della discussione ha deciso come da dispositivo della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero l'imposta di registro, disciplinata dal D.P.R. n.131 del 26/4/86, si applica sia agli atti soggetti a registrazione obbligatoria sia a quelli registrati volontariamente;
obbligati al pagamento sono i soggetti nel cui interesse è stata chiesta la registrazione o le parti in causa o le persone che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere la denuncia dell'avveramento di condizione sospensiva.
Ciò premesso, l'unico motivo di ricorso è fondato, giacché il contratto di locazione per il quale è stata richiesta l'imposta ha ad oggetto inequivocabilmente l'appartamento sito in Caserta alla Indirizzo_1, piano 4, confiscato con decreto del Tribunale di Napoli, Sezione Misure di Prevenzione, n.85/2019 del 20 febbraio
2019. Dunque opera il regime di esenzione previsto daell'art. 51 del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 e dall'art. 32 comma 3bis del D. Lgs. 21/11/2014 n. 175.
Alla luce di tali considerazioni il presente ricorso deve essere accolto e deve essere annullata la pretesa dell'Ufficio impositore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate così come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna Agenzia delle Entrate Riscossione, Direzione Provinciale II di Napoli, al pagamento in favore di Ricorrente_1 di Euro 200,00 a titolo di spese di lite, oltre al rimborso del contributo unificato, IVA e contributo per la cassa di previdenza come per legge.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 19/05/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FIORE GIOVAN FRANCESCO, Giudice monocratico in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 21644/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20193T0043020000012021006 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10000/2025 depositato il
27/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4 novembre 2024 previa rituale notifica, Ricorrente_1 ha proposto innanzi a questa Corte Tributaria ricorso avverso l'avviso di accertamento e liquidazione n.
2019/3T/004302/000/001/2021/006, notificato il 12/07/2024, con il quale è stato richiesto il pagamento dell'imposta di registro per l'anno 2021 per complessivi euro 137,39 (Euro 96, 00 per imposta di registro ed euro 41,39 per sanzioni, interessi e spese) relativamente al contratto di locazione 2019 serie 3T n.
004302 codice identificativo TEV19T004302000JJ. Di tale atto ha chiesto l'annullamento perché relativo ad un immobile sottoposto a confisca, che pertanto è esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 51 del D.
Lgs. 06/09/2011 n. 159, con esenzione confermata dall'art. 32 comma 3bis del D. Lgs. 21/11/2014 n. 175.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli, la quale ha genericamente dedotto la legittimità dell'atto impugnato ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 19 maggio 2025 questo Giudice, letti ed esaminati il ricorso, le controdeduzioni nonché tutti gli atti ed i documenti depositati, all'esito della discussione ha deciso come da dispositivo della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero l'imposta di registro, disciplinata dal D.P.R. n.131 del 26/4/86, si applica sia agli atti soggetti a registrazione obbligatoria sia a quelli registrati volontariamente;
obbligati al pagamento sono i soggetti nel cui interesse è stata chiesta la registrazione o le parti in causa o le persone che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere la denuncia dell'avveramento di condizione sospensiva.
Ciò premesso, l'unico motivo di ricorso è fondato, giacché il contratto di locazione per il quale è stata richiesta l'imposta ha ad oggetto inequivocabilmente l'appartamento sito in Caserta alla Indirizzo_1, piano 4, confiscato con decreto del Tribunale di Napoli, Sezione Misure di Prevenzione, n.85/2019 del 20 febbraio
2019. Dunque opera il regime di esenzione previsto daell'art. 51 del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 e dall'art. 32 comma 3bis del D. Lgs. 21/11/2014 n. 175.
Alla luce di tali considerazioni il presente ricorso deve essere accolto e deve essere annullata la pretesa dell'Ufficio impositore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate così come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna Agenzia delle Entrate Riscossione, Direzione Provinciale II di Napoli, al pagamento in favore di Ricorrente_1 di Euro 200,00 a titolo di spese di lite, oltre al rimborso del contributo unificato, IVA e contributo per la cassa di previdenza come per legge.