TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/12/2025, n. 2431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2431 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
DO SE Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3425 V.G. dell'anno 2024 promossa da
(MARINO (RM) 22/03/1983, C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. DANIELE GIZZI;
e
OMA (RM) 15/01/1979, C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. EMANUELA BATTISTELLI;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno contratto matrimonio in Genzano di Roma il Parte_1 CP_1
14/07/2007; dall'unione sono nati due figli, il 12/07/2009 e il Per_1 Per_2
25/04/2012.
Con ricorso depositato il 11/09/2024 i coniugi hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale secondo gli accordi e alle condizioni meglio specificate nell'atto.
Con dichiarazione depositata il 03/04/2025 ha revocato il proprio Parte_1 consenso all'omologa della separazione alle condizioni precedentemente concordate;
essa non è poi comparsa all'udienza del 07/07/2025 successivamente fissata, mentre il suo difensore ha ribadito l'intervenuta revoca del consenso.
Al procedimento è stato inoltre riunito ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.p.c. il procedimento n.
2390/2024 già pendente davanti al Tribunale per i minorenni di Roma, nel quale il pubblico
- 1 - ministero ha chiesto la sospensione della responsabilità genitoriale del padre dei minori, con valutazione delle competenze genitoriali, e il Tribunale, acquisite relazioni del servizio sociale, ha dichiarato la propria incompetenza senza assumere provvedimenti provvisori e urgenti.
2. Per la prevalente giurisprudenza, nella separazione consensuale – a differenza di quanto accade in relazione alla domanda congiunta di divorzio – la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi comporta il venir meno del requisito indispensabile per l'accoglimento della domanda, rappresentato dall'intesa tra le parti, configurandosi la stessa come un atto unitario ed essenzialmente negoziale, espressione della capacità dei coniugi di autodeterminarsi responsabilmente. Il presupposto sostanziale della fattispecie risiede infatti nell'accordo tra i coniugi, al quale il tribunale è chiamato ad attribuire efficacia dall'esterno, mediante un'attività di controllo che non può mai tradursi in un'integrazione o una sostituzione del consenso delle parti. Consenso delle parti che deve persistere fino all'udienza di comparizione (o, nel caso in cui le parti abbiano dichiarato di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, fino alla scadenza del termine a tale scopo concesso), come è reso evidente dal previgente art. 711 c.p.c., a mente del quale
«si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole», e dall'attuale art. 473-bis.51 c.p.c., il quale prevede che all'udienza le parti debbano ribadire la volontà di non riconciliarsi - evidentemente, alle condizioni precedentemente concordate. L'art. 158 c.c., del resto, prevede che la separazione per il solo consenso non ha effetto senza l'omologazione del giudice, la quale per costante giurisprudenza presuppone la verifica della persistenza del consenso e della volontà dei coniugi di non riconciliarsi e di procedere alla separazione alle condizioni pattuite
(v. al riguardo Cass. 24/07/2018, n. 19540; C. App. Catania, 03/07/2015, n. 822; Trib.
Napoli, 02/02/2001 e, da ultimo, Trib. Venezia 31/03/2025, n. 343 e Trib. Pisa,
24/10/2025, n. 413). La norma generale di cui all'art. 473-bis.21, poi, nella parte in cui prevede che la mancata comparizione dell'attore determina l'estinzione del processo, costituisce ulteriore conferma del fatto che nei procedimenti in materia di rapporti familiari la parte è sempre tenuta a comparire personalmente (salva, come detto, l'ipotesi di opzione per la trattazione scritta) e comunque a manifestare personalmente al Tribunale la propria volontà di separarsi.
La domanda di omologa della separazione deve quindi essere dichiarata improcedibile.
3. La causa deve tuttavia essere rimessa sul ruolo per l'esame della domanda proposta dal
Pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni nel procedimento inizialmente pendente davanti a quest'ultimo e qui riunito. A ciò si provvede con separata ordinanza.
- 2 -
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
1) Dichiara improcedibile la domanda di omologa della separazione consensuale;
2) Provvede all'ulteriore istruzione come da separata ordinanza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 03/12/2025
Il Presidente est.
DO SE
- 3 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
DO SE Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3425 V.G. dell'anno 2024 promossa da
(MARINO (RM) 22/03/1983, C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. DANIELE GIZZI;
e
OMA (RM) 15/01/1979, C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. EMANUELA BATTISTELLI;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno contratto matrimonio in Genzano di Roma il Parte_1 CP_1
14/07/2007; dall'unione sono nati due figli, il 12/07/2009 e il Per_1 Per_2
25/04/2012.
Con ricorso depositato il 11/09/2024 i coniugi hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale secondo gli accordi e alle condizioni meglio specificate nell'atto.
Con dichiarazione depositata il 03/04/2025 ha revocato il proprio Parte_1 consenso all'omologa della separazione alle condizioni precedentemente concordate;
essa non è poi comparsa all'udienza del 07/07/2025 successivamente fissata, mentre il suo difensore ha ribadito l'intervenuta revoca del consenso.
Al procedimento è stato inoltre riunito ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.p.c. il procedimento n.
2390/2024 già pendente davanti al Tribunale per i minorenni di Roma, nel quale il pubblico
- 1 - ministero ha chiesto la sospensione della responsabilità genitoriale del padre dei minori, con valutazione delle competenze genitoriali, e il Tribunale, acquisite relazioni del servizio sociale, ha dichiarato la propria incompetenza senza assumere provvedimenti provvisori e urgenti.
2. Per la prevalente giurisprudenza, nella separazione consensuale – a differenza di quanto accade in relazione alla domanda congiunta di divorzio – la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi comporta il venir meno del requisito indispensabile per l'accoglimento della domanda, rappresentato dall'intesa tra le parti, configurandosi la stessa come un atto unitario ed essenzialmente negoziale, espressione della capacità dei coniugi di autodeterminarsi responsabilmente. Il presupposto sostanziale della fattispecie risiede infatti nell'accordo tra i coniugi, al quale il tribunale è chiamato ad attribuire efficacia dall'esterno, mediante un'attività di controllo che non può mai tradursi in un'integrazione o una sostituzione del consenso delle parti. Consenso delle parti che deve persistere fino all'udienza di comparizione (o, nel caso in cui le parti abbiano dichiarato di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, fino alla scadenza del termine a tale scopo concesso), come è reso evidente dal previgente art. 711 c.p.c., a mente del quale
«si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole», e dall'attuale art. 473-bis.51 c.p.c., il quale prevede che all'udienza le parti debbano ribadire la volontà di non riconciliarsi - evidentemente, alle condizioni precedentemente concordate. L'art. 158 c.c., del resto, prevede che la separazione per il solo consenso non ha effetto senza l'omologazione del giudice, la quale per costante giurisprudenza presuppone la verifica della persistenza del consenso e della volontà dei coniugi di non riconciliarsi e di procedere alla separazione alle condizioni pattuite
(v. al riguardo Cass. 24/07/2018, n. 19540; C. App. Catania, 03/07/2015, n. 822; Trib.
Napoli, 02/02/2001 e, da ultimo, Trib. Venezia 31/03/2025, n. 343 e Trib. Pisa,
24/10/2025, n. 413). La norma generale di cui all'art. 473-bis.21, poi, nella parte in cui prevede che la mancata comparizione dell'attore determina l'estinzione del processo, costituisce ulteriore conferma del fatto che nei procedimenti in materia di rapporti familiari la parte è sempre tenuta a comparire personalmente (salva, come detto, l'ipotesi di opzione per la trattazione scritta) e comunque a manifestare personalmente al Tribunale la propria volontà di separarsi.
La domanda di omologa della separazione deve quindi essere dichiarata improcedibile.
3. La causa deve tuttavia essere rimessa sul ruolo per l'esame della domanda proposta dal
Pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni nel procedimento inizialmente pendente davanti a quest'ultimo e qui riunito. A ciò si provvede con separata ordinanza.
- 2 -
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
1) Dichiara improcedibile la domanda di omologa della separazione consensuale;
2) Provvede all'ulteriore istruzione come da separata ordinanza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 03/12/2025
Il Presidente est.
DO SE
- 3 -