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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 27 marzo 2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al N.R.G.
2194/2023, vertente tra la nei confronti del Parte_1
, dinanzi alla Corte di appello di Napoli, Sesta Sezione Controparte_1
Civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente rel. dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Francesco Notaro Consigliere
Nessuno è presente alle ore 11,00.
La Corte si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
La Corte successivamente, in assenza delle Parti, pronuncia sentenza ex art.436 bis c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel. dr. Giorgio Sensale – Consigliere dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 nella causa civile iscritta al n. 2194 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2458 pronunciata in data 15/11/2022 dal Tribunale di Benevento, vertente
TRA
( , con sede in Roma alla Via Parte_1 P.IVA_1
Valadier, n. 36, int. 4, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Pt_2
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti
[...]
Biancamaria Leone e Andrea Abbamonte, tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla Via G. Melisurgo n. 15 presso lo studio dell'Avv. Andrea Abbamonte appellante
E
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore ( , con sede in Puglianello (BN) alla Piazza Municipio, n. 7, P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Gerardo De Tata ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Benevento alla Via Giustiniani n. 21 appellate
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 13.3.2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127ter cpc, il
Collegio, all'esito del mancato deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza nel termine perentorio assegnato con ordinanza del 9.1.2025, rinviava la causa, ex art. 127ter, comma 4, cpc, all'udienza (in presenza) del 27.3.2025, alla quale, nonostante il regolare avviso, nessuno compariva.
In tale udienza di discussione, pertanto, la Corte, ai sensi dell'art.436 bis c.p.c., definiva il giudizio pronunciando sentenza e dandone lettura.
Orbene, l'art. 127ter cpc (inserito dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149/2022), rubricato
“Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza”, prevede, al comma 4, che: “Se nessuna delle parti deposita le note del termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le
2 note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Attesa, quindi, l'assenza delle parti anche all'udienza in presenza del 27.3.2025, sono maturati i presupposti previsti dalla su citata norma per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione.
Considerata poi l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (ove l'estinzione divenga definitiva), il relativo provvedimento deve assumere la forma della sentenza, che è quella che consente alla parte, ove lo ritenga necessario, l'eventuale impugnazione, onde farne valere gli eventuali vizi.
La Corte, pertanto, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310
c.p.c..
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, con citazione notificata in data 6.5.2023, dalla
[...] nei confronti del , avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
2458 pronunciata in data 15/11/2022 dal Tribunale di Benevento, così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2. dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il 27 marzo 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
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