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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 10929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10929 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 13241/2024 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
XII SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza cartolare
Il Giudice, dott.ssa Filomena Fiore
preliminarmente, dichiara che la presente udienza è celebrata ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020 (conv. con modifiche in L. n. 77/2020) e che, entro il termine asse- gnato le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni;
pertanto, alla luce degli atti e delle note di trattazione scritta depositate in sosti- tuzione del verbale dell'odierna udienza, decide la causa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Filomena Fiore, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 13241/2024 r.g.a.c.
TRA
, in persona dell'amministratrice unica, (nata a Parte_1 Parte_2
Napoli, il 9.11.1074, codice fiscale: ), domiciliata per la C.F._1
carica in Napoli, al viale dei Pianeti, 5, codice fiscale e partita iva: P.IVA_1
1
rappresentata e difesa dall'avv. Emilio De Stefano (codice fiscale:
[...]
), presso il quale elettivamente domicilia, in Casalnuovo di Na- C.F._2
poli (Napoli), al Corso Umberto I n.564, giusta procura versata in atti e con espressa dichiarazione di voler ricevere eventuali comunicazioni e/o notificazioni ai seguenti recapiti: di posta elettronica ordinaria: Email_1
di posta elettronica certificata: Email_2
- ATTRICE
E
, con sede in Napoli alla Via Toledo n. 148, C.F. e P.Iva Controparte_1
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore Sig. nato a [...] il [...] C.F. Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta mandato rilasciato in calce C.F._3
alla comparsa di costituzione, dall'Avvocato Stefano Marranghello (C.F.
[...]
- Pec. ed elettivamente C.F._4 Email_3
domiciliata presso il suo studio in Sorrento (Na) alla Via Fuorimura 20/4
- CONVENUTO
OGGETTO: opposizione a D.I.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti nel termine assegnato
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Preliminarmente, si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c., come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/07/2009 (appunto, l'art. 58 della legge 69/09
prevede espressamente l'immeditata applicazione del nuovo art. 132 c.p.c. anche ai procedimenti pendenti in primo grado).
2
Sempre in via preliminare è stata accertata la regolarità del contraddittorio e la legittimazione sia attiva che passiva delle parti.
A questo punto, e prima di passare all'esame del merito del giudizio, si ri-
tine opportuno richiamare gli atti difensivi delle parti costituite.
Con atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo e contestuale domanda riconvenzionale, notificato in data 12.06.2024, la conveni- Parte_1
va la innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere Controparte_1
le seguenti conclusioni: 1) Denegare, in via preliminare e per i motivi gradata-
mente evidenziati innanzi, la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto in-
giuntivo. 2) Accogliere la presente opposizione perché ammissibile, proponibile,
procedibile oltre che fondata in fatto ed in diritto ed ampiamente provata. 3) Di-
chiarare, per l'effetto –e per le dedotte eccezioni preliminari e di merito- nullo e/o inefficace e/o illegittimo il decreto ingiuntivo n.2385/2024. 4) Annullare, in ogni caso, l'avversato decreto ingiuntivo n.2385/2024. 5) Accogliere la spiegata domanda riconvenzionale perché ammissibile e fondata sia in fatto che in diritto.
6) Condannare, per l'effetto, “ in persona del legale rappre- Controparte_1
sentante pro tempore, domiciliato per la carica in Napoli, alla via Toledo, 148, al pagamento, in favore della “ in persona di , legale Parte_1 Parte_2
rappresentante pro tempore, della somma di € 6.690,00, oltre interessi legali de-
correnti dal giorno dei pagamenti indebiti. 7) Condannare in ogni caso, l'opposta,
“ in persona del legale rappresentante pro tempore, domicilia- Controparte_1
to per la carica in Napoli, alla via Toledo, 148, al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio (maggiorate, queste ultime, del 15% di spese forfettarie),
oltre iva e cpa “ex lege”, con attribuzione al sottoscritto difensore perché da que-
sti anticipate.
3
A supporto della domanda la deduceva di non aver conferito alcun Pt_1
mandato alla e di non aver mai sottoscritto alcun contratto. CP_1
Si costituiva l'opposta ed impugnando la domanda avanzava le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, disporsi la provvisoria esecutorietà del decre-
to ingiuntivo opposto, si sensi e per gli effetti di cui all'art. 648, I comma, cod.
proc. civ.; 2) nel merito, rigettarsi integralmente l'opposizione, in quanto nulla,
inammissibile e, in ogni caso, palesemente infondata, in fatto ed in diritto;
3) ac-
certare e dichiarare il perfezionamento del contratto del 27/04/2022 tra la
[...]
e la 4) accertare e dichiarare l'inadempimento della CP_1 Parte_1
rispetto al contratto di consulenza sottoscritto in data 27/04/2022; 4) Parte_1
per l'effetto, confermarsi in toto il decreto ingiuntivo opposto n. 2385/2024 del
7/05/2024 emesso dal Tribunale di Napoli a definizione del giudizio recante R.G.
8904/2024; 5) condannarsi, infine, parte opponente alla integrale refusione delle spese di lite e compensi di difesa, in rigida applicazione del criterio della soc-
combenza, con attribuzione allo scrivente avvocato, che se ne dichiara antistata-
rio.
Orbene, la l.r.p.t. della “ deduce di non aver mai sottoscritto Parte_1
alcun contratto e che la firma apposta sull'atto depositato dalla convenuta non le apparterebbe.
All'uopo, riferisce che con pec del 28.9.2023, notificata il 5.10.2023,
molti mesi prima della notifica del decreto ingiuntivo oggetto di causa, avrebbe informato controparte di alcuni bonifici che risultavano effettuati in suo favore,
che comparivano nei propri bilanci e di cui non si spiegava i titoli.
A fronte di tale deduzione la ha dedotto che CP_1 CP_3
, marito dell'amministratore - legale rappresentante della anche
[...] Parte_1
4
socio di quest'ultima nonché procuratore nominato con atto del 29/10/2018 e preposto alla gestione tecnica della stessa società, con atto di nomina del
23/08/2021, come si evince dalla visura camerale allegata;
che la Parte_2
avrebbe comunque avuto conoscenza dell'attività posta in essere atteso che,
l'odierna attrice, nel corso dell'anno 2022, aveva trasmesso alla Idea Finanza tut-
ta la documentazione da quest'ultima richiesta, firmata digitalmente dalla signora in qualità di legale rappresentante della ed utiliz- Pt_2 Parte_2 Parte_1
zata per la predisposizione della domanda di ammissione, nonché per le succes-
sive integrazioni richieste dall'Ente gestore della pratica.
Sulla base di tali documenti, in data 16/05/2022, sarebbe stata predisposta la domanda di accesso alle agevolazioni per il bando “investimenti sostenibili
4.0.
A ciò aggiungasi che, l'odierna attrice ha provveduto ad effettuare due pa-
gamenti in favore della di cui uno di € 500,00 oltre Iva di cui Controparte_1
alla fattura n. 93/FE/2022 del 11/05/2022; ed uno di € 1.000,00 oltre Iva di cui alla fattura n. 98/FE/2022 del 16/05/2022 (entrambi i pagamenti si riferiscono ai compensi indicati nel contratto all'art.
5.1 lettera a), ovvero quelli relativi alla fa-
se di pre-istruttoria ed in entrambe le fatture emessa dall'opposta si fa riferimento ai compensi relativi al contratto di consulenza del 27/04/2022.
Successivamente all'ammissione al bando la avrebbe effettua- Parte_1
to l'ulteriore pagamento di € 5.190,00 oltre Iva di cui alla fattura n. 177/FE/2022
del 15/11/2022.
Orbene, e passando all'esame del corredo probatorio offerto dalle parti,
deve richiamarsi quanto dichiarato in sede di comparizione all'udienza del
24/03/202, laddove il legale rapp.te della opposta, il sig. rap- Controparte_2
5
presentava di aver stipulato con l'amm.trice della contratto per atti- Parte_1
vità che prevedeva ingresso in graduatoria per beneficare di contributi ministe-
riali. Precisava, inoltre, che tale contratto è stato sottoscritto dalla sig.ra in qua-
lità di procuratrice dell'opponente ma non in presenza dello stesso. Precisava,
inoltre, di essere diventato amm.tore solo nel luglio del 2024. Specificava che la
pratica era stata gestita dalla sig.ra , all'epoca amm.trice e Persona_1
socia al 45% e dal ragioniere, socio al 10%. Si precisa inoltre Persona_2
di essere socioal 45 % della società. Dichiara, inoltre, di essere disposto a tran-
sigere per un somma non inferiore al 50% dell'importo ingiunto con decreto in-
giuntivo”.
Alla medesima udienza, per l'opponente, la sig.ra , si Parte_2
rendeva disponibile a conciliare la propria posizione e dichiarava: " rinuncia agli
acconti versati chiesti in sede di ripetizione, senza versamento di altra somma e
compensazione spese di lite" precisa altresì di non aver mai avuto contezza della
pratica in questione che si precisa non è stata mai autorizzata, essendosene inte-
ressato il marito , nè portata a termine”. Persona_3
Tuttavia, mentre la l.r.p.t. dell'opponente dichiara di non aver avuto con-
tezza della pratica e di non averla mai autorizzata, nella seconda parte della depo-
sizione, precisa che i pagamenti effettuati all'opposta erano stati effettuati dal
conto corrente della società che gestisce il marito, con il supporto di una segre-
taria…; che accede al conto corrente almeno una volta a settimana.
Pertanto, la circostanza che fossero stati effettuati dei bonifici in favore della la ne aveva conoscenza, tant'è che la stessa alla richiesta Pt_1 Parte_2
di conciliare la pendente causa si è dichiarata disponibile a rinunciare agli acconti già versati.
6
Ricostruiti in tali termini i fatti di causa, giova preliminarmente rammenta-
re che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la legit-
timità del provvedimento concesso, ma integrando giudizio a cognizione piena ad esauriente concerne, piuttosto, la sussistenza o meno della pretesa creditoria azionata. In sostanza, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un or-
dinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto,
avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamen-
to del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
L'onere della prova del fatto costitutivo del diritto di credito consacrato dal de-
creto ingiuntivo continua a gravare ex art. 2697 c.c. sul ricorrente, in virtù della domanda di pagamento da questi proposta e la formazione del convincimento del giudice sarà nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposi-
zione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cogni-zione (ex multis,
Cassazione civile sez. un., 13/01/2022, sent. n.927)
In relazione, dunque, al profilo dell'assolvimento dell'onere probatorio,
quelle che integrano prove scritte idonee all'emissione del decreto ingiuntivo,
come le fatture commerciali o i documenti di trasporto non possono assumere ex se un decisivo rilievo probatorio, ma posso-no assolvere solo funzione indiziaria in ordine al credito asserito dalla parte opposta. Infatti, trattandosi di atto di pro-
venienza unilaterale formato dallo stesso creditore, laddove il destinatario della
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fattura ne abbia contestato e ne contesti anche parzialmente il contenuto, essa non può costituire prova a favore dell'emittente dei limiti della prestazione e del rela-
tivo compenso oggetto della contestazione, grava, quindi sul creditore l'onere di fornire la prova aliunde.
Date queste premesse, ne consegue, quale corollario logico e giuridico,
che l'apprezzamento del giudice deve riguardare il complessivo rapporto nego-
ziale dedotto in giudizio.
Ciò detto preliminarmente, occorre a questo punto soffermare l'attenzione sull'eventuale stato patologico e sull'idoneità a produrre effetti dell'atto posto in essere dal falsus procurator ovvero il marito della , sia in relazione alla sfera giuridi- Parte_2
ca del falsamente rappresentato che della controparte contrattuale.
In punto di diritto, si rammenta che in materia di rappresentanza affinché si rea-
lizzi la discrasia soggettiva tra colui che compie l'attività giuridica e il soggetto nella cui sfera vanno a ricadere gli effetti, risulta necessaria la prova della sussistenza, che per in-
ciso grava sul terzo che pretende di addossare al rappresentato gli effetti del contratto concluso a suo nome, di un rapporto a monte che si connota per il conferimento del po-
tere alla contemplatio domini. In caso contrario, in forza dell'art. 1398 c.c., il terzo in buona fede potrà far valere esclusivamente la responsabilità aquiliana del falsus procu-
rator al fine di ottenere il risarcimento del danno patito per aver confidato senza sua colpa nell'operatività del contratto.
Tuttavia, si evidenzia che il negozio concluso dal falsus procurator non è affetto da un vizio di validità ma esclusivamente inefficace nei confronti del dominus essendo in uno stato di pendenza;
infatti, questo si connota come fattispecie soggettivamente complessa a formazione progressiva, la quale si perfeziona con la ratifica del dominus
(ex multis Cass, sez II, n. 14618 del 2010).
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Tale ultimo istituto, a norma del 1399 c.c., fa rientrare nella sfera giuridica del dominus l'operato del falsus procurator, mediante il conferimento ex post, ma con effet-
to ex tunc, di quella posizione di legittimazione che avrebbe dovuto avere al momento della conclusione del negozio.
In ordine alle modalità espressive della ratifica, si evidenzia che, al di fuori delle ipotesi in cui il contratto che si assume concluso in nome del rappresentato richieda l'osservanza della forma scritta ad substantiam o probationem, la stessa può essere an-
che tacita e sostanziarsi in un comportamento dal quale si desume la volontà del domi-
nus di appropriarsi della dichiarazione negoziale e degli effetti dell'atto compiuto dal procurator;
a condizione che, ove si tratti di negozio bilaterale, il terzo abbia percepito la rilevanza dei comportamenti assunti dal rappresentato venendo anche in gioco la tute-
la dell'affidamento dello stesso. (ex multis Cass, 12 gennaio 2006, n. 408).
Nonostante il codice non preveda espressamente un termine entro il quale il do-
minus possa sanare con efficacia retroattiva il difetto di rappresentanza, si ritiene che lo stato di pendenza non possa ovviamente protrarsi sine die sicché si ammette che il terzo contraente possa sollecitare il dominus ad esprimersi definitivamente in ordine alla sorte del contratto.
Ad ogni modo, l'operato del falsus procurator si configura quale agire illegitti-
mo che, per un verso, determina l'inefficacia del contratto concluso con il terzo e, per l'altro implica la responsabilità risarcitoria in favore del terzo medesimo.
In proposito, la responsabilità del falsus procurator nei confronti del terzo con-
traente incolpevole, espressamente disciplinata dall'art. 1398 c.c., ha natu-
ra extracontrattuale, per culpa in contrahendo, e il suo fondamento non risiede nel ne-
gozio inefficace, ma nel comportamento contrario ai più generali doveri di correttezza e buona fede, connessi al divieto di neminem laedere. Nondimeno, a fronte dell'ineffica-
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cia del contratto concluso dal falsus procurator, per mancanza del presupposto legale del potere di rappresentanza, allorquando il dominus abbia escluso ogni volontà di ratifica,
la inidoneità del negozio a produrre effetti giuridici diviene definitiva e la prestazione,
eseguita in virtù di tale negozio dal terzo contraente, è soggetta a ripetizione nei con-
fronti di chi nulla doveva ricevere. In tal caso non si tratta d'indebito soggettivo ex art. 2036 c.c., che ricorre allorché, pur esistendo il vincolo, esso è a carico di un soggetto diverso da quello che ha eseguito il pagamento, ma d'indebito oggettivo, che si ha quan-
do il pagamento venga eseguito con l"animus di adempiere ad una obbligazione laddove non esista in radice vincolo o, pur esistendo, esso non sia esente da eccezioni o riserve che possono paralizzarne l'efficacia.
La qualificazione di indebito oggettivo della prestazione, posta in essere in ese-
cuzione del contratto definitivamente inefficace, deriva dal difetto di ogni giustificazio-
ne causale della stessa.
Pertanto, il discorso cambia, come nel caso di specie, ove sia ravvisabile una ra-
zionalità economica della differente allocazione di ricchezza, ossia la sua riconducibilità
ad un titolo che, esprimendo una funzione economica individuale, ha l'attitudine a de-
terminare il consolidarsi dell'effetto patrimoniale.
Ciò ha come corollario il carattere non indebito della prestazione e la conseguen-
te necessaria attivazione di strumenti differenti da quello della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 e ss.
Orbene, calando tali coordinate esegetiche nella fattispecie in esame, si rileva che la corrispondenza tra le parti è avvenuta tramite posta certificata e che la Parte_2
era a conoscenza dei bonifici apparsi sul conto della società, pertanto, l'asserzione rela-
tiva alla totale estraneità degli eventi sul presupposto che fosse il marito, con la collabo-
razione della segretaria, a gestire la pratica di finanziamento, non può assurgere ad ele-
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mento probatorio volto ad escludere una sua responsabilità contrattale.
A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione, Civile, sez. I, 3 marzo 2021 –
con la sentenza n.5795, ha chiarito che non è esente da responsabilità l'amministratore che sia rimasto di fatto estraneo alla gestione societaria, neanche nel caso in cui la socie-
tà sia appartenente ad un gruppo d'imprese.
E' stato confermato l'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo il quale la circostanza per cui l'amministratore di una società sia rimasto estraneo alla sua ge-
stione non è sufficiente ad escluderne la responsabilità, “l'accettazione dell'incarico di
amministratore comporta infatti l'assunzione di un generale dovere di vigilanza
sull'andamento della società”, e di un contemporaneo dovere di attivarsi al fine di bloccare il compimento di atti pregiudizievoli, secondo i precisi doveri di vigilanza in linea con la carica ricoperta.
D'altronde non può ritenersi che la non fosse a conoscenza della pra- Parte_2
tica di finanziamento atteso che dagli è risultato che la stessa sapeva che la detta pratica era gestita dal marito e dalla segretaria.
Per tutte le motivazioni esposte l'opposizione va rigettata e il D.I. confermato.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi as-
sorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente,
che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, 8 sez. II, 03 lu-
glio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
Per quanto concerne le spese di lite, le stesse seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto dello scaglione di riferimento,
dell'attività effettivamente espletata e della difficoltà delle questioni trattate.
11
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.O.P. dott.ssa Filomena Fiore, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione;
- per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n..2385/2024 del 7.5.2024,
pubblicato l'8.5.2024, reso dal tribunale di Napoli, giudice dr. Mauro Impresa,
nell'ambito del procedimento monitorio recante R.G. n.8904/2024;
- condanna la in p.d.l.r.p.t., alla refusione delle spese di lite in Parte_1
favore dell'avvocato Stefano Marranghello, che ha dichiarato di averne fatto an-
ticipo, e che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre iva e Cpa, se dovute e documentate e il 15% di contributo forfettario come per legge, nonché, le spese di lite già liquidate nel procedimento monitorio.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli il 24/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Filomena Fiore
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) ed è contenuto nel fascicolo telematico.
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Tribunale di Napoli
XII SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza cartolare
Il Giudice, dott.ssa Filomena Fiore
preliminarmente, dichiara che la presente udienza è celebrata ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020 (conv. con modifiche in L. n. 77/2020) e che, entro il termine asse- gnato le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni;
pertanto, alla luce degli atti e delle note di trattazione scritta depositate in sosti- tuzione del verbale dell'odierna udienza, decide la causa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Filomena Fiore, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 13241/2024 r.g.a.c.
TRA
, in persona dell'amministratrice unica, (nata a Parte_1 Parte_2
Napoli, il 9.11.1074, codice fiscale: ), domiciliata per la C.F._1
carica in Napoli, al viale dei Pianeti, 5, codice fiscale e partita iva: P.IVA_1
1
rappresentata e difesa dall'avv. Emilio De Stefano (codice fiscale:
[...]
), presso il quale elettivamente domicilia, in Casalnuovo di Na- C.F._2
poli (Napoli), al Corso Umberto I n.564, giusta procura versata in atti e con espressa dichiarazione di voler ricevere eventuali comunicazioni e/o notificazioni ai seguenti recapiti: di posta elettronica ordinaria: Email_1
di posta elettronica certificata: Email_2
- ATTRICE
E
, con sede in Napoli alla Via Toledo n. 148, C.F. e P.Iva Controparte_1
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore Sig. nato a [...] il [...] C.F. Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta mandato rilasciato in calce C.F._3
alla comparsa di costituzione, dall'Avvocato Stefano Marranghello (C.F.
[...]
- Pec. ed elettivamente C.F._4 Email_3
domiciliata presso il suo studio in Sorrento (Na) alla Via Fuorimura 20/4
- CONVENUTO
OGGETTO: opposizione a D.I.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti nel termine assegnato
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Preliminarmente, si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c., come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/07/2009 (appunto, l'art. 58 della legge 69/09
prevede espressamente l'immeditata applicazione del nuovo art. 132 c.p.c. anche ai procedimenti pendenti in primo grado).
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Sempre in via preliminare è stata accertata la regolarità del contraddittorio e la legittimazione sia attiva che passiva delle parti.
A questo punto, e prima di passare all'esame del merito del giudizio, si ri-
tine opportuno richiamare gli atti difensivi delle parti costituite.
Con atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo e contestuale domanda riconvenzionale, notificato in data 12.06.2024, la conveni- Parte_1
va la innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere Controparte_1
le seguenti conclusioni: 1) Denegare, in via preliminare e per i motivi gradata-
mente evidenziati innanzi, la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto in-
giuntivo. 2) Accogliere la presente opposizione perché ammissibile, proponibile,
procedibile oltre che fondata in fatto ed in diritto ed ampiamente provata. 3) Di-
chiarare, per l'effetto –e per le dedotte eccezioni preliminari e di merito- nullo e/o inefficace e/o illegittimo il decreto ingiuntivo n.2385/2024. 4) Annullare, in ogni caso, l'avversato decreto ingiuntivo n.2385/2024. 5) Accogliere la spiegata domanda riconvenzionale perché ammissibile e fondata sia in fatto che in diritto.
6) Condannare, per l'effetto, “ in persona del legale rappre- Controparte_1
sentante pro tempore, domiciliato per la carica in Napoli, alla via Toledo, 148, al pagamento, in favore della “ in persona di , legale Parte_1 Parte_2
rappresentante pro tempore, della somma di € 6.690,00, oltre interessi legali de-
correnti dal giorno dei pagamenti indebiti. 7) Condannare in ogni caso, l'opposta,
“ in persona del legale rappresentante pro tempore, domicilia- Controparte_1
to per la carica in Napoli, alla via Toledo, 148, al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio (maggiorate, queste ultime, del 15% di spese forfettarie),
oltre iva e cpa “ex lege”, con attribuzione al sottoscritto difensore perché da que-
sti anticipate.
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A supporto della domanda la deduceva di non aver conferito alcun Pt_1
mandato alla e di non aver mai sottoscritto alcun contratto. CP_1
Si costituiva l'opposta ed impugnando la domanda avanzava le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, disporsi la provvisoria esecutorietà del decre-
to ingiuntivo opposto, si sensi e per gli effetti di cui all'art. 648, I comma, cod.
proc. civ.; 2) nel merito, rigettarsi integralmente l'opposizione, in quanto nulla,
inammissibile e, in ogni caso, palesemente infondata, in fatto ed in diritto;
3) ac-
certare e dichiarare il perfezionamento del contratto del 27/04/2022 tra la
[...]
e la 4) accertare e dichiarare l'inadempimento della CP_1 Parte_1
rispetto al contratto di consulenza sottoscritto in data 27/04/2022; 4) Parte_1
per l'effetto, confermarsi in toto il decreto ingiuntivo opposto n. 2385/2024 del
7/05/2024 emesso dal Tribunale di Napoli a definizione del giudizio recante R.G.
8904/2024; 5) condannarsi, infine, parte opponente alla integrale refusione delle spese di lite e compensi di difesa, in rigida applicazione del criterio della soc-
combenza, con attribuzione allo scrivente avvocato, che se ne dichiara antistata-
rio.
Orbene, la l.r.p.t. della “ deduce di non aver mai sottoscritto Parte_1
alcun contratto e che la firma apposta sull'atto depositato dalla convenuta non le apparterebbe.
All'uopo, riferisce che con pec del 28.9.2023, notificata il 5.10.2023,
molti mesi prima della notifica del decreto ingiuntivo oggetto di causa, avrebbe informato controparte di alcuni bonifici che risultavano effettuati in suo favore,
che comparivano nei propri bilanci e di cui non si spiegava i titoli.
A fronte di tale deduzione la ha dedotto che CP_1 CP_3
, marito dell'amministratore - legale rappresentante della anche
[...] Parte_1
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socio di quest'ultima nonché procuratore nominato con atto del 29/10/2018 e preposto alla gestione tecnica della stessa società, con atto di nomina del
23/08/2021, come si evince dalla visura camerale allegata;
che la Parte_2
avrebbe comunque avuto conoscenza dell'attività posta in essere atteso che,
l'odierna attrice, nel corso dell'anno 2022, aveva trasmesso alla Idea Finanza tut-
ta la documentazione da quest'ultima richiesta, firmata digitalmente dalla signora in qualità di legale rappresentante della ed utiliz- Pt_2 Parte_2 Parte_1
zata per la predisposizione della domanda di ammissione, nonché per le succes-
sive integrazioni richieste dall'Ente gestore della pratica.
Sulla base di tali documenti, in data 16/05/2022, sarebbe stata predisposta la domanda di accesso alle agevolazioni per il bando “investimenti sostenibili
4.0.
A ciò aggiungasi che, l'odierna attrice ha provveduto ad effettuare due pa-
gamenti in favore della di cui uno di € 500,00 oltre Iva di cui Controparte_1
alla fattura n. 93/FE/2022 del 11/05/2022; ed uno di € 1.000,00 oltre Iva di cui alla fattura n. 98/FE/2022 del 16/05/2022 (entrambi i pagamenti si riferiscono ai compensi indicati nel contratto all'art.
5.1 lettera a), ovvero quelli relativi alla fa-
se di pre-istruttoria ed in entrambe le fatture emessa dall'opposta si fa riferimento ai compensi relativi al contratto di consulenza del 27/04/2022.
Successivamente all'ammissione al bando la avrebbe effettua- Parte_1
to l'ulteriore pagamento di € 5.190,00 oltre Iva di cui alla fattura n. 177/FE/2022
del 15/11/2022.
Orbene, e passando all'esame del corredo probatorio offerto dalle parti,
deve richiamarsi quanto dichiarato in sede di comparizione all'udienza del
24/03/202, laddove il legale rapp.te della opposta, il sig. rap- Controparte_2
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presentava di aver stipulato con l'amm.trice della contratto per atti- Parte_1
vità che prevedeva ingresso in graduatoria per beneficare di contributi ministe-
riali. Precisava, inoltre, che tale contratto è stato sottoscritto dalla sig.ra in qua-
lità di procuratrice dell'opponente ma non in presenza dello stesso. Precisava,
inoltre, di essere diventato amm.tore solo nel luglio del 2024. Specificava che la
pratica era stata gestita dalla sig.ra , all'epoca amm.trice e Persona_1
socia al 45% e dal ragioniere, socio al 10%. Si precisa inoltre Persona_2
di essere socioal 45 % della società. Dichiara, inoltre, di essere disposto a tran-
sigere per un somma non inferiore al 50% dell'importo ingiunto con decreto in-
giuntivo”.
Alla medesima udienza, per l'opponente, la sig.ra , si Parte_2
rendeva disponibile a conciliare la propria posizione e dichiarava: " rinuncia agli
acconti versati chiesti in sede di ripetizione, senza versamento di altra somma e
compensazione spese di lite" precisa altresì di non aver mai avuto contezza della
pratica in questione che si precisa non è stata mai autorizzata, essendosene inte-
ressato il marito , nè portata a termine”. Persona_3
Tuttavia, mentre la l.r.p.t. dell'opponente dichiara di non aver avuto con-
tezza della pratica e di non averla mai autorizzata, nella seconda parte della depo-
sizione, precisa che i pagamenti effettuati all'opposta erano stati effettuati dal
conto corrente della società che gestisce il marito, con il supporto di una segre-
taria…; che accede al conto corrente almeno una volta a settimana.
Pertanto, la circostanza che fossero stati effettuati dei bonifici in favore della la ne aveva conoscenza, tant'è che la stessa alla richiesta Pt_1 Parte_2
di conciliare la pendente causa si è dichiarata disponibile a rinunciare agli acconti già versati.
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Ricostruiti in tali termini i fatti di causa, giova preliminarmente rammenta-
re che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la legit-
timità del provvedimento concesso, ma integrando giudizio a cognizione piena ad esauriente concerne, piuttosto, la sussistenza o meno della pretesa creditoria azionata. In sostanza, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un or-
dinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto,
avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamen-
to del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
L'onere della prova del fatto costitutivo del diritto di credito consacrato dal de-
creto ingiuntivo continua a gravare ex art. 2697 c.c. sul ricorrente, in virtù della domanda di pagamento da questi proposta e la formazione del convincimento del giudice sarà nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposi-
zione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cogni-zione (ex multis,
Cassazione civile sez. un., 13/01/2022, sent. n.927)
In relazione, dunque, al profilo dell'assolvimento dell'onere probatorio,
quelle che integrano prove scritte idonee all'emissione del decreto ingiuntivo,
come le fatture commerciali o i documenti di trasporto non possono assumere ex se un decisivo rilievo probatorio, ma posso-no assolvere solo funzione indiziaria in ordine al credito asserito dalla parte opposta. Infatti, trattandosi di atto di pro-
venienza unilaterale formato dallo stesso creditore, laddove il destinatario della
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fattura ne abbia contestato e ne contesti anche parzialmente il contenuto, essa non può costituire prova a favore dell'emittente dei limiti della prestazione e del rela-
tivo compenso oggetto della contestazione, grava, quindi sul creditore l'onere di fornire la prova aliunde.
Date queste premesse, ne consegue, quale corollario logico e giuridico,
che l'apprezzamento del giudice deve riguardare il complessivo rapporto nego-
ziale dedotto in giudizio.
Ciò detto preliminarmente, occorre a questo punto soffermare l'attenzione sull'eventuale stato patologico e sull'idoneità a produrre effetti dell'atto posto in essere dal falsus procurator ovvero il marito della , sia in relazione alla sfera giuridi- Parte_2
ca del falsamente rappresentato che della controparte contrattuale.
In punto di diritto, si rammenta che in materia di rappresentanza affinché si rea-
lizzi la discrasia soggettiva tra colui che compie l'attività giuridica e il soggetto nella cui sfera vanno a ricadere gli effetti, risulta necessaria la prova della sussistenza, che per in-
ciso grava sul terzo che pretende di addossare al rappresentato gli effetti del contratto concluso a suo nome, di un rapporto a monte che si connota per il conferimento del po-
tere alla contemplatio domini. In caso contrario, in forza dell'art. 1398 c.c., il terzo in buona fede potrà far valere esclusivamente la responsabilità aquiliana del falsus procu-
rator al fine di ottenere il risarcimento del danno patito per aver confidato senza sua colpa nell'operatività del contratto.
Tuttavia, si evidenzia che il negozio concluso dal falsus procurator non è affetto da un vizio di validità ma esclusivamente inefficace nei confronti del dominus essendo in uno stato di pendenza;
infatti, questo si connota come fattispecie soggettivamente complessa a formazione progressiva, la quale si perfeziona con la ratifica del dominus
(ex multis Cass, sez II, n. 14618 del 2010).
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Tale ultimo istituto, a norma del 1399 c.c., fa rientrare nella sfera giuridica del dominus l'operato del falsus procurator, mediante il conferimento ex post, ma con effet-
to ex tunc, di quella posizione di legittimazione che avrebbe dovuto avere al momento della conclusione del negozio.
In ordine alle modalità espressive della ratifica, si evidenzia che, al di fuori delle ipotesi in cui il contratto che si assume concluso in nome del rappresentato richieda l'osservanza della forma scritta ad substantiam o probationem, la stessa può essere an-
che tacita e sostanziarsi in un comportamento dal quale si desume la volontà del domi-
nus di appropriarsi della dichiarazione negoziale e degli effetti dell'atto compiuto dal procurator;
a condizione che, ove si tratti di negozio bilaterale, il terzo abbia percepito la rilevanza dei comportamenti assunti dal rappresentato venendo anche in gioco la tute-
la dell'affidamento dello stesso. (ex multis Cass, 12 gennaio 2006, n. 408).
Nonostante il codice non preveda espressamente un termine entro il quale il do-
minus possa sanare con efficacia retroattiva il difetto di rappresentanza, si ritiene che lo stato di pendenza non possa ovviamente protrarsi sine die sicché si ammette che il terzo contraente possa sollecitare il dominus ad esprimersi definitivamente in ordine alla sorte del contratto.
Ad ogni modo, l'operato del falsus procurator si configura quale agire illegitti-
mo che, per un verso, determina l'inefficacia del contratto concluso con il terzo e, per l'altro implica la responsabilità risarcitoria in favore del terzo medesimo.
In proposito, la responsabilità del falsus procurator nei confronti del terzo con-
traente incolpevole, espressamente disciplinata dall'art. 1398 c.c., ha natu-
ra extracontrattuale, per culpa in contrahendo, e il suo fondamento non risiede nel ne-
gozio inefficace, ma nel comportamento contrario ai più generali doveri di correttezza e buona fede, connessi al divieto di neminem laedere. Nondimeno, a fronte dell'ineffica-
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cia del contratto concluso dal falsus procurator, per mancanza del presupposto legale del potere di rappresentanza, allorquando il dominus abbia escluso ogni volontà di ratifica,
la inidoneità del negozio a produrre effetti giuridici diviene definitiva e la prestazione,
eseguita in virtù di tale negozio dal terzo contraente, è soggetta a ripetizione nei con-
fronti di chi nulla doveva ricevere. In tal caso non si tratta d'indebito soggettivo ex art. 2036 c.c., che ricorre allorché, pur esistendo il vincolo, esso è a carico di un soggetto diverso da quello che ha eseguito il pagamento, ma d'indebito oggettivo, che si ha quan-
do il pagamento venga eseguito con l"animus di adempiere ad una obbligazione laddove non esista in radice vincolo o, pur esistendo, esso non sia esente da eccezioni o riserve che possono paralizzarne l'efficacia.
La qualificazione di indebito oggettivo della prestazione, posta in essere in ese-
cuzione del contratto definitivamente inefficace, deriva dal difetto di ogni giustificazio-
ne causale della stessa.
Pertanto, il discorso cambia, come nel caso di specie, ove sia ravvisabile una ra-
zionalità economica della differente allocazione di ricchezza, ossia la sua riconducibilità
ad un titolo che, esprimendo una funzione economica individuale, ha l'attitudine a de-
terminare il consolidarsi dell'effetto patrimoniale.
Ciò ha come corollario il carattere non indebito della prestazione e la conseguen-
te necessaria attivazione di strumenti differenti da quello della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 e ss.
Orbene, calando tali coordinate esegetiche nella fattispecie in esame, si rileva che la corrispondenza tra le parti è avvenuta tramite posta certificata e che la Parte_2
era a conoscenza dei bonifici apparsi sul conto della società, pertanto, l'asserzione rela-
tiva alla totale estraneità degli eventi sul presupposto che fosse il marito, con la collabo-
razione della segretaria, a gestire la pratica di finanziamento, non può assurgere ad ele-
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mento probatorio volto ad escludere una sua responsabilità contrattale.
A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione, Civile, sez. I, 3 marzo 2021 –
con la sentenza n.5795, ha chiarito che non è esente da responsabilità l'amministratore che sia rimasto di fatto estraneo alla gestione societaria, neanche nel caso in cui la socie-
tà sia appartenente ad un gruppo d'imprese.
E' stato confermato l'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo il quale la circostanza per cui l'amministratore di una società sia rimasto estraneo alla sua ge-
stione non è sufficiente ad escluderne la responsabilità, “l'accettazione dell'incarico di
amministratore comporta infatti l'assunzione di un generale dovere di vigilanza
sull'andamento della società”, e di un contemporaneo dovere di attivarsi al fine di bloccare il compimento di atti pregiudizievoli, secondo i precisi doveri di vigilanza in linea con la carica ricoperta.
D'altronde non può ritenersi che la non fosse a conoscenza della pra- Parte_2
tica di finanziamento atteso che dagli è risultato che la stessa sapeva che la detta pratica era gestita dal marito e dalla segretaria.
Per tutte le motivazioni esposte l'opposizione va rigettata e il D.I. confermato.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi as-
sorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente,
che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, 8 sez. II, 03 lu-
glio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
Per quanto concerne le spese di lite, le stesse seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto dello scaglione di riferimento,
dell'attività effettivamente espletata e della difficoltà delle questioni trattate.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.O.P. dott.ssa Filomena Fiore, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione;
- per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n..2385/2024 del 7.5.2024,
pubblicato l'8.5.2024, reso dal tribunale di Napoli, giudice dr. Mauro Impresa,
nell'ambito del procedimento monitorio recante R.G. n.8904/2024;
- condanna la in p.d.l.r.p.t., alla refusione delle spese di lite in Parte_1
favore dell'avvocato Stefano Marranghello, che ha dichiarato di averne fatto an-
ticipo, e che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre iva e Cpa, se dovute e documentate e il 15% di contributo forfettario come per legge, nonché, le spese di lite già liquidate nel procedimento monitorio.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli il 24/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Filomena Fiore
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) ed è contenuto nel fascicolo telematico.
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