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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 19/12/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2352/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2352 V.G. dell'anno 2024, e rimessa in istruttoria con ordinanza del
13.03.2025, a seguito di sentenza di separazione in pari data tra
, (C.F. ) nata il [...] a [...], residente in [...]C.F._1
EU RD (VB) via Domodossola, 61,
e
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Novara, Strada Biandrate, 24;
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Domenico CAPRISTO presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Domodossola (VB), via Marconi, 44, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
pagina 1 di 8 “Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di EU RD;
Confermare l'assegnazione dell'ex dimora coniugale alla moglie, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze;
Il sig. si impegna a trasferire alla moglie la propria quota di proprietà alla Controparte_1 moglie:
DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
• Trasferimento immobili e accollo mutuo:
a definizione di ogni rapporto economico il marito si impegna a trasferire la propria quota di proprietà degli immobili alla moglie così descritto nell'atto di compravendita 6.11.2020 Notaio
[...]
Repertorio n. 5711, Raccolta n. 4540, registrato all'Agenzia delle Entrate di Verbania il Per_1
10.11.2020 al n. 4620 serie 1T - euro 2.493,00 - trascritto a Verbania il 10.11.2020 al n. 10537 Gen. al n. 8323 Part.:
In Comune di EU RD (VB) Località Alpe Marzone
• 1) Fabbricato ad uso abitazione (piccolo chalet prefabbricato in legno), da terra a tetto, edificato su un piano terra e su un piano primo, composto da sala da pranzo, angolo cottura, wc e disimpegno al piano terra, camera con balcone al piano primo, con scala interna di collegamento tra i piani;
il tutto risulta individuato nei Registri Censuari del predetto Comune come segue:
Parte_2
-foglio 23 (ventitrè), Località Alpe Marzone
* mappale 238 (duecentotrentotto), categoria A/4, classe 2, p.T-1, vani 4 (quattro), superficie catastale totale: 55 (cinquantacinque) metri quadrati, superficie catastale totale escluse aree scoperte: 47
(quarantasette) metri quadrati, rendita catastale Euro 144,61;
e meglio descritto nella planimetria depositata in Catasto ove trovasi annessa alla denuncia di costituzione n. B00347.1/2000, registrata all'Ufficio Tecnico Erariale di Novara (NO), all'epoca competente, in data 15 febbraio 2000;
e trova corrispondenza nel vigente del predetto Comune di EU RD (VB) Parte_3 come segue:
-foglio 23 (ventitrè)
* mappale 238 (duecentotrentotto), ente urbano di are 1.42 (are una e centiare quarantadue), senza redditi;
derivante dall'originario mappale 156 di complessive are 17.90 (are diciassette e centiare novanta), in esito al Tipo di Frazionamento n. 2955.1/1999, approvato dall'Ufficio Tecnico Erariale di Novara pagina 2 di 8 (NO), all'epoca competente, in data 11 ottobre 1999, alla variazione geometrica e al Tipo Mappale n.
3694.1/1999, approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale di Novara (NO), all'epoca competente, in data 31 dicembre 1999, in atti dal 10 gennaio 2000.
CONFINI, con riferimento alla mappa di Catasto Terreni: mappale 236 da tutti i lati.
In Comune di EU RD (VB)
2) appezzamento di terreno, circostante e pertinenziale al fabbricato ad uso abitazione sopra descritto al punto 1), in parte agricolo e per la restante parte incluso nel vigente P.R.G.C. tra le aree denominate "AREE DESTINATE ALLA VIABILITA' ED AI TRASPORTI - ALLARGAMENTI
STRADALI", della consistenza di are 16.48 (are sedici e centiare quarantotto), individuato nei Registri
Censuari del predetto Comune come segue:
Parte_3
-foglio 23 (ventitrè)
* mappale 236 (duecentotrentasei), prato di cl. 4, superficie catastale are 16.48 (are sedici e centiare quarantotto), reddito dominicale Euro 1,28, reddito agrario Euro 2,13; derivante dall'originario mappale 156 di complessive are 17.90 (are diciassette e centiare novanta), in esito al citato Tipo di Frazionamento n. 2955.1/1999, approvato dall'Ufficio Tecnico Erariale di
Novara (NO), all'epoca competente, in data 11 ottobre 1999.
CONFINI: mappali 179, 218, 155, 254, 157, 180 e altro foglio di mappa.
In Comune di EU RD, nel fabbricato di vecchia costruzione, con andito pertinenziale, sito in
Via Domodossola al civico n.ro 61, le seguenti unità immobiliari:
A) - alloggio non avente caratteristiche di lusso, sito al piano primo, composto da cucina, camera e servizio igienico, con accessori di due vani adibiti a cantina siti a piano terreno, altro vano adibito a camera, e balcone siti al piano secondo.
COERENZE: dell'alloggio: ballatoio comune - alloggio censito al mappale 186 sub.
3 - prospetto su cortile comune - muri perimetrali;
delle cantine in corpo: autorimessa censita al mapp. 186 sub.
1 - vano scala comune - accessorio dell'alloggio censito al mapp. 186 sub.
3 - cortile comune - muri perimetrali;
della camera al piano secondo: alloggio censito al mappale 186 sub.
3 - ballatoio comune - prospetto su cortile comune - muri perimetrali.
B) - alloggio non avente caratteristiche di lusso, sito al piano secondo, composto da due vani, servizio igienico e balcone, con accessori di altro vano sito al piano primo, piccolo ripostiglio al piano terreno e soffitta sita al piano terzo o sottotetto. pagina 3 di 8 COERENZE: dell'alloggio: ballatoio comune - accessorio dell'alloggio censito al mapp. 186 sub.
2 - vano scala comune - prospetto su cortile comune - muri perimetrali;
del vano al piano primo: alloggio censito al mappale 186 sub.
2 - vano scala comune - muri perimetrali;
del piccolo ripostiglio: vano scala comune su tre lati - accessorio dell'alloggio censito al mappale 186 sub. 2; della soffitta: vano scala comune - prospetto su cortile comune - falda di tetto.
Dette unità immobiliari risultavano già censite nel Catasto Terreni al Foglio 31 mappale 186 sub. 2, come porzione di fabbricato rurale, con diritto al pozzo comune n.ro 537 del Foglio 31, e al Foglio 31 mappale 186 sub. 3, come porzione di fabbricato rurale, ed a seguito delle schede di denuncia catastale presentate al U.T.E. di Novara entrambe in data 12 giugno 1997 n.ro F00236.1/1997, e
F00235.1/1197, risultano così rispettivamente censite nei Catasto Fabbricati:
Foglio 31 (trentuno) - mappale 186 sub. 2 (centoottantasei subalterno due) - via Domodossola n. 61 -
P.T -2 - categoria A/3 - classe 2 - vani 4 (quattro) - R.C. Euro 202,45;
Foglio 31 (trentuno) - mappale 186 sub. 3 (centoottantasei subalterno tre) - via Domodossola n. 61 -
P.T -3 - categoria A/3 - classe 2 - vani 4,5 (quattro virgola cinque) - R.C. Euro 227,76;
C) - autorimessa sita al piano terreno, pertinenziale alle unità immobiliari di cui alle superiori lettere
A) e B) e all'unità immobiliare di cui allo in Secondo luogo del presente atto.
COERENZE: accessorio dell'alloggio censito al mappale 186 sub.
2 - cortile comune - muri perimetrali.
Detta unità immobiliare risulta così censita nei Catasto Fabbricati:
Foglio 31 (trentuno) - mappale 186 sub. 1 (centoottantasei subalterno uno) - via Domodossola n. 61 -
P.T. - categoria C/6 - classe 1 - metri quadrati 14 (quattordici) - R.C. Euro 21,69.
Alle suddette unità immobiliari compete la proporzionale quota di comproprietà millesimale, sull'area, enti, spazi, impianti e quanto altro di uso comune del fabbricato a' sensi di legge (Articolo 1117 C.C.).
* * *
La moglie si accollerà il relativo mutuo n. 0E53010751019 stipulato in atto unico il 6 novembre 2020 in Domodossola - Notaio , Repertorio n. 5712, Raccolta n. 4541, registrato all'Agenzia Persona_1 delle Entrate di Verbania il 10-11-2020 al n. 4621 Serie 1T - Iscritta ipoteca a Verbania il 10-11-2020 al N. 10538 Gen. al N. 1194 Part.
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio. pagina 4 di 8 * * *
PIANO GENITORIALE PER I LI OR
• Confermare l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
• Confermare la collocazione prevalente della figlia presso la dimora materna. Per_2
• Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- dal venerdì pomeriggio dopo la scuola a settimane alterne e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 20:00; nonché al mercoledì dall'uscita di scuola sino alle ore 22:00;
- durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
• Confermare l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad euro 300,00 mensili, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
• Confermare le spese straordinarie nell'interesse della figlia siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
- le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo dell'altro genitore;
- eventuali spese per l'iscrizione all'Università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
- Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
• Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
pagina 5 di 8 Motivi in fatto e in diritto
Con sentenza n. 72/2025, passata in giudicato il 21.3.2025, l'intestato tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e con contestuale ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta alle parti con il medesimo ricorso ai sensi dell'art. 473 bis 49 cpc.
Veniva assegnato alle parti termine al 7.10.2025 per il deposito di note scritte, con le quali avrebbero dovuto dichiarare di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 nonché confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in EU RD (VB) il 19/09/2010, e si sono separati consensualmente, con Sentenza del tribunale di Verbania del 13.3.2025, passata in giudicato il 21.3.2025, e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale come dichiarato congiuntamente.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e la prole, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge e al superiore interesse dei figli stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che, a definizione di ogni rapporto economico, il marito si impegna a trasferire la propria quota di proprietà degli immobili alla moglie così descritto nell'atto di compravendita 6.11.2020 Notaio
Repertorio n. 5711, Raccolta n. 4540, registrato all'Agenzia delle Entrate di Verbania Persona_1 il 10.11.2020 al n. 4620 serie 1T - euro 2.493,00 - trascritto a Verbania il 10.11.2020 al n. 10537 Gen. al n. 8323 Part, come meglio descritto in ricorso;
la moglie si accollerà il relativo mutuo n.
0E53010751019 stipulato in atto unico il 6 novembre 2020 in Domodossola - Notaio , Persona_1
Repertorio n. 5712, Raccolta n. 4541, registrato all'Agenzia delle Entrate di Verbania il 10-11-2020 al n. 4621 Serie 1T - Iscritta ipoteca a Verbania il 10-11-2020 al N. 10538 Gen. al N. 1194 Part., ed entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
Spese compensate, come richiesto congiuntamente dalle parti.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, in camera di consiglio:
DICHIARA pagina 6 di 8 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Parte_1 Controparte_1
EU RD (VB) il 19/09/2010, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n.
2 parte II Serie A dell'anno 2010; affida la figlia ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità Per_2 genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
dispone che la figlia minore sia stabilmente collocata presso la madre, cui assegna la casa familiare;
dà facoltà al padre di vedere e tenere con sé la figlia minore secondo le seguenti cadenze:
- dal venerdì pomeriggio dopo la scuola a settimane alterne e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 20:00; nonché al mercoledì dall'uscita di scuola sino alle ore 22:00;
- durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno. pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre un assegno di mantenimento per la figlia pari a € 300,00 mensili, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere alle spese straordinarie nell'interesse della figlia, nella misura del 50% ognuno, secondo il seguente criterio:
- le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo dell'altro genitore;
- eventuali spese per l'iscrizione all'Università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. pagina 7 di 8 Così deciso in Verbania il 4.12.2025
Il giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2352 V.G. dell'anno 2024, e rimessa in istruttoria con ordinanza del
13.03.2025, a seguito di sentenza di separazione in pari data tra
, (C.F. ) nata il [...] a [...], residente in [...]C.F._1
EU RD (VB) via Domodossola, 61,
e
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Novara, Strada Biandrate, 24;
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Domenico CAPRISTO presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Domodossola (VB), via Marconi, 44, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
pagina 1 di 8 “Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di EU RD;
Confermare l'assegnazione dell'ex dimora coniugale alla moglie, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze;
Il sig. si impegna a trasferire alla moglie la propria quota di proprietà alla Controparte_1 moglie:
DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
• Trasferimento immobili e accollo mutuo:
a definizione di ogni rapporto economico il marito si impegna a trasferire la propria quota di proprietà degli immobili alla moglie così descritto nell'atto di compravendita 6.11.2020 Notaio
[...]
Repertorio n. 5711, Raccolta n. 4540, registrato all'Agenzia delle Entrate di Verbania il Per_1
10.11.2020 al n. 4620 serie 1T - euro 2.493,00 - trascritto a Verbania il 10.11.2020 al n. 10537 Gen. al n. 8323 Part.:
In Comune di EU RD (VB) Località Alpe Marzone
• 1) Fabbricato ad uso abitazione (piccolo chalet prefabbricato in legno), da terra a tetto, edificato su un piano terra e su un piano primo, composto da sala da pranzo, angolo cottura, wc e disimpegno al piano terra, camera con balcone al piano primo, con scala interna di collegamento tra i piani;
il tutto risulta individuato nei Registri Censuari del predetto Comune come segue:
Parte_2
-foglio 23 (ventitrè), Località Alpe Marzone
* mappale 238 (duecentotrentotto), categoria A/4, classe 2, p.T-1, vani 4 (quattro), superficie catastale totale: 55 (cinquantacinque) metri quadrati, superficie catastale totale escluse aree scoperte: 47
(quarantasette) metri quadrati, rendita catastale Euro 144,61;
e meglio descritto nella planimetria depositata in Catasto ove trovasi annessa alla denuncia di costituzione n. B00347.1/2000, registrata all'Ufficio Tecnico Erariale di Novara (NO), all'epoca competente, in data 15 febbraio 2000;
e trova corrispondenza nel vigente del predetto Comune di EU RD (VB) Parte_3 come segue:
-foglio 23 (ventitrè)
* mappale 238 (duecentotrentotto), ente urbano di are 1.42 (are una e centiare quarantadue), senza redditi;
derivante dall'originario mappale 156 di complessive are 17.90 (are diciassette e centiare novanta), in esito al Tipo di Frazionamento n. 2955.1/1999, approvato dall'Ufficio Tecnico Erariale di Novara pagina 2 di 8 (NO), all'epoca competente, in data 11 ottobre 1999, alla variazione geometrica e al Tipo Mappale n.
3694.1/1999, approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale di Novara (NO), all'epoca competente, in data 31 dicembre 1999, in atti dal 10 gennaio 2000.
CONFINI, con riferimento alla mappa di Catasto Terreni: mappale 236 da tutti i lati.
In Comune di EU RD (VB)
2) appezzamento di terreno, circostante e pertinenziale al fabbricato ad uso abitazione sopra descritto al punto 1), in parte agricolo e per la restante parte incluso nel vigente P.R.G.C. tra le aree denominate "AREE DESTINATE ALLA VIABILITA' ED AI TRASPORTI - ALLARGAMENTI
STRADALI", della consistenza di are 16.48 (are sedici e centiare quarantotto), individuato nei Registri
Censuari del predetto Comune come segue:
Parte_3
-foglio 23 (ventitrè)
* mappale 236 (duecentotrentasei), prato di cl. 4, superficie catastale are 16.48 (are sedici e centiare quarantotto), reddito dominicale Euro 1,28, reddito agrario Euro 2,13; derivante dall'originario mappale 156 di complessive are 17.90 (are diciassette e centiare novanta), in esito al citato Tipo di Frazionamento n. 2955.1/1999, approvato dall'Ufficio Tecnico Erariale di
Novara (NO), all'epoca competente, in data 11 ottobre 1999.
CONFINI: mappali 179, 218, 155, 254, 157, 180 e altro foglio di mappa.
In Comune di EU RD, nel fabbricato di vecchia costruzione, con andito pertinenziale, sito in
Via Domodossola al civico n.ro 61, le seguenti unità immobiliari:
A) - alloggio non avente caratteristiche di lusso, sito al piano primo, composto da cucina, camera e servizio igienico, con accessori di due vani adibiti a cantina siti a piano terreno, altro vano adibito a camera, e balcone siti al piano secondo.
COERENZE: dell'alloggio: ballatoio comune - alloggio censito al mappale 186 sub.
3 - prospetto su cortile comune - muri perimetrali;
delle cantine in corpo: autorimessa censita al mapp. 186 sub.
1 - vano scala comune - accessorio dell'alloggio censito al mapp. 186 sub.
3 - cortile comune - muri perimetrali;
della camera al piano secondo: alloggio censito al mappale 186 sub.
3 - ballatoio comune - prospetto su cortile comune - muri perimetrali.
B) - alloggio non avente caratteristiche di lusso, sito al piano secondo, composto da due vani, servizio igienico e balcone, con accessori di altro vano sito al piano primo, piccolo ripostiglio al piano terreno e soffitta sita al piano terzo o sottotetto. pagina 3 di 8 COERENZE: dell'alloggio: ballatoio comune - accessorio dell'alloggio censito al mapp. 186 sub.
2 - vano scala comune - prospetto su cortile comune - muri perimetrali;
del vano al piano primo: alloggio censito al mappale 186 sub.
2 - vano scala comune - muri perimetrali;
del piccolo ripostiglio: vano scala comune su tre lati - accessorio dell'alloggio censito al mappale 186 sub. 2; della soffitta: vano scala comune - prospetto su cortile comune - falda di tetto.
Dette unità immobiliari risultavano già censite nel Catasto Terreni al Foglio 31 mappale 186 sub. 2, come porzione di fabbricato rurale, con diritto al pozzo comune n.ro 537 del Foglio 31, e al Foglio 31 mappale 186 sub. 3, come porzione di fabbricato rurale, ed a seguito delle schede di denuncia catastale presentate al U.T.E. di Novara entrambe in data 12 giugno 1997 n.ro F00236.1/1997, e
F00235.1/1197, risultano così rispettivamente censite nei Catasto Fabbricati:
Foglio 31 (trentuno) - mappale 186 sub. 2 (centoottantasei subalterno due) - via Domodossola n. 61 -
P.T -2 - categoria A/3 - classe 2 - vani 4 (quattro) - R.C. Euro 202,45;
Foglio 31 (trentuno) - mappale 186 sub. 3 (centoottantasei subalterno tre) - via Domodossola n. 61 -
P.T -3 - categoria A/3 - classe 2 - vani 4,5 (quattro virgola cinque) - R.C. Euro 227,76;
C) - autorimessa sita al piano terreno, pertinenziale alle unità immobiliari di cui alle superiori lettere
A) e B) e all'unità immobiliare di cui allo in Secondo luogo del presente atto.
COERENZE: accessorio dell'alloggio censito al mappale 186 sub.
2 - cortile comune - muri perimetrali.
Detta unità immobiliare risulta così censita nei Catasto Fabbricati:
Foglio 31 (trentuno) - mappale 186 sub. 1 (centoottantasei subalterno uno) - via Domodossola n. 61 -
P.T. - categoria C/6 - classe 1 - metri quadrati 14 (quattordici) - R.C. Euro 21,69.
Alle suddette unità immobiliari compete la proporzionale quota di comproprietà millesimale, sull'area, enti, spazi, impianti e quanto altro di uso comune del fabbricato a' sensi di legge (Articolo 1117 C.C.).
* * *
La moglie si accollerà il relativo mutuo n. 0E53010751019 stipulato in atto unico il 6 novembre 2020 in Domodossola - Notaio , Repertorio n. 5712, Raccolta n. 4541, registrato all'Agenzia Persona_1 delle Entrate di Verbania il 10-11-2020 al n. 4621 Serie 1T - Iscritta ipoteca a Verbania il 10-11-2020 al N. 10538 Gen. al N. 1194 Part.
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio. pagina 4 di 8 * * *
PIANO GENITORIALE PER I LI OR
• Confermare l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
• Confermare la collocazione prevalente della figlia presso la dimora materna. Per_2
• Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- dal venerdì pomeriggio dopo la scuola a settimane alterne e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 20:00; nonché al mercoledì dall'uscita di scuola sino alle ore 22:00;
- durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
• Confermare l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad euro 300,00 mensili, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
• Confermare le spese straordinarie nell'interesse della figlia siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
- le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo dell'altro genitore;
- eventuali spese per l'iscrizione all'Università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
- Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
• Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
pagina 5 di 8 Motivi in fatto e in diritto
Con sentenza n. 72/2025, passata in giudicato il 21.3.2025, l'intestato tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e con contestuale ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta alle parti con il medesimo ricorso ai sensi dell'art. 473 bis 49 cpc.
Veniva assegnato alle parti termine al 7.10.2025 per il deposito di note scritte, con le quali avrebbero dovuto dichiarare di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 nonché confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in EU RD (VB) il 19/09/2010, e si sono separati consensualmente, con Sentenza del tribunale di Verbania del 13.3.2025, passata in giudicato il 21.3.2025, e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale come dichiarato congiuntamente.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e la prole, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge e al superiore interesse dei figli stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che, a definizione di ogni rapporto economico, il marito si impegna a trasferire la propria quota di proprietà degli immobili alla moglie così descritto nell'atto di compravendita 6.11.2020 Notaio
Repertorio n. 5711, Raccolta n. 4540, registrato all'Agenzia delle Entrate di Verbania Persona_1 il 10.11.2020 al n. 4620 serie 1T - euro 2.493,00 - trascritto a Verbania il 10.11.2020 al n. 10537 Gen. al n. 8323 Part, come meglio descritto in ricorso;
la moglie si accollerà il relativo mutuo n.
0E53010751019 stipulato in atto unico il 6 novembre 2020 in Domodossola - Notaio , Persona_1
Repertorio n. 5712, Raccolta n. 4541, registrato all'Agenzia delle Entrate di Verbania il 10-11-2020 al n. 4621 Serie 1T - Iscritta ipoteca a Verbania il 10-11-2020 al N. 10538 Gen. al N. 1194 Part., ed entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
Spese compensate, come richiesto congiuntamente dalle parti.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, in camera di consiglio:
DICHIARA pagina 6 di 8 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Parte_1 Controparte_1
EU RD (VB) il 19/09/2010, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n.
2 parte II Serie A dell'anno 2010; affida la figlia ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità Per_2 genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
dispone che la figlia minore sia stabilmente collocata presso la madre, cui assegna la casa familiare;
dà facoltà al padre di vedere e tenere con sé la figlia minore secondo le seguenti cadenze:
- dal venerdì pomeriggio dopo la scuola a settimane alterne e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 20:00; nonché al mercoledì dall'uscita di scuola sino alle ore 22:00;
- durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno. pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre un assegno di mantenimento per la figlia pari a € 300,00 mensili, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere alle spese straordinarie nell'interesse della figlia, nella misura del 50% ognuno, secondo il seguente criterio:
- le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo dell'altro genitore;
- eventuali spese per l'iscrizione all'Università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. pagina 7 di 8 Così deciso in Verbania il 4.12.2025
Il giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO
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