Trib. Verbania, sentenza 19/12/2025, n. 281
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Accolto
    Presupposti di legge per il divorzio

    Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L. 1.12.1970 n. 898, e successive modifiche, dato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario, si sono separati consensualmente e non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.

  • Accolto
    Conferma assegnazione casa familiare

    La casa familiare è stata assegnata alla madre.

  • Accolto
    Accollo mutuo e trasferimento immobili

    A definizione di ogni rapporto economico, il marito si impegna a trasferire la propria quota di proprietà degli immobili alla moglie, la quale si accollerà il relativo mutuo.

  • Accolto
    Affidamento congiunto e responsabilità genitoriale

    La figlia è affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccetto per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.

  • Accolto
    Collocazione prevalente presso la madre

    La figlia minore è stabilmente collocata presso la madre.

  • Accolto
    Modalità di esercizio del diritto di visita del padre

    Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore secondo le cadenze indicate nella sentenza, incluse le festività comandate e le vacanze estive.

  • Accolto
    Determinazione assegno di mantenimento

    Il padre è obbligato a corrispondere alla madre un assegno di mantenimento per la figlia pari a € 300,00 mensili, che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.

  • Accolto
    Ripartizione spese straordinarie

    Entrambi i genitori sono obbligati a provvedere alle spese straordinarie nell'interesse della figlia, nella misura del 50% ognuno, secondo criteri differenziati per alcune spese (scolastiche, mediche, universitarie, ludiche, ecc.).

  • Accolto
    Reciproco assenso al rilascio passaporti

    Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.

  • Accolto
    Compensazione spese legali

    Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Verbania, sentenza 19/12/2025, n. 281
    Giurisdizione : Trib. Verbania
    Numero : 281
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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