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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/10/2025, n. 2096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2096 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. n. 801/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI Sezione prima famiglia Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio instaurato da rappresentato e difeso dagli avvocati RA Minozzi e Lucia Testa Parte_1 ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Controparte_1 C.F._1
AN RO e ES AS resistente con l'intervento del P.M. in sede interveniente necessario OGGETTO: divorzio giudiziale CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 9.4.2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 16.2.2024 - premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con a Napoli in data 11 ottobre 2002 (atto annotato al n. 380, parte II, Controparte_1 serie A, sez. B, anno 2002, del Comune di Napoli) e di aver avuto dall'unione coniugale due figlie nata a [...] il [...] e nata a [...] il 28 giugno Persona_1 Persona_2 2005 – ha dedotto che i coniugi sono separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Velletri, pubblicato il 9 ottobre 2018 nel procedimento n.r.g. 3945/2018; che la separazione dura ininterrottamente dal 2017; che non vi è alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza e, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
che egli ricorrente è attualmente disoccupato;
che la resistente ha sempre lavorato come baby sitter e addetta alle pulizie e continua a svolgere la propria attività lavorativa godendo di piena capacità lavorativa;
che la resistente è proprietaria dell'abitazione in cui vive con le figlie e può contare sull'aiuto della propria famiglia e del compagno e, pertanto, non ha diritto all'assegno divorzile. Il ricorrente ha concluso chiedendo che nulla venga riconosciuto alla coniuge a titolo di assegno divorzile;
che l'assegno di mantenimento per le figlie sia versato direttamente alle stesse e che le spese straordinarie siano disciplinate come da Protocollo del Tribunale di Velletri.
pagina 1 di 4 Con comparsa depositata il 16.7.2024 si è costituita in giudizio la quale ha contestato il Controparte_1 ricorso avversario, asserendo di essere disoccupata, di essersi dedicata, durante il matrimonio, alla famiglia e alle figlie, non avendole consentito il marito di lavorare;
di non essere riuscita a trovare, dopo la separazione, una occupazione;
di essere stata costretta a ricorrere all'aiuto economico dei propri genitori sia per sé che per le figlie. Ha precisato, inoltre, che, dopo la separazione, il marito ha ottemperato a sua discrezione a quanto dovuto per le figlie, mentre non le ha mai corrisposto quanto dovuto per il proprio mantenimento;
che il ricorrente ha sempre lavorato in regola e, soltanto a seguito di richiesta di pagamento degli arretrati dovuti al titolo di mantenimento per sé e per le figlie, lo stesso si è licenziato, rinunciando ad un cospicuo stipendio mensile (ammontante ad euro 2.300,00); che, per quanto a sua conoscenza, il ricorrente lavora “in nero” nell'edilizia. La resistente ha concluso chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio con conferma delle condizioni di separazione. All'udienza del 18.9.2024 sono state sentite le parti, comparse personalmente e il Tribunale, all'esito della riserva assunta, con provvedimento del 10.12.2024 ha confermato le condizioni della separazione, rinviando la causa per la decisione all'udienza del 9.4.2025. A tale udienza le parti si sono riportate ai rispettivi atti;
il Giudice ha riservato di riferire la causa al Collegio. Tanto premesso, la domanda di divorzio merita accoglimento in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, come desumibile dalla comune volontà dei coniugi di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale, sicché il Collegio deve recepire tale intendimento, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3 co. 1 n. 2 lett. b) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Quanto all'assegno divorzile, si osserva che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 18287/2018, al fine di fornire un'interpretazione “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …dagli artt. 2,3, e 29 Cost.”, hanno ritenuto di superare la consolidata giurisprudenza che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile nonché la c.d. concezione bifasica, che prevedeva la rigida bipartizione tra la fase del giudizio riservata alla individuazione dei criteri attributivi e quella destinata alla analisi dei criteri determinativi dell'assegno (sicchè solo nel caso in cui fosse stata accertata la mancanza di mezzi o l'incapacità di procurarseli per ragioni obiettive, poteva essere compiuta la valutazione sul quantum dell'assegno fondata sull'esame di uno o di più criteri contenuti nell'art. 5 comma 6 l.n. 898/1970). Con la citata pronuncia, la Suprema Corte, rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, “frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.” e costituenti
“l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, ha riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita, così valorizzando l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n. 898/1970. In particolare, ha attribuito all'emolumento sia una funzione assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), sia una funzione compensativa- perequativa (valorizzando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia una funzione risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione), sebbene a quest'ultima sembri essere stata attribuita minore rilevanza, in quanto non riportata nel principio di diritto enunciato nella parte finale della decisione. Pertanto, in concreto, valutate comparativamente le attuali situazioni patrimoniali delle parti (comprensive delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarseli), occorrerà verificare se lo squilibrio, ove sussistente, sia frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio e valutare il contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune, in particolare alla luce del criterio pagina 2 di 4 della durata del matrimonio, atteso che più lungo è stato il matrimonio e maggiore sarà stato l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di accudimento dell'altro e dei figli (allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale) e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare. Nel caso di specie, con riferimento alla propria situazione, il ricorrente ha esposto di aver subito un peggioramento della propria condizione economica e di essere disoccupato. All'udienza del 18.9.2024 ha dichiarato “sono ragioniere;
sono stato licenziato. Dopo di ché ho iniziato a fare qualche lavoretto, il muratore per sostenere la famiglia;
poi sono stato assunto da una società edile e sono stato licenziato. Ultimamente sono stato riassunto per tre mesi in una ditta edile. Attualmente faccio qualche lavoretto per tirare avanti”. Inoltre, ha prodotto il CUD 2023 (anno 2022) attestante un periodo di lavoro dal 1.6.2022 al 31.12.2022 con un reddito di euro 13.425,14, autodichiarazione in ordine alla propria situazione economica e patrimoniale, nonché gli estratti del conto corrente dall'anno 2021. La resistente, dal canto suo, ha chiesto genericamente la conferma delle condizioni di separazione, non ricorrendo i presupposti per la revoca dell'assegno in proprio favore. La stessa, tuttavia, non ha articolato richieste istruttorie, né ha provveduto a produrre la documentazione prescritta dall'art. 473 bis 12 c.p.c., limitandosi a depositare unicamente il saldo dei conti correnti bancari e il modello ISEE del 7.9.2022. La , quindi, non ha fornito gli elementi CP_1 di prova per accertare l'esistenza dello squilibrio economico tra le parti, la riconducibilità dello stesso a scelte condivise dei coniugi durante il matrimonio, né la relativa entità. Inoltre, all'udienza del 18.9.2024, ha dichiarato di lavorare “saltuariamente come baby sitter a chiamata”. In considerazione del principio di auto-responsabilità, tenuto conto, altresì, età della resistente (51 anni) e della sua capacità lavorativa, deve escludersi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile non ricorrendo, nel caso di specie, alcuna ragione obiettiva che escluda la possibilità per la di procurarsi mezzi adeguati di sostentamento. CP_1 In difetto di diverse domande, si conferma, la quantificazione, così come concordata dalle parti in sede di separazione, in euro 600,00 mensili (euro 300,00 a figlia) dell'assegno di mantenimento per RA e
, maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti. Per_2
Le spese straordinarie, da porsi a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno, sono disciplinate come da protocollo del Tribunale di Velletri (le spese straordinarie - cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie - vanno distinte tra spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione e quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori, sicché, come previsto dal vigente Protocollo concluso tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri, le spese comprese nell'assegno di mantenimento vanno individuate in: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.); le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori vanno suddivise in: scolastiche (costituite da iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza), spese pagina 3 di 4 di natura ludica o parascolastica (costituite da corsi di lingua o attività artistiche ossia musica/ disegno/ pittura, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto ossia mini-car, macchina, motorino, moto), spese sportive (costituite da attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica); spese medico sanitarie (costituite da spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia), fermo restando che anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg) ovvero in un termine all'uopo fissato e che in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
le spese straordinarie "obbligatorie" per le quali non è richiesta la previa concertazione sono costituite da: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto). La domanda di versamento diretto dell'assegno di mantenimento alle figlie deve essere dichiarata inammissibile, in difetto di esplicita richiesta delle stesse (cfr. Cassazione civile sez. VI, 16/09/2022, n.27308). Le spese di lite vanno compensate, attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
, in data 11 ottobre 2002 a Napoli (atto annotato al n. 380, parte II, serie A, sez. B, anno CP_1 2002, del Comune di Napoli);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- conferma l'assegno di mantenimento per le figlie RA e di euro 600,00 mensili (euro Per_2
300,00 a figlia), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a , oltre Controparte_1 rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Velletri;
- rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile;
- dichiara inammissibile la domanda di versamento diretto dell'assegno di mantenimento alle figlie;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del 15.10.2025. Il Giudice estensore Dott. Angelo Baffa Il Presidente Dott. Riccardo Massera
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI Sezione prima famiglia Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio instaurato da rappresentato e difeso dagli avvocati RA Minozzi e Lucia Testa Parte_1 ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Controparte_1 C.F._1
AN RO e ES AS resistente con l'intervento del P.M. in sede interveniente necessario OGGETTO: divorzio giudiziale CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 9.4.2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 16.2.2024 - premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con a Napoli in data 11 ottobre 2002 (atto annotato al n. 380, parte II, Controparte_1 serie A, sez. B, anno 2002, del Comune di Napoli) e di aver avuto dall'unione coniugale due figlie nata a [...] il [...] e nata a [...] il 28 giugno Persona_1 Persona_2 2005 – ha dedotto che i coniugi sono separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Velletri, pubblicato il 9 ottobre 2018 nel procedimento n.r.g. 3945/2018; che la separazione dura ininterrottamente dal 2017; che non vi è alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza e, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
che egli ricorrente è attualmente disoccupato;
che la resistente ha sempre lavorato come baby sitter e addetta alle pulizie e continua a svolgere la propria attività lavorativa godendo di piena capacità lavorativa;
che la resistente è proprietaria dell'abitazione in cui vive con le figlie e può contare sull'aiuto della propria famiglia e del compagno e, pertanto, non ha diritto all'assegno divorzile. Il ricorrente ha concluso chiedendo che nulla venga riconosciuto alla coniuge a titolo di assegno divorzile;
che l'assegno di mantenimento per le figlie sia versato direttamente alle stesse e che le spese straordinarie siano disciplinate come da Protocollo del Tribunale di Velletri.
pagina 1 di 4 Con comparsa depositata il 16.7.2024 si è costituita in giudizio la quale ha contestato il Controparte_1 ricorso avversario, asserendo di essere disoccupata, di essersi dedicata, durante il matrimonio, alla famiglia e alle figlie, non avendole consentito il marito di lavorare;
di non essere riuscita a trovare, dopo la separazione, una occupazione;
di essere stata costretta a ricorrere all'aiuto economico dei propri genitori sia per sé che per le figlie. Ha precisato, inoltre, che, dopo la separazione, il marito ha ottemperato a sua discrezione a quanto dovuto per le figlie, mentre non le ha mai corrisposto quanto dovuto per il proprio mantenimento;
che il ricorrente ha sempre lavorato in regola e, soltanto a seguito di richiesta di pagamento degli arretrati dovuti al titolo di mantenimento per sé e per le figlie, lo stesso si è licenziato, rinunciando ad un cospicuo stipendio mensile (ammontante ad euro 2.300,00); che, per quanto a sua conoscenza, il ricorrente lavora “in nero” nell'edilizia. La resistente ha concluso chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio con conferma delle condizioni di separazione. All'udienza del 18.9.2024 sono state sentite le parti, comparse personalmente e il Tribunale, all'esito della riserva assunta, con provvedimento del 10.12.2024 ha confermato le condizioni della separazione, rinviando la causa per la decisione all'udienza del 9.4.2025. A tale udienza le parti si sono riportate ai rispettivi atti;
il Giudice ha riservato di riferire la causa al Collegio. Tanto premesso, la domanda di divorzio merita accoglimento in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, come desumibile dalla comune volontà dei coniugi di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale, sicché il Collegio deve recepire tale intendimento, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3 co. 1 n. 2 lett. b) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Quanto all'assegno divorzile, si osserva che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 18287/2018, al fine di fornire un'interpretazione “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …dagli artt. 2,3, e 29 Cost.”, hanno ritenuto di superare la consolidata giurisprudenza che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile nonché la c.d. concezione bifasica, che prevedeva la rigida bipartizione tra la fase del giudizio riservata alla individuazione dei criteri attributivi e quella destinata alla analisi dei criteri determinativi dell'assegno (sicchè solo nel caso in cui fosse stata accertata la mancanza di mezzi o l'incapacità di procurarseli per ragioni obiettive, poteva essere compiuta la valutazione sul quantum dell'assegno fondata sull'esame di uno o di più criteri contenuti nell'art. 5 comma 6 l.n. 898/1970). Con la citata pronuncia, la Suprema Corte, rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, “frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.” e costituenti
“l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, ha riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita, così valorizzando l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n. 898/1970. In particolare, ha attribuito all'emolumento sia una funzione assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), sia una funzione compensativa- perequativa (valorizzando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia una funzione risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione), sebbene a quest'ultima sembri essere stata attribuita minore rilevanza, in quanto non riportata nel principio di diritto enunciato nella parte finale della decisione. Pertanto, in concreto, valutate comparativamente le attuali situazioni patrimoniali delle parti (comprensive delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarseli), occorrerà verificare se lo squilibrio, ove sussistente, sia frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio e valutare il contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune, in particolare alla luce del criterio pagina 2 di 4 della durata del matrimonio, atteso che più lungo è stato il matrimonio e maggiore sarà stato l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di accudimento dell'altro e dei figli (allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale) e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare. Nel caso di specie, con riferimento alla propria situazione, il ricorrente ha esposto di aver subito un peggioramento della propria condizione economica e di essere disoccupato. All'udienza del 18.9.2024 ha dichiarato “sono ragioniere;
sono stato licenziato. Dopo di ché ho iniziato a fare qualche lavoretto, il muratore per sostenere la famiglia;
poi sono stato assunto da una società edile e sono stato licenziato. Ultimamente sono stato riassunto per tre mesi in una ditta edile. Attualmente faccio qualche lavoretto per tirare avanti”. Inoltre, ha prodotto il CUD 2023 (anno 2022) attestante un periodo di lavoro dal 1.6.2022 al 31.12.2022 con un reddito di euro 13.425,14, autodichiarazione in ordine alla propria situazione economica e patrimoniale, nonché gli estratti del conto corrente dall'anno 2021. La resistente, dal canto suo, ha chiesto genericamente la conferma delle condizioni di separazione, non ricorrendo i presupposti per la revoca dell'assegno in proprio favore. La stessa, tuttavia, non ha articolato richieste istruttorie, né ha provveduto a produrre la documentazione prescritta dall'art. 473 bis 12 c.p.c., limitandosi a depositare unicamente il saldo dei conti correnti bancari e il modello ISEE del 7.9.2022. La , quindi, non ha fornito gli elementi CP_1 di prova per accertare l'esistenza dello squilibrio economico tra le parti, la riconducibilità dello stesso a scelte condivise dei coniugi durante il matrimonio, né la relativa entità. Inoltre, all'udienza del 18.9.2024, ha dichiarato di lavorare “saltuariamente come baby sitter a chiamata”. In considerazione del principio di auto-responsabilità, tenuto conto, altresì, età della resistente (51 anni) e della sua capacità lavorativa, deve escludersi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile non ricorrendo, nel caso di specie, alcuna ragione obiettiva che escluda la possibilità per la di procurarsi mezzi adeguati di sostentamento. CP_1 In difetto di diverse domande, si conferma, la quantificazione, così come concordata dalle parti in sede di separazione, in euro 600,00 mensili (euro 300,00 a figlia) dell'assegno di mantenimento per RA e
, maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti. Per_2
Le spese straordinarie, da porsi a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno, sono disciplinate come da protocollo del Tribunale di Velletri (le spese straordinarie - cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie - vanno distinte tra spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione e quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori, sicché, come previsto dal vigente Protocollo concluso tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri, le spese comprese nell'assegno di mantenimento vanno individuate in: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.); le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori vanno suddivise in: scolastiche (costituite da iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza), spese pagina 3 di 4 di natura ludica o parascolastica (costituite da corsi di lingua o attività artistiche ossia musica/ disegno/ pittura, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto ossia mini-car, macchina, motorino, moto), spese sportive (costituite da attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica); spese medico sanitarie (costituite da spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia), fermo restando che anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg) ovvero in un termine all'uopo fissato e che in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
le spese straordinarie "obbligatorie" per le quali non è richiesta la previa concertazione sono costituite da: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto). La domanda di versamento diretto dell'assegno di mantenimento alle figlie deve essere dichiarata inammissibile, in difetto di esplicita richiesta delle stesse (cfr. Cassazione civile sez. VI, 16/09/2022, n.27308). Le spese di lite vanno compensate, attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
, in data 11 ottobre 2002 a Napoli (atto annotato al n. 380, parte II, serie A, sez. B, anno CP_1 2002, del Comune di Napoli);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- conferma l'assegno di mantenimento per le figlie RA e di euro 600,00 mensili (euro Per_2
300,00 a figlia), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a , oltre Controparte_1 rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Velletri;
- rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile;
- dichiara inammissibile la domanda di versamento diretto dell'assegno di mantenimento alle figlie;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del 15.10.2025. Il Giudice estensore Dott. Angelo Baffa Il Presidente Dott. Riccardo Massera
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