Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/05/2025, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 428/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 428 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 17 aprile 2025 avente ad oggetto ricorso ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli Parte_1 C.F._1
alla P.zza Vanvitelli, 15 presso lo studio dell'Avv. Angelo Pisani che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
.F. elettivamente domiciliato in Napoli alla Controparte_1 C.F._2
via Vito Fornari, 4 presso lo studio dell'avv. Valeria Palmieri che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.1.2024, la ricorrente (nata a [...] il [...]), premesso di aver intrattenuto una stabile relazione sentimentale con il resistente (nato a [...] il [...]), dalla
1
quale è nato un figlio - (nato a [...] il [...]) - chiedeva di regolamentare i rapporti Per_1
inerenti alla genitorialità alle condizioni in atti indicate.
In particolare chiedeva l'affido condiviso del minore con residenza privilegiata presso di sé, con facoltà per il padre di poterlo vedere e tenere nei modi e nei tempi dettati dal Tribunale, proponendo un calendario di visita indicato nel ricorso introduttivo;
un mantenimento per il minore a carico del resistente di 650,00 euro mensili da corrispondersi entro il 5 di ciascun mese;
il pagamento nella misura del 50% delle spese di assistenza/babysitter; delle spese straordinarie mediche e farmaceutiche, non coperte dal S.S.N., scolastiche ed universitarie, da concordarsi preventivamente tra le parti, se non necessarie ed urgenti e, comunque, individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Napoli Nord.
Nel costituirsi in giudizio il resistente, contestando tutto quanto dedotto in ricorso, chiedeva l'affido condiviso del figlio , con collocazione privilegiata presso la madre, presso l'abitazione Per_1
familiare sita in Casoria alla via Giordano Bruno, già di proprietà della ricorrente;
un mantenimento del figlio di 350,00 euro mensili con annuale rivalutazione ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
la disciplina del diritto di visita come proposta nella comparsa di costituzione.
All'udienza del 15 maggio 2024 entrambi comparivano innanzi al Giudice delegato il quale, sentite le parti, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. così provvedeva: autorizzava le parti a vivere separatamente;
nulla disponeva sulla casa familiare ex art. 337 sexies c.c. essendo di proprietà della ricorrente che vi abiterà unitamente al figlio minore;
affidava il minore (nato a [...] il [...]) ad entrambi i genitori in forma condivisa, Per_1
con il collocamento presso la madre alla quale è affidata la gestione ordinaria;
prevedeva l' esercizio della responsabilità genitoriale separatamente secondo quanto previsto dall'art 337 ter c.c.; disciplinava il diritto di visita, tenuto conto delle esigenze lavorative delle parti, dell'età del figlio e della distanza tra le abitazioni (Casoria e Napoli); poneva a carico del resistente un assegno mensile di € 600,00 -di cui 350,00 euro a titolo di mantenimento del minore ed € 250,00 quale contributo, al
50%, per la governante- da versarsi in favore della ricorrente per il mantenimento del minore
(nato a [...] il [...]) entro il giorno cinque di ciascun mese, presso il domicilio Per_1
ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie relative al figlio, previo riscontro tramite adeguata documentazione come da Protocollo sottoscritto in data 25-10-2019; nulla stabiliva a titolo di mantenimento per la ricorrente, avendo capacità lavorativa ed in assenza di domanda;
in assenza di richieste istruttorie negli atti introduttivi e non essendo state depositate le memorie ex art. 473-
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bis.17 c.p.c. la causa veniva rinviata al 25.10.2024 in prosieguo al fine di valutare l'andamento dei rapporti padre-figlio
Con ordinanza del 28.10.2024 il Giudice delegato disponeva accertamenti a mezzo del nucleo di
Polizia tributaria territorialmente competente.
Con ordinanza del 28.2.2025, su richiesta delle parti, la causa veniva rinviata per bonario componimento.
All' udienza del 16.4.2025, tenutasi in modalità cartolare, avendo le parti raggiunto un accordo, la causa era rimessa al Collegio per la decisione ex art. 473bis-21, ultimo comma, c.p.c..
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
In ordine alle condizioni inerenti la genitorialità le parti hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) In ordine al regime di affido del minore , confermare l'applicazione del regime Per_1 dell'affido condiviso ex L.54 /06 e pertanto disporre che il minore resti affidato ad Per_1
entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, nel rispetto reciproco e delle inclinazioni ed aspirazioni del figlio nel supremo interesse dello stesso;
2) in ordine al calendario di frequentazione padre -figlio, le parti congiuntamente chiedono accogliersi il presente piano genitoriale: * durante la settimana il padre resterà con in Per_1
base agli impegni scolastici e sportivi del figlio, occupandosi di accompagnarlo a scuola ed agli allenamenti sportivi infrasettimanali;
*a fine settimana alterni, il minore sarà con il padre Per_1
dal venerdì sera fino al lunedì mattina, con pernottamento presso la casa paterna ed accompagnamento a scuola;
*per le festività Natalizie, (diversamente da quanto statuito), ad anni alterni, il giorno della Vigilia con un genitore ed il giorno 25 ( Natale) con l'altro; i giorni 29,30 ,31 dicembre e 1° gennaio con un genitore ed i giorni 4, 5 e 6 gennaio con l'altro, sempre nel rispetto dell'alternanza e salvo diverso accordo tra i genitori;
* il giorno di Pasqua e quello di Lunedì in
Albis ad anni alterni con ciascun genitore;
* per le vacanze estive, 15 gg consecutivi con ciascun genitore ed in particolare dal giorno 1° agosto al giorno 15 agosto con la madre e dal 16 agosto al
31 con il padre , previa comunicazione del luogo di destinazione, da confermare, per iscritto, entro il 31 maggio di ciascun anno e salvo diverso accordo tra i genitori;
* per il compleanno/onomastico del minore, questo sarà in via alternata con ciascun genitore ovvero con entrambi, previo accordo tra le parti e per le ricorrenze familiari (feste della mamma e del papà e rispettivi compleanni) il minore resterà con ognuno di loro, anche se queste cadranno nei giorni di competenza dell'altro; * infine, in occasione degli eventuali ponti previsti dal calendario scolastico ( 19 settembre;
25 aprile;
1° maggio;
2 giugno) il minore resterà con ciascun genitore, sempre nel rispetto dell' alternanza.
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3. In ordine al mantenimento, il sig. in un' unica soluzione, verserà alla signora CP_1 Pt_1
l'importo mensile complessivo di € 600,00= di cui € 350,00= a titolo di contributo per il mantenimento del minore ed € 250,00= quale contributo al 50 % per la baby sitter, con Per_1
esclusione del mese di agosto;
4. Le spese straordinarie restano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50 % ciascuno da intendersi quelle spese che dovessero rendersi necessarie ed indispensabili per il minore e che in ossequio al principio della bigenitorialità, dovranno essere sempre preventivamente concordate tra le parti e documentate in modo idoneo - fattura, ricevuta fiscale - attestanti gli esborsi a tale titolo, in applicazione del Protocollo vigente presso codesto Tribunale sottoscritto in data 25.10 2019; dette spese, se anticipate e sostenute da uno di essi, con debita documentazione fiscale, saranno oggetto di conguaglio entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese successivo alla data di esborso.
5. Dare atto che le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto proprio e del minore
e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio esonerando le competenti Autorità da qualsivoglia responsabilità.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi del minore, il cui ascolto non è, pertanto necessario, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio dell'8 maggio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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