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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASSINI ELENA, Presidente e Relatore
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice
VALLETTA NICOLA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 473/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022001OR0000013370001 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: PIACCIA A CODESTA ON. CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di Teramo
-accertare e dichiarare la nullità dell'avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni, dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Teramo, notificato il 17.05.2025, per i motivi sopra esposti;
-Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio in favore del ricorrente.
LV RI.
Resistente:
CHIEDE a codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, considerata la piena legittimità dell'operato dell'Ufficio, il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 15/07/2025 il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di liquidazione sopra indicato, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Teramo ha richiesto il versamento dell'imposta di registro in misura proporzionale del 3%, ai sensi dell'art. 8, lett. b), Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), in relazione all'ordinanza civile n. n._1, emessa dal Tribunale di Teramo in esito a procedimento ex art. 702-bis c.p.c.
Dalla documentazione prodotta risulta che l'ordinanza civile del Tribunale di Teramo n. n._1 ha condannato la società Società_1 s.r.l. al pagamento in favore del ricorrente della somma di
€ 200.140,10, a titolo di risarcimento del danno, oltre alle spese di lite (procedimento R.G. n. n._2)
In particolare, l'avviso di liquidazione indica quale base imponibile la “condanna al pagamento di € 200.140,10
(capitale)” e liquida l'imposta proporzionale del 3%, pari a € 6.004,00, oltre spese di notifica .
Il ricorrente ha dedotto due motivi di impugnazione:
(i) errata applicazione dell'aliquota del 3%, sostenendo che l'ordinanza non avrebbe trasferito diritti reali e dovrebbe quindi scontare imposta in misura fissa;
(ii) mancata preventiva escussione della parte soccombente (Società_1 s.r.l.), invocando un regime di solidarietà “sussidiaria” nella riscossione dell'imposta di registro sugli atti giudiziari.
Si è costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Teramo, chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando sia la piena applicabilità dell'art. 8, lett. b) della Tariffa TUR, trattandosi di provvedimento recante condanna al pagamento, sia l'infondatezza del secondo motivo, poiché la disciplina “sussidiaria” dell'art. 57 TUR è stata introdotta soltanto dal d.lgs. 18 settembre 2024, n. 139 - con effetti dal 1° gennaio
2025 - e, pertanto, non è applicabile a un atto giudiziario del 2022; permanendo invece il regime di solidarietà piena ex art. 57, comma 1, TUR vigente ratione temporis.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza camerale del giorno 19 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto della controversia e quadro normativo
La controversia riguarda la legittimità dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso per la registrazione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria civile (ordinanza Tribunale di Teramo n. n._1) recante condanna al pagamento di somma di denaro in favore del ricorrente.
La tassazione degli atti giudiziari definitori di controversie civili è disciplinata dall'art. 8 della Tariffa, Parte
Prima, allegata al TUR, che prevede l'imposta in misura proporzionale del 3% per gli atti “recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura”.
I soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di registro sono individuati dall'art. 57 TUR.
2. Sul primo motivo: applicabilità dell'aliquota proporzionale del 3%
Il primo motivo è infondato.
La tesi del ricorrente muove dall'assunto che, non essendovi un trasferimento di diritti reali immobiliari, dovrebbe applicarsi l'imposta fissa. Tuttavia, l'Ufficio non ha tassato alcun trasferimento immobiliare (che, peraltro, avrebbe comportato una diversa aliquota), bensì ha tassato la condanna al pagamento contenuta nel provvedimento giudiziale.
Dall'atto giudiziario risulta infatti che l'ordinanza n. n._1 ha condannato la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 200.140,10 quale risarcimento del danno, in relazione all'inadempimento dell'obbligo di stipulare un preliminare, con definitiva perdita dell'immobile promesso in vendita.
L'avviso di liquidazione impugnato esplicita che la base imponibile è costituita dalla “condanna al pagamento di euro 200.140,10 (capitale)” e applica l'aliquota del 3%, liquidando imposta pari ad € 6.004,00 .
Tale operato è conforme al dato normativo e alla costante giurisprudenza di legittimità in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari recanti condanna al pagamento, secondo la quale la tassazione va parametrata al contenuto “patrimoniale” del provvedimento giudiziale e, in particolare, alla condanna al pagamento di somme, rientrante nell'art. 8, Tariffa Parte Prima, TUR.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che i provvedimenti giudiziari recanti condanna al pagamento di somme rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 8 Tariffa TUR e scontano l'imposta proporzionale parametrata all'importo della condanna;
in particolare, la Cassazione ha ribadito la corretta riconduzione della tassazione alla previsione tariffaria degli “atti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento”, valorizzando il contenuto patrimoniale del provvedimento quale indice della base imponibile
(Cass., sez. V, ord. 25 marzo 2022, n. 9790).
Deve aggiungersi che non ricorre, nel caso di specie, l'ipotesi – distinta – delle pronunce che, dichiarando la nullità/inefficacia del rapporto, si limitino a disporre restituzioni consequenziali, per le quali la Suprema
Corte ha evidenziato la possibile applicazione di regimi tariffari differenti (Cass., sez. V, ord. 31 agosto 2022,
n. 25610). La fattispecie oggi in esame è invece caratterizzata da una condanna autonoma al pagamento di somma, sicché correttamente l'Ufficio ha applicato l'art. 8, lett. b), Tariffa TUR.
Pertanto, l'avviso di liquidazione impugnato è conforme al dato normativo e all'indirizzo di legittimità.
3. Sul secondo motivo: obbligazione solidale ex art. 57 TUR e insussistenza di un obbligo di preventiva escussione (ratione temporis)
Il secondo motivo è infondato.
Per gli atti dell'autorità giudiziaria soggetti a registrazione, l'art. 57 TUR individua i soggetti passivi dell'imposta nelle “parti in causa”, ponendo, nel regime vigente all'epoca del provvedimento (anno 2022), un vincolo di solidarietà.
La Cassazione ha chiarito che la solidarietà tributaria ex art. 57 TUR riguarda le parti del giudizio sostanziale, ossia i soggetti direttamente titolari del rapporto definito dal provvedimento, e non si estende a chi abbia partecipato al processo solo in dipendenza di rapporti meramente accessori o estranei al thema decidendum;
in tale prospettiva, assume rilievo il rapporto racchiuso nella pronuncia e non la sentenza in quanto tale
(Cass., sez. V, ord. 24 maggio 2024, n. 14543).
Ne consegue che, nel quadro della solidarietà, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente richiedere l'imposta anche alla parte risultata vittoriosa, restando salvo, sul piano civilistico, l'eventuale diritto di regresso nei confronti dell'altra parte.
Quanto alla dedotta necessità di “preventiva escussione” della parte soccombente, occorre rilevare che tale meccanismo – invocato dal ricorrente – è riconducibile alla disciplina sopravvenuta, introdotta dal d.lgs. 18 settembre 2024, n. 139, con efficacia dal 1° gennaio 2025, mediante inserimento del comma 1.1 nell'art. 57
TUR. In ogni caso, la disciplina sopravvenuta non può trovare applicazione al provvedimento giudiziario oggetto di registrazione, emanato nel 2022, dovendosi applicare il regime vigente ratione temporis.
La prassi dell'Agenzia delle Entrate ha del resto fornito chiarimenti sistematici sulle innovazioni introdotte, evidenziandone la portata e la decorrenza, nonché le modalità di riscossione dell'imposta di registro sui provvedimenti recanti condanna al pagamento (Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 14 marzo 2025).
Pertanto, anche il secondo motivo deve essere respinto.
Il ricorso deve essere rigettato, non risultando vizi dell'avviso impugnato.
Le spese sono liquidate in complessivi euro 1.019,20 per compensi, determinati nei valori minimi ex D.M.
n. 55/2014 (scaglione € 5.200,01–€ 26.000,00), ridotti del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, d.lgs.
n. 546/1992, come da soccombenza.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso proposto da Ricorrente_1; condanna il ricorrente a rifondere le spese di costituzione e difesa della resistente, liquidate in complessivi euro 1.019,20 per compensi, determinati nei valori minimi ex D.M. n. 55/2014, ridotti del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992. Così deciso in Teramo nella camera di consiglio del 19 gennaio 2026. La Presidente est.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASSINI ELENA, Presidente e Relatore
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice
VALLETTA NICOLA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 473/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022001OR0000013370001 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: PIACCIA A CODESTA ON. CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di Teramo
-accertare e dichiarare la nullità dell'avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni, dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Teramo, notificato il 17.05.2025, per i motivi sopra esposti;
-Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio in favore del ricorrente.
LV RI.
Resistente:
CHIEDE a codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, considerata la piena legittimità dell'operato dell'Ufficio, il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 15/07/2025 il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di liquidazione sopra indicato, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Teramo ha richiesto il versamento dell'imposta di registro in misura proporzionale del 3%, ai sensi dell'art. 8, lett. b), Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), in relazione all'ordinanza civile n. n._1, emessa dal Tribunale di Teramo in esito a procedimento ex art. 702-bis c.p.c.
Dalla documentazione prodotta risulta che l'ordinanza civile del Tribunale di Teramo n. n._1 ha condannato la società Società_1 s.r.l. al pagamento in favore del ricorrente della somma di
€ 200.140,10, a titolo di risarcimento del danno, oltre alle spese di lite (procedimento R.G. n. n._2)
In particolare, l'avviso di liquidazione indica quale base imponibile la “condanna al pagamento di € 200.140,10
(capitale)” e liquida l'imposta proporzionale del 3%, pari a € 6.004,00, oltre spese di notifica .
Il ricorrente ha dedotto due motivi di impugnazione:
(i) errata applicazione dell'aliquota del 3%, sostenendo che l'ordinanza non avrebbe trasferito diritti reali e dovrebbe quindi scontare imposta in misura fissa;
(ii) mancata preventiva escussione della parte soccombente (Società_1 s.r.l.), invocando un regime di solidarietà “sussidiaria” nella riscossione dell'imposta di registro sugli atti giudiziari.
Si è costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Teramo, chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando sia la piena applicabilità dell'art. 8, lett. b) della Tariffa TUR, trattandosi di provvedimento recante condanna al pagamento, sia l'infondatezza del secondo motivo, poiché la disciplina “sussidiaria” dell'art. 57 TUR è stata introdotta soltanto dal d.lgs. 18 settembre 2024, n. 139 - con effetti dal 1° gennaio
2025 - e, pertanto, non è applicabile a un atto giudiziario del 2022; permanendo invece il regime di solidarietà piena ex art. 57, comma 1, TUR vigente ratione temporis.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza camerale del giorno 19 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto della controversia e quadro normativo
La controversia riguarda la legittimità dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso per la registrazione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria civile (ordinanza Tribunale di Teramo n. n._1) recante condanna al pagamento di somma di denaro in favore del ricorrente.
La tassazione degli atti giudiziari definitori di controversie civili è disciplinata dall'art. 8 della Tariffa, Parte
Prima, allegata al TUR, che prevede l'imposta in misura proporzionale del 3% per gli atti “recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura”.
I soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di registro sono individuati dall'art. 57 TUR.
2. Sul primo motivo: applicabilità dell'aliquota proporzionale del 3%
Il primo motivo è infondato.
La tesi del ricorrente muove dall'assunto che, non essendovi un trasferimento di diritti reali immobiliari, dovrebbe applicarsi l'imposta fissa. Tuttavia, l'Ufficio non ha tassato alcun trasferimento immobiliare (che, peraltro, avrebbe comportato una diversa aliquota), bensì ha tassato la condanna al pagamento contenuta nel provvedimento giudiziale.
Dall'atto giudiziario risulta infatti che l'ordinanza n. n._1 ha condannato la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 200.140,10 quale risarcimento del danno, in relazione all'inadempimento dell'obbligo di stipulare un preliminare, con definitiva perdita dell'immobile promesso in vendita.
L'avviso di liquidazione impugnato esplicita che la base imponibile è costituita dalla “condanna al pagamento di euro 200.140,10 (capitale)” e applica l'aliquota del 3%, liquidando imposta pari ad € 6.004,00 .
Tale operato è conforme al dato normativo e alla costante giurisprudenza di legittimità in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari recanti condanna al pagamento, secondo la quale la tassazione va parametrata al contenuto “patrimoniale” del provvedimento giudiziale e, in particolare, alla condanna al pagamento di somme, rientrante nell'art. 8, Tariffa Parte Prima, TUR.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che i provvedimenti giudiziari recanti condanna al pagamento di somme rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 8 Tariffa TUR e scontano l'imposta proporzionale parametrata all'importo della condanna;
in particolare, la Cassazione ha ribadito la corretta riconduzione della tassazione alla previsione tariffaria degli “atti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento”, valorizzando il contenuto patrimoniale del provvedimento quale indice della base imponibile
(Cass., sez. V, ord. 25 marzo 2022, n. 9790).
Deve aggiungersi che non ricorre, nel caso di specie, l'ipotesi – distinta – delle pronunce che, dichiarando la nullità/inefficacia del rapporto, si limitino a disporre restituzioni consequenziali, per le quali la Suprema
Corte ha evidenziato la possibile applicazione di regimi tariffari differenti (Cass., sez. V, ord. 31 agosto 2022,
n. 25610). La fattispecie oggi in esame è invece caratterizzata da una condanna autonoma al pagamento di somma, sicché correttamente l'Ufficio ha applicato l'art. 8, lett. b), Tariffa TUR.
Pertanto, l'avviso di liquidazione impugnato è conforme al dato normativo e all'indirizzo di legittimità.
3. Sul secondo motivo: obbligazione solidale ex art. 57 TUR e insussistenza di un obbligo di preventiva escussione (ratione temporis)
Il secondo motivo è infondato.
Per gli atti dell'autorità giudiziaria soggetti a registrazione, l'art. 57 TUR individua i soggetti passivi dell'imposta nelle “parti in causa”, ponendo, nel regime vigente all'epoca del provvedimento (anno 2022), un vincolo di solidarietà.
La Cassazione ha chiarito che la solidarietà tributaria ex art. 57 TUR riguarda le parti del giudizio sostanziale, ossia i soggetti direttamente titolari del rapporto definito dal provvedimento, e non si estende a chi abbia partecipato al processo solo in dipendenza di rapporti meramente accessori o estranei al thema decidendum;
in tale prospettiva, assume rilievo il rapporto racchiuso nella pronuncia e non la sentenza in quanto tale
(Cass., sez. V, ord. 24 maggio 2024, n. 14543).
Ne consegue che, nel quadro della solidarietà, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente richiedere l'imposta anche alla parte risultata vittoriosa, restando salvo, sul piano civilistico, l'eventuale diritto di regresso nei confronti dell'altra parte.
Quanto alla dedotta necessità di “preventiva escussione” della parte soccombente, occorre rilevare che tale meccanismo – invocato dal ricorrente – è riconducibile alla disciplina sopravvenuta, introdotta dal d.lgs. 18 settembre 2024, n. 139, con efficacia dal 1° gennaio 2025, mediante inserimento del comma 1.1 nell'art. 57
TUR. In ogni caso, la disciplina sopravvenuta non può trovare applicazione al provvedimento giudiziario oggetto di registrazione, emanato nel 2022, dovendosi applicare il regime vigente ratione temporis.
La prassi dell'Agenzia delle Entrate ha del resto fornito chiarimenti sistematici sulle innovazioni introdotte, evidenziandone la portata e la decorrenza, nonché le modalità di riscossione dell'imposta di registro sui provvedimenti recanti condanna al pagamento (Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 14 marzo 2025).
Pertanto, anche il secondo motivo deve essere respinto.
Il ricorso deve essere rigettato, non risultando vizi dell'avviso impugnato.
Le spese sono liquidate in complessivi euro 1.019,20 per compensi, determinati nei valori minimi ex D.M.
n. 55/2014 (scaglione € 5.200,01–€ 26.000,00), ridotti del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, d.lgs.
n. 546/1992, come da soccombenza.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso proposto da Ricorrente_1; condanna il ricorrente a rifondere le spese di costituzione e difesa della resistente, liquidate in complessivi euro 1.019,20 per compensi, determinati nei valori minimi ex D.M. n. 55/2014, ridotti del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992. Così deciso in Teramo nella camera di consiglio del 19 gennaio 2026. La Presidente est.