Articolo 4 della Legge 31 ottobre 2011, n. 190
Articolo 3Articolo 5
Versione
18 novembre 2011
Art. 4. Versamenti della quota 1. Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui all'articolo 3, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad avvalersi della Banca d'Italia, concedendo a tale Istituto le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da esso effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle sue disponibilita', in nome e per conto dello Stato.
Entrata in vigore il 18 novembre 2011
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