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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/12/2025, n. 1804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1804 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 553/2024
LA CORTE di APPELLO di BARI
Sezione Prima Civile
Riunita in persona di seguenti Magistrati:
Dott.ssa AR Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa AR Grazia Caserta Consigliere rel. – est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 553/2024, promossa da con il patrocinio dell'avv. PICCININNI LAMBERTO Parte_1 Appellante contro anche quale erede di , con il patrocinio dell'avv. CP_1 Persona_1 PAPAGNI GIANLUIGI Appellata avverso la sentenza n. 940/2024, resa dal Tribunale di Trani.
All'udienza collegiale del 12 ottobre 2024, celebrata in modalità scritta, la causa veniva rinviata all'udienza del 14 ottobre 2025 per precisazione delle conclusioni e per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termini fino a 60 giorni prima dell'udienza per deposito note e fino a 20 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche. La causa era riassegnata e il 9 dicembre 2025, all'esito di discussione orale, era decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 02.07.2021 e hanno Persona_1 CP_1 proposto opposizione avverso il precetto notificato il 15.6.2021 da per Parte_1 il mancato pagamento del contributo di mantenimento del suo ex coniuge, nonché figlio e fratello defunto delle odierne appellate. Le opponenti eccepivano il proprio difetto di legittimazione non avendo, entrambe, accettato l'eredità del de cuius ; Persona_2 eccepivano inoltre la nullità del precetto, stante la pendenza del procedimento esecutivo n. pagina 1 di 6 70/2017 intrapreso dall'intimante nei confronti del sulla base dello stesso titolo CP_1 esecutivo, e nel merito, eccepivano l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dalla
Parte_1
Rassegnavano quindi le seguenti conclusioni “sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo su quale si fonda il precetto notificato in data 15.06.2021 da Parte_1 sussistendo gravi motivi nella parte narrativa;
nel merito accertare l'illegittimità, nullità, inefficacia del precetto e del titolo esecutivo notificati il 15.06.2021 alle sig.re Per_1
e per i motivi innanzi esplicitati, dichiarando che la sig.ra
[...] CP_1
non ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti delle odierne Parte_1 opponenti per carenza di legittimazione passiva e pendenza del procedimento esecutivo n.
70/2017 R.G.E.C.; in subordine ridurre l'importo precettato in ragione dell'intervenuta prescrizione e dell'ordinanza del Tribunale di Trani del 14.11.2017“ (cfr. testualmente atto di opposizione al precetto).
Costituitasi con comparsa depositata il 29.10.2021, contestava le Parte_1 avverse deduzioni e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 29.12.2021 veniva sospesa l'efficacia esecutiva del precetto e la causa era stata istruita documentalmente. Con ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. del 20.04.2023, veniva formulata una proposta conciliativa non accettata dall'opposta.
Con l'impugnata sentenza è stata accolta l'opposizione e l'opposta è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare e di merito.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendo a questa Corte di: Parte_1
“…dichiarare nulla, in virtù della indicata giurisprudenza della Suprema Corte,
l'impugnata sentenza del Tribunale di Trani n. 940/2024, Giudice dott.ssa AR Azzurra
Guerra, pubblicata il 29.05.2024 e notificata il 03.06.2024, a causa delle illustrate
“motivazione per relationem” e “motivazione apparente” che la contraddistinguono, e per l'effetto, pronunciare ex art. 354, primo comma, c.p.c.; III) in via subordinata, in accoglimento del gravame proposto, riformare integralmente la suindicata sentenza impugnata, nella parte motiva e dispositiva, per motivazione insufficiente e, in ogni caso, perché errata ed ingiusta e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate in comparsa di risposta di primo grado, ribadite all'udienza di precisazione delle conclusioni, trascritte anche nel presente atto (a pag. 3), rigettando totalmente la domanda proposta da e in danno dell'odierna appellante;
Persona_1 CP_1
pagina 2 di 6 IV) in ogni caso, condannare le appellate al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, con gli accessori di legge.” (cfr. testualmente).
3. Costituitasi la sola ha chiesto il rigetto dell'appello con vittoria di spese. CP_1
Non si è costituita e ne va dichiarata la contumacia. Persona_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appello è solo parzialmente fondato.
I motivi (sostanzialmente due) vengono scrutinati in omaggio al recepito il principio, di elaborazione dottrinaria, della “ragione più liquida”, principio che importa un nuovo approccio interpretativo ispirato alla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consentendo di sostituire il profilo dell'evidenza dirimente a quello dell'ordine di trattazione delle questioni consacrato nel nostro codice di rito. Tale approccio, peraltro, risulta pienamente in linea con le conclamate esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai munite di copertura costituzionale ai sensi dell'art. 111 Cost., ed è altresì coerente con una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte
Cass., Sez. Un., n. 24883/2008), in una rinnovata prospettiva in cui il provvedimento decisorio non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela invocata dall'istante. Detto altrimenti, in ragione del principio della ragione più liquida l'appello va parzialmente respinto in base alla soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare tutte le altre.
4. Ciò detto, col primo motivo di appello (articolato in più punti) ha Parte_1 impugnato la sentenza di primo grado contestando la ritenuta carenza di prova
“…dell'accettazione dell'eredità delle opponenti, difettando la prova dell'effettiva titolarità del rapporto controverso in capo alle stesse” (cfr. dalla sentenza gravata). Ritiene l'appellante che la sentenza sia errata perché “prescinde totalmente e dai documenti prodotti e dalle difese svolte, dei quali, in motivazione, manca la benché minima analisi che consenta di ricostruire l'iter logico-giudico seguito dal Giudice”. A giudizio dell'appellante pur avendo proposto l'actio interrogatoria la conseguita rinunzia sarebbe 'inammissibile' dal momento che l'atto notarile con cui trasferì la nuda proprietà del bene immobile al coniuge separato dell'appellante, Persona_1 conservandone l'usufrutto, dimostrerebbe il possesso del bene oggetto della procedura esecutiva. pagina 3 di 6 Inoltre precisa che avrebbe errato il Tribunale ritenendo non provata la qualità di eredi delle opponenti visto che a suo avviso “…è pacifico e non contestato che le opponenti fossero chiamate all'eredità, rispettivamente quali genitrice e sorella germana del de cuius Per_2 ed è pure pacifico ed incontestato che le medesime fossero a conoscenza del decesso
[...] del loro congiunto e, quindi, dell'apertura della successione quanto meno a far tempo dal
24.4.2018, come provato sia dalla documentazione prodotta (per l'appunto, la racc. del
24.4.2018 della alle due opponenti;
la racc. in data 27.4.2018 delle medesime Parte_1 opponenti alla la ulteriore racc. del 7.6.2018 della ancora una volta a Parte_1 Parte_1
e ) sia dai documenti che le stesse opponenti hanno prodotto in Persona_1 CP_1 giudizio (fattura n. 060/18 del 6.4.2018, emessa a nome di , dall'agenzia funebre CP_1
“La Cattolica” di Bisceglie, che ha curato le esequie di , e copia del relativo Persona_2 assegno circolare del Banco di Napoli del 20.4.2018 di pagamento di detta fattura). Quindi, con riferimento a quanto indicato sub a), è documentalmente provato che le odierne appellate, quanto meno a far tempo dal 20.4.2018, fossero a conoscenza del decesso del de cuius Per_2
(cfr. testualmente dall'atto di appello).
[...]
Il motivo è infondato.
Va immediatamente evidenziato che le missive richiamate dall'appellante a supporto della ritenuta qualità di eredi delle appellate, in particolare, quella di risposta alla sua del 27.04.2018, risultano tutt'altro che probanti quella qualità e men che meno provano la qualità di possessore dell'immobile oggetto di usufrutto da parte di visto che quella missiva chiarisce, Persona_1 piuttosto, che l'immobile era inagibile e che la signora non poteva quindi esercitare su di Per_1 esso il suo diritto di godimento. Ciò valga ad escludere che la signora fosse nel possesso Per_1 del bene ereditario, come invece sostenuto dall'appellante.
Per giunta, va rimarcato che “in tema di successioni “mortis causa”, la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato,
l'accettazione, mediante “aditio” oppure per effetto di “pro herede gestio” oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del “de cuius“, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento pagina 4 di 6 costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità” (cfr., ex plurimis, Cass., n. 21436/2018). Tanto osservato, mette poi conto di sottolineare come la circostanza che parte opposta abbia esperito l'actio interrogatoria ex art. 481 c.c., volta all'accertamento della qualità di eredi di e , non fa che confermare il CP_1 Persona_1 dubbio (nutrito dalla stessa appellante a quanto pare) circa la effettiva sussistenza della legittimazione passiva delle odierne opponenti.
Tutti questi elementi, consentono di non ritenere raggiunta la prova (il cui onere era posto a carico dell'appellante che ne sosteneva la qualità) dell'effettiva titolarità del rapporto controverso in capo alle opponenti/appellate. Piusttosto, appare provato che esse non hanno mai accettato l'eredità del defunto parente, ex coniuge dell'appellante, e che con dichiarazione resa in data
26.11.2021 dinanzi al funzionario di Cancelleria del Tribunale di Trani, rinunciarono espressamente all'eredità di (cfr., documentazione in atti, verbale n. rep. Persona_2
408/21 – R.G. 2579/21). Di conseguenza, rimasta priva di riscontro la circostanza allegata dall'opposta della qualità di eredi delle opponenti per aver avuto il possesso dei beni ereditari alla data di apertura della successione e non aver proceduto alla redazione dell'inventario entro il termine di legge non può che confermarsi la decisione assunte in prime cure con rigetto dell'appello.
6. Col secondo motivo di appello, l'appellante censura la statuizione sulle spese processuali lamentandosi della 'generosa' liquidazione dei compensi professionali e ritenendo non dovuti gli stessi in ragione dell'erronea decisione dell'opposizione a precetto (circostanza infondata atteso il rigetto del primo motivo di appello) e della errata quantificazione delle somme liquidate per 1) inesistenza di una fase cautelare e 2) evidente errore di calcolo.
Il motivo è fondato nella sola parte in cui il Tribunale ha liquidato in via autonoma la fase relativa alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto.
Ed infatti, nell'opposizione a precetto non vi sono due distinte fasi del giudizio, di conseguenza l'attività processuale conseguita all'istanza può essere incorporata nella liquidazione del compenso relativo alla fase istruttoria, posto che rispetto a tale fase rilevano tutte le attività elencate dall'art. 4, comma 5, lett. c), comprese memorie, richieste istruttorie, esame di documenti e provvedimenti, istanze al giudice e procedimenti incidentali.
Ne deriva la riforma della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il compenso per la fase cautelare/sospensiva e non ha, per converso, riconosciuto il compenso per la fase istruttoria che invece va riconosciuta per compensare l'effettiva attività difensiva connessa allo scrutinio della sospensiva accolta. I criteri utilizzati dal Tribunale per la liquidazione paiono condivisibili e pagina 5 di 6 pertanto si applicano i parametri medi previsti dalla tabella 10 allegata al d.m. 147/2022
(scaglione da € 5.200 a 26.000) inclusa la fase istruttoria, come detto, e aumento del 30%, ai sensi dell'art. 4 comma 8 in considerazione della manifesta fondatezza dell'opposizione.
7. In considerazione del parziale accoglimento dell'appello, ritenuta integrata un'ipotesi di soccombenza reciproca, le spese del grado possono essere compensate.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 940/2024, resa dal Tribunale di Trani nella causa iscritta al R.G. n.
[...]
11082/2023, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata in proprio e quale erede di delle spese processuali del primo grado di giudizio che si liquidano in Persona_1 complessivi euro 6.600,00, oltre accessori di legge ed esborsi come già indicati in prime cure;
2. conferma nel resto;
3. compensa integralmente le spese del grado.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 9.12.2025
Il consigliere estensore
AR Grazia CASERTA
Il Presidente
AR LA
pagina 6 di 6
LA CORTE di APPELLO di BARI
Sezione Prima Civile
Riunita in persona di seguenti Magistrati:
Dott.ssa AR Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa AR Grazia Caserta Consigliere rel. – est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 553/2024, promossa da con il patrocinio dell'avv. PICCININNI LAMBERTO Parte_1 Appellante contro anche quale erede di , con il patrocinio dell'avv. CP_1 Persona_1 PAPAGNI GIANLUIGI Appellata avverso la sentenza n. 940/2024, resa dal Tribunale di Trani.
All'udienza collegiale del 12 ottobre 2024, celebrata in modalità scritta, la causa veniva rinviata all'udienza del 14 ottobre 2025 per precisazione delle conclusioni e per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termini fino a 60 giorni prima dell'udienza per deposito note e fino a 20 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche. La causa era riassegnata e il 9 dicembre 2025, all'esito di discussione orale, era decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 02.07.2021 e hanno Persona_1 CP_1 proposto opposizione avverso il precetto notificato il 15.6.2021 da per Parte_1 il mancato pagamento del contributo di mantenimento del suo ex coniuge, nonché figlio e fratello defunto delle odierne appellate. Le opponenti eccepivano il proprio difetto di legittimazione non avendo, entrambe, accettato l'eredità del de cuius ; Persona_2 eccepivano inoltre la nullità del precetto, stante la pendenza del procedimento esecutivo n. pagina 1 di 6 70/2017 intrapreso dall'intimante nei confronti del sulla base dello stesso titolo CP_1 esecutivo, e nel merito, eccepivano l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dalla
Parte_1
Rassegnavano quindi le seguenti conclusioni “sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo su quale si fonda il precetto notificato in data 15.06.2021 da Parte_1 sussistendo gravi motivi nella parte narrativa;
nel merito accertare l'illegittimità, nullità, inefficacia del precetto e del titolo esecutivo notificati il 15.06.2021 alle sig.re Per_1
e per i motivi innanzi esplicitati, dichiarando che la sig.ra
[...] CP_1
non ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti delle odierne Parte_1 opponenti per carenza di legittimazione passiva e pendenza del procedimento esecutivo n.
70/2017 R.G.E.C.; in subordine ridurre l'importo precettato in ragione dell'intervenuta prescrizione e dell'ordinanza del Tribunale di Trani del 14.11.2017“ (cfr. testualmente atto di opposizione al precetto).
Costituitasi con comparsa depositata il 29.10.2021, contestava le Parte_1 avverse deduzioni e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 29.12.2021 veniva sospesa l'efficacia esecutiva del precetto e la causa era stata istruita documentalmente. Con ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. del 20.04.2023, veniva formulata una proposta conciliativa non accettata dall'opposta.
Con l'impugnata sentenza è stata accolta l'opposizione e l'opposta è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare e di merito.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendo a questa Corte di: Parte_1
“…dichiarare nulla, in virtù della indicata giurisprudenza della Suprema Corte,
l'impugnata sentenza del Tribunale di Trani n. 940/2024, Giudice dott.ssa AR Azzurra
Guerra, pubblicata il 29.05.2024 e notificata il 03.06.2024, a causa delle illustrate
“motivazione per relationem” e “motivazione apparente” che la contraddistinguono, e per l'effetto, pronunciare ex art. 354, primo comma, c.p.c.; III) in via subordinata, in accoglimento del gravame proposto, riformare integralmente la suindicata sentenza impugnata, nella parte motiva e dispositiva, per motivazione insufficiente e, in ogni caso, perché errata ed ingiusta e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate in comparsa di risposta di primo grado, ribadite all'udienza di precisazione delle conclusioni, trascritte anche nel presente atto (a pag. 3), rigettando totalmente la domanda proposta da e in danno dell'odierna appellante;
Persona_1 CP_1
pagina 2 di 6 IV) in ogni caso, condannare le appellate al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, con gli accessori di legge.” (cfr. testualmente).
3. Costituitasi la sola ha chiesto il rigetto dell'appello con vittoria di spese. CP_1
Non si è costituita e ne va dichiarata la contumacia. Persona_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appello è solo parzialmente fondato.
I motivi (sostanzialmente due) vengono scrutinati in omaggio al recepito il principio, di elaborazione dottrinaria, della “ragione più liquida”, principio che importa un nuovo approccio interpretativo ispirato alla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consentendo di sostituire il profilo dell'evidenza dirimente a quello dell'ordine di trattazione delle questioni consacrato nel nostro codice di rito. Tale approccio, peraltro, risulta pienamente in linea con le conclamate esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai munite di copertura costituzionale ai sensi dell'art. 111 Cost., ed è altresì coerente con una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte
Cass., Sez. Un., n. 24883/2008), in una rinnovata prospettiva in cui il provvedimento decisorio non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela invocata dall'istante. Detto altrimenti, in ragione del principio della ragione più liquida l'appello va parzialmente respinto in base alla soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare tutte le altre.
4. Ciò detto, col primo motivo di appello (articolato in più punti) ha Parte_1 impugnato la sentenza di primo grado contestando la ritenuta carenza di prova
“…dell'accettazione dell'eredità delle opponenti, difettando la prova dell'effettiva titolarità del rapporto controverso in capo alle stesse” (cfr. dalla sentenza gravata). Ritiene l'appellante che la sentenza sia errata perché “prescinde totalmente e dai documenti prodotti e dalle difese svolte, dei quali, in motivazione, manca la benché minima analisi che consenta di ricostruire l'iter logico-giudico seguito dal Giudice”. A giudizio dell'appellante pur avendo proposto l'actio interrogatoria la conseguita rinunzia sarebbe 'inammissibile' dal momento che l'atto notarile con cui trasferì la nuda proprietà del bene immobile al coniuge separato dell'appellante, Persona_1 conservandone l'usufrutto, dimostrerebbe il possesso del bene oggetto della procedura esecutiva. pagina 3 di 6 Inoltre precisa che avrebbe errato il Tribunale ritenendo non provata la qualità di eredi delle opponenti visto che a suo avviso “…è pacifico e non contestato che le opponenti fossero chiamate all'eredità, rispettivamente quali genitrice e sorella germana del de cuius Per_2 ed è pure pacifico ed incontestato che le medesime fossero a conoscenza del decesso
[...] del loro congiunto e, quindi, dell'apertura della successione quanto meno a far tempo dal
24.4.2018, come provato sia dalla documentazione prodotta (per l'appunto, la racc. del
24.4.2018 della alle due opponenti;
la racc. in data 27.4.2018 delle medesime Parte_1 opponenti alla la ulteriore racc. del 7.6.2018 della ancora una volta a Parte_1 Parte_1
e ) sia dai documenti che le stesse opponenti hanno prodotto in Persona_1 CP_1 giudizio (fattura n. 060/18 del 6.4.2018, emessa a nome di , dall'agenzia funebre CP_1
“La Cattolica” di Bisceglie, che ha curato le esequie di , e copia del relativo Persona_2 assegno circolare del Banco di Napoli del 20.4.2018 di pagamento di detta fattura). Quindi, con riferimento a quanto indicato sub a), è documentalmente provato che le odierne appellate, quanto meno a far tempo dal 20.4.2018, fossero a conoscenza del decesso del de cuius Per_2
(cfr. testualmente dall'atto di appello).
[...]
Il motivo è infondato.
Va immediatamente evidenziato che le missive richiamate dall'appellante a supporto della ritenuta qualità di eredi delle appellate, in particolare, quella di risposta alla sua del 27.04.2018, risultano tutt'altro che probanti quella qualità e men che meno provano la qualità di possessore dell'immobile oggetto di usufrutto da parte di visto che quella missiva chiarisce, Persona_1 piuttosto, che l'immobile era inagibile e che la signora non poteva quindi esercitare su di Per_1 esso il suo diritto di godimento. Ciò valga ad escludere che la signora fosse nel possesso Per_1 del bene ereditario, come invece sostenuto dall'appellante.
Per giunta, va rimarcato che “in tema di successioni “mortis causa”, la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato,
l'accettazione, mediante “aditio” oppure per effetto di “pro herede gestio” oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del “de cuius“, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento pagina 4 di 6 costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità” (cfr., ex plurimis, Cass., n. 21436/2018). Tanto osservato, mette poi conto di sottolineare come la circostanza che parte opposta abbia esperito l'actio interrogatoria ex art. 481 c.c., volta all'accertamento della qualità di eredi di e , non fa che confermare il CP_1 Persona_1 dubbio (nutrito dalla stessa appellante a quanto pare) circa la effettiva sussistenza della legittimazione passiva delle odierne opponenti.
Tutti questi elementi, consentono di non ritenere raggiunta la prova (il cui onere era posto a carico dell'appellante che ne sosteneva la qualità) dell'effettiva titolarità del rapporto controverso in capo alle opponenti/appellate. Piusttosto, appare provato che esse non hanno mai accettato l'eredità del defunto parente, ex coniuge dell'appellante, e che con dichiarazione resa in data
26.11.2021 dinanzi al funzionario di Cancelleria del Tribunale di Trani, rinunciarono espressamente all'eredità di (cfr., documentazione in atti, verbale n. rep. Persona_2
408/21 – R.G. 2579/21). Di conseguenza, rimasta priva di riscontro la circostanza allegata dall'opposta della qualità di eredi delle opponenti per aver avuto il possesso dei beni ereditari alla data di apertura della successione e non aver proceduto alla redazione dell'inventario entro il termine di legge non può che confermarsi la decisione assunte in prime cure con rigetto dell'appello.
6. Col secondo motivo di appello, l'appellante censura la statuizione sulle spese processuali lamentandosi della 'generosa' liquidazione dei compensi professionali e ritenendo non dovuti gli stessi in ragione dell'erronea decisione dell'opposizione a precetto (circostanza infondata atteso il rigetto del primo motivo di appello) e della errata quantificazione delle somme liquidate per 1) inesistenza di una fase cautelare e 2) evidente errore di calcolo.
Il motivo è fondato nella sola parte in cui il Tribunale ha liquidato in via autonoma la fase relativa alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto.
Ed infatti, nell'opposizione a precetto non vi sono due distinte fasi del giudizio, di conseguenza l'attività processuale conseguita all'istanza può essere incorporata nella liquidazione del compenso relativo alla fase istruttoria, posto che rispetto a tale fase rilevano tutte le attività elencate dall'art. 4, comma 5, lett. c), comprese memorie, richieste istruttorie, esame di documenti e provvedimenti, istanze al giudice e procedimenti incidentali.
Ne deriva la riforma della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il compenso per la fase cautelare/sospensiva e non ha, per converso, riconosciuto il compenso per la fase istruttoria che invece va riconosciuta per compensare l'effettiva attività difensiva connessa allo scrutinio della sospensiva accolta. I criteri utilizzati dal Tribunale per la liquidazione paiono condivisibili e pagina 5 di 6 pertanto si applicano i parametri medi previsti dalla tabella 10 allegata al d.m. 147/2022
(scaglione da € 5.200 a 26.000) inclusa la fase istruttoria, come detto, e aumento del 30%, ai sensi dell'art. 4 comma 8 in considerazione della manifesta fondatezza dell'opposizione.
7. In considerazione del parziale accoglimento dell'appello, ritenuta integrata un'ipotesi di soccombenza reciproca, le spese del grado possono essere compensate.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 940/2024, resa dal Tribunale di Trani nella causa iscritta al R.G. n.
[...]
11082/2023, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata in proprio e quale erede di delle spese processuali del primo grado di giudizio che si liquidano in Persona_1 complessivi euro 6.600,00, oltre accessori di legge ed esborsi come già indicati in prime cure;
2. conferma nel resto;
3. compensa integralmente le spese del grado.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 9.12.2025
Il consigliere estensore
AR Grazia CASERTA
Il Presidente
AR LA
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