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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/11/2025, n. 7142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7142 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott.ssa FI UN Presidente dott. ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere dott.ssa MA RI Consigliere rel riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 2883 del ruolo generale dell'anno 2023, trattenuta in decisione il 24 settembre 2025 e vertente tra
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Parte_1
CO e IL CA, giusta procura in atti;
appellante-
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Menichetti, CP_1 CodiceFiscale_1 giusta delega in atti;
appellato-
con la partecipazione del Procuratore Generale.
OGGETTO: appello avverso la sentenza di separazione coniugale n. 7071/2023 pronunciata dalla
Prima Sezione Civile del Tribunale di Roma, a definizione del procedimento di separazione giudiziale rubricato con R.G. n. 83322/2018, pubblicata in data 4 maggio 2023 e notificata in pari data
CONCLUSIONI
Per la parte appellante nel ricorso in appello del 5 giugno 2023:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza n° 7071/2023, pronunciata dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Roma, a definizione del procedimento di separazione giudiziale rubricato con R.G. n. 83322/2018, pubblicata in data 4 maggio 2023 e notificata in pari data e, conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame proposti, riformare in parte qua la sentenza n° 7071/2023, pronunciata dalla Prima Sezione Civile del
Tribunale di Roma, disponendo, per tutti i motivi enucleati in narrativa:
- con riguardo alla separazione, l'addebito della stessa alla IG.ra o, in subordine, CP_1
l'esclusione dell'addebito della separazione posto in capo al IG. Pt_1
- con riguardo al figlio minore, l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori adottando, Per_1 ove ritenuti sussistenti i relativi presupposti, i provvedimenti ai sensi degli artt. 473 bis 15 e 473 bis
22 c.p.c., rimettendo il caso, ove ritenuto opportuno, al monitoraggio di nuovi Servizi Sociali.
Con vittoria delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio.”.
Per la parte appellata, nella comparsa di costituzione del 27 marzo 2024:
- rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dal signor
[...]
avverso la sentenza n. 7071/2023 pubblicata il 04/05/2023 dal Tribunale civile di Roma, Parte_1 per tutti i motivi sopra esposti;
- in ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa;
- in via istruttoria, ove l'Ill.ma Corte lo ritenesse opportuno, ordinare al Commissariato di Tor
Carbone, la produzione del verbale redatto in data 21 novembre 2023 in Roma, Via Attilio Ambrosini, ove è stato ritrovato il minorenne verso le 18:00 di sera.”. Persona_2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, la IG.ra , premesso di CP_1 aver contratto matrimonio concordatario con il IG. in data 22 settembre 2012, in Parte_1 regime di separazione dei beni, e che dall'unione coniugale, in data 20 novembre 2013, è nato il figlio
, ha convenuto in giudizio il IG. , chiedendo la separazione personale dei Per_1 Parte_1 coniugi con addebito a carico del marito, per essersi costui reso responsabile di atteggiamenti pregiudizievoli per l'incolumità psicofisica della moglie e del figlio , sfociati in alcuni Per_1 episodi di violenza fisica e verbale, successivamente fatti oggetto di querela;
la ricorrente ha chiesto
per questi motivi
disporsi l'affidamento in via esclusiva del figlio minore alla madre e un calendario di visite del minore con il padre, previo accertamento dell'idoneità di quest'ultimo a cura dei servizi sociali e previo espletamento di una consulenza psicologica sulla persona del IG. volta ad Pt_1 accertare la capacità genitoriale dello stesso;
ha chiesto infine disporsi un assegno mensile a carico del IG. in favore della moglie a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Pt_1 Per_1 pari ad € 600,00.
Nelle more del giudizio, la IG.ra ha depositato dinnanzi al Tribunale di Roma un CP_1 ulteriore ricorso ex art. 342 bis c.c. e 736 c.p.c., al fine di ottenere in via d'urgenza l'allontanamento del signor dalla casa familiare e l'esercizio del diritto di visita paterno in modalità protetta, in Pt_1 ragione del rinvenimento di un hard disk nell'armadio di pertinenza del IG. contenente Pt_1 materiale asseritamente pedopornografico e pasticche di “tadalfill”; il Tribunale di Roma, con decreto ex art. 342 bis. C.c. e 732 c.p.c. del 31 gennaio 2019, ritenuta la necessità di approfondire il rapporto del con la sfera della sessualità e ritenuto comunque che il avesse un contegno Pt_1 Pt_1 prevaricatore ai danni di moglie e figlio, ha ordinato all'appellante la cessazione delle condotte denunciate e disposto il suo allontanamento dall'abitazione familiare. Con il medesimo decreto, il
Tribunale di Roma ha stabilito inoltre modalità di visita ristrette tra il padre e il minore , da Per_1 esercitarsi solo in presenza della madre o di altra persona di fiducia, fissando altresì, a carico del signor un contributo al mantenimento del figlio pari ad € 300,00 mensili;
ha trasmesso infine Pt_1 il fascicolo ai Servizi Sociali per la presa in carico della famiglia, ai fini dell'espletamento di un'indagine psico-socio-ambientale sul nucleo familiare.
Il IG. , costituitosi nel giudizio di primo grado, ha contestato la veridicità Parte_1 delle circostanze in fatto poste alla base delle domande della ricorrente, assumendone la strumentalità in quanto tese ad ottenere le migliori condizioni possibili in sede di separazione e ad evitare possibili responsabilità in punto di addebito;
ciò posto, il convenuto ha chiesto, a sua volta, la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa alla IG.ra , deducendo che la CP_1 convivenza coniugale sarebbe divenuta intollerabile a causa dei comportamenti della moglie, contrari ai doveri derivanti dal matrimonio, giacché la stessa avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale con un collega di lavoro, la cui esistenza sarebbe stata confermata nel 2018 dall'agenzia investigativa alla quale il IG. si era rivolto dopo essersi insospettito per i comportamenti anomali della Pt_1 moglie.
Il IG. ha inoltre chiesto l'affido condiviso del figlio minore con sua Pt_1 Per_1 collocazione paritaria presso entrambi i genitori e la determinazione a carico del resistente di un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento del figlio pari ad € 200,00. Infine, il sig. ha chiesto la condanna della IG.ra al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. Pt_1 CP_1
2043 c.c. per la condotta illecita e vessatoria e, comunque, contraria agli obblighi derivanti dal matrimonio, perpetrata dalla moglie ai suoi danni, da liquidarsi in via equitativa in misura non inferiore ad € 100.000,00.
Esperito invano il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti, con i quali ha disposto l'affido condiviso del minore ad Per_1 entrambi i genitori rimettendo agli stessi, separatamente, ogni decisione riguardante le questioni di ordinaria amministrazione e, all'accordo tra le parti, le decisioni di maggiore interesse per il figlio.
Con il medesimo provvedimento sono stati fissati i tempi e le modalità di visita e permanenza del minore presso il padre, con esclusione dei pernottamenti, ed è stato posto a carico del IG. Per_1 un contributo al mantenimento in favore del figlio pari ad € 300,00 mensili, oltre all'obbligo Pt_1 di partecipare alle spese straordinarie nella misura del 50 %.
Nella medesima sede, il Presidente ha invitato i Servizi Sociali di Roma Capitale a depositare una relazione entro il successivo 20 dicembre 2019 e ha rinviato, infine, la causa alla fase istruttoria, assegnando alle parti i termini per l'integrazione di rispettivi atti.
In virtù della relazione dei Servizi Sociali, depositata in data 23 dicembre 2019, nella quale è stato dato atto dell'insussistenza di cause ostative ai pernottamenti del bambino presso l'abitazione del padre, con provvedimento del 9 giugno 2020, il Tribunale di Roma, su istanza del IG. Parte_1
ha disposto una prima modifica delle condizioni vigenti, stabilendo che il figlio minore
[...]
potesse pernottare presso l'abitazione paterna sia nei fine settimana di competenza del padre, Per_1 sia nel corso delle vacanze scolastiche ed estive, con prosecuzione del monitoraggio della famiglia da parte dei Servizi Sociali.
In pendenza dei termini per il deposito delle memorie istruttorie, con la sentenza penale di primo grado n. 548 del 2021, pronunciata dal GUP presso il Tribunale di Roma, il signor è Pt_1 stato condannato a un anno di reclusione, oltre al pagamento del risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, , per i reati di cui agli artt. 572 e 61 n. 11 c.p., per avere CP_1 sottoposto la moglie, nel corso della convivenza coniugale, a reiterati atti di maltrattamenti di natura psicologica attraverso insulti e umiliazioni, accusandola di essere posseduta dal demonio e denigrando il suo aspetto fisico (sentenza successivamente riformata dalla Corte di Appello di Roma che ha assolto il IG. perché il fatto non sussiste). Pt_1
Successivamente, la causa è stata istruita con l'assunzione delle prove orali e con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio di natura psichiatrica volta alla verifica delle capacità genitoriali delle parti e della loro personalità, nonché attraverso un'indagine patrimoniale affidata alla Guardia di Finanza.
All'esito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale, condividendo le conclusioni della Dott.ssa Cristina Azzara, secondo la quale era opportuno, nell'esclusivo interesse del minore, mantenere l'affido condiviso e prevedere un significativo ampliamento delle modalità di frequentazione tra il padre e il figlio, non ritenendo sussistente alcuna causa a ciò ostativa, ha disposto una nuova modifica dei provvedimenti provvisori sino all'epoca vigenti, disponendo, tra l'altro, un più ampio periodo di frequentazione tra il padre e il figlio, dopo aver confermato il pieno affido condiviso del minore, soluzione ritenuta più rispondente alle esigenze del minore stesso.
Successivamente, a causa della nuova situazione creatasi nella famiglia della IG.ra , CP_1 ritenuta dal sig. non più adeguata alle esigenze del minore, in ragione delle vicende intercorse Pt_1 tra la ricorrente e il nuovo compagno, IG. , il IG. ha proposto una nuova istanza CP_2 Pt_1 al Tribunale di Roma affinché fossero assunti nuovi provvedimenti in ordine all'affido e alla collocazione del minore , istanza sulla quale il Tribunale si è riservato di provvedere in sede Per_1 di definizione nel merito.
In particolare, con la predetta istanza urgente depositata il 20 novembre 2022, il signor Pt_1 ha chiesto al Tribunale di Roma di acquisire gli atti del procedimento incardinato tra la signora CP_1
e il suo compagno (signor ), in quanto “intimamente legato in termini oggettivi e soggettivi CP_2 all'odierna controversia, a tutela della verità processuale, al fine di consentire al Giudicante di poter valutare, per la formazione del suo convincimento, ogni elemento in esso rappresentato, da utilizzarsi nella presente sede anche a titolo di semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio”, nonché di “adottare tutti i più opportuni provvedimenti volti ad assicurare la frequentazione più ampia possibile tra il IG. e il figlio disponendone la collocazione Pt_1 Per_1 paritaria, ai sensi dell'art. 337ter, secondo comma, c.c. ovvero la collocazione prevalente presso il padre, nell'interesse esclusivo del minore”, e di adottare “nell'interesse esclusivo del minore, ogni provvedimento utile e necessario a far cessare alla IG.ra le suddette condotte CP_1 pregiudizievoli alla salute psichica dello stesso minore”.
Con la suddetta istanza, il signor ha denunciato infatti l'esistenza di comportamenti Pt_1 della moglie denigratori nei suoi confronti e “possessivi” nei confronti del figlio , che Per_1 sarebbero stati confermati “sia dai vari professionisti che hanno curato la vicenda de qua, sia dalle prove orali escusse nel corso dell'istruttoria” e da ultimo, proprio dallo stesso il Controparte_3 quale, “ dopo essere stato partecipe della frattura matrimoniale tra i coniugi , ha avuto Parte_2
a sua volta un figlio da quest'ultima ed, oggi, si trova anch'esso costretto a difendersi giudizialmente dalle accuse mossegli dalla IG.ra che vuole allontanarlo dal figlio .(…)”. CP_1 Per_3
A dimostrazione di quanto assunto, il sig. ha allegato alla predetta istanza la Pt_1 trascrizione di una conversazione avvenuta con l'ex compagno della signora , risalente al mese CP_1 di maggio del 2021, nella quale il signor e il signor hanno discusso circa la Pt_1 CP_2 presunta esistenza di una relazione sentimentale tra la signora e un altro uomo, proponendosi CP_1 di collaborare e di incontrarsi alla presenza dei loro avvocati per “tutelare i loro figli”.
Quindi, il signor con l'istanza del 20 novembre 2022, ha rappresentato come la Pt_1 collocazione prevalente di presso la madre fosse diventata non più opportuna per il minore, Per_1 il quale ha dimostrato di avere bisogno di un ampliamento del rapporto con il padre,
Successivamente a tale istanza la vicenda giudiziaria ha avuto nuovi e diversi sviluppi.
I Servizi Sociali che avevano in carico il nucleo familiare hanno provveduto, nel mese di dicembre del 2022, all'invio di una nuova relazione dove hanno dato atto dell'intervenuto arresto del percorso di sostegno per il raggiungimento di una genitorialità condivisa, in ragione dell'impossibilità di proseguire gli interventi proprio a seguito dell'iniziativa giudiziaria assunta dal IG. Pt_1 all'insaputa della IG.ra , circostanza che avrebbe evidenziato l'assenza della volontà effettiva CP_1 di sottoporsi al percorso costruendo un rapporto di fiducia all'interno della coppia genitoriale. I
Servizi Sociali hanno altresì rappresentato l'incapacità del IG. di gestire le reazioni ed i Pt_1 comportamenti del minore.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Roma con la sentenza n. 7071/2023, ha statuito quanto segue: - “dichiara la separazione giudiziale dei coniugi, pronunciata con sentenza non definitiva n.
17012/2020, addebitabile al marito e alle seguenti condizioni: Parte_1
o i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
o affida il figlio minore (Roma, 20 novembre 2013) in via esclusiva alla madre presso Per_1 cui è fissata la sua residenza, con la precisazione che alla madre spettano anche tutte le decisioni di maggior importanza per il figlio afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
o salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé a) a finesettimana Per_1 alternati dalle ore 16.00 o dal diverso orario di uscita scolastico del venerdì al lunedì mattina
(ingresso a scuola ovvero fino alle ore 9.00 in caso di chiusura scolastica); b) due pomeriggi a settimana, preferibilmente il martedì e il giovedì, dalle ore 16.00 o dal diverso orario di uscita scolastico alle ore 21.00 (dopo cena) ovvero fino alle ore 21.30 durante le vacanze scolastiche estive;
c) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali in modo tale da alternare negli anni le principali festività; d) ad anni alterni in coincidenza con il compleanno dei genitori (3 maggio), il compleanno di e le festività nazionali e locali infrasettimanali;
e) per trenta Per_1 giorni non consecutivi durante le vacanze scolastiche estive da concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno e a condizione di reciprocità con la madre, con la precisazione che in difetto di diverso accordo il padre terrà con sé dal 1° al 15 dei mesi di luglio e agosto negli Per_1 anni pari e dal 16 al 31 dei mesi di luglio e agosto negli anni dispari e la madre viceversa;
f) una settimana, così detta settimana bianca, durante l'inverno con la precisazione che la madre potrà fruire di una settimana ulteriore di vacanze durante il periodo estivo nei mesi di giugno o settembre;
o fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti provvisori, dispone che a far data dal mese di maggio
2023 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di la Per_1 somma mensile di euro 400,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base maggio
2023, e condanna il al versamento, in favore della ed entro il giorno 5 di ogni mese, Pt_1 CP_1 dei relativi ratei, comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17 dicembre 2014; o pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui in motivazione;
Per_1
o rigetta la domanda di addebito spiegata dal Pt_1
o dichiara compensate in ragione della metà le spese di lite tra le parti;
o condanna il resistente a rifondere alla ricorrente il restante 50% delle spese di lite liquidate in Parte_1 complessivi euro 2.500,00 (pari al 50% del totale di euro 5.000,00) per compenso professionale, oltre
IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge;
o pone definitivamente a carico di ambo le parti in eguale misura le spese di ctu liquidate con separato decreto;
o dichiara l'inutilizzabilità della documentazione allegata dal alla memoria di replica Pt_1 ex art. 190 c.p.c.”
Con ricorso depositato in data 5 giugno 2023, il IG. ha proposto appello Parte_1 avverso la predetta sentenza, lamentando l'erronea ricostruzione dei fatti di causa operata dal
Tribunale, là dove il primo giudicante, nel valutare gli asseriti episodi di maltrattamenti quali atti di per sé idonei a costituire motivo di addebito della separazione a carico del marito, avrebbe erroneamente ritenuto che la sentenza penale di primo grado n. 548 del 2021, pronunciata dal GUP presso il Tribunale di Roma, fosse passata in cosa giudicata, perché non impugnata, circostanza invero infondata giacché, come più volte ribadito dal ricorrente nel giudizio di primo grado, la sentenza penale era stata tempestivamente appellata ed il relativo procedimento rubricato con r.g. 7527/2021 all'epoca pendeva ancora dinanzi alla Corte di Appello di Roma.
In ogni caso, nel merito il sig. ha censurato la decisione del Tribunale in ordine Pt_1 all'addebito della separazione, in quanto fondata esclusivamente sulla sentenza penale di condanna, evidenziando come la predetta condanna sia stata emessa sulla base delle sole dichiarazioni della
IG.ra contenute nella denuncia querela, in assenza di dibattimento e di qualsivoglia attività CP_1 istruttoria e/o prova documentale idonea a dimostrare l'intrinseca veridicità degli stessi fatti posti alla base della querela.
Il IG. ha in particolare lamentato l'erroneità della decisone sull'addebito della Pt_1 separazione a suo carico, ritenendo che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto attribuire, quale causa esclusiva della frattura del rapporto coniugale, efficacia assorbente alla condotta adulterina tenuta dalla IG.ra in epoca anteriore ai fatti dalla stessa denunciati all'Autorità penale, CP_1 allorquando il rapporto coniugale era già venuto meno proprio a causa di detto tradimento, e questi fatti, comunque contestati, avrebbero potuto semmai essere valutabili nella loro isolata lesività, ma non certo quale presupposto per l'addebito di una separazione imputabile alla IG.ra in ragione CP_1 del mancato rispetto dei doveri imposti dall'art. 143 c.c. Con un ulteriore motivo di appello, il IG. ha impugnato il capo della sentenza con il Pt_1 quale è stato disposto l'affidamento di in via esclusiva alla madre, eccependo che il tribunale Per_1 avrebbe erroneamente posto alla base di tale decisione, per un verso, il comportamento inappropriato e maltrattante posto in essere dal risultante esclusivamente dalla sentenza penale di condanna, Pt_1
e, per altro verso, le risultanze dell'ultima relazione del Servizio Sociale del Municipio VIII depositata nel mese di dicembre 2022, senza invece tener conto di quanto in precedenza riscontrato, affermato e sostenuto dagli stessi Servizi Sociali, nonché di quanto accertato dalla CTU D.ssa all'esito di più approfonditi esami delle parti e dell'intero nucleo familiare, volti a Persona_4 verificare l'effettiva capacità genitoriale dei coniugi e il loro rapporto con il minore, i cui esiti avevano portato all'adozione di provvedimenti provvisori in tema di affido e di frequentazione padre-figlio sempre più ampi e, comunque, sempre caratterizzati dall'affido condiviso, unica misura ritenuta rispondente agli effettivi bisogni, allo sviluppo, e ai reali interessi del minore.
Per i suesposti motivi il ricorrente ha formulato le conclusioni riportate in epigrafe.
Costituitasi in giudizio, la IG.ra ha sostenuto l'infondatezza dell'appello chiedendone CP_1 il rigetto.
In particolare, dopo aver riassunto brevemente i fatti processuali del primo grado del giudizio, la parte convenuta ha esposto i fatti avvenuti successivamente alla pubblicazione della sentenza di separazione oggetto di impugnazione.
La IG.ra ha in particolare rappresentato che il figlio ha manifestato un CP_1 Per_1 disagio crescente nei mesi successivi all'emissione della sentenza, attribuibile agli atteggiamenti del signor animato dall'intento di strumentalizzare il figlio al solo scopo di screditare e Pt_1 danneggiare la moglie. In particolare, la IG.ra ha rappresentato che il figlio subito dopo la CP_1 sentenza ha iniziato ad assumere atteggiamenti fortemente oppositivi e aggressivi nei confronti della madre, alla quale rivolge insulti e minacce riconducibili a comportamenti e affermazioni del signor là dove, a titolo esemplificativo chiede alla madre “con insistenza e violenza: - di poter andare Pt_1 al parco giochi da solo, poiché il padre glielo consente;
- di acquistargli una scheda sim, perché il padre gli ha regalato un cellulare senza aver richiesto e ottenuto il preventivo consenso materno;
- il resoconto dei soldi che il padre versa alla madre e le spiegazioni del perché la madre non gli compri quello che vuole con i soldi del padre;
- quando potrà andare a vivere dal padre, così potrà fare tutto quello che vuole”.
La IG.ra ha altresì rappresentato che in plurime occasioni il signor ha richiesto CP_1 Pt_1 il suo intervento durante i tempi di sua spettanza per aiutarlo a tranquillizzare il bambino e per condurlo presso l'abitazione materna in quanto incapace di gestirlo. In una di queste occasioni sarebbe anche scappato dall'abitazione paterna e subito dopo ritrovato dalla madre, perché Per_1 immediatamente avvertita dal signor Pt_1
Ancora, la IG.ra ha raccontato che il 21 novembre 2023 è scappato CP_1 Per_1 dall'abitazione del IG. ed è stato ritrovato solo verso le 18:00 dalla Polizia senza scarpe in Pt_1 strada e a ben più di un chilometro e mezzo dall'abitazione paterna.
La IG.ra ha quindi denunciato ai difensori della controparte il grave fatto accaduto, CP_1 lamentando che il signor insisterebbe nello strumentalizzare il figlio contro la madre, Pt_1 denigrerebbe quest'ultima al cospetto del bambino, abdicherebbe al proprio ruolo genitoriale- educativo nei confronti del minore per coltivare al contrario un rapporto con lo stesso di tipo amicale e chiederebbe frequentemente l'intervento della signora durante i tempi di sua spettanza non CP_1 avendo le capacità di gestire e contenere le reazioni del figlio.
A causa della gravità degli eventi e del malessere del figlio, in tale periodo la IG.ra CP_1 ha dedotto di aver sospeso temporaneamente gli incontri con il padre al fine di permettere a Per_1 di recuperare la stabilità psico-emotiva, anche dopo essersi consultata con la terapeuta del figlio.
Successivamente, le parti hanno individuato una nuova modalità di frequentazioni tra padre e figlio, secondo cui il signor avrebbe incontrato il figlio con una frequenza pari a tre volte a Pt_1 settimana agli allenamenti e alle partite di calcio, accordandosi poi di volta in volta per trascorrere del tempo insieme nel pomeriggio, per esempio presso il centro commerciale oppure al parco vicino a casa.
La IGnora ha poi dedotto di aver richiesto al IG. in data 19 febbraio 2024, di CP_1 Pt_1 reintrodurre i due pomeriggi infrasettimanali con temporanea esclusione del pernotto e del week-end al fine di poter tenere sotto osservazione l'andamento del suo stato psico-fisico e in data 12 marzo
2024 di reintrodurre gradualmente il diritto di visita paterno nei fine settimana alternati, ancora senza pernottamenti, alla luce della delicatezza della situazione.
Infine la parte appellata ha aggiornato la Corte di Appello sul percorso di psicoterapia seguito da con la dottoressa la quale con relazione del 18 marzo 2024 ha Per_1 Persona_5 rappresentato quanto segue: “negli incontri in cui era accompagnato dal padre, sig. Pt_1 Per_1 si mostrava più agitato e meno disposto a collaborare infatti non è stato possibile effettuare una valutazione testistica per l'esplicito rifiuto del bambino che veniva volentieri agli incontri, ma voleva decidere lui cosa fare e di cosa parlare”;- “il sig. negli incontri in cui ha accompagnato il Pt_1 bambino, mostrava un atteggiamento di perfezionismo con difficoltà a gestire le emozioni che si evidenziavano quando parlava del rapporto che ha con la madre sottolineando un Per_1
“ipercontrollo” continuo da parte della madre su ”;- “il sig. inizialmente più Per_1 Pt_1 propenso al dialogo, si è dimostrato meno contenitivo e responsabile tanto da sentirlo diverse volte ripetere che “non riesce a gestire il bambino il cui comportamento lo esaspera e si sente incapace a fronteggiare le continue provocazioni del bambino (…) il sig. ha un comportamento Pt_1 inappropriato e non ha ancora acquisito delle adeguate competenze genitoriali per poter comprendere le esigenze affettive e psico-educative di e mette in atto un atteggiamento
Per_1 proteso ad imporsi e a pretendere, anziché a comprendere e ad avvicinarsi al figlio”;
Per_1 appare accessibile al colloquio e riferisce sulla vita familiare e sul rapporto con i suoi genitori che litigano spesso e del fatto che riesce a parlare meglio con la madre che gli è molto vicina specialmente nei momenti in cui lui non tollera un rifiuto alle sue richieste, perché gli viene spiegato come bisogna essere più tolleranti e rispettosi verso gli altri;
mentre nel rapporto con il padre è meno
Per_1 controllato ed a volte ci sono anche episodi in cui il bambino lancia degli oggetti quando non gli viene accordato ciò che gli era stato precedentemente promesso”; - in merito al percorso di
Per_1
e ai suoi stati emotivi da quando i pernotti presso il padre erano stati sospesi migliorava: “il suo stato di aggressività, in questo periodo, sembra più contenuto. Le sue crisi aggressive infatti, che avevano una frequenza quasi settimanale, ora hanno periodi di completa assenza quasi come se
non avendo al momento pernotti con il padre, viva meno gli stati di ansia e di incapacità Per_1 di dialogare e di solitudine emotiva”.
Tanto dedotto, la IG.ra si è innanzitutto opposta alla riforma della sentenza del CP_1
Tribunale nella parte in cui è stato pronunciato l'addebito della separazione a carico del IG. Pt_1
Secondo la parte appellata, correttamente il Giudice di primo grado avrebbe analizzato le condotte poste in essere dal alla presenza del bambino e descritte nella sentenza penale del Pt_1
GUP n. 548 del 2021 come crudeli e insensibili, ritenendo che dette condotte, concretatesi in critiche reiterate per l'aspetto fisico, per la gestione della casa, della spesa e del figlio e sfociate in esplosioni sporadiche di violenza, sarebbero state confermate dalle deposizioni testimoniali rese in giudizio.
Le circostanze denunciate dalla IG.ra avrebbero trovato conferma anche nelle CP_1 valutazioni del Consulente tecnico d'ufficio nella parte in cui l'ausiliare ha riscontrato nel IG. Pt_1
“una personalità orientata sul versante ossessivo (Cluster C), con possibile peggioramento in condizioni di particolare stress in un disturbo ossessivo-compulsivo, con tendenza alla ruminazione ed all'intrusività del pensiero, testimoniata da alcuni gesti rituali osservati” , ed evidenziato “ una tangenzialità nella struttura di pensiero del signor legata all'attenzione per i particolari, Pt_1 nonché una rigidità di fondo, che favorisce il suo autocontrollo ma gli impedisce anche di essere empatico e tollerante verso gli altri.”.
Anche con riferimento all'appello del capo della sentenza che ha rigettato l'avversa domanda di addebito della separazione da porre a suo carico, la IG.ra ha affermato la correttezza della CP_1 decisione del Tribunale, osservando come sia stato dato atto dell'accertamento dell'inizio della relazione tra la signora e il signor alla fine del 2018, allorché la crisi coniugale CP_1 CP_2 era già conclamata, tanto che la ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio e CP_1 istanza di ordine di protezione ex art. 342 bis c.c. nel mese di dicembre del 2018.
Infine, quanto all'affidamento esclusivo del minore alla madre, la IG.ra ha chiesto la CP_1 conferma della sentenza deducendo che dalle risultanze processuali in primo grado sarebbe emersa la gravità delle condotte pregiudizievoli agite dal signor nei confronti della moglie alla Pt_1 presenza del figlio, nonché il clima di vessazioni e aggressività che il padre avrebbe creato nella casa familiare durante il matrimonio, anche alla presenza di . Per_1
L'accertamento della violenza domestica, secondo la parte appellata, avrebbe quindi avuto una duplice rilevanza, sia ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione al marito sia per la pronuncia di affidamento super esclusivo del minore alla madre.
A tal fine, la IG.ra ha sottolineato che già in sede di CTU è emersa l'incapacità del CP_1 signor di saper contenere gli atteggiamenti oppositivi del figlio, osservando come con il padre Pt_1
abbia mostrato esuberanza, ed a tratti svalutazione, creando così “tensione nel clima emotivo Per_1 che non agevolano la relazione padre-figlio”, al punto che il padre ha mostrato “difficoltà a gestire funzionalmente questi aspetti e a riparare l'interazione”.
Parimenti, la IG.ra ha evidenziato come anche i servizi sociali, con le relazioni del CP_1 mese di luglio e del mese di dicembre 2024, abbiano dato atto dell'incapacità del di gestire il Pt_1 bambino. Circa l'opportunità di disporre l'affidamento esclusivo, ha osservato come la sentenza del
Tribunale di Roma sia stata adeguatamente motivata e come gli elementi probatori in tal senso a fondamento della decisione siano plurimi.
Per i suesposti motivi, la parte convenuta ha formulato le conclusioni di cui in epigrafe.
L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha accolto la domanda di addebito spiegata dalla sig.ra
, ponendo a fondamento della decisione, in via principale, la sentenza del GUP presso CP_1 il Tribunale di Roma, n. 548 del 2021, erroneamente considerata definitiva, con la quale l'appellante
è stato condannato alla pena di un anno di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, in quanto ritenuto responsabile del reato ascrittogli di cui agli artt. 572 e 61, n. 11 c.p., “perché nel corso della coabitazione con la moglie CP_1 la sottoponeva a reiterati atti di maltrattamenti di natura psicologica, attraverso insulti e umiliazioni, accusandola di essere posseduta dal demonio e denigrando altresì il suo aspetto fisico, condotte che provocavano alla p.o. stati d'ansia con diagnosi di disturbo dell'adattamento. Con l'aggravante di aver commesso il fatto alla presenza e ai danni del figlio minore (nato il [...]). Per_1
In Roma, fatti commessi dal 20 novembre 2013 e in corso di esecuzione”. A sostegno dell'esistenza delle condotte maltrattanti tenute dal IG. nel corso della Pt_1 convivenza, il Tribunale ha innanzitutto riportato quanto accertato dal GUP con la sentenza n. 548 del 2021, nella parte in cui ha affermato quanto segue: “Pur non assumendo la veste di aguzzino, violento ed aggressivo, nei riguardi della moglie, la condotta di si è però espressa in crudeli Pt_1 ed insensibili atteggiamenti quali quelli descritti, le critiche reiterate per l'aspetto fisico, per la gestione della casa, della spesa, del figlio, con esplosioni sporadiche di violenza che hanno ingenerato nella vittima grandi insicurezze e mortificazione. La fragilità della donna è stata da lui stesso ampiamente considerata nell'interrogatorio reso all'udienza preliminare;
non ha però saputo spiegare i motivi che hanno spinto la donna alle denunce. Il delitto di cui all'art. 572 c.p. punisce la condotta di maltrattamenti che è un concetto ampio e onnicomprensivo: non è integrato soltanto da atti di percosse, lesioni, ingiurie, minacce, ma anche da privazioni, umiliazioni imposte alla vittima, atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali.
L'interrogatorio reso all'udienza preliminare ha consentito di apprezzare anche la palese inconsapevolezza e presa di coscienza da parte del del malessere vissuto dalla moglie e madre Pt_1 del loro figlio, delle ragioni sottese al malessere, delle cause omettendo ogni riflessione sul motivo per il quale la moglie lo avesse già denunciato il mese di ottobre 2018, prima di presentare il ricorso pe la separazione giudiziale. Singolare il fatto che egli abbia dichiarato di non essersi neanche accorto che la moglie nell'anno 2018 aveva iniziato a frequentare un altro uomo”.
Il sig. ha censurato la predetta decisione del Tribunale in ordine all'addebito della Pt_1 separazione, deducendo proprio che la motivazione è fondata esclusivamente sulla sentenza penale di condanna, emessa, secondo il suo assunto, sulla base delle sole dichiarazioni della IG.ra CP_1 contenute nella denuncia querela, in assenza di dibattimento e di qualsivoglia attività istruttoria e/o prova documentale idonea a dimostrare l'intrinseca veridicità degli stessi fatti posti alla base della querela.
La censura è fondata.
Il Tribunale ha senz'altro posto a fondamento dell'addebito i fatti e le circostanze emersi dall'accertamento penale e contenuti nella sentenza penale di condanna, ritenendoli confermati anche dai numerosi testi escussi nella fase istruttoria alle cui deposizioni ha operato tuttavia un generico rinvio.
Deve innanzitutto darsi atto che la Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 3035/2024 del
12 marzo 2024 ha assolto il sig. perché il fatto non sussiste, facendo venir meno l'accertamento Pt_1 della responsabilità del in sede penale che ha costituito uno dei principali motivi posti a Pt_1 fondamento della decisione dell'addebito. In particolare, la Corte di Appello, dopo aver premesso che certamente il delitto di maltrattamenti è configurabile anche a fronte di abituali condotte consistenti in umiliazioni ed offese che comportano nel soggetto una condizione di sofferenza morale, non ha tuttavia ritenuto che nella fattispecie oggetto del presente procedimento siano sussistenti le condizioni per ritenere che il sig. abbia effettivamente e abitualmente posto in essere i predetti comportamenti. Pt_1
Invero, con riferimento alle concrete condotte ritenute maltrattanti, quanto all'autoerotismo, la Corte di Appello ha osservato come dalla lettura attenta delle dichiarazioni della persona offesa si evinca che il IG. fu colto dalla mentre era intento a masturbarsi ma che ciò avvenne Pt_1 CP_1 senza che lui si rendesse conto che la moglie stava osservando il suo comportamento. La stessa CP_1 ha infatti dichiarato di averlo sorpreso in tali atteggiamenti mentre lui era in bagno e si stava vestendo,
e poi una sera mentre erano entrambi a letto e lui pensava che lei stesse dormendo. La Corte di
Appello ha quindi escluso che tali condotte, così come la lamentata mancanza di desiderio sessuale, furono manifestate in modo offensivo in quanto legate a forme di denigrazione fisica della donna, avendo la sig.ra dichiarato di aver collegato questo problema di coppia ai suoi problemi di CP_1 peso, anche perché il marito la esortava sempre a dimagrire.
Anche con riferimento alla presunta denigrazione della donna sotto il profilo del suo aspetto fisico, il fatto che il marito fosse attento all'alimentazione della moglie esortandola a mangiare cibi dietetici è stato ritenuto dalla Corte di Appello come un atteggiamento di una persona apparentemente attenta alle esigenze della moglie e non come un comportamento sprezzante. Tale interpretazione è stata data sulla base della lettura dei messaggi che nel tempo le parti si sono scambiati, nei quali emerge che nel periodo della fine della loro relazione coniugale il IG. ha spiegato alla IG.ra Pt_1
per quale motivo avesse controllato la sua alimentazione, dicendole che aveva percepito che CP_1 il suo cambiamento fisico fosse avvertito dalla donna come un problema e che quindi voleva aiutarla a risolverlo. La possibile incomprensione della natura del disagio psicologico vissuto dalla moglie quindi, secondo la Corte di Appello non integra di per sé un comportamento maltrattante ed offensivo, né sono emerse nel procedimento modalità umilianti e sprezzanti così da ritenere integrate le condotte maltrattanti.
Anche con riferimento all'accusa che il sig. avrebbe rivolto alla sig.ra di essere Pt_1 CP_1 indemoniata e di aver per questo collocato in casa immagini sacre, la Corte di Appello ha ritenuto che tale ricostruzione dei fatti fosse confutata sempre dal tenore dei reciproci messaggi delle parti, dai quali emerge una diversa realtà , quella per cui entrambi i coniugi erano devoti alla . Pt_3
Infine, anche la circostanza denunciata dalla per cui il sig. teneva sotto controllo CP_1 Pt_1
l'andamento della vita domestica non è stata ritenuta idoneo a costituire una condotta maltrattante , in quanto mai avvenuta con modalità denigratorie;
peraltro, secondo la Corte di Appello, dai messaggi che le parti si sono scambiati nel tempo si evince anche la partecipazione della IG.ra alla CP_1 conduzione della vita familiare e domestica.
È stata dunque esclusa dalla Corte di Appello la sussistenza delle condotte maltrattanti ai danni della moglie, per le quali il sig. era stato condannato in primo grado dal GUP con sentenza che Pt_1
è stata indicata espressamente dal Tribunale quale primo motivo posto alla base della decisione in ordine all'addebito della separazione a carico del marito.
La ricostruzione operata dalla Corte di Appello di Roma è condivisibile in quanto comprovata dalle medesime emergenze istruttorie acquisite nel presente procedimento
Non sono infatti emersi in giudizio elementi idonei che possano consentire di ritenere accertato che il sig. abbia tenuto condotte vessatorie e/o aggressive nei confronti della moglie Pt_1 durante il periodo della convivenza coniugale, dovendosi innanzitutto escludere che siano stati provati i riferiti episodi di aggressione, per i quali non vi è certificato medico che possa dimostrare l'esistenza,
l'effettiva dinamica e l'entità degli accadimenti denunciati, né tali episodi sono stati oggetto di specifica e circostanziata conferma da parte dei testimoni escussi.
Del resto, già il giudice di prime cure ha ritenuto credibili le affermazioni della IG.ra CP_1 sulla base della sentenza penale di condanna del sig. ritenendo che le dichiarazioni Pt_1 testimoniali vertenti su altri fatti relativi al rapporto di coppia e alla conduzione della vita familiare fornissero dei riscontri ai fatti accertati in sede penale.
Parimenti, non possono ritenersi accertate nemmeno le denunciate condotte denigratorie e svilenti che, secondo la tesi della sig.ra , avrebbe da sempre tenuto il sig. nei suoi CP_1 Pt_1 confronti e che quindi, quali causa esclusiva della crisi coniugale, sarebbero di per sé idonee a fondare la pronuncia di addebito, a prescindere se integrino o meno una fattispecie penalmente rilevante.
Invero, gli atteggiamenti di autoerotismo, rispetto ai quali la IG.ra ha provato disagio CP_1 allontanandosi gradualmente dal marito, non sono stati deliberatamente posti in essere dal sig. Pt_1 al fine di denigrare la moglie e di arrecarle una grave offesa alla sua dignità e alla sua personalità, per provocarle senso di frustrazione, essendo chiaramente emerso che il IG. è stato sorpreso dalla Pt_1 moglie in questi atteggiamenti, ignaro della circostanza che la moglie lo stesse osservando, come risulta peraltro dalle dichiarazioni della donna.
Anche il denunciato rinvenimento di un video pedopornografico all'interno di un armadio ad uso esclusivo del che nell'ambito del giudizio di primo grado ha costituito il motivo della Pt_1 richiesta di emissione di un ordine di protezione con l'allontanamento del dalla casa familiare, Pt_1
è stato successivamente superato dagli accertamenti tecnici eseguiti, sulla base dei quali è stato possibile verificare che l'hard disk trovato all'interno dell'armadio conteneva solo video pornografici. Non risulta peraltro, né dalle allegazioni delle parti né dagli elementi istruttori acquisiti, che il sig. abbia rinfacciato alla sig.ra che i problemi interni alla coppia fossero da imputare Pt_1 CP_1 all'aspetto fisico della donna e alla sua gestione della vita familiare, per i quali il sig. avrebbe Pt_1 posto in essere comportamenti offensivi e denigratori.
Le dichiarazioni dei testimoni escussi nel procedimento di primo grado non apportano infatti sotto questo ultimo profilo elementi idonei a ritenere provate le denunciate condotte offensive e prevaricatorie che sarebbero state abitualmente tenute dal durante la convivenza matrimoniale. Pt_1
I testimoni citati dalla IG.ra hanno riferito esclusivamente che nell'ambito della CP_1 conduzione della vita domestica, il IG. controllava la sig.ra in ordine alla spesa Pt_1 CP_1 acquistata e al numero di lavatrici effettuate, applicando “la regola della rotazione “degli indumenti per conservarli e che era molto attento all'alimentazione della moglie, esortandola a mangiare cibi dietetici e a volte togliendole il piatto, senza tuttavia che siano emerse dalle loro dichiarazioni specifiche presunte modalità denigratorie e offensive con le quali il sig. avrebbe attuato detto Pt_1 controllo.
Peraltro, dai messaggi nella chat dei coniugi, prodotta in atti, emerge una situazione diversa in cui anche la IG.ra partecipava alle scelte di conduzione della vita domestica, là dove vi CP_1 sono numerosi messaggi in cui la moglie dava al marito indicazioni sui generi alimentari da acquistare per la cena e per il figlio , raccomandava al marito di annaffiare i fiori e le piante nella casa Per_1 al mare, segnalava al marito alcuni mobili da acquistare che le piacevano, nonché altri messaggi dove comunicava allo stesso di essere andata a “fare shopping” mostrandogli i vestiti acquistati, senza che a ciò sia seguita, da quanto si legge nei messaggi, mai alcuna reazione negativa del marito che anzi apprezzava sempre quanto proposto o acquistato dalla moglie.
Inoltre, dai messaggi nella chat dei coniugi è emerso che le parti erano solite scambiarsi parole di affetto e di stima reciproca e che vi era una condivisione di tutti i loro problemi lavorativi e personali, a fronte dei quali si offrivano sostegno reciproco, il tutto fino al 2018 allorché invece si sono registrate le prime incomprensioni che invero il IG. dal tenore dei messaggi, appariva Pt_1 intenzionato a superare per salvaguardare il rapporto.
Quindi, la circostanza riferita dai testimoni indicati dalla moglie che la IG.ra venisse CP_1 appellata durante tutto il rapporto coniugale con nomignoli dispregiativi in presenza di estranei non ha trovato ulteriori riscontri, tal che tali deposizioni, peraltro generiche in quanto non collocate specificamente in un esatto periodo di tempo, non sono idonee, in presenza di emergenze documentali contrastanti, a dimostrare in modo non equivoco la sussistenza di condotte lesive della dignità e della personalità della donna tali da poter essere da sole poste a fondamento della pronuncia di addebito, stanti le diverse risultanze documentali in cui invece il rapporto è apparso caratterizzato da parole di rispetto e di amore fino a quando non è sopraggiunta la crisi coniugale.
Peraltro, come ritenuto dalla Corte di Appello, molti di questi nomignoli, come ad esempio
” non assumono in via univoca ed inequivoca i connotati dell'offesa e dell'umiliazione Persona_6 potendo pure interpretarsi come epiteti di natura vezzeggiativa usati con affetto almeno fino alla fine della relazione;
questa diversa interpretazione appare invero più coerente con il tenore dei messaggi, dai quali per un verso risulta che il sig. ha sempre apprezzato l'aspetto fisico della IG.ra Pt_1
, spesso dicendole che la trovava bella, e per altro verso risulta che il cambiamento fisico fosse CP_1 effettivamente percepito come un problema dalla IG.ra , la quale ai complimenti del marito CP_1 rispondeva sempre in modo dubbioso, mostrando dispiacere per i suoi problemi di peso.
Peraltro, dalle chat emerge anche la preoccupazione del sig. rispetto al fatto che la Pt_1 sig.ra non riuscisse ad accettare il suo aspetto fisico, essendovi messaggi in cui il marito ha CP_1 spiegato di aver tentato di aiutarla nel controllare la sua alimentazione, per cercare di sostenerla nel risolvere quello che lei percepiva e soffriva come un problema.
Quindi, è senz'altro provato che il sig. ha cercato di prestare attenzione Pt_1 all'alimentazione della moglie, esortandola a non ingrassare e a mangiare cibo dietetico, a volte anche togliendole il piatto per evitare di farle mangiare la seconda porzione di dolce, ma è anche emerso che ciò è avvenuto nella convinzione di volerla aiutare avendo reputato, seppure in modo erroneo, che la non avesse accettato il fatto di essere sovrappeso. Non sono state provate, invece, CP_1 modalità umilianti e sprezzanti con cui tale controllo sarebbe stato posto in essere.
Le emergenze istruttorie valutate complessivamente consentono quindi di ritenere che le liti tra i coniugi verificatesi alla fine del 2018 sono espressione della disaffezione coniugale che nel corso del tempo è maturata a causa delle incomprensioni di coppia e che hanno portato gradualmente alla intollerabilità della convivenza.
Il progressivo e reciproco allontanamento emotivo e affettivo tra i coniugi, emerso dai messaggi a decorrere dalla metà del 2018, che ha reso senz'altro insostenibile la convivenza, non legittima tuttavia la pronuncia di addebito e per tale motivo l'appello avverso il relativo capo della sentenza con cui è stato diposto a carico del IG. l'addebito della separazione deve essere Pt_1 accolto.
Per gli stessi motivi deve essere invece rigettato l'appello svolto dal sig. avverso la Pt_1 sentenza nella parte in cui il Tribunale ha respinto la sua domanda di addebito della separazione a carico della moglie, là dove la relazione tra la signora e il signor è stata accertata CP_1 CP_2
e collocata temporalmente alla fine del 2018, allorché la crisi coniugale era già conclamata, tanto che la sig.ra ha depositato il ricorso introduttivo del giudizio e l'istanza di ordine di protezione ex CP_1 art. 342 bis c.c. nel mese di dicembre del 2018. Non sono invece emersi elementi idonei a ritenere che tale relazione fosse antecedente e fosse stata la causa della crisi coniugale, circostanza peraltro anche contraria a quanto risulta dalla lettura della chat dei coniugi contenente tutti i messaggi scambiatisi dalle parti dal 2015 al 2019.
Con riferimento all' affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, parimenti Per_1 impugnato dal sig. si osserva quanto segue. Pt_1
Il Tribunale ha disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre sulla base dell'accertamento in sede penale circa le condotte assunte dal signor nei confronti della moglie Pt_1 alla presenza del figlio e della relazione dei Servizi sociali del 22 dicembre 2022, ponendo a fondamento della decisione la motivazione che di seguito si riporta:
“tenuto conto del comportamento inappropriato e maltrattante posto in essere dal Pt_1 anche al cospetto del figlio minore, nonché di quanto evidenziato dal Servizio Sociale del Municipio
VIII nella relazione del dicembre 2022, reputa che sussistano i presupposti per disporre
l'affidamento esclusivo di alla madre, con conferma dei vigenti tempi di permanenza, come Per_1 sopra riportati.
Invero, nonostante i percorsi avviati e portati a compimento dalle parti, il non ha Pt_1 ancora acquisito competenze genitoriali adeguate e tali da consentirgli di comprendere appieno le effettive esigenze e i reali bisogni psico-fisici ed evolutivi del figlio.
Si legge in particolare nelle relazioni del Servizio Sociale e da ultimo in quella del dicembre
2022 che la dottoressa , psicologa cui le parti avevano concordato di rivolgersi preso atto Per_7 della necessità che sia seguito terapeuticamente, dopo aver svolto gli incontri con i genitori, Per_1
“nelle ultime due settimane ….. ha lavorato per l'inizio della presa in carico del bambino, ma non è stato possibile procedere anche alla luce dell'istanza presentata di recente a questo Tribunale da parte del sig. a insaputa della sig.ra ”. Gli stessi coniugi hanno iniziato il percorso di Pt_1 CP_1 sostegno alla genitorialità nel mese di gennaio 2022 fino al 30 novembre 2022 “momento in cui si è ritenuto opportuno interromperli alla luce della notizia, pervenutaci dalla sig.ra , del ricorso CP_1 presentato da parte del padre, che ha compromesso sia l'alleanza terapeutica, sia la flebile fiducia e collaborazione che si era faticosamente tentato di creare tra i genitori. Il sig. infatti, nulla Pt_1 aveva riferito in merito alla sua intenzione di proporre all'AAGG richieste relative alla modifica della frequentazione con il figlio, rendendo pertanto impossibile addivenire a soluzioni condivise con l'altro genitore”. Si legge ulteriormente nelle relazioni del Servizio: “si è potuta constatare una differenza sostanziale tra il sig. e la sig.ra nel modo di gestire il figlio : Pt_1 CP_1 Per_1 mentre la madre tende a porre limiti e regole alle quali il minore sembra rispondere positivamente, il padre più accondiscendente e propenso al dialogo, sperimenta enormi frustrazioni a causa dalla mancata rispondenza del figlio al suo stile genitoriale ed educativo, che a parere delle scriventi appare poco contenitivo e tutelante. Numerose sono state le occasioni in cui il sig. esasperato Pt_1 dai comportamenti del figlio sempre più provocatori e pericolosi, lo hanno indotto a doverlo punire con degli “scapaccioni” come da lui stesso riferito negli incontri, “sempre sul sedere” o a chiedere
l'aiuto del vicino di casa o della stessa sig.ra per riuscire a gestire il figlio” che, secondo CP_1 quanto riferito, “con il padre appare provocatorio e irriguardoso”, mentre con la madre “più compiacente e rispettoso”. ….. “quando il minore è con il padre risulta più agitato”; Per_1
“strumentalizza il padre contro la madre, per cercare di ottenere quello che vuole”. “Con il padre sono più frequenti gli episodi in cui perde il controllo, urla e lancia gli oggetti contro il Per_1 padre e prende di mira il gatto. In queste occasioni il sig. è in forte difficoltà a gestire il figlio, Pt_1 ricorre spesso alla madre, chiamandola per andarlo a riprendere”. “Con la madre sembra Per_1 riuscire a rispettare le regole. Con lei il minore riesce a parlare e ragionare sugli agiti che mette in atto in quei momenti in cui non tollera il “no” […] e deve essere … disposto l'affidamento esclusivo rafforzato di alla madre affinché il conflitto agito sul piano genitoriale non porti, come già Per_1 successo, ad una paralisi decisionale, costringendo di fatto la ricorrente a continuare a dover condividere con il condannato per maltrattamenti, decisioni afferenti il figlio comune in Pt_1 assenza di una reale presa di coscienza da parte del medesimo resistente di quanto avvenuto e delle conseguenze delle sue azioni.”
La sentenza deve essere riformata sul punto.
La violenza domestica alla presenza del minore è stata esclusa dalla Corte di Appello di Roma in sede penale, venendo dunque meno uno dei presupposti fondanti la decisione del disposto affidamento esclusivo di alla madre, che invero sarebbe stato ritenuto innanzitutto una Per_1 conseguenza delle presunte gravi condotte maltrattanti poste in essere dal alla presenza del Pt_1 bambino e dell'incapacità dello stesso di capire la gravità delle sue azioni, nonché, secondo quanto riportato nella relazione dei Servizi Sociali del mese di dicembre del 2022, anche dell'incapacità del
IG. di gestire il figlio. Pt_1
Ciò posto, pur in assenza dell'accertamento delle condotte maltrattanti, emerge in ogni caso una alta conflittualità dei coniugi che ha portato al fallimento del percorso di sostegno alla genitorialità condivisa iniziato nel mese di gennaio del 2022, sulla scorta degli esiti della CTU, e interrotto dai Servizi Sociali nel mese di novembre, dopo l'istanza svolta dal in pendenza del Pt_1 giudizio di primo grado per la modifica della regolamentazione del collocamento di Per_1 all'epoca disposto in via provvisoria presso la madre.
L'arresto del percorso di sostegno ad una genitorialità condivisa è stata dunque causata dalla sussistenza di un'alta conflittualità tra le parti, caratterizzata dalla denuncia reciproca di gravi condotte violative dei doveri derivanti dal matrimonio e richieste reciproche di collocamento di ognuno presso di sé, per tutelare l'interesse del minore. Per_1
Come noto, l'alta conflittualità emersa preclude senz'altro il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso tutte le volte in cui la sua concreta applicazione possa mettere in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico del minore, tanto da pregiudicare il suo interesse (cf.
Cass. 6535/2019, secondo cui "In tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse").
Tale alta conflittualità è ancora presente nella coppia nonostante il tempo trascorso dalla separazione e nonostante la sentenza del Tribunale di Roma abbia disposto l'affidamento esclusivo rafforzato di alla madre proprio per evitare che il conflitto presente sul piano genitoriale Per_1 comportasse una paralisi decisionale (oltre che per evitare che la IG.ra dovesse condividere CP_1 le decisioni inerenti al minore con il condannato per maltrattamenti). Pt_1
Dopo la pubblicazione della sentenza che ha disposto l'affidamento esclusivo di alla Per_1 madre, regolamentando la frequentazione del padre con il figlio in modo ampio, secondo il calendario di visite sopra riportato, la situazione della coppia genitoriale non è migliorata ed anzi ha subito un peggioramento, riflettendosi sull'equilibrio psicofisico del minore e portando alla sostanziale sospensione da parte dei genitori del regime ampio di visita del padre con il figlio e alla successiva ripresa della frequentazione senza alcun pernottamento di presso il padre. Per_1
Dalle allegazioni delle parti è emerso infatti ch,e dopo il giudizio di primo grado, ha Per_1 manifestato un disagio crescente, assumendo atteggiamenti oppositivi e aggressivi nei confronti della madre, attribuibili secondo la sig.ra all'intento del IG. di strumentalizzare il figlio;
CP_1 Pt_1
d'altra parte, il sig. avrebbe incontrato sempre difficoltà a contenere l'esuberanza del bambino Pt_1 tanto che nei periodi in cui stavano insieme richiedeva sempre l'intervento e l'aiuto della IG.ra
; più volte è fuggito dalla casa paterna nel 2023 e la IG.ra ha denunciato tali CP_1 Per_1 CP_1 fatti ai difensori del lamentando una strumentalizzazione del bambino ad opera del padre, che Pt_1 la denigrava anche di fronte al figlio.
Per questo motivo, per un periodo la IG.ra ha sospeso gli incontri tra il padre e il figlio CP_1 stabiliti nella sentenza di separazione, introducendo diverse modalità di visita meno ampie, consistenti nella facoltà del padre di incontrare il figlio durante gli allenamenti e durante le partite di calcio, nonché di trascorrere del tempo insieme nel pomeriggio al centro commerciale o al parco vicino casa, previo accordo di volta in volta con la Si.gra US. Successivamente, nel mese di febbraio 2024, sono stati reintrodotti dalla sig.ra due pomeriggi a settimana di visita con CP_1 esclusione dei pernotti e del fine settimana. La madre ha dedotto di aver accolto le indicazioni della psicoterapeuta presso la quale ha seguito nel frattempo un percorso di psicoterapia, all'esito Per_1 del quale, con la relazione del 2024, sarebbero state riscontrate le difficoltà del sig. di gestire Pt_1 il bambino, là dove il padre tenderebbe ad assumere un comportamento inappropriato, in quanto, invece di comprendere le esigenze affettive e psicoeducative del figlio, metterebbe in atto un atteggiamento che tende a imporsi e pretendere.
Nella relazione si è dato anche atto anche di quanto riferito da alla psicoterapeuta in Per_1 ordine al rapporto conflittuale tra i genitori, che litigherebbero spesso in sua presenza, e dello stato di ansia e di aggressività di , risultato più contenuto nei periodi in cui sono stati sospesi i pernotti Per_1 dal padre.
Ebbene, a fronte del persistere dell'alta conflittualità della coppia, rimasta irrisolta soprattutto in relazione alla gestione e alla frequentazione del figlio, nonostante la consulenza tecnica d'ufficio in primo grado avesse riscontrato l'esistenza di risorse in entrambi i genitori per arrivare ad una genitorialità condivisa, indicando il regime di affido condiviso come quello più rispondente all'interesse del minore, e tenuto conto altresì del persistere della grave situazione psicologica del minore, soggetto, secondo quanto allegato da entrambe le parti, a crisi di nervi e violenza nei confronti di entrambi i genitori, non può essere disposto il regime di affido condiviso, il quale, tenuto conto di quanto già sperimentato, rischierebbe di arrecare un serio pregiudizio per un sano sviluppo psicofisico del minore.
Devono quindi disporsi un iniziale e temporaneo affido del minore ai Servizi Sociali di Roma
Capitale che hanno preso già in carico il nucleo familiare, al quale spetteranno le decisioni di straordinaria amministrazione, e il collocamento di presso la madre, al fine di precostituire, Per_1 ove possibile, le condizioni per il ripristino di una condivisa bigenitorialità, anche attraverso il sostegno dei Servizi Sociali, che a tal fine devono essere altresì incaricati di fornire loro supporto per il superamento del conflitto e la corretta instaurazione di una relazione basata sul reciproco rispetto nella relazione con il figlio (cfr. Cass. Civ., n. 24637 del 2021, secondo la quale “Il provvedimento di collocamento del minore presso i Servizi Sociali ha la evidente finalità di precostituire, ove possibile, le condizioni per il ripristino di una condivisa bigenitorialità, tutelando fin da subito il minore e dettando, a tal fine, tutte le disposizioni utili intese nell'immediatezza ad attribuire ai Servizi Sociali un ruolo di supplenza e di garanzia e a fare iniziare ai genitori un percorso terapeutico finalizzato al superamento del conflitto e alla corretta instaurazione di una relazione basata sul reciproco rispetto nella relazione con il figlio. Ciò nell'osservanza del principio della bigenitorialità che, nell'interesse superiore del minore, va assicurato e che va inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi e nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione”.
Quanto alla regolamentazione dei tempi di frequentazione di con il padre, occorre Per_1 delegare i Servizi Sociali di predisporre un calendario di visite di con il IG. che tenga Per_1 Pt_1 conto degli attuali tempi di permanenza del figlio presso il padre e di provvedere ad aumentare gradualmente gli incontri in considerazione dell'eventuale miglioramento dei rapporti con il figlio e tra i genitori, alla luce dei quali considerare la possibilità di ripristinare l'affidamento genitoriale, previo eventuale procedimento di modifica da promuoversi da parte dei genitori stessi.
In conclusione, alla luce della reciproca soccombenza, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere integralmente confermate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2883 del 2023, avente ad oggetto l'appello promosso dal sig. nei confronti della IG.ra Parte_1 CP_1
avverso la sentenza di separazione coniugale n. 7071/2023, pronunciata dalla Prima Sezione
[...]
Civile del Tribunale di Roma, a definizione del procedimento di separazione giudiziale rubricato con
R.G. n. 83322/2018, pubblicata in data 4 maggio 2023 e notificata in pari data, così provvede:
1) in riforma della sentenza di separazione coniugale n. 7071/2023, rigetta la domanda di avente ad oggetto la pronuncia di addebito della separazione a carico di CP_1
; Parte_1
2) a conferma della sentenza di separazione coniugale n. 7071/2023, rigetta la domanda di avente ad oggetto la pronuncia di addebito della separazione a carico di Parte_1
; CP_1
3) affida ai Servizi Sociali compenti per territorio, ai quali spetteranno le decisioni Per_1 di maggior interesse per il minore, con collocamento del figlio presso la madre;
4) incarica i servizi Sociali competenti di predisporre un calendario di visite di con Per_1 il IG. che tenga conto degli attuali tempi di permanenza del figlio presso il padre Pt_1
e di provvedere ad aumentare gradualmente gli incontri in considerazione dell'eventuale miglioramento dei rapporti con il figlio e tra i genitori;
5) dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio che monitoreranno la condizione generale di , anche con riferimento al Per_1 rapporto con le figure genitoriali, con obbligo di relazionare con cadenza semestrale al
Giudice Tutelare, segnalando eventuali comportamenti tesi ad ostacolare i reciproci rapporti;
6) ordina al Servizio sociale affidatario di avviare un percorso di sostegno per il raggiungimento di una genitorialità condivisa per i IG.ri e CP_1 Parte_1
[...]
7) Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Giudice estensore il Presidente
MA RI FI UN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott.ssa FI UN Presidente dott. ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere dott.ssa MA RI Consigliere rel riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 2883 del ruolo generale dell'anno 2023, trattenuta in decisione il 24 settembre 2025 e vertente tra
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Parte_1
CO e IL CA, giusta procura in atti;
appellante-
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Menichetti, CP_1 CodiceFiscale_1 giusta delega in atti;
appellato-
con la partecipazione del Procuratore Generale.
OGGETTO: appello avverso la sentenza di separazione coniugale n. 7071/2023 pronunciata dalla
Prima Sezione Civile del Tribunale di Roma, a definizione del procedimento di separazione giudiziale rubricato con R.G. n. 83322/2018, pubblicata in data 4 maggio 2023 e notificata in pari data
CONCLUSIONI
Per la parte appellante nel ricorso in appello del 5 giugno 2023:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza n° 7071/2023, pronunciata dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Roma, a definizione del procedimento di separazione giudiziale rubricato con R.G. n. 83322/2018, pubblicata in data 4 maggio 2023 e notificata in pari data e, conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame proposti, riformare in parte qua la sentenza n° 7071/2023, pronunciata dalla Prima Sezione Civile del
Tribunale di Roma, disponendo, per tutti i motivi enucleati in narrativa:
- con riguardo alla separazione, l'addebito della stessa alla IG.ra o, in subordine, CP_1
l'esclusione dell'addebito della separazione posto in capo al IG. Pt_1
- con riguardo al figlio minore, l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori adottando, Per_1 ove ritenuti sussistenti i relativi presupposti, i provvedimenti ai sensi degli artt. 473 bis 15 e 473 bis
22 c.p.c., rimettendo il caso, ove ritenuto opportuno, al monitoraggio di nuovi Servizi Sociali.
Con vittoria delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio.”.
Per la parte appellata, nella comparsa di costituzione del 27 marzo 2024:
- rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dal signor
[...]
avverso la sentenza n. 7071/2023 pubblicata il 04/05/2023 dal Tribunale civile di Roma, Parte_1 per tutti i motivi sopra esposti;
- in ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa;
- in via istruttoria, ove l'Ill.ma Corte lo ritenesse opportuno, ordinare al Commissariato di Tor
Carbone, la produzione del verbale redatto in data 21 novembre 2023 in Roma, Via Attilio Ambrosini, ove è stato ritrovato il minorenne verso le 18:00 di sera.”. Persona_2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, la IG.ra , premesso di CP_1 aver contratto matrimonio concordatario con il IG. in data 22 settembre 2012, in Parte_1 regime di separazione dei beni, e che dall'unione coniugale, in data 20 novembre 2013, è nato il figlio
, ha convenuto in giudizio il IG. , chiedendo la separazione personale dei Per_1 Parte_1 coniugi con addebito a carico del marito, per essersi costui reso responsabile di atteggiamenti pregiudizievoli per l'incolumità psicofisica della moglie e del figlio , sfociati in alcuni Per_1 episodi di violenza fisica e verbale, successivamente fatti oggetto di querela;
la ricorrente ha chiesto
per questi motivi
disporsi l'affidamento in via esclusiva del figlio minore alla madre e un calendario di visite del minore con il padre, previo accertamento dell'idoneità di quest'ultimo a cura dei servizi sociali e previo espletamento di una consulenza psicologica sulla persona del IG. volta ad Pt_1 accertare la capacità genitoriale dello stesso;
ha chiesto infine disporsi un assegno mensile a carico del IG. in favore della moglie a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Pt_1 Per_1 pari ad € 600,00.
Nelle more del giudizio, la IG.ra ha depositato dinnanzi al Tribunale di Roma un CP_1 ulteriore ricorso ex art. 342 bis c.c. e 736 c.p.c., al fine di ottenere in via d'urgenza l'allontanamento del signor dalla casa familiare e l'esercizio del diritto di visita paterno in modalità protetta, in Pt_1 ragione del rinvenimento di un hard disk nell'armadio di pertinenza del IG. contenente Pt_1 materiale asseritamente pedopornografico e pasticche di “tadalfill”; il Tribunale di Roma, con decreto ex art. 342 bis. C.c. e 732 c.p.c. del 31 gennaio 2019, ritenuta la necessità di approfondire il rapporto del con la sfera della sessualità e ritenuto comunque che il avesse un contegno Pt_1 Pt_1 prevaricatore ai danni di moglie e figlio, ha ordinato all'appellante la cessazione delle condotte denunciate e disposto il suo allontanamento dall'abitazione familiare. Con il medesimo decreto, il
Tribunale di Roma ha stabilito inoltre modalità di visita ristrette tra il padre e il minore , da Per_1 esercitarsi solo in presenza della madre o di altra persona di fiducia, fissando altresì, a carico del signor un contributo al mantenimento del figlio pari ad € 300,00 mensili;
ha trasmesso infine Pt_1 il fascicolo ai Servizi Sociali per la presa in carico della famiglia, ai fini dell'espletamento di un'indagine psico-socio-ambientale sul nucleo familiare.
Il IG. , costituitosi nel giudizio di primo grado, ha contestato la veridicità Parte_1 delle circostanze in fatto poste alla base delle domande della ricorrente, assumendone la strumentalità in quanto tese ad ottenere le migliori condizioni possibili in sede di separazione e ad evitare possibili responsabilità in punto di addebito;
ciò posto, il convenuto ha chiesto, a sua volta, la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa alla IG.ra , deducendo che la CP_1 convivenza coniugale sarebbe divenuta intollerabile a causa dei comportamenti della moglie, contrari ai doveri derivanti dal matrimonio, giacché la stessa avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale con un collega di lavoro, la cui esistenza sarebbe stata confermata nel 2018 dall'agenzia investigativa alla quale il IG. si era rivolto dopo essersi insospettito per i comportamenti anomali della Pt_1 moglie.
Il IG. ha inoltre chiesto l'affido condiviso del figlio minore con sua Pt_1 Per_1 collocazione paritaria presso entrambi i genitori e la determinazione a carico del resistente di un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento del figlio pari ad € 200,00. Infine, il sig. ha chiesto la condanna della IG.ra al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. Pt_1 CP_1
2043 c.c. per la condotta illecita e vessatoria e, comunque, contraria agli obblighi derivanti dal matrimonio, perpetrata dalla moglie ai suoi danni, da liquidarsi in via equitativa in misura non inferiore ad € 100.000,00.
Esperito invano il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti, con i quali ha disposto l'affido condiviso del minore ad Per_1 entrambi i genitori rimettendo agli stessi, separatamente, ogni decisione riguardante le questioni di ordinaria amministrazione e, all'accordo tra le parti, le decisioni di maggiore interesse per il figlio.
Con il medesimo provvedimento sono stati fissati i tempi e le modalità di visita e permanenza del minore presso il padre, con esclusione dei pernottamenti, ed è stato posto a carico del IG. Per_1 un contributo al mantenimento in favore del figlio pari ad € 300,00 mensili, oltre all'obbligo Pt_1 di partecipare alle spese straordinarie nella misura del 50 %.
Nella medesima sede, il Presidente ha invitato i Servizi Sociali di Roma Capitale a depositare una relazione entro il successivo 20 dicembre 2019 e ha rinviato, infine, la causa alla fase istruttoria, assegnando alle parti i termini per l'integrazione di rispettivi atti.
In virtù della relazione dei Servizi Sociali, depositata in data 23 dicembre 2019, nella quale è stato dato atto dell'insussistenza di cause ostative ai pernottamenti del bambino presso l'abitazione del padre, con provvedimento del 9 giugno 2020, il Tribunale di Roma, su istanza del IG. Parte_1
ha disposto una prima modifica delle condizioni vigenti, stabilendo che il figlio minore
[...]
potesse pernottare presso l'abitazione paterna sia nei fine settimana di competenza del padre, Per_1 sia nel corso delle vacanze scolastiche ed estive, con prosecuzione del monitoraggio della famiglia da parte dei Servizi Sociali.
In pendenza dei termini per il deposito delle memorie istruttorie, con la sentenza penale di primo grado n. 548 del 2021, pronunciata dal GUP presso il Tribunale di Roma, il signor è Pt_1 stato condannato a un anno di reclusione, oltre al pagamento del risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, , per i reati di cui agli artt. 572 e 61 n. 11 c.p., per avere CP_1 sottoposto la moglie, nel corso della convivenza coniugale, a reiterati atti di maltrattamenti di natura psicologica attraverso insulti e umiliazioni, accusandola di essere posseduta dal demonio e denigrando il suo aspetto fisico (sentenza successivamente riformata dalla Corte di Appello di Roma che ha assolto il IG. perché il fatto non sussiste). Pt_1
Successivamente, la causa è stata istruita con l'assunzione delle prove orali e con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio di natura psichiatrica volta alla verifica delle capacità genitoriali delle parti e della loro personalità, nonché attraverso un'indagine patrimoniale affidata alla Guardia di Finanza.
All'esito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale, condividendo le conclusioni della Dott.ssa Cristina Azzara, secondo la quale era opportuno, nell'esclusivo interesse del minore, mantenere l'affido condiviso e prevedere un significativo ampliamento delle modalità di frequentazione tra il padre e il figlio, non ritenendo sussistente alcuna causa a ciò ostativa, ha disposto una nuova modifica dei provvedimenti provvisori sino all'epoca vigenti, disponendo, tra l'altro, un più ampio periodo di frequentazione tra il padre e il figlio, dopo aver confermato il pieno affido condiviso del minore, soluzione ritenuta più rispondente alle esigenze del minore stesso.
Successivamente, a causa della nuova situazione creatasi nella famiglia della IG.ra , CP_1 ritenuta dal sig. non più adeguata alle esigenze del minore, in ragione delle vicende intercorse Pt_1 tra la ricorrente e il nuovo compagno, IG. , il IG. ha proposto una nuova istanza CP_2 Pt_1 al Tribunale di Roma affinché fossero assunti nuovi provvedimenti in ordine all'affido e alla collocazione del minore , istanza sulla quale il Tribunale si è riservato di provvedere in sede Per_1 di definizione nel merito.
In particolare, con la predetta istanza urgente depositata il 20 novembre 2022, il signor Pt_1 ha chiesto al Tribunale di Roma di acquisire gli atti del procedimento incardinato tra la signora CP_1
e il suo compagno (signor ), in quanto “intimamente legato in termini oggettivi e soggettivi CP_2 all'odierna controversia, a tutela della verità processuale, al fine di consentire al Giudicante di poter valutare, per la formazione del suo convincimento, ogni elemento in esso rappresentato, da utilizzarsi nella presente sede anche a titolo di semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio”, nonché di “adottare tutti i più opportuni provvedimenti volti ad assicurare la frequentazione più ampia possibile tra il IG. e il figlio disponendone la collocazione Pt_1 Per_1 paritaria, ai sensi dell'art. 337ter, secondo comma, c.c. ovvero la collocazione prevalente presso il padre, nell'interesse esclusivo del minore”, e di adottare “nell'interesse esclusivo del minore, ogni provvedimento utile e necessario a far cessare alla IG.ra le suddette condotte CP_1 pregiudizievoli alla salute psichica dello stesso minore”.
Con la suddetta istanza, il signor ha denunciato infatti l'esistenza di comportamenti Pt_1 della moglie denigratori nei suoi confronti e “possessivi” nei confronti del figlio , che Per_1 sarebbero stati confermati “sia dai vari professionisti che hanno curato la vicenda de qua, sia dalle prove orali escusse nel corso dell'istruttoria” e da ultimo, proprio dallo stesso il Controparte_3 quale, “ dopo essere stato partecipe della frattura matrimoniale tra i coniugi , ha avuto Parte_2
a sua volta un figlio da quest'ultima ed, oggi, si trova anch'esso costretto a difendersi giudizialmente dalle accuse mossegli dalla IG.ra che vuole allontanarlo dal figlio .(…)”. CP_1 Per_3
A dimostrazione di quanto assunto, il sig. ha allegato alla predetta istanza la Pt_1 trascrizione di una conversazione avvenuta con l'ex compagno della signora , risalente al mese CP_1 di maggio del 2021, nella quale il signor e il signor hanno discusso circa la Pt_1 CP_2 presunta esistenza di una relazione sentimentale tra la signora e un altro uomo, proponendosi CP_1 di collaborare e di incontrarsi alla presenza dei loro avvocati per “tutelare i loro figli”.
Quindi, il signor con l'istanza del 20 novembre 2022, ha rappresentato come la Pt_1 collocazione prevalente di presso la madre fosse diventata non più opportuna per il minore, Per_1 il quale ha dimostrato di avere bisogno di un ampliamento del rapporto con il padre,
Successivamente a tale istanza la vicenda giudiziaria ha avuto nuovi e diversi sviluppi.
I Servizi Sociali che avevano in carico il nucleo familiare hanno provveduto, nel mese di dicembre del 2022, all'invio di una nuova relazione dove hanno dato atto dell'intervenuto arresto del percorso di sostegno per il raggiungimento di una genitorialità condivisa, in ragione dell'impossibilità di proseguire gli interventi proprio a seguito dell'iniziativa giudiziaria assunta dal IG. Pt_1 all'insaputa della IG.ra , circostanza che avrebbe evidenziato l'assenza della volontà effettiva CP_1 di sottoporsi al percorso costruendo un rapporto di fiducia all'interno della coppia genitoriale. I
Servizi Sociali hanno altresì rappresentato l'incapacità del IG. di gestire le reazioni ed i Pt_1 comportamenti del minore.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Roma con la sentenza n. 7071/2023, ha statuito quanto segue: - “dichiara la separazione giudiziale dei coniugi, pronunciata con sentenza non definitiva n.
17012/2020, addebitabile al marito e alle seguenti condizioni: Parte_1
o i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
o affida il figlio minore (Roma, 20 novembre 2013) in via esclusiva alla madre presso Per_1 cui è fissata la sua residenza, con la precisazione che alla madre spettano anche tutte le decisioni di maggior importanza per il figlio afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
o salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé a) a finesettimana Per_1 alternati dalle ore 16.00 o dal diverso orario di uscita scolastico del venerdì al lunedì mattina
(ingresso a scuola ovvero fino alle ore 9.00 in caso di chiusura scolastica); b) due pomeriggi a settimana, preferibilmente il martedì e il giovedì, dalle ore 16.00 o dal diverso orario di uscita scolastico alle ore 21.00 (dopo cena) ovvero fino alle ore 21.30 durante le vacanze scolastiche estive;
c) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali in modo tale da alternare negli anni le principali festività; d) ad anni alterni in coincidenza con il compleanno dei genitori (3 maggio), il compleanno di e le festività nazionali e locali infrasettimanali;
e) per trenta Per_1 giorni non consecutivi durante le vacanze scolastiche estive da concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno e a condizione di reciprocità con la madre, con la precisazione che in difetto di diverso accordo il padre terrà con sé dal 1° al 15 dei mesi di luglio e agosto negli Per_1 anni pari e dal 16 al 31 dei mesi di luglio e agosto negli anni dispari e la madre viceversa;
f) una settimana, così detta settimana bianca, durante l'inverno con la precisazione che la madre potrà fruire di una settimana ulteriore di vacanze durante il periodo estivo nei mesi di giugno o settembre;
o fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti provvisori, dispone che a far data dal mese di maggio
2023 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di la Per_1 somma mensile di euro 400,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base maggio
2023, e condanna il al versamento, in favore della ed entro il giorno 5 di ogni mese, Pt_1 CP_1 dei relativi ratei, comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17 dicembre 2014; o pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui in motivazione;
Per_1
o rigetta la domanda di addebito spiegata dal Pt_1
o dichiara compensate in ragione della metà le spese di lite tra le parti;
o condanna il resistente a rifondere alla ricorrente il restante 50% delle spese di lite liquidate in Parte_1 complessivi euro 2.500,00 (pari al 50% del totale di euro 5.000,00) per compenso professionale, oltre
IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge;
o pone definitivamente a carico di ambo le parti in eguale misura le spese di ctu liquidate con separato decreto;
o dichiara l'inutilizzabilità della documentazione allegata dal alla memoria di replica Pt_1 ex art. 190 c.p.c.”
Con ricorso depositato in data 5 giugno 2023, il IG. ha proposto appello Parte_1 avverso la predetta sentenza, lamentando l'erronea ricostruzione dei fatti di causa operata dal
Tribunale, là dove il primo giudicante, nel valutare gli asseriti episodi di maltrattamenti quali atti di per sé idonei a costituire motivo di addebito della separazione a carico del marito, avrebbe erroneamente ritenuto che la sentenza penale di primo grado n. 548 del 2021, pronunciata dal GUP presso il Tribunale di Roma, fosse passata in cosa giudicata, perché non impugnata, circostanza invero infondata giacché, come più volte ribadito dal ricorrente nel giudizio di primo grado, la sentenza penale era stata tempestivamente appellata ed il relativo procedimento rubricato con r.g. 7527/2021 all'epoca pendeva ancora dinanzi alla Corte di Appello di Roma.
In ogni caso, nel merito il sig. ha censurato la decisione del Tribunale in ordine Pt_1 all'addebito della separazione, in quanto fondata esclusivamente sulla sentenza penale di condanna, evidenziando come la predetta condanna sia stata emessa sulla base delle sole dichiarazioni della
IG.ra contenute nella denuncia querela, in assenza di dibattimento e di qualsivoglia attività CP_1 istruttoria e/o prova documentale idonea a dimostrare l'intrinseca veridicità degli stessi fatti posti alla base della querela.
Il IG. ha in particolare lamentato l'erroneità della decisone sull'addebito della Pt_1 separazione a suo carico, ritenendo che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto attribuire, quale causa esclusiva della frattura del rapporto coniugale, efficacia assorbente alla condotta adulterina tenuta dalla IG.ra in epoca anteriore ai fatti dalla stessa denunciati all'Autorità penale, CP_1 allorquando il rapporto coniugale era già venuto meno proprio a causa di detto tradimento, e questi fatti, comunque contestati, avrebbero potuto semmai essere valutabili nella loro isolata lesività, ma non certo quale presupposto per l'addebito di una separazione imputabile alla IG.ra in ragione CP_1 del mancato rispetto dei doveri imposti dall'art. 143 c.c. Con un ulteriore motivo di appello, il IG. ha impugnato il capo della sentenza con il Pt_1 quale è stato disposto l'affidamento di in via esclusiva alla madre, eccependo che il tribunale Per_1 avrebbe erroneamente posto alla base di tale decisione, per un verso, il comportamento inappropriato e maltrattante posto in essere dal risultante esclusivamente dalla sentenza penale di condanna, Pt_1
e, per altro verso, le risultanze dell'ultima relazione del Servizio Sociale del Municipio VIII depositata nel mese di dicembre 2022, senza invece tener conto di quanto in precedenza riscontrato, affermato e sostenuto dagli stessi Servizi Sociali, nonché di quanto accertato dalla CTU D.ssa all'esito di più approfonditi esami delle parti e dell'intero nucleo familiare, volti a Persona_4 verificare l'effettiva capacità genitoriale dei coniugi e il loro rapporto con il minore, i cui esiti avevano portato all'adozione di provvedimenti provvisori in tema di affido e di frequentazione padre-figlio sempre più ampi e, comunque, sempre caratterizzati dall'affido condiviso, unica misura ritenuta rispondente agli effettivi bisogni, allo sviluppo, e ai reali interessi del minore.
Per i suesposti motivi il ricorrente ha formulato le conclusioni riportate in epigrafe.
Costituitasi in giudizio, la IG.ra ha sostenuto l'infondatezza dell'appello chiedendone CP_1 il rigetto.
In particolare, dopo aver riassunto brevemente i fatti processuali del primo grado del giudizio, la parte convenuta ha esposto i fatti avvenuti successivamente alla pubblicazione della sentenza di separazione oggetto di impugnazione.
La IG.ra ha in particolare rappresentato che il figlio ha manifestato un CP_1 Per_1 disagio crescente nei mesi successivi all'emissione della sentenza, attribuibile agli atteggiamenti del signor animato dall'intento di strumentalizzare il figlio al solo scopo di screditare e Pt_1 danneggiare la moglie. In particolare, la IG.ra ha rappresentato che il figlio subito dopo la CP_1 sentenza ha iniziato ad assumere atteggiamenti fortemente oppositivi e aggressivi nei confronti della madre, alla quale rivolge insulti e minacce riconducibili a comportamenti e affermazioni del signor là dove, a titolo esemplificativo chiede alla madre “con insistenza e violenza: - di poter andare Pt_1 al parco giochi da solo, poiché il padre glielo consente;
- di acquistargli una scheda sim, perché il padre gli ha regalato un cellulare senza aver richiesto e ottenuto il preventivo consenso materno;
- il resoconto dei soldi che il padre versa alla madre e le spiegazioni del perché la madre non gli compri quello che vuole con i soldi del padre;
- quando potrà andare a vivere dal padre, così potrà fare tutto quello che vuole”.
La IG.ra ha altresì rappresentato che in plurime occasioni il signor ha richiesto CP_1 Pt_1 il suo intervento durante i tempi di sua spettanza per aiutarlo a tranquillizzare il bambino e per condurlo presso l'abitazione materna in quanto incapace di gestirlo. In una di queste occasioni sarebbe anche scappato dall'abitazione paterna e subito dopo ritrovato dalla madre, perché Per_1 immediatamente avvertita dal signor Pt_1
Ancora, la IG.ra ha raccontato che il 21 novembre 2023 è scappato CP_1 Per_1 dall'abitazione del IG. ed è stato ritrovato solo verso le 18:00 dalla Polizia senza scarpe in Pt_1 strada e a ben più di un chilometro e mezzo dall'abitazione paterna.
La IG.ra ha quindi denunciato ai difensori della controparte il grave fatto accaduto, CP_1 lamentando che il signor insisterebbe nello strumentalizzare il figlio contro la madre, Pt_1 denigrerebbe quest'ultima al cospetto del bambino, abdicherebbe al proprio ruolo genitoriale- educativo nei confronti del minore per coltivare al contrario un rapporto con lo stesso di tipo amicale e chiederebbe frequentemente l'intervento della signora durante i tempi di sua spettanza non CP_1 avendo le capacità di gestire e contenere le reazioni del figlio.
A causa della gravità degli eventi e del malessere del figlio, in tale periodo la IG.ra CP_1 ha dedotto di aver sospeso temporaneamente gli incontri con il padre al fine di permettere a Per_1 di recuperare la stabilità psico-emotiva, anche dopo essersi consultata con la terapeuta del figlio.
Successivamente, le parti hanno individuato una nuova modalità di frequentazioni tra padre e figlio, secondo cui il signor avrebbe incontrato il figlio con una frequenza pari a tre volte a Pt_1 settimana agli allenamenti e alle partite di calcio, accordandosi poi di volta in volta per trascorrere del tempo insieme nel pomeriggio, per esempio presso il centro commerciale oppure al parco vicino a casa.
La IGnora ha poi dedotto di aver richiesto al IG. in data 19 febbraio 2024, di CP_1 Pt_1 reintrodurre i due pomeriggi infrasettimanali con temporanea esclusione del pernotto e del week-end al fine di poter tenere sotto osservazione l'andamento del suo stato psico-fisico e in data 12 marzo
2024 di reintrodurre gradualmente il diritto di visita paterno nei fine settimana alternati, ancora senza pernottamenti, alla luce della delicatezza della situazione.
Infine la parte appellata ha aggiornato la Corte di Appello sul percorso di psicoterapia seguito da con la dottoressa la quale con relazione del 18 marzo 2024 ha Per_1 Persona_5 rappresentato quanto segue: “negli incontri in cui era accompagnato dal padre, sig. Pt_1 Per_1 si mostrava più agitato e meno disposto a collaborare infatti non è stato possibile effettuare una valutazione testistica per l'esplicito rifiuto del bambino che veniva volentieri agli incontri, ma voleva decidere lui cosa fare e di cosa parlare”;- “il sig. negli incontri in cui ha accompagnato il Pt_1 bambino, mostrava un atteggiamento di perfezionismo con difficoltà a gestire le emozioni che si evidenziavano quando parlava del rapporto che ha con la madre sottolineando un Per_1
“ipercontrollo” continuo da parte della madre su ”;- “il sig. inizialmente più Per_1 Pt_1 propenso al dialogo, si è dimostrato meno contenitivo e responsabile tanto da sentirlo diverse volte ripetere che “non riesce a gestire il bambino il cui comportamento lo esaspera e si sente incapace a fronteggiare le continue provocazioni del bambino (…) il sig. ha un comportamento Pt_1 inappropriato e non ha ancora acquisito delle adeguate competenze genitoriali per poter comprendere le esigenze affettive e psico-educative di e mette in atto un atteggiamento
Per_1 proteso ad imporsi e a pretendere, anziché a comprendere e ad avvicinarsi al figlio”;
Per_1 appare accessibile al colloquio e riferisce sulla vita familiare e sul rapporto con i suoi genitori che litigano spesso e del fatto che riesce a parlare meglio con la madre che gli è molto vicina specialmente nei momenti in cui lui non tollera un rifiuto alle sue richieste, perché gli viene spiegato come bisogna essere più tolleranti e rispettosi verso gli altri;
mentre nel rapporto con il padre è meno
Per_1 controllato ed a volte ci sono anche episodi in cui il bambino lancia degli oggetti quando non gli viene accordato ciò che gli era stato precedentemente promesso”; - in merito al percorso di
Per_1
e ai suoi stati emotivi da quando i pernotti presso il padre erano stati sospesi migliorava: “il suo stato di aggressività, in questo periodo, sembra più contenuto. Le sue crisi aggressive infatti, che avevano una frequenza quasi settimanale, ora hanno periodi di completa assenza quasi come se
non avendo al momento pernotti con il padre, viva meno gli stati di ansia e di incapacità Per_1 di dialogare e di solitudine emotiva”.
Tanto dedotto, la IG.ra si è innanzitutto opposta alla riforma della sentenza del CP_1
Tribunale nella parte in cui è stato pronunciato l'addebito della separazione a carico del IG. Pt_1
Secondo la parte appellata, correttamente il Giudice di primo grado avrebbe analizzato le condotte poste in essere dal alla presenza del bambino e descritte nella sentenza penale del Pt_1
GUP n. 548 del 2021 come crudeli e insensibili, ritenendo che dette condotte, concretatesi in critiche reiterate per l'aspetto fisico, per la gestione della casa, della spesa e del figlio e sfociate in esplosioni sporadiche di violenza, sarebbero state confermate dalle deposizioni testimoniali rese in giudizio.
Le circostanze denunciate dalla IG.ra avrebbero trovato conferma anche nelle CP_1 valutazioni del Consulente tecnico d'ufficio nella parte in cui l'ausiliare ha riscontrato nel IG. Pt_1
“una personalità orientata sul versante ossessivo (Cluster C), con possibile peggioramento in condizioni di particolare stress in un disturbo ossessivo-compulsivo, con tendenza alla ruminazione ed all'intrusività del pensiero, testimoniata da alcuni gesti rituali osservati” , ed evidenziato “ una tangenzialità nella struttura di pensiero del signor legata all'attenzione per i particolari, Pt_1 nonché una rigidità di fondo, che favorisce il suo autocontrollo ma gli impedisce anche di essere empatico e tollerante verso gli altri.”.
Anche con riferimento all'appello del capo della sentenza che ha rigettato l'avversa domanda di addebito della separazione da porre a suo carico, la IG.ra ha affermato la correttezza della CP_1 decisione del Tribunale, osservando come sia stato dato atto dell'accertamento dell'inizio della relazione tra la signora e il signor alla fine del 2018, allorché la crisi coniugale CP_1 CP_2 era già conclamata, tanto che la ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio e CP_1 istanza di ordine di protezione ex art. 342 bis c.c. nel mese di dicembre del 2018.
Infine, quanto all'affidamento esclusivo del minore alla madre, la IG.ra ha chiesto la CP_1 conferma della sentenza deducendo che dalle risultanze processuali in primo grado sarebbe emersa la gravità delle condotte pregiudizievoli agite dal signor nei confronti della moglie alla Pt_1 presenza del figlio, nonché il clima di vessazioni e aggressività che il padre avrebbe creato nella casa familiare durante il matrimonio, anche alla presenza di . Per_1
L'accertamento della violenza domestica, secondo la parte appellata, avrebbe quindi avuto una duplice rilevanza, sia ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione al marito sia per la pronuncia di affidamento super esclusivo del minore alla madre.
A tal fine, la IG.ra ha sottolineato che già in sede di CTU è emersa l'incapacità del CP_1 signor di saper contenere gli atteggiamenti oppositivi del figlio, osservando come con il padre Pt_1
abbia mostrato esuberanza, ed a tratti svalutazione, creando così “tensione nel clima emotivo Per_1 che non agevolano la relazione padre-figlio”, al punto che il padre ha mostrato “difficoltà a gestire funzionalmente questi aspetti e a riparare l'interazione”.
Parimenti, la IG.ra ha evidenziato come anche i servizi sociali, con le relazioni del CP_1 mese di luglio e del mese di dicembre 2024, abbiano dato atto dell'incapacità del di gestire il Pt_1 bambino. Circa l'opportunità di disporre l'affidamento esclusivo, ha osservato come la sentenza del
Tribunale di Roma sia stata adeguatamente motivata e come gli elementi probatori in tal senso a fondamento della decisione siano plurimi.
Per i suesposti motivi, la parte convenuta ha formulato le conclusioni di cui in epigrafe.
L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha accolto la domanda di addebito spiegata dalla sig.ra
, ponendo a fondamento della decisione, in via principale, la sentenza del GUP presso CP_1 il Tribunale di Roma, n. 548 del 2021, erroneamente considerata definitiva, con la quale l'appellante
è stato condannato alla pena di un anno di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, in quanto ritenuto responsabile del reato ascrittogli di cui agli artt. 572 e 61, n. 11 c.p., “perché nel corso della coabitazione con la moglie CP_1 la sottoponeva a reiterati atti di maltrattamenti di natura psicologica, attraverso insulti e umiliazioni, accusandola di essere posseduta dal demonio e denigrando altresì il suo aspetto fisico, condotte che provocavano alla p.o. stati d'ansia con diagnosi di disturbo dell'adattamento. Con l'aggravante di aver commesso il fatto alla presenza e ai danni del figlio minore (nato il [...]). Per_1
In Roma, fatti commessi dal 20 novembre 2013 e in corso di esecuzione”. A sostegno dell'esistenza delle condotte maltrattanti tenute dal IG. nel corso della Pt_1 convivenza, il Tribunale ha innanzitutto riportato quanto accertato dal GUP con la sentenza n. 548 del 2021, nella parte in cui ha affermato quanto segue: “Pur non assumendo la veste di aguzzino, violento ed aggressivo, nei riguardi della moglie, la condotta di si è però espressa in crudeli Pt_1 ed insensibili atteggiamenti quali quelli descritti, le critiche reiterate per l'aspetto fisico, per la gestione della casa, della spesa, del figlio, con esplosioni sporadiche di violenza che hanno ingenerato nella vittima grandi insicurezze e mortificazione. La fragilità della donna è stata da lui stesso ampiamente considerata nell'interrogatorio reso all'udienza preliminare;
non ha però saputo spiegare i motivi che hanno spinto la donna alle denunce. Il delitto di cui all'art. 572 c.p. punisce la condotta di maltrattamenti che è un concetto ampio e onnicomprensivo: non è integrato soltanto da atti di percosse, lesioni, ingiurie, minacce, ma anche da privazioni, umiliazioni imposte alla vittima, atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali.
L'interrogatorio reso all'udienza preliminare ha consentito di apprezzare anche la palese inconsapevolezza e presa di coscienza da parte del del malessere vissuto dalla moglie e madre Pt_1 del loro figlio, delle ragioni sottese al malessere, delle cause omettendo ogni riflessione sul motivo per il quale la moglie lo avesse già denunciato il mese di ottobre 2018, prima di presentare il ricorso pe la separazione giudiziale. Singolare il fatto che egli abbia dichiarato di non essersi neanche accorto che la moglie nell'anno 2018 aveva iniziato a frequentare un altro uomo”.
Il sig. ha censurato la predetta decisione del Tribunale in ordine all'addebito della Pt_1 separazione, deducendo proprio che la motivazione è fondata esclusivamente sulla sentenza penale di condanna, emessa, secondo il suo assunto, sulla base delle sole dichiarazioni della IG.ra CP_1 contenute nella denuncia querela, in assenza di dibattimento e di qualsivoglia attività istruttoria e/o prova documentale idonea a dimostrare l'intrinseca veridicità degli stessi fatti posti alla base della querela.
La censura è fondata.
Il Tribunale ha senz'altro posto a fondamento dell'addebito i fatti e le circostanze emersi dall'accertamento penale e contenuti nella sentenza penale di condanna, ritenendoli confermati anche dai numerosi testi escussi nella fase istruttoria alle cui deposizioni ha operato tuttavia un generico rinvio.
Deve innanzitutto darsi atto che la Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 3035/2024 del
12 marzo 2024 ha assolto il sig. perché il fatto non sussiste, facendo venir meno l'accertamento Pt_1 della responsabilità del in sede penale che ha costituito uno dei principali motivi posti a Pt_1 fondamento della decisione dell'addebito. In particolare, la Corte di Appello, dopo aver premesso che certamente il delitto di maltrattamenti è configurabile anche a fronte di abituali condotte consistenti in umiliazioni ed offese che comportano nel soggetto una condizione di sofferenza morale, non ha tuttavia ritenuto che nella fattispecie oggetto del presente procedimento siano sussistenti le condizioni per ritenere che il sig. abbia effettivamente e abitualmente posto in essere i predetti comportamenti. Pt_1
Invero, con riferimento alle concrete condotte ritenute maltrattanti, quanto all'autoerotismo, la Corte di Appello ha osservato come dalla lettura attenta delle dichiarazioni della persona offesa si evinca che il IG. fu colto dalla mentre era intento a masturbarsi ma che ciò avvenne Pt_1 CP_1 senza che lui si rendesse conto che la moglie stava osservando il suo comportamento. La stessa CP_1 ha infatti dichiarato di averlo sorpreso in tali atteggiamenti mentre lui era in bagno e si stava vestendo,
e poi una sera mentre erano entrambi a letto e lui pensava che lei stesse dormendo. La Corte di
Appello ha quindi escluso che tali condotte, così come la lamentata mancanza di desiderio sessuale, furono manifestate in modo offensivo in quanto legate a forme di denigrazione fisica della donna, avendo la sig.ra dichiarato di aver collegato questo problema di coppia ai suoi problemi di CP_1 peso, anche perché il marito la esortava sempre a dimagrire.
Anche con riferimento alla presunta denigrazione della donna sotto il profilo del suo aspetto fisico, il fatto che il marito fosse attento all'alimentazione della moglie esortandola a mangiare cibi dietetici è stato ritenuto dalla Corte di Appello come un atteggiamento di una persona apparentemente attenta alle esigenze della moglie e non come un comportamento sprezzante. Tale interpretazione è stata data sulla base della lettura dei messaggi che nel tempo le parti si sono scambiati, nei quali emerge che nel periodo della fine della loro relazione coniugale il IG. ha spiegato alla IG.ra Pt_1
per quale motivo avesse controllato la sua alimentazione, dicendole che aveva percepito che CP_1 il suo cambiamento fisico fosse avvertito dalla donna come un problema e che quindi voleva aiutarla a risolverlo. La possibile incomprensione della natura del disagio psicologico vissuto dalla moglie quindi, secondo la Corte di Appello non integra di per sé un comportamento maltrattante ed offensivo, né sono emerse nel procedimento modalità umilianti e sprezzanti così da ritenere integrate le condotte maltrattanti.
Anche con riferimento all'accusa che il sig. avrebbe rivolto alla sig.ra di essere Pt_1 CP_1 indemoniata e di aver per questo collocato in casa immagini sacre, la Corte di Appello ha ritenuto che tale ricostruzione dei fatti fosse confutata sempre dal tenore dei reciproci messaggi delle parti, dai quali emerge una diversa realtà , quella per cui entrambi i coniugi erano devoti alla . Pt_3
Infine, anche la circostanza denunciata dalla per cui il sig. teneva sotto controllo CP_1 Pt_1
l'andamento della vita domestica non è stata ritenuta idoneo a costituire una condotta maltrattante , in quanto mai avvenuta con modalità denigratorie;
peraltro, secondo la Corte di Appello, dai messaggi che le parti si sono scambiati nel tempo si evince anche la partecipazione della IG.ra alla CP_1 conduzione della vita familiare e domestica.
È stata dunque esclusa dalla Corte di Appello la sussistenza delle condotte maltrattanti ai danni della moglie, per le quali il sig. era stato condannato in primo grado dal GUP con sentenza che Pt_1
è stata indicata espressamente dal Tribunale quale primo motivo posto alla base della decisione in ordine all'addebito della separazione a carico del marito.
La ricostruzione operata dalla Corte di Appello di Roma è condivisibile in quanto comprovata dalle medesime emergenze istruttorie acquisite nel presente procedimento
Non sono infatti emersi in giudizio elementi idonei che possano consentire di ritenere accertato che il sig. abbia tenuto condotte vessatorie e/o aggressive nei confronti della moglie Pt_1 durante il periodo della convivenza coniugale, dovendosi innanzitutto escludere che siano stati provati i riferiti episodi di aggressione, per i quali non vi è certificato medico che possa dimostrare l'esistenza,
l'effettiva dinamica e l'entità degli accadimenti denunciati, né tali episodi sono stati oggetto di specifica e circostanziata conferma da parte dei testimoni escussi.
Del resto, già il giudice di prime cure ha ritenuto credibili le affermazioni della IG.ra CP_1 sulla base della sentenza penale di condanna del sig. ritenendo che le dichiarazioni Pt_1 testimoniali vertenti su altri fatti relativi al rapporto di coppia e alla conduzione della vita familiare fornissero dei riscontri ai fatti accertati in sede penale.
Parimenti, non possono ritenersi accertate nemmeno le denunciate condotte denigratorie e svilenti che, secondo la tesi della sig.ra , avrebbe da sempre tenuto il sig. nei suoi CP_1 Pt_1 confronti e che quindi, quali causa esclusiva della crisi coniugale, sarebbero di per sé idonee a fondare la pronuncia di addebito, a prescindere se integrino o meno una fattispecie penalmente rilevante.
Invero, gli atteggiamenti di autoerotismo, rispetto ai quali la IG.ra ha provato disagio CP_1 allontanandosi gradualmente dal marito, non sono stati deliberatamente posti in essere dal sig. Pt_1 al fine di denigrare la moglie e di arrecarle una grave offesa alla sua dignità e alla sua personalità, per provocarle senso di frustrazione, essendo chiaramente emerso che il IG. è stato sorpreso dalla Pt_1 moglie in questi atteggiamenti, ignaro della circostanza che la moglie lo stesse osservando, come risulta peraltro dalle dichiarazioni della donna.
Anche il denunciato rinvenimento di un video pedopornografico all'interno di un armadio ad uso esclusivo del che nell'ambito del giudizio di primo grado ha costituito il motivo della Pt_1 richiesta di emissione di un ordine di protezione con l'allontanamento del dalla casa familiare, Pt_1
è stato successivamente superato dagli accertamenti tecnici eseguiti, sulla base dei quali è stato possibile verificare che l'hard disk trovato all'interno dell'armadio conteneva solo video pornografici. Non risulta peraltro, né dalle allegazioni delle parti né dagli elementi istruttori acquisiti, che il sig. abbia rinfacciato alla sig.ra che i problemi interni alla coppia fossero da imputare Pt_1 CP_1 all'aspetto fisico della donna e alla sua gestione della vita familiare, per i quali il sig. avrebbe Pt_1 posto in essere comportamenti offensivi e denigratori.
Le dichiarazioni dei testimoni escussi nel procedimento di primo grado non apportano infatti sotto questo ultimo profilo elementi idonei a ritenere provate le denunciate condotte offensive e prevaricatorie che sarebbero state abitualmente tenute dal durante la convivenza matrimoniale. Pt_1
I testimoni citati dalla IG.ra hanno riferito esclusivamente che nell'ambito della CP_1 conduzione della vita domestica, il IG. controllava la sig.ra in ordine alla spesa Pt_1 CP_1 acquistata e al numero di lavatrici effettuate, applicando “la regola della rotazione “degli indumenti per conservarli e che era molto attento all'alimentazione della moglie, esortandola a mangiare cibi dietetici e a volte togliendole il piatto, senza tuttavia che siano emerse dalle loro dichiarazioni specifiche presunte modalità denigratorie e offensive con le quali il sig. avrebbe attuato detto Pt_1 controllo.
Peraltro, dai messaggi nella chat dei coniugi, prodotta in atti, emerge una situazione diversa in cui anche la IG.ra partecipava alle scelte di conduzione della vita domestica, là dove vi CP_1 sono numerosi messaggi in cui la moglie dava al marito indicazioni sui generi alimentari da acquistare per la cena e per il figlio , raccomandava al marito di annaffiare i fiori e le piante nella casa Per_1 al mare, segnalava al marito alcuni mobili da acquistare che le piacevano, nonché altri messaggi dove comunicava allo stesso di essere andata a “fare shopping” mostrandogli i vestiti acquistati, senza che a ciò sia seguita, da quanto si legge nei messaggi, mai alcuna reazione negativa del marito che anzi apprezzava sempre quanto proposto o acquistato dalla moglie.
Inoltre, dai messaggi nella chat dei coniugi è emerso che le parti erano solite scambiarsi parole di affetto e di stima reciproca e che vi era una condivisione di tutti i loro problemi lavorativi e personali, a fronte dei quali si offrivano sostegno reciproco, il tutto fino al 2018 allorché invece si sono registrate le prime incomprensioni che invero il IG. dal tenore dei messaggi, appariva Pt_1 intenzionato a superare per salvaguardare il rapporto.
Quindi, la circostanza riferita dai testimoni indicati dalla moglie che la IG.ra venisse CP_1 appellata durante tutto il rapporto coniugale con nomignoli dispregiativi in presenza di estranei non ha trovato ulteriori riscontri, tal che tali deposizioni, peraltro generiche in quanto non collocate specificamente in un esatto periodo di tempo, non sono idonee, in presenza di emergenze documentali contrastanti, a dimostrare in modo non equivoco la sussistenza di condotte lesive della dignità e della personalità della donna tali da poter essere da sole poste a fondamento della pronuncia di addebito, stanti le diverse risultanze documentali in cui invece il rapporto è apparso caratterizzato da parole di rispetto e di amore fino a quando non è sopraggiunta la crisi coniugale.
Peraltro, come ritenuto dalla Corte di Appello, molti di questi nomignoli, come ad esempio
” non assumono in via univoca ed inequivoca i connotati dell'offesa e dell'umiliazione Persona_6 potendo pure interpretarsi come epiteti di natura vezzeggiativa usati con affetto almeno fino alla fine della relazione;
questa diversa interpretazione appare invero più coerente con il tenore dei messaggi, dai quali per un verso risulta che il sig. ha sempre apprezzato l'aspetto fisico della IG.ra Pt_1
, spesso dicendole che la trovava bella, e per altro verso risulta che il cambiamento fisico fosse CP_1 effettivamente percepito come un problema dalla IG.ra , la quale ai complimenti del marito CP_1 rispondeva sempre in modo dubbioso, mostrando dispiacere per i suoi problemi di peso.
Peraltro, dalle chat emerge anche la preoccupazione del sig. rispetto al fatto che la Pt_1 sig.ra non riuscisse ad accettare il suo aspetto fisico, essendovi messaggi in cui il marito ha CP_1 spiegato di aver tentato di aiutarla nel controllare la sua alimentazione, per cercare di sostenerla nel risolvere quello che lei percepiva e soffriva come un problema.
Quindi, è senz'altro provato che il sig. ha cercato di prestare attenzione Pt_1 all'alimentazione della moglie, esortandola a non ingrassare e a mangiare cibo dietetico, a volte anche togliendole il piatto per evitare di farle mangiare la seconda porzione di dolce, ma è anche emerso che ciò è avvenuto nella convinzione di volerla aiutare avendo reputato, seppure in modo erroneo, che la non avesse accettato il fatto di essere sovrappeso. Non sono state provate, invece, CP_1 modalità umilianti e sprezzanti con cui tale controllo sarebbe stato posto in essere.
Le emergenze istruttorie valutate complessivamente consentono quindi di ritenere che le liti tra i coniugi verificatesi alla fine del 2018 sono espressione della disaffezione coniugale che nel corso del tempo è maturata a causa delle incomprensioni di coppia e che hanno portato gradualmente alla intollerabilità della convivenza.
Il progressivo e reciproco allontanamento emotivo e affettivo tra i coniugi, emerso dai messaggi a decorrere dalla metà del 2018, che ha reso senz'altro insostenibile la convivenza, non legittima tuttavia la pronuncia di addebito e per tale motivo l'appello avverso il relativo capo della sentenza con cui è stato diposto a carico del IG. l'addebito della separazione deve essere Pt_1 accolto.
Per gli stessi motivi deve essere invece rigettato l'appello svolto dal sig. avverso la Pt_1 sentenza nella parte in cui il Tribunale ha respinto la sua domanda di addebito della separazione a carico della moglie, là dove la relazione tra la signora e il signor è stata accertata CP_1 CP_2
e collocata temporalmente alla fine del 2018, allorché la crisi coniugale era già conclamata, tanto che la sig.ra ha depositato il ricorso introduttivo del giudizio e l'istanza di ordine di protezione ex CP_1 art. 342 bis c.c. nel mese di dicembre del 2018. Non sono invece emersi elementi idonei a ritenere che tale relazione fosse antecedente e fosse stata la causa della crisi coniugale, circostanza peraltro anche contraria a quanto risulta dalla lettura della chat dei coniugi contenente tutti i messaggi scambiatisi dalle parti dal 2015 al 2019.
Con riferimento all' affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, parimenti Per_1 impugnato dal sig. si osserva quanto segue. Pt_1
Il Tribunale ha disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre sulla base dell'accertamento in sede penale circa le condotte assunte dal signor nei confronti della moglie Pt_1 alla presenza del figlio e della relazione dei Servizi sociali del 22 dicembre 2022, ponendo a fondamento della decisione la motivazione che di seguito si riporta:
“tenuto conto del comportamento inappropriato e maltrattante posto in essere dal Pt_1 anche al cospetto del figlio minore, nonché di quanto evidenziato dal Servizio Sociale del Municipio
VIII nella relazione del dicembre 2022, reputa che sussistano i presupposti per disporre
l'affidamento esclusivo di alla madre, con conferma dei vigenti tempi di permanenza, come Per_1 sopra riportati.
Invero, nonostante i percorsi avviati e portati a compimento dalle parti, il non ha Pt_1 ancora acquisito competenze genitoriali adeguate e tali da consentirgli di comprendere appieno le effettive esigenze e i reali bisogni psico-fisici ed evolutivi del figlio.
Si legge in particolare nelle relazioni del Servizio Sociale e da ultimo in quella del dicembre
2022 che la dottoressa , psicologa cui le parti avevano concordato di rivolgersi preso atto Per_7 della necessità che sia seguito terapeuticamente, dopo aver svolto gli incontri con i genitori, Per_1
“nelle ultime due settimane ….. ha lavorato per l'inizio della presa in carico del bambino, ma non è stato possibile procedere anche alla luce dell'istanza presentata di recente a questo Tribunale da parte del sig. a insaputa della sig.ra ”. Gli stessi coniugi hanno iniziato il percorso di Pt_1 CP_1 sostegno alla genitorialità nel mese di gennaio 2022 fino al 30 novembre 2022 “momento in cui si è ritenuto opportuno interromperli alla luce della notizia, pervenutaci dalla sig.ra , del ricorso CP_1 presentato da parte del padre, che ha compromesso sia l'alleanza terapeutica, sia la flebile fiducia e collaborazione che si era faticosamente tentato di creare tra i genitori. Il sig. infatti, nulla Pt_1 aveva riferito in merito alla sua intenzione di proporre all'AAGG richieste relative alla modifica della frequentazione con il figlio, rendendo pertanto impossibile addivenire a soluzioni condivise con l'altro genitore”. Si legge ulteriormente nelle relazioni del Servizio: “si è potuta constatare una differenza sostanziale tra il sig. e la sig.ra nel modo di gestire il figlio : Pt_1 CP_1 Per_1 mentre la madre tende a porre limiti e regole alle quali il minore sembra rispondere positivamente, il padre più accondiscendente e propenso al dialogo, sperimenta enormi frustrazioni a causa dalla mancata rispondenza del figlio al suo stile genitoriale ed educativo, che a parere delle scriventi appare poco contenitivo e tutelante. Numerose sono state le occasioni in cui il sig. esasperato Pt_1 dai comportamenti del figlio sempre più provocatori e pericolosi, lo hanno indotto a doverlo punire con degli “scapaccioni” come da lui stesso riferito negli incontri, “sempre sul sedere” o a chiedere
l'aiuto del vicino di casa o della stessa sig.ra per riuscire a gestire il figlio” che, secondo CP_1 quanto riferito, “con il padre appare provocatorio e irriguardoso”, mentre con la madre “più compiacente e rispettoso”. ….. “quando il minore è con il padre risulta più agitato”; Per_1
“strumentalizza il padre contro la madre, per cercare di ottenere quello che vuole”. “Con il padre sono più frequenti gli episodi in cui perde il controllo, urla e lancia gli oggetti contro il Per_1 padre e prende di mira il gatto. In queste occasioni il sig. è in forte difficoltà a gestire il figlio, Pt_1 ricorre spesso alla madre, chiamandola per andarlo a riprendere”. “Con la madre sembra Per_1 riuscire a rispettare le regole. Con lei il minore riesce a parlare e ragionare sugli agiti che mette in atto in quei momenti in cui non tollera il “no” […] e deve essere … disposto l'affidamento esclusivo rafforzato di alla madre affinché il conflitto agito sul piano genitoriale non porti, come già Per_1 successo, ad una paralisi decisionale, costringendo di fatto la ricorrente a continuare a dover condividere con il condannato per maltrattamenti, decisioni afferenti il figlio comune in Pt_1 assenza di una reale presa di coscienza da parte del medesimo resistente di quanto avvenuto e delle conseguenze delle sue azioni.”
La sentenza deve essere riformata sul punto.
La violenza domestica alla presenza del minore è stata esclusa dalla Corte di Appello di Roma in sede penale, venendo dunque meno uno dei presupposti fondanti la decisione del disposto affidamento esclusivo di alla madre, che invero sarebbe stato ritenuto innanzitutto una Per_1 conseguenza delle presunte gravi condotte maltrattanti poste in essere dal alla presenza del Pt_1 bambino e dell'incapacità dello stesso di capire la gravità delle sue azioni, nonché, secondo quanto riportato nella relazione dei Servizi Sociali del mese di dicembre del 2022, anche dell'incapacità del
IG. di gestire il figlio. Pt_1
Ciò posto, pur in assenza dell'accertamento delle condotte maltrattanti, emerge in ogni caso una alta conflittualità dei coniugi che ha portato al fallimento del percorso di sostegno alla genitorialità condivisa iniziato nel mese di gennaio del 2022, sulla scorta degli esiti della CTU, e interrotto dai Servizi Sociali nel mese di novembre, dopo l'istanza svolta dal in pendenza del Pt_1 giudizio di primo grado per la modifica della regolamentazione del collocamento di Per_1 all'epoca disposto in via provvisoria presso la madre.
L'arresto del percorso di sostegno ad una genitorialità condivisa è stata dunque causata dalla sussistenza di un'alta conflittualità tra le parti, caratterizzata dalla denuncia reciproca di gravi condotte violative dei doveri derivanti dal matrimonio e richieste reciproche di collocamento di ognuno presso di sé, per tutelare l'interesse del minore. Per_1
Come noto, l'alta conflittualità emersa preclude senz'altro il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso tutte le volte in cui la sua concreta applicazione possa mettere in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico del minore, tanto da pregiudicare il suo interesse (cf.
Cass. 6535/2019, secondo cui "In tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse").
Tale alta conflittualità è ancora presente nella coppia nonostante il tempo trascorso dalla separazione e nonostante la sentenza del Tribunale di Roma abbia disposto l'affidamento esclusivo rafforzato di alla madre proprio per evitare che il conflitto presente sul piano genitoriale Per_1 comportasse una paralisi decisionale (oltre che per evitare che la IG.ra dovesse condividere CP_1 le decisioni inerenti al minore con il condannato per maltrattamenti). Pt_1
Dopo la pubblicazione della sentenza che ha disposto l'affidamento esclusivo di alla Per_1 madre, regolamentando la frequentazione del padre con il figlio in modo ampio, secondo il calendario di visite sopra riportato, la situazione della coppia genitoriale non è migliorata ed anzi ha subito un peggioramento, riflettendosi sull'equilibrio psicofisico del minore e portando alla sostanziale sospensione da parte dei genitori del regime ampio di visita del padre con il figlio e alla successiva ripresa della frequentazione senza alcun pernottamento di presso il padre. Per_1
Dalle allegazioni delle parti è emerso infatti ch,e dopo il giudizio di primo grado, ha Per_1 manifestato un disagio crescente, assumendo atteggiamenti oppositivi e aggressivi nei confronti della madre, attribuibili secondo la sig.ra all'intento del IG. di strumentalizzare il figlio;
CP_1 Pt_1
d'altra parte, il sig. avrebbe incontrato sempre difficoltà a contenere l'esuberanza del bambino Pt_1 tanto che nei periodi in cui stavano insieme richiedeva sempre l'intervento e l'aiuto della IG.ra
; più volte è fuggito dalla casa paterna nel 2023 e la IG.ra ha denunciato tali CP_1 Per_1 CP_1 fatti ai difensori del lamentando una strumentalizzazione del bambino ad opera del padre, che Pt_1 la denigrava anche di fronte al figlio.
Per questo motivo, per un periodo la IG.ra ha sospeso gli incontri tra il padre e il figlio CP_1 stabiliti nella sentenza di separazione, introducendo diverse modalità di visita meno ampie, consistenti nella facoltà del padre di incontrare il figlio durante gli allenamenti e durante le partite di calcio, nonché di trascorrere del tempo insieme nel pomeriggio al centro commerciale o al parco vicino casa, previo accordo di volta in volta con la Si.gra US. Successivamente, nel mese di febbraio 2024, sono stati reintrodotti dalla sig.ra due pomeriggi a settimana di visita con CP_1 esclusione dei pernotti e del fine settimana. La madre ha dedotto di aver accolto le indicazioni della psicoterapeuta presso la quale ha seguito nel frattempo un percorso di psicoterapia, all'esito Per_1 del quale, con la relazione del 2024, sarebbero state riscontrate le difficoltà del sig. di gestire Pt_1 il bambino, là dove il padre tenderebbe ad assumere un comportamento inappropriato, in quanto, invece di comprendere le esigenze affettive e psicoeducative del figlio, metterebbe in atto un atteggiamento che tende a imporsi e pretendere.
Nella relazione si è dato anche atto anche di quanto riferito da alla psicoterapeuta in Per_1 ordine al rapporto conflittuale tra i genitori, che litigherebbero spesso in sua presenza, e dello stato di ansia e di aggressività di , risultato più contenuto nei periodi in cui sono stati sospesi i pernotti Per_1 dal padre.
Ebbene, a fronte del persistere dell'alta conflittualità della coppia, rimasta irrisolta soprattutto in relazione alla gestione e alla frequentazione del figlio, nonostante la consulenza tecnica d'ufficio in primo grado avesse riscontrato l'esistenza di risorse in entrambi i genitori per arrivare ad una genitorialità condivisa, indicando il regime di affido condiviso come quello più rispondente all'interesse del minore, e tenuto conto altresì del persistere della grave situazione psicologica del minore, soggetto, secondo quanto allegato da entrambe le parti, a crisi di nervi e violenza nei confronti di entrambi i genitori, non può essere disposto il regime di affido condiviso, il quale, tenuto conto di quanto già sperimentato, rischierebbe di arrecare un serio pregiudizio per un sano sviluppo psicofisico del minore.
Devono quindi disporsi un iniziale e temporaneo affido del minore ai Servizi Sociali di Roma
Capitale che hanno preso già in carico il nucleo familiare, al quale spetteranno le decisioni di straordinaria amministrazione, e il collocamento di presso la madre, al fine di precostituire, Per_1 ove possibile, le condizioni per il ripristino di una condivisa bigenitorialità, anche attraverso il sostegno dei Servizi Sociali, che a tal fine devono essere altresì incaricati di fornire loro supporto per il superamento del conflitto e la corretta instaurazione di una relazione basata sul reciproco rispetto nella relazione con il figlio (cfr. Cass. Civ., n. 24637 del 2021, secondo la quale “Il provvedimento di collocamento del minore presso i Servizi Sociali ha la evidente finalità di precostituire, ove possibile, le condizioni per il ripristino di una condivisa bigenitorialità, tutelando fin da subito il minore e dettando, a tal fine, tutte le disposizioni utili intese nell'immediatezza ad attribuire ai Servizi Sociali un ruolo di supplenza e di garanzia e a fare iniziare ai genitori un percorso terapeutico finalizzato al superamento del conflitto e alla corretta instaurazione di una relazione basata sul reciproco rispetto nella relazione con il figlio. Ciò nell'osservanza del principio della bigenitorialità che, nell'interesse superiore del minore, va assicurato e che va inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi e nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione”.
Quanto alla regolamentazione dei tempi di frequentazione di con il padre, occorre Per_1 delegare i Servizi Sociali di predisporre un calendario di visite di con il IG. che tenga Per_1 Pt_1 conto degli attuali tempi di permanenza del figlio presso il padre e di provvedere ad aumentare gradualmente gli incontri in considerazione dell'eventuale miglioramento dei rapporti con il figlio e tra i genitori, alla luce dei quali considerare la possibilità di ripristinare l'affidamento genitoriale, previo eventuale procedimento di modifica da promuoversi da parte dei genitori stessi.
In conclusione, alla luce della reciproca soccombenza, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere integralmente confermate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2883 del 2023, avente ad oggetto l'appello promosso dal sig. nei confronti della IG.ra Parte_1 CP_1
avverso la sentenza di separazione coniugale n. 7071/2023, pronunciata dalla Prima Sezione
[...]
Civile del Tribunale di Roma, a definizione del procedimento di separazione giudiziale rubricato con
R.G. n. 83322/2018, pubblicata in data 4 maggio 2023 e notificata in pari data, così provvede:
1) in riforma della sentenza di separazione coniugale n. 7071/2023, rigetta la domanda di avente ad oggetto la pronuncia di addebito della separazione a carico di CP_1
; Parte_1
2) a conferma della sentenza di separazione coniugale n. 7071/2023, rigetta la domanda di avente ad oggetto la pronuncia di addebito della separazione a carico di Parte_1
; CP_1
3) affida ai Servizi Sociali compenti per territorio, ai quali spetteranno le decisioni Per_1 di maggior interesse per il minore, con collocamento del figlio presso la madre;
4) incarica i servizi Sociali competenti di predisporre un calendario di visite di con Per_1 il IG. che tenga conto degli attuali tempi di permanenza del figlio presso il padre Pt_1
e di provvedere ad aumentare gradualmente gli incontri in considerazione dell'eventuale miglioramento dei rapporti con il figlio e tra i genitori;
5) dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio che monitoreranno la condizione generale di , anche con riferimento al Per_1 rapporto con le figure genitoriali, con obbligo di relazionare con cadenza semestrale al
Giudice Tutelare, segnalando eventuali comportamenti tesi ad ostacolare i reciproci rapporti;
6) ordina al Servizio sociale affidatario di avviare un percorso di sostegno per il raggiungimento di una genitorialità condivisa per i IG.ri e CP_1 Parte_1
[...]
7) Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Giudice estensore il Presidente
MA RI FI UN