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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. X, sentenza 12/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 10, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 13:30 con la seguente composizione collegiale:
CH RI, Presidente D'AMATO MASSIMO, Relatore FIORE FRANCESCO, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1308/2022 depositato il 07/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 53/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PARMA sez. 2 e pubblicata il 09/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL014T02105 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL014T02105 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL014T02105 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: 1 Ricorrente/Appellante: vedi infra Resistente/Appellato: vedi infra
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 53/2022 del 1° dicembre 2021, depositata il 9/2/2022, la Commissione
Ricorrente_1Tributaria Provinciale di Parma respingeva il ricorso del Sig. presentato contro l'avviso di accertamento n. THL014T02105 con cui l'Agenzia delle
Entrate di Parma elevava ad € 13.506,93 il reddito di capitali dichiarato nell'anno 2013, dando seguito dell'accertamento n. THL033T00656/2018 effettuato sulla società
Società_2 Srl con il quale erano stati accertati maggiori ricavi per euro
54.332,00 per l'anno 2013 relativi a compensi derivanti dalla gestione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS.
Sulla base dell'accertamento notificato alla società di capitali, e definito mediante adesione ai sensi dell'art. 2 del D.L.119/2018, l'Ufficio, a cascata, imputava ad ognuno dei due soci della società di capitali a ristretta base sociale, uno dei quali era il Sig.
Ricorrente_1, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili di importo pari a €
27.166,00 per i quali era prevista la tassazione nella misura del 49,72%.
Il maggior reddito di capitale ai fini IRPEF, pari ad € 13.506,93, determinava la conseguente contestazione di maggiori imposte per complessivi € 5.774,00.
I primi giudici respingevano la richiesta di:
• nullità dell'atto impugnato ritenuto dal contribuente fondato su atti non allegati al medesimo, perchè la documentazione prodotta provava che l'Ufficio aveva allegato
Società_2all'avviso di accertamento contestato anche quello notificato alla società
Srl,
• nullità dell'avviso di accertamento basato sul presupposto che la “ristretta base sociale” costituiva, ex se, prova presuntiva di distribuzione degli utili ai soci, perché,
2 come da consolidato orientamento della suprema Corte, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, era legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova che i maggiori ricavi non fossero stati distribuiti, ma accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti, ed in tal senso il contribuente non aveva fornito alcuna prova;
• estensione a favore del contribuente dell'avvenuta definizione “agevolata” da parte della Società ex art. 2, D.L. n. 119/2018, la cui istanza era stata presentata dallo stesso ricorrente nella qualità di rappresentante legale della società medesima, essendone dimostrata la personale conoscenza;
e condannavano il contribuente alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in €
1.500,00.
Il contribuente in data 8 settembre 2022 appellava la sentenza depositata il 9 febbraio
2022, costituendosi in giudizio in data 7 ottobre 2022, sostenendo, con un primo motivo, di aver eccepito non l'”omessa allegazione dell'avviso di accertamento notificato alla società”, bensì l'omessa allegazione dei “dati comunicati dal
Concessionario” sui quali era l'atto accertativo.
L'accertamento affermava che “L'Ufficio in base a quanto dichiarato dalla Parte ha
Società_3proceduto con la verifica dei dati comunicati dal Concessionario
spa tramite invio di questionario … ma in data 6/12/18 non aveva ancora ricevuto alcun riscontro …”, ma la risposta del Concessionario non era mai stata allegata e su tale eccezione la Commissione Tributaria provinciale non si era pronunciata.
Con un secondo motivo di appello il contribuente affermava che la sola constatazione della ristretta base partecipativa non fosse sufficiente a soddisfare i requisiti previsti dall'art. 2729 del codice civile per poter emettere l'accertamento, posto che l'Ufficio
3 non aveva prodotto ulteriori elementi a supporto delle proprie pretese. L'ufficio avrebbe dovuto indicare ulteriori elementi concreti su cui fondava l'accertamento affinchè esistessero indizi gravi, precisi e concordanti in grado di integrare e supportare la presunzione semplice operata, posto che il fornire la prova che i maggiori ricavi accertati non siano stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti, rappresentava per il contribuente una “probatio diabolica”.
Con un terzo motivo di appello il contribuente sosteneva che i Giudici di prime cure, non avevano spiegato il ragionamento logico-giuridico secondo cui la circostanza che l'attuale appellante, in qualità di legale rappresentante della società, avendo presentato istanza di definizione agevolata ex art. 2, D.L. 119/2018 a nome della società, confermava la correttezza dell'accertamento operato.
La definizione agevolata posta in essere della società aveva avuto come unico scopo quello di evitare un contenzioso lungo e dispendioso, senza nulla riconoscere a titolo di presunti maggiori ricavi, per cui non vi era stata accettazione esplicita od implicita dei maggiori ricavi. I giudici aditi non avevano esaminato le doglianze espresse sui vizi
Società_2motivazionali dell'atto di accertamento effettuato nei confronti della società
srl, che il contribuente riproponeva nuovamente in appello, con riferimento ai dati trasmessi dal concessionario relativi ai ricavi generati da apparecchi da intrattenimento di cui al comma 6 dell'art. 110 del Tulps (Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza), risultando difficile comprendere come fosse stato possibile ricostruire il dato relativo alla ripartizione degli incassi tra gestore ed esercente nel 2013 posto che il Concessionario medesimo aveva iniziato a comunicare alla filiera l'effettiva ripartizione degli incassi tra gestore ed esercente solamente a partire dal secondo trimestre 2013.
4 L'Ufficio si costituiva in giudizio in data 4/11/2022 per affermare l'inammissibilità del primo motivo di appello perchè relativo a vizi dell'atto notificato alla società
Società_2“ srl” ormai divenuto definitivo per effetto dell'adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 2, D.l. n.119/2018.
La contestazione era comunque priva di fondamento posto che l'accertamento dei maggiori ricavi in capo alla società non rappresentava affatto il presupposto della contestazione in capo al socio.
In relazione al secondo motivo di appello l'Ufficio affermava che la corretta interpretazioni dei primi giudici in ordine alla sussistenza della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base sociale, perfettamente allineata al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, posto che il fatto noto non era costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi accertati nei confronti della società bensì dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
L'Ufficio contestava anche il terzo motivo di appello, ritenendolo inammissibile,
Società_2essendo ormai pacifica la definizione dell'accertamento a circo della società “
srl” e di conseguenza la preclusione delle contestazioni in ordine al merito di tale accertamento.
All'udienza del 20 novembre 2025 la Corte di Giustizia di II grado dell'Emilia
Romagna, sentite le parti, si riservava la decisione
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante Contribuente concludeva chiedendo:
- per le motivazioni esposte in diritto ed in fatto, riformare la sentenza di primo grado impugnata, in accoglimento del presente appello e, per l'effetto, dichiarare
5 l'annullamento dell'atto impositivo oggetto della controversia;
- con vittoria delle spese processuali relative a questo grado ed al precedente di giudizio e con condanna dell'ufficio tributario al pagamento di quanto indebitamente riscosso ai sensi dell'articolo 68 del D.Lgs. n. 546/1992, con l'aggiunta degli interessi di legge e la condanna alle spese ex articolo 15 dello stesso decreto.
Parte appellata chiedeva:
1) il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1Il sig. ha impugnato l'avviso di accertamento n. THL
014T02105/20118, riferito all'anno d'imposta 2013, emesso dall'Agenzia delle Entrate –
Direzione provinciale di Parma, che, come affermato nelle motivazioni dello stesso, trae
Società_2origine da un ulteriore accertamento eseguito a carico della società
S.R.L., esercente l'attività di Sale giochi e biliardi, di cui il ricorrente risultava socio al 50 %.
L'accertamento alla società affermava l'esistenza di maggiori ricavi non dichiarati per €
54.332,00 ed è stato definito dalla società aderendo alla definizione agevolata ex art. 2 del D.L. n. 119/2018
Società_2L'Ufficio, quindi, recuperava, in capo ai soci della società Srl,
Ricorrente_1 Nominativo_1 (attuale ricorrente) e , gli utili non contabilizzati, in base alla presunzione di distribuzione degli utili extra-contabili nelle società di capitali a ristretta base azionaria.
6 L'affermazione del contribuente secondo cui l'adesione alla definizione agevolata da parte della società, effettuata solo per evitare un contenzioso lungo e dispendioso, non equivale ad un riconoscimento dei presunti maggiori ricavi, non è condivisibile.
L'art. 2 del D.L. n. 119/2018 prevedeva che gli avvisi di accertamento notificati entro la data di entrata in vigore del D.L. citato, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, potevano essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.
La definizione dell'avviso di accertamento da parte della società Società_2
Srl è stata una scelta consapevole che manifesta la volontà di utilizzare una norma agevolativa con la quale è stata accettata la presunzione dell'Ufficio dell'esistenza di maggiori ricavi non dichiarati ed extracontabili.
Come tutte le definizioni agevolate, essa non è ritrattabile.
Il primo ed il terzo motivo di impugnazione del Contribuente devono essere trattati congiuntamente, posto che entrambi riguardano gli effetti dell'adesione all'accertamento che la società di capitali ha scelto di operare ai sensi dell'art. 2 del d.l.
n. 119/2018.
Il primo motivo, cioè l'omessa allegazione all'avviso di accertamento dei dati comunicati dal Concessionario sui quali si fondava l'atto accertativo in capo alla società, è inconferente rispetto alla causa in esame. Non vi è alcun interesse specifico a tale richiesta se non finalizzata alla contestazione dell'avviso di accertamento notificato alla società, divenuto definitivo a seguito dell'adesione della società effettuata in base all'art. 2 D.L. n. 119/2018.
Vi è quindi una sostanziale carenza di interesse da parte del socio il cui accertamento riguarda solo la mancata indicazione nella propria dichiarazione degli utili distribuiti in
7 base ai ricavi non dichiarati dalla società a ristretta base sociale di cui era partecipe e definitivamente identificati nell'importo di € 54.332.
Anche il terzo motivo, cioè le modalità con le quali l'Ufficio aveva effettuato
Società_2l'accertamento in capo alla società Srl, è inconferente, posto che non
è più possibile mettere in discussione l'entità dei ricavi accertati alla società, perché essi sono stati definiti dalla società, ed il contribuente è terzo rispetto a quell'accertamento.
La decisione della società di aderire all'accertamento, definendolo pagando solo l'imposta, rende l'importo dei ricavi di € 54.332 non più discutibile.
L'accertamento impugnato dal contribuente inserisce in motivazione solo i riferimenti all'accertamento effettuato sulla società, per consentire al contribuente di conoscere i dati dai quali era partito l'Ufficio per stabilire che il reddito di capitale non dichiarato era di € 13.507.
L'importo dei ricavi di € 54.332 non può più costituire oggetto di impugnazione e di esame del giudice, come erroneamente richiesto dai contribuenti, perché pur essendo i soci soggetti autonomi e differenti dalla società stessa, non possono più mettere in discussione la decisione della società, presa tra l'altro in piena autonomia proprio dallo stesso ricorrente nella propria qualità di amministratore della società di capitali, di chiudere definitivamente le richieste dell'Ufficio.
Anche il secondo motivo di appello non è condivisibile.
La costante giurisprudenza di legittimità (vds. da ultimo Cass. ord. 9 marzo 2016 n.
4656) ha chiarito che, "nella presunzione di distribuzione ai soci degli utili extra contabili di una società a ristretta base sociale (la A.A. srl ha due soli soci) il fatto noto che sorregge la presunzione di distribuzione degli utili extra contabili non è costituito dalla sussistenza di questi ultimi, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo
8 di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso caratterizza la gestione sociale".
La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili vale solo ove l'accertamento si riferisca a ricavi non contabilizzati e non spetta all'amministrazione finanziaria fornire la prova di tale distribuzione, ma è onere dei soci fornire la dimostrazione di una diversa destinazione dell'utile stesso. Essi possono essere rimasti in società per costituire fondi da utilizzare in futuro oppure essere stati utilizzati per il pagamento di forniture non contabilizzate nel bilancio della società.
E l'avvenuta distribuzione degli utili derivanti dal reddito extracontabile accertato in capo alla società sono da tassare in capo ai soci nel periodo di imposta di riferimento
(vds. Cass. n. 7564/2003 e Cass. sez. I civ. n.5729/1995, secondo cui la tassazione per cassa è principio valido per gli utili esposti in bilancio, non per quelli occulti, che si presumono, al contrario, distribuiti nello stesso periodo in cui sono stati conseguiti).
Non può quindi essere accolta la tesi del contribuente che pretenderebbe dall'Ufficio un
“argomento concreto a sostegno della presunzione di distribuzione”, poiché vero è il contrario: è il contribuente che dovrebbe fornire un argomento concreto a sostegno della diversa destinazione degli utili extracontabili.
Nel caso di distribuzione di utili occulti o extracontabili essi possono essere formati o da ricavi non contabilizzati (vendite in nero) o da costi fittiziamente sostenuti
(oggettivamente inesistenti).
Solo nel caso in cui i costi fossero soggettivamente inesistenti, cioè sostenuti ma fatturati da soggetto diverso da quello che li avrebbe dovuti fatturare, non può sostenersi che la società abbia creato un utile extracontabile e che questo poi sia stato distribuito.
Ma nel caso di specie gli utili extracontabili sono stati sostenuti mediante vendite non fatture, evitandone l'inclusione nella contabilità della società. La ristretta base sociale implica che il contribuente abbia partecipato o fosse a conoscenza che la società ha
9 utilizzato i fondi raccolti senza emissione delle fatture per creare fondi extracontabili la cui destinazione non può che essere o quella di tornare nelle tasche del contribuente o quella di effettuare ulteriori operazioni fuori bilancio che producano un beneficio per il contribuente.
Poiché il contribuente non ha al riguardo affermato nulla, e non ha dato dimostrazione che gli utili extra-contabili siano rimasti nelle casse della società, la sentenza impugnata
è del tutto condivisibile.
Tenuto conto della natura della controversia e dell'attività posta dalle parti nelle proprie difese, le spese del giudizio devono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Conferma la sentenza impugnata e respinge l'appello del contribuente, condannandolo alle spese del presente giudizio che liquida in euro 1.000,00 oltre oneri di legge.
Bologna, 20 novembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
(dott. IM d'AT) (Avv. Federico Cocchi)
10
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 10, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 13:30 con la seguente composizione collegiale:
CH RI, Presidente D'AMATO MASSIMO, Relatore FIORE FRANCESCO, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1308/2022 depositato il 07/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 53/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PARMA sez. 2 e pubblicata il 09/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL014T02105 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL014T02105 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL014T02105 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: 1 Ricorrente/Appellante: vedi infra Resistente/Appellato: vedi infra
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 53/2022 del 1° dicembre 2021, depositata il 9/2/2022, la Commissione
Ricorrente_1Tributaria Provinciale di Parma respingeva il ricorso del Sig. presentato contro l'avviso di accertamento n. THL014T02105 con cui l'Agenzia delle
Entrate di Parma elevava ad € 13.506,93 il reddito di capitali dichiarato nell'anno 2013, dando seguito dell'accertamento n. THL033T00656/2018 effettuato sulla società
Società_2 Srl con il quale erano stati accertati maggiori ricavi per euro
54.332,00 per l'anno 2013 relativi a compensi derivanti dalla gestione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS.
Sulla base dell'accertamento notificato alla società di capitali, e definito mediante adesione ai sensi dell'art. 2 del D.L.119/2018, l'Ufficio, a cascata, imputava ad ognuno dei due soci della società di capitali a ristretta base sociale, uno dei quali era il Sig.
Ricorrente_1, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili di importo pari a €
27.166,00 per i quali era prevista la tassazione nella misura del 49,72%.
Il maggior reddito di capitale ai fini IRPEF, pari ad € 13.506,93, determinava la conseguente contestazione di maggiori imposte per complessivi € 5.774,00.
I primi giudici respingevano la richiesta di:
• nullità dell'atto impugnato ritenuto dal contribuente fondato su atti non allegati al medesimo, perchè la documentazione prodotta provava che l'Ufficio aveva allegato
Società_2all'avviso di accertamento contestato anche quello notificato alla società
Srl,
• nullità dell'avviso di accertamento basato sul presupposto che la “ristretta base sociale” costituiva, ex se, prova presuntiva di distribuzione degli utili ai soci, perché,
2 come da consolidato orientamento della suprema Corte, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, era legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova che i maggiori ricavi non fossero stati distribuiti, ma accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti, ed in tal senso il contribuente non aveva fornito alcuna prova;
• estensione a favore del contribuente dell'avvenuta definizione “agevolata” da parte della Società ex art. 2, D.L. n. 119/2018, la cui istanza era stata presentata dallo stesso ricorrente nella qualità di rappresentante legale della società medesima, essendone dimostrata la personale conoscenza;
e condannavano il contribuente alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in €
1.500,00.
Il contribuente in data 8 settembre 2022 appellava la sentenza depositata il 9 febbraio
2022, costituendosi in giudizio in data 7 ottobre 2022, sostenendo, con un primo motivo, di aver eccepito non l'”omessa allegazione dell'avviso di accertamento notificato alla società”, bensì l'omessa allegazione dei “dati comunicati dal
Concessionario” sui quali era l'atto accertativo.
L'accertamento affermava che “L'Ufficio in base a quanto dichiarato dalla Parte ha
Società_3proceduto con la verifica dei dati comunicati dal Concessionario
spa tramite invio di questionario … ma in data 6/12/18 non aveva ancora ricevuto alcun riscontro …”, ma la risposta del Concessionario non era mai stata allegata e su tale eccezione la Commissione Tributaria provinciale non si era pronunciata.
Con un secondo motivo di appello il contribuente affermava che la sola constatazione della ristretta base partecipativa non fosse sufficiente a soddisfare i requisiti previsti dall'art. 2729 del codice civile per poter emettere l'accertamento, posto che l'Ufficio
3 non aveva prodotto ulteriori elementi a supporto delle proprie pretese. L'ufficio avrebbe dovuto indicare ulteriori elementi concreti su cui fondava l'accertamento affinchè esistessero indizi gravi, precisi e concordanti in grado di integrare e supportare la presunzione semplice operata, posto che il fornire la prova che i maggiori ricavi accertati non siano stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti, rappresentava per il contribuente una “probatio diabolica”.
Con un terzo motivo di appello il contribuente sosteneva che i Giudici di prime cure, non avevano spiegato il ragionamento logico-giuridico secondo cui la circostanza che l'attuale appellante, in qualità di legale rappresentante della società, avendo presentato istanza di definizione agevolata ex art. 2, D.L. 119/2018 a nome della società, confermava la correttezza dell'accertamento operato.
La definizione agevolata posta in essere della società aveva avuto come unico scopo quello di evitare un contenzioso lungo e dispendioso, senza nulla riconoscere a titolo di presunti maggiori ricavi, per cui non vi era stata accettazione esplicita od implicita dei maggiori ricavi. I giudici aditi non avevano esaminato le doglianze espresse sui vizi
Società_2motivazionali dell'atto di accertamento effettuato nei confronti della società
srl, che il contribuente riproponeva nuovamente in appello, con riferimento ai dati trasmessi dal concessionario relativi ai ricavi generati da apparecchi da intrattenimento di cui al comma 6 dell'art. 110 del Tulps (Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza), risultando difficile comprendere come fosse stato possibile ricostruire il dato relativo alla ripartizione degli incassi tra gestore ed esercente nel 2013 posto che il Concessionario medesimo aveva iniziato a comunicare alla filiera l'effettiva ripartizione degli incassi tra gestore ed esercente solamente a partire dal secondo trimestre 2013.
4 L'Ufficio si costituiva in giudizio in data 4/11/2022 per affermare l'inammissibilità del primo motivo di appello perchè relativo a vizi dell'atto notificato alla società
Società_2“ srl” ormai divenuto definitivo per effetto dell'adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 2, D.l. n.119/2018.
La contestazione era comunque priva di fondamento posto che l'accertamento dei maggiori ricavi in capo alla società non rappresentava affatto il presupposto della contestazione in capo al socio.
In relazione al secondo motivo di appello l'Ufficio affermava che la corretta interpretazioni dei primi giudici in ordine alla sussistenza della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base sociale, perfettamente allineata al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, posto che il fatto noto non era costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi accertati nei confronti della società bensì dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
L'Ufficio contestava anche il terzo motivo di appello, ritenendolo inammissibile,
Società_2essendo ormai pacifica la definizione dell'accertamento a circo della società “
srl” e di conseguenza la preclusione delle contestazioni in ordine al merito di tale accertamento.
All'udienza del 20 novembre 2025 la Corte di Giustizia di II grado dell'Emilia
Romagna, sentite le parti, si riservava la decisione
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante Contribuente concludeva chiedendo:
- per le motivazioni esposte in diritto ed in fatto, riformare la sentenza di primo grado impugnata, in accoglimento del presente appello e, per l'effetto, dichiarare
5 l'annullamento dell'atto impositivo oggetto della controversia;
- con vittoria delle spese processuali relative a questo grado ed al precedente di giudizio e con condanna dell'ufficio tributario al pagamento di quanto indebitamente riscosso ai sensi dell'articolo 68 del D.Lgs. n. 546/1992, con l'aggiunta degli interessi di legge e la condanna alle spese ex articolo 15 dello stesso decreto.
Parte appellata chiedeva:
1) il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1Il sig. ha impugnato l'avviso di accertamento n. THL
014T02105/20118, riferito all'anno d'imposta 2013, emesso dall'Agenzia delle Entrate –
Direzione provinciale di Parma, che, come affermato nelle motivazioni dello stesso, trae
Società_2origine da un ulteriore accertamento eseguito a carico della società
S.R.L., esercente l'attività di Sale giochi e biliardi, di cui il ricorrente risultava socio al 50 %.
L'accertamento alla società affermava l'esistenza di maggiori ricavi non dichiarati per €
54.332,00 ed è stato definito dalla società aderendo alla definizione agevolata ex art. 2 del D.L. n. 119/2018
Società_2L'Ufficio, quindi, recuperava, in capo ai soci della società Srl,
Ricorrente_1 Nominativo_1 (attuale ricorrente) e , gli utili non contabilizzati, in base alla presunzione di distribuzione degli utili extra-contabili nelle società di capitali a ristretta base azionaria.
6 L'affermazione del contribuente secondo cui l'adesione alla definizione agevolata da parte della società, effettuata solo per evitare un contenzioso lungo e dispendioso, non equivale ad un riconoscimento dei presunti maggiori ricavi, non è condivisibile.
L'art. 2 del D.L. n. 119/2018 prevedeva che gli avvisi di accertamento notificati entro la data di entrata in vigore del D.L. citato, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, potevano essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.
La definizione dell'avviso di accertamento da parte della società Società_2
Srl è stata una scelta consapevole che manifesta la volontà di utilizzare una norma agevolativa con la quale è stata accettata la presunzione dell'Ufficio dell'esistenza di maggiori ricavi non dichiarati ed extracontabili.
Come tutte le definizioni agevolate, essa non è ritrattabile.
Il primo ed il terzo motivo di impugnazione del Contribuente devono essere trattati congiuntamente, posto che entrambi riguardano gli effetti dell'adesione all'accertamento che la società di capitali ha scelto di operare ai sensi dell'art. 2 del d.l.
n. 119/2018.
Il primo motivo, cioè l'omessa allegazione all'avviso di accertamento dei dati comunicati dal Concessionario sui quali si fondava l'atto accertativo in capo alla società, è inconferente rispetto alla causa in esame. Non vi è alcun interesse specifico a tale richiesta se non finalizzata alla contestazione dell'avviso di accertamento notificato alla società, divenuto definitivo a seguito dell'adesione della società effettuata in base all'art. 2 D.L. n. 119/2018.
Vi è quindi una sostanziale carenza di interesse da parte del socio il cui accertamento riguarda solo la mancata indicazione nella propria dichiarazione degli utili distribuiti in
7 base ai ricavi non dichiarati dalla società a ristretta base sociale di cui era partecipe e definitivamente identificati nell'importo di € 54.332.
Anche il terzo motivo, cioè le modalità con le quali l'Ufficio aveva effettuato
Società_2l'accertamento in capo alla società Srl, è inconferente, posto che non
è più possibile mettere in discussione l'entità dei ricavi accertati alla società, perché essi sono stati definiti dalla società, ed il contribuente è terzo rispetto a quell'accertamento.
La decisione della società di aderire all'accertamento, definendolo pagando solo l'imposta, rende l'importo dei ricavi di € 54.332 non più discutibile.
L'accertamento impugnato dal contribuente inserisce in motivazione solo i riferimenti all'accertamento effettuato sulla società, per consentire al contribuente di conoscere i dati dai quali era partito l'Ufficio per stabilire che il reddito di capitale non dichiarato era di € 13.507.
L'importo dei ricavi di € 54.332 non può più costituire oggetto di impugnazione e di esame del giudice, come erroneamente richiesto dai contribuenti, perché pur essendo i soci soggetti autonomi e differenti dalla società stessa, non possono più mettere in discussione la decisione della società, presa tra l'altro in piena autonomia proprio dallo stesso ricorrente nella propria qualità di amministratore della società di capitali, di chiudere definitivamente le richieste dell'Ufficio.
Anche il secondo motivo di appello non è condivisibile.
La costante giurisprudenza di legittimità (vds. da ultimo Cass. ord. 9 marzo 2016 n.
4656) ha chiarito che, "nella presunzione di distribuzione ai soci degli utili extra contabili di una società a ristretta base sociale (la A.A. srl ha due soli soci) il fatto noto che sorregge la presunzione di distribuzione degli utili extra contabili non è costituito dalla sussistenza di questi ultimi, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo
8 di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso caratterizza la gestione sociale".
La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili vale solo ove l'accertamento si riferisca a ricavi non contabilizzati e non spetta all'amministrazione finanziaria fornire la prova di tale distribuzione, ma è onere dei soci fornire la dimostrazione di una diversa destinazione dell'utile stesso. Essi possono essere rimasti in società per costituire fondi da utilizzare in futuro oppure essere stati utilizzati per il pagamento di forniture non contabilizzate nel bilancio della società.
E l'avvenuta distribuzione degli utili derivanti dal reddito extracontabile accertato in capo alla società sono da tassare in capo ai soci nel periodo di imposta di riferimento
(vds. Cass. n. 7564/2003 e Cass. sez. I civ. n.5729/1995, secondo cui la tassazione per cassa è principio valido per gli utili esposti in bilancio, non per quelli occulti, che si presumono, al contrario, distribuiti nello stesso periodo in cui sono stati conseguiti).
Non può quindi essere accolta la tesi del contribuente che pretenderebbe dall'Ufficio un
“argomento concreto a sostegno della presunzione di distribuzione”, poiché vero è il contrario: è il contribuente che dovrebbe fornire un argomento concreto a sostegno della diversa destinazione degli utili extracontabili.
Nel caso di distribuzione di utili occulti o extracontabili essi possono essere formati o da ricavi non contabilizzati (vendite in nero) o da costi fittiziamente sostenuti
(oggettivamente inesistenti).
Solo nel caso in cui i costi fossero soggettivamente inesistenti, cioè sostenuti ma fatturati da soggetto diverso da quello che li avrebbe dovuti fatturare, non può sostenersi che la società abbia creato un utile extracontabile e che questo poi sia stato distribuito.
Ma nel caso di specie gli utili extracontabili sono stati sostenuti mediante vendite non fatture, evitandone l'inclusione nella contabilità della società. La ristretta base sociale implica che il contribuente abbia partecipato o fosse a conoscenza che la società ha
9 utilizzato i fondi raccolti senza emissione delle fatture per creare fondi extracontabili la cui destinazione non può che essere o quella di tornare nelle tasche del contribuente o quella di effettuare ulteriori operazioni fuori bilancio che producano un beneficio per il contribuente.
Poiché il contribuente non ha al riguardo affermato nulla, e non ha dato dimostrazione che gli utili extra-contabili siano rimasti nelle casse della società, la sentenza impugnata
è del tutto condivisibile.
Tenuto conto della natura della controversia e dell'attività posta dalle parti nelle proprie difese, le spese del giudizio devono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Conferma la sentenza impugnata e respinge l'appello del contribuente, condannandolo alle spese del presente giudizio che liquida in euro 1.000,00 oltre oneri di legge.
Bologna, 20 novembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
(dott. IM d'AT) (Avv. Federico Cocchi)
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