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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 20/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3703/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
CANNATA PAOLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
CANNATA PAOLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
separati consensualmente con verbale del 16/09/2020, omologato con decreto
Cron. n. 6468/2020 del 16/09/2020 – R.G. n. 785/2020 – Tribunale Ordinario di
Pordenone;
con i seguenti figli: , nato a [...] il [...] e Persona_1
, nata a [...] il [...], entrambi Persona_2
1 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1) Pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 3 punto 2 lettera b Legge n. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la
IG.ra (codice fiscale ) e il IG. Parte_1 C.F._1
(codice fiscale ), in RO, (Ve) Parte_2 C.F._2
in data 24.09.1994, trascritto dall'Ufficio di Stato Civile di tale Comune nel registro degli Atti di Matrimonio al numero n. 45 P.2S A anno 1994 e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di
RO di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 e successive modificazioni;
2) il IG. riconosce in favore della IG.ra Parte_2 Parte_1
che accetta, a valere quale liquidazione una tantum dell'assegno divorzile la somma complessiva di euro 90.000,00 (novantamila) che corrisponderà nel modo seguente: a) quanto ad euro 85.000,00 (ottantacinquemila) in rate mensili di euro 500,00 (cinquecento) nette ciascuna (trattandosi di “una
tantum” dilazionata) a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese sul c/c intestato alla IG.ra , agli estremi a lui noti;
b) Parte_1
quanto ad euro 5.000,00 (cinquemila) entro il giorno 10 del mese successivo a quello di scadenza dell'ultima delle citate rate di cui al punto a) a mezzo di bonifico bancario sul c/c intestato alla IG.ra . Parte_1
3) Attesa la corresponsione in favore della IG.ra di euro Parte_1
90.000,00 (novantamila) nei termini e nelle modalità di cui al sopra citato punto 2), le parti si danno reciprocamente atto che a far data dal deposito del presente ricorso nulla sarà più dovuto dal IG. n favore della Parte_2
2 IG.ra a titolo di mantenimento dell'uno in favore dell'altra Parte_1
si come previsto in sede di separazione, avendo le parti concordemente già
dato esecuzione in parte qua agli obblighi assunti in merito alla liquidazione
una tantum dell'assegno divorzile.
4) I ricorrenti dichiarano di avere già regolamentato in sede di separazione ogni ulteriore rapporto patrimoniali di dare e avere tra di loro (diverso rispetto al punto 2).
5) il IG. i farà carico delle spese della presente procedura”. Parte_2
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/08/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte congiunte depositate in data 18/12/2024, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del 20/12/2024, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio
per la decisione.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni inerenti ai rapporti economici, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle
3 concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Infine, dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in RO (VE), in data Parte_1 CP_1
24/09/1994;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PORTOGRUARO (VE) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994, atto n. 45, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
prende atto che le spese della procedura saranno a carico di _2
, come da accordo tra le parti.
[...]
Così deciso in Pordenone, in data 20/01/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3703/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
CANNATA PAOLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
CANNATA PAOLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
separati consensualmente con verbale del 16/09/2020, omologato con decreto
Cron. n. 6468/2020 del 16/09/2020 – R.G. n. 785/2020 – Tribunale Ordinario di
Pordenone;
con i seguenti figli: , nato a [...] il [...] e Persona_1
, nata a [...] il [...], entrambi Persona_2
1 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1) Pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 3 punto 2 lettera b Legge n. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la
IG.ra (codice fiscale ) e il IG. Parte_1 C.F._1
(codice fiscale ), in RO, (Ve) Parte_2 C.F._2
in data 24.09.1994, trascritto dall'Ufficio di Stato Civile di tale Comune nel registro degli Atti di Matrimonio al numero n. 45 P.2S A anno 1994 e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di
RO di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 e successive modificazioni;
2) il IG. riconosce in favore della IG.ra Parte_2 Parte_1
che accetta, a valere quale liquidazione una tantum dell'assegno divorzile la somma complessiva di euro 90.000,00 (novantamila) che corrisponderà nel modo seguente: a) quanto ad euro 85.000,00 (ottantacinquemila) in rate mensili di euro 500,00 (cinquecento) nette ciascuna (trattandosi di “una
tantum” dilazionata) a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese sul c/c intestato alla IG.ra , agli estremi a lui noti;
b) Parte_1
quanto ad euro 5.000,00 (cinquemila) entro il giorno 10 del mese successivo a quello di scadenza dell'ultima delle citate rate di cui al punto a) a mezzo di bonifico bancario sul c/c intestato alla IG.ra . Parte_1
3) Attesa la corresponsione in favore della IG.ra di euro Parte_1
90.000,00 (novantamila) nei termini e nelle modalità di cui al sopra citato punto 2), le parti si danno reciprocamente atto che a far data dal deposito del presente ricorso nulla sarà più dovuto dal IG. n favore della Parte_2
2 IG.ra a titolo di mantenimento dell'uno in favore dell'altra Parte_1
si come previsto in sede di separazione, avendo le parti concordemente già
dato esecuzione in parte qua agli obblighi assunti in merito alla liquidazione
una tantum dell'assegno divorzile.
4) I ricorrenti dichiarano di avere già regolamentato in sede di separazione ogni ulteriore rapporto patrimoniali di dare e avere tra di loro (diverso rispetto al punto 2).
5) il IG. i farà carico delle spese della presente procedura”. Parte_2
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/08/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte congiunte depositate in data 18/12/2024, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del 20/12/2024, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio
per la decisione.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni inerenti ai rapporti economici, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle
3 concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Infine, dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in RO (VE), in data Parte_1 CP_1
24/09/1994;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PORTOGRUARO (VE) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994, atto n. 45, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
prende atto che le spese della procedura saranno a carico di _2
, come da accordo tra le parti.
[...]
Così deciso in Pordenone, in data 20/01/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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