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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 2801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2801 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2801/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RT ROBERTO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16743/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Nominativo_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400004162000 BOLLO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400004162000 BOLLO 2019
contro
Regione Lazio elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190039687958000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210193747676000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1380/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito in via telematica il ricorrente indicato in epigrafe rappresentava di aver ricevuto notifica dall'agente della riscossione , in data 28.09.2024 , di un preavviso di fermo - di cui impugnava due sole delle cinque cartelle prodromiche per bollo auto asseritamente notificate in precedenza ,così come specificato in ricorso.
Riferiva, altresì, che era da ritenersi illegittima l' intimazione impugnata per illegittimita' della notifica , difetto di sottoscrizione, per non essere le cartelle prodromiche ritualmente notificate, inoltre per violazione di legge oltre che per difetto di motivazione ed errato calcolo di sanzioni ed interessi , in ogni caso per decadenza e/o prescrizione e ne chiedeva, dunque, l'annullamento .
L'agenzia entrate- riscossione e Regione Lazio provvedevano a costituirsi, chiedendo l'inammissibilita' per tardivita' del ricorso o , in subordine, il rigetto del ricorso.
All'udienza datata 30.01.2026 veniva emanata la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile .
ADER e Regione Lazio hanno provveduto ad indicare nel preavviso di fermo impugnato e nelle memorie difensive ogni elemento utile a consentire alla ricorrente di comprendere le ragioni della pretesa erariale, laddove le eccezioni di parte opponente non risultano tali da confutare l'operato dell'agenzia delle entrate–riscossione oltrechè tardive .
Peraltro trattasi di n. 1 preavviso di fermo preceduto da numerose cartelle previamente notificate,(vd. documentazione allegata) e non impugnate, comunque interruttive dei termini di decadenza e prescrizione.
Va respinta l'eccezione inerenti l'illegittimita' della notifica , come statuito dalla giurisprudenza di legittimita' (ex pluribus, Cass., 3212/17).
Il ricorso concerne atti direttamente imputabili all'agente della riscossione , così come da questi eccepito nelle memorie difensive;
parimenti parte resistente nel rispetto della normativa prevista dall'art.7 dello
Statuto del contribuente ha indicato le causali dell'importo richiesto, con una motivazione che contiene elementi idonei a consentire al ricorrente di difendersi convenientemente, in aderenza all'obbligo motivazionale sancito dalla normativa e ribadito dalla giurisprudenza di legittimita' (ex multis,
Cass.,9.02.2010, sent. n.2439) e con indicazione del responsabile del procedimento .
La giurisprudenza di legittimita' ha ribadito che le cartelle ed il ruolo possono essere impugnate nel merito purchè non siano state precedute da atti regolarmente notificati(Cass., SU, 19704/15).
Vanno pertanto respinte le eccezioni sollevate nel ricorso, avendo l'ufficio provveduto a indicare ogni elemento utile a far comprendere le ragioni alla base del proprio operato, allegando copia delle cartelle prodromiche regolarmente notificate (vd. documentazione in atti), fermo restando che eventuali contestazioni relative al merito degli atti prodromici andavano sollevate tempestivamente e non con l'intimazione in oggetto, essendo statuita l'inammissibiita' di censure nel merito ex artt.19 e 21 D.Lgs.
546/92, come osservato dall'ufficio nelle memorie difensive.
In tal senso la giurisprudenza di legittimita' recente è costante(ex multis, Cass., 16641/21; 3005/20).
In ogni caso non v'è tardivita' della notifica del preavviso di fermo relativamente alle cartelle impugnate in quanto sussiste la notifica interruttiva della prescrizione(vd.allegati), come da giurisprudenza di legittimita' in materia.
Quanto poi ad interessi e sanzioni applicate l'ufficio ha ottemperato a quanto previsto dalla normativa , fermo restando quanto statuito dalla Cassazione al riguardo(ex multis, Cass. 22997/10).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro
300,00 a favore di ciascun resistente. ROMA, 30.01.2026 GIUDICE MONOCRATICO R.Roberti
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RT ROBERTO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16743/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Nominativo_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400004162000 BOLLO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400004162000 BOLLO 2019
contro
Regione Lazio elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190039687958000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210193747676000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1380/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito in via telematica il ricorrente indicato in epigrafe rappresentava di aver ricevuto notifica dall'agente della riscossione , in data 28.09.2024 , di un preavviso di fermo - di cui impugnava due sole delle cinque cartelle prodromiche per bollo auto asseritamente notificate in precedenza ,così come specificato in ricorso.
Riferiva, altresì, che era da ritenersi illegittima l' intimazione impugnata per illegittimita' della notifica , difetto di sottoscrizione, per non essere le cartelle prodromiche ritualmente notificate, inoltre per violazione di legge oltre che per difetto di motivazione ed errato calcolo di sanzioni ed interessi , in ogni caso per decadenza e/o prescrizione e ne chiedeva, dunque, l'annullamento .
L'agenzia entrate- riscossione e Regione Lazio provvedevano a costituirsi, chiedendo l'inammissibilita' per tardivita' del ricorso o , in subordine, il rigetto del ricorso.
All'udienza datata 30.01.2026 veniva emanata la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile .
ADER e Regione Lazio hanno provveduto ad indicare nel preavviso di fermo impugnato e nelle memorie difensive ogni elemento utile a consentire alla ricorrente di comprendere le ragioni della pretesa erariale, laddove le eccezioni di parte opponente non risultano tali da confutare l'operato dell'agenzia delle entrate–riscossione oltrechè tardive .
Peraltro trattasi di n. 1 preavviso di fermo preceduto da numerose cartelle previamente notificate,(vd. documentazione allegata) e non impugnate, comunque interruttive dei termini di decadenza e prescrizione.
Va respinta l'eccezione inerenti l'illegittimita' della notifica , come statuito dalla giurisprudenza di legittimita' (ex pluribus, Cass., 3212/17).
Il ricorso concerne atti direttamente imputabili all'agente della riscossione , così come da questi eccepito nelle memorie difensive;
parimenti parte resistente nel rispetto della normativa prevista dall'art.7 dello
Statuto del contribuente ha indicato le causali dell'importo richiesto, con una motivazione che contiene elementi idonei a consentire al ricorrente di difendersi convenientemente, in aderenza all'obbligo motivazionale sancito dalla normativa e ribadito dalla giurisprudenza di legittimita' (ex multis,
Cass.,9.02.2010, sent. n.2439) e con indicazione del responsabile del procedimento .
La giurisprudenza di legittimita' ha ribadito che le cartelle ed il ruolo possono essere impugnate nel merito purchè non siano state precedute da atti regolarmente notificati(Cass., SU, 19704/15).
Vanno pertanto respinte le eccezioni sollevate nel ricorso, avendo l'ufficio provveduto a indicare ogni elemento utile a far comprendere le ragioni alla base del proprio operato, allegando copia delle cartelle prodromiche regolarmente notificate (vd. documentazione in atti), fermo restando che eventuali contestazioni relative al merito degli atti prodromici andavano sollevate tempestivamente e non con l'intimazione in oggetto, essendo statuita l'inammissibiita' di censure nel merito ex artt.19 e 21 D.Lgs.
546/92, come osservato dall'ufficio nelle memorie difensive.
In tal senso la giurisprudenza di legittimita' recente è costante(ex multis, Cass., 16641/21; 3005/20).
In ogni caso non v'è tardivita' della notifica del preavviso di fermo relativamente alle cartelle impugnate in quanto sussiste la notifica interruttiva della prescrizione(vd.allegati), come da giurisprudenza di legittimita' in materia.
Quanto poi ad interessi e sanzioni applicate l'ufficio ha ottemperato a quanto previsto dalla normativa , fermo restando quanto statuito dalla Cassazione al riguardo(ex multis, Cass. 22997/10).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro
300,00 a favore di ciascun resistente. ROMA, 30.01.2026 GIUDICE MONOCRATICO R.Roberti