Art. 2.
Le esenzioni tributarie previste dall'art. 11 del citato decreto legislativo 11 settembre 1947, n. 891 , sono applicabili anche ai finanziamenti ed alle singole operazioni, comprese quelle di vendita di macchinari con patto di riservato dominio, compiuti in attuazione degli scopi indicati nel detto decreto legislativo per delega dell'Istituto mobiliare italiano approvata dal Ministero del tesoro, da enti pubblici specializzati o da societa' da questi controllate, nonche' ai finanziamenti concessi dall'Istituto mobiliare italiano agli enti e societa' medesimi.
Le esenzioni tributarie previste dall'art. 11 del citato decreto legislativo 11 settembre 1947, n. 891 , sono applicabili anche ai finanziamenti ed alle singole operazioni, comprese quelle di vendita di macchinari con patto di riservato dominio, compiuti in attuazione degli scopi indicati nel detto decreto legislativo per delega dell'Istituto mobiliare italiano approvata dal Ministero del tesoro, da enti pubblici specializzati o da societa' da questi controllate, nonche' ai finanziamenti concessi dall'Istituto mobiliare italiano agli enti e societa' medesimi.