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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 16/02/2026, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 953/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3680/2024 depositato il 23/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gaeta - Piazza Xix Maggio N. 10 04024 Gaeta LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 65/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 2 e pubblicata il 10/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 51 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 51 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 51 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 51 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 51 IMU 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 631/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. RGR 537/2023, il contribuente Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina – Sezione 2 – l'Avviso di accertamento IMU n. 51, emesso dal Comune di Gaeta per le annualità 2016–2021 e riferito all'immobile sito in Gaeta, Indirizzo_1. L'atto impositivo qualificava l'unità immobiliare come “immobile a disposizione”, escludendo il riconoscimento dell'agevolazione per abitazione principale per asserita insussistenza del requisito della dimora abituale del contribuente.
Il Comune di Gaeta, in persona del Funzionario Responsabile Tributi Dott.ssa Nominativo_1, si costituiva ritualmente in giudizio a mezzo dell'Avv. Difensore_2, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina, con sentenza n. 65/2024, depositata in data 10 gennaio 2024, rigettava il ricorso del contribuente e lo condannava alle spese di lite.
Avverso detta decisione proponeva appello il contribuente Ricorrente_1 con atto notificato in data 10 luglio 2024, deducendo l'erroneità della pronuncia di primo grado e reiterando l'illegittimità dell'accertamento impugnato.
Il Comune di Gaeta si costituiva nel presente grado di giudizio in data 6 agosto 2024, depositando controdeduzioni con le quali sosteneva l'infondatezza dell'appello e chiedeva la sua integrale reiezione, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità delle censure riproposte in forma meramente assertiva e prive di specifica critica ai capi di decisione (tra cui, in particolare, quelle su “decadenza biennale ex art. 11 D.Lgs. 504/1992”, “inesistenza della notifica” e “difetto di sottoscrizione”), essendosi l'appellante limitato a devolverle al giudizio di secondo grado senza indicare puntualmente le ragioni di diritto e di fatto per la riforma della sentenza. Il principio di specificità dei motivi impone l'individuazione dei capi concretamente censurati e delle ragioni dell'impugnazione, non bastando il rinvio alle difese di primo grado.
Nel merito l'appello è infondato. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 (conv. in L. 214/2011), l'agevolazione per abitazione principale richiede la concomitante sussistenza di residenza anagrafica e dimora abituale del possessore (e del nucleo, ove rilevante) nell'immobile. Le risultanze anagrafiche hanno valore presuntivo e sono superabili da prova contraria;
ove l'Ente contesti la dimora abituale, è il contribuente a dover fornire idonea prova documentale del concreto utilizzo dell'immobile quale centro di vita (consumi, utenze, medico di base, legami lavorativi/ familiari, ecc.).
Nel caso di specie, il Comune ha allegato consumi di energia e gas per il periodo 2016–2021 di entità marcatamente ridotta (con valori pari a zero per il gas negli anni 2019–2020), elementi incompatibili con l'uso dell'immobile quale dimora abituale;
l'appellante non ha prodotto documentazione idonea a superare tali indizi, limitandosi a valorizzare la residenza anagrafica. Né rileva, ai fini decisivi, il richiamo a profili di
“doppia residenza coniugale”, atteso che qui difetta proprio la prova della dimora abituale del possessore nell'unità immobiliare oggetto di causa.
La censura di carenza motivazionale è priva di fondamento.
L'avviso impugnato espone gli elementi fattuali su cui si fonda la ripresa (in particolare, i consumi delle utenze domestiche significativamente infranormali rispetto a un utilizzo continuativo) e la conseguente esclusione dell'agevolazione per abitazione principale. Tali indicazioni consentono al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi, soddisfacendo l'art. 7 L. 212/2000. Eventuali deduzioni difensive dell'Ente in giudizio non integrano la motivazione, ma illuminano ragioni già enunciate nell'atto.
Per i tributi locali, l'art. 1, comma 161, L. 296/2006 fissa il termine di decadenza per l'accertamento al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata/ rettificata. Per l'anno 2016 la dichiarazione rettificativa (a seguito della perdita dei requisiti per l'agevolazione) andava resa entro il 30.06.2017: il termine decadenziale scadeva al 31.12.2022. La consegna del plico all'operatore postale in data 30.12.2022 determina il perfezionamento della notifica per il mittente (principio del doppio termine), con conseguente tempestività dell'atto, a prescindere dalla ricezione da parte del destinatario avvenuta nei primi giorni del gennaio 2023.
L'asserita proroga CO risulta irrilevante ai fini del decidere, essendo l'atto comunque tempestivo anche senza computo di sospensioni/estensioni.
È infondata la deduzione secondo cui il Comune avrebbe applicato una sanzione “fuorilegge” al 100%. L'art. 9 D.Lgs. 23/2011 estende all'IMU il regime sanzionatorio ICI: 50–100% in caso di infedele dichiarazione e
100–200% in caso di omessa dichiarazione. Nel caso concreto l'Ente ha applicato la misura minima del
50% per infedele dichiarazione, con rideterminazione in cumulo giuridico ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 472/1997, in termini persino più favorevoli rispetto al cumulo materiale. Non sussiste, pertanto, alcuna violazione dei principi costituzionali invocati, trattandosi di misure e cornici edittali fissate dalla legge statale, non da regolamento comunale.
La doglianza sul difetto di sottoscrizione è infondata. L'art. 1, comma 87, L. 549/1995 consente la sostituzione della firma autografa con indicazione a stampa del nominativo del funzionario nei provvedimenti formati con procedure informatiche;
l'art. 1, comma 692, L. 147/2013 attribuisce al Funzionario responsabile tutti i poteri, compreso quello di sottoscrivere gli atti. L'avviso reca gli estremi del provvedimento dirigenziale di autorizzazione alla firma a stampa e delle delibere di nomina del Funzionario, atti generali soggetti a pubblicità legale e, come tali, non soggetti all'obbligo di allegazione all'atto impositivo.
Parimenti infondata è l'eccezione sulla inesistenza della notifica. Per espressa previsione dell'art. 1, comma
161, L. 296/2006, gli enti locali possono notificare gli avvisi anche a mezzo posta con raccomandata A/R, direttamente dagli uffici finanziari, senza necessità dell'ufficiale giudiziario o dell'agente notificatore e senza relata in senso stretto, essendo la distinta e l'avviso di ricevimento idonei a documentare la spedizione e la ricezione.
Relativamente alla decadenza biennale ex art. 11 D.Lgs. 504/1992 la censura è inammissibile per difetto di specificità e, comunque, irrilevante nel presente giudizio incentrato sulla legittimità dell'accertamento: i termini richiamati dall'appellante attengono a profili diversi dalla decadenza quinquennale per l'accertamento di cui alla L. 296/2006, art. 1, comma 161, qui dirimente.
La Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 65/2024 della CGT di I grado di Latina.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore del Comune, che liquida in € 500,00 per compensi, omnicomprensive.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado in favore del comune di Gaeta che liquida in euro 500,00 omnicomprensive.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3680/2024 depositato il 23/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gaeta - Piazza Xix Maggio N. 10 04024 Gaeta LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 65/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 2 e pubblicata il 10/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 51 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 51 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 51 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 51 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 51 IMU 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 631/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. RGR 537/2023, il contribuente Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina – Sezione 2 – l'Avviso di accertamento IMU n. 51, emesso dal Comune di Gaeta per le annualità 2016–2021 e riferito all'immobile sito in Gaeta, Indirizzo_1. L'atto impositivo qualificava l'unità immobiliare come “immobile a disposizione”, escludendo il riconoscimento dell'agevolazione per abitazione principale per asserita insussistenza del requisito della dimora abituale del contribuente.
Il Comune di Gaeta, in persona del Funzionario Responsabile Tributi Dott.ssa Nominativo_1, si costituiva ritualmente in giudizio a mezzo dell'Avv. Difensore_2, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina, con sentenza n. 65/2024, depositata in data 10 gennaio 2024, rigettava il ricorso del contribuente e lo condannava alle spese di lite.
Avverso detta decisione proponeva appello il contribuente Ricorrente_1 con atto notificato in data 10 luglio 2024, deducendo l'erroneità della pronuncia di primo grado e reiterando l'illegittimità dell'accertamento impugnato.
Il Comune di Gaeta si costituiva nel presente grado di giudizio in data 6 agosto 2024, depositando controdeduzioni con le quali sosteneva l'infondatezza dell'appello e chiedeva la sua integrale reiezione, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità delle censure riproposte in forma meramente assertiva e prive di specifica critica ai capi di decisione (tra cui, in particolare, quelle su “decadenza biennale ex art. 11 D.Lgs. 504/1992”, “inesistenza della notifica” e “difetto di sottoscrizione”), essendosi l'appellante limitato a devolverle al giudizio di secondo grado senza indicare puntualmente le ragioni di diritto e di fatto per la riforma della sentenza. Il principio di specificità dei motivi impone l'individuazione dei capi concretamente censurati e delle ragioni dell'impugnazione, non bastando il rinvio alle difese di primo grado.
Nel merito l'appello è infondato. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 (conv. in L. 214/2011), l'agevolazione per abitazione principale richiede la concomitante sussistenza di residenza anagrafica e dimora abituale del possessore (e del nucleo, ove rilevante) nell'immobile. Le risultanze anagrafiche hanno valore presuntivo e sono superabili da prova contraria;
ove l'Ente contesti la dimora abituale, è il contribuente a dover fornire idonea prova documentale del concreto utilizzo dell'immobile quale centro di vita (consumi, utenze, medico di base, legami lavorativi/ familiari, ecc.).
Nel caso di specie, il Comune ha allegato consumi di energia e gas per il periodo 2016–2021 di entità marcatamente ridotta (con valori pari a zero per il gas negli anni 2019–2020), elementi incompatibili con l'uso dell'immobile quale dimora abituale;
l'appellante non ha prodotto documentazione idonea a superare tali indizi, limitandosi a valorizzare la residenza anagrafica. Né rileva, ai fini decisivi, il richiamo a profili di
“doppia residenza coniugale”, atteso che qui difetta proprio la prova della dimora abituale del possessore nell'unità immobiliare oggetto di causa.
La censura di carenza motivazionale è priva di fondamento.
L'avviso impugnato espone gli elementi fattuali su cui si fonda la ripresa (in particolare, i consumi delle utenze domestiche significativamente infranormali rispetto a un utilizzo continuativo) e la conseguente esclusione dell'agevolazione per abitazione principale. Tali indicazioni consentono al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi, soddisfacendo l'art. 7 L. 212/2000. Eventuali deduzioni difensive dell'Ente in giudizio non integrano la motivazione, ma illuminano ragioni già enunciate nell'atto.
Per i tributi locali, l'art. 1, comma 161, L. 296/2006 fissa il termine di decadenza per l'accertamento al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata/ rettificata. Per l'anno 2016 la dichiarazione rettificativa (a seguito della perdita dei requisiti per l'agevolazione) andava resa entro il 30.06.2017: il termine decadenziale scadeva al 31.12.2022. La consegna del plico all'operatore postale in data 30.12.2022 determina il perfezionamento della notifica per il mittente (principio del doppio termine), con conseguente tempestività dell'atto, a prescindere dalla ricezione da parte del destinatario avvenuta nei primi giorni del gennaio 2023.
L'asserita proroga CO risulta irrilevante ai fini del decidere, essendo l'atto comunque tempestivo anche senza computo di sospensioni/estensioni.
È infondata la deduzione secondo cui il Comune avrebbe applicato una sanzione “fuorilegge” al 100%. L'art. 9 D.Lgs. 23/2011 estende all'IMU il regime sanzionatorio ICI: 50–100% in caso di infedele dichiarazione e
100–200% in caso di omessa dichiarazione. Nel caso concreto l'Ente ha applicato la misura minima del
50% per infedele dichiarazione, con rideterminazione in cumulo giuridico ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 472/1997, in termini persino più favorevoli rispetto al cumulo materiale. Non sussiste, pertanto, alcuna violazione dei principi costituzionali invocati, trattandosi di misure e cornici edittali fissate dalla legge statale, non da regolamento comunale.
La doglianza sul difetto di sottoscrizione è infondata. L'art. 1, comma 87, L. 549/1995 consente la sostituzione della firma autografa con indicazione a stampa del nominativo del funzionario nei provvedimenti formati con procedure informatiche;
l'art. 1, comma 692, L. 147/2013 attribuisce al Funzionario responsabile tutti i poteri, compreso quello di sottoscrivere gli atti. L'avviso reca gli estremi del provvedimento dirigenziale di autorizzazione alla firma a stampa e delle delibere di nomina del Funzionario, atti generali soggetti a pubblicità legale e, come tali, non soggetti all'obbligo di allegazione all'atto impositivo.
Parimenti infondata è l'eccezione sulla inesistenza della notifica. Per espressa previsione dell'art. 1, comma
161, L. 296/2006, gli enti locali possono notificare gli avvisi anche a mezzo posta con raccomandata A/R, direttamente dagli uffici finanziari, senza necessità dell'ufficiale giudiziario o dell'agente notificatore e senza relata in senso stretto, essendo la distinta e l'avviso di ricevimento idonei a documentare la spedizione e la ricezione.
Relativamente alla decadenza biennale ex art. 11 D.Lgs. 504/1992 la censura è inammissibile per difetto di specificità e, comunque, irrilevante nel presente giudizio incentrato sulla legittimità dell'accertamento: i termini richiamati dall'appellante attengono a profili diversi dalla decadenza quinquennale per l'accertamento di cui alla L. 296/2006, art. 1, comma 161, qui dirimente.
La Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 65/2024 della CGT di I grado di Latina.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore del Comune, che liquida in € 500,00 per compensi, omnicomprensive.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado in favore del comune di Gaeta che liquida in euro 500,00 omnicomprensive.