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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/10/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.389/2024
@-Acc.AA - Maggiorazione ANF(requisito sanitario) 01
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. IG SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 2 Ottobre 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 29.11.2024, e vertente tra
(appellante) e l (appellato) Parte_1 Controparte_1 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°179/2024 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, in data 31.05.2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO.
L'appellante ha proposto appello avverso la sentenza indicata in Parte_1 epigrafe, con la quale è stato respinto il suo ricorso teso al riconoscimento del diritto alla maggiorazione degli assegni familiari di cui all'art.2, comma 2, del D.L. n. 69/1988, in relazione alla presenza nel nucleo familiare della figlia minore , già riconosciuta invalida con difficoltà a Persona_1 svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età ai sensi della L. n. 118/1971 e della L. n. 289/1990.
Il contenzioso nasce dal fatto che l ha negato il beneficio richiesto, sostenendo che la condizione CP_2 sanitaria della minore, pur comportando il riconoscimento dell'indennità di frequenza, non integrerebbe, di per sé, anche i presupposti medico-legali necessari per accedere alla maggiorazione degli assegni
1 familiari, richiedendosi, a detta dell'Istituto, una disfunzionalità grave e di particolare intensità CP_ paragonabile alla condizione utile per fruire dell'indennità di accompagnamento (v. Circolare
n.203/1988).
Il Tribunale ha ritenuto di condividere la tesi dell'Ente previdenziale, escludendo che possano equipararsi il riconoscimento delle “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età” richiesto per l'indennità di frequenza e l'identico presupposto normativo previsto per la maggiorazione dell'assegno familiare, evidenziando la necessità di una valutazione medico-legale ulteriore, tesa ad accertare un grado di maggiore severità della condizione invalidante. È stata altresì rigettata l'istanza di CTU medica, ritenuta esplorativa e generica, e disposta la compensazione integrale delle spese, in considerazione della novità della questione giuridica trattata.
Con l'atto di appello, l'odierno appellante censura la sentenza impugnata: 1) per violazione dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 69/1988 (conv. in L. n. 153/1988) e della L. n. 289/1990, nonché degli artt. 3, 31 e
38 della Costituzione, per avere il giudice di prime cure recepito acriticamente le indicazioni contenute nel messaggio n. 3604 del 2019, senza sviluppare una autonoma motivazione e senza giustificare CP_2
l'adesione a tale interpretazione, non prevista dal dato normativo;
2) per non aver rilevato come il requisito previsto dalla legge ai fini del riconoscimento della maggiorazione degli assegni familiari per i nuclei con figli minori con disabilità, vale a dire le “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”, era identico a quello previsto per l'indennità di frequenza ex art. 1 della L.
n.289/1990, di cui la minore è risultata beneficiaria, secondo quanto attestato dal Persona_1 verbale della Commissione medica ASUR del 14 ottobre 2020; 3) per non aver rilevato che l ha CP_2 operato una indebita e restrittiva sovrapposizione tra tale condizione e quella più grave prevista per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento, imponendo in via amministrativa un requisito di
“disfunzionalità certa e di severa gravità”, in contrasto con il dato normativo e con i princìpi di legalità, determinatezza e tassatività che governano l'erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali;
4) per non aver tenuto conto della normativa sopravvenuta in materia di assegno unico universale (D.Lgs. n.
230/2021), che, ai fini ISEE, considera i minori titolari di indennità di frequenza come portatori di disabilità media, riconoscendo loro ex lege una maggiorazione, senza ulteriori accertamenti medico- legali;
5) per non aver tenuto conto che l'interpretazione restrittiva adottata dall' si pone anche in CP_2 contrasto con la ratio e l'evoluzione dell'ordinamento in materia di sostegno ai minori disabili;
6) per non aver ammesso una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, non avente carattere esplorativo, ma fondata su documentazione medica già allegata agli atti e su una diagnosi formalmente accertata da una
Commissione pubblica, richiamata anche nel ricorso introduttivo.
Secondo l'appellante, in buona sostanza, la decisione impugnata sarebbe affetta da vizio logico e giuridico, in quanto basata su un presupposto normativo erroneo, ossia l'assimilazione indebita tra le
2 condizioni previste per l'indennità di frequenza e quelle per l'indennità di accompagnamento.
L'appellante ha altresì ribadito che, oltre al requisito sanitario, sussistevano anche gli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda (condizione lavorativa e reddito del nucleo familiare), adeguatamente documentati in atti e non oggetto di puntuale contestazione da parte dell'
[...]
. CP_3
Alla luce delle suddette argomentazioni, l'appellante ha chiesto la Parte_1 riforma integrale della sentenza impugnata e il riconoscimento del diritto alla maggiorazione dell'assegno per il nucleo familiare, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
CP_ L' si è costituito in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame. In particolare, l'Ente previdenziale ha sostenuto la piena legittimità del proprio operato e ha ribadito la correttezza dell'interpretazione attribuita alla locuzione “minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”, di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 69/1988, convertito con modificazioni nella L. n. 153/1988. In particolare, l' ha richiamato le proprie CP_2 circolari interne (n. 203/1988) e il messaggio n. 3604/2019, nei quali si chiarisce che, ai fini dell'accesso alla maggiorazione dell'assegno per il nucleo familiare, tale requisito deve essere interpretato in senso restrittivo, nel senso di implicare una condizione disfunzionale grave, paragonabile a quella necessaria per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Secondo la prospettazione dell' , CP_1 quindi, la mera titolarità dell'indennità di frequenza, riconosciuta in sede di accertamento sanitario per situazioni anche lievi e temporanee, non sarebbe di per sé sufficiente a fondare il diritto alla maggiorazione dell'assegno per il nucleo familiare, essendo quest'ultima subordinata, per consolidata prassi amministrativa, ad una valutazione medico-legale ulteriore e più stringente. Tale valutazione, secondo quanto dedotto, non può che essere affidata al Servizio Medico Legale dell' , il quale, nel CP_2 caso di specie, ha ritenuto insussistenti i requisiti sanitari prescritti per la maggiorazione del beneficio in questione. L' ha dunque evidenziato come la sentenza appellata abbia correttamente fatto propria CP_1 tale impostazione, ritenendo ragionevole escludere una mera traslazione automatica delle valutazioni compiute in ambiti diversi di tutela, in particolare tra quello assistenziale (indennità di frequenza) e quello previdenziale (assegno nucleo familiare), in assenza di un autonomo accertamento circa la severità
e stabilità della condizione invalidante. Inoltre, l' ha reiterato l'eccezione di difetto di prova sia in CP_2 ordine al requisito sanitario, non avendo parte appellante dimostrato, secondo l'Istituto, la sussistenza di una disabilità di “certa e severa gravità”, sia in ordine ai presupposti di natura reddituale e contributiva, non essendo stata fornita, ad avviso dell'Ente, idonea documentazione a dimostrazione della spettanza della prestazione per il periodo richiesto, sulla base del reddito dell'intero nucleo familiare. Alla luce di tali argomentazioni, l' ha dunque concluso per il rigetto dell'appello e per la conferma della CP_2
3 pronuncia di primo grado, con vittoria di spese del giudizio.
L'appello è fondato e merita accoglimento.
La questione giuridica oggetto del presente giudizio concerne il diritto di Parte_1
a beneficiare della maggiorazione degli assegni per il nucleo familiare, prevista dall'art. 2, comma 2, del
D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 153, per la presenza nel nucleo familiare della figlia minore, , affetta da invalidità comportante “difficoltà Persona_1 persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età”.
La norma prevede testualmente che “I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati [...] per
i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.
Nel caso di specie, risulta pacificamente accertato che la figlia dell'appellante è stata riconosciuta affetta da “disturbo misto dello sviluppo” (cfr. allegati 6-14 del ricorso di primo grado) e che, all'esito dell'accertamento svolto dalla commissione medica ASUR in data 14.10.2020 (cfr. allegato 2 del ricorso di primo grado), è stata formalmente qualificata come minore con “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età”, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 289/1990 ai fini dell'attribuzione dell'indennità di frequenza.
L' ha tuttavia negato il beneficio, ritenendo non sufficienti tali condizioni ai fini del CP_2 riconoscimento della maggiorazione dell'assegno per il nucleo familiare, e richiedendo, in via amministrativa, una disfunzione di “certa e severa gravità”, da valutarsi autonomamente e specificamente dal proprio Servizio Medico Legale, secondo le indicazioni operative contenute nel messaggio n. 3604/2019.
Tale interpretazione non è condivisa dal Collegio. Essa infatti introduce, in via amministrativa, un requisito ulteriore non previsto dalla legge, e finisce per alterare il contenuto precettivo della norma, in violazione del principio di legalità e del canone di interpretazione letterale. Sul punto, pare utile rammentare che le circolari e i messaggi interni dell' costituiscono fonti amministrative interne, di CP_2 carattere secondario, prive di efficacia vincolante nei confronti del giudice, e non possono modificare né restringere l'ambito applicativo delle disposizioni legislative primarie.
L'art. 2, comma 2, della L. 69/1988 non richiede alcuna “gravità severa”, né fa riferimento alcuno ai requisiti previsti per fruire dell'indennità di accompagnamento, non essendo richieste né una condizione di invalidità totale, né la non deambulazione o l'inabilità a svolgere gli atti quotidiani della vita. Al contrario, il legislatore ha scelto consapevolmente di utilizzare una espressione specifica e meno
4 restrittiva, riferita ai soli minori, che richiama letteralmente la definizione utilizzata anche ai fini del riconoscimento dell'indennità di frequenza.
Come correttamente sottolineato dalla parte appellante, quando il legislatore ha inteso prevedere requisiti più stringenti, come per l'indennità di accompagnamento, ha fatto uso di formule testuali chiaramente diverse, come “assoluta e permanente impossibilità a deambulare” o “bisogno di assistenza continua”. Non è quindi consentito all'interprete né all'amministrazione operare un'estensione in malam partem, soprattutto in ambito di prestazioni assistenziali garantite sul piano costituzionale dagli artt. 2, 3,
31 e 38 Cost., che tutelano i diritti fondamentali dell'individuo, l'eguaglianza sostanziale, il sostegno alla famiglia e l'assistenza ai soggetti in condizioni di fragilità.
È del tutto irragionevole, e contrario al principio di uguaglianza, ritenere che un minore già riconosciuto invalido ai fini della fruizione dell'indennità di frequenza non possa accedere anche al beneficio della maggiorazione dell'assegno per il nucleo familiare, fondata sullo stesso presupposto medico-legale.
Il requisito richiesto dalla legge è uno solo e va individuato nella persistente difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età anagrafica, già accertata da una commissione sanitaria pubblica con verbale il cui contenuto non è stato contestato dall' . Nessuna ulteriore valutazione o aggravio CP_1 probatorio può essere legittimamente imposto al richiedente.
La disciplina della maggiorazione dell'assegno per il nucleo familiare non demanda affatto CP_ l'accertamento della disabilità ad una valutazione medico-legale dell' dovendosi invece fare riferimento alle definizioni contenute nell'Allegato 3 del D.P.C.M. n.159 del 5 dicembre 2013, ai sensi del quale nella definizione di “disabilità media” vanno ricompresi ex lege tutti i “Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (L. 118/71, art.
2 - diritto all'indennità di frequenza)”. Trattasi di dato normativo che, benchè relativo alla materia assistenziale, contiene chiarimenti definitori di portata generale, come tali utilizzabili anche in ambito previdenziale. I minori che percepiscono l'indennità di frequenza vanno dunque inclusi automaticamente nella categoria CP_ della “disabilità media”; il che esclude il diritto dell' di valutare attraverso i uffici medico-legali, caso per caso, se quel minore presenti o meno una disabilità non solo di livello “medio” (come previsto nell'Allegato 3 del D.P.C.M. n.159 del 5 dicembre 2013), ma anche di “certa e severa gravità”
(requisito, quest'ultimo, che non poggia su alcun dato normativo).
In quest'ordine di concetti, non è condivisibile la tesi secondo cui tale impostazione determinerebbe una duplicazione indebita dei benefici (indennità di frequenza e maggiorazione ANF), trattandosi infatti di prestazioni differenti, riconducibili a diverse finalità (l'una legata alla frequenza scolastica, l'altra alla tutela del nucleo familiare), pur essendo fondate sul medesimo presupposto sanitario. La coesistenza dei due benefici è del resto prevista dalla legge e non può ritenersi in sé contraddittoria.
5 Premesso quanto sopra, deve ritenersi integrato il presupposto sanitario richiesto dalla normativa per il riconoscimento della prestazione richiesta. Parimenti risultano documentati in atti i requisiti di tipo reddituale e lavorativo (cfr. allegati 15-21 del ricorso di primo grado), non essendo contestati né
l'effettiva attività lavorativa svolta dall'appellante nel periodo di riferimento, né la composizione del suo nucleo familiare.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello proposto da deve Parte_1 essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e riconoscimento in suo favore del diritto alla maggiorazione degli assegni per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. CP_ 69/1988, convertito nella L. n. 153/1988. L' va dunque condannato alla corresponsione all'appellante delle somme a tale titolo dovute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 comma sesto L. n. 412/1991.
L'accoglimento del gravame comporta, in applicazione del principio generale di cui all'art. 91 c.p.c., la condanna dell' parte soccombente, alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di entrambi CP_2
i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°179/2024 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, in data 31.05.2024, contrariis reiectis, così decide:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto dell'appellante a beneficiare della maggiorazione degli assegni per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 69/1988, convertito in L. n.153/1988, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda amministrativa;
- condanna l a corrispondere all'appellante quanto dovuto a titolo di maggiorazione CP_2 dell'assegno per il nucleo familiare, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 comma sesto L. n. 412/1991;
- condanna l a rifondere alla parte appellante le spese del doppio grado di giudizio, che si CP_2 liquidano in complessivi euro 2.000,00 per il primo grado e in euro 2.200,00 per il grado di appello, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.
10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 2 Ottobre 2025.
IL PRESIDENTE est.
IG NT
(Atto sottoscritto digitalmente)
6 Ha collaborato allo studio della controversia ed alla stesura della motivazione il Funzionario UPP Dr Persona_2
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