Decreto cautelare 23 gennaio 2026
Sentenza breve 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza breve 05/03/2026, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00475/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00121/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 121 del 2026, proposto dal sig. LO RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Castellana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Osilo, non costituito in giudizio;
nei confronti
la Art Services Società Cooperativa Sociale, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- della determinazione n. 12/2025 del Segretario comunale di Osilo, Registro generale 1057 dell’11 novembre 2025, avente ad oggetto “ Affidamento in concessione di valorizzazione - ex art. 3 bis del D.L. n. 351/2001, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della l. n. 410/2001 - degli immobili di proprietà comunale cd. “Casette - Albergo diffuso” ubicati nelle vie Montegranatico, Malaspina e Adelasia destinate ad uso turistico ricettivo. Approvazione verbali e aggiudicazione ”, pubblicata nell’Albo pretorio del Comune di Osilo il 12 novembre 2025 al seguente link: https://egov1.halleysardegna.com/osilo/zf/index.php/atti-amministrativi/determine/dettaglio/table-determine-public-page/10/atto/G5WpNekTqUT0-A (doc. 1 Determinazione n. 12 del Segretario comunale - Registro generale 1057 dell’11.11.2025 pubblicata il 12.11.2025);
- dei verbali pubblicati contestualmente alla predetta determinazione n. 12/2025 (doc. 2 - Verbale n. 1 della Commissione del 23.10.2025 h. 10.00; doc. 3 - Verbale n. 2 della Commissione del 23.10.2025 h. 11.30, entrambi pubblicati sull’Albo pretorio del Comune di Osilo il 12.11.2025 unitamente alla determina n. 12 al seguente link: https://egov1.halleysardegna.com/osilo/zf/index.php/atti-amministrativi/determine/dettaglio/table-determine-public-page/10/atto/G5WpNekTqUT0-A );
- di tutti i provvedimenti direttamente collegati e collegabili, sia precedenti che successivi, relativi all’« Avviso pubblico per l’affidamento in concessione di valorizzazione - ex art. 3 bis del D.L. n. 351/2001, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della l. n. 410/2001 – degli immobili di proprietà comunale cd. “casette - albergo diffuso” ubicati nelle vie Montegranatico, Malaspina e Adelasia destinate ad uso turistico – ricettivo » del 27 settembre 2025;
- nonché dello stesso « Avviso pubblico per l’affidamento in concessione di valorizzazione - ex art. 3 bis del D.L. n. 351/2001, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della l. n. 410/2001 – degli immobili di proprietà comunale cd. “casette - albergo diffuso” ubicati nelle vie Montegranatico, Malaspina e Adelasia destinate ad uso turistico – ricettivo » del 27.9.2025 e dei relativi documenti allegati (doc. 4 - Avviso per l’affidamento in concessione e relativi allegati in formato .rar - pubblicato sull’Albo pretorio del Comune di Osilo il 27.9.2025 al seguente link https://comune.osilo.ss.it/notizie/3433449/casette-albergo-diffuso-affidamento-concessione ) anche laddove interpretato in malam partem nei confronti dell’odierno ricorrente;
- di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato, consequenziale o in rapporto di correlazione con gli atti sopra indicati “ancorché attualmente non conosciuto” e con riserva di notifica e deposito di motivi aggiunti;
e per l’accertamento
del diritto del ricorrente di accedere alla documentazione amministrativa completa oggetto di istanza di accesso generalizzato ex art. 5, comma 2, del d.lgs n. 33/2013 del 14.11.2025, presentata al protocollo dell’Ente al n. 17990 (doc. 5 Istanza di accesso agli atti del 14.11.2025 in formato .eml), con la quale l’odierno ricorrente ha chiesto di poter avere accesso ai seguenti documenti: a) copia del plico consegnato presso l’ufficio protocollo dell’Ente in data 9 ottobre 2025 con n. 15844 dal sottoscritto RI LO; b) copia del plico presentato presso l’ufficio protocollo dell’Ente in data 10 ottobre 2025 con prot. n. 15886 dalla società Art Service Soc. Coop. Sociale Via Pietro Canalis – 07033 Osilo (SS) rappresentata a mezzo delega dal Sig. Franco Urgeghe; istanza sulla quale l’Amministrazione resistente ha deciso di pronunciarsi con un parziale accoglimento solo in data 9.1.2026, con provvedimento protocollo n. 1224 del 21.1.2025 (doc. 6 – Provvedimento di parziale accoglimento del 9.1.2026 trasmesso via PEC il 9.1.2026 in formato .eml).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. CA NG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentita la parte ricorrente ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, premesso di aver partecipato alla procedura indetta dal Comune di Osilo con l’Avviso Pubblico per l’affidamento della concessione di valorizzazione degli immobili di proprietà comunale, c.d. “Casette – Albergo diffuso”, ubicati nelle vie Montegranatico, Malaspina e Adelasia, destinate ad uso turistico – ricettivo, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, con cui il Comune ha aggiudicato la concessione all’operatore economico Art Service Soc. Coop. Sociale, odierna controinteressata.
1.1. L’Avviso pubblico prevedeva l’attribuzione di 70 punti per l’offerta tecnica (Elementi qualitativi: 40 punti per la Proposta progettuale e 30 punti per il Piano di gestione) e 30 punti per l’offerta economico-temporale (Elementi quantitativi: 20 punti per il Canone e 10 punti per la Durata).
Gli elementi valutativi sono così descritti a pag. 21 dell’Avviso pubblico:
“ 1. Proposta progettuale: oggetto di valutazione dovrà essere la qualità dell’intervento edilizio di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dei fabbricati oggetto di concessione.
2. Piano di gestione: dovrà essere valutata e pesata l’idea imprenditoriale presentata dal concorrente, con specifico riferimento alla attività turistico-ricettiva immaginata, tenuto conto del grado di coerenza con gli usi consentiti per gli immobili.
3. Canone – massimo punti 20. Indicazione della misura (sia in cifre che in lettere), da esprimere in euro, del canone mensile che si intende corrispondere per la durata proposta della concessione, che non potrà mai essere pari a zero, a pena di esclusione; la proposta dovrà prevedere un canone fisso. Offerte che prevedano un canone pari a zero o manifestamente incongruo saranno escluse. Il punteggio sarà attribuito in rapporto al canone maggiore offerto.
4. Durata – massimo punti 10. Indicazione della misura (sia in cifre che in lettere), da esprimere in anni, della durata proposta per la concessione, che potrà essere indicata per un massimo di anni 15 (quindici).
Il punteggio maggiore sarà attribuito alla durata minore offerta che sarà proposta dal concorrente in funzione del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’operazione.
Metodo di calcolo delle offerte:
Ciascun componente della commissione attribuirà un punteggio. Successivamente si procederà a calcolare le medie dei punteggi attribuiti dai commissari e a trasformarle in punteggio definitivo ”.
1.2. Il ricorrente ha ottenuto 41 punti per l’offerta tecnica e 15 punti per l’offerta economico-temporale, per un totale di 56 punti.
Art Service Soc. Coop. Sociale ha ottenuto 45 punti per l’offerta tecnica e 15 punti per l’offerta economico-temporale, per un totale di 60 punti.
1.3. Il ricorrente espone di avere presentato al Comune istanza di accesso agli atti per avere copia del plico dal medesimo consegnato presso l’ufficio protocollo dell’Ente in data 9.10.2025 e copia del plico presentato presso l’ufficio protocollo dell’Ente dalla società Art Service Soc. Coop. Sociale in data 10.10.2025, ma di avere avuto – tardivamente - un riscontro solo parziale, ossia “ con oscuramento delle parti relative alle proposte progettuali, ai contenuti tecnico-gestionali e agli elementi qualificanti l’offerta degli altri operatori economici partecipanti alla procedura, trattandosi di informazioni:
- riconducibili a know-how , strategie organizzative e soluzioni progettuali originali;
- idonee, se divulgate, a determinare un pregiudizio concreto agli interessi economici e commerciali dei controinteressati ”.
Chiede, quindi, che venga ordinata al Comune di Osilo l’ostensione di tutti i documenti contenuti nel plico presentato da Art Service Soc. Coop. Sociale presso l’ufficio protocollo dell’Ente in data 10.10.2025.
1.4. Espone ancora il ricorrente di avere trasmesso al Comune in data 27.11.2025 una “ Istanza di riesame istruttoria e sospensione in autotutela della determinazione n. 12 del Segretario Comunale - Registro generale 1057 del 11.11.2025, nonché dei verbali di aggiudicazione e di tutti i provvedimenti direttamente collegati, sia precedenti che successivi […]”, a fronte della quale il Comune, con nota dell’11.1.2026, ha escluso la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela ai sensi degli artt. 21- quinquies e 21- nonies della legge n. 241/1990.
1.5. L’odierno ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
I) “ Violazione e falsa applicazione dell’Avviso pubblico del 27.09.2025 ( lex specialis di gara) – Violazione dei principi di auto-vincolo, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (artt. 3 e 97 Cost.) – Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e manifesta illogicità ”, in quanto la Commissione di gara avrebbe: i) attribuito punteggi complessivi, omettendo ogni distinzione tra i singoli sub-criteri; ii) utilizzato parametri valutativi non previsti dal bando iii) ritenuto congrua l’offerta della controinteressata pur in presenza di evidenti incongruenze economiche; iv) svalutato l’offerta del ricorrente sulla base di una interpretazione errata e non istruita dei dati economici;
II) “ Difetto assoluto di motivazione e di istruttoria – Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 – Eccesso di potere per motivazione apparente ”, in quanto: i) per l’offerta tecnica del ricorrente è stato indicato un punteggio complessivo pari a 41 punti, senza alcuna indicazione del punteggio attribuito alla proposta progettuale e al piano di gestione; ii) analogamente, per l’offerta economico-temporale è stato attribuito un punteggio complessivo pari a 15 punti, senza distinguere tra canone e durata; iii) identica modalità valutativa è stata seguita per l’offerta della controinteressata;
III) “ Violazione del principio di par condicio e di parità di trattamento – Eccesso di potere per disparità di trattamento, contraddittorietà e manifesta illogicità ”, in quanto la Commissione giudicatrice avrebbe applicato criteri valutativi radicalmente diversi alle offerte dei due concorrenti, in violazione del principio di parità di trattamento; più nello specifico: i) nei confronti del ricorrente, la Commissione ha ritenuto “manifestamente incongrua” l’offerta economico-temporale (non avvedendosi del fatto che l’offerta economica prevedeva un canone annuale di € 5.000,00 e, solo per un mero refuso in fase di compilazione, è stata indicata per errore come somma mensile), senza attivare alcun approfondimento istruttorio; ii) nei confronti della controinteressata, a fronte di una palese incongruenza tra il canone indicato nell’offerta economica (€ 100,00 mensili) e quello riportato nel PEF (€ 150,00 mensili), la Commissione ha qualificato tale discrasia come “lieve” e del tutto tollerabile; iii) l’offerta della controinteressata è stata ritenuta congrua pur prevedendo un canone irrisorio e palesemente svantaggioso per l’Amministrazione;
IV) “ Violazione dell’art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, dell’art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990 e delle previsioni del bando – Mancata attivazione del soccorso istruttorio – Eccesso di potere per carenza istruttoria ”, in quanto l’Amministrazione ha omesso di attivare il soccorso istruttorio, che avrebbe consentito al ricorrente di correggere l’errore formale commesso nella compilazione della domanda e di precisare la portata annuale del canone;
V) “ Violazione della lex specialis per mancata esclusione dell’offerta manifestamente incongrua della controinteressata – Eccesso di potere – Pregiudizio per l’interesse pubblico ”, in quanto la Commissione non ha disposto l’esclusione dell’offerta della controinteressata ma, al contrario, l’ha ritenuta congrua e le ha attribuito lo stesso punteggio assegnato al ricorrente, nonostante la stessa, prevedendo un canone pari a € 100,00/€ 150,00 mensili complessivi, corrispondente a circa € 18,75 mensili per ciascuna delle 8 unità immobiliari oggetto di concessione, comporti “un evidente depauperamento del patrimonio comunale”; ciò in violazione dell’Avviso pubblico (pag. 21), secondo il quale le “ offerte che prevedano un canone pari a zero o manifestamente incongruo saranno escluse ”;
VI) “ Illegittimo diniego di accesso agli atti – Violazione degli artt. 22 ss. L. 241/1990 e art. 5 D.Lgs. 33/2013 – Eccesso di potere per difetto di motivazione e sproporzione ”, in quanto il Comune ha illegittimamente opposto un diniego parziale all’istanza di accesso agli atti del 14.11.2025, oscurando quasi integralmente la documentazione relativa all’offerta della controinteressata, nonostante quest’ultima avesse espressamente autorizzato l’ostensione integrale dei documenti, così violando il diritto di difesa del ricorrente;
VII) “ Illegittimità del rigetto dell’istanza di autotutela – Violazione degli artt. 21- quinquies e 21- nonies L. 241/1990 – Difetto assoluto di motivazione ”, in quanto il rigetto dell’istanza di riesame e di sospensione in autotutela si sarebbe risolto in una formula di stile, priva di qualsiasi reale valutazione delle censure sollevate.
1.6. Nessuno si è costituito per il Comune intimato e la controinteressata.
1.7. All’esito della camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione con avviso della possibile definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
2. Il ricorso, che può essere deciso con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., sussistendone tutti i presupposti, è fondato, nei sensi e nei limiti di seguito esposti.
Le censure possono essere trattate congiuntamente, essendo strettamente connesse.
2.1. Anzitutto, è evidente il vizio di motivazione in cui è incorsa l’Amministrazione.
La Commissione si è limitata ad attribuire alle offerte tecniche del ricorrente e della controinteressata, rispettivamente, i punteggi complessivi pari a 41 e 45, senza alcuna indicazione dei sub-punteggi assegnati in relazione ai sub-criteri concernenti la proposta progettuale e il piano di gestione.
Analogamente, la Commissione ha attribuito alle offerte economico-temporali dei due concorrenti il medesimo punteggio complessivo pari a 15 punti, senza alcun riferimento ai sub-punteggi relativi ai sub-criteri concernenti il canone e la durata.
È dunque evidente, da un lato, la violazione delle prescrizioni contenute nell’Avviso pubblico con riguardo agli elementi valutativi da prendere in considerazione ai fini dell’attribuzione dei punteggi e, dall’altro lato (e di conseguenza), l’impossibilità di risalire al percorso logico-giuridico che ha portato la Commissione all’assegnazione dei punteggi finali alle offerte del ricorrente e della controinteressata.
2.2. Sotto diverso profilo, risulta chiaro anche il vizio d’istruttoria in cui è incorsa la Commissione per non aver attivato il soccorso istruttorio in favore del ricorrente.
Invero, una semplice richiesta di chiarimenti alla luce delle incongruenze riscontrate tra l’importo elevato del canone (€ 5.000, indicato erroneamente come mensile) e i dati ricavabili dal PEF, avrebbe agevolmente consentito alla Commissione di comprendere che si trattava di un importo annuale e non mensile.
2.3. Non colgono nel segno, invece, le censure con cui si contesta la mancata esclusione dell’offerta della controinteressata che, secondo la difesa di parte ricorrente, avrebbe previsto un canone manifestamente incongruo.
Al riguardo, è sufficiente osservare che il canone indicato nel PEF dell’aggiudicataria, pari a 150 euro mensili, pur non essendo elevato (aspetto che, semmai, può incidere sotto il profilo del punteggio da attribuire all’offerta economico-temporale per il relativo subcriterio), non può nemmeno dirsi insignificante, comportando comunque per il Comune una entrata di € 1.800 annui, che non è qualificabile come offerta “ che preveda un canone pari a zero o manifestamente incongruo ”.
2.4. La domanda di annullamento è dunque fondata e va accolta, potendo restare assorbita la censura proposta avverso il rigetto dell’istanza di riesame. Per l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati, con il conseguente obbligo per il Comune intimato di riattivare e portare a termine la procedura previa nomina di una nuova commissione, che dovrà rivalutare le offerte presentate dal ricorrente e dalla controinteressata, tenendo conto dei rilievi sopra svolti.
2.5. È infine fondata e va accolta anche la domanda con cui il ricorrente chiede di avere accesso alla documentazione integrale contenuta nel plico presentato da Art Service Soc. Coop. Sociale presso l’ufficio protocollo del Comune in data 10.10.2025.
La controinteressata, infatti, con la presentazione della domanda di partecipazione, ha espressamente autorizzato l’ostensione integrale dei documenti, né – al di là delle generiche e stereotipate motivazioni addotte dal Comune - si ravvisano ragioni ostative all’accesso alla documentazione in questione, considerate le esigenze difensive rappresentante dall’istante.
2.6. Le spese del giudizio possono essere compensate, considerato il complesso della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie la domanda di annullamento, nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione;
- accoglie la domanda proposta avverso il diniego parziale di accesso agli atti e, per l’effetto, ordina al Comune di Osilo l’esibizione integrale dei documenti richiesti entro il termine di 30 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT RU, Presidente
CA NG, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA NG | IT RU |
IL SEGRETARIO