CASS
Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/05/2025, n. 16483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16483 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CA DA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano del 27/3/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa all'udienza del 27.3.2024 e depositata il 24.10.2024, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, ha provveduto sull'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza con cui in data 26.9.2023 il g.i.p. del Tribunale di Milano aveva rigettato, per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di CA DA per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso (capo 1) e di estorsione aggravata (capo 15). 1.1 L'ordinanza premette che la prospettazione accusatoria ruota intorno alla ipotesi della avvenuta costituzione di un'associazione mafiosa operante nel territorio della Lombardia, avente struttura confederativa orizzontale e composta da appartenenti a Cosa nostra, alla 'ndrangheta e alla camorra: i singoli soggetti Penale Sent. Sez. 1 Num. 16483 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: VALIANTE PAOLO Data Udienza: 23/01/2025 opererebbero nell'associazione in rappresentanza ciascuno della propria associazione di appartenenza, per poi decidere congiuntamente l'operatività del "sistema mafioso lombardo". Il Tribunale ha ritenuto fondato l'appello nella parte in cui chiedeva affermarsi la sussistenza del reato associativo, escluso dal g.i.p. per il difetto dei gravi indizi di colpevolezza sia in ordine alla sussistenza di una struttura organizzativa e di una affectio societatis, sia in ordine alla capacità intimidatoria estrinseca del presunto sodalizio;
nemmeno era dimostrato, secondo il g.i.p., che i reati-fine fossero oggetto di condivisione e di comune appannaggio. L'ordinanza impugnata ha ritenuto che, invece, le risultanze investigative riscontrassero l'assunto del Pubblico Ministero secondo cui i singoli soggetti monitorati, avendo come riferimento un proprio gruppo di appartenenza (trattandosi di soggetti già condannati per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.), avessero dato vita ad un organismo criminale, nel quale godevano di margini di autonomia, operando in molti settori previa definizione delle strategie operative in occasione di numerosissimi incontri secondo le indicazioni provenienti dalle "case madri". Sotto questo profilo, i rapporti interni tra i sodali - evidenzia il Tribunale del riesame - davano atto dell'esistenza di un sistema di regole unitario e condiviso, dai chiari connotati mafiosi, tanto da potersi affermare che il sodalizio, pur associando soggetti di estrazione mafiosa diversa, traesse la sua capacità di intimidazione dai collegamenti funzionali mantenuti, per il tramite dei singoli associati, con le mafie storiche già radicate. Quanto agli aspetti strutturali del sodalizio, il collegio ha ritenuto assistita da gravità indiziaria la ipotesi della condivisione di strutture e dotazioni funzionali alla realizzazione di un programma comune, in particolare di strutture societarie, di luoghi riferibili all'associazione, di armi, di una cassa comune. 1.2 Ciò premesso, l'ordinanza impugnata più volte fa riferimento alla figura di AS DA, che - salve le dovute differenziazioni in relazione alle singole condotte concrete - viene essenzialmente accomunata a quella del fratello AS FA, in quanto, secondo il capo di imputazione, entrambi - e insieme a UT RI - appartenenti alla (e rappresentanti della) famiglia NZ operante nel comune di Busto Arsizio, come attestato da diverse sentenze irrevocabili, la prima delle quali risalente al 1986. Più precisamente, i riferimenti a AS DA, indicato nell'imputazione provvisoria come soggetto investito di funzioni direttive dell'associazione, sono contenuti nei seguenti passaggi dell'ordinanza: - nella parte dedicata alle "società", l'ordinanza afferma che i AS sono stati operativi, insieme con UT RI, attraverso la Fin Group, impresa edile costituita il 19.2.2020, e che hanno mostrato un particolare interesse per le 2 acquisizioni nel settore della ristorazione, sempre nell'area di Busto Arsizio, realizzate anche avvalendosi di pressioni e di minacce e approfittando del momento di crisi in cui versavano alcuni esercizi commerciali nel periodo Covid. I AS - continua l'ordinanza - gestivano le attività imprenditoriali in modo non fisiologico, tenuto conto, per esempio, di quanto risultato in ordine ai rapporti di fatturazione tra la Fin Group e la Orchidea Multiservizi di IT VA, nella quale lavora anche OL EL, impiegata al tempo stesso della Fin Group. Dalle intercettazioni relative all'incontro di Dairago del 28 aprile 2021, poi, risulta che c'era stata un'operazione congiunta tra più indagati, fra i quali anche i AS, per la creazione di una società di gestione di un'attività di parcheggio e di noleggio auto;
- nella parte dedicata alle "estorsioni" richiama la vicenda di cui al capo 11) della imputazione provvisoria, in relazione al quale risulta che AT solleciti ad MI AC una protezione a favore di un imprenditore messo sotto pressione dai AS;
- nella parte dedicata a "edilizia e connessi bonus", l'ordinanza evidenzia che i AS si dedicano all'edilizia con la Fin Group, fittiziamente intestata a AS AN (figlio di DA) e a AS ON (figlia di FA), impresa già utilizzata nelle attività di riciclaggio attraverso operazioni fiscali fittizie. I giudici del riesame affermano che, a fronte degli incentivi del c.d. superbonus, si registra il progetto di un'ampia manovra finalizzata all'acquisizione di oltre sessanta appalti per lavori di ristrutturazione edilizia nel Varesotto, attraverso la operatività di una molteplicità di società sotto il controllo di fatto dei AS. Il progetto era di realizzare un'acquisizione monopolistica dei lavori, anche attraverso la dissuasione di chi si fosse inframmezzato. Vengono citate le intercettazioni telefoniche con UT, nelle quali si delinea il sistema criminale della gestione dei lavori in campo edilizio da parte dei AS: ovvero, il sistema prevedeva che i sodali, avvalendosi di una società fittiziamente intestata, si aggiudicassero l'appalto per poi subappaltare i lavori a imprese terzi conniventi, con cui realizzare un circuito di scambi di bonifiche e di fatture, in tal modo maturando un credito di imposta da utilizzare attraverso sistemi di compensazione fiscale;
- in relazione ad un incontro avvenuto a Dairago il 28.4.2021, il Tribunale evidenzia che vi abbia partecipato fino ad un certo punto anche AS DA e che si sia parlato della restituzione di una somma di denaro da parte di MI AC, relativa a un investimento non andato a buon fine di una società attraverso la quale doveva essere gestita un'attività di parcheggio e di noleggio auto, a cui avevano partecipato, tra gli altri, anche i fratelli AS. L'ordinanza riporta alcuni progressivi (nn. 8165 e 8166) di conversazioni intercettate, in cui AS DA parla con OS IM, MI AC, RE NU. Secondo il tribunale, gli elementi acquisiti in occasione di questo incontro e le conversazioni 3 dedicate alla ricerca di una composizione pacifica della controversia disvelano il proposito degli associati di mantenere l'unitarietà del sodalizio mafioso;
in particolare, più volte si manifesta verso MI AC la volontà di astenersi da propositi violenti, essenzialmente in ragione della protezione che costui gode da parte di soggetti di vertice di associazioni mafiose storiche;
- il Tribunale cita - ancora - la circostanza che OS e RI abbiano ricevuto dal capo storico della locale ZO OL, attraverso il figlio Alfonso, la precisa istruzione dal carcere di "stare vicino ai AS". Questo spiega la presenza dei AS al pranzo organizzato da RI il 23 aprile 2021, a cui hanno partecipato anche altri sodali e nel corso del quale sono state affrontate varie tematiche, tra cui: la situazione debitoria di FA NI (vittima dell'estorsione del capo 11); la vicenda MI-Pace, di cui i AS chiedono aggiornamenti;
le vicende del clan AZ e CA, di cui pure erano a conoscenza di AS;
le possibilità economiche di MI AC, di cui parla AS DA;
la vicenda della collaborazione di AS FA con l'autorità giudiziaria, che secondo RI si era astenuto dal rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti della locale, a dimostrazione negli stretti legami tra la cosca e i AS;
- il tribunale considera anche che i contrasti dei AS con MI AC non sono incompatibili con la sussistenza del vincolo associativo, perché si tratta di controversie originate da operazioni economiche o investimenti comuni agli associati;
né ritiene che assuma valenza negativa la protezione che NI, minacciato dai AS, chiede ad altri membri della stessa associazione, in quanto in definitiva la questione è stata risolta dagli associati di comune accordo con la spartizione delle somme successivamente pagate dal taglieggiato;
- viene sottolineato, in questo contesto, che è già stata giudizialmente accertata la presenza della cosca gelese nel territorio di Busto Arsizio, riconducibile ai due AS già condannati per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. quali esponenti del clan NZ. Come accertato dall'autorità giudiziaria di Caltanissetta, i AS si sono storicamente imposti quali affiliati della cosca NZ nel territorio di Busto Arsizio, ove hanno gestito con modalità mafiose attività legate alle false fatturazioni, all'accesso a finanziamenti attraverso false documentazioni, alla illecita mediazione di manovra sottopagate, come attestato da diverse pronunce giurisdizionali, tra cui la sentenza del g.i.p. del Tribunale di Milano del 9/3/2012 che descrive lo spessore criminale dei AS e ricostruisce i loro rapporti con le cosche di sndrangheta capeggiate da ZO OL. Le indagini in questo procedimento hanno dato conto sia della perdurante operatività dei AS, sia nell'attualità nei rapporti con gli esponenti della locale di Legnano;
- nella parte dedicata alla forza di intimidazione dell'associazione, l'ordinanza evidenzia le modalità utilizzate dai AS e da UT nell'acquisizione di varie attività commerciali nel periodo della pandemia e richiama in particolare le 4 vicende del Bar "Fermata 36" e del ristorante "Nuovo ST" di Busto Arsizio, per l'acquisizione dei quali i AS utilizzavano insistenti pressioni e intimidazioni nei confronti dei titolari, con interventi connotati da modalità minacciose: in particolare, il Tribunale riporta la circostanza che la titolare del Bar "Fermata 36" più volte aveva riferito alle forze dell'ordine, in occasione di diversi passaggi nei pressi del suo locale, di avere subito pressioni da parte di AS DA e di avere preoccupazione per l'atteggiamento insistente dei AS;
- vengono richiamati anche i fatti di cui ai capi 9) e 11) dell'imputazione, per i quali il g.i.p. aveva invece accolto la richeista di applicazione di misura cautelare, in quanto emblematici della violenza e della prepotenza dei AS e dimostrativi del controllo del territorio che essi esercitavano nonché dello sprezzo assoluto per i presidi statuali. Quanto al fatto di cui al capo 9) (riqualificato dal g.i.p. come integrante il reato di cui all'art. 610 cod. pen.), il Tribunale lo indica come emblematico della violenza e della prepotenza dei AS, esercitata ai danni del titolare di un locale di Busto Arsizio, comune nel quale essi si muovono da "padroni". L'esercente subisce una violentissima ritorsione da parte di AS DA e del figlio AN, in quanto colpevole di aver ripreso il giovane AS che con un gruppo di amici voleva entrare nel bar contravvenendo alle norme anti- Covid. In particolare, il tribunale fa riferimento al fatto che DA abbia detto "a Busto comando io" e che il figlio abbia detto "gli sbirri ce lo sucano", a dimostrazione del controllo del territorio che esercitavano e dello sprezzo assoluto per i presidi statuali di controllo. In questa occasione il titolare riportava la frattura del setto nasale e il suo locale veniva violentemente devastato. L'ordinanza evidenzia anche che in questo contesto i AS hanno ripetutamente richiesto la cessione del locale con proposte economicamente inadeguate. Quanto al fatto di cui al capo 11), esso riguarda AS DA che si attiva con UT e EN in danno di NI, titolare di un'impresa a Legnano, il quale cercava di farsi "amica" la locale con versamenti per i carcerati. AS avanzava nei suoi confronti pretese di denaro, motivo per cui NI si rivolgeva a OS, al quale riferiva di avere subito atti minacciosi e violenti, mostrando addirittura timore a fare i nominativi degli autori. Quanto, più specificamente, al reato associativo, l'ordinanza impugnata dà diffusamente conto degli elementi a carico dei fratelli AS, premettendo, a confutazione del provvedimento di rigetto del g.i.p., che sono stati entrambi condannati per il reato di associazione mafiosa con sentenza definitiva e che AS FA è stato condannato anche per omicidio e altro, imponendosi entrambi i fratelli come affiliati della cosca NZ a Busto Arsizio e gestendo con modalità mafiose varie attività. La intraneità di AS FA e AS DA all'associazione di cui al capo 1) dell'imputazione - prosegue l'ordinanza impugnata - è attestata da vari 5 elementi (che per larga parte richiamano sostanzialmente le risultanze investigative menzionate nella parte precedente): attività illecite in stretto collegamento con esponenti di altre mafie storiche;
rapporti diretti con altri associati per il controllo della attività economiche, come evidenziato dall'ordine impartito da OL;
sistematica acquisizione di aziende operanti in vari settori, ai fini del reimpiego dei profitti illeciti;
partecipazione ad un summit del 23.4.2021 (con il richiamo di diverse conversazioni intercettate, comprovanti il rilievo della loro posizione); le vicende OS e SK, da cui risulta il perdurante controllo del territorio da parte loro, che gli consente anche di ottenere per AS DA la documentazione di un rapporto di lavoro fittizio in costanza di libertà vigilata;
l'infiltrazione nel tessuto economico, in particolare nell'edilizia e nella ristorazione;
la vicenda del capo 15), che comprova se non altro il riciclaggio del denaro attraverso terzi. Quanto, poi, al reato di cui al capo 11), su cui l'appello del pubblico ministero viene accolto, il Tribunale evidenzia che ricorra la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., innanzitutto nella sua accezione dell'utilizzo del c.d. metodo mafioso. Il tenore delle minacce rivolte dalla persona offesa, per come dalla stessa riportato ai soggetti di cui aveva chiesto la mediazione, rende evidente che, anche in virtù del contesto di violenza fisica ad opera di quattro persone in cui le monacce stesse erano state pronunciate, che abbia richiamato alla mente della vittima un comportamento intimidatorio proprio di chi appartenga ad un sodalizio mafioso. Tale affermazione è plasticamente comprovata dal fatto che NI abbia poi chiesto "protezione" ad altri soggetti di comprovata caratura mafiosa, e dunque in grado di fronteggiare adeguatamente la forza intimidatrice dei suoi aggressori. Il Tribunale ritiene, al tempo stesso, integrata anche la circostanza aggravante della c.d. agevolazione mafiosa, in quanto la risoluzione mediata della controversia tra AS e NI è stata poi condivisa dai membri dell'associazione, diventando un affare comune. Quanto, infine, alle esigenze cautelari e alla scelta della misura, il Tribunale richiama la presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen., ritenendo che non possa essere superata con riferimento al pericolo di reiterazione del reato e al pericolo di inquinamento probatorio. Le esigenze cautelari emergono dal ruolo primario dell'indagato, dai suoi precedenti penali e dal sistematico ricorso all'intimidazione e alla violenza. 2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di AS DA, articolando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla 6 sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2.1.1 Il ricorso premette che l'appartenenza di AS DA all'associazione è stata ritenuta in base ai seguenti elementi: a) l'acquisizione di attività economiche nell'area di Busto Arsizio, attraverso un reticolo di società intestate fittiziamente a terzi nel settore edilizio e della ristorazione, nonché il riciclaggio di denaro attraverso tali società; b) lo sfruttamento della forza di intimidazione nei confronti di diversi soggetti, emerso nella vicenda OS;
c) la partecipazione al pranzo nel terreno di RI OM del 23.4.2021 e al summit del 28.4.2021. 2.1.2 In realtà, la estraneità di AS DA - sostiene il ricorrente - emerge già dalla ricostruzione dell'associazione a cui ha proceduto l'ordinanza impugnata, che l'ha individuata - piuttosto che in una "associazione di associazioni" o in una "confederazione" di gruppi criminali - in un sodalizio, composto da singoli appartenenti ad un gruppo ma con margini di autonomia, che si caratterizzava per la sua trasversalità in moltissimi settori, con una progettualità comprovata almeno dal 2018 ed accordi strutturati che danno conto della costituzione di un patto associativo. Se è così, non si capisce come possa AS FA essere considerato promotore/organizzatore dell'associazione, avendo operato insieme agli altri presunti associati in una sola occasione, peraltro in un affare non andato in porto e di natura comunque non illecita. In ogni caso, AS FA nemmeno ha partecipato all'incontro del 28.4.2021, in cui era stato discusso l'affare, né ad altri incontri, nonostante si ipotizzi un suo ruolo associativo apicale. Anche l'affermazione del Tribunale secondo cui i due fratelli AS (FA e DA) si presentino come articolazione della cosca NZ è indimostrata e, anzi, contrasta con il dato che i legami siano cessati nel momento in cui AS FA è diventato collaboratore di giustizia, facendo condannare all'ergastolo un esponente del gruppo. I giudici del riesame ricostruiscono gli aspetti strutturali del sodalizio, individuandoli: 1) nelle società riconducibili all'associazione; 2) nei luoghi nella disponibilità dell'associazione; 3) nelle prassi e figure di riferimento;
4) nella dotazione di armi;
5) nelle ricorse economiche in comune, fra cui quelle per il mantenimento dei carcerati. Ebbene, con riferimento ai AS, emerge che: 1) la Fin Group, ad essi riconducibile, è stata utilizzata solo per le loro attività imprenditoriali, alle quali non ha mai preso parte alcun altro sodale;
2) i AS non hanno mai messo luoghi propri a disposizione dell'associazione; 3) le società per cui, secondo l'accusa, i AS si servirono di teste di legno, non hanno comunque mai arto 7 a che fare con gli altri partecipi dell'associazione; 4) non è emerso alcun coinvolgimento dei AS in ordine alle armi, non rilevando a tal proposito la conversazione citata al riguardo dal Tribunale, che si riferisce al passato e non all'attualità; 5) non è emerso che i AS abbiano messo risorse a disposizione del gruppo, nemmeno per la raccolta di fondi per pagare l'avvocato di OL, per cui è lo stesso ES che smentisce l'ipotesi accusatoria. Il Tribunale, inoltre, individua le seguenti attività cui sarebbe stata dedita l'associazione: 1) estorsioni, in relazione a cui a AS DA è contestato il reato sub 11), l'unico nel quale ha un contatto con altri membri dell'associazione, ma come effetto della richiesta di protezione di NI, in quanto il fatto è commesso in realtà in concorso con due persone estranee al sodalizio, al pari dei fatti di cui ai capi 9) e 15) che non coinvolgono altri soggetti dell'associazione; 2) narcotraffico, per il quale nessun reato è contestato a AS;
3) armi, in relazione a cui nessun reato è contestato a AS;
4) edilizia, attività nella quale, però, i AS non coinvolgono alcun altro appartenente all'associazione; 5) cessioni crediti e reati fiscali, ma senza alcuna contestazione di reati ai AS;
6) settore sanitario, in relazione al quale nessun reato è ipotizzato nei confronti dei AS;
7) mercato dei prodotti petroliferi, nel quale i AS non sono coinvolti;
8) noleggio auto, settore nel quale i AS non conducono alcuna attività. La motivazione, inoltre, è contraddittoria quando, indicando gli incontri degli associati come uno dei dati indiziari più tangibili dell'esistenza di un sodalizio unitario, addebita l'associazione anche a AS DA, che ha partecipato ad un solo incontro. 2.1.3 D provvedimento impugnato ha evidenziato a carico del ricorrente la circostanza che nel pranzo del 23 aprile 2021 siano state trattate, alla sua presenza, dinamiche interne al sodalizio mafioso da considerarsi cruciali. Con riguardo a questo pranzo, il Tribunale ha valorizzato una conversazione tra BE e OS, che in realtà smentisce il riferimento operato dai giudici a presunti legami tra i AS ed TE PA. E anche la conoscenza che AS DA ha di alcune vicende si giustifica non tanto con la presunta intraneità all'associazione, ma con il fatto che ci fossero affari comuni con alcuni personaggi (MI AC, da cui doveva avere denaro in restituzione). E anche l'incontro del 28.4.2021 va letto unitariamente al precedente pranzo, perché si cerca un compromesso per la vicenda MI, alla presenza di quest'ultimo. Nulla è invece emerso quanto ad eventuali altri affari comuni. Anche il riferimento che opera RI alle armi riguarda un fatto passato che comunque riguarda il fratello FA e non AS DA. 8 Per quanto riguarda l'attualità dei legami tra AS e OL, il Tribunale cita una confidenza del figlio di OL a RI, secondo cui il padre gli avrebbe detto di stare vicino ai AS: si tratta, tuttavia, di una dichiarazione de relato. Ma soprattutto è decisivo il fatto che, in una conversazione tra BE e OS del giorno successivo al pranzo, emerge che i due siano consapevoli che AS FA è un "pentito", tanto che BE confida di aver parlato il meno possibile con lui e che OS si mostra preoccupato. Il Tribunale sostiene che il timore dimostrato da OS nel corso della conversazione, in realtà, viene smorzato da RI, il quale asserisce che la collaborazione non riguardava la locale di OL e che pertanto FA AS era da considerarsi affidabile. Tuttavia, le rassicurazioni di RI non smentiscono quello che emerge dagli atti giudiziari e, cioè, che la collaborazione prestata da AS sia stata rilevante per la ricostruzione di fatti di sangue molto gravi. Infine, il riesame non ha analizzato compiutamente il dato che AS FA sia un collaboratore di giustizia, il quale ha contribuito alla condanna all'ergastolo di un associato: è irragionevole, pertanto, che AS DA conduca con sé il fratello al summit di un'associazione mafiosa. 2.1.4 L'ordinanza, poi. cita l'aggressione di AS a Picone, oggetto del fatto di cui al capo 9), riqualificato come reato ex art. 610 c.p., ma aggravato dal metodo mafioso. Tuttavia, il Tribunale omette di considerare che nessuno degli altri associati partecipa al fatto e che la vicenda si inscrive nel contesto di un conflitto familiare, come risulta dalle dichiarazioni dello stesso AS che però non vengono prese in considerazione. Quanto alla vicenda NI, il Tribunale ritiene che AS DA si fosse coordinato con altri appartenenti all'associazione, ma l'affermazione è contraddetta da altri elementi, come il fatto che gli altri intervengono solo su richiesta di NI e che lo stesso RI in una conversazione intercettata parla dei AS come "gente di merda". Peraltro, il suo concorrente nel reato (EN), pur presente al pranzo del 23.5.2021, non viene ritenuto associato. 2.1.5 Quanto al riciclaggio di denaro, l'indizio avrebbe dovuto essere costituito dall'estorsione ai danni di IT VA, che tuttavia è stata ritenuta insussistente sia dal g.i.p. che dal Tribunale del riesame. Per i giudici, la vicenda è emblematica, perché IT avrebbe messo la sua società a disposizione per ricevere i bonifici dei AS, a cui poi restituiva somme di denaro di pari importo. Tuttavia, le dichiarazioni di IT hanno smentito questa ricostruzione, come pure le conversazioni intercettate tra AS FA e IT, da cui risulta che i rapporti tra i due non fossero fittizi, bensì reali, con il che verrebbe meno ogni ipotesi di riciclaggio. La vicenda rimane oscura e, dunque, non può essere utilizzata come elemento a sostegno della partecipazione di AS all'associazione. ) 9 2.1.6 Quanto alle attività edilizie, il pubblico ministero ha contestato che, in questo settore, i AS si siano avvalsi della forza di intimidazione mafiosa per monopolizzare le attività economiche locali, ma non ha indicato circostanze idonee a supportare questa ipotesi, basata su affermazioni generiche. Peraltro, dalle intercettazioni emerge che nel settore edilizio e del c.d. superbonus l'artefice dell'operazione illecita sia UT RI. In una lunga e assai rilevante conversazione dello stesso UT con La AC OB, mai il primo, il quale spiega perché la sua impresa è la più idonea, fa il nome dei AS come soggetti a cui devono essere affidati gli appalti. Tuttavia, il Tribunale ha ignorato questi elementi contrari alla ipotesi accusatoria. Anche in una conversazione tra UT e AS FA (riportata testualmente nel ricorso), si possono rilevare alcuni passaggi nei quali risulta che AS, parlando del superbonus, chieda al suo interlocutore a quali imprese estendere la partecipazione all'affare, cosa che mal si concilia con l'ipotesi che l'associazione che gestisce le attività economiche con le imprese delle altre famiglie si infiltri nella gestione dei cantieri del superbonus, senza coinvolgerle e senza mai partecipare ai summit dell'associazione sul tema: è una contraddizione logica. La conversazione, inoltre, rivela che UT (ovvero, il mero partecipe) agisca in totale autonomia rispetto a AS (ovvero, il capo), così determinando una inversione dei ruoli, che non si spiegherebbe nella dinamica associativa. In realtà, i due sono titolari ciascuno di un'impresa edile e, dunque, è perfettamente logico che parlino del superbonus, senza che questo voglia dire che si tratti di un'attività della "cosca" di riferimento. 2.1.7 Quanto al settore della ristorazione, il Tribunale lo collega alla attività edilizia, in quanto afferma che i proventi di quest'ultima venivano reinnpiegati nell'altro. Ma si tratta di una lettura superficiale, contrastante con gli atti di indagine, che non a caso il g.i.p. ha ritenuto insufficienti per la emissione della misura. Si indica la Chocolat srls come strumento per l'acquisizione di un bar e di un ristorante di Busto Arsizio, ma la relativa contestazione del reato di cui all'art. 512- bis cod. pen. al capo 75) è stata ritenuta infondata dal g.i.p. e la decisione non è stata impugnata dal pubblico ministero. In ogni caso, ove anche la società fosse stata utilizzata per l'acquisizione di attività economiche, questo non sarebbe sintomatico ex se di fatto illecito. La vicenda della mancata acquisizione del ristorante ST da parte dei AS è, invece, la dimostrazione del fatto che non si utilizzasse evidentemente il metodo mafioso: dalle intercettazioni risulta che i AS non riescano a mettere insieme 60.000 euro (nonostante la ampia organizzazione criminale ipotizzata) e non usino il metodo mafioso. 10 Anche per il bar Fermata 36 (uno dei due effettivamente acquisiti), il Tribunale non prende in considerazione le dichiarazioni della "testa di legno" QU LA e del proprietario dell'immobile in cui si trova NT OB, i quali escludono pressioni intimidatorie. 2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione al reato di cui al capo 11). Il ricorso rileva che non è chiaro come abbia fatto il Tribunale del riesame a ricostruire la vicenda nei termini riportati nell'ordinanza, in quanto le intercettazioni non consentono di comprendere in che modo si sia svolta l'aggressione. In realtà, le minacce sono state riportate dal concorrente EN e le dichiarazioni di NI sul punto sono smentite dall'interrogatorio di AS DA, che tuttavia non è stato preso in considerazione. Il soggetto che ha alzato le mani è EN, il quale non ha precedenti, mentre nulla si può dire sul contegno tenuto in concreto dallo stesso AS, sicché l'affermazione secondo cui la vittima ha ritenuto di trovarsi di fronte ad un'aggressione mafiosa è contraddetta dagli atti di indagine. Lo stesso Tribunale è contraddittorio sull'agevolazione mafiosa quando afferma che la questione NI è diventata successivamente un affare comune a tutti gli intervenuti, così ritendo illogicamente che la condotta precedente di AS fosse connotata dalla agevolazione mafiosa. Il fine deve essere valutato nel momento in cui il soggetto compie l'azione delittuosa e non può essere recuperato a posteriori, altrimenti dovrebbero rispondere del reato anche gli altri associati che sono intervenuti su richiesta della vittima. 2.3 Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione con riferimento alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari. Secondo il ricorso, la motivazione in proposito è apparente, in quanto: 1) il richiamo al "ruolo primario" dell'indagato contenuto nell'ordinanza è incongruo, in considerazione del fatto che l'unico contatto con gli altri associati di cui si ha certezza è quello del 28.4.2021; 2) i precedenti penali sono risalenti nel tempo e non si tiene conto che il fratello AS FA è collaboratore di giustizia, riconosciuto come tale da due sentenze definitive;
3) il presunto sistematico ricorso alla violenza e all'intimidazione riguarda due vittime che non sono state più avvicinate in seguito, sicché non c'è pericolo di inquinamento o di reiterazione;
4) la disponibilità di armi è solo supposta (sulla base di una intercettazione male interpretata) e non dimostrata. 3. Con requisitoria scritta trasmessa il 3.1.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, da considerarsi infondato perché prescinde dall'esaustiva ricostruzione effettuata dal Tribunale. In particolare, il primo motivo si sviluppa integralmente sul piano del fatto e propugna un diverso inquadramento delle condotte ascrivibili al prevenuto: ma la minuziosa analisi operata dai giudici del riesame non risulta affetta dal vizio di travisamento del corredo indiziario, né dal vizio di manifesta illogicità nella ricostruzione dei fatti: l'eventuale accoglimento del motivo richiederebbe una integrale rivalutazione del compendio probatorio. Il secondo motivo risulta parimenti infondato, a fronte del fatto che l'ordinanza impugnata evidenzi con percorso logico e persuasivo la sussistenza della circostanza aggravante, non indica alcun vizio di erronea applicazione della legge penale o di motivazione, limitandosi a proporre una differente chiave di lettura degli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini. Anche il terzo motivo è infondato, avuto riguardo alla presunzione di adeguatezza della custodia in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte. 1. Deve premettersi che il primo motivo di ricorso non contesta sostanzialmente la esistenza dell'associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo 1) dell'imputazione, bensì la appartenenza ad essa di AS DA. Il capo di imputazione che lo riguarda gli attribuisce, in generale, "compiti di decisione, pianificazione e individuazione delle azioni da compiere e delle strategie da adottare per la realizzazione degli scopi illeciti dell'associazione"; nello specifico, poi, la contestazione spazia dalla commissione di attività illecite attinenti l'acquisizione e il controllo di attività economiche, al mantenimento di rapporti diretti con gli altri associati per il medesimo motivo e al rilascio in nome e per conto dell'associazione di autorizzazioni alla esplicazione di attività criminali sul territorio di pertinenza del gruppo. L'addebito, dunque, opera un riferimento alquanto generico e non ben determinato alle condotte tipiche c.d. qualificate dell'associazione a delinquere di tipo mafioso, previste dall'art. 416-bis comma 2 cod. pen. Questo non esclude che l'interprete possa riempire di contenuto, nel caso concreto, le indicazioni non specifiche circa le condotte tipiche. In ogni caso, ogni altra condotta rilevante ai fini associativi, che non corrisponda ad alcuna di quelle specifiche considerata nella fattispecie di reato associativo, rientra in quelle che la legge definisce di partecipazione, concetto che comprende tutti gli atti di 12 associazione non qualificati ma causalmente efficienti rispetto alla sua sussistenza ed operatività. In questa prospettiva, va ricordato innanzitutto che, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231670 - 01; cfr. anche, Sez. U, n. 36958 del 27/5/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01). Sul piano probatorio, pertanto, la partecipazione ad una associazione di tipo mafioso può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza del soggetto al sodalizio, purché si tratti di indizi gravi e precisi, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007, dep. 2008, P.g. in proc. Addante e altri, Rv. 238839 - 01) 2. Appare opportuno ricordare anche che, in tema di misure cautelari personali, il controllo del giudice di legittimità, in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, consente, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non anche il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è rilevabile in cassazione se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge ovvero nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato (Sez. F, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01). Alla Corte spetta solo il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della relativa motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/3/200 Audino, (.------/ J 13 Rv. 215828 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460 - 01). È proprio alla luce di questo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che si è ritenuto in precedenza di riportare piuttosto analiticamente sia i passaggi dell'ordinanza impugnata riguardanti i gravi indizi di colpevolezza, sia le censure mosse nel ricorso alla motivazione del tribunale del riesame in punto di gravità indiziaria. 3. Ciò premesso, emerge innanzitutto che il compendio indiziario utilizzato dal Tribunale del riesame non sia concretamente indicativo, in relazione alla posizione di AS DA, di alcuna delle condotte di promozione, direzione o organizzazione dell'associazione. Non si ravvisano, infatti, nel percorso argonnentativo dell'ordinanza elementi realmente dimostrativi di un intervento di AS DA nella predisposizione del disegno generale dell'associazione, nella indicazione degli scopi, nella definizione delle strutture, nella distribuzione dei compiti, nella predisposizione dei mezzi, nel coordinamento degli associati. A fronte del fatto, evidenziato dal Tribunale del riesame, che sia stato registrato lo svolgimento di numerosi incontri di natura programmatica od operativa degli associati a partire almeno dal maggio del 2020, è stata, di contro, accertata la partecipazione di AS DA, in primo luogo, ad un pranzo tenutosi il 23.4.2021 nel terreno di RI OM. Si ipotizza che questo incontro sia servito a riaffermare l'operatività della locale di Legnano-Lonate Pozzolo, in modo funzionale a consolidarne la caratura mafiosa e ad apportare all'associazione di cui al capo 1) un "patrimonio" acquisito di criminalità organizzata. Ma, intanto, nella distribuzione delle cariche e nella individuazione dei componenti, che sono stati ricavati da una intercettazione effettuata poco prima sull'utenza telefonica di OS IM, indicato come la figura di spicco attorno a cui rilanciare la cosca, non sono compresi i AS. Inoltre, nel corso dell'incontro si affrontano varie tematiche, ma nessuna delle quali riguardanti il diretto coinvolgimento dei AS in un gruppo che sia diverso e autonomo rispetto a quello dal quale provengono. Si discute di alcune vicende cui AS DA e il fratello sono senza dubbio interessati, come la situazione debitoria di NI FA (alla quale si riferisce il capo 11 dell'imputazione) e la loro controversia con MI AC in relazione al recupero di una somma di denaro investita per la realizzazione di un parcheggio. Ma si tratta di questioni che vedono inizialmente il coinvolgimento dei AS "in proprio" e in relazione alle quali subentrano complicazioni per cui è stata 14 richiesta - nel primo caso dalla vittima e nel secondo caso da loro stessi - l'intermediazione di altri mafiosi ai fini della bonaria risoluzione dei contrasti. Lo stesso è a dirsi, in secondo luogo, per l'incontro del 28.4.2021, cui AS DA è stato presente fino a un certo punto, nel quale si affronta nuovamente - peraltro, in un clima di evidente tensione e contrapposizione tra i partecipanti - la questione della restituzione del denaro consegnato ad MI AC a titolo di investimento non andato poi a buon fine. Che da queste occasioni - le uniche in cui l'indagato ha contatti con persone diverse da quelle gravitanti nell'ambito della famiglia NZ - possano trarsi elementi suscettibili di integrare una situazione di gravità indiziaria a carico di AS DA quale promotore con compiti di organizzazione o direzione dell'associazione per cui si procede, è una affermazione che, allo stato, non trova fondamento. Anche perché resta sullo sfondo la circostanza, non controversa, che AS FA, fratello di DA, sia o sia stato un collaboratore di giustizia e che viene ridimensionata dal Tribunale sulla scorta di una conversazione telefonica tra due esponenti della locale di Legnano-Lonate Pozzolo, i quali ne circoscrivono la rilevanza concreta. Ma ciò non toglie che il provvedimento impugnato non spieghi in modo concludente come possa conciliarsi tale circostanza con la prospettazione di un ruolo direttivo di AS FA nell'ambito dell'associazione che mira alla realizzazione di un "sistema mafioso lombardo" e con il fatto che lo stesso organizzatore del pranzo del 23.4.2021 - OS IM - mostri a telefono con altro affiliato un certo qual sconcerto per la partecipazione all'incontro di un "pentito". 4. Passando al piano della semplice partecipazione all'associazione da parte di AS DA, il provvedimento impugnato fa riferimento, oltre che al suo intervento agli incontri del 23 e del 28.4.2021, alle attività poste in essere con il fratello, in Busto Arsizio, in alcuni settori economici: quello dell'edilizia, per il tramite di una propria impresa e di altre società sotto il loro controllo di fatto con mire di tipo monopolistico, e quello della ristorazione, nell'ambito della quale essi ambivano a rilevare la gestione di esercizi commerciali in crisi anche avvalendosi di pressioni e minacce nei confronti dei titolari. Ebbene, non risulta dall'ordinanza che le imprese a loro riconducibili si siano giovate di partecipazioni occulte di esponenti dell'associazione per cui si procede, né che le attività economiche cui essi sono dediti - in maniera estorsiva o meno che sia - abbiano visto il coinvolgimento di componenti delle altre "locali" confluenti nella superiore associazione di cui si sta trattando ovvero la condivisione dei proventi eventualmente illeciti nell'ottica di una condotta associativa plurisoggettiva. q
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa all'udienza del 27.3.2024 e depositata il 24.10.2024, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, ha provveduto sull'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza con cui in data 26.9.2023 il g.i.p. del Tribunale di Milano aveva rigettato, per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di CA DA per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso (capo 1) e di estorsione aggravata (capo 15). 1.1 L'ordinanza premette che la prospettazione accusatoria ruota intorno alla ipotesi della avvenuta costituzione di un'associazione mafiosa operante nel territorio della Lombardia, avente struttura confederativa orizzontale e composta da appartenenti a Cosa nostra, alla 'ndrangheta e alla camorra: i singoli soggetti Penale Sent. Sez. 1 Num. 16483 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: VALIANTE PAOLO Data Udienza: 23/01/2025 opererebbero nell'associazione in rappresentanza ciascuno della propria associazione di appartenenza, per poi decidere congiuntamente l'operatività del "sistema mafioso lombardo". Il Tribunale ha ritenuto fondato l'appello nella parte in cui chiedeva affermarsi la sussistenza del reato associativo, escluso dal g.i.p. per il difetto dei gravi indizi di colpevolezza sia in ordine alla sussistenza di una struttura organizzativa e di una affectio societatis, sia in ordine alla capacità intimidatoria estrinseca del presunto sodalizio;
nemmeno era dimostrato, secondo il g.i.p., che i reati-fine fossero oggetto di condivisione e di comune appannaggio. L'ordinanza impugnata ha ritenuto che, invece, le risultanze investigative riscontrassero l'assunto del Pubblico Ministero secondo cui i singoli soggetti monitorati, avendo come riferimento un proprio gruppo di appartenenza (trattandosi di soggetti già condannati per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.), avessero dato vita ad un organismo criminale, nel quale godevano di margini di autonomia, operando in molti settori previa definizione delle strategie operative in occasione di numerosissimi incontri secondo le indicazioni provenienti dalle "case madri". Sotto questo profilo, i rapporti interni tra i sodali - evidenzia il Tribunale del riesame - davano atto dell'esistenza di un sistema di regole unitario e condiviso, dai chiari connotati mafiosi, tanto da potersi affermare che il sodalizio, pur associando soggetti di estrazione mafiosa diversa, traesse la sua capacità di intimidazione dai collegamenti funzionali mantenuti, per il tramite dei singoli associati, con le mafie storiche già radicate. Quanto agli aspetti strutturali del sodalizio, il collegio ha ritenuto assistita da gravità indiziaria la ipotesi della condivisione di strutture e dotazioni funzionali alla realizzazione di un programma comune, in particolare di strutture societarie, di luoghi riferibili all'associazione, di armi, di una cassa comune. 1.2 Ciò premesso, l'ordinanza impugnata più volte fa riferimento alla figura di AS DA, che - salve le dovute differenziazioni in relazione alle singole condotte concrete - viene essenzialmente accomunata a quella del fratello AS FA, in quanto, secondo il capo di imputazione, entrambi - e insieme a UT RI - appartenenti alla (e rappresentanti della) famiglia NZ operante nel comune di Busto Arsizio, come attestato da diverse sentenze irrevocabili, la prima delle quali risalente al 1986. Più precisamente, i riferimenti a AS DA, indicato nell'imputazione provvisoria come soggetto investito di funzioni direttive dell'associazione, sono contenuti nei seguenti passaggi dell'ordinanza: - nella parte dedicata alle "società", l'ordinanza afferma che i AS sono stati operativi, insieme con UT RI, attraverso la Fin Group, impresa edile costituita il 19.2.2020, e che hanno mostrato un particolare interesse per le 2 acquisizioni nel settore della ristorazione, sempre nell'area di Busto Arsizio, realizzate anche avvalendosi di pressioni e di minacce e approfittando del momento di crisi in cui versavano alcuni esercizi commerciali nel periodo Covid. I AS - continua l'ordinanza - gestivano le attività imprenditoriali in modo non fisiologico, tenuto conto, per esempio, di quanto risultato in ordine ai rapporti di fatturazione tra la Fin Group e la Orchidea Multiservizi di IT VA, nella quale lavora anche OL EL, impiegata al tempo stesso della Fin Group. Dalle intercettazioni relative all'incontro di Dairago del 28 aprile 2021, poi, risulta che c'era stata un'operazione congiunta tra più indagati, fra i quali anche i AS, per la creazione di una società di gestione di un'attività di parcheggio e di noleggio auto;
- nella parte dedicata alle "estorsioni" richiama la vicenda di cui al capo 11) della imputazione provvisoria, in relazione al quale risulta che AT solleciti ad MI AC una protezione a favore di un imprenditore messo sotto pressione dai AS;
- nella parte dedicata a "edilizia e connessi bonus", l'ordinanza evidenzia che i AS si dedicano all'edilizia con la Fin Group, fittiziamente intestata a AS AN (figlio di DA) e a AS ON (figlia di FA), impresa già utilizzata nelle attività di riciclaggio attraverso operazioni fiscali fittizie. I giudici del riesame affermano che, a fronte degli incentivi del c.d. superbonus, si registra il progetto di un'ampia manovra finalizzata all'acquisizione di oltre sessanta appalti per lavori di ristrutturazione edilizia nel Varesotto, attraverso la operatività di una molteplicità di società sotto il controllo di fatto dei AS. Il progetto era di realizzare un'acquisizione monopolistica dei lavori, anche attraverso la dissuasione di chi si fosse inframmezzato. Vengono citate le intercettazioni telefoniche con UT, nelle quali si delinea il sistema criminale della gestione dei lavori in campo edilizio da parte dei AS: ovvero, il sistema prevedeva che i sodali, avvalendosi di una società fittiziamente intestata, si aggiudicassero l'appalto per poi subappaltare i lavori a imprese terzi conniventi, con cui realizzare un circuito di scambi di bonifiche e di fatture, in tal modo maturando un credito di imposta da utilizzare attraverso sistemi di compensazione fiscale;
- in relazione ad un incontro avvenuto a Dairago il 28.4.2021, il Tribunale evidenzia che vi abbia partecipato fino ad un certo punto anche AS DA e che si sia parlato della restituzione di una somma di denaro da parte di MI AC, relativa a un investimento non andato a buon fine di una società attraverso la quale doveva essere gestita un'attività di parcheggio e di noleggio auto, a cui avevano partecipato, tra gli altri, anche i fratelli AS. L'ordinanza riporta alcuni progressivi (nn. 8165 e 8166) di conversazioni intercettate, in cui AS DA parla con OS IM, MI AC, RE NU. Secondo il tribunale, gli elementi acquisiti in occasione di questo incontro e le conversazioni 3 dedicate alla ricerca di una composizione pacifica della controversia disvelano il proposito degli associati di mantenere l'unitarietà del sodalizio mafioso;
in particolare, più volte si manifesta verso MI AC la volontà di astenersi da propositi violenti, essenzialmente in ragione della protezione che costui gode da parte di soggetti di vertice di associazioni mafiose storiche;
- il Tribunale cita - ancora - la circostanza che OS e RI abbiano ricevuto dal capo storico della locale ZO OL, attraverso il figlio Alfonso, la precisa istruzione dal carcere di "stare vicino ai AS". Questo spiega la presenza dei AS al pranzo organizzato da RI il 23 aprile 2021, a cui hanno partecipato anche altri sodali e nel corso del quale sono state affrontate varie tematiche, tra cui: la situazione debitoria di FA NI (vittima dell'estorsione del capo 11); la vicenda MI-Pace, di cui i AS chiedono aggiornamenti;
le vicende del clan AZ e CA, di cui pure erano a conoscenza di AS;
le possibilità economiche di MI AC, di cui parla AS DA;
la vicenda della collaborazione di AS FA con l'autorità giudiziaria, che secondo RI si era astenuto dal rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti della locale, a dimostrazione negli stretti legami tra la cosca e i AS;
- il tribunale considera anche che i contrasti dei AS con MI AC non sono incompatibili con la sussistenza del vincolo associativo, perché si tratta di controversie originate da operazioni economiche o investimenti comuni agli associati;
né ritiene che assuma valenza negativa la protezione che NI, minacciato dai AS, chiede ad altri membri della stessa associazione, in quanto in definitiva la questione è stata risolta dagli associati di comune accordo con la spartizione delle somme successivamente pagate dal taglieggiato;
- viene sottolineato, in questo contesto, che è già stata giudizialmente accertata la presenza della cosca gelese nel territorio di Busto Arsizio, riconducibile ai due AS già condannati per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. quali esponenti del clan NZ. Come accertato dall'autorità giudiziaria di Caltanissetta, i AS si sono storicamente imposti quali affiliati della cosca NZ nel territorio di Busto Arsizio, ove hanno gestito con modalità mafiose attività legate alle false fatturazioni, all'accesso a finanziamenti attraverso false documentazioni, alla illecita mediazione di manovra sottopagate, come attestato da diverse pronunce giurisdizionali, tra cui la sentenza del g.i.p. del Tribunale di Milano del 9/3/2012 che descrive lo spessore criminale dei AS e ricostruisce i loro rapporti con le cosche di sndrangheta capeggiate da ZO OL. Le indagini in questo procedimento hanno dato conto sia della perdurante operatività dei AS, sia nell'attualità nei rapporti con gli esponenti della locale di Legnano;
- nella parte dedicata alla forza di intimidazione dell'associazione, l'ordinanza evidenzia le modalità utilizzate dai AS e da UT nell'acquisizione di varie attività commerciali nel periodo della pandemia e richiama in particolare le 4 vicende del Bar "Fermata 36" e del ristorante "Nuovo ST" di Busto Arsizio, per l'acquisizione dei quali i AS utilizzavano insistenti pressioni e intimidazioni nei confronti dei titolari, con interventi connotati da modalità minacciose: in particolare, il Tribunale riporta la circostanza che la titolare del Bar "Fermata 36" più volte aveva riferito alle forze dell'ordine, in occasione di diversi passaggi nei pressi del suo locale, di avere subito pressioni da parte di AS DA e di avere preoccupazione per l'atteggiamento insistente dei AS;
- vengono richiamati anche i fatti di cui ai capi 9) e 11) dell'imputazione, per i quali il g.i.p. aveva invece accolto la richeista di applicazione di misura cautelare, in quanto emblematici della violenza e della prepotenza dei AS e dimostrativi del controllo del territorio che essi esercitavano nonché dello sprezzo assoluto per i presidi statuali. Quanto al fatto di cui al capo 9) (riqualificato dal g.i.p. come integrante il reato di cui all'art. 610 cod. pen.), il Tribunale lo indica come emblematico della violenza e della prepotenza dei AS, esercitata ai danni del titolare di un locale di Busto Arsizio, comune nel quale essi si muovono da "padroni". L'esercente subisce una violentissima ritorsione da parte di AS DA e del figlio AN, in quanto colpevole di aver ripreso il giovane AS che con un gruppo di amici voleva entrare nel bar contravvenendo alle norme anti- Covid. In particolare, il tribunale fa riferimento al fatto che DA abbia detto "a Busto comando io" e che il figlio abbia detto "gli sbirri ce lo sucano", a dimostrazione del controllo del territorio che esercitavano e dello sprezzo assoluto per i presidi statuali di controllo. In questa occasione il titolare riportava la frattura del setto nasale e il suo locale veniva violentemente devastato. L'ordinanza evidenzia anche che in questo contesto i AS hanno ripetutamente richiesto la cessione del locale con proposte economicamente inadeguate. Quanto al fatto di cui al capo 11), esso riguarda AS DA che si attiva con UT e EN in danno di NI, titolare di un'impresa a Legnano, il quale cercava di farsi "amica" la locale con versamenti per i carcerati. AS avanzava nei suoi confronti pretese di denaro, motivo per cui NI si rivolgeva a OS, al quale riferiva di avere subito atti minacciosi e violenti, mostrando addirittura timore a fare i nominativi degli autori. Quanto, più specificamente, al reato associativo, l'ordinanza impugnata dà diffusamente conto degli elementi a carico dei fratelli AS, premettendo, a confutazione del provvedimento di rigetto del g.i.p., che sono stati entrambi condannati per il reato di associazione mafiosa con sentenza definitiva e che AS FA è stato condannato anche per omicidio e altro, imponendosi entrambi i fratelli come affiliati della cosca NZ a Busto Arsizio e gestendo con modalità mafiose varie attività. La intraneità di AS FA e AS DA all'associazione di cui al capo 1) dell'imputazione - prosegue l'ordinanza impugnata - è attestata da vari 5 elementi (che per larga parte richiamano sostanzialmente le risultanze investigative menzionate nella parte precedente): attività illecite in stretto collegamento con esponenti di altre mafie storiche;
rapporti diretti con altri associati per il controllo della attività economiche, come evidenziato dall'ordine impartito da OL;
sistematica acquisizione di aziende operanti in vari settori, ai fini del reimpiego dei profitti illeciti;
partecipazione ad un summit del 23.4.2021 (con il richiamo di diverse conversazioni intercettate, comprovanti il rilievo della loro posizione); le vicende OS e SK, da cui risulta il perdurante controllo del territorio da parte loro, che gli consente anche di ottenere per AS DA la documentazione di un rapporto di lavoro fittizio in costanza di libertà vigilata;
l'infiltrazione nel tessuto economico, in particolare nell'edilizia e nella ristorazione;
la vicenda del capo 15), che comprova se non altro il riciclaggio del denaro attraverso terzi. Quanto, poi, al reato di cui al capo 11), su cui l'appello del pubblico ministero viene accolto, il Tribunale evidenzia che ricorra la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., innanzitutto nella sua accezione dell'utilizzo del c.d. metodo mafioso. Il tenore delle minacce rivolte dalla persona offesa, per come dalla stessa riportato ai soggetti di cui aveva chiesto la mediazione, rende evidente che, anche in virtù del contesto di violenza fisica ad opera di quattro persone in cui le monacce stesse erano state pronunciate, che abbia richiamato alla mente della vittima un comportamento intimidatorio proprio di chi appartenga ad un sodalizio mafioso. Tale affermazione è plasticamente comprovata dal fatto che NI abbia poi chiesto "protezione" ad altri soggetti di comprovata caratura mafiosa, e dunque in grado di fronteggiare adeguatamente la forza intimidatrice dei suoi aggressori. Il Tribunale ritiene, al tempo stesso, integrata anche la circostanza aggravante della c.d. agevolazione mafiosa, in quanto la risoluzione mediata della controversia tra AS e NI è stata poi condivisa dai membri dell'associazione, diventando un affare comune. Quanto, infine, alle esigenze cautelari e alla scelta della misura, il Tribunale richiama la presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen., ritenendo che non possa essere superata con riferimento al pericolo di reiterazione del reato e al pericolo di inquinamento probatorio. Le esigenze cautelari emergono dal ruolo primario dell'indagato, dai suoi precedenti penali e dal sistematico ricorso all'intimidazione e alla violenza. 2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di AS DA, articolando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla 6 sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2.1.1 Il ricorso premette che l'appartenenza di AS DA all'associazione è stata ritenuta in base ai seguenti elementi: a) l'acquisizione di attività economiche nell'area di Busto Arsizio, attraverso un reticolo di società intestate fittiziamente a terzi nel settore edilizio e della ristorazione, nonché il riciclaggio di denaro attraverso tali società; b) lo sfruttamento della forza di intimidazione nei confronti di diversi soggetti, emerso nella vicenda OS;
c) la partecipazione al pranzo nel terreno di RI OM del 23.4.2021 e al summit del 28.4.2021. 2.1.2 In realtà, la estraneità di AS DA - sostiene il ricorrente - emerge già dalla ricostruzione dell'associazione a cui ha proceduto l'ordinanza impugnata, che l'ha individuata - piuttosto che in una "associazione di associazioni" o in una "confederazione" di gruppi criminali - in un sodalizio, composto da singoli appartenenti ad un gruppo ma con margini di autonomia, che si caratterizzava per la sua trasversalità in moltissimi settori, con una progettualità comprovata almeno dal 2018 ed accordi strutturati che danno conto della costituzione di un patto associativo. Se è così, non si capisce come possa AS FA essere considerato promotore/organizzatore dell'associazione, avendo operato insieme agli altri presunti associati in una sola occasione, peraltro in un affare non andato in porto e di natura comunque non illecita. In ogni caso, AS FA nemmeno ha partecipato all'incontro del 28.4.2021, in cui era stato discusso l'affare, né ad altri incontri, nonostante si ipotizzi un suo ruolo associativo apicale. Anche l'affermazione del Tribunale secondo cui i due fratelli AS (FA e DA) si presentino come articolazione della cosca NZ è indimostrata e, anzi, contrasta con il dato che i legami siano cessati nel momento in cui AS FA è diventato collaboratore di giustizia, facendo condannare all'ergastolo un esponente del gruppo. I giudici del riesame ricostruiscono gli aspetti strutturali del sodalizio, individuandoli: 1) nelle società riconducibili all'associazione; 2) nei luoghi nella disponibilità dell'associazione; 3) nelle prassi e figure di riferimento;
4) nella dotazione di armi;
5) nelle ricorse economiche in comune, fra cui quelle per il mantenimento dei carcerati. Ebbene, con riferimento ai AS, emerge che: 1) la Fin Group, ad essi riconducibile, è stata utilizzata solo per le loro attività imprenditoriali, alle quali non ha mai preso parte alcun altro sodale;
2) i AS non hanno mai messo luoghi propri a disposizione dell'associazione; 3) le società per cui, secondo l'accusa, i AS si servirono di teste di legno, non hanno comunque mai arto 7 a che fare con gli altri partecipi dell'associazione; 4) non è emerso alcun coinvolgimento dei AS in ordine alle armi, non rilevando a tal proposito la conversazione citata al riguardo dal Tribunale, che si riferisce al passato e non all'attualità; 5) non è emerso che i AS abbiano messo risorse a disposizione del gruppo, nemmeno per la raccolta di fondi per pagare l'avvocato di OL, per cui è lo stesso ES che smentisce l'ipotesi accusatoria. Il Tribunale, inoltre, individua le seguenti attività cui sarebbe stata dedita l'associazione: 1) estorsioni, in relazione a cui a AS DA è contestato il reato sub 11), l'unico nel quale ha un contatto con altri membri dell'associazione, ma come effetto della richiesta di protezione di NI, in quanto il fatto è commesso in realtà in concorso con due persone estranee al sodalizio, al pari dei fatti di cui ai capi 9) e 15) che non coinvolgono altri soggetti dell'associazione; 2) narcotraffico, per il quale nessun reato è contestato a AS;
3) armi, in relazione a cui nessun reato è contestato a AS;
4) edilizia, attività nella quale, però, i AS non coinvolgono alcun altro appartenente all'associazione; 5) cessioni crediti e reati fiscali, ma senza alcuna contestazione di reati ai AS;
6) settore sanitario, in relazione al quale nessun reato è ipotizzato nei confronti dei AS;
7) mercato dei prodotti petroliferi, nel quale i AS non sono coinvolti;
8) noleggio auto, settore nel quale i AS non conducono alcuna attività. La motivazione, inoltre, è contraddittoria quando, indicando gli incontri degli associati come uno dei dati indiziari più tangibili dell'esistenza di un sodalizio unitario, addebita l'associazione anche a AS DA, che ha partecipato ad un solo incontro. 2.1.3 D provvedimento impugnato ha evidenziato a carico del ricorrente la circostanza che nel pranzo del 23 aprile 2021 siano state trattate, alla sua presenza, dinamiche interne al sodalizio mafioso da considerarsi cruciali. Con riguardo a questo pranzo, il Tribunale ha valorizzato una conversazione tra BE e OS, che in realtà smentisce il riferimento operato dai giudici a presunti legami tra i AS ed TE PA. E anche la conoscenza che AS DA ha di alcune vicende si giustifica non tanto con la presunta intraneità all'associazione, ma con il fatto che ci fossero affari comuni con alcuni personaggi (MI AC, da cui doveva avere denaro in restituzione). E anche l'incontro del 28.4.2021 va letto unitariamente al precedente pranzo, perché si cerca un compromesso per la vicenda MI, alla presenza di quest'ultimo. Nulla è invece emerso quanto ad eventuali altri affari comuni. Anche il riferimento che opera RI alle armi riguarda un fatto passato che comunque riguarda il fratello FA e non AS DA. 8 Per quanto riguarda l'attualità dei legami tra AS e OL, il Tribunale cita una confidenza del figlio di OL a RI, secondo cui il padre gli avrebbe detto di stare vicino ai AS: si tratta, tuttavia, di una dichiarazione de relato. Ma soprattutto è decisivo il fatto che, in una conversazione tra BE e OS del giorno successivo al pranzo, emerge che i due siano consapevoli che AS FA è un "pentito", tanto che BE confida di aver parlato il meno possibile con lui e che OS si mostra preoccupato. Il Tribunale sostiene che il timore dimostrato da OS nel corso della conversazione, in realtà, viene smorzato da RI, il quale asserisce che la collaborazione non riguardava la locale di OL e che pertanto FA AS era da considerarsi affidabile. Tuttavia, le rassicurazioni di RI non smentiscono quello che emerge dagli atti giudiziari e, cioè, che la collaborazione prestata da AS sia stata rilevante per la ricostruzione di fatti di sangue molto gravi. Infine, il riesame non ha analizzato compiutamente il dato che AS FA sia un collaboratore di giustizia, il quale ha contribuito alla condanna all'ergastolo di un associato: è irragionevole, pertanto, che AS DA conduca con sé il fratello al summit di un'associazione mafiosa. 2.1.4 L'ordinanza, poi. cita l'aggressione di AS a Picone, oggetto del fatto di cui al capo 9), riqualificato come reato ex art. 610 c.p., ma aggravato dal metodo mafioso. Tuttavia, il Tribunale omette di considerare che nessuno degli altri associati partecipa al fatto e che la vicenda si inscrive nel contesto di un conflitto familiare, come risulta dalle dichiarazioni dello stesso AS che però non vengono prese in considerazione. Quanto alla vicenda NI, il Tribunale ritiene che AS DA si fosse coordinato con altri appartenenti all'associazione, ma l'affermazione è contraddetta da altri elementi, come il fatto che gli altri intervengono solo su richiesta di NI e che lo stesso RI in una conversazione intercettata parla dei AS come "gente di merda". Peraltro, il suo concorrente nel reato (EN), pur presente al pranzo del 23.5.2021, non viene ritenuto associato. 2.1.5 Quanto al riciclaggio di denaro, l'indizio avrebbe dovuto essere costituito dall'estorsione ai danni di IT VA, che tuttavia è stata ritenuta insussistente sia dal g.i.p. che dal Tribunale del riesame. Per i giudici, la vicenda è emblematica, perché IT avrebbe messo la sua società a disposizione per ricevere i bonifici dei AS, a cui poi restituiva somme di denaro di pari importo. Tuttavia, le dichiarazioni di IT hanno smentito questa ricostruzione, come pure le conversazioni intercettate tra AS FA e IT, da cui risulta che i rapporti tra i due non fossero fittizi, bensì reali, con il che verrebbe meno ogni ipotesi di riciclaggio. La vicenda rimane oscura e, dunque, non può essere utilizzata come elemento a sostegno della partecipazione di AS all'associazione. ) 9 2.1.6 Quanto alle attività edilizie, il pubblico ministero ha contestato che, in questo settore, i AS si siano avvalsi della forza di intimidazione mafiosa per monopolizzare le attività economiche locali, ma non ha indicato circostanze idonee a supportare questa ipotesi, basata su affermazioni generiche. Peraltro, dalle intercettazioni emerge che nel settore edilizio e del c.d. superbonus l'artefice dell'operazione illecita sia UT RI. In una lunga e assai rilevante conversazione dello stesso UT con La AC OB, mai il primo, il quale spiega perché la sua impresa è la più idonea, fa il nome dei AS come soggetti a cui devono essere affidati gli appalti. Tuttavia, il Tribunale ha ignorato questi elementi contrari alla ipotesi accusatoria. Anche in una conversazione tra UT e AS FA (riportata testualmente nel ricorso), si possono rilevare alcuni passaggi nei quali risulta che AS, parlando del superbonus, chieda al suo interlocutore a quali imprese estendere la partecipazione all'affare, cosa che mal si concilia con l'ipotesi che l'associazione che gestisce le attività economiche con le imprese delle altre famiglie si infiltri nella gestione dei cantieri del superbonus, senza coinvolgerle e senza mai partecipare ai summit dell'associazione sul tema: è una contraddizione logica. La conversazione, inoltre, rivela che UT (ovvero, il mero partecipe) agisca in totale autonomia rispetto a AS (ovvero, il capo), così determinando una inversione dei ruoli, che non si spiegherebbe nella dinamica associativa. In realtà, i due sono titolari ciascuno di un'impresa edile e, dunque, è perfettamente logico che parlino del superbonus, senza che questo voglia dire che si tratti di un'attività della "cosca" di riferimento. 2.1.7 Quanto al settore della ristorazione, il Tribunale lo collega alla attività edilizia, in quanto afferma che i proventi di quest'ultima venivano reinnpiegati nell'altro. Ma si tratta di una lettura superficiale, contrastante con gli atti di indagine, che non a caso il g.i.p. ha ritenuto insufficienti per la emissione della misura. Si indica la Chocolat srls come strumento per l'acquisizione di un bar e di un ristorante di Busto Arsizio, ma la relativa contestazione del reato di cui all'art. 512- bis cod. pen. al capo 75) è stata ritenuta infondata dal g.i.p. e la decisione non è stata impugnata dal pubblico ministero. In ogni caso, ove anche la società fosse stata utilizzata per l'acquisizione di attività economiche, questo non sarebbe sintomatico ex se di fatto illecito. La vicenda della mancata acquisizione del ristorante ST da parte dei AS è, invece, la dimostrazione del fatto che non si utilizzasse evidentemente il metodo mafioso: dalle intercettazioni risulta che i AS non riescano a mettere insieme 60.000 euro (nonostante la ampia organizzazione criminale ipotizzata) e non usino il metodo mafioso. 10 Anche per il bar Fermata 36 (uno dei due effettivamente acquisiti), il Tribunale non prende in considerazione le dichiarazioni della "testa di legno" QU LA e del proprietario dell'immobile in cui si trova NT OB, i quali escludono pressioni intimidatorie. 2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione al reato di cui al capo 11). Il ricorso rileva che non è chiaro come abbia fatto il Tribunale del riesame a ricostruire la vicenda nei termini riportati nell'ordinanza, in quanto le intercettazioni non consentono di comprendere in che modo si sia svolta l'aggressione. In realtà, le minacce sono state riportate dal concorrente EN e le dichiarazioni di NI sul punto sono smentite dall'interrogatorio di AS DA, che tuttavia non è stato preso in considerazione. Il soggetto che ha alzato le mani è EN, il quale non ha precedenti, mentre nulla si può dire sul contegno tenuto in concreto dallo stesso AS, sicché l'affermazione secondo cui la vittima ha ritenuto di trovarsi di fronte ad un'aggressione mafiosa è contraddetta dagli atti di indagine. Lo stesso Tribunale è contraddittorio sull'agevolazione mafiosa quando afferma che la questione NI è diventata successivamente un affare comune a tutti gli intervenuti, così ritendo illogicamente che la condotta precedente di AS fosse connotata dalla agevolazione mafiosa. Il fine deve essere valutato nel momento in cui il soggetto compie l'azione delittuosa e non può essere recuperato a posteriori, altrimenti dovrebbero rispondere del reato anche gli altri associati che sono intervenuti su richiesta della vittima. 2.3 Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione con riferimento alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari. Secondo il ricorso, la motivazione in proposito è apparente, in quanto: 1) il richiamo al "ruolo primario" dell'indagato contenuto nell'ordinanza è incongruo, in considerazione del fatto che l'unico contatto con gli altri associati di cui si ha certezza è quello del 28.4.2021; 2) i precedenti penali sono risalenti nel tempo e non si tiene conto che il fratello AS FA è collaboratore di giustizia, riconosciuto come tale da due sentenze definitive;
3) il presunto sistematico ricorso alla violenza e all'intimidazione riguarda due vittime che non sono state più avvicinate in seguito, sicché non c'è pericolo di inquinamento o di reiterazione;
4) la disponibilità di armi è solo supposta (sulla base di una intercettazione male interpretata) e non dimostrata. 3. Con requisitoria scritta trasmessa il 3.1.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, da considerarsi infondato perché prescinde dall'esaustiva ricostruzione effettuata dal Tribunale. In particolare, il primo motivo si sviluppa integralmente sul piano del fatto e propugna un diverso inquadramento delle condotte ascrivibili al prevenuto: ma la minuziosa analisi operata dai giudici del riesame non risulta affetta dal vizio di travisamento del corredo indiziario, né dal vizio di manifesta illogicità nella ricostruzione dei fatti: l'eventuale accoglimento del motivo richiederebbe una integrale rivalutazione del compendio probatorio. Il secondo motivo risulta parimenti infondato, a fronte del fatto che l'ordinanza impugnata evidenzi con percorso logico e persuasivo la sussistenza della circostanza aggravante, non indica alcun vizio di erronea applicazione della legge penale o di motivazione, limitandosi a proporre una differente chiave di lettura degli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini. Anche il terzo motivo è infondato, avuto riguardo alla presunzione di adeguatezza della custodia in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte. 1. Deve premettersi che il primo motivo di ricorso non contesta sostanzialmente la esistenza dell'associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo 1) dell'imputazione, bensì la appartenenza ad essa di AS DA. Il capo di imputazione che lo riguarda gli attribuisce, in generale, "compiti di decisione, pianificazione e individuazione delle azioni da compiere e delle strategie da adottare per la realizzazione degli scopi illeciti dell'associazione"; nello specifico, poi, la contestazione spazia dalla commissione di attività illecite attinenti l'acquisizione e il controllo di attività economiche, al mantenimento di rapporti diretti con gli altri associati per il medesimo motivo e al rilascio in nome e per conto dell'associazione di autorizzazioni alla esplicazione di attività criminali sul territorio di pertinenza del gruppo. L'addebito, dunque, opera un riferimento alquanto generico e non ben determinato alle condotte tipiche c.d. qualificate dell'associazione a delinquere di tipo mafioso, previste dall'art. 416-bis comma 2 cod. pen. Questo non esclude che l'interprete possa riempire di contenuto, nel caso concreto, le indicazioni non specifiche circa le condotte tipiche. In ogni caso, ogni altra condotta rilevante ai fini associativi, che non corrisponda ad alcuna di quelle specifiche considerata nella fattispecie di reato associativo, rientra in quelle che la legge definisce di partecipazione, concetto che comprende tutti gli atti di 12 associazione non qualificati ma causalmente efficienti rispetto alla sua sussistenza ed operatività. In questa prospettiva, va ricordato innanzitutto che, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231670 - 01; cfr. anche, Sez. U, n. 36958 del 27/5/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01). Sul piano probatorio, pertanto, la partecipazione ad una associazione di tipo mafioso può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza del soggetto al sodalizio, purché si tratti di indizi gravi e precisi, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007, dep. 2008, P.g. in proc. Addante e altri, Rv. 238839 - 01) 2. Appare opportuno ricordare anche che, in tema di misure cautelari personali, il controllo del giudice di legittimità, in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, consente, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non anche il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è rilevabile in cassazione se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge ovvero nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato (Sez. F, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01). Alla Corte spetta solo il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della relativa motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/3/200 Audino, (.------/ J 13 Rv. 215828 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460 - 01). È proprio alla luce di questo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che si è ritenuto in precedenza di riportare piuttosto analiticamente sia i passaggi dell'ordinanza impugnata riguardanti i gravi indizi di colpevolezza, sia le censure mosse nel ricorso alla motivazione del tribunale del riesame in punto di gravità indiziaria. 3. Ciò premesso, emerge innanzitutto che il compendio indiziario utilizzato dal Tribunale del riesame non sia concretamente indicativo, in relazione alla posizione di AS DA, di alcuna delle condotte di promozione, direzione o organizzazione dell'associazione. Non si ravvisano, infatti, nel percorso argonnentativo dell'ordinanza elementi realmente dimostrativi di un intervento di AS DA nella predisposizione del disegno generale dell'associazione, nella indicazione degli scopi, nella definizione delle strutture, nella distribuzione dei compiti, nella predisposizione dei mezzi, nel coordinamento degli associati. A fronte del fatto, evidenziato dal Tribunale del riesame, che sia stato registrato lo svolgimento di numerosi incontri di natura programmatica od operativa degli associati a partire almeno dal maggio del 2020, è stata, di contro, accertata la partecipazione di AS DA, in primo luogo, ad un pranzo tenutosi il 23.4.2021 nel terreno di RI OM. Si ipotizza che questo incontro sia servito a riaffermare l'operatività della locale di Legnano-Lonate Pozzolo, in modo funzionale a consolidarne la caratura mafiosa e ad apportare all'associazione di cui al capo 1) un "patrimonio" acquisito di criminalità organizzata. Ma, intanto, nella distribuzione delle cariche e nella individuazione dei componenti, che sono stati ricavati da una intercettazione effettuata poco prima sull'utenza telefonica di OS IM, indicato come la figura di spicco attorno a cui rilanciare la cosca, non sono compresi i AS. Inoltre, nel corso dell'incontro si affrontano varie tematiche, ma nessuna delle quali riguardanti il diretto coinvolgimento dei AS in un gruppo che sia diverso e autonomo rispetto a quello dal quale provengono. Si discute di alcune vicende cui AS DA e il fratello sono senza dubbio interessati, come la situazione debitoria di NI FA (alla quale si riferisce il capo 11 dell'imputazione) e la loro controversia con MI AC in relazione al recupero di una somma di denaro investita per la realizzazione di un parcheggio. Ma si tratta di questioni che vedono inizialmente il coinvolgimento dei AS "in proprio" e in relazione alle quali subentrano complicazioni per cui è stata 14 richiesta - nel primo caso dalla vittima e nel secondo caso da loro stessi - l'intermediazione di altri mafiosi ai fini della bonaria risoluzione dei contrasti. Lo stesso è a dirsi, in secondo luogo, per l'incontro del 28.4.2021, cui AS DA è stato presente fino a un certo punto, nel quale si affronta nuovamente - peraltro, in un clima di evidente tensione e contrapposizione tra i partecipanti - la questione della restituzione del denaro consegnato ad MI AC a titolo di investimento non andato poi a buon fine. Che da queste occasioni - le uniche in cui l'indagato ha contatti con persone diverse da quelle gravitanti nell'ambito della famiglia NZ - possano trarsi elementi suscettibili di integrare una situazione di gravità indiziaria a carico di AS DA quale promotore con compiti di organizzazione o direzione dell'associazione per cui si procede, è una affermazione che, allo stato, non trova fondamento. Anche perché resta sullo sfondo la circostanza, non controversa, che AS FA, fratello di DA, sia o sia stato un collaboratore di giustizia e che viene ridimensionata dal Tribunale sulla scorta di una conversazione telefonica tra due esponenti della locale di Legnano-Lonate Pozzolo, i quali ne circoscrivono la rilevanza concreta. Ma ciò non toglie che il provvedimento impugnato non spieghi in modo concludente come possa conciliarsi tale circostanza con la prospettazione di un ruolo direttivo di AS FA nell'ambito dell'associazione che mira alla realizzazione di un "sistema mafioso lombardo" e con il fatto che lo stesso organizzatore del pranzo del 23.4.2021 - OS IM - mostri a telefono con altro affiliato un certo qual sconcerto per la partecipazione all'incontro di un "pentito". 4. Passando al piano della semplice partecipazione all'associazione da parte di AS DA, il provvedimento impugnato fa riferimento, oltre che al suo intervento agli incontri del 23 e del 28.4.2021, alle attività poste in essere con il fratello, in Busto Arsizio, in alcuni settori economici: quello dell'edilizia, per il tramite di una propria impresa e di altre società sotto il loro controllo di fatto con mire di tipo monopolistico, e quello della ristorazione, nell'ambito della quale essi ambivano a rilevare la gestione di esercizi commerciali in crisi anche avvalendosi di pressioni e minacce nei confronti dei titolari. Ebbene, non risulta dall'ordinanza che le imprese a loro riconducibili si siano giovate di partecipazioni occulte di esponenti dell'associazione per cui si procede, né che le attività economiche cui essi sono dediti - in maniera estorsiva o meno che sia - abbiano visto il coinvolgimento di componenti delle altre "locali" confluenti nella superiore associazione di cui si sta trattando ovvero la condivisione dei proventi eventualmente illeciti nell'ottica di una condotta associativa plurisoggettiva. q