Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01137/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00804/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 804 del 2014, proposto da AR OL, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Quadrino, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fondi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Campobasso, con domicilio digitale ex lege;
per l'annullamento
dell'ordinanza n.175 del 15 luglio 2014 di demolizione delle opere eseguite e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fondi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 settembre 2025 il dott. LI MA OP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 15 luglio 2014 adottata dai competenti uffici del Comune di Fondi, con la quale è stata ingiunta la demolizione delle opere e il ripristino dei luoghi con riferimento all'immobile descritto in atti, pertinenza dell’appartamento sito in via Vincenzo Gioberti (nel medesimo Comune di Fondi) di proprietà dell’istante.
L'esponente ha dedotto l'illegittimità dell'atto articolando due motivi di diritto.
Sotto un primo profilo ha censurato l'atto in quanto viziato perché non preceduto dall'avviso di cui all'articolo 7 della legge n. 241/90.
Nel merito ha dedotto la natura precaria dell'opera, consistente in un piccolo box in legno non necessitante di titolo edilizio.
Ha dedotto di aver presentato richiesta di permesso di costruire in data 22 ottobre 2014, per demolire parzialmente le opere di cui all'ordinanza gravata e che l'ente non avrebbe dato riscontro alla richiesta. Ha concluso in ricorso per l’annullamento dell'atto.
Si è costituito in resistenza il Comune di Fondi.
La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all'udienza di smaltimento del 30 settembre 2025.
Il ricorso non può essere accolto.
Vale rilevare che la struttura di cui è causa, come accertato dagli organi comunali, sostanzia un’opera stabile di natura non avventizia, sia sotto il profilo funzionale sia sotto il profilo strutturale.
Si tratta invero di una struttura chiusa in legno ovvero di un box infisso a terra, di dimensioni tali da rappresentare una indubbia nuova volumetria accessoria all'immobile principale, come tale necessitante, ai fini della sua erezione, dell'apposito titolo edilizio, nel caso di specie mancante
L’immobile risulta destinato invero a soddisfare esigenze durature, né è agevolmente rimovibile dal terreno (indipendentemente dalla sua composizione in legno).
L’atto repressivo, sotto il profilo sostanziale, resta dunque immune dai lamentati vizi di violazione di legge e eccesso di potere.
Quanto al vizio procedimentale per violazione dell'articolo 7 della legge 241/90, si osserva come l'attività repressiva edilizia sia di natura sostanzialmente vincolata e pertanto l'avviso di avvio del procedimento risulta del tutto superfluo.
Si aggiunga come in ogni caso il ricorrente sia stato pienamente reso edotto del sopralluogo della polizia locale e del rapporto posto alla base dell'impugnata ordinanza; tal che alcun pregiudizio al diritto di difesa dell’istante è rinvenibile nell'azione comunale.
Né può seguirsi l'assunto difensivo secondo cui la presentazione (in data 22 ottobre 2014) del permesso di costruire, per demolire parzialmente le opere di cui all'ordinanza gravata, produrrebbe effetti su quest'ultima. Non esiste invero alcuna previsione legislativa che preveda la perdita di effetto dell’atto repressivo per effetto della richiesta di un permesso di costruire finalizzato ad attuare l’ingiunta demolizione. Né risulta ovviamente rilasciato alcun titolo per regolarizzare anche parzialmente l'immobile (di là dall’ammissibilità della sanatoria parziale, che, in ipotesi, avrebbe finito per neutralizzare il requisito della doppia conformità dell'immobile).
Il ricorso deve dunque essere respinto.
Sussistono tuttavia i presupposti di legge per compensare le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD SA, Presidente
AR Rinaldi, Consigliere
LI MA OP, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI MA OP | RD SA |
IL SEGRETARIO