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16 dicembre 2005
16 dicembre 2005
Art. 17. (Decreti legislativi integrativi e correttivi) 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7, il Governo puo' adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo la procedura di cui all' articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni, uno o piu' decreti legislativi integrativi e correttivi.
Nota all'art. 17:
- Per il testo dell' art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.
Nota all'art. 17:
- Per il testo dell' art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.
Giurisprudenza • 7
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 31/01/2023, n. 138Provvedimento: […] Entrando nello specifico motivo di impugnazione, si osserva che l'art. 17 lett. e) della legge delega n. 246/2005 facendo salve “ le disposizioni tributarie “, ammette la riconferma della legittimità del sistema di riscossione dei contributi consortili che, per espresso dettato normativo, costituiscono oneri reali e hanno natura tributaria e vengono riscossi con le stesse modalità previste, […] 2003, ha affermato che "Fermo restando che la debenza dei contributi consortili trova la sua fonte (statale) ancora nell'art. 860 c.c. codice civile che ai sensi dell'articolo 17 lett. a) delle legge n. 246/2005 continua a rimanere in vigore. […]Leggi di più...
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