Articolo 17 della Legge 28 novembre 2005, n. 246
Articolo 16Articolo 18
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16 dicembre 2005
Art. 17. (Decreti legislativi integrativi e correttivi) 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7, il Governo puo' adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo la procedura di cui all' articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni, uno o piu' decreti legislativi integrativi e correttivi.
Nota all'art. 17:
- Per il testo dell' art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.
Entrata in vigore il 16 dicembre 2005
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