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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 27/08/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
1924/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1924/2025 R.V.G. promossa da
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Elena Parte_1 C.F._1
Donato ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso, e (c.f. Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Cappellari ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Este (Pd), il 28.06.2003, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune al n. 17 – parte 2 – serie A – anno 2003, ordinando al competente Ufficiale dell'Anagrafe le formalità di rito;
- di regolamentare l'affidamento congiunto del figlio minore , con Persona_1 le seguenti modalità, vista la collocazione presso l'abitazione materna sita in Este (Pd), Via Versori 42: Quale regola generale il signor potrà̀ vedere e tenere con sé il Parte_2 figlio in qualsiasi momento, previo accordo con la madre. Sono riservati al padre, in caso di disaccordo, i seguenti momenti con il figlio, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e i futuri impegni scolastici del minore:
- durante la settimana e in periodo di frequentazione scolastica: il mercoledì e il sabato in occasione del quale il padre preleverà̀ il figlio presso l'abitazione della
1 madre o altro luogo in cui lo stesso si trovi dalle ore 15.30 e lo terrà con sé sino alle ore 19.00, allorché́ lo riaccompagnerà̀ presso la madre;
un weekend alternato in cui il signor terrà dalle ore 15.30 del sabato sino alle Parte_2 Per_1 ore 19.00 della domenica con possibilità di pernottamento presso la mamma. Durante il periodo estivo, terminato l'obbligo scolastico, un pomeriggio tra martedì e giovedì da concordarsi tra i genitori;
- festività natalizie: in via alternata con cadenza annuale trascorrerà i giorni Per_1 dalla Vigilia di Natale sino alla mattina di Capodanno con un genitore e dalle ore 10.00 del primo dell'anno sino all'Epifania con l'altro genitore. Viceversa l'anno successivo;
- festività pasquali: il minore trascorrerà le vacanze scolastiche pasquali con entrambi i genitori: il giorno di Pasqua con il padre pernottando presso lo stesso e venendo accompagnato presso la madre entro le ore 9.30 del Lunedì Dell'Angelo, e rimanendo quindi con lei tutto il giorno, viceversa l'anno successivo;
- festività di calendario: premesso che varrà sempre il calendario ordinario, le altre festività del calendario (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 8 dicembre, etc.) saranno trascorse con il figlio in forma alternata tra i genitori secondo il loro succedersi temporale. Nelle occasioni di sua spettanza, il sig. Parte_2 potrà tenere con sé il figlio anche per la notte ove il giorno successivo questa non debba recarsi a scuola;
- periodo estivo: sono riservati ad entrambi i genitori tre settimane anche non consecutive nel periodo delle ferie estive. I rispettivi periodi riservati a ciascun genitore verranno definiti di anno in anno entro la metà del mese di giugno, in modo da essere compatibili con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori. Per il resto dell'estate si seguirà il regime ordinario.
- a titolo di contributo al mantenimento del figlio , il signor Per_1 Parte_2 corrisponderà, entro il giorno 5 del mese, € 300,00, rivalutabili secondo l'indice Istat, sulle coordinate bancarie della sig.ra a lui note;
Parte_1
- le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%. In merito alle spese straordinarie si precisa quanto segue. Tali spese dovranno essere preventivamente comunicate laddove sia necessario l'assenso dell'altro coniuge, anche in modo informale, purché vi sia una traccia scritta della comunicazione, che potrà avvenire a tal fine tramite i mezzi di comunicazione telematica di uso quotidiano o, per maggiore sicurezza, tramite raccomandata o via pec. La relativa approvazione da parte dell'altro genitore dovrà essere espressa in eguale forma: il termine entro il quale il genitore ricevente la proposta dovrà manifestare il proprio motivato dissenso sarà di quindici giorni, in mancanza di riscontro entro tale termine, la proposta si intenderà senz'altro approvata. Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota parte di spettanza dell'altro genitore. In particolare i genitori s'impegnano che in caso di necessità, affinché il figlio abbia un supporto per l'espletamento dei compiti (per cui frequenta un Per_1 dopo scuola ad hoc tre pomeriggi alla settimana), di un sostegno psicologico (una volta a settimana) e di svolgere psicomotricità, per migliorare la propria coordinazione fisica, il tutto sostenendone i costi nella misura del 50% ciascuno.
2 Le spese straordinarie si suddividono nelle seguenti tipologie. SPESE MEDICHE: che non richiedono il preventivo accordo: a) Visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) Farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) Cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi;
d) Ticket sanitari;
che richiedono il preventivo accordo: a) Cure dentistiche che superino il costo di € 500,00 annui ed ortodontiche;
b) Cure termali e fisioterapiche;
c) Trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) Farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
SPESE SCOLASTICHE: che non richiedono il preventivo accordo: a) Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) Libri di testo richiesti dalla scuola;
c) Gite scolastiche senza pernottamento;
d) Corsi di recupero e lezioni private;
e) Alloggio presso la sede universitaria;
SPESE EXTRASCOLASTICHE: che non richiedono il preventivo accordo: a) Corsi di istruzione attività sportive, (oltre il primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) Viaggi e vacanze;
c) Spese di custodia, baby-sitter. Le spese effettuate da uno dei genitori senza l'accordo dell'altro relativamente a questioni comprese tra quelle che prevedono il preventivo accordo saranno sopportate unicamente dal genitore che decidesse di sostenerle;
- le parti concordano che le detrazioni fiscali saranno suddivise al 50% mentre sarà integralmente in favore della Sig.ra la percezione dell'assegno unico;
Pt_1
- i coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e di rinunciare reciprocamente, l'uno nei confronti dell'altro, a qualsivoglia contributo e/o assegno di mantenimento;
- entrambi i genitori si impegnano ad autorizzare il rilascio del documento d'identità proprio e del minore, anche valido per l'espatrio, provvedendo alle formalità burocratiche a tal fine necessarie.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato l'11-6-2025 avanti il Tribunale di Rovigo, Pt_1
e chiedevano ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. la
[...] Parte_2 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 28-6- 2003 a Este (PD), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Este (PD) al n. 17, Parte II, Serie A, anno 2003, e deducevano che:
- dall'unione era nato il figlio il 29-10-2012; Per_1
- con decreto n. 5749/2022, depositato in data 12-9-2022, il Tribunale di Rovigo aveva omologato il verbale della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate all'udienza presidenziale del 9-9-2022, svolto nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
- sin dall'udienza presidenziale i coniugi avevano vissuto separati, senza che fosse ripresa la loro convivenza e, dunque, sussistevano le condizioni di cui all'art. 3, n.
3 2, lett. b), L. n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- , titolare di un negozio a Este (PD), aveva percepito nell'anno Parte_1
d'imposta 2023 un reddito netto pari a 4.215,00 euro, mentre , Parte_2 lavoratore dipendente presso Molini Quaglia, aveva percepito nell'anno d'imposta 2024 una retribuzione netta pari a 20.083,30 euro.
I ricorrenti allegavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui domandavano che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 447-bis.51 quarto comma c.p.c., e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente designava sé stessa giudice relatore, assegnava alle parti termine sino al 27-8-2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e disponeva la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il presidente relatore rimetteva la causa al collegio in decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale consensuale, omologata dal Tribunale di Rovigo con decreto n. 5749/2022 depositato in data 12-9-2022, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale del 9-9-2022 (cfr. doc. 2), svolta in trattazione scritta, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge e rispondano all'interesse del figlio , minore d'età. Per_1
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1924/ 2025 R.G. promossa da Pt_1
e da , con il parere del Pubblico Ministero,
[...] Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28-6-2003 a Este (PD) da e , trascritto nel Parte_1 Parte_2 registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Este (PD) al n. 17, Parte II, Serie A, anno 2003;
4 - manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 27 agosto 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1924/2025 R.V.G. promossa da
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Elena Parte_1 C.F._1
Donato ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso, e (c.f. Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Cappellari ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Este (Pd), il 28.06.2003, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune al n. 17 – parte 2 – serie A – anno 2003, ordinando al competente Ufficiale dell'Anagrafe le formalità di rito;
- di regolamentare l'affidamento congiunto del figlio minore , con Persona_1 le seguenti modalità, vista la collocazione presso l'abitazione materna sita in Este (Pd), Via Versori 42: Quale regola generale il signor potrà̀ vedere e tenere con sé il Parte_2 figlio in qualsiasi momento, previo accordo con la madre. Sono riservati al padre, in caso di disaccordo, i seguenti momenti con il figlio, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e i futuri impegni scolastici del minore:
- durante la settimana e in periodo di frequentazione scolastica: il mercoledì e il sabato in occasione del quale il padre preleverà̀ il figlio presso l'abitazione della
1 madre o altro luogo in cui lo stesso si trovi dalle ore 15.30 e lo terrà con sé sino alle ore 19.00, allorché́ lo riaccompagnerà̀ presso la madre;
un weekend alternato in cui il signor terrà dalle ore 15.30 del sabato sino alle Parte_2 Per_1 ore 19.00 della domenica con possibilità di pernottamento presso la mamma. Durante il periodo estivo, terminato l'obbligo scolastico, un pomeriggio tra martedì e giovedì da concordarsi tra i genitori;
- festività natalizie: in via alternata con cadenza annuale trascorrerà i giorni Per_1 dalla Vigilia di Natale sino alla mattina di Capodanno con un genitore e dalle ore 10.00 del primo dell'anno sino all'Epifania con l'altro genitore. Viceversa l'anno successivo;
- festività pasquali: il minore trascorrerà le vacanze scolastiche pasquali con entrambi i genitori: il giorno di Pasqua con il padre pernottando presso lo stesso e venendo accompagnato presso la madre entro le ore 9.30 del Lunedì Dell'Angelo, e rimanendo quindi con lei tutto il giorno, viceversa l'anno successivo;
- festività di calendario: premesso che varrà sempre il calendario ordinario, le altre festività del calendario (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 8 dicembre, etc.) saranno trascorse con il figlio in forma alternata tra i genitori secondo il loro succedersi temporale. Nelle occasioni di sua spettanza, il sig. Parte_2 potrà tenere con sé il figlio anche per la notte ove il giorno successivo questa non debba recarsi a scuola;
- periodo estivo: sono riservati ad entrambi i genitori tre settimane anche non consecutive nel periodo delle ferie estive. I rispettivi periodi riservati a ciascun genitore verranno definiti di anno in anno entro la metà del mese di giugno, in modo da essere compatibili con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori. Per il resto dell'estate si seguirà il regime ordinario.
- a titolo di contributo al mantenimento del figlio , il signor Per_1 Parte_2 corrisponderà, entro il giorno 5 del mese, € 300,00, rivalutabili secondo l'indice Istat, sulle coordinate bancarie della sig.ra a lui note;
Parte_1
- le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%. In merito alle spese straordinarie si precisa quanto segue. Tali spese dovranno essere preventivamente comunicate laddove sia necessario l'assenso dell'altro coniuge, anche in modo informale, purché vi sia una traccia scritta della comunicazione, che potrà avvenire a tal fine tramite i mezzi di comunicazione telematica di uso quotidiano o, per maggiore sicurezza, tramite raccomandata o via pec. La relativa approvazione da parte dell'altro genitore dovrà essere espressa in eguale forma: il termine entro il quale il genitore ricevente la proposta dovrà manifestare il proprio motivato dissenso sarà di quindici giorni, in mancanza di riscontro entro tale termine, la proposta si intenderà senz'altro approvata. Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota parte di spettanza dell'altro genitore. In particolare i genitori s'impegnano che in caso di necessità, affinché il figlio abbia un supporto per l'espletamento dei compiti (per cui frequenta un Per_1 dopo scuola ad hoc tre pomeriggi alla settimana), di un sostegno psicologico (una volta a settimana) e di svolgere psicomotricità, per migliorare la propria coordinazione fisica, il tutto sostenendone i costi nella misura del 50% ciascuno.
2 Le spese straordinarie si suddividono nelle seguenti tipologie. SPESE MEDICHE: che non richiedono il preventivo accordo: a) Visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) Farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) Cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi;
d) Ticket sanitari;
che richiedono il preventivo accordo: a) Cure dentistiche che superino il costo di € 500,00 annui ed ortodontiche;
b) Cure termali e fisioterapiche;
c) Trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) Farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
SPESE SCOLASTICHE: che non richiedono il preventivo accordo: a) Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) Libri di testo richiesti dalla scuola;
c) Gite scolastiche senza pernottamento;
d) Corsi di recupero e lezioni private;
e) Alloggio presso la sede universitaria;
SPESE EXTRASCOLASTICHE: che non richiedono il preventivo accordo: a) Corsi di istruzione attività sportive, (oltre il primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) Viaggi e vacanze;
c) Spese di custodia, baby-sitter. Le spese effettuate da uno dei genitori senza l'accordo dell'altro relativamente a questioni comprese tra quelle che prevedono il preventivo accordo saranno sopportate unicamente dal genitore che decidesse di sostenerle;
- le parti concordano che le detrazioni fiscali saranno suddivise al 50% mentre sarà integralmente in favore della Sig.ra la percezione dell'assegno unico;
Pt_1
- i coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e di rinunciare reciprocamente, l'uno nei confronti dell'altro, a qualsivoglia contributo e/o assegno di mantenimento;
- entrambi i genitori si impegnano ad autorizzare il rilascio del documento d'identità proprio e del minore, anche valido per l'espatrio, provvedendo alle formalità burocratiche a tal fine necessarie.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato l'11-6-2025 avanti il Tribunale di Rovigo, Pt_1
e chiedevano ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. la
[...] Parte_2 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 28-6- 2003 a Este (PD), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Este (PD) al n. 17, Parte II, Serie A, anno 2003, e deducevano che:
- dall'unione era nato il figlio il 29-10-2012; Per_1
- con decreto n. 5749/2022, depositato in data 12-9-2022, il Tribunale di Rovigo aveva omologato il verbale della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate all'udienza presidenziale del 9-9-2022, svolto nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
- sin dall'udienza presidenziale i coniugi avevano vissuto separati, senza che fosse ripresa la loro convivenza e, dunque, sussistevano le condizioni di cui all'art. 3, n.
3 2, lett. b), L. n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- , titolare di un negozio a Este (PD), aveva percepito nell'anno Parte_1
d'imposta 2023 un reddito netto pari a 4.215,00 euro, mentre , Parte_2 lavoratore dipendente presso Molini Quaglia, aveva percepito nell'anno d'imposta 2024 una retribuzione netta pari a 20.083,30 euro.
I ricorrenti allegavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui domandavano che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 447-bis.51 quarto comma c.p.c., e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente designava sé stessa giudice relatore, assegnava alle parti termine sino al 27-8-2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e disponeva la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il presidente relatore rimetteva la causa al collegio in decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale consensuale, omologata dal Tribunale di Rovigo con decreto n. 5749/2022 depositato in data 12-9-2022, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale del 9-9-2022 (cfr. doc. 2), svolta in trattazione scritta, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge e rispondano all'interesse del figlio , minore d'età. Per_1
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1924/ 2025 R.G. promossa da Pt_1
e da , con il parere del Pubblico Ministero,
[...] Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28-6-2003 a Este (PD) da e , trascritto nel Parte_1 Parte_2 registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Este (PD) al n. 17, Parte II, Serie A, anno 2003;
4 - manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 27 agosto 2025
il Presidente estensore
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