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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/12/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3334 nel ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Tiziana Agostini Parte_1
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal
[...] dirigente scolastico Giuseppina Izzo e dalle dr.sse Emiliana Bozzella e M.G. Luppi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una quesione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n.
1 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un.
9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda attorea – avente ad oggetto a) l'accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio per il servizio svolto presso l'I.T.C. Bianchini di dal 21 CP_1 febbraio al 15 marzo 2022 pari a punti 2 da far valere sulle graduatorie di terza fascia;
b)
l'accertamento del diritto ad ottenere, alla convocazione del 15.3.2022, l'incarico a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, illegittimamente attribuito al prof. Per_1
c) per l'effetto la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno alla professionalità nonché al danno economico – è infondata e deve essere rigettata.
3. Il ricorrente, inserito nelle Graduatorie di Istituto di III fascia dell'ITS Bianchini di
, valide per il triennio 2020/2022 per la classe di concorso A046, ha stipulato con CP_1
l'Istituto un contratto a tempo determinato per la sostituzione della docente titolare dal 9 al 28 febbraio 2022, con presa di servizio in data 21.2.2022 e successiva proroga del 1.3.2022.
Documentale e pacifico che in sede di verifica del punteggio, operata dal Dirigente scolastico ai sensi dell'art. 8 comma 7 O.M. n. 60/2022, sia emerso che nella domanda di iscrizione alle
GPS il ricorrente avesse erroneamente indicato la laurea magistrale sia come titolo di accesso sia come titolo aggiuntivo, con attribuzione di un punteggio di n. 3 punti, in realtà, non spettante.
Tale corretto rilievo è stato sollevato dal Dirigente scolastico, cui è seguita la mancata convalida dei dati inseriti in domanda e la rettifica del punteggio (da 34 a 31 punti) (cfr. all. 6 e
7 fasc. Mim).
Nel provvedimento di rettifica il servizio prestato è stato riconosciuto ai fini economici e non giuridici.
4. Contesta la difesa attorea la circostanza che nel provvedimento di rettifica il servizio svolto non sia stato valutato ai fini giuridici, evidenziando che l'art. 8 comma 9 e 10 considera il servizio svolto come “di fatto” solo in caso di “dichiarazioni mendaci”, circostanza che non versa nell'ipotesi richiamata, con la conseguenza che il ricorrente non poteva essere destinatario del provvedimento sanzionatorio.
2 5. Il rilievo attoreo non risulta convincente.
È opportuno riportare il testo della norma contrattuale
L'art. 8 comma 9 e 10 DM 60/2020 dispone
“ In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000.
Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.
È evidente che il riferimento alle “dichiarazioni mendaci” effettuato dalla norma contrattuale si riferisca, in generale, alle dichiarazioni errate (da mendum “errore”) e, quindi, alle dichiarazioni non corrispondenti alla reale situazioni di fatto (indipendentemente dal dolo) che hanno determinato l'attribuzione di un contratto che, se il punteggio fosse stato correttamente calcolato, non sarebbe stato stipulato.
Tanto è confermato anche dalla possibilità assegnata al Dirigente di “valutare” le determinazioni ai fini della responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000, valutazione che evidentemente involge la sussistenza di un dolo del dichiarante, circostanza questa non sempre presente.
6. Con riferimento all'ulteriore domanda (accertamento del diritto ad ottenere, alla convocazione del 15.3.2022, l'incarico a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche in luogo del prof. cui è stato illegittimamente attribuito) si osserva quanto Per_1 segue.
Preliminarmente si rileva che la prosecuzione dell'assenza da parte del docente titolare risulta Cont comunicata all'ITS Bianchini in data 15.3.2022 (cfr. all 10 fasc. ).
3 Pacifico – e confermato dallo stesso Istituto scolastico – che l'incarico al prof. Persona_2 non sia stato correttamente attribuito, in ragione della riscontrata (all'esito del controlli) mancanza del possesso dei titoli necessari all'insegnamento nella classe di concorso relativa all'incarico assegnato;
il contratto è difatti stato revocato ed il servizio prestato dichiarato valido ai soli fini economici e non giuridici. CP_ Occorre rilevare sul punto, come eccepito dalla difesa attorea, che l' non ha fornito prova della regolare convocazione degli aspiranti per la convocazione del 15.3.2022 ( a differenza della produzione documentale depositata in atti in relazione alla convocazione del 18.2.2022, CP_ all. 2 e 3 fasc. MIM); non risulta pertanto chiaro sulla base di quali valutazioni l' abbia assegnato la supplenza al prof. Persona_2
Tale circostanza, tuttavia, non determina, quale conseguenza, l'accertamento del diritto all'incarico in capo al in quanto, benchè l'incarico non sia stato correttamente Pt_1 assegnato, considerato il punteggio rettificato (da 34 a 31 punti), il ricorrente non risultava più in posizione utile in graduatoria per l'attribuzione della supplenza.
Dalla documentazione in atti risulta infatti che, una volta revocato e rideterminato Per_1 anche il punteggio di quest'ultimo, in sede di convocazione del 6.5.2022, l'incarico di supplenza è stato assegnato alla prof.ssa indicata nella graduatoria alla Persona_3 posizione n. 151 con n. 38 punti e posizione già validata dalla scuola in cui aveva prestato servizio precedentemente (cfr all 11 Mim).
7. La domanda attorea in relazione all'accertamento del diritto alla supplenza in luogo di non può essere accolta;
ne consegue anche il rigetto della domanda risarcitoria. Per_1
8. In relazione alle spese di lite, la sussistenza di una irregolarità nella procedura di convocazione del 15.3.2022, che certamente ha contribuito a dare causa al presente giudizio, costituisce eccezionale ragione ai sensi dell'art. 91 cost., come interpretato dalla C. Cost. con sent. 77/2018, per la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di
[...] Controparte_4
[...
[...] [...]
(R.G. 3334/2022 ), ogni contraria domanda, eccezione e
[...] difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Così deciso in Latina, data deposito
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
5
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3334 nel ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Tiziana Agostini Parte_1
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal
[...] dirigente scolastico Giuseppina Izzo e dalle dr.sse Emiliana Bozzella e M.G. Luppi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una quesione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n.
1 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un.
9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda attorea – avente ad oggetto a) l'accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio per il servizio svolto presso l'I.T.C. Bianchini di dal 21 CP_1 febbraio al 15 marzo 2022 pari a punti 2 da far valere sulle graduatorie di terza fascia;
b)
l'accertamento del diritto ad ottenere, alla convocazione del 15.3.2022, l'incarico a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, illegittimamente attribuito al prof. Per_1
c) per l'effetto la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno alla professionalità nonché al danno economico – è infondata e deve essere rigettata.
3. Il ricorrente, inserito nelle Graduatorie di Istituto di III fascia dell'ITS Bianchini di
, valide per il triennio 2020/2022 per la classe di concorso A046, ha stipulato con CP_1
l'Istituto un contratto a tempo determinato per la sostituzione della docente titolare dal 9 al 28 febbraio 2022, con presa di servizio in data 21.2.2022 e successiva proroga del 1.3.2022.
Documentale e pacifico che in sede di verifica del punteggio, operata dal Dirigente scolastico ai sensi dell'art. 8 comma 7 O.M. n. 60/2022, sia emerso che nella domanda di iscrizione alle
GPS il ricorrente avesse erroneamente indicato la laurea magistrale sia come titolo di accesso sia come titolo aggiuntivo, con attribuzione di un punteggio di n. 3 punti, in realtà, non spettante.
Tale corretto rilievo è stato sollevato dal Dirigente scolastico, cui è seguita la mancata convalida dei dati inseriti in domanda e la rettifica del punteggio (da 34 a 31 punti) (cfr. all. 6 e
7 fasc. Mim).
Nel provvedimento di rettifica il servizio prestato è stato riconosciuto ai fini economici e non giuridici.
4. Contesta la difesa attorea la circostanza che nel provvedimento di rettifica il servizio svolto non sia stato valutato ai fini giuridici, evidenziando che l'art. 8 comma 9 e 10 considera il servizio svolto come “di fatto” solo in caso di “dichiarazioni mendaci”, circostanza che non versa nell'ipotesi richiamata, con la conseguenza che il ricorrente non poteva essere destinatario del provvedimento sanzionatorio.
2 5. Il rilievo attoreo non risulta convincente.
È opportuno riportare il testo della norma contrattuale
L'art. 8 comma 9 e 10 DM 60/2020 dispone
“ In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000.
Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.
È evidente che il riferimento alle “dichiarazioni mendaci” effettuato dalla norma contrattuale si riferisca, in generale, alle dichiarazioni errate (da mendum “errore”) e, quindi, alle dichiarazioni non corrispondenti alla reale situazioni di fatto (indipendentemente dal dolo) che hanno determinato l'attribuzione di un contratto che, se il punteggio fosse stato correttamente calcolato, non sarebbe stato stipulato.
Tanto è confermato anche dalla possibilità assegnata al Dirigente di “valutare” le determinazioni ai fini della responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000, valutazione che evidentemente involge la sussistenza di un dolo del dichiarante, circostanza questa non sempre presente.
6. Con riferimento all'ulteriore domanda (accertamento del diritto ad ottenere, alla convocazione del 15.3.2022, l'incarico a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche in luogo del prof. cui è stato illegittimamente attribuito) si osserva quanto Per_1 segue.
Preliminarmente si rileva che la prosecuzione dell'assenza da parte del docente titolare risulta Cont comunicata all'ITS Bianchini in data 15.3.2022 (cfr. all 10 fasc. ).
3 Pacifico – e confermato dallo stesso Istituto scolastico – che l'incarico al prof. Persona_2 non sia stato correttamente attribuito, in ragione della riscontrata (all'esito del controlli) mancanza del possesso dei titoli necessari all'insegnamento nella classe di concorso relativa all'incarico assegnato;
il contratto è difatti stato revocato ed il servizio prestato dichiarato valido ai soli fini economici e non giuridici. CP_ Occorre rilevare sul punto, come eccepito dalla difesa attorea, che l' non ha fornito prova della regolare convocazione degli aspiranti per la convocazione del 15.3.2022 ( a differenza della produzione documentale depositata in atti in relazione alla convocazione del 18.2.2022, CP_ all. 2 e 3 fasc. MIM); non risulta pertanto chiaro sulla base di quali valutazioni l' abbia assegnato la supplenza al prof. Persona_2
Tale circostanza, tuttavia, non determina, quale conseguenza, l'accertamento del diritto all'incarico in capo al in quanto, benchè l'incarico non sia stato correttamente Pt_1 assegnato, considerato il punteggio rettificato (da 34 a 31 punti), il ricorrente non risultava più in posizione utile in graduatoria per l'attribuzione della supplenza.
Dalla documentazione in atti risulta infatti che, una volta revocato e rideterminato Per_1 anche il punteggio di quest'ultimo, in sede di convocazione del 6.5.2022, l'incarico di supplenza è stato assegnato alla prof.ssa indicata nella graduatoria alla Persona_3 posizione n. 151 con n. 38 punti e posizione già validata dalla scuola in cui aveva prestato servizio precedentemente (cfr all 11 Mim).
7. La domanda attorea in relazione all'accertamento del diritto alla supplenza in luogo di non può essere accolta;
ne consegue anche il rigetto della domanda risarcitoria. Per_1
8. In relazione alle spese di lite, la sussistenza di una irregolarità nella procedura di convocazione del 15.3.2022, che certamente ha contribuito a dare causa al presente giudizio, costituisce eccezionale ragione ai sensi dell'art. 91 cost., come interpretato dalla C. Cost. con sent. 77/2018, per la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di
[...] Controparte_4
[...
[...] [...]
(R.G. 3334/2022 ), ogni contraria domanda, eccezione e
[...] difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Così deciso in Latina, data deposito
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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