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Articolo 27 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91
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Legge 5 febbraio 1992, n. 91
Articolo 27 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91
Versione
16 agosto 1992
Art. 27. 1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 16 agosto 1992
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