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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 312/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALCARO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 756/2024 depositato il 04/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300654/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300654/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300654/2023 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 739/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1 , ha proposto ricorso, con atto depositato in data 04 marzo 2024, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Catanzaro, avverso e per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TDY01T300654/2023 emesso ai fini IRPEF e
ADD regionali e comunali, per l'anno di imposta 2017, notificato in data 15 dicembre 2023, con il quale veniva accertato un maggior reddito di lavoro autonomo.
Deduce in diritto:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e seguenti del D.Lgs n. 218/1997; 2. Violazione
e/o falsa applicazione dell'art. 41 BIS del DPR 602/1973 e degli artt. 53 e ss. del DPR 917/1986 – Violazione
e/o falsa applicazione degli artt. 163 del TUIR e 67 del DPR 600/1973 – Assenza e/o insufficienza della prova posta a fondamento della pretesa tributaria.
Conclude per l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto impugnato. In subordine, ridurre le sanzioni in ossequio al disposto di cui al D.Lgs n. 472/1997 art.7.
Con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
L'intimato Ufficio finanziario resiste con deduzioni depositate in data 9 aprile 2024, ribadendo nel merito la legittimità del provvedimento adottato.
Parte ricorrente ha depositato in data 18 giugno 2025 memoria illustrativa insistendo per l'accoglimento del ricorso.
La causa viene trattata alla odierna udienza e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
La vicenda contenziosa trae origine da una ipotesi di “anomalia” riscontrata dall'Ufficio finanziario in sede di controllo delle dichiarazioni dei redditi di lavoro autonomo, dell'odierno ricorrente per gli anni 2017 e 2018, tra le parcelle incassate e quanto dichiarato in rigo RE2 del quadro RE Unico 2018 (€ 30.000,00) e Unico
2019 (€ 88.400,00) rispetto a quanto indicato a titolo di ammontare lordo corrisposto (€ 42.240,00) dalla CU rilasciata dal sostituto di imposta (BM TA srl), per l'anno 2017.
In risposta all'”invio alla compliance” il contribuente provvedeva a trasmettere all'Ufficio finanziario il dettaglio delle parcelle emesse nell'anno 2017 e gli estratti di conto corrente bancario dei bonifici ricevuti dalla BM
TA srl per le prestazioni professionali rese in favore di quest'ultima.
Tale documentazione, però, non veniva ritenuta idonea dall'Amministrazione finanziaria a regolarizzare la segnalata anomalia.
Seguiva l'invito n. TDY11T300378/2023 per l'avvio del procedimento di accertamento con adesione che, tuttavia, non andava a buon fine, pur avendo il contribuente integrato la documentazione già presentata, con l'esibizione anche dei registri IVA 2017 e 2018.
Inoltre, a conferma dell'esatto adempimento dei propri obblighi fiscali, l'odierno ricorrente sollecitava, a mezzo pec, la Società_1 SRL (già Società_2 srl) e la Curatela fallimentare della Società_2 srl, il rilascio di una CU rettificata per l'anno 2017, che tenesse conto dei soli bonifici emessi in quell'anno per le prestazioni professionali rese. Richiesta, alla quale non seguiva alcun riscontro. Ciò posto, sulla scorta della documentazione esibita non è lecito dubitare della veridicità dei dati fornititi dal contribuente circa i compensi percepiti dalla Società_2 srl e dichiarati nell'anno di imposta di effettiva percezione, in ossequio al principio di cassa applicabile ai redditi di lavoro autonomo conseguiti dai professionisti.
Convincente e decisivo, al riguardo, è il raffronto tra le otto parcelle emesse e fatturate nell'anno 2017 e gli accrediti, tramite bonifico, transitati sul conto/corrente del contribuente.
Nell'anno 2017, infatti, risultano accreditati tre bonifici dalla Società_2 srl: il primo in data 23.06.2017 di euro 6.412,80 a saldo della parcella n.1 del 5/5/2017; il secondo in data 29.09.2017 di euro 19.238,40 a saldo delle fatture nn. 2, 3, 4; il terzo in data 22.12.2017 di euro 6.412,80 a saldo della parcella di settembre
(v. fasc. ricorrente all.5 pp. 15-20 e 26 dell'estratto di c/c).
La parcella n. 6 del 5/10/2017 di euro 6.412,80 è stata saldata con bonifico del 12.02.2018 e le residue due parcelle, di euro 6.412,80 ciascuna, con bonifici rispettivamente del 4/4/2018 e del 4/6/2018 (v. fasc. ricorrente all.5 pp. 31-35 e 39 dell'estratto di c/c).
Tanto è sufficiente a supportare le ragioni del ricorrente il cui comportamento nella fattispecie appare irreprensibile e improntato al rispetto scrupoloso della normativa fiscale.
Consegue l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono l'ordinaria regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione III, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- condanna la resistente Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite in favore del contribuente che liquida in complessivi euro 550,00 per compensi oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e contributo previdenziale, da distrarsi in favore del difensore che ne ha fatto espressa richiesta. Catanzaro, 17 settembre
2025. Il Giudice monocratico
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALCARO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 756/2024 depositato il 04/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300654/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300654/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300654/2023 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 739/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1 , ha proposto ricorso, con atto depositato in data 04 marzo 2024, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Catanzaro, avverso e per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TDY01T300654/2023 emesso ai fini IRPEF e
ADD regionali e comunali, per l'anno di imposta 2017, notificato in data 15 dicembre 2023, con il quale veniva accertato un maggior reddito di lavoro autonomo.
Deduce in diritto:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e seguenti del D.Lgs n. 218/1997; 2. Violazione
e/o falsa applicazione dell'art. 41 BIS del DPR 602/1973 e degli artt. 53 e ss. del DPR 917/1986 – Violazione
e/o falsa applicazione degli artt. 163 del TUIR e 67 del DPR 600/1973 – Assenza e/o insufficienza della prova posta a fondamento della pretesa tributaria.
Conclude per l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto impugnato. In subordine, ridurre le sanzioni in ossequio al disposto di cui al D.Lgs n. 472/1997 art.7.
Con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
L'intimato Ufficio finanziario resiste con deduzioni depositate in data 9 aprile 2024, ribadendo nel merito la legittimità del provvedimento adottato.
Parte ricorrente ha depositato in data 18 giugno 2025 memoria illustrativa insistendo per l'accoglimento del ricorso.
La causa viene trattata alla odierna udienza e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
La vicenda contenziosa trae origine da una ipotesi di “anomalia” riscontrata dall'Ufficio finanziario in sede di controllo delle dichiarazioni dei redditi di lavoro autonomo, dell'odierno ricorrente per gli anni 2017 e 2018, tra le parcelle incassate e quanto dichiarato in rigo RE2 del quadro RE Unico 2018 (€ 30.000,00) e Unico
2019 (€ 88.400,00) rispetto a quanto indicato a titolo di ammontare lordo corrisposto (€ 42.240,00) dalla CU rilasciata dal sostituto di imposta (BM TA srl), per l'anno 2017.
In risposta all'”invio alla compliance” il contribuente provvedeva a trasmettere all'Ufficio finanziario il dettaglio delle parcelle emesse nell'anno 2017 e gli estratti di conto corrente bancario dei bonifici ricevuti dalla BM
TA srl per le prestazioni professionali rese in favore di quest'ultima.
Tale documentazione, però, non veniva ritenuta idonea dall'Amministrazione finanziaria a regolarizzare la segnalata anomalia.
Seguiva l'invito n. TDY11T300378/2023 per l'avvio del procedimento di accertamento con adesione che, tuttavia, non andava a buon fine, pur avendo il contribuente integrato la documentazione già presentata, con l'esibizione anche dei registri IVA 2017 e 2018.
Inoltre, a conferma dell'esatto adempimento dei propri obblighi fiscali, l'odierno ricorrente sollecitava, a mezzo pec, la Società_1 SRL (già Società_2 srl) e la Curatela fallimentare della Società_2 srl, il rilascio di una CU rettificata per l'anno 2017, che tenesse conto dei soli bonifici emessi in quell'anno per le prestazioni professionali rese. Richiesta, alla quale non seguiva alcun riscontro. Ciò posto, sulla scorta della documentazione esibita non è lecito dubitare della veridicità dei dati fornititi dal contribuente circa i compensi percepiti dalla Società_2 srl e dichiarati nell'anno di imposta di effettiva percezione, in ossequio al principio di cassa applicabile ai redditi di lavoro autonomo conseguiti dai professionisti.
Convincente e decisivo, al riguardo, è il raffronto tra le otto parcelle emesse e fatturate nell'anno 2017 e gli accrediti, tramite bonifico, transitati sul conto/corrente del contribuente.
Nell'anno 2017, infatti, risultano accreditati tre bonifici dalla Società_2 srl: il primo in data 23.06.2017 di euro 6.412,80 a saldo della parcella n.1 del 5/5/2017; il secondo in data 29.09.2017 di euro 19.238,40 a saldo delle fatture nn. 2, 3, 4; il terzo in data 22.12.2017 di euro 6.412,80 a saldo della parcella di settembre
(v. fasc. ricorrente all.5 pp. 15-20 e 26 dell'estratto di c/c).
La parcella n. 6 del 5/10/2017 di euro 6.412,80 è stata saldata con bonifico del 12.02.2018 e le residue due parcelle, di euro 6.412,80 ciascuna, con bonifici rispettivamente del 4/4/2018 e del 4/6/2018 (v. fasc. ricorrente all.5 pp. 31-35 e 39 dell'estratto di c/c).
Tanto è sufficiente a supportare le ragioni del ricorrente il cui comportamento nella fattispecie appare irreprensibile e improntato al rispetto scrupoloso della normativa fiscale.
Consegue l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono l'ordinaria regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione III, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- condanna la resistente Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite in favore del contribuente che liquida in complessivi euro 550,00 per compensi oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e contributo previdenziale, da distrarsi in favore del difensore che ne ha fatto espressa richiesta. Catanzaro, 17 settembre
2025. Il Giudice monocratico