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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/04/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 2300/2023
Udienza del 24/04/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2300/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Vitaliano Luca Cirella
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Vignola
NONCHÉ CONTRO
(C.F. Controparte_2
Pagina 1 di 5 R.G. LAV. N. 2300/2023
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTI -
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 11/10/2023,
[...]
ha proposto opposizione avverso l'intimazione di Pt_1 pagamento n. 030 2023 90043141 29/000, notificatale in data
28/08/2023.
Detta intimazione richiama, al suo interno, il solo avviso di addebito n. 33020220000446656000, notificato il 29/07/2022, recante un importo residuo dovuto pari ad € 2.168,08.
1.1. La ricorrente ha posto a supporto dell'opposizione i seguenti motivi:
i) l'intervenuta prescrizione del credito e l'omessa notifica dell'atto prodromico;
ii) la decadenza per tardiva iscrizione a ruolo ex art. 25 del d.lgs. n. 46/1999.
1.2. Ha quindi concluso chiedendo, nel merito, che il Tribunale voglia:
- accogliere l'opposizione per intervenuta prescrizione, essendosi verificato un fatto estintivo della pretesa creditoria e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nulla e/o inefficace l'opposta intimazione di pagamento, per i motivi esposti nel ricorso, non essendo stato notificato alcun atto prodromico, ragion per cui non poteva procedersi ad effettuare l'iscrizione a ruolo della somma intimata;
Pagina 2 di 5 R.G. LAV. N. 2300/2023
- accertare e dichiarare, altresì, non dovute le somme così come richieste con l'atto opposto, per intervenuta decadenza e, per l'effetto, annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace;
- condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percepite nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali.
2. Si è costituita l' cha ha Controparte_3 concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto;
- riconoscere il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle questioni che involgono la pretesa impositiva;
- dichiarare la legittimità del proprio operato nell'esecuzione dell'attività di riscossione, sollevandola da ogni avversa richiesta di pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, tenerla indenne qualora si accerti l'esistenza di vizi riguardanti gli atti prodromici o riferiti all'attività propria dell'ente impositore e condannare quest'ultimo alla refusione delle spese in proprio favore.
3. Si è costituito l' che ha concluso chiedendo che il CP_2
Tribunale voglia:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità o l'improponibilità dell'opposizione;
- in via subordinata, nel merito, rigettare l'opposizione;
- in via ulteriormente gradata, comunque condannare la ricorrente al pagamento di tutto quanto risulterà dovuto in corso di causa a titolo di contributi e sanzioni.
4. L'opposizione è infondata e deve essere, pertanto, rigettata.
5. In primo luogo, si deve rilevare che l'atto prodromico sotteso all'intimazione di pagamento opposta (ovvero l'avviso di addebito n. 330 2022 00004466 56 000), contrariamente a
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quanto sostenuto dalla ricorrente, le è stato effettivamente notificato in data 29/07/2022 a mezzo raccomandata a.r. (si veda l'avviso di ricevimento prodotto dall' - doc. n. 2.1 CP_2 allegato al ricorso).
Sul punto si deve, infatti, ricordare che l'art. 30, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 78/2010 stabilisce che «La notifica [dell'avviso di addebito, n.d.e.] può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento».
6. Alla luce di tale dato (avvenuta notifica dell'avviso di addebito ovvero del titolo esecutivo), si deve escludere che sia maturata la prescrizione del credito, atteso che l'unica prescrizione che può essere fatta valere con l'opposizione all'esecuzione è quella intervenuta successivamente alla notificazione del titolo esecutivo.
La mancata tempestiva opposizione dell'avviso di addebito
(che si sarebbe dovuta proporre entro il termine perentorio di giorni 40 dalla sua notifica) ha infatti comportato la irretrattabilità del credito ad esso sotteso (ex multis, Cass., Sez. Un., n.
23397/2016), potendo il debitore far valere, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., unicamente fatti estintivi o modificativi della pretesa sopravvenuti alla notifica del titolo esecutivo.
La prescrizione sarebbe, quindi, maturata solo il 29/07/2027, sicché l'odierna intimazione (notificata il 29/08/2023: si veda l'avviso di ricevimento prodotto dall' ) ha tempestivamente CP_4 interrotto il decorso della prescrizione.
6.1. Per la medesima ragione (ovvero la irretrattabilità del credito) la eventuale intervenuta decadenza per tardiva iscrizione a ruolo (art. 25 del d.lgs. n. 46/1999) e la dedotta inattività dell'impresa (risultante dalla visura camerale) sono questioni inammissibili e non possono, pertanto, essere fatte valere in
Pagina 4 di 5 R.G. LAV. N. 2300/2023
questa sede (ovvero con l'opposizione all'esecuzione promossa avverso l'intimazione di pagamento), atteso che tali doglianze si sarebbero dovute entrambe far valere anch'esse con la tempestiva opposizione avverso l'atto presupposto (donde la irrilevanza della prova testimoniale richiesta in ricorso).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore dell' Controparte_1
, che si liquidano nella somma di € 500,00 per
[...] soli compensi difensivi, oltre rimborso spese forfettarie
(15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge;
- condanna la ricorrente al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore dell' , che si liquidano nella CP_2 somma di € 500,00 per soli compensi difensivi.
Così deciso in Catanzaro, in data 24 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2300/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Vitaliano Luca Cirella
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Vignola
NONCHÉ CONTRO
(C.F. Controparte_2
Pagina 1 di 5 R.G. LAV. N. 2300/2023
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTI -
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 11/10/2023,
[...]
ha proposto opposizione avverso l'intimazione di Pt_1 pagamento n. 030 2023 90043141 29/000, notificatale in data
28/08/2023.
Detta intimazione richiama, al suo interno, il solo avviso di addebito n. 33020220000446656000, notificato il 29/07/2022, recante un importo residuo dovuto pari ad € 2.168,08.
1.1. La ricorrente ha posto a supporto dell'opposizione i seguenti motivi:
i) l'intervenuta prescrizione del credito e l'omessa notifica dell'atto prodromico;
ii) la decadenza per tardiva iscrizione a ruolo ex art. 25 del d.lgs. n. 46/1999.
1.2. Ha quindi concluso chiedendo, nel merito, che il Tribunale voglia:
- accogliere l'opposizione per intervenuta prescrizione, essendosi verificato un fatto estintivo della pretesa creditoria e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nulla e/o inefficace l'opposta intimazione di pagamento, per i motivi esposti nel ricorso, non essendo stato notificato alcun atto prodromico, ragion per cui non poteva procedersi ad effettuare l'iscrizione a ruolo della somma intimata;
Pagina 2 di 5 R.G. LAV. N. 2300/2023
- accertare e dichiarare, altresì, non dovute le somme così come richieste con l'atto opposto, per intervenuta decadenza e, per l'effetto, annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace;
- condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percepite nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali.
2. Si è costituita l' cha ha Controparte_3 concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto;
- riconoscere il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle questioni che involgono la pretesa impositiva;
- dichiarare la legittimità del proprio operato nell'esecuzione dell'attività di riscossione, sollevandola da ogni avversa richiesta di pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, tenerla indenne qualora si accerti l'esistenza di vizi riguardanti gli atti prodromici o riferiti all'attività propria dell'ente impositore e condannare quest'ultimo alla refusione delle spese in proprio favore.
3. Si è costituito l' che ha concluso chiedendo che il CP_2
Tribunale voglia:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità o l'improponibilità dell'opposizione;
- in via subordinata, nel merito, rigettare l'opposizione;
- in via ulteriormente gradata, comunque condannare la ricorrente al pagamento di tutto quanto risulterà dovuto in corso di causa a titolo di contributi e sanzioni.
4. L'opposizione è infondata e deve essere, pertanto, rigettata.
5. In primo luogo, si deve rilevare che l'atto prodromico sotteso all'intimazione di pagamento opposta (ovvero l'avviso di addebito n. 330 2022 00004466 56 000), contrariamente a
Pagina 3 di 5 R.G. LAV. N. 2300/2023
quanto sostenuto dalla ricorrente, le è stato effettivamente notificato in data 29/07/2022 a mezzo raccomandata a.r. (si veda l'avviso di ricevimento prodotto dall' - doc. n. 2.1 CP_2 allegato al ricorso).
Sul punto si deve, infatti, ricordare che l'art. 30, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 78/2010 stabilisce che «La notifica [dell'avviso di addebito, n.d.e.] può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento».
6. Alla luce di tale dato (avvenuta notifica dell'avviso di addebito ovvero del titolo esecutivo), si deve escludere che sia maturata la prescrizione del credito, atteso che l'unica prescrizione che può essere fatta valere con l'opposizione all'esecuzione è quella intervenuta successivamente alla notificazione del titolo esecutivo.
La mancata tempestiva opposizione dell'avviso di addebito
(che si sarebbe dovuta proporre entro il termine perentorio di giorni 40 dalla sua notifica) ha infatti comportato la irretrattabilità del credito ad esso sotteso (ex multis, Cass., Sez. Un., n.
23397/2016), potendo il debitore far valere, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., unicamente fatti estintivi o modificativi della pretesa sopravvenuti alla notifica del titolo esecutivo.
La prescrizione sarebbe, quindi, maturata solo il 29/07/2027, sicché l'odierna intimazione (notificata il 29/08/2023: si veda l'avviso di ricevimento prodotto dall' ) ha tempestivamente CP_4 interrotto il decorso della prescrizione.
6.1. Per la medesima ragione (ovvero la irretrattabilità del credito) la eventuale intervenuta decadenza per tardiva iscrizione a ruolo (art. 25 del d.lgs. n. 46/1999) e la dedotta inattività dell'impresa (risultante dalla visura camerale) sono questioni inammissibili e non possono, pertanto, essere fatte valere in
Pagina 4 di 5 R.G. LAV. N. 2300/2023
questa sede (ovvero con l'opposizione all'esecuzione promossa avverso l'intimazione di pagamento), atteso che tali doglianze si sarebbero dovute entrambe far valere anch'esse con la tempestiva opposizione avverso l'atto presupposto (donde la irrilevanza della prova testimoniale richiesta in ricorso).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore dell' Controparte_1
, che si liquidano nella somma di € 500,00 per
[...] soli compensi difensivi, oltre rimborso spese forfettarie
(15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge;
- condanna la ricorrente al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore dell' , che si liquidano nella CP_2 somma di € 500,00 per soli compensi difensivi.
Così deciso in Catanzaro, in data 24 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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