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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 10225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10225 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OL, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23869/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
, rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. MO EO presso il cui studio in OL al Centro
Direzionale Isola F/12 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Fausta Matteo, presso il cui studio in Potenza alla Piazza A. De Gasperi n. 17 elettivamente domicilia;
Appellata/Appellante incidentale
E
Controparte_2
Appellato contumace
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE proponeva, innanzi al G.D.P. di OL, opposizione all'esecuzione ex Parte_1 art. 615 c.p.c., avverso la cartella di pagamento n. 071/2022/0081733087/000, dell'importo di € 164,03, notificatagli dall' in data Controparte_3
5.9.2022, emessa a fronte del mancato pagamento di una contravvenzione al Codice della
Strada elevata nell'anno 2018 dal Controparte_2
Eccepiva la nullità derivata e conseguenziale della cartella di pagamento impugnata, atteso il difetto di notifica del sotteso verbale di accertamento, con conseguente richiesta di annullamento della pretesa creditoria ivi riportata per maturata prescrizione quinquennale.
1 Si costituiva l' eccependo il proprio difetto di Controparte_3 legittimazione passiva, in ordine alla notifica dei verbali presupposti di competenza esclusiva dell'Ente impositore. Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto, stante la valida e rituale notifica della cartella di pagamento contestata, con conseguente esclusione del maturarsi della prescrizione, in considerazione della normativa emergenziale COVID-19.
Il non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 36695/2023, emessa e pubblicata in data 26.9.2023, il Giudice di Pace di
OL qualificava la domanda come impugnazione diretta avverso l'estratto di ruolo e, pertanto, la dichiarava inammissibile in applicazione del principio di diritto contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 26283/2022, in combinato disposto con l'art. 3bis del D.L. n. 146/2021, con compensazione delle spese di lite fra le parti in causa. ha proposto gravame avverso la predetta sentenza, censurando la Parte_1 manifesta illogicità del provvedimento giurisdizionale, rilasciato a fronte di una non corretta interpretazione e valutazione, da parte del giudice di prime cure, di tutta la documentazione istruttoria prodotta, con conseguenziale pronuncia di una decisione errata.
In particolare, l'appellante ha dedotto di non aver impugnato l'estratto di ruolo, come erroneamente ritenuto dal Giudice di Pace di OL, e di aver eccepito la nullità della cartella di pagamento per la mancata notifica dei sottesi verbali di contravvenzioni al c.d.s, nonché l'inesistenza del titolo, la decadenza, la prescrizione, la nullità della cartella di pagamento per ruolo formato in violazione art. 27 l. 689/81, e la nullità per omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi.
E ciò anche in considerazione della mancata costituzione del nel Controparte_2 primo grado di giudizio e dell'assenza di prova, da parte dell'Ente impositore, della sussistenza della pretesa creditoria. ha, dunque, concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello, con Parte_1 vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita l' , eccependo, con appello incidentale, la Controparte_3 propria carenza di legittimazione passiva e rifiutando il contraddittorio in ordine a ragioni pregresse alla stessa iscrizione al ruolo del credito, riguardanti la fondatezza ed il merito del titolo esecutivo sotteso, in quanto di responsabilità esclusiva dell'ente creditore, tenuto conto che il non è chiamato a svolgere alcuna indagine in ordine al CP_4 merito ed ai tempi di formazione dei ruoli, non essendo titolare sostanziale dei crediti vantati dall'Ente Impositore.
Nel merito, il ha dedotto che la cartella di pagamento n. CP_4
071/2022/0081733087/000 è stata regolarmente notificata in data 5.9.2022, a mani del
2 destinatario, come confermato dallo stesso opponente sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Ha, quindi, dedotto che alla data di detta notifica non era maturata la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria, in quanto con l'articolo 68 del dl 18/2020 (c.d.
Decreto Cura Italia), è stata disposta la sospensione di tutta l'attività di riscossione coattiva per le entrate tributarie e non tributarie, nel periodo emergenziale intercorrente tra l'8.3.2020 ed il 31.8.2021, con annessa sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212.
L ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale, con riforma della sentenza gravata e statuizione in ordine all'oggetto della domanda introdotta da Pt_1
quale impugnazione della cartella esattoriale e non dell'estratto di ruolo, e
[...] all'infondatezza della stessa.
Il tutto con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Il sebbene regolarmente citato, non si è costituito in giudizio e, Controparte_2 pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata rimessa in decisione.
L'appello principale è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Va, invero, rilevato che il giudice di prime cure ha erroneamente qualificato sia il petitum che la causa petendi, inquadrando la domanda come impugnazione diretta avverso l'estratto di ruolo che, pertanto, ha dichiarato inammissibile in applicazione del principio di diritto contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.
26283/2022.
Come correttamente dedotto da entrambe le parti in giudizio, la cartella di pagamento n.
071/2022/0081733087/000 è stata validamente notificata dal in data CP_4
5.9.2022 a mani del destinatario che ha, infatti, impugnato proprio tale cartella esattoriale.
La domanda proposta in primo grado da con la quale è stato eccepito Parte_1 il difetto di notifica del verbale di contravvenzione sotteso alla cartella impugnata, del quale contribuente dichiara di aver avuto conoscenza solo al momento della ricezione della cartella di pagamento n. 071/2022/0081733087/000, deve dunque, essere riqualificata come opposizione in funzione c.d. "recuperatoria'', ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.
E ciò anche tenuto conto che la citazione è stata tempestivamente notificata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della predetta cartella di pagamento, ovvero in
3 data 22.9.2022, e che il giudizio è stato regolarmente incardinato dinanzi al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, ovvero nel Controparte_2
Se ne deduce che il Giudice di Pace di OL avrebbe dovuto ammettere la domanda tempestivamente notificata, riqualificarla come opposizione in funzione c.d.
"recuperatoria'' ex art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, ed entrare nel merito delle eccezioni sostanziali sollevate dall'attore.
Sul punto, granitico è l'arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 22080 del 22 settembre 2017, hanno stabilito:“Se il procedimento è viziato per omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento, il rimedio sarà appunto quello dell'opposizione a questo verbale ai sensi dell'art. 7 del d.lgv. n. 150 del 2011. Se proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., la stessa azione va diversamente qualificata dal giudice adito, essendo a questi riservata l'attività di qualificazione della domanda, tenuto conto della causa petendi e del petitum esposti dalla parte. S'impone tuttavia un'ulteriore precisazione, che serve a chiarire un punto non affrontato nei precedenti giurisprudenziali su citati come espressione dell'orientamento qui preferito, e che involge anche una questione terminologica. L'azione esercitata dopo la notificazione della cartella di pagamento per dedurre il vizio di notificazione del verbale di accertamento, come sopra delineata, non è un'azione “recuperatoria” in senso proprio.
Tale, infatti, si configura l'azione che venga esperita contro l'ordinanza-ingiunzione non notificata, oggi ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, recuperando, appunto, dopo la notificazione della cartella di pagamento, il mezzo di tutela del quale la parte non si è potuta tempestivamente avvalere per l'omessa od invalida notificazione dell'ordinanza- ingiunzione. In questa eventualità, il destinatario dell'ingiunzione (e della cartella) può
“recuperare” tutte le difese che avrebbe potuto svolgere avverso l'ordinanza- ingiunzione, sia sul piano formale (riguardanti, perciò, il procedimento di formazione del titolo) sia sul piano sostanziale (riguardanti, perciò, la pretesa sanzionatoria).
Viceversa, quando viene “recuperata”, dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'azione oggi disciplinata dall'art. 7 del d.lgv. n. 150 del 2011 per dedurre
l'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Infatti, se l'amministrazione - che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva - non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. In sintesi, ciò che viene
“recuperato” è la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa od invalida notificazione. Questa considerazione consente di superare la perplessità, fatta propria dall'ordinanza di rimessione, dell'idoneità della notificazione della cartella di pagamento, che si fondi su un verbale di
4 accertamento di infrazione al codice della strada, a consentire la contestazione nel merito di quest'ultimo. È sufficiente al “recupero” di che trattasi il richiamo del verbale di accertamento nei suoi termini identificativi. Infatti, se, per contro, l'amministrazione dimostri di avere ottemperato validamente alla notificazione, l'opposizione non potrà che essere dichiarata inammissibile: ogni difesa, anche di merito, è preclusa poiché si sarebbe dovuta svolgere nel termine di trenta giorni decorrente da quella notificazione.
In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto: «L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento»”.
Tanto premesso, la motivazione formulata dal giudice di prime cure va integralmente riformata. Invero, la domanda così riqualificata andava e deve essere accolta.
E ciò perché, nella fattispecie, non vi è prova che le sanzioni amministrative sottese all'atto esattoriale siano state validamente notificate all'opponente.
Del resto quando i verbali di contravvenzione sono stati regolarmente notificati, e non opposti illo tempore nei 30 giorni, i titoli esecutivi si sono formati e cristallizzati, con esclusione di ogni forma di contestazione nel merito e nella forma.
D'altro canto, qualora i verbali di accertamento non siano stati validamente notificati, la pretesa sanzionatoria è da estinguersi, determinando quale effetto collaterale la nullità ex tunc dell'intero procedimento attivato in executivis dal Concessionario, delegittimato ab origine a procedere con l'esecuzione forzata in assenza di valido titolo esecutivo.
Nel caso de quo, è incontestabile che il in qualità di Ente impositore, Controparte_2 sebbene regolarmente citato in primo grado, ha scelto di non costituirsi, rimanendo contumace, con tutte le conseguenziali decadenze, effetti e responsabilità, e che pertanto, nulla ha prodotto, provato e dimostrato in merito alla legittimità o meno della propria pretesa creditoria ovvero alla esistenza e relativa notifica dei verbali di contravvenzione di propria competenza sottesi alla cartella di pagamento n. 071/2022/0081733087/000, tempestivamente impugnata.
Pertanto, in difetto di prova del titolo esecutivo, l'ente impositore non poteva recuperare, mediante procedimento esattoriale, un credito erariale inesistente, e in ogni caso, mai provato.
La nullità dell'atto prodromico comporta la conseguenziale nullità degli atti immediatamente successivi ad esso correlati, in tal caso cartella di pagamento n.
5 071/2022/0081733087/000, per insanabile vizio della procedura azionata in executivis dall' riscossione. Tale è il principio di diritto contenuto nella sentenza del 25 CP_5 luglio 2007, n. 16412, resa dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili, in cui viene tassativamente stabilito che: “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al Giudice di merito - la cui valuta-zione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità -interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione. L'azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore”.
La nullità della cartella di pagamento impugnata non è, dunque, causata dal vizio di notifica della medesima.
La sua nullità conseguenziale è bensì derivata dalla inesistenza di un portante valido titolo esecutivo, per il quale è stata emessa e notificata al contribuente.
Pertanto, per le suesposte ragioni, l'appello principale deve essere accolto.
Va al contrario rigettato l'appello incidentale non potendosi condividere l'assunto, fatto proprio dall , in ordine alla carenza di legittimazione Controparte_1 passiva della stessa.
Al riguardo la Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23627 del 28 settembre
2018, ha stabilito che: “L'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali (come è noto, in proposito, la legge prevede una eccezionale scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva), e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore. Esso è anzi l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni
6 attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999”.
Pertanto, il soggetto passivo di un giudizio avente ad oggetto l'impugnativa di una cartella di pagamento, seppur fondato su vizi non relative alla stessa, è unicamente l'agente della riscossione, sul quale grava l'onere di estendere il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 13 aprile 1999
n. 112 – Chiamata in causa dell'ente creditore: “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Se ne deduce, quindi, la legittimazione passiva in capo ad Controparte_1
in ordine alla opposizione formulata da nel primo grado di
[...] Parte_1 giudizio.
In definitiva, la sentenza gravata va integralmente riformata.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e della ridotta complessità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e avverso la sentenza del Giudice di Pace di Controparte_1 Controparte_2
OL n. 36695/2023, così provvede:
a) dichiara la contumacia del Controparte_2
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di
OL n. 36695/2023, annulla la cartella di pagamento n.
071/2022/0081733087/000, per nullità/inesistenza di un valido titolo esecutivo, dichiarandone estinta la relativa portante pretesa creditoria;
c) rigetta l'appello incidentale;
d) condanna l' ed il al Controparte_3 Controparte_2 pagamento, in solido, in favore di delle spese di lite che Parte_1 liquida, con riferimento al primo grado di giudizio, in complessivi € 139,00, oltre
Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%, e con riferimento al presente grado di giudizio, in complessivi € 232,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%, con attribuzione in favore dell'avv.
MO EO dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in OL, lì 6.11.2025
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OL, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23869/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
, rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. MO EO presso il cui studio in OL al Centro
Direzionale Isola F/12 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Fausta Matteo, presso il cui studio in Potenza alla Piazza A. De Gasperi n. 17 elettivamente domicilia;
Appellata/Appellante incidentale
E
Controparte_2
Appellato contumace
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE proponeva, innanzi al G.D.P. di OL, opposizione all'esecuzione ex Parte_1 art. 615 c.p.c., avverso la cartella di pagamento n. 071/2022/0081733087/000, dell'importo di € 164,03, notificatagli dall' in data Controparte_3
5.9.2022, emessa a fronte del mancato pagamento di una contravvenzione al Codice della
Strada elevata nell'anno 2018 dal Controparte_2
Eccepiva la nullità derivata e conseguenziale della cartella di pagamento impugnata, atteso il difetto di notifica del sotteso verbale di accertamento, con conseguente richiesta di annullamento della pretesa creditoria ivi riportata per maturata prescrizione quinquennale.
1 Si costituiva l' eccependo il proprio difetto di Controparte_3 legittimazione passiva, in ordine alla notifica dei verbali presupposti di competenza esclusiva dell'Ente impositore. Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto, stante la valida e rituale notifica della cartella di pagamento contestata, con conseguente esclusione del maturarsi della prescrizione, in considerazione della normativa emergenziale COVID-19.
Il non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 36695/2023, emessa e pubblicata in data 26.9.2023, il Giudice di Pace di
OL qualificava la domanda come impugnazione diretta avverso l'estratto di ruolo e, pertanto, la dichiarava inammissibile in applicazione del principio di diritto contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 26283/2022, in combinato disposto con l'art. 3bis del D.L. n. 146/2021, con compensazione delle spese di lite fra le parti in causa. ha proposto gravame avverso la predetta sentenza, censurando la Parte_1 manifesta illogicità del provvedimento giurisdizionale, rilasciato a fronte di una non corretta interpretazione e valutazione, da parte del giudice di prime cure, di tutta la documentazione istruttoria prodotta, con conseguenziale pronuncia di una decisione errata.
In particolare, l'appellante ha dedotto di non aver impugnato l'estratto di ruolo, come erroneamente ritenuto dal Giudice di Pace di OL, e di aver eccepito la nullità della cartella di pagamento per la mancata notifica dei sottesi verbali di contravvenzioni al c.d.s, nonché l'inesistenza del titolo, la decadenza, la prescrizione, la nullità della cartella di pagamento per ruolo formato in violazione art. 27 l. 689/81, e la nullità per omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi.
E ciò anche in considerazione della mancata costituzione del nel Controparte_2 primo grado di giudizio e dell'assenza di prova, da parte dell'Ente impositore, della sussistenza della pretesa creditoria. ha, dunque, concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello, con Parte_1 vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita l' , eccependo, con appello incidentale, la Controparte_3 propria carenza di legittimazione passiva e rifiutando il contraddittorio in ordine a ragioni pregresse alla stessa iscrizione al ruolo del credito, riguardanti la fondatezza ed il merito del titolo esecutivo sotteso, in quanto di responsabilità esclusiva dell'ente creditore, tenuto conto che il non è chiamato a svolgere alcuna indagine in ordine al CP_4 merito ed ai tempi di formazione dei ruoli, non essendo titolare sostanziale dei crediti vantati dall'Ente Impositore.
Nel merito, il ha dedotto che la cartella di pagamento n. CP_4
071/2022/0081733087/000 è stata regolarmente notificata in data 5.9.2022, a mani del
2 destinatario, come confermato dallo stesso opponente sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Ha, quindi, dedotto che alla data di detta notifica non era maturata la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria, in quanto con l'articolo 68 del dl 18/2020 (c.d.
Decreto Cura Italia), è stata disposta la sospensione di tutta l'attività di riscossione coattiva per le entrate tributarie e non tributarie, nel periodo emergenziale intercorrente tra l'8.3.2020 ed il 31.8.2021, con annessa sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212.
L ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale, con riforma della sentenza gravata e statuizione in ordine all'oggetto della domanda introdotta da Pt_1
quale impugnazione della cartella esattoriale e non dell'estratto di ruolo, e
[...] all'infondatezza della stessa.
Il tutto con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Il sebbene regolarmente citato, non si è costituito in giudizio e, Controparte_2 pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata rimessa in decisione.
L'appello principale è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Va, invero, rilevato che il giudice di prime cure ha erroneamente qualificato sia il petitum che la causa petendi, inquadrando la domanda come impugnazione diretta avverso l'estratto di ruolo che, pertanto, ha dichiarato inammissibile in applicazione del principio di diritto contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.
26283/2022.
Come correttamente dedotto da entrambe le parti in giudizio, la cartella di pagamento n.
071/2022/0081733087/000 è stata validamente notificata dal in data CP_4
5.9.2022 a mani del destinatario che ha, infatti, impugnato proprio tale cartella esattoriale.
La domanda proposta in primo grado da con la quale è stato eccepito Parte_1 il difetto di notifica del verbale di contravvenzione sotteso alla cartella impugnata, del quale contribuente dichiara di aver avuto conoscenza solo al momento della ricezione della cartella di pagamento n. 071/2022/0081733087/000, deve dunque, essere riqualificata come opposizione in funzione c.d. "recuperatoria'', ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.
E ciò anche tenuto conto che la citazione è stata tempestivamente notificata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della predetta cartella di pagamento, ovvero in
3 data 22.9.2022, e che il giudizio è stato regolarmente incardinato dinanzi al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, ovvero nel Controparte_2
Se ne deduce che il Giudice di Pace di OL avrebbe dovuto ammettere la domanda tempestivamente notificata, riqualificarla come opposizione in funzione c.d.
"recuperatoria'' ex art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, ed entrare nel merito delle eccezioni sostanziali sollevate dall'attore.
Sul punto, granitico è l'arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 22080 del 22 settembre 2017, hanno stabilito:“Se il procedimento è viziato per omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento, il rimedio sarà appunto quello dell'opposizione a questo verbale ai sensi dell'art. 7 del d.lgv. n. 150 del 2011. Se proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., la stessa azione va diversamente qualificata dal giudice adito, essendo a questi riservata l'attività di qualificazione della domanda, tenuto conto della causa petendi e del petitum esposti dalla parte. S'impone tuttavia un'ulteriore precisazione, che serve a chiarire un punto non affrontato nei precedenti giurisprudenziali su citati come espressione dell'orientamento qui preferito, e che involge anche una questione terminologica. L'azione esercitata dopo la notificazione della cartella di pagamento per dedurre il vizio di notificazione del verbale di accertamento, come sopra delineata, non è un'azione “recuperatoria” in senso proprio.
Tale, infatti, si configura l'azione che venga esperita contro l'ordinanza-ingiunzione non notificata, oggi ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, recuperando, appunto, dopo la notificazione della cartella di pagamento, il mezzo di tutela del quale la parte non si è potuta tempestivamente avvalere per l'omessa od invalida notificazione dell'ordinanza- ingiunzione. In questa eventualità, il destinatario dell'ingiunzione (e della cartella) può
“recuperare” tutte le difese che avrebbe potuto svolgere avverso l'ordinanza- ingiunzione, sia sul piano formale (riguardanti, perciò, il procedimento di formazione del titolo) sia sul piano sostanziale (riguardanti, perciò, la pretesa sanzionatoria).
Viceversa, quando viene “recuperata”, dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'azione oggi disciplinata dall'art. 7 del d.lgv. n. 150 del 2011 per dedurre
l'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Infatti, se l'amministrazione - che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva - non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. In sintesi, ciò che viene
“recuperato” è la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa od invalida notificazione. Questa considerazione consente di superare la perplessità, fatta propria dall'ordinanza di rimessione, dell'idoneità della notificazione della cartella di pagamento, che si fondi su un verbale di
4 accertamento di infrazione al codice della strada, a consentire la contestazione nel merito di quest'ultimo. È sufficiente al “recupero” di che trattasi il richiamo del verbale di accertamento nei suoi termini identificativi. Infatti, se, per contro, l'amministrazione dimostri di avere ottemperato validamente alla notificazione, l'opposizione non potrà che essere dichiarata inammissibile: ogni difesa, anche di merito, è preclusa poiché si sarebbe dovuta svolgere nel termine di trenta giorni decorrente da quella notificazione.
In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto: «L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento»”.
Tanto premesso, la motivazione formulata dal giudice di prime cure va integralmente riformata. Invero, la domanda così riqualificata andava e deve essere accolta.
E ciò perché, nella fattispecie, non vi è prova che le sanzioni amministrative sottese all'atto esattoriale siano state validamente notificate all'opponente.
Del resto quando i verbali di contravvenzione sono stati regolarmente notificati, e non opposti illo tempore nei 30 giorni, i titoli esecutivi si sono formati e cristallizzati, con esclusione di ogni forma di contestazione nel merito e nella forma.
D'altro canto, qualora i verbali di accertamento non siano stati validamente notificati, la pretesa sanzionatoria è da estinguersi, determinando quale effetto collaterale la nullità ex tunc dell'intero procedimento attivato in executivis dal Concessionario, delegittimato ab origine a procedere con l'esecuzione forzata in assenza di valido titolo esecutivo.
Nel caso de quo, è incontestabile che il in qualità di Ente impositore, Controparte_2 sebbene regolarmente citato in primo grado, ha scelto di non costituirsi, rimanendo contumace, con tutte le conseguenziali decadenze, effetti e responsabilità, e che pertanto, nulla ha prodotto, provato e dimostrato in merito alla legittimità o meno della propria pretesa creditoria ovvero alla esistenza e relativa notifica dei verbali di contravvenzione di propria competenza sottesi alla cartella di pagamento n. 071/2022/0081733087/000, tempestivamente impugnata.
Pertanto, in difetto di prova del titolo esecutivo, l'ente impositore non poteva recuperare, mediante procedimento esattoriale, un credito erariale inesistente, e in ogni caso, mai provato.
La nullità dell'atto prodromico comporta la conseguenziale nullità degli atti immediatamente successivi ad esso correlati, in tal caso cartella di pagamento n.
5 071/2022/0081733087/000, per insanabile vizio della procedura azionata in executivis dall' riscossione. Tale è il principio di diritto contenuto nella sentenza del 25 CP_5 luglio 2007, n. 16412, resa dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili, in cui viene tassativamente stabilito che: “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al Giudice di merito - la cui valuta-zione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità -interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione. L'azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore”.
La nullità della cartella di pagamento impugnata non è, dunque, causata dal vizio di notifica della medesima.
La sua nullità conseguenziale è bensì derivata dalla inesistenza di un portante valido titolo esecutivo, per il quale è stata emessa e notificata al contribuente.
Pertanto, per le suesposte ragioni, l'appello principale deve essere accolto.
Va al contrario rigettato l'appello incidentale non potendosi condividere l'assunto, fatto proprio dall , in ordine alla carenza di legittimazione Controparte_1 passiva della stessa.
Al riguardo la Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23627 del 28 settembre
2018, ha stabilito che: “L'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali (come è noto, in proposito, la legge prevede una eccezionale scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva), e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore. Esso è anzi l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni
6 attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999”.
Pertanto, il soggetto passivo di un giudizio avente ad oggetto l'impugnativa di una cartella di pagamento, seppur fondato su vizi non relative alla stessa, è unicamente l'agente della riscossione, sul quale grava l'onere di estendere il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 13 aprile 1999
n. 112 – Chiamata in causa dell'ente creditore: “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Se ne deduce, quindi, la legittimazione passiva in capo ad Controparte_1
in ordine alla opposizione formulata da nel primo grado di
[...] Parte_1 giudizio.
In definitiva, la sentenza gravata va integralmente riformata.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e della ridotta complessità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e avverso la sentenza del Giudice di Pace di Controparte_1 Controparte_2
OL n. 36695/2023, così provvede:
a) dichiara la contumacia del Controparte_2
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di
OL n. 36695/2023, annulla la cartella di pagamento n.
071/2022/0081733087/000, per nullità/inesistenza di un valido titolo esecutivo, dichiarandone estinta la relativa portante pretesa creditoria;
c) rigetta l'appello incidentale;
d) condanna l' ed il al Controparte_3 Controparte_2 pagamento, in solido, in favore di delle spese di lite che Parte_1 liquida, con riferimento al primo grado di giudizio, in complessivi € 139,00, oltre
Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%, e con riferimento al presente grado di giudizio, in complessivi € 232,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%, con attribuzione in favore dell'avv.
MO EO dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in OL, lì 6.11.2025
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
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