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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 19/11/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa AN NI - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 8408/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 29/07/2025 da
, con il proc. e dom. avv. MOZZATO FABRIZIA, per Parte_1
mandato allegato al ricorso,
e da
, con il proc. e dom. avv. CELIN MASSIMILIANO, per Parte_2
mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- lette le note scritte delle parti,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres.
07/05/1996 – decr. om. dell'01/06/1996 depositato il 07/06/1996 – cron.
2472/1996 sub. R.G. 1022/1996);
1
- rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 24/08/1973) e Per_1 Per_2
(il 04/08/1980), entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
ES (PD) il 05/09/1971 tra , nata a Parte_1
ES (PD) il 21/11/1949, e , nato a [...] Parte_2
MONTECELIO (RM) il 05/02/1947, alle seguenti condizioni:
1. dà atto che, a definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali reciproci, i sig. e , con riferimento Parte_2 Parte_1
alla casa coniugale in via Mameli 11 a Mestrino (PD) e relative pertinenze, convengono quanto segue:
• l'assegnazione in godimento della casa coniugale al viene revocata;
Parte_2
• la sig.ra , in relazione alla propria quota di Parte_1
proprietà di ½ della casa coniugale e relative pertinenze, si obbliga a costituire usufrutto vitalizio a favore di Parte_2
e contestualmente a trasferire la nuda proprietà ai figli
[...]
e in parti uguali;
CP_1 Controparte_2
• il sig. , in relazione alla propria quota di Parte_2
proprietà di ½ della casa coniugale e relative pertinenze, riservandosi l'usufrutto vitalizio, si obbliga a traferire la nuda proprietà ai figli e in parti CP_1 Controparte_2
uguali.
2
Dà atto che il trasferimento verrà stipulato a mezzo atto notarile presso il Notaio indicato dal signor a sua integrale cura e Parte_2
spese, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza di divorzio.
Dà atto che le parti dichiarano espressamente che l'accordo patrimoniale di cui sopra a beneficio dei figli è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della loro crisi coniugale.
2. Nulla sulle spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ES (PD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 21, parte II – Serie A del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1971.
Udine, li 13/11/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott.ssa AN NI
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa AN NI - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 8408/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 29/07/2025 da
, con il proc. e dom. avv. MOZZATO FABRIZIA, per Parte_1
mandato allegato al ricorso,
e da
, con il proc. e dom. avv. CELIN MASSIMILIANO, per Parte_2
mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- lette le note scritte delle parti,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres.
07/05/1996 – decr. om. dell'01/06/1996 depositato il 07/06/1996 – cron.
2472/1996 sub. R.G. 1022/1996);
1
- rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 24/08/1973) e Per_1 Per_2
(il 04/08/1980), entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
ES (PD) il 05/09/1971 tra , nata a Parte_1
ES (PD) il 21/11/1949, e , nato a [...] Parte_2
MONTECELIO (RM) il 05/02/1947, alle seguenti condizioni:
1. dà atto che, a definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali reciproci, i sig. e , con riferimento Parte_2 Parte_1
alla casa coniugale in via Mameli 11 a Mestrino (PD) e relative pertinenze, convengono quanto segue:
• l'assegnazione in godimento della casa coniugale al viene revocata;
Parte_2
• la sig.ra , in relazione alla propria quota di Parte_1
proprietà di ½ della casa coniugale e relative pertinenze, si obbliga a costituire usufrutto vitalizio a favore di Parte_2
e contestualmente a trasferire la nuda proprietà ai figli
[...]
e in parti uguali;
CP_1 Controparte_2
• il sig. , in relazione alla propria quota di Parte_2
proprietà di ½ della casa coniugale e relative pertinenze, riservandosi l'usufrutto vitalizio, si obbliga a traferire la nuda proprietà ai figli e in parti CP_1 Controparte_2
uguali.
2
Dà atto che il trasferimento verrà stipulato a mezzo atto notarile presso il Notaio indicato dal signor a sua integrale cura e Parte_2
spese, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza di divorzio.
Dà atto che le parti dichiarano espressamente che l'accordo patrimoniale di cui sopra a beneficio dei figli è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della loro crisi coniugale.
2. Nulla sulle spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ES (PD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 21, parte II – Serie A del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1971.
Udine, li 13/11/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott.ssa AN NI
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