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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 24/11/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 1368/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
21.11.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le "note di trattazione scritta" depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 1368/2023 avente ad oggetto: anticipazione pensione di vecchiaia per invalidità superiore all'80%
TRA
nata a [...] il [...] (CF: C.F. 1 ), rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Giuseppe Marino presso il cui studio sito in Scalea alla Via 25 Aprile 12 è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
CP_1 C.F. P.IVA 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Umberto Ferrato e Marcello
Carnovale ed elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto 22/a, presso l'ufficio legale dell' CP_2.
RESISTENTE
resa sulla base dei seguenti MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 27.09.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha dedotto: di aver presentato in data 16.12.2022 a domanda per il riconoscimento della pensione di vecchiaia nella gestione lavoratori dipendenti recante il Prot. n. 0040.16122022.2982848; di aver allegato alla domanda la richiesta di applicazione delle particolari agevolazioni previste per gli invalidi non inferiori all'80% ai sensi della Legge n. 503 del 1992, art. 1, c. 8, nonché la documentazione medica CP attestante le patologie sofferte;
che in data 9.02.2023, l'agenzia di Scalea comunicava alla ricorrente il rigetto della domanda di pensione con le seguenti motivazioni: “Lei non è stata riconosciuta invalida in misura pari o superiore all'80% e pertanto non può usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia"; di aver quindi presentato ricorso al Comitato Provinciale CP in data 10.05.2023 avverso il suddetto provvedimento, rimasto senza riscontro alcuno;
di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, avendo compiuto i 62 anni di età, avendo cessato di lavorare dal 31.12.2022 ed avendo maturato oltre 20 anni di anzianità contributiva, nonché di essere affetta da gravi patologie comportanti uno stato di invalidità pari o superiore all'80%.
In virtù di quanto innanzi esposto parte ricorrente ha chiesto accertarsi diritto al riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata perché invalida nella misura pari o superiore all'80% sin dal compimento del 56mo anno di età o, quantomeno, all'atto della domanda e per l'effetto, condannare 1.CP in persona del rappresentante p.t. al pagamento della pensione di vecchiaia in favore della ricorrente e dei ratei di pensione maturati dalla data di compimento dell'età pensionabile ovvero, in subordine, da quella data diversa ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge;
con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Si costituiva l' CP_1, chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato in fatto e diritto, ed in subordine dichiarare applicabile il regime di “liquidazione differita" ex art. 12 del decreto-legge n.
78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, con vittoria delle spese di lite.
La causa viene quindi decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. La domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Il punto oggetto di contestazione attiene nel caso di specie alla sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario per percepire la pensione anticipata di vecchiaia, cioè un grado di invalidità in misura superiore all'ottanta per cento.
Nel caso di specie il nominato CTU, Dott. Persona_1 le cui conclusioni sono pienamente condivisibili perché puntualmente motivate sulla scorta della documentazione in atti e dei parametri medico-legali di riferimento, ha accertato che la ricorrente ha patologie tali da poter godere della pensione anticipata di vecchiaia, essendo invalida nella misura dell'86% dalla data della domanda amministrativa (cfr. CTU in atti, a cui si rinvia). In particolare, il c.t.u. ha riscontrato che la ricorrente risulta affetta da "patologie ostearticolari importanti che coinvolgono entrambe le articolazioni scapoloomerali ed il rachide con dolore nei movimenti forzati;
è cardiopatica III classe NYHA e presenta una sindrome depressiva", che nel complesso determinano il grado di invalidità descritto.
Non è stato specificatamente contestato dall' CP_1 il possesso del requisito contributivo in capo alla ricorrente per usufruire della pensione richiesta.
Alla luce di ciò la domanda deve essere accolta e l'CP_1 va condannato al pagamento in favore di
Parte_1 della pensione anticipata di vecchiaia, a far data dalla prima finestra utile successiva al
16.12.2022 (data della domanda amministrativa), oltre accessori sui ratei arretrati nei limiti di legge.
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono quindi liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 5.201,00 - 26.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Marino, dichiaratosi anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Per le medesime ragioni vanno inoltre poste a carico dell' CP_1 le spese della compiuta CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' CP_1 al pagamento in favore di Parte_1 della pensione anticipata di vecchiaia, a far data dalla prima finestra utile successiva al
16.12.2022, oltre accessori sui ratei arretrati come per legge;
2. Condanna l'CP_1 al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di Pt_1
[...] delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.697,00, a titolo di compensi professionali, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Marino dichiaratosi anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
3. Condanna l'CP_1 al pagamento delle spese della compiuta CTU, liquidate con separato decreto.
Si comunichi.
Paola, 24.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 1368/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
21.11.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le "note di trattazione scritta" depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 1368/2023 avente ad oggetto: anticipazione pensione di vecchiaia per invalidità superiore all'80%
TRA
nata a [...] il [...] (CF: C.F. 1 ), rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Giuseppe Marino presso il cui studio sito in Scalea alla Via 25 Aprile 12 è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
CP_1 C.F. P.IVA 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Umberto Ferrato e Marcello
Carnovale ed elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto 22/a, presso l'ufficio legale dell' CP_2.
RESISTENTE
resa sulla base dei seguenti MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 27.09.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha dedotto: di aver presentato in data 16.12.2022 a domanda per il riconoscimento della pensione di vecchiaia nella gestione lavoratori dipendenti recante il Prot. n. 0040.16122022.2982848; di aver allegato alla domanda la richiesta di applicazione delle particolari agevolazioni previste per gli invalidi non inferiori all'80% ai sensi della Legge n. 503 del 1992, art. 1, c. 8, nonché la documentazione medica CP attestante le patologie sofferte;
che in data 9.02.2023, l'agenzia di Scalea comunicava alla ricorrente il rigetto della domanda di pensione con le seguenti motivazioni: “Lei non è stata riconosciuta invalida in misura pari o superiore all'80% e pertanto non può usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia"; di aver quindi presentato ricorso al Comitato Provinciale CP in data 10.05.2023 avverso il suddetto provvedimento, rimasto senza riscontro alcuno;
di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, avendo compiuto i 62 anni di età, avendo cessato di lavorare dal 31.12.2022 ed avendo maturato oltre 20 anni di anzianità contributiva, nonché di essere affetta da gravi patologie comportanti uno stato di invalidità pari o superiore all'80%.
In virtù di quanto innanzi esposto parte ricorrente ha chiesto accertarsi diritto al riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata perché invalida nella misura pari o superiore all'80% sin dal compimento del 56mo anno di età o, quantomeno, all'atto della domanda e per l'effetto, condannare 1.CP in persona del rappresentante p.t. al pagamento della pensione di vecchiaia in favore della ricorrente e dei ratei di pensione maturati dalla data di compimento dell'età pensionabile ovvero, in subordine, da quella data diversa ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge;
con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Si costituiva l' CP_1, chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato in fatto e diritto, ed in subordine dichiarare applicabile il regime di “liquidazione differita" ex art. 12 del decreto-legge n.
78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, con vittoria delle spese di lite.
La causa viene quindi decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. La domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Il punto oggetto di contestazione attiene nel caso di specie alla sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario per percepire la pensione anticipata di vecchiaia, cioè un grado di invalidità in misura superiore all'ottanta per cento.
Nel caso di specie il nominato CTU, Dott. Persona_1 le cui conclusioni sono pienamente condivisibili perché puntualmente motivate sulla scorta della documentazione in atti e dei parametri medico-legali di riferimento, ha accertato che la ricorrente ha patologie tali da poter godere della pensione anticipata di vecchiaia, essendo invalida nella misura dell'86% dalla data della domanda amministrativa (cfr. CTU in atti, a cui si rinvia). In particolare, il c.t.u. ha riscontrato che la ricorrente risulta affetta da "patologie ostearticolari importanti che coinvolgono entrambe le articolazioni scapoloomerali ed il rachide con dolore nei movimenti forzati;
è cardiopatica III classe NYHA e presenta una sindrome depressiva", che nel complesso determinano il grado di invalidità descritto.
Non è stato specificatamente contestato dall' CP_1 il possesso del requisito contributivo in capo alla ricorrente per usufruire della pensione richiesta.
Alla luce di ciò la domanda deve essere accolta e l'CP_1 va condannato al pagamento in favore di
Parte_1 della pensione anticipata di vecchiaia, a far data dalla prima finestra utile successiva al
16.12.2022 (data della domanda amministrativa), oltre accessori sui ratei arretrati nei limiti di legge.
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono quindi liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 5.201,00 - 26.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Marino, dichiaratosi anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Per le medesime ragioni vanno inoltre poste a carico dell' CP_1 le spese della compiuta CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' CP_1 al pagamento in favore di Parte_1 della pensione anticipata di vecchiaia, a far data dalla prima finestra utile successiva al
16.12.2022, oltre accessori sui ratei arretrati come per legge;
2. Condanna l'CP_1 al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di Pt_1
[...] delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.697,00, a titolo di compensi professionali, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Marino dichiaratosi anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
3. Condanna l'CP_1 al pagamento delle spese della compiuta CTU, liquidate con separato decreto.
Si comunichi.
Paola, 24.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso