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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 20/01/2026, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 149/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CR ROBERTO, Presidente
AS AN, LA
ANSALDI PIERO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 916/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Sondrio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SONDRIO sez. 1
e pubblicata il 12/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9Y020100909/2013 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9Y020100909/2013 IRAP 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Sondrio, con la sentenza n. 10/2025, ha respinto il ricorso per riassunzione presentato da Ricorrente_1 avverso avviso d'accertamento emesso dall' Agenzia delle Entrate con cui si accertava la maggiore imposta IRPEF, IRAP e IVA per l'anno d'imposta
2009, a seguito delle indagini bancarie svolte.
La Corte di primo grado, su rinvio per mancata costituzione del litisconsorzio necessario e preso atto essersi validamente costituito il litisconsorzio, ha ritenuto legittime, fatta eccezione per quelle rinunciate dall'ufficio, le riprese, per complessivi euro 41.541,00, basate sui prelevamenti e i versamenti effettuati sui conti correnti delle società partecipata Società_1 S.A.S. di cui ai rilievi nn. 38, 39, 40, 43, 44, 46, 48, 49 e 50, restando efficace il giudicato interno formatosi sulle residue riprese, Condanna alle spese per euro 4.000.00 oltre spese generali.
Il contribuente eccepisce che i versamenti di cui al rilievo n. 38 sarebbero dovuti a finanziamento infruttifero da parte del sig. Nominativo_1, parente del socio Resistente_1; gli addebiti di cui ai rilievi nn. 49 e 50 sarebbero movimenti registrati in dare e in avere della scheda contabile prelevamenti c/utile. Il contribuente motiva, a riguardo, non potere fondarsi la presunzione dell'ufficio su movimentazioni registrate in contabilità e, comunque, inidonei a fondare la previsione di ricavo i prelevamenti in base all'art. 32, comma 1, n. 2), terzo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973. Il contribuente motiva, ulteriormente, che i primi giudici avrebbero erroneamente destituito di fondamento la dichiarazione del Nominativo_1 e non avrebbero considerato che sarebbe stato illogico registrare in contabilità movimentazioni correlate a ricavi non contabilizzati. Analogamente, il contribuente motiva essere dovute, le movimentazioni tra i conti correnti della società Società_1 S.A.S. e la società Società_2 s.n.c., a erogazioni e restituzione di liquidità tra l'una e l'altra società, entrambe dal contribuente partecipate. Il contribuente eccepisce, anche, l'erroneità della decisione in punto di spese e, in conclusione, domanda, in via principale, la riforma della sentenza impugnata e in via subordinata la compensazione delle spese del primo grado.
L'Agenzia delle Entrate contro – deduce che il contribuente non avrebbe provato la causale delle movimentazioni contestate, mancando prova dell'avvenuta registrazione contabile e essendo inidonee a provare la corretta tenuta della contabilità le dichiarazioni rese da terzi. L'Agenzia delle Entrate contro – deduce, poi, essere conforme a legge la decisione sulle spese e domanda, conclusivamente, la conferma della sentenza con vittoria delle spese.
Il contribuente ha, successivamente, depositato memoria per illustrare le prove della provenienza degli importi ripresi a tassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che l'accertamento impugnato è stato emesso in applicazione dell'art. 38 del DPR 600/73 che disciplina l'accertamento sintetico, da operarsi sulla base di dati e notizie di cui all'art. 37 del citato DPR, essendo, tra tali dati e notizie, ricompresi, ai sensi del secondo comma di detto art. 37, gli elementi acquisiti a mezzo delle indagini bancarie di cui al n. 7 del comma 1 dell'art. 32 del più volte citato DPR
600/73. Il secondo periodo del n. 2 del detto comma 2 prevede poi: < posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreche' non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili>>.
Agli atti risulta che l'ufficio, nell'avviso di accertamento, ha riportato che le movimentazioni relative al versamento delle disponibilità ottenute in prestito dal Nominativo_1 sarebbero state registrate in conto utili. Non altrettanto può dirsi per quanto riguarda tutte le altre operazioni contestate.
Deve, a riguardo, sottolinearsi che il contribuente non ha versato in atti alcuna prova dell'avvenuta registrazione delle movimentazioni, tanto meno per quanto riguarda i prelevamenti, tra cui la asserita restituzione del prestito ricevuto. Infatti: il contribuente ha versato in atti una scheda contabile della Società_1 relativa ai prelevamenti dal c/utili dell'anno 2009 in cui dovrebbe trovarsi la registrazione del versamento effettuato in data 22/07/2019 dell'importo di euro 50.000,00 prestato dallo zio del socio Resistente_1. Dall'esame del documento risulta, però, che nel mese di luglio risulta una registrazione del versamento di euro 50.000,00 effettuato il 16 luglio, data anteriore al 22 luglio, data in cui, secondo i documenti versati in atti dalla parte privata (alle. 25 al PVC depositato in atti), sarebbe stato erogato il prestito. Le prove allegate dalla società contribuente sono contraddittorie e non idonee a suffragarne la tesi. Pacifico che, non provata la qualificazione di prestito dei fondi versati, non possono nemmeno considerarsi le prove relative alla asserita restituzione dell'insussistente prestito.
Il contribuente insiste sul punto senza nulla aggiungere ai mezzi di prova esaminati dai primi giudici e il motivo risulta, pertanto, inefficace. Non risultando provata la registrazione in contabilità, cade la preclusione a fondare la pretesa fiscale sui prelevamenti.
Le movimentazioni restano prive di giustificazione e il quadro indiziario che ne risulta preclude che le dichiarazioni rese dai terzi possano avere valore di prova.
La pretesa erariale resta, pertanto, legittimamente fondata sulla presunzione che, non essendo stati registrati in contabilità, i movimenti di conto corrente sono correlati ad operazioni commerciali occulte. La doglianza relativa alla decisione sulle spese non può essere accolta perché fondata sull'abbandono di alcuni rilievi da parte dell'ufficio. Si osserva che tali rilievi, proprio in ragione dell'abbandono, non hanno costituito materia del contendere, restando il contribuente totalmente soccombente.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello. Condanna il contribuente alla rifusione delle spese del grado che liquida in euro 5.000,00 oltre spese generali per il 15%. Milano, 17 dicembre 2025 Il LA Gaetano Fasano Il
Presidente Roberto Craveia
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CR ROBERTO, Presidente
AS AN, LA
ANSALDI PIERO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 916/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Sondrio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SONDRIO sez. 1
e pubblicata il 12/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9Y020100909/2013 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9Y020100909/2013 IRAP 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Sondrio, con la sentenza n. 10/2025, ha respinto il ricorso per riassunzione presentato da Ricorrente_1 avverso avviso d'accertamento emesso dall' Agenzia delle Entrate con cui si accertava la maggiore imposta IRPEF, IRAP e IVA per l'anno d'imposta
2009, a seguito delle indagini bancarie svolte.
La Corte di primo grado, su rinvio per mancata costituzione del litisconsorzio necessario e preso atto essersi validamente costituito il litisconsorzio, ha ritenuto legittime, fatta eccezione per quelle rinunciate dall'ufficio, le riprese, per complessivi euro 41.541,00, basate sui prelevamenti e i versamenti effettuati sui conti correnti delle società partecipata Società_1 S.A.S. di cui ai rilievi nn. 38, 39, 40, 43, 44, 46, 48, 49 e 50, restando efficace il giudicato interno formatosi sulle residue riprese, Condanna alle spese per euro 4.000.00 oltre spese generali.
Il contribuente eccepisce che i versamenti di cui al rilievo n. 38 sarebbero dovuti a finanziamento infruttifero da parte del sig. Nominativo_1, parente del socio Resistente_1; gli addebiti di cui ai rilievi nn. 49 e 50 sarebbero movimenti registrati in dare e in avere della scheda contabile prelevamenti c/utile. Il contribuente motiva, a riguardo, non potere fondarsi la presunzione dell'ufficio su movimentazioni registrate in contabilità e, comunque, inidonei a fondare la previsione di ricavo i prelevamenti in base all'art. 32, comma 1, n. 2), terzo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973. Il contribuente motiva, ulteriormente, che i primi giudici avrebbero erroneamente destituito di fondamento la dichiarazione del Nominativo_1 e non avrebbero considerato che sarebbe stato illogico registrare in contabilità movimentazioni correlate a ricavi non contabilizzati. Analogamente, il contribuente motiva essere dovute, le movimentazioni tra i conti correnti della società Società_1 S.A.S. e la società Società_2 s.n.c., a erogazioni e restituzione di liquidità tra l'una e l'altra società, entrambe dal contribuente partecipate. Il contribuente eccepisce, anche, l'erroneità della decisione in punto di spese e, in conclusione, domanda, in via principale, la riforma della sentenza impugnata e in via subordinata la compensazione delle spese del primo grado.
L'Agenzia delle Entrate contro – deduce che il contribuente non avrebbe provato la causale delle movimentazioni contestate, mancando prova dell'avvenuta registrazione contabile e essendo inidonee a provare la corretta tenuta della contabilità le dichiarazioni rese da terzi. L'Agenzia delle Entrate contro – deduce, poi, essere conforme a legge la decisione sulle spese e domanda, conclusivamente, la conferma della sentenza con vittoria delle spese.
Il contribuente ha, successivamente, depositato memoria per illustrare le prove della provenienza degli importi ripresi a tassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che l'accertamento impugnato è stato emesso in applicazione dell'art. 38 del DPR 600/73 che disciplina l'accertamento sintetico, da operarsi sulla base di dati e notizie di cui all'art. 37 del citato DPR, essendo, tra tali dati e notizie, ricompresi, ai sensi del secondo comma di detto art. 37, gli elementi acquisiti a mezzo delle indagini bancarie di cui al n. 7 del comma 1 dell'art. 32 del più volte citato DPR
600/73. Il secondo periodo del n. 2 del detto comma 2 prevede poi: < posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreche' non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili>>.
Agli atti risulta che l'ufficio, nell'avviso di accertamento, ha riportato che le movimentazioni relative al versamento delle disponibilità ottenute in prestito dal Nominativo_1 sarebbero state registrate in conto utili. Non altrettanto può dirsi per quanto riguarda tutte le altre operazioni contestate.
Deve, a riguardo, sottolinearsi che il contribuente non ha versato in atti alcuna prova dell'avvenuta registrazione delle movimentazioni, tanto meno per quanto riguarda i prelevamenti, tra cui la asserita restituzione del prestito ricevuto. Infatti: il contribuente ha versato in atti una scheda contabile della Società_1 relativa ai prelevamenti dal c/utili dell'anno 2009 in cui dovrebbe trovarsi la registrazione del versamento effettuato in data 22/07/2019 dell'importo di euro 50.000,00 prestato dallo zio del socio Resistente_1. Dall'esame del documento risulta, però, che nel mese di luglio risulta una registrazione del versamento di euro 50.000,00 effettuato il 16 luglio, data anteriore al 22 luglio, data in cui, secondo i documenti versati in atti dalla parte privata (alle. 25 al PVC depositato in atti), sarebbe stato erogato il prestito. Le prove allegate dalla società contribuente sono contraddittorie e non idonee a suffragarne la tesi. Pacifico che, non provata la qualificazione di prestito dei fondi versati, non possono nemmeno considerarsi le prove relative alla asserita restituzione dell'insussistente prestito.
Il contribuente insiste sul punto senza nulla aggiungere ai mezzi di prova esaminati dai primi giudici e il motivo risulta, pertanto, inefficace. Non risultando provata la registrazione in contabilità, cade la preclusione a fondare la pretesa fiscale sui prelevamenti.
Le movimentazioni restano prive di giustificazione e il quadro indiziario che ne risulta preclude che le dichiarazioni rese dai terzi possano avere valore di prova.
La pretesa erariale resta, pertanto, legittimamente fondata sulla presunzione che, non essendo stati registrati in contabilità, i movimenti di conto corrente sono correlati ad operazioni commerciali occulte. La doglianza relativa alla decisione sulle spese non può essere accolta perché fondata sull'abbandono di alcuni rilievi da parte dell'ufficio. Si osserva che tali rilievi, proprio in ragione dell'abbandono, non hanno costituito materia del contendere, restando il contribuente totalmente soccombente.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello. Condanna il contribuente alla rifusione delle spese del grado che liquida in euro 5.000,00 oltre spese generali per il 15%. Milano, 17 dicembre 2025 Il LA Gaetano Fasano Il
Presidente Roberto Craveia