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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 4071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4071 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3405/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3405/2020 R.G. avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
TRA liquidazione ( ), in persona del liquidatore p. t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Claudio De Feo ), presso lo studio del quale, C.F._1
in Napoli, via dei Mille, n. 40, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
E
( ), in persona del procuratore rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
difesa dagli avv. ti Marco Pesenti ( ) ed Edoardo Natale C.F._2
( , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paolo Andrea C.F._3
Monticelli ( in Napoli, via Francesco Crispi n. 62 C.F._4
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte opponente ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il
19.12.2024.
La parte opposta ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il
20.12.2024.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9 1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 9410/2019 Parte_2
mediante il quale questo Tribunale le ha ingiunto di pagare a Controparte_3
la somma di euro 106.277,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio quali
[...] somme incassate dall'ingiunta sulla base di accordo quadro per la cessione dei crediti pro soluto derivanti da contratti di finanziamento conclusi ai sensi del d.P.R. n. 180/1950 (doc. 4 del fascicolo monitorio) e non versate alla ricorrente ex artt. 633 ss. c.p.c. L'opponente, eccepita l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione, ha dedotto: 1)
l'insussistenza dei presupposti richiesti a partire dall'art. 633 c.p.c. non risultando puntuale allegazione (con conseguente pregiudizio al proprio diritto di difesa) nonché prova di quali e quante rate mensili (in relazione a ciascun contratto di finanziamento) sarebbero state effettivamente riscosse e non riversate alla controparte, di quali fossero i piani di ammortamento dei contratti di finanziamento oggetto dell'accordo quadro, del nesso di causalità e del danno patito dalla asserita creditrice;
2) che alcuna obbligazione può ritenersi sussistente in capo a a far data dal 26 Pt_1
settembre 2019, avendo la banca (in tale data) esercitato il diritto di recesso dall'accordo quadro.
premesso che il presente giudizio non rientra tra quelli in Controparte_3 relazione ai quali è obbligatorio l'esperimento della mediazione (cui è peraltro tenuta la parte opponente), ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo: i) che risultano puntualmente documentate sin dalla fase monitoria (oltre al contratto quadro -doc.
4- la cessione portafoglio del
13.02.2016 -doc. A n.
5- la cessione portafoglio del 21.04.2017 – doc. A n.
6- e la cessione portafoglio del 02.05.2017 -doc. A n. 7) le specifiche posizioni contrattuali cedute dalle quali deriva il credito oggetto del presente giudizio;
ii) che, nonostante l'analitica documentazione depositata
(anche a fronte di richiesta di integrazione formulata in sede monitoria -in particolare, doc. B file b.1
– b.2 – b.3 – b.4), l'opponente (che non ha ottemperato all'obbligo di rendicontazione pur previsto dall'art. 11.3 dell'accordo quadro) si è limitata a svolgere generiche ed inconferenti (si pensi a quanto prospettato con riferimento alla prova del danno e del nesso causale) difese neppure considerando che, essendo i crediti in relazione ai quali è stato conferito mandato all'incasso crediti derivanti da finanziamenti concessi dietro cessione del quinto dello stipendio di dipendenti pubblici, non può non ritenersi presunto l'effettivo incasso degli importi in relazione ai quali è stato emesso il decreto ingiuntivo;
iii) che, secondo quanto risulta dai propri documenti 6 e 7, Parte_1 ha proseguito (anche dopo la sopravvenuta cessazione di efficacia dell'accordo quadro) ad
[...]
incassare somme da parte dei datori di lavoro dei debitori. Premesso che, in considerazione del tempo trascorso, il proprio credito è aumentato, l'opposta ha pure richiesto, mediante reconventio
pagina 2 di 9 reconventionis, la condanna della controparte al pagamento dell'ulteriore somma di euro 68.514,13, nonché la condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Parte_1
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, assegnati i termini previsti dall'art. 183 c.p.c., depositata la relazione del nominato c.t.U. è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Mutato il Giudice istruttore, costituitasi, il 13.12.2023, Controparte_1
(incorporante e deferito dall'opponente il giuramento Controparte_3
decisorio mediante la memoria depositata il 30.9.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento depositato il 30.12.2024 mediante il quale sono stati concessi i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione è fondata nella misura di seguito indicata, sì che il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente condannata al pagamento delle somme indicate in dispositivo.
2.1. Mediante l'unico atto sottoscritto il 20.11.2014 e prodotto nel fascicolo monitorio quale documento 4 le parti hanno concluso due distinti contratti: i) un contratto di cessione di crediti da a (art. 2, lett. a del richiamato Parte_1 Controparte_3
documento 4); ii) un contratto di mandato in base al quale si è obbligata ad Parte_1
incassare i crediti oggetto di cessione ed a riversare tali incassi alla mandante-cessionaria “con contestuale obbligo di predisporre la rendicontazione degli incassi e svolgere le altre attività previste dal presente Accordo” (art. 2, lett b del documento 4 del fascicolo monitorio).
Considerato che il presente giudizio ha ad esclusivo oggetto asseriti crediti derivanti dal rapporto di mandato, deve ritenersi infondata l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente poiché la domanda proposta in sede monitoria dall'odierna opposta non rientra tra quelle cui fa riferimento l'art. 5, co. 1, d. lgs. n. 28/2010.
2.2. Con riferimento al merito occorre osservare quanto segue.
2.2.1. La formulazione del ricorso proposto ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c. consente di ritenere azionato un credito per sole rate (non anche per penali) asseritamente incassate da Parte_1
e non riversate alla mandante. Una simile conclusione, nonostante la genericità del ricorso per
[...] decreto ingiuntivo, trova fondamento nel tenore del c.d. “saldaconto” (doc. 3 del fascicolo monitorio) il quale quantifica in euro 106.277,00 (cioè proprio nella somma per la quale l'ingiunzione di pagamento è stata chiesta e ottenuta) il credito “relativo al mancato riversamento delle rate”. Tale conclusione è del resto ulteriormente confermata dalla sostanziale coincidenza tra la somma oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo e la somma degli addendi riportati nella colonna
“Importo rate non riversate” del documento A allegato alla memoria depositata dall'opposta ai sensi pagina 3 di 9 dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. (colonna cui si farà riferimento -per le ragioni di seguito illustrate- sia pur solo in relazione alle rate scadute entro il mese di settembre 2019).
Le considerazioni che precedono impongono di escludere dall'oggetto del presente giudizio qualsiasi pretesa relativa alle somme riportate nel richiamato documento A nelle colonne “credito derivante da estinzioni non versate da a ” e “credito derivante da estinzione Pt_1 CP_4
incassate da per somme inferiori a quanto previsto da accordi con . Tali pretese, CP_4 Pt_1 infatti, sono state dall'opposta formulate solo nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6,
n. 1 c.p.c. e, pertanto, non possono che essere dichiarate inammissibili avuto riguardo alla natura di opposizione ex art. 645 c.p.c. del presente giudizio ed al mancato esercizio di ius variandi da parte dell'opponente (cfr. Cass., S. U., sent. 15 ottobre 2024, n. 26727).
2.2.2. Così perimetrato l'oggetto del presente giudizio, occorre rilevare come, secondo costante giurisprudenza, la parte che agisca per conseguire l'adempimento di un'obbligazione positiva (tale essendo quella relativa all'incasso ed al successivo trasferimento alla mandante delle somme incassate) sia onerata della prova del titolo del proprio diritto e dell'allegazione dell'inadempimento della controparte sulla quale ultima grava, invece, l'onere della prova del fatto anche solo parzialmente estintivo del credito (tra le tantissime, Cass., sez. 1, sent. 15 luglio 2011, n. 15659;
Cass., sez. 1, sent. 3 luglio 2009, n. 15677; Cass., sez. 1, sent. 26 gennaio 2007, n. 1743; Cass., sez.
1, sent. 13 luglio 2006, n. 13674; Cass., sez. lav., sent. 9 febbraio 2004, n. 2387; Cass., S. U., sent.
30 ottobre 2001, n. 13533). Peraltro, al fine di assicurare tanto il diritto di difesa quanto una adeguata perimetrazione dell'oggetto del giudizio, la parte che agisce per l'adempimento è tenuta ad allegare l'inadempimento in modo sufficientemente puntuale.
Ebbene, mediante il richiamato documento A allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. (che viene qui in considerazione nei segnalati limiti dell'oggetto del presente giudizio) ha adeguatamente puntualizzato il numero (e le Controparte_3
mensilità di riferimento) delle rate asseritamente riscosse e non riversate da Parte_1
con riferimento a ciascuna singola posizione creditoria ceduta alla mandante.
Salva la documentazione di un pagamento (circostanza sulla quale si tornerà), Parte_1
non ha invece provato il fatto estintivo del proprio debito (effettivo trasferimento alla
[...]
mandante delle somme incassate ovvero impossibilità non imputabile di procedere alla riscossione), limitandosi a dedurre l'esistenza -a carico della controparte- dell'onere di provare l'effettiva riscossione (e la mancata rimessa alla mandante) delle somme da parte della mandataria e, a partire dalla memoria depositata il 30.9.2024, a deferire giuramento decisorio.
pagina 4 di 9 2.2.2.1. L'assunto per il quale la mandante avrebbe dovuto provare l'effettiva riscossione delle somme da parte della mandataria non può essere condiviso. Lo stesso risulta in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità sopra richiamata quanto all'onere della prova nel caso di azione di adempimento (Cass., sez. 1, sent. 15 luglio 2011, n. 15659; Cass., sez. 1, sent. 3 luglio
2009, n. 15677; Cass., sez. 1, sent. 26 gennaio 2007, n. 1743; Cass., sez. 1, sent. 13 luglio 2006, n.
13674; Cass., sez. lav., sent. 9 febbraio 2004, n. 2387; Cass., S. U., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Né, come invece sostenuto da quella giurisprudenza, applicata al caso Parte_1 concreto, finisce con l'imporre a carico dell'opponente l'onere (non assolvibile) di provare un fatto negativo (la mancata riscossione delle rate). Come condivisibilmente osservato dalla Suprema Corte, infatti, l'onere probatorio gravante sulla parte che intenda prospettare l'estinzione del diritto altrui
(così come -ma non è il caso che viene in concreto in rilievo- l'onere probatorio gravante su chi intenda far valere un diritto in giudizio) non incontra alcuna deroga nel caso di fatti negativi in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, fermo restando che la relativa prova (esclusa la possibilità di provare un fatto non avvenuto) può essere resa tramite la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o tramite presunzioni dalle quali sia desumibile il fatto negativo (tra le altre, Cass., sez. 6-3, ord. 22 marzo 2021, n. 8018).
L'opponente non ha tuttavia offerto la prova di alcuno specifico fatto positivo contrario o di elementi in base ai quali provare -tramite presunzioni- il fatto negativo. Fermo il carattere assorbente del rilevato, mancato assolvimento dell'onere della prova, non può non osservarsi come i crediti ceduti (e che l'opponente era tenuta a riscuotere) fossero crediti derivanti da cessioni del quinto dello stipendio dovuto a dipendenti pubblici, sì che appare inverosimile che i soggetti effettivamente tenutivi (datori di lavoro pubblici) non abbiano effettuato i pagamenti. D'altro canto (e senza che possa pretendersi un'inversione dell'onere della prova gravante -per quanto detto- sull'odierna opponente), pur tenuta ad un obbligo di rendiconto (e ferma la natura del Parte_1
presente giudizio), non ha offerto alcun elemento (richieste ai datori di lavoro in ordine al mancato pagamento di talune rate o anche solo comunicazioni rese alla mandante relative alla mancata riscossione di talune rate) alla stregua del quale verificare l'effettiva, mancata riscossione di alcune rate, né ha provveduto alla produzione dei libri contabili che (ferma la natura e la provenienza unilaterale degli stessi) avrebbe comunque contribuito ad ovviare a quella lacunosità della ricostruzione dei rapporti tra le parti che è stata rilevata pure dal c.t.U. (si veda, tra l'altro, la pagina
14 della relativa relazione).
2.2.2.2. Il giuramento decisorio deferito mediante la memoria depositata il 30.9.2024 non può, invece, essere ammesso.
pagina 5 di 9 Come noto, il giuramento decisorio deve vertere su fatti idonei a risolvere (in tutto o in parte) la lite e deve essere formulato secondo modalità tali da consentire al destinatario di, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla (tra le altre, Cass., sez. lav., sent. 2 settembre 2003, n. 12779).
Ebbene, entrambi i capitoli del deferito giuramento sono tesi a conseguire una dichiarazione relativa a fatti (peraltro, valutati in quanto tali, neppure idonei in termini assoluti a determinare l'esito del giudizio) concernenti il periodo successivo alla revoca del mandato;
periodo in relazione al quale, tuttavia, per quanto si dirà, la domanda di adempimento non può esser ritenuta fondata.
2.2.3. Richiamate le considerazioni svolte al punto 2.2.2.1 di questa sentenza, nel quantificare il credito del quale l'odierna opposta è effettivamente titolare non può tuttavia non considerarsi che, secondo quanto è pacifico tra le parti, il rapporto di mandato è cessato il 26 settembre 2019 per effetto del recesso della mandante. Tale circostanza consente quindi di ritenere esistente un inadempimento dell'odierna opponente limitatamente alle somme riscosse (non avendo, per quanto detto, provato la mancata riscossione) e non versate sino al mese di Parte_1
settembre. Eventuali, ulteriori somme percepite nei mesi successivi possono ritenersi dovute non sulla base di un inadempimento (non sussistendo più rapporto contrattuale per tale periodo), ma sulla base di un'azione di ripetizione dell'indebito (o, al più, di indebito arricchimento) che, come si dirà, è tuttavia soggetta ad altro regime probatorio. Ne discende che il credito deve essere quantificato avuto riguardo all'importo delle rate analiticamente indicate come non riversate alla mandante nella colonna “Importo rate non riversate” del documento A allegato alla memoria depositata dall'opposta ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., detratti gli importi corrispondenti alle rate “non riversate” successive a quelle dovute per il mese di settembre 2019 ed invece conteggiate secondo quanto risulta dalla colonna “Scadenza rate non riversate” riportate nella parte relativa al
“credito derivante dal mancato versamento rate da a ”. Considerato che la somma Pt_1 CP_4 degli importi relativi alle “rate non riversate” è pari ad euro 111.111,49 e che l'importo (ricompreso nella somma da ultimo indicata) per rate scadute successivamente al settembre 2019 è pari, complessivamente, ad euro 19.915,00 (corrispondente ad euro 1.119,00 relativi a tre rate di euro
373,00 dovuti dal debitore ad euro 543,00 relativi a 3 rate da euro 181,00 dovuti dal Parte_3
debitore , ad euro 1.170,00 relativi a 3 rate da euro 390 dovuti dal debitore Borrelli, ad euro Pt_4
750,00 relativi a 3 rate da euro 250,00 dovuti dal debitore ad euro 1.047 relativi a 3 rate da Per_1
euro 349 dovuti dal debitore , ad euro 990,00 relativi a 3 rate da euro 330,00 dovuti dal Persona_2
debitore ad euro 1.172,00 relativi a 4 rate da euro 293,00 dovuti dal debitore , ad Per_3 Per_4
euro 5.138,00 relativi a 14 rate da euro 367,00 dovuti dal debitore ad euro 870,00 Persona_5
relativi a 3 rate da euro 290,00 dovuti dal debitore , ad euro 260,00 relativi a 2 rate da euro Parte_5
pagina 6 di 9 130,00 dovuti dal debitore ad euro 960,00 relativi a 3 rate da euro 320,00 dovuti dal Pt_6
CP_ debitore ad euro 506,00 relativi a 2 rate da euro 253,00 dovuti dal debitore ad euro Per_6
840,00 relativi a 3 rate da euro 280,00 dovuti dal debitore , ad euro 780,00 relativi a 3 rate Pt_7
da 260,00 euro dovuti dal debitore ad euro 1.750,00 relativi a 7 rate da euro 250,00 dovuti Pt_8
dal debitore e ad euro 1.110,00 relativi a 3 rate da euro 370,00 dovuti dal debitore Pt_9 Pt_10
cui vanno aggiunti euro 910,00 riportati in relazione al debitore senza indicazione delle rate di Pt_11
riferimento -sì che, non sussistendo indicazione in ordine alla anteriorità o meno di tali rate rispetto alla cessazione del rapporto contrattuale, non è possibile verificare se vi sia stato o meno inadempimento di e, quindi, non è possibile riconoscere l'importo), può Parte_1
ritenersi esistente, alla data del 26.9.2019, un credito di per Controparte_3
rate “non riversate” (unico credito -per quanto detto- oggetto del presente giudizio) pari ad euro
91.196,49.
Da tale somma deve essere detratto l'importo di euro 89.739,52, corrispondente al totale delle somme versate all'odierna opposta a mezzo bonifico quali risultanti dal documento 5 allegato alla memoria depositata dall'opponente ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. Non v'è dubbio che tali bonifici siano stati eseguiti successivamente al 26.9.2019 e rechino una causale piuttosto generica.
Tuttavia, pacifica la pluralità di rapporti in essere tra le parti (quale confermata anche dal documento
6 allegato alla memoria depositata dall'opponente ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.), nonchè la pluralità di crediti derivanti da medesimi rapporti (si pensi al complessivo contenuto del documento
A allegato alla memoria depositata dall'opposta ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. il quale fa riferimento pure a crediti esulanti -per quanto detto- dall'oggetto del presente giudizio), la genericità delle causali dei bonifici impone l'applicazione dell'art. 1193 c.c. (non risultando imputazione effettuata dal creditore ai sensi dell'art. 1195 c.c.) e, in particolare (difettando -quanto al caso concreto- criteri operanti prioritariamente avuto riguardo all'ordine fissato dal legislatore), del criterio del debito più antico. Ebbene, gli elementi a disposizione di questo Tribunale (segnatamente, quelli derivanti dal più volte richiamato documento A) consentono di ritenere che proprio il debito per mancato trasferimento delle rate incassate prima del 26.9.2019 sia il debito più antico (infatti, i finanziamenti per i quali risulta l'estinzione sono anche nella colonna del documento A relativa all'”Importo rate non riversate”, sì che il mancato pagamento delle rate non può che integrare un debito più antico rispetto a quello derivante dall'incasso -evidentemente, successivo- delle somme dovute a saldo del rapporto ed il debito per rate incassate prima del 26.9.2019 non può che ritenersi più antico rispetto a quello derivante dall'incasso di rate in data successiva a quella dell'esercitato recesso da parte della mandante).
pagina 7 di 9 Ne discende che il credito oggetto di causa deve essere quantificato (effettuata la differenza tra gli euro 91.196,49 residui ed euro 89.739,52) in euro 1.456,97, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dal
10.2.2020 (non documentata la notificazione del decreto ingiuntivo -rilevante ai sensi dell'art. 643, co. 3, c.p.c.- non può che aversi riguardo alla data di iscrizione a ruolo del presente giudizio) al saldo.
3. Salvo che per la somma complessiva di euro 3.672,00, non può essere invece accolta la reconventio reconventionis svolta dall'opposta (e le considerazioni che seguono impongono altresì il mancato riconoscimento di somme richieste già in sede monitoria con riferimento a pagamenti pretesamente riscossi in data successiva rispetto al 26.9.2019).
Come detto, il rapporto di mandato deve ritenersi cessato il 26.9.2019 a fronte del recesso esercitato dalla mandante. Ciò significa che, successivamente a tale data, non può più astrattamente configurarsi alcun inadempimento, eventuali pretese potendo dalla odierna opposta farsi valere ai sensi dell'art. 2033 c.c. o, al più, dell'art. 2041 c.c. Per entrambe tali azioni, tuttavia, l'attore è tenuto a provare l'avvenuto pagamento ricevuto da parte del mandatario (con riferimento al mandato, di recente, Cass., sez. 3, ord. 5 febbraio 2025, n. 2810); prova che la mandante non ha reso, con conseguente mancata possibilità di adottare statuizione di condanna.
Tanto è a dirsi fatta eccezione per le somme delle quali il pagamento a in Parte_1
data successiva al 26.9.2019 può ritenersi provato sulla base dei documenti 6 (euro 2.600,00 -agli euro 1.900,00 cui si fa ivi esplicito riferimento occorre aggiungere un importo non inferiore a due mensilità per le segnalate tempistiche necessarie alla modifica del beneficiario del pagamento) e 7
(euro 1.072,00 -pari a quattro rate di euro 268,00 ciascuna) depositati dall'opposta.
Sulla somma di euro 3.672,00 sono inoltre dovuti gli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda
(18.9.2020 -data di costituzione dell'odierna opposta) al saldo.
3. L'esito del giudizio preclude l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., non essendo ravvisabile in capo all'opponente quella colpa grave che costituisce requisito soggettivo minimo per l'applicazione di tale norma.
4. Le spese relative alla c.t.U. (già liquidate con provvedimento depositato il 13.5.2022) devono essere poste, in via integrale e definitiva, a carico dell'opposta considerato che tale parte ha chiesto la nomina del consulente (peraltro pervenuto a conclusioni non condivisibili tenuto conto del tenore della presente decisione).
5. Considerato l'esito del giudizio (accoglimento dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. e condanna al pagamento in favore dell'opposta di importi limitati), sussistono i presupposti per dichiarare la soccombenza reciproca delle parti con conseguente, integrale compensazione delle spese di lite pagina 8 di 9 (compensazione che si giustifica avuto pure riguardo alla rilevata lacunosità della ricostruzione dei rapporti tra le parti che è imputabile tanto all'opponente, quanto all'opposta -che ha peraltro solo nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. puntualmente allegato le rate non
“riversatele”)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 9410/2019 di questo Tribunale;
2) condanna , in persona del liquidatore p. t., al Parte_2
pagamento, in favore di in persona del procuratore Controparte_1 CP_2
della somma di euro 1.456,97, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dal 10.2.2020 al saldo;
3) condanna , in persona del liquidatore p. t., al Parte_2
pagamento, in favore di in persona del procuratore Controparte_1 CP_2
della somma di euro 3.672,00, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dal 18.9.2020 al saldo;
4) pone le spese di c.t.U., come liquidate con provvedimento depositato il 13.5.2022, in via definitiva ed integrale a carico di in persona del procuratore Controparte_1 CP_2
[...]
5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 24 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3405/2020 R.G. avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
TRA liquidazione ( ), in persona del liquidatore p. t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Claudio De Feo ), presso lo studio del quale, C.F._1
in Napoli, via dei Mille, n. 40, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
E
( ), in persona del procuratore rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
difesa dagli avv. ti Marco Pesenti ( ) ed Edoardo Natale C.F._2
( , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paolo Andrea C.F._3
Monticelli ( in Napoli, via Francesco Crispi n. 62 C.F._4
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte opponente ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il
19.12.2024.
La parte opposta ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il
20.12.2024.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9 1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 9410/2019 Parte_2
mediante il quale questo Tribunale le ha ingiunto di pagare a Controparte_3
la somma di euro 106.277,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio quali
[...] somme incassate dall'ingiunta sulla base di accordo quadro per la cessione dei crediti pro soluto derivanti da contratti di finanziamento conclusi ai sensi del d.P.R. n. 180/1950 (doc. 4 del fascicolo monitorio) e non versate alla ricorrente ex artt. 633 ss. c.p.c. L'opponente, eccepita l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione, ha dedotto: 1)
l'insussistenza dei presupposti richiesti a partire dall'art. 633 c.p.c. non risultando puntuale allegazione (con conseguente pregiudizio al proprio diritto di difesa) nonché prova di quali e quante rate mensili (in relazione a ciascun contratto di finanziamento) sarebbero state effettivamente riscosse e non riversate alla controparte, di quali fossero i piani di ammortamento dei contratti di finanziamento oggetto dell'accordo quadro, del nesso di causalità e del danno patito dalla asserita creditrice;
2) che alcuna obbligazione può ritenersi sussistente in capo a a far data dal 26 Pt_1
settembre 2019, avendo la banca (in tale data) esercitato il diritto di recesso dall'accordo quadro.
premesso che il presente giudizio non rientra tra quelli in Controparte_3 relazione ai quali è obbligatorio l'esperimento della mediazione (cui è peraltro tenuta la parte opponente), ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo: i) che risultano puntualmente documentate sin dalla fase monitoria (oltre al contratto quadro -doc.
4- la cessione portafoglio del
13.02.2016 -doc. A n.
5- la cessione portafoglio del 21.04.2017 – doc. A n.
6- e la cessione portafoglio del 02.05.2017 -doc. A n. 7) le specifiche posizioni contrattuali cedute dalle quali deriva il credito oggetto del presente giudizio;
ii) che, nonostante l'analitica documentazione depositata
(anche a fronte di richiesta di integrazione formulata in sede monitoria -in particolare, doc. B file b.1
– b.2 – b.3 – b.4), l'opponente (che non ha ottemperato all'obbligo di rendicontazione pur previsto dall'art. 11.3 dell'accordo quadro) si è limitata a svolgere generiche ed inconferenti (si pensi a quanto prospettato con riferimento alla prova del danno e del nesso causale) difese neppure considerando che, essendo i crediti in relazione ai quali è stato conferito mandato all'incasso crediti derivanti da finanziamenti concessi dietro cessione del quinto dello stipendio di dipendenti pubblici, non può non ritenersi presunto l'effettivo incasso degli importi in relazione ai quali è stato emesso il decreto ingiuntivo;
iii) che, secondo quanto risulta dai propri documenti 6 e 7, Parte_1 ha proseguito (anche dopo la sopravvenuta cessazione di efficacia dell'accordo quadro) ad
[...]
incassare somme da parte dei datori di lavoro dei debitori. Premesso che, in considerazione del tempo trascorso, il proprio credito è aumentato, l'opposta ha pure richiesto, mediante reconventio
pagina 2 di 9 reconventionis, la condanna della controparte al pagamento dell'ulteriore somma di euro 68.514,13, nonché la condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Parte_1
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, assegnati i termini previsti dall'art. 183 c.p.c., depositata la relazione del nominato c.t.U. è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Mutato il Giudice istruttore, costituitasi, il 13.12.2023, Controparte_1
(incorporante e deferito dall'opponente il giuramento Controparte_3
decisorio mediante la memoria depositata il 30.9.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento depositato il 30.12.2024 mediante il quale sono stati concessi i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione è fondata nella misura di seguito indicata, sì che il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente condannata al pagamento delle somme indicate in dispositivo.
2.1. Mediante l'unico atto sottoscritto il 20.11.2014 e prodotto nel fascicolo monitorio quale documento 4 le parti hanno concluso due distinti contratti: i) un contratto di cessione di crediti da a (art. 2, lett. a del richiamato Parte_1 Controparte_3
documento 4); ii) un contratto di mandato in base al quale si è obbligata ad Parte_1
incassare i crediti oggetto di cessione ed a riversare tali incassi alla mandante-cessionaria “con contestuale obbligo di predisporre la rendicontazione degli incassi e svolgere le altre attività previste dal presente Accordo” (art. 2, lett b del documento 4 del fascicolo monitorio).
Considerato che il presente giudizio ha ad esclusivo oggetto asseriti crediti derivanti dal rapporto di mandato, deve ritenersi infondata l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente poiché la domanda proposta in sede monitoria dall'odierna opposta non rientra tra quelle cui fa riferimento l'art. 5, co. 1, d. lgs. n. 28/2010.
2.2. Con riferimento al merito occorre osservare quanto segue.
2.2.1. La formulazione del ricorso proposto ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c. consente di ritenere azionato un credito per sole rate (non anche per penali) asseritamente incassate da Parte_1
e non riversate alla mandante. Una simile conclusione, nonostante la genericità del ricorso per
[...] decreto ingiuntivo, trova fondamento nel tenore del c.d. “saldaconto” (doc. 3 del fascicolo monitorio) il quale quantifica in euro 106.277,00 (cioè proprio nella somma per la quale l'ingiunzione di pagamento è stata chiesta e ottenuta) il credito “relativo al mancato riversamento delle rate”. Tale conclusione è del resto ulteriormente confermata dalla sostanziale coincidenza tra la somma oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo e la somma degli addendi riportati nella colonna
“Importo rate non riversate” del documento A allegato alla memoria depositata dall'opposta ai sensi pagina 3 di 9 dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. (colonna cui si farà riferimento -per le ragioni di seguito illustrate- sia pur solo in relazione alle rate scadute entro il mese di settembre 2019).
Le considerazioni che precedono impongono di escludere dall'oggetto del presente giudizio qualsiasi pretesa relativa alle somme riportate nel richiamato documento A nelle colonne “credito derivante da estinzioni non versate da a ” e “credito derivante da estinzione Pt_1 CP_4
incassate da per somme inferiori a quanto previsto da accordi con . Tali pretese, CP_4 Pt_1 infatti, sono state dall'opposta formulate solo nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6,
n. 1 c.p.c. e, pertanto, non possono che essere dichiarate inammissibili avuto riguardo alla natura di opposizione ex art. 645 c.p.c. del presente giudizio ed al mancato esercizio di ius variandi da parte dell'opponente (cfr. Cass., S. U., sent. 15 ottobre 2024, n. 26727).
2.2.2. Così perimetrato l'oggetto del presente giudizio, occorre rilevare come, secondo costante giurisprudenza, la parte che agisca per conseguire l'adempimento di un'obbligazione positiva (tale essendo quella relativa all'incasso ed al successivo trasferimento alla mandante delle somme incassate) sia onerata della prova del titolo del proprio diritto e dell'allegazione dell'inadempimento della controparte sulla quale ultima grava, invece, l'onere della prova del fatto anche solo parzialmente estintivo del credito (tra le tantissime, Cass., sez. 1, sent. 15 luglio 2011, n. 15659;
Cass., sez. 1, sent. 3 luglio 2009, n. 15677; Cass., sez. 1, sent. 26 gennaio 2007, n. 1743; Cass., sez.
1, sent. 13 luglio 2006, n. 13674; Cass., sez. lav., sent. 9 febbraio 2004, n. 2387; Cass., S. U., sent.
30 ottobre 2001, n. 13533). Peraltro, al fine di assicurare tanto il diritto di difesa quanto una adeguata perimetrazione dell'oggetto del giudizio, la parte che agisce per l'adempimento è tenuta ad allegare l'inadempimento in modo sufficientemente puntuale.
Ebbene, mediante il richiamato documento A allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. (che viene qui in considerazione nei segnalati limiti dell'oggetto del presente giudizio) ha adeguatamente puntualizzato il numero (e le Controparte_3
mensilità di riferimento) delle rate asseritamente riscosse e non riversate da Parte_1
con riferimento a ciascuna singola posizione creditoria ceduta alla mandante.
Salva la documentazione di un pagamento (circostanza sulla quale si tornerà), Parte_1
non ha invece provato il fatto estintivo del proprio debito (effettivo trasferimento alla
[...]
mandante delle somme incassate ovvero impossibilità non imputabile di procedere alla riscossione), limitandosi a dedurre l'esistenza -a carico della controparte- dell'onere di provare l'effettiva riscossione (e la mancata rimessa alla mandante) delle somme da parte della mandataria e, a partire dalla memoria depositata il 30.9.2024, a deferire giuramento decisorio.
pagina 4 di 9 2.2.2.1. L'assunto per il quale la mandante avrebbe dovuto provare l'effettiva riscossione delle somme da parte della mandataria non può essere condiviso. Lo stesso risulta in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità sopra richiamata quanto all'onere della prova nel caso di azione di adempimento (Cass., sez. 1, sent. 15 luglio 2011, n. 15659; Cass., sez. 1, sent. 3 luglio
2009, n. 15677; Cass., sez. 1, sent. 26 gennaio 2007, n. 1743; Cass., sez. 1, sent. 13 luglio 2006, n.
13674; Cass., sez. lav., sent. 9 febbraio 2004, n. 2387; Cass., S. U., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Né, come invece sostenuto da quella giurisprudenza, applicata al caso Parte_1 concreto, finisce con l'imporre a carico dell'opponente l'onere (non assolvibile) di provare un fatto negativo (la mancata riscossione delle rate). Come condivisibilmente osservato dalla Suprema Corte, infatti, l'onere probatorio gravante sulla parte che intenda prospettare l'estinzione del diritto altrui
(così come -ma non è il caso che viene in concreto in rilievo- l'onere probatorio gravante su chi intenda far valere un diritto in giudizio) non incontra alcuna deroga nel caso di fatti negativi in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, fermo restando che la relativa prova (esclusa la possibilità di provare un fatto non avvenuto) può essere resa tramite la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o tramite presunzioni dalle quali sia desumibile il fatto negativo (tra le altre, Cass., sez. 6-3, ord. 22 marzo 2021, n. 8018).
L'opponente non ha tuttavia offerto la prova di alcuno specifico fatto positivo contrario o di elementi in base ai quali provare -tramite presunzioni- il fatto negativo. Fermo il carattere assorbente del rilevato, mancato assolvimento dell'onere della prova, non può non osservarsi come i crediti ceduti (e che l'opponente era tenuta a riscuotere) fossero crediti derivanti da cessioni del quinto dello stipendio dovuto a dipendenti pubblici, sì che appare inverosimile che i soggetti effettivamente tenutivi (datori di lavoro pubblici) non abbiano effettuato i pagamenti. D'altro canto (e senza che possa pretendersi un'inversione dell'onere della prova gravante -per quanto detto- sull'odierna opponente), pur tenuta ad un obbligo di rendiconto (e ferma la natura del Parte_1
presente giudizio), non ha offerto alcun elemento (richieste ai datori di lavoro in ordine al mancato pagamento di talune rate o anche solo comunicazioni rese alla mandante relative alla mancata riscossione di talune rate) alla stregua del quale verificare l'effettiva, mancata riscossione di alcune rate, né ha provveduto alla produzione dei libri contabili che (ferma la natura e la provenienza unilaterale degli stessi) avrebbe comunque contribuito ad ovviare a quella lacunosità della ricostruzione dei rapporti tra le parti che è stata rilevata pure dal c.t.U. (si veda, tra l'altro, la pagina
14 della relativa relazione).
2.2.2.2. Il giuramento decisorio deferito mediante la memoria depositata il 30.9.2024 non può, invece, essere ammesso.
pagina 5 di 9 Come noto, il giuramento decisorio deve vertere su fatti idonei a risolvere (in tutto o in parte) la lite e deve essere formulato secondo modalità tali da consentire al destinatario di, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla (tra le altre, Cass., sez. lav., sent. 2 settembre 2003, n. 12779).
Ebbene, entrambi i capitoli del deferito giuramento sono tesi a conseguire una dichiarazione relativa a fatti (peraltro, valutati in quanto tali, neppure idonei in termini assoluti a determinare l'esito del giudizio) concernenti il periodo successivo alla revoca del mandato;
periodo in relazione al quale, tuttavia, per quanto si dirà, la domanda di adempimento non può esser ritenuta fondata.
2.2.3. Richiamate le considerazioni svolte al punto 2.2.2.1 di questa sentenza, nel quantificare il credito del quale l'odierna opposta è effettivamente titolare non può tuttavia non considerarsi che, secondo quanto è pacifico tra le parti, il rapporto di mandato è cessato il 26 settembre 2019 per effetto del recesso della mandante. Tale circostanza consente quindi di ritenere esistente un inadempimento dell'odierna opponente limitatamente alle somme riscosse (non avendo, per quanto detto, provato la mancata riscossione) e non versate sino al mese di Parte_1
settembre. Eventuali, ulteriori somme percepite nei mesi successivi possono ritenersi dovute non sulla base di un inadempimento (non sussistendo più rapporto contrattuale per tale periodo), ma sulla base di un'azione di ripetizione dell'indebito (o, al più, di indebito arricchimento) che, come si dirà, è tuttavia soggetta ad altro regime probatorio. Ne discende che il credito deve essere quantificato avuto riguardo all'importo delle rate analiticamente indicate come non riversate alla mandante nella colonna “Importo rate non riversate” del documento A allegato alla memoria depositata dall'opposta ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., detratti gli importi corrispondenti alle rate “non riversate” successive a quelle dovute per il mese di settembre 2019 ed invece conteggiate secondo quanto risulta dalla colonna “Scadenza rate non riversate” riportate nella parte relativa al
“credito derivante dal mancato versamento rate da a ”. Considerato che la somma Pt_1 CP_4 degli importi relativi alle “rate non riversate” è pari ad euro 111.111,49 e che l'importo (ricompreso nella somma da ultimo indicata) per rate scadute successivamente al settembre 2019 è pari, complessivamente, ad euro 19.915,00 (corrispondente ad euro 1.119,00 relativi a tre rate di euro
373,00 dovuti dal debitore ad euro 543,00 relativi a 3 rate da euro 181,00 dovuti dal Parte_3
debitore , ad euro 1.170,00 relativi a 3 rate da euro 390 dovuti dal debitore Borrelli, ad euro Pt_4
750,00 relativi a 3 rate da euro 250,00 dovuti dal debitore ad euro 1.047 relativi a 3 rate da Per_1
euro 349 dovuti dal debitore , ad euro 990,00 relativi a 3 rate da euro 330,00 dovuti dal Persona_2
debitore ad euro 1.172,00 relativi a 4 rate da euro 293,00 dovuti dal debitore , ad Per_3 Per_4
euro 5.138,00 relativi a 14 rate da euro 367,00 dovuti dal debitore ad euro 870,00 Persona_5
relativi a 3 rate da euro 290,00 dovuti dal debitore , ad euro 260,00 relativi a 2 rate da euro Parte_5
pagina 6 di 9 130,00 dovuti dal debitore ad euro 960,00 relativi a 3 rate da euro 320,00 dovuti dal Pt_6
CP_ debitore ad euro 506,00 relativi a 2 rate da euro 253,00 dovuti dal debitore ad euro Per_6
840,00 relativi a 3 rate da euro 280,00 dovuti dal debitore , ad euro 780,00 relativi a 3 rate Pt_7
da 260,00 euro dovuti dal debitore ad euro 1.750,00 relativi a 7 rate da euro 250,00 dovuti Pt_8
dal debitore e ad euro 1.110,00 relativi a 3 rate da euro 370,00 dovuti dal debitore Pt_9 Pt_10
cui vanno aggiunti euro 910,00 riportati in relazione al debitore senza indicazione delle rate di Pt_11
riferimento -sì che, non sussistendo indicazione in ordine alla anteriorità o meno di tali rate rispetto alla cessazione del rapporto contrattuale, non è possibile verificare se vi sia stato o meno inadempimento di e, quindi, non è possibile riconoscere l'importo), può Parte_1
ritenersi esistente, alla data del 26.9.2019, un credito di per Controparte_3
rate “non riversate” (unico credito -per quanto detto- oggetto del presente giudizio) pari ad euro
91.196,49.
Da tale somma deve essere detratto l'importo di euro 89.739,52, corrispondente al totale delle somme versate all'odierna opposta a mezzo bonifico quali risultanti dal documento 5 allegato alla memoria depositata dall'opponente ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. Non v'è dubbio che tali bonifici siano stati eseguiti successivamente al 26.9.2019 e rechino una causale piuttosto generica.
Tuttavia, pacifica la pluralità di rapporti in essere tra le parti (quale confermata anche dal documento
6 allegato alla memoria depositata dall'opponente ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.), nonchè la pluralità di crediti derivanti da medesimi rapporti (si pensi al complessivo contenuto del documento
A allegato alla memoria depositata dall'opposta ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. il quale fa riferimento pure a crediti esulanti -per quanto detto- dall'oggetto del presente giudizio), la genericità delle causali dei bonifici impone l'applicazione dell'art. 1193 c.c. (non risultando imputazione effettuata dal creditore ai sensi dell'art. 1195 c.c.) e, in particolare (difettando -quanto al caso concreto- criteri operanti prioritariamente avuto riguardo all'ordine fissato dal legislatore), del criterio del debito più antico. Ebbene, gli elementi a disposizione di questo Tribunale (segnatamente, quelli derivanti dal più volte richiamato documento A) consentono di ritenere che proprio il debito per mancato trasferimento delle rate incassate prima del 26.9.2019 sia il debito più antico (infatti, i finanziamenti per i quali risulta l'estinzione sono anche nella colonna del documento A relativa all'”Importo rate non riversate”, sì che il mancato pagamento delle rate non può che integrare un debito più antico rispetto a quello derivante dall'incasso -evidentemente, successivo- delle somme dovute a saldo del rapporto ed il debito per rate incassate prima del 26.9.2019 non può che ritenersi più antico rispetto a quello derivante dall'incasso di rate in data successiva a quella dell'esercitato recesso da parte della mandante).
pagina 7 di 9 Ne discende che il credito oggetto di causa deve essere quantificato (effettuata la differenza tra gli euro 91.196,49 residui ed euro 89.739,52) in euro 1.456,97, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dal
10.2.2020 (non documentata la notificazione del decreto ingiuntivo -rilevante ai sensi dell'art. 643, co. 3, c.p.c.- non può che aversi riguardo alla data di iscrizione a ruolo del presente giudizio) al saldo.
3. Salvo che per la somma complessiva di euro 3.672,00, non può essere invece accolta la reconventio reconventionis svolta dall'opposta (e le considerazioni che seguono impongono altresì il mancato riconoscimento di somme richieste già in sede monitoria con riferimento a pagamenti pretesamente riscossi in data successiva rispetto al 26.9.2019).
Come detto, il rapporto di mandato deve ritenersi cessato il 26.9.2019 a fronte del recesso esercitato dalla mandante. Ciò significa che, successivamente a tale data, non può più astrattamente configurarsi alcun inadempimento, eventuali pretese potendo dalla odierna opposta farsi valere ai sensi dell'art. 2033 c.c. o, al più, dell'art. 2041 c.c. Per entrambe tali azioni, tuttavia, l'attore è tenuto a provare l'avvenuto pagamento ricevuto da parte del mandatario (con riferimento al mandato, di recente, Cass., sez. 3, ord. 5 febbraio 2025, n. 2810); prova che la mandante non ha reso, con conseguente mancata possibilità di adottare statuizione di condanna.
Tanto è a dirsi fatta eccezione per le somme delle quali il pagamento a in Parte_1
data successiva al 26.9.2019 può ritenersi provato sulla base dei documenti 6 (euro 2.600,00 -agli euro 1.900,00 cui si fa ivi esplicito riferimento occorre aggiungere un importo non inferiore a due mensilità per le segnalate tempistiche necessarie alla modifica del beneficiario del pagamento) e 7
(euro 1.072,00 -pari a quattro rate di euro 268,00 ciascuna) depositati dall'opposta.
Sulla somma di euro 3.672,00 sono inoltre dovuti gli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda
(18.9.2020 -data di costituzione dell'odierna opposta) al saldo.
3. L'esito del giudizio preclude l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., non essendo ravvisabile in capo all'opponente quella colpa grave che costituisce requisito soggettivo minimo per l'applicazione di tale norma.
4. Le spese relative alla c.t.U. (già liquidate con provvedimento depositato il 13.5.2022) devono essere poste, in via integrale e definitiva, a carico dell'opposta considerato che tale parte ha chiesto la nomina del consulente (peraltro pervenuto a conclusioni non condivisibili tenuto conto del tenore della presente decisione).
5. Considerato l'esito del giudizio (accoglimento dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. e condanna al pagamento in favore dell'opposta di importi limitati), sussistono i presupposti per dichiarare la soccombenza reciproca delle parti con conseguente, integrale compensazione delle spese di lite pagina 8 di 9 (compensazione che si giustifica avuto pure riguardo alla rilevata lacunosità della ricostruzione dei rapporti tra le parti che è imputabile tanto all'opponente, quanto all'opposta -che ha peraltro solo nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. puntualmente allegato le rate non
“riversatele”)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 9410/2019 di questo Tribunale;
2) condanna , in persona del liquidatore p. t., al Parte_2
pagamento, in favore di in persona del procuratore Controparte_1 CP_2
della somma di euro 1.456,97, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dal 10.2.2020 al saldo;
3) condanna , in persona del liquidatore p. t., al Parte_2
pagamento, in favore di in persona del procuratore Controparte_1 CP_2
della somma di euro 3.672,00, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dal 18.9.2020 al saldo;
4) pone le spese di c.t.U., come liquidate con provvedimento depositato il 13.5.2022, in via definitiva ed integrale a carico di in persona del procuratore Controparte_1 CP_2
[...]
5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 24 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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