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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/11/2025, n. 4411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4411 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 14120/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 11.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14120/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Emiliano Saltelli e dall'avv. Parte_1
ON IS
RICORRENTE
E
, in persona del lrpt, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. CP_1
AE ZZ
RESISTENTE
E
in persona del Presidente legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappr. e dif. come in atti dall'avv. Amodio Marzocchella
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha dedotto:
“
1. Il Sig. , nel periodo compreso fra il 03.10.2016 e il 17.01.2022, ha lavorato, Parte_1
con contratti a tempo determinato di volta in volta prorogati, presso gli stabilimenti della società come sopra meglio identificata, con la mansione di 6.1.3.7.0.2 – elettricista impiantista di cantiere, corrispondente al I livello del CCNL nel periodo lavorativo intercorrente tra il 01.10.2016 e il 31.12.2018, III livello nel periodo lavorativo intercorrente tra il 01.01.2019 e il 30.09.2020, nonché IV livello nel periodo lavorativo intercorrente tra il 01.10.2020 e il 31.01.2022 . [Si vedano le proroghe contratto di assunzione e la Scheda Anagrafica –Professionale Regione Campania pag. 22 in allegato]
2. il Sig. , con il presente atto, lamenta una differenza lorda tra Competente ed Parte_1
Erogato per tutti gli anni costituenti l'intero rapporto di lavoro, ovvero, più specificamente, per l'anno 2016, una differenza lorda tra Competente ed Erogato di € 946,79, a titolo di
Retribuzione diretta, e di € 353,66 a titolo di Retribuzione indiretta (ferie e festività non godute), per un totale lordo di retribuzione pari ad € 1.300,45.
Per l'anno 2017, una differenza lorda tra Competente ed Erogato di € 1.222,47 a titolo di
Retribuzione diretta, di € 1.314,90 a titolo di Retribuzione differita (tredicesima mensilità),
e di € 1.314,84 a titolo di Retribuzione indiretta (ferie e festività non godute), per un totale lordo di retribuzione pari ad € 3.852,21.
Per l'anno 2018, una differenza lorda tra Competente ed Erogato di € 1.901,71 a titolo di
Retribuzione diretta, di € 1.345,18 a titolo di Retribuzione differita (tredicesima mensilità),
e di € 1.293,44 a titolo di Retribuzione indiretta (ferie e festività non godute), per un totale lordo di retribuzione pari ad € 4.540,33.
Per l'anno 2019, una differenza lorda tra Competente ed Erogato di € 1.930,67 a titolo di
Retribuzione diretta, di € 1.657,33 a titolo di Retribuzione differita (tredicesima mensilità),
e di € 1.784,32 a titolo di Retribuzione indiretta (ferie e festività non godute), per un totale lordo di retribuzione pari ad € 5.372,32.
2 Per l'anno 2020, una differenza lorda tra Competente ed Erogato di € 404,92 a titolo di
Retribuzione diretta, di € 1.768,47 a titolo di Retribuzione differita (tredicesima mensilità) e di € 1.768,47 a titolo di Retribuzione indiretta (ferie e festività non godute), per un totale lordo di retribuzione pari ad € 3.941,86.
Per l'anno 2021, una differenza lorda tra Competente ed Erogato di € 642,00 a titolo di
Retribuzione diretta, di € 1.789,94 a titolo di Retribuzione differita (tredicesima mensilità),
e di € 1.926,80 a titolo di Retribuzione indiretta (ferie e festività non godute), per un totale lordo di retribuzione pari ad € 4.358,74.
Per l'anno 2022, una differenza lorda tra Competente ed Erogato di € 28,81 a titolo di
Retribuzione diretta, di € 149,16 a titolo di Retribuzione differita (tredicesima mensilità) e di € 137,69 a titolo di Retribuzione indiretta (ferie e festività non godute), per un totale lordo di retribuzione pari ad € 315,66.
Per tali ragioni egli ha adito codesto Tribunale e ha chiesto di condannarsi la predetta convenuta al pagamento di tutto quanto dovuto a titolo di differenze retributive per l'importo complessivo di euro 31.986,98, di cui euro 8.305,40 a titolo di TFR, oltre accessori. Il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione.
La convenuta indicata in epigrafe si è costituita in giudizio e ha concluso per il rigetto del ricorso.
Si è costituito anche l' quale litisconsorte necessario nei giudizi dove vi è domanda di CP_2
versamento della contribuzione non corrisposta.
Preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il giudizio veniva rinviato per la discussione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso il procedimento con sentenza.
3 La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
In via preliminare, è infondata l'eccezione di nullità del ricorso proposta dalla resistente. Il ricorso, al pari della citazione (art. 163, nn. 1, 2, 3, c.p.c.), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 c.p.c. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c.).
In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (art. 414, n. 4, cpc), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 cpc, perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n. 5586 del 7.6.99).
Sicché, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414, nn. 3 e 4, cpc), esso – avendo la norma carattere imperativo – è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 cpc, non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte
(Cass. n. 13066 del 29.12.97; Cass. n. 6778 del 15.6.91).
Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass., 1.3.2000, n. 2257; Cass.,
1.7.1999, n. 6714; Cass. 29.1.1999, n. 817; Cass., 27.2.1998, n. 2205; Cass., 27.4.1998, n.
4296; Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167).
Nel caso in esame, parte ricorrente ha compiutamente delineato sia il petitum sia la causa petendi, che sono intellegibili dall'analisi del ricorso.
4 Tanto premesso, giova rammentare che secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisce in giudizio chiedendo l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, provare i fatti costitutivi della pretesa azionata (art. 2697 c.c.).
Grava, quindi, sul lavoratore, odierno ricorrente, l'onere di fornire la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto secondo le modalità dedotte nel ricorso.
Per quanto concerne l'onere della prova delle singole voci retributive, la giurisprudenza ha delineato i seguenti principi: “Il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione
o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo – cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218
c.c.). Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva). Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti” (Tribunale Velletri sez. lav., 15/10/2020, n.1057 ).
Sul punto, occorre sottolineare che, in relazione al lavoro straordinario, la prova deve essere rigorosa in ordine all'an, ovvero allo svolgimento della prestazione lavorativa oltre l'orario contrattuale, dal momento che grava sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare lo
5 svolgimento di lavoro straordinario e la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr., per tutte, Cass.sez.lav., n. 12434 del
25/05/2006, rv. 591214; Cass.sez.lav. n. 1389 del 29/01/2003, rv. 560141).
Riguardo alle differenze inerenti all'indennità sostitutiva delle ferie, poi, va detto che il fatto costitutivo del diritto non è il rapporto di lavoro, bensì il mancato godimento delle ferie stesse e, quindi, l'inosservanza, da parte del datore di lavoro dell'obbligo relativo;
di guisa che, spetta al lavoratore l'onere di fornire la prova del mancato godimento (cfr. ex multis
Cass. 6462/1982), mentre non sussiste in capo al datore alcun onere di averle concesse (cfr.
Cass 6492/1979).
Nel caso in esame, è documentalmente provato che il rapporto di lavoro tra le parti è iniziato in data 3.10.2016 con contratto a tempo determinato, è proseguito in virtù di numerose proroghe sino al 19.1.2018 data in cui è stato trasformato a tempo indeterminato, ed è cessato per licenziamento per giustificato motivo oggettivo in data 17.1.2022.
Ebbene, quanto concerne le differenze vantate sulla retribuzione ordinaria, occorre premettere che non risultano allegate le ragioni in base alle quali gli importi corrisposti dal datore risultano errati. Sul punto, parte ricorrente non ha allegato la retribuzione percepita e quella spettante in via parametrale.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 23057/2017) “invero, in base ai consolidati principi valevoli in materia di ripartizione degli oneri di allegazione e prova del rapporto obbligatorio (Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001; Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010; Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015), il creditore che agisce in giudizio per l'inadempimento deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
che pure nel caso in cui deduca non l'inadempimento dell'obbligazione ma un inesatto adempimento (ovvero un parziale inadempimento), anche sotto il profilo della misura della prestazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento gravando ancora una volta sul debitore
l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento;
che l'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento sotto il profilo quantitativo postula l'indicazione del dovuto, talchè
6 l'avente diritto ha l'onere di allegare - anche per dimostrare l'interesse ad agire - di aver maturato il diritto ad una determinata differenza quantitativa in base alla fonte dell'obbligazione che rappresenta il fatto costitutivo del credito azionato;
mentre tocca al debitore allegare e dimostrare di aver pagato o meno la differenza dovuta”.
In mancanza dell'allegazione delle differenze rispetto alle tabelle retributive previste dal
CCNL applicato, le quali non sono intellegibili nemmeno dai conteggi allegati al ricorso, non sono dovute al ricorrente le differenze sulla retribuzione ordinaria.
Del pari non sono dovute le differenze vantate a titolo di ferie e festività non godute, in mancanza di una precisa allegazione in ricorso sul loro mancato godimento.
Al contrario, invece, sono dovute le differenze vantate a titolo di tredicesima mensilità per gli anni dal 2017 al 2022 e di TFR in relazione alle quali, trattandosi di istituti di natura contrattuale, parte resistente non ha fornito la prova su di essa gravante dell'avvenuta corresponsione.
Al riguardo, infatti, non possono considerarsi prova dell'avvenuto pagamento di tali emolumenti le buste paga depositate in atti dalla parte resistente e firmate dal lavoratore.
Sul punto, l'art. 1 della L. 5 gennaio 1953 n. 4 impone al datore di lavoro l'obbligo di consegnare ai lavoratori dipendenti, all'atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima. Tanto per consentire al lavoratore, attraverso l'imputazione del pagamento al debito che si intende soddisfare, il controllo della corrispondenza fra quanto a vario titolo dovuto e quanto effettivamente erogato.
L'adempimento di tale obbligo - la cui violazione è stata depenalizzata con il d. leg. 19 dicembre 1994 n. 758 (entrato in vigore il 27 aprile 1995) - non attiene, però, alla prova del pagamento, di talché, ove il lavoratore contesti che le annotazioni rispecchino la reale situazione di fatto, il relativo onere grava sul datore di lavoro.
A tal proposito, è utile richiamare la motivazione di Cass. n. 27249/2020, che a sua volta condivide “consolidati arresti giurisprudenziali di legittimità nella materia, ... ed ai quali, ai sensi dell'art. 118 Disp. att. c.p.c., fa espresso richiamo (cfr., in particolare e tra le molte, Cass. nn. 13150/2016; 9503/2015; 10193/2002; 9588/2001; 7310/2001;
1150/1994)”, secondo cui, “posto che è onere del datore di lavoro di consegnare ai propri
7 dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione (e ciò, in conformità del disposto anche degli artt. 1 e 3 della legge n. 4 del 1953) - e che, comunque, i detti prospetti, anche se eventualmente sottoscritti dal prestatore d'opera con la formula "per ricevuta", non sono sufficienti per ritenere delibato l'effettivo pagamento, potendo gli stessi costituire prova solo dell'avvenuta consegna della busta paga e restando onerato il datore di lavoro, in caso di contestazione, della dimostrazione di tale evento -, laddove si sia, però, in presenza di prospetti paga contenenti tutti gli elementi della retribuzione, ed altresì di una regolare dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore (come nella fattispecie, in cui, tra l'altro, la firma non è mai stata contestata dal prestatore d'opera), l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata grava sul dipendente (cfr., Cass. nn. 9503/2015; 7310/2001;
1150/1994, citt.)”.
In sintesi, viene distinta la sottoscrizione “per ricevuta” apposta dal lavoratore sulla busta paga, alla quale è attribuito il mero significato di avvenuta consegna del documento, rimanendo del tutto a carico del datore di lavoro l'onere di provare il pagamento della somma ivi indicata, dalla sottoscrizione “per quietanza”, la quale produce l'effetto di trasferire sul lavoratore che l'ha apposta l'onere di provare la non corrispondenza fra l'importo indicato nella busta e quello ricevuto effettivamente.
Nel caso in esame, parte resistente ha depositato altre buste paga, le quali recano esclusivamente la firma del ricorrente;
pertanto, ad esse non può essere attribuito valore di quietanza in presenza dell'espressa contestazione attorea.
Venendo al quantum, prendendo a parametro l'estratto contributivo in atti, la parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di euro 14.764,71, di cui euro 6.948,10 a titolo di TFR ed euro 7.816,61 a titolo di tredicesima mensilità.
Su tale somma, ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 150 disp. att.
c.p.c., va calcolata la rivalutazione monetaria, tenuto conto dell'indice ISTAT, nonché gli interessi che seguono al tasso di legge, sul capitale via via rivalutato (vedi Cass. Sez. Un. n.°
38/2001), dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo.
8 Allo stesso tempo, la società resistente deve essere condannata al versamento della contribuzione sulle differenze retributive riconosciute in dispositivo. Ciò, tuttavia, considerando la prescrizione quinquennale, così come eccepita dall' . Rilevato, dunque, CP_2
che il ricorso è stato notificato all'ente in data 15.11.2024, deve ritenersi prescritto il periodo di 5 anni antecedente a quest'ultima data. Ne consegue che la società convenuta deve essere condannata al versamento in favore del ricorrente della contribuzione sulle differenze retributive riconosciute in dispositivo per il periodo dal 15.11.2019 al
15.11.2024.
Le spese di lite possono essere compensate per la metà in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso, mentre per la residua frazione esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nel rapporto tra parte ricorrente e la società datrice. Possono essere compensate integralmente, invece, nel rapporto con l' in quanto convenuto CP_2
esclusivamente come litisconsorte necessario per la ricostruzione contributiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso;
b) Per l'effetto condanna la società resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma complessiva 14.764,71, di cui euro 6.948,10 a titolo di TFR ed euro 7.816,61 a titolo di tredicesima mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, sul capitale via via rivalutato dalle singole scadenze al saldo, per le causali di cui in motivazione;
c) Condanna parte resistente al versamento in favore del ricorrente della contribuzione sulle differenze retributive riconosciute in dispositivo per il periodo dal 15.11.2019 al
15.11.2024;
d) Rigetta nel resto il ricorso;
9 e) Condanna parte resistente al pagamento della metà delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in tale misura ridotta in euro 1.347,50, oltre rimborso per spese generali nella misura forfettaria del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in solido ai procuratori costituiti;
f) Compensa le spese per la residua frazione nel rapporto tra ricorrente e società datrice e nel rapporto con l' . CP_2
Aversa, 11.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 11.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14120/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Emiliano Saltelli e dall'avv. Parte_1
ON IS
RICORRENTE
E
, in persona del lrpt, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. CP_1
AE ZZ
RESISTENTE
E
in persona del Presidente legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappr. e dif. come in atti dall'avv. Amodio Marzocchella
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha dedotto:
“
1. Il Sig. , nel periodo compreso fra il 03.10.2016 e il 17.01.2022, ha lavorato, Parte_1
con contratti a tempo determinato di volta in volta prorogati, presso gli stabilimenti della società come sopra meglio identificata, con la mansione di 6.1.3.7.0.2 – elettricista impiantista di cantiere, corrispondente al I livello del CCNL nel periodo lavorativo intercorrente tra il 01.10.2016 e il 31.12.2018, III livello nel periodo lavorativo intercorrente tra il 01.01.2019 e il 30.09.2020, nonché IV livello nel periodo lavorativo intercorrente tra il 01.10.2020 e il 31.01.2022 . [Si vedano le proroghe contratto di assunzione e la Scheda Anagrafica –Professionale Regione Campania pag. 22 in allegato]
2. il Sig. , con il presente atto, lamenta una differenza lorda tra Competente ed Parte_1
Erogato per tutti gli anni costituenti l'intero rapporto di lavoro, ovvero, più specificamente, per l'anno 2016, una differenza lorda tra Competente ed Erogato di € 946,79, a titolo di
Retribuzione diretta, e di € 353,66 a titolo di Retribuzione indiretta (ferie e festività non godute), per un totale lordo di retribuzione pari ad € 1.300,45.
Per l'anno 2017, una differenza lorda tra Competente ed Erogato di € 1.222,47 a titolo di
Retribuzione diretta, di € 1.314,90 a titolo di Retribuzione differita (tredicesima mensilità),
e di € 1.314,84 a titolo di Retribuzione indiretta (ferie e festività non godute), per un totale lordo di retribuzione pari ad € 3.852,21.
Per l'anno 2018, una differenza lorda tra Competente ed Erogato di € 1.901,71 a titolo di
Retribuzione diretta, di € 1.345,18 a titolo di Retribuzione differita (tredicesima mensilità),
e di € 1.293,44 a titolo di Retribuzione indiretta (ferie e festività non godute), per un totale lordo di retribuzione pari ad € 4.540,33.
Per l'anno 2019, una differenza lorda tra Competente ed Erogato di € 1.930,67 a titolo di
Retribuzione diretta, di € 1.657,33 a titolo di Retribuzione differita (tredicesima mensilità),
e di € 1.784,32 a titolo di Retribuzione indiretta (ferie e festività non godute), per un totale lordo di retribuzione pari ad € 5.372,32.
2 Per l'anno 2020, una differenza lorda tra Competente ed Erogato di € 404,92 a titolo di
Retribuzione diretta, di € 1.768,47 a titolo di Retribuzione differita (tredicesima mensilità) e di € 1.768,47 a titolo di Retribuzione indiretta (ferie e festività non godute), per un totale lordo di retribuzione pari ad € 3.941,86.
Per l'anno 2021, una differenza lorda tra Competente ed Erogato di € 642,00 a titolo di
Retribuzione diretta, di € 1.789,94 a titolo di Retribuzione differita (tredicesima mensilità),
e di € 1.926,80 a titolo di Retribuzione indiretta (ferie e festività non godute), per un totale lordo di retribuzione pari ad € 4.358,74.
Per l'anno 2022, una differenza lorda tra Competente ed Erogato di € 28,81 a titolo di
Retribuzione diretta, di € 149,16 a titolo di Retribuzione differita (tredicesima mensilità) e di € 137,69 a titolo di Retribuzione indiretta (ferie e festività non godute), per un totale lordo di retribuzione pari ad € 315,66.
Per tali ragioni egli ha adito codesto Tribunale e ha chiesto di condannarsi la predetta convenuta al pagamento di tutto quanto dovuto a titolo di differenze retributive per l'importo complessivo di euro 31.986,98, di cui euro 8.305,40 a titolo di TFR, oltre accessori. Il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione.
La convenuta indicata in epigrafe si è costituita in giudizio e ha concluso per il rigetto del ricorso.
Si è costituito anche l' quale litisconsorte necessario nei giudizi dove vi è domanda di CP_2
versamento della contribuzione non corrisposta.
Preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il giudizio veniva rinviato per la discussione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso il procedimento con sentenza.
3 La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
In via preliminare, è infondata l'eccezione di nullità del ricorso proposta dalla resistente. Il ricorso, al pari della citazione (art. 163, nn. 1, 2, 3, c.p.c.), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 c.p.c. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c.).
In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (art. 414, n. 4, cpc), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 cpc, perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n. 5586 del 7.6.99).
Sicché, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414, nn. 3 e 4, cpc), esso – avendo la norma carattere imperativo – è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 cpc, non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte
(Cass. n. 13066 del 29.12.97; Cass. n. 6778 del 15.6.91).
Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass., 1.3.2000, n. 2257; Cass.,
1.7.1999, n. 6714; Cass. 29.1.1999, n. 817; Cass., 27.2.1998, n. 2205; Cass., 27.4.1998, n.
4296; Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167).
Nel caso in esame, parte ricorrente ha compiutamente delineato sia il petitum sia la causa petendi, che sono intellegibili dall'analisi del ricorso.
4 Tanto premesso, giova rammentare che secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisce in giudizio chiedendo l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, provare i fatti costitutivi della pretesa azionata (art. 2697 c.c.).
Grava, quindi, sul lavoratore, odierno ricorrente, l'onere di fornire la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto secondo le modalità dedotte nel ricorso.
Per quanto concerne l'onere della prova delle singole voci retributive, la giurisprudenza ha delineato i seguenti principi: “Il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione
o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo – cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218
c.c.). Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva). Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti” (Tribunale Velletri sez. lav., 15/10/2020, n.1057 ).
Sul punto, occorre sottolineare che, in relazione al lavoro straordinario, la prova deve essere rigorosa in ordine all'an, ovvero allo svolgimento della prestazione lavorativa oltre l'orario contrattuale, dal momento che grava sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare lo
5 svolgimento di lavoro straordinario e la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr., per tutte, Cass.sez.lav., n. 12434 del
25/05/2006, rv. 591214; Cass.sez.lav. n. 1389 del 29/01/2003, rv. 560141).
Riguardo alle differenze inerenti all'indennità sostitutiva delle ferie, poi, va detto che il fatto costitutivo del diritto non è il rapporto di lavoro, bensì il mancato godimento delle ferie stesse e, quindi, l'inosservanza, da parte del datore di lavoro dell'obbligo relativo;
di guisa che, spetta al lavoratore l'onere di fornire la prova del mancato godimento (cfr. ex multis
Cass. 6462/1982), mentre non sussiste in capo al datore alcun onere di averle concesse (cfr.
Cass 6492/1979).
Nel caso in esame, è documentalmente provato che il rapporto di lavoro tra le parti è iniziato in data 3.10.2016 con contratto a tempo determinato, è proseguito in virtù di numerose proroghe sino al 19.1.2018 data in cui è stato trasformato a tempo indeterminato, ed è cessato per licenziamento per giustificato motivo oggettivo in data 17.1.2022.
Ebbene, quanto concerne le differenze vantate sulla retribuzione ordinaria, occorre premettere che non risultano allegate le ragioni in base alle quali gli importi corrisposti dal datore risultano errati. Sul punto, parte ricorrente non ha allegato la retribuzione percepita e quella spettante in via parametrale.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 23057/2017) “invero, in base ai consolidati principi valevoli in materia di ripartizione degli oneri di allegazione e prova del rapporto obbligatorio (Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001; Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010; Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015), il creditore che agisce in giudizio per l'inadempimento deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
che pure nel caso in cui deduca non l'inadempimento dell'obbligazione ma un inesatto adempimento (ovvero un parziale inadempimento), anche sotto il profilo della misura della prestazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento gravando ancora una volta sul debitore
l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento;
che l'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento sotto il profilo quantitativo postula l'indicazione del dovuto, talchè
6 l'avente diritto ha l'onere di allegare - anche per dimostrare l'interesse ad agire - di aver maturato il diritto ad una determinata differenza quantitativa in base alla fonte dell'obbligazione che rappresenta il fatto costitutivo del credito azionato;
mentre tocca al debitore allegare e dimostrare di aver pagato o meno la differenza dovuta”.
In mancanza dell'allegazione delle differenze rispetto alle tabelle retributive previste dal
CCNL applicato, le quali non sono intellegibili nemmeno dai conteggi allegati al ricorso, non sono dovute al ricorrente le differenze sulla retribuzione ordinaria.
Del pari non sono dovute le differenze vantate a titolo di ferie e festività non godute, in mancanza di una precisa allegazione in ricorso sul loro mancato godimento.
Al contrario, invece, sono dovute le differenze vantate a titolo di tredicesima mensilità per gli anni dal 2017 al 2022 e di TFR in relazione alle quali, trattandosi di istituti di natura contrattuale, parte resistente non ha fornito la prova su di essa gravante dell'avvenuta corresponsione.
Al riguardo, infatti, non possono considerarsi prova dell'avvenuto pagamento di tali emolumenti le buste paga depositate in atti dalla parte resistente e firmate dal lavoratore.
Sul punto, l'art. 1 della L. 5 gennaio 1953 n. 4 impone al datore di lavoro l'obbligo di consegnare ai lavoratori dipendenti, all'atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima. Tanto per consentire al lavoratore, attraverso l'imputazione del pagamento al debito che si intende soddisfare, il controllo della corrispondenza fra quanto a vario titolo dovuto e quanto effettivamente erogato.
L'adempimento di tale obbligo - la cui violazione è stata depenalizzata con il d. leg. 19 dicembre 1994 n. 758 (entrato in vigore il 27 aprile 1995) - non attiene, però, alla prova del pagamento, di talché, ove il lavoratore contesti che le annotazioni rispecchino la reale situazione di fatto, il relativo onere grava sul datore di lavoro.
A tal proposito, è utile richiamare la motivazione di Cass. n. 27249/2020, che a sua volta condivide “consolidati arresti giurisprudenziali di legittimità nella materia, ... ed ai quali, ai sensi dell'art. 118 Disp. att. c.p.c., fa espresso richiamo (cfr., in particolare e tra le molte, Cass. nn. 13150/2016; 9503/2015; 10193/2002; 9588/2001; 7310/2001;
1150/1994)”, secondo cui, “posto che è onere del datore di lavoro di consegnare ai propri
7 dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione (e ciò, in conformità del disposto anche degli artt. 1 e 3 della legge n. 4 del 1953) - e che, comunque, i detti prospetti, anche se eventualmente sottoscritti dal prestatore d'opera con la formula "per ricevuta", non sono sufficienti per ritenere delibato l'effettivo pagamento, potendo gli stessi costituire prova solo dell'avvenuta consegna della busta paga e restando onerato il datore di lavoro, in caso di contestazione, della dimostrazione di tale evento -, laddove si sia, però, in presenza di prospetti paga contenenti tutti gli elementi della retribuzione, ed altresì di una regolare dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore (come nella fattispecie, in cui, tra l'altro, la firma non è mai stata contestata dal prestatore d'opera), l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata grava sul dipendente (cfr., Cass. nn. 9503/2015; 7310/2001;
1150/1994, citt.)”.
In sintesi, viene distinta la sottoscrizione “per ricevuta” apposta dal lavoratore sulla busta paga, alla quale è attribuito il mero significato di avvenuta consegna del documento, rimanendo del tutto a carico del datore di lavoro l'onere di provare il pagamento della somma ivi indicata, dalla sottoscrizione “per quietanza”, la quale produce l'effetto di trasferire sul lavoratore che l'ha apposta l'onere di provare la non corrispondenza fra l'importo indicato nella busta e quello ricevuto effettivamente.
Nel caso in esame, parte resistente ha depositato altre buste paga, le quali recano esclusivamente la firma del ricorrente;
pertanto, ad esse non può essere attribuito valore di quietanza in presenza dell'espressa contestazione attorea.
Venendo al quantum, prendendo a parametro l'estratto contributivo in atti, la parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di euro 14.764,71, di cui euro 6.948,10 a titolo di TFR ed euro 7.816,61 a titolo di tredicesima mensilità.
Su tale somma, ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 150 disp. att.
c.p.c., va calcolata la rivalutazione monetaria, tenuto conto dell'indice ISTAT, nonché gli interessi che seguono al tasso di legge, sul capitale via via rivalutato (vedi Cass. Sez. Un. n.°
38/2001), dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo.
8 Allo stesso tempo, la società resistente deve essere condannata al versamento della contribuzione sulle differenze retributive riconosciute in dispositivo. Ciò, tuttavia, considerando la prescrizione quinquennale, così come eccepita dall' . Rilevato, dunque, CP_2
che il ricorso è stato notificato all'ente in data 15.11.2024, deve ritenersi prescritto il periodo di 5 anni antecedente a quest'ultima data. Ne consegue che la società convenuta deve essere condannata al versamento in favore del ricorrente della contribuzione sulle differenze retributive riconosciute in dispositivo per il periodo dal 15.11.2019 al
15.11.2024.
Le spese di lite possono essere compensate per la metà in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso, mentre per la residua frazione esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nel rapporto tra parte ricorrente e la società datrice. Possono essere compensate integralmente, invece, nel rapporto con l' in quanto convenuto CP_2
esclusivamente come litisconsorte necessario per la ricostruzione contributiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso;
b) Per l'effetto condanna la società resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma complessiva 14.764,71, di cui euro 6.948,10 a titolo di TFR ed euro 7.816,61 a titolo di tredicesima mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, sul capitale via via rivalutato dalle singole scadenze al saldo, per le causali di cui in motivazione;
c) Condanna parte resistente al versamento in favore del ricorrente della contribuzione sulle differenze retributive riconosciute in dispositivo per il periodo dal 15.11.2019 al
15.11.2024;
d) Rigetta nel resto il ricorso;
9 e) Condanna parte resistente al pagamento della metà delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in tale misura ridotta in euro 1.347,50, oltre rimborso per spese generali nella misura forfettaria del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in solido ai procuratori costituiti;
f) Compensa le spese per la residua frazione nel rapporto tra ricorrente e società datrice e nel rapporto con l' . CP_2
Aversa, 11.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
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