Ordinanza cautelare 24 settembre 2025
Decreto cautelare 4 ottobre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 13 febbraio 2026
Rigetto
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00594/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00311/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 311 del 2025, proposto dalla SLEM S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Clarizia, PEC angelo.clarizia@pec.it, e Giovanni La Fauci, PEC giovannilafauci@pec.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
-Comune di Avigliano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Rosa Giordano, PEC avvrosagiordano@pec.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 311/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
-Provincia di Potenza, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio;
nei confronti
GL ZI S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Montefusco, PEC raffaele.montefusco@ordineavvocatita.it, e Ciro Micera, PEC ciromicera@avvocatinapoli.legalmail.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 311/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
per l'annullamento:
-della Determinazione n. 792 del 13.8.2025, con la quale la Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Avigliano ha aggiudicato la procedura aperta, per l’affidamento triennale del servizio di refezione scolastica (Codice Identificativo di Gara B40366995F), in favore della GL ZI S.r.l., classificatasi al 2° posto, dopo che con la Determinazione n. 674 del 15.7.2025 la stessa Responsabile del Settore Amministrativo aveva escluso dalla predetta procedura aperta la concorrente, classificatasi al 1° posto;
-del verbale n. 5 del 17.1.2025, nella parte in cui la Commissione giudicatrice, dopo aver rilevato “un mero errore materiale”, ha corretto i punteggi, attribuiti alle offerte economiche con il precedente verbale n. 4 del 10.1.2025;
-del bando di gara, nella parte in cui disciplina le modalità di attribuzione del punteggio alle offerte economiche;
-della nota prot. 12831 del 29.8.2025, con la quale la Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Avigliano avrebbe trasmesso alla SLEM S.r.l. gli atti, richiesti con l’istanza di accesso del 19.8.2025 (tale nota attesta che “si inviano gli atti richiesti, precisando che quelli ulteriori sono disponibili sulla piattaforma della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Potenza”):
-sia perché era stata consegnata l’offerta tecnica dell’aggiudicataria GL ZI S.r.l., con molte parti oscurate;
-sia perché non era stata fornita la documentazione amministrativa, eccetto il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), ed anche “l’eventuale ulteriore documentazione di giustificazione dell’offerta anomala” della predetta aggiudicataria;
e per la conseguente ostensione, ai sensi degli artt. 116, comma 2, cod. proc. amm. e 35 D.Lg.vo n. 36/2023;
nonché per il risarcimento
in forma specifica, mediante la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, eventualmente stipulato con la GL ZI S.r.l., con il conseguente subentro della SLEM S.r.l..;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Avigliano e della GL ZI S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. PA ST e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Determinazione n. 983 del 3.10.2024 il Comune di Avigliano ha indetto una procedura aperta, per l’affidamento triennale del servizio di refezione scolastica, da svolgersi per il tramite della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Potenza, la quale con Determinazione n. 2188 del 28.10.2024 ha approvato il bando di gara.
Il bando di gara ha previsto:
-l’importo complessivo di € 1.849.618,80, specificando, oltre agli oneri di sicurezza di € 506,00, che:
1) ai fini dell’offerta economica, l’importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 5,40 “equivalente al costo del pasto consumato”;
2) il predetto importo complessivo di € 1.849.618,80 era stato presuntivamente determinato “in relazione alla durata triennale ed alle eventuali opzioni (rinnovo e proroga), nonché al costo per il singolo pasto, posto a base di gara, oltre IVA, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso”, stimando, per l’intero periodo di 6 anni (durata triennale e rinnovo per altri 3 anni) e 6 mesi di proroga ex art. 120, comma 10, D.Lg.vo n. 36/2023, un numero complessivo di 342.522 pasti;
-il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prestabilendo l’attribuzione di massimo 80 punti per l’offerta tecnica e di massimo 20 punti per l’offerta economica, “in applicazione della seguente formula: P=20 x Rmax/Rx (con approssimazione al secondo decimale), dove Rmax è il valore corrispondente al ribasso massimo offerto (prezzo più basso) e Rx è il valore del ribasso relativo all’offerta oggetto di valutazione (prezzo offerto)”, specificando che “il coefficiente determinato, applicando la formula Rmax/Rx, verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile”.
In base al verbale n. 4 l’esito della gara è stato il seguente:
-al 1° posto si è classificata una ditta, che è stata poi esclusa dalla gara con Determinazione n. 674 del 15.7.2025, con il punteggio complessivo di 88 punti (di cui 68 per l’offerta tecnica ed il punteggio massimo di 20 punti per l’offerta economica, per il ribasso del 15,53%);
-al 2° posto si è collocata la SLEM S.r.l. con il punteggio complessivo di 80,43 punti (di cui 62,40 punti per l’offerta tecnica e 18,03 punti per l’offerta economica, per il ribasso del 14%);
-al 3° posto si è classificata la GL ZI S.r.l. con il punteggio complessivo di 69,63 punti (di cui 68,20 punti per l’offerta tecnica e 1,43 punti per l’offerta economica, per il ribasso del 1,11%); ed al 4° e 5° posto altre due ditte (cfr. verbale n. 4 del 10.1.2025).
Tali punteggi sono stati assegnati a seguito di una modifica della formula matematica: la Commissione, essendosi resa conto che se avesse applicato testualmente la formula inserita nella lex specialis, che prevede al numeratore il massimo ribasso offerto (Rmax) e al denominatore il ribasso offerto dal singolo operatore (Rx), avrebbe dovuto assegnare punteggi maggiori del punteggio massimo di 20 punti, violando le regole di gara; ha quindi ritenuto di dover rovesciare la formula, invertendo i termini: Rmax è stato posto al denominatore, e Rx al numeratore, provvedendo a calcolare i punteggi riportati nel verbale n. 4.
La Commissione giudicatrice, dopo aver effettuato tale operazione, ha avuto un ripensamento: nel successivo verbale n. 5 del 17.1.2025, dopo aver rilevato “un mero errore materiale”, ha corretto i punteggi, attribuiti alle offerte economiche con il precedente verbale n. 4 del 10.1.2025; a seguito di tale operazione è derivata la seguente classifica:
-1° posto alla ditta, che è stata poi esclusa dalla gara con Determinazione n. 674 del 15.7.2025, con il punteggio complessivo di 88 punti (di cui 68 per l’offerta tecnica ed il punteggio massimo di 20 punti per l’offerta economica, per il ribasso del 15,53%);
-2° posto alla GL ZI S.r.l. con il punteggio complessivo di 85,28 punti (di cui 68,20 punti per l’offerta tecnica e 17,08 per l’offerta economica, per il ribasso del 1,11%);
-3° posto alla SLEM S.r.l. con il punteggio complessivo di 82,04 punti (di cui 62,40 punti per l’offerta tecnica e 19,64 punti per l’offerta economica, per il ribasso del 14%).
Sulla base di questa nuova graduatoria la società Slem S.r.l., odierna ricorrente, è passata dal secondo al terzo posto della graduatoria.
Successivamente, la Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Avigliano:
- prima con Determinazione n. 674 del 15.7.2025 ha escluso dalla procedura aperta in discorso la concorrente, classificatasi al 1° posto;
-e poi, dopo che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Potenza in data 8.8.2025 ha accertato il possesso da parte dell’aggiudicataria GL ZI S.r.l. dei requisiti di ammissione alla gara, e dopo che il Responsabile del procedimento aveva verificato “la congruità del costo del personale rispetto ai minimi salariali retributivi, come indicato nelle apposite Tabelle ministeriali di cui all’art. 41, comma 13, D.Lg.vo n. 36/2023”, con Determinazione n. 792 del 13.8.2025 ha aggiudicato l’appalto in questione, in favore della GL ZI S.r.l., classificatasi al 2° posto.
La SLEM S.r.l.:
-prima con istanza del 19.8.2025 ha chiesto, ai sensi dell’art. 35 D.Lg.vo n. 36/2023, l’accesso alla documentazione amministrativa, all’offerta tecnica, all’offerta economica, comprese le giustificazioni dell’offerta, presentate dall’aggiudicataria GL ZI S.r.l., ed i verbali, redatti dalla Commissione giudicatrice;
- con nota prot. 12831 del 29.8.2025 la Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Avigliano ha trasmesso alla SLEM S.r.l. i verbali della Commissione giudicatrice, l’offerta tecnica, con molte parti oscurate, ed il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), presentati dall’aggiudicataria GL ZI S.r.l., precisando che gli altri documenti richiesti “sono disponibili sulla piattaforma della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Potenza”;
-e poi con il presente ricorso, notificato il 10.9.2025 presso gli indirizzi di posta elettronica REgInde comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it e IPA protocollo@pec.provincia.potenza.it e depositato nella stessa giornata del 10.9.2025, ha impugnato:
A) il suddetto provvedimento di aggiudicazione ed anche la parte del bando di gara, relativa alle modalità di attribuzione del punteggio alle offerte economiche, deducendo:
1) in via principale:
- che la procedura aperta di cui è causa doveva essere aggiudicata alla ricorrente, in quanto la Commissione giudicatrice avrebbe dovuto confermare i punteggi alle offerte economiche, attribuiti con il predetto verbale n. 4 del 10.1.2025, perché la suddetta formula matematica “P=20 x Rmax/Rx”, prestabilita dal bando di gara per l’assegnazione dei punteggi alle offerte economiche, contiene un evidente errore materiale, nella parte in cui prevede come dividendo il “ribasso massimo offerto (prezzo più basso)” e come divisore il “ribasso relativo all’offerta oggetto di valutazione (prezzo offerto)”, anziché il contrario;
- precisando che si trattava di un errore materiale facilmente riconoscibile, che non aveva impedito agli offerenti di formulare correttamente i ribassi sul costo del singolo pasto, posto a base di gara;
- richiamando la Delibera ANAC n. 154 del 24.2.2021, con la quale era stato statuito che, se l’errore materiale della formula matematica di attribuzione del punteggio è chiaramente percepibile da tutti i concorrenti, in applicazione del principio di conservazione degli atti, la gara non può essere annullata;
- rilevando anche che i punteggi alle offerte economiche erano stati determinati, con riferimento ai ribassi offerti al prezzo complessivo dell’appalto, anziché al costo del singolo pasto, posto a base di gara;
2) in via subordinata, qualora non potessero essere confermati gli esiti del precedente verbale n. 4 del 10.1.2025, ha dedotto che si sarebbe dovuto procedere all’annullamento dell’intera gara, a causa della modifica, da parte della Commissione giudicatrice, della formula matematica, prevista dal bando di gara, per l’attribuzione dei punteggi alle offerte economiche;
3) sia nell’ambito della domanda principale che nell’ambito della domanda subordinata la ricorrente ha rilevato anche che la citata formula matematica “P=20 x Rmax/Rx”, per l’attribuzione dei punteggi alle offerte economiche, era affetta dal vizio dell’eccesso di potere per illogicità, in quanto aveva determinato, per il ribasso del 1,11% (importo netto € 1.829.088,03) offerto da GL, l’attribuzione di 17,08 punti, cioè 2,92 punti in meno del prestabilito punteggio massimo di 20 punti per la valutazione dell’offerta economica, mentre, per il ribasso del 14%, (€ 1.590.672,17) proposto da SLEM erano stati assegnati 19,64 punti, cioè soli 2,56 punti in più rispetto al punteggio, riportato per il predetto ribasso del 1,11%.
La ricorrente ha pure impugnato la suddetta nota della Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Avigliano prot. 12831 del 29.8.2025, chiedendo, ai sensi degli artt. 116, comma 2, cod. proc. amm. e 35 D.Lg.vo n. 36/2023, l’ostensione integrale dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria GL ZI S.r.l. ed anche la documentazione amministrativa e “l’eventuale ulteriore documentazione di giustificazione dell’offerta”, presentate dall’aggiudicataria, deducendo che l’accesso ai predetti documenti era necessario, per valutare la legittimità dell’operato della Commissione giudicatrice e del giudizio di congruità dell’offerta economica dell’aggiudicataria da parte del Responsabile del procedimento, ai fini di un’eventuale proposizione di motivi aggiunti.
Con memoria del 22.9.2025 il Comune di Avigliano ha sostenuto l’infondatezza delle censure, principale e subordinata, dedotte avverso il provvedimento di aggiudicazione, mentre, per quanto riguarda l’impugnazione della nota della Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Avigliano prot. 12831 del 29.8.2025, ha depositato le giustificazioni dell’offerta dell’aggiudicataria GL ZI S.r.l..
Con memoria di pari data 22.9.2025 la controinteressata GL ZI S.r.l. ha chiesto il rigetto della domanda principale e di quella subordinata oltre alla reiezione dell’impugnazione della nota prot. 12831 del 29.8.2025, in quanto:
-doveva essere tutelata la riservatezza dei soggetti terzi, fornitori dell’aggiudicataria, con l’oscuramento dei loro nominativi, “al fine di preservare e garantire i rapporti di fidelizzazione e le condizioni particolarmente favorevoli, instaurate e consolidatesi nel corso di lunghi anni di rapporti commerciali”;
-con la puntualizzazione che “nessun pregiudizio” e/o “vulnus alla tutela giurisdizionale” “subisce” la ricorrente “rispetto all’oscuramento dei dati dei soggetti terzi menzionati nella documentazione dell’aggiudicatario”.
Con Ordinanza n. 89 del 24.9.2025 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare, in quanto:
A) “con riferimento alla censura principale (violazione della clausola del bando di gara, disciplinante le modalità di attribuzione dei punteggi alle offerte economiche), il bando di gara, nel prestabilire le modalità di attribuzione dei punteggi alle offerte economiche, pare riferirsi al prezzo complessivo dell’appalto e non al prezzo del singolo pasto, come sostenuto dalla ricorrente”;
B) “con riferimento alla censura subordinata (annullamento dell’intera gara, per la supposta modifica da parte della Commissione giudicatrice della formula matematica, prevista dal bando di gara, per l’attribuzione dei punteggi alle offerte economiche), in quanto con il verbale n. 5 del 17.1.2025 la Commissione giudicatrice sembra che abbia applicato il bando di gara, dividendo il massimo ribasso offerto con le altre offerte”.
Con ordinanza n. 3763/25 il Consiglio di Stato, Sezione Terza, ha respinto l’appello cautelare sotto il profilo del periculum in mora.
All’udienza pubblica del 3.12.2025 il ricorso è passato in decisione, dopo che il difensore della società ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’istanza ex artt. 116, comma 2, cod. proc. amm. e 35 D.Lg.vo n. 36/2023, perché successivamente l’Amministrazione committente aveva consentito l’accesso integrale all’offerta tecnica della controinteressata GL ZI S.r.l. ed all’ulteriore documentazione, presentata dalla GL, non pubblicata sul sito internet della stazione appaltante.
Il ricorso è fondato e va, dunque, accolto nei termini indicati in motivazione.
Come già rilevato in precedenza, in sede cautelare il Collegio ha ritenuto insussistente il requisito del fumus boni juris : a seguito di un maggiore approfondimento, proprio della sede di merito, il Collegio ritiene fondata la domanda subordinata relativa alla illegittimità della formula matematica “P=20 x Rmax/Rx”, prestabilita dal bando di gara per l’attribuzione dei punteggi alle offerte economiche, che comporta l’annullamento dell’intera gara, censura che non era stata valorizzata in sede cautelare.
Seguendo il corretto ordine di trattazione, deve essere esaminato il primo motivo, con il quale è stata veicolata la domanda principale, con il quale la parte ricorrente ha dedotto che l’aggiudicazione in favore di GL ZI sarebbe viziata, in quanto la Commissione giudicatrice avrebbe modificato in corso di gara il criterio di attribuzione del punteggio economico, come emerge dal verbale n. 5.
Ritiene innanzitutto il Collegio che la tesi della ricorrente, secondo cui la formula indicata nella lex specialis sarebbe frutto di un mero errore materiale facilmente riconoscibile e, quindi, emendabile dalla Commissione, non può essere condivisa: la domanda della ricorrente presuppone la modifica della formula inserita nella lex specialis , in quanto inidonea all’attribuzione dei punteggi rispettando le regole di gara “altrimenti tutti i punteggi potrebbero superare la soglia dei 20 punti massimi previsti per l’offerta economica”.
Nondimeno, come già rilevato, la formula è stata interpretata dalla Commissione anche in modo differente senza far ricorso alla correzione, come risulta del verbale n. 5, con esito diverso ai fini della graduatoria.
Occorre ribadire, infatti, che:
- dal verbale n. 4 del 10.1.2025 risulta che la Commissione giudicatrice aveva ritenuto implicitamente che la formula contenuta nella lex specialis fosse affetta da un errore materiale; tale refuso era stato corretto provvedendo ad invertire il numeratore ed il numeratore della frazione Rmax ribasso massimo offerto (prezzo più basso)/Rx valore del ribasso relativo all’offerta oggetto di valutazione (prezzo offerto); a seguito di tale operazione la società Slem S.r.l. era risultata seconda classificata;
- mentre con il verbale n. 5 del 17.1.2025 la Commissione giudicatrice aveva applicato alla lettera la formula matematica “P=20 x Rmax ribasso massimo offerto (prezzo più basso)/Rx valore del ribasso relativo all’offerta oggetto di valutazione (prezzo offerto), con approssimazione al secondo decimale”, valorizzando il “prezzo complessivo” e non il “ribasso percentuale”;
- occorre considerare, infatti, che la percentuale di ribasso ed il prezzo offerto sono inversamente proporzionali, in quanto maggiore è la percentuale di ribasso, minore è il prezzo offerto.
Dinanzi a questa opzione non si può procedere nel senso prospettato dalla ricorrente, non essendo affatto palese e certo l’errore materiale, tanto è vero che la stessa Commissione ha interpretato la formula in modo conservativo nel verbale n. 5): ne consegue che non può giustificarsi la modifica, in sede di gara, da parte della Commissione giudicatrice della formula matematica prescelta dalla lex specialis per l’assegnazione del punteggio economico.
Neppure il richiamo alla Delibera ANAC n. 154 del 24 febbraio 2021 può giustificare tale operazione: il caso ivi esaminato si riferisce ad una formula matematica, la cui applicazione determinava tutti punteggi superiori al punteggio massimo prestabilito per la valutazione delle offerte economiche, con la conseguente impossibilità di assegnare i punteggi in base alle regole dettate dalla lex specialis.
Nel caso di specie, invece, essendovi il riferimento non solo al ribasso, ma anche al prezzo, era possibile assegnare i punteggi per l’offerta economica, come nel verbale n. 5.
Pertanto, non può essere accolta la domanda principale della ricorrente SLEM S.r.l., volta ad ottenere la conferma dei punteggi alle offerte economiche, attribuiti con il predetto verbale n. 4 del 10.1.2025, e conseguentemente l’aggiudicazione dell’appalto in questione.
Va, altresì, precisato che la controinteressata GL ZI S.r.l. ha precisato che, se anche la più volte citata formula matematica P=20 x Rmax/Rx fosse stata applicata ai prezzi offerti per il singolo pasto, i punteggi, indicati nel verbale n. 5 del 17.1.2025, sarebbero stati uguali.
Deve essere quindi esaminata la domanda subordinata che si articola sulla base di due differenti profili: risulta dirimente la doglianza con la quale è stata dedotta l’illogicità del suddetto paragrafo del bando di gara, intitolato “Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica”, perché alla controinteressata GL ZI S.r.l., a fronte del ribasso del solo 1,11%, sono stati attribuiti 17,08 punti, cioè solo 2,92 punti in meno del prestabilito punteggio massimo di 20 punti per la valutazione dell’offerta economica (assegnato alla prima classificata New Food S.r.l. per il ribasso del 15,53%), mentre alla ricorrente SLEM S.r.l., che ha offerto il ribasso del 14%, di molto superiore a quello offerto dalla GL ZI S.r.l., sono stati assegnati 19,64 punti, cioè soli 2,56 punti in più rispetto al punteggio, riportato dalla controinteressata GL ZI S.r.l..
Infatti, sebbene il nuovo Codice degli Appalti ex D.Lg.vo n. 36/2026 non prevede più l’obbligo di valutare le offerte economiche, applicando il criterio matematico della cd. interpolazione lineare (cfr. Allegato G al DPR n. 207/2010), mediante l’attribuzione alla migliore offerta del punteggio massimo (nella specie, 20 punti) ed alle altre offerte un punteggio intermedio tra 0 (zero), che va assegnato ad un’eventuale offerta pari all’importo a base di gara, ed il punteggio massimo assegnabile, va rilevato che il vigente l’art. 108 D.Lg.vo n. 36/2023, nel disciplinare i criteri di aggiudicazione, al comma 7:
-nel primo periodo statuisce che il bando indica “i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato”;
-nel quinto periodo richiama “i princìpi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità”.
Pertanto, pur tenendo conto dell’ampia discrezionalità della stazione appaltante nella determinazione del criterio di valutazione delle offerte economiche, deve ritenersi che, nella specie, l’impugnata formula matematica “P=20 x Rmax/Rx” viola il principio di proporzionalità, perché non determina un’apprezzabile differenza di punteggio tra offerte economiche, che offrono ribassi notevolmente distanti tra loro, con l’attribuzione a tali offerte, di importi sensibilmente differenti tra loro (nell’ordine di oltre 200.000 Euro), di punteggi molto vicini al punteggio massimo di 20 punti, prestabilito dal bando di gara.
Dalla predetta violazione del principio di proporzionalità discende che la procedura aperta di cui è causa va interamente annullata, con la conseguente ripetizione della gara in questione.
Al riguardo, va rilevato che, in ogni caso, il Giudice Amministrativo non può procedere ad un’operazione di ortopedia del procedimento di evidenza pubblica, applicando, in sostituzione dell’illegittima formula matematica prevista dal bando di gara, un altro criterio di valutazione delle offerte economiche; tale operazione oltre ad invadere il campo riservato alla discrezionalità dell’Amministrazione, comporterebbe anche la violazione del fondamentale principio della par condicio tra i concorrenti, oltre a quello dell’affidamento in quanto deve presumersi che tutti i partecipanti alla gara in questione abbiano articolato le offerte economiche, tenendo conto della formula matematica, prevista dal bando di gara, che consentiva di ottenere un punteggio alto anche nel caso di un ribasso modesto, e perciò si sono concentrati maggiormente nella formulazione dell’offerta tecnica.
Pertanto, deve ritenersi che risulta necessario ripetere la gara in esame, previa riformulazione della lex specialis.
A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso in esame e per l’effetto l’annullamento dell’impugnato provvedimento di aggiudicazione ex Determinazione n. 792 del 13.8.2025 e del contestato paragrafo del bando di gara, intitolato “Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica”.
Infine, va precisato che, poiché non può essere disposta l’aggiudicazione dell’appalto di cui è causa in favore della ricorrente, i predetti annullamenti costituiscono risarcimento in forma specifica, in quanto l’inevitabile ripetizione della gara restituisce alla ricorrente la chance di risultare aggiudicataria dell’appalto in questione.
Sussistono eccezionali motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, eccetto il Contributo Unificato, il quale va posto a carico del Comune di Avigliano.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento di aggiudicazione ex Determinazione n. 792 del 13.8.2025 ed il contestato paragrafo del bando di gara, intitolato “Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica”, nei sensi indicati in motivazione.
Spese compensate, con la condanna del Comune di Avigliano al rimborso del Contributo Unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FA SA, Presidente
PA ST, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA ST | FA SA |
IL SEGRETARIO