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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/11/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. 3230/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio:
(C.F. ), nata ad [...], il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente, in Via Xiacche N. 19, elettivamente domiciliata in Augusta, Via XIV Ottobre n. 100, presso lo studio dell'avv. Lanteri Rosaria, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nato ad [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2
residente, in Via Xiacche N. 19, elettivamente domiciliato in Augusta, Via XIV Ottobre n. 100, presso lo studio dell'avv. Lanteri Rosaria, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero (visto del 3/2/2025);
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 10/11/2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 43/2025 pubblicata in data 15/01/2025 questo Tribunale ha pronunziato la separazione personale dei coniugi in epigrafe in accoglimento del ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 2/8/2024 con cui i predetti hanno cumulativamente chiesto la pronunzia di separazione personale e di scioglimento del matrimonio.
Con separata ordinanza emessa in pari data si è disposto per la trattazione della domanda di divorzio.
La causa è stata infine rimessa all'udienza del 10/11/2025 sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed indi rimessa al collegio per l decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 3/2/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, passata in giudicato, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Augusta.
2. Confermare l'assegnazione della ex casa coniugale ubicata nel Comune di Augusta in Via Xiacche
n. 19 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della sig.ra avente su detta Parte_1 casa il diritto di abitazione giusto atto compravendita dell'11/8/2006 rogato dal notaio Persona_1
in Augusta.
[...]
3. Determinare in €400,00 l'importo dell'assegno divorzile che il sig. verserà alla Parte_2
sig.ra entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato Parte_1
automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
4. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.” La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici ed il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P. Q. M
il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , celebrato Parte_1 Parte_2
ad Augusta, con rito civile, in data 14/7/2004 (Atto trascritto nel Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 17, Parte 1, Uff. 1, Anno 2004), alle condizioni di cui in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte.
ORDINA
all'Ufficiale di stato civile del Comune di AUGUSTA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 14/11/2025
Il Presidente
dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio:
(C.F. ), nata ad [...], il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente, in Via Xiacche N. 19, elettivamente domiciliata in Augusta, Via XIV Ottobre n. 100, presso lo studio dell'avv. Lanteri Rosaria, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nato ad [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2
residente, in Via Xiacche N. 19, elettivamente domiciliato in Augusta, Via XIV Ottobre n. 100, presso lo studio dell'avv. Lanteri Rosaria, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero (visto del 3/2/2025);
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 10/11/2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 43/2025 pubblicata in data 15/01/2025 questo Tribunale ha pronunziato la separazione personale dei coniugi in epigrafe in accoglimento del ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 2/8/2024 con cui i predetti hanno cumulativamente chiesto la pronunzia di separazione personale e di scioglimento del matrimonio.
Con separata ordinanza emessa in pari data si è disposto per la trattazione della domanda di divorzio.
La causa è stata infine rimessa all'udienza del 10/11/2025 sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed indi rimessa al collegio per l decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 3/2/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, passata in giudicato, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Augusta.
2. Confermare l'assegnazione della ex casa coniugale ubicata nel Comune di Augusta in Via Xiacche
n. 19 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della sig.ra avente su detta Parte_1 casa il diritto di abitazione giusto atto compravendita dell'11/8/2006 rogato dal notaio Persona_1
in Augusta.
[...]
3. Determinare in €400,00 l'importo dell'assegno divorzile che il sig. verserà alla Parte_2
sig.ra entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato Parte_1
automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
4. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.” La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici ed il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P. Q. M
il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , celebrato Parte_1 Parte_2
ad Augusta, con rito civile, in data 14/7/2004 (Atto trascritto nel Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 17, Parte 1, Uff. 1, Anno 2004), alle condizioni di cui in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte.
ORDINA
all'Ufficiale di stato civile del Comune di AUGUSTA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 14/11/2025
Il Presidente
dott.ssa Veronica Milone