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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/10/2025, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 903/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 903/2019 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. DE VITO
[...] C.F._2
AR EL
ATTORI
contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
) e (C.F. ), C.F._4 Controparte_3 C.F._5 rappresentati e difesi dall'avv. SCORZA GENNARO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_4 C.F._6 dall'avv. RETEZ FELICE DOMENICO
CONVENUTI
OGGETTO
Usucapione.
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
All'udienza del 09.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio, Parte_1 Parte_2 innanzi all'intestato Tribunale, , e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
chiedendo che fosse dichiarato in favore di essi attori l'acquisto, per Controparte_4 intervenuta usucapione ordinaria, della proprietà del terreno identificato nel Catasto Terreni del Comune di Scilla al foglio di mappa 9, particella 45, e del fabbricato identificato nel
Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio di mappa 9, particella 1403, formalmente intestati a , deceduto nel 1995, al quale è succeduta Persona_1
e ad , deceduto nel 2001, al quale sono succeduti Controparte_4 Controparte_5
, e . Controparte_1 CP_2 Controparte_3
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto di possedere, da oltre vent'anni, in particolare dal 1997, gli immobili in modo esclusivo, pacifico, ininterrotto e pubblico.
Hanno poi allegato di aver sempre utilizzato in via esclusiva, nell'assoluta indifferenza dei convenuti e dei loro danti causa, sia il terreno che il piccolo fabbricato (nel quale l'attore aveva anche fissato la propria residenza dal 21.12.1999), Parte_2 realizzando opere di edificazione e miglioria, apponendo agli accessi dei beni cancelli chiusi da lucchetti dei quali erano i soli a possedere le chiavi, compiendo opere di pulizia del terreno e concludendo contratti di somministrazione di acqua ed energia elettrica.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06.12.2019, si sono costituiti in giudizio e , eccependo, in via preliminare, il difetto di Controparte_1 CP_2 legittimazione attiva degli attori;
nel merito, hanno contestato la sussistenza dei presupposti della dedotta fattispecie acquisitiva e hanno chiesto il rigetto della domanda avanzata da controparte.
pagina 2 di 14 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07.12.2020, si è costituita in giudizio confermando le circostanze di fatto allegate dagli attori Controparte_4 nell'atto di citazione e chiedendo l'accoglimento della domanda proposta dai medesimi.
Con ordinanza del 04.02.2021, è stata dichiara la contumacia della convenuta CP_3
, la quale, sebbene ritualmente citata, non si era costituita in giudizio.
[...]
Successivamente, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09.02.2021, si è costituita in giudizio , eccependo, in via preliminare, il difetto di Controparte_3 legittimazione attiva degli attori;
nel merito, ha contestato la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda avanzata dalla controparte e ne ha chiesto il rigetto.
All'udienza del 23.06.2021, è stata dunque revocata la declaratoria di contumacia di pronunciata con la precedente ordinanza del 04.02.2021. Controparte_3
La causa è stata poi istruita mediante la produzione documentale delle parti e l'escussione dei testimoni indicati dagli attori e dai convenuti . CP_3
All'udienza del 09.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine ridotto di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
1. I convenuti , e hanno eccepito, in Controparte_1 CP_2 Controparte_3 via preliminare, il difetto di legittimazione attiva degli attori.
L'eccezione è infondata.
Com'è noto, in virtù della distinzione tra questioni processuali concernenti la legittimazione ad agire o a contraddire, da un lato, e questioni di merito relative alla titolarità attiva e passiva del rapporto dedotto in giudizio, dall'altro lato (cfr. Cass. Civ.,
Sez. Un., 8573/1990), la verifica della legittimazione ad agire o a contraddire deve essere effettuata solo in base alla domanda, cioè in base al diritto o rapporto sostanziale così come dedotto in giudizio dall'attore, indipendentemente dalla sua effettiva esistenza.
pagina 3 di 14 La legittimazione ad agire o a contraddire difetta, quindi, solo quando dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui chiede l'affermazione o il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità in capo all'attore e in capo al convenuto delle posizioni attive e passive dedotte nella domanda.
Nel caso in esame, e hanno dedotto di Parte_1 Parte_2 possedere, da oltre vent'anni, gli immobili oggetto di causa in modo esclusivo, pacifico, ininterrotto e pubblico e di esserne dunque divenuti proprietari per intervenuta usucapione ordinaria ex art. 1158 c.c.
Tali affermazioni – a prescindere dalla sua fondatezza, la cui verifica attiene al merito della controversia – sono sufficienti per radicare la legittimazione attiva in capo agli attori.
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva di parte attrice sollevata da CP_1
, e deve pertanto essere rigettata.
[...] CP_2 Controparte_3
2. Venendo ora al merito, e hanno Parte_1 Parte_2 agito in giudizio al fine di essere dichiarati proprietari, per intervenuta usucapione ordinaria, del terreno identificato nel Catasto Terreni del Comune di Scilla al foglio di mappa 9, particella 45, e del fabbricato identificato nel Catasto Fabbricati del medesimo
Comune al foglio di mappa 9, particella 1403, formalmente appartenenti ai convenuti.
Al riguardo, si deve innanzitutto evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti , la presente domanda di usucapione non ha ad oggetto un bene comune;
CP_3 la domanda, infatti, non è stata proposta da due comproprietari pro indiviso nei confronti degli altri, ma da soggetti terzi, atteso che gli attori hanno rinunciato all'eredità del padre
(cfr. all. 16 di parte attrice). Persona_1
Ciò premesso, giova rammentare che l'acquisto della proprietà per usucapione ordinaria di beni immobili ai sensi dell'art. 1158 c.c. presuppone un comportamento umano – c.d. corpus possessionis – continuo, non interrotto, pacifico e pubblico, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla res, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge – cioè 20 anni –, un potere corrispondente a quello del proprietario, che sia rivelatore anche pagina 4 di 14 all'esterno di una indiscussa, esclusiva e piena signoria sulla cosa, a cui corrisponda per la stessa durata l'inerzia del titolare formale del bene, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore;
il corpus possessionis deve inoltre essere accompagnato, per tutto il periodo di tempo richiesto dalla legge, dall'animo di tenere la cosa come propria – c.d. animus rem sibi habendi –, cioè dalla volontà di escludere gli altri dalle facoltà di godimento e di disposizione del bene.
Colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova del c.d. corpus possessionis, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c.; dalla presunzione discendente dall'art. 1141, comma 1, c.c. deriva invece un'inversione dell'onere della prova in punto di animus possidendi, sicché non spetta al possessore provare l'esistenza di tale elemento soggettivo, essendo invece onere della parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrarne la mancanza (Cass. Civ. 25095/2022).
Applicando tali principi al caso in esame, ritiene questo Giudice che gli attori abbiano reso dimostrazione della continuativa ultraventennale disponibilità degli immobili oggetto di causa, che si è concretizzata nell'utilizzazione e nella realizzazione di opere sui beni, nonché nell'esclusione dei terzi dal godimento degli immobili – condotte, queste, costituenti tipico atto di esercizio del diritto dominicale –.
In questo senso si sono infatti concordemente espressi i testimoni degli attori escussi nel corso del giudizio.
In particolare, il testimone ha riferito: «conosco i fatti di Testimone_1 causa in quanto io sono amico degli attori;
conosco dal 1995 in quanto feci da lui Pt_2 un corso da sommozzatore sub. Preciso che conosco i luoghi di causa in quanto Pt_2 faceva base estiva del suo negozio di sub proprio nella casa posta ai confini di
[...]
Chianalea oggetto di causa. Confermo la circostanza n.81; preciso di avere sempre visto
pagina 5 di 14 nei luoghi in questione soltanto gli attori;
preciso inoltre che sono stato io ad aiutarlo nella realizzazione di opere di rifacimento e miglioria, come ad esempio le scale e la recinzione;
preciso inoltre che fin dal 1995 e fino a tutt'oggi aiuto i due fratelli nella cura del terreno;
in particolare ripianiamo il terreno dopo le piogge invernali e ripariamo la recinzione ove occorre. Confermo le circostanza di cui alle lettere a)2 e b)3 della memoria di parte attrice;
io non conosco i convenuti, ma al di fuori degli odierni attori nel terreno e nel fabbricato oggetto di causa io non ho mai visto altre persone;
gli immobili in questione, almeno da quando io conosco gli attori, sono sempre stati nella disponibilità di questi e di nessun altro. Io con gli attori trascorro negli immobili in questione la maggior parte del mio tempo libero durante la stagione estiva;
di inverno è anche capitato che dovendo fare immersioni, ci recassimo nei predetti immobili che fungono da appoggio per l'attività sub.
Il fabbricato è composto da una cucina soggiorno e un bagno;
è piccolo ma funzionale per
l'utilizzo che ne abbiamo sempre fatto. Nella tettoia che separa la casa dal terreno si trova un compressore che serve per le ricariche delle bombole sub. Nel terreno come ho già detto mi sono occupato anch'io insieme agli attori, pulendolo e livellandolo specialmente dopo le piogge;
gli attori a proprie spese provvedono al rifacimento delle recinzioni;
ci sono degli alberi da frutto ma sono selvatici» (cfr. verbale dell'udienza del 26.04.2023).
La testimone ha invece dichiarato: «conosco i fatti di causa in quanto Testimone_2 io risiedo da oltre 40 anni a circa 100 metri di distanza dai luoghi di causa;
precisamente la mia casa si trova nella stessa strada in cui si trova quella degli attori. Confermo il capo
84 della citazione;
posso affermare che da oltre venti anni io ho sempre visto nella casa e nel terreno in questione solo gli attori;
questi si prendono ancora oggi cura del terreno e
da lucchetti dei quali sono i soli a possedere le chiavi, compiendo opere di pulizia del terreno, accendendo contratti di somministrazione di acqua ed elettricità (cfr. all.ti sub13)? 2 Vero che si è recato più volte sui luoghi di causa ed ivi ha visto al loro interno solo ed esclusivamente gli odierni attori? 3 Vero che non ha mai visto sui luoghi di causa né gli odierni convenuti né i loro danti causa signori CP_5
e ?
[...] Controparte_6 4 Vero che gli attori hanno sempre utilizzato in via esclusiva, nell'assoluta indifferenza degli odierni convenuti e dei loro danti causa, sia il terreno che il piccolo edificio (presso il quale il sig. ha Parte_2 addirittura stabilito la propria residenza dal 21.12.1999 come da certificato di residenza storico allegato sub 12), compiendo opere di edificazione e miglioria (realizzazione di scalinate di accesso, creazione e pavimentazione del cortiletto e del muretto perimetrale), apponendo agli accessi alla proprietà cancelli chiusi da lucchetti dei quali sono i soli a possedere le chiavi, compiendo opere di pulizia del terreno, accendendo contratti di somministrazione di acqua ed elettricità (cfr. all.ti sub13)?
pagina 6 di 14 risiede nella predetta casa;
so questo fatto perché la posta di Parte_2 Pt_2 per errore a volte viene messa nella mia buca e io provvedo a consegnarla allo
[...] stesso. Posso dire di avere visto gli attori recarsi sui luoghi in alcuni periodi dell'anno per provvedere alla pulizia del giardino anche con aiutanti. Ricordo dei rumeni che in più occasioni li hanno aiutati;
ricordo che io ho consegnato loro bottiglie di acqua per dissetarsi. Non mi risulta che altre persone si siano recati negli anni nel predetto terreno dove io ho sempre visto gli attori. Posso dire che da oltre venti anni nel cortile-terrazzino recintato in legno antistante il terreno e la casa degli attori questi vi hanno sempre mantenuto un ombrellone con tavolo e sedie;
su detto terrazzino si affacciano due finestre piccole della casa attorea. I confini dell'immobile non sono stati oggetto di manutenzione ad opera degli attori, perché, per quel che ricordo, sono ancora oggi dei muri a secco mantenuti nelle stesse condizioni in cui sono stati al tempo realizzati. Oltre ad occuparsi di pulizia del terreno e della cura degli alberi, io fo visto sempre e soltanto gli attori realizzare interventi di manutenzione nella casa. Ad esempio, ricordo che oltre 30 anni fa la casa degli attori fu coinvolta in un incendio e sono stati loro a ricostruire il tetto ed il tutto, in quanto dopo l'incendio erano rimati soltanto i muri. Inoltre ho visto nel corso degli ultimi 30 anni gli stessi attori provvedere alla manutenzione periodica della casa, come riparare tetto, il serbatoio dell'acqua, le tubature, pitturazioni esterne come da ultimo operata con una macchinetta a spruzzo. Preciso che la casa attorea è ubicata vicino al mare e pertanto questa necessita di continue manutenzioni specialmente prima dell'estate per essere meglio fruita. Confermo la circostanza di cui al capo a)5; io mi sono recata spesso nella casa in questione e ho portato da casa mia ai ragazzi nel corso di oltre venti anni sempre qualcosa mangiare;
mi piace cucinare e ho spesso portato cibo ai due ragazzi specialmente d'estate ed anche quando erano impegnati nella scuola di sub;
preciso che anche nel periodo invernale se mi capita di cucinare qualcosa di particolare, la porto ai ragazzi. Abbiamo da anni ottimi rapporti di vicinato. Confermo la circostanza
b)6; io non conosco i convenuti. Posso affermare con certezza che le chiavi del terreno e
pagina 7 di 14 della casa sono da sempre stati in possesso soltanto degli attori;
sono a conoscenza di ciò perché quando mio marito aveva bisogno della legna per costruire imbarcazioni, questo ha sempre richiesto le chiavi agli attori che custodivano detta legna nel loro terreno. Nel terreno e nella casa degli attori si accede da un unico cancello. Da una parte si va al terreno e dall'altra si va verso la casa. Il cancello è chiuso con il lucchetto e esiste da sempre quindi da oltre 40 anni. vive stabilmente nella casa oggetto di causa Pt_2 insieme alla sua famiglia. viene spesso a trovare il fratello e vi risiede CP_1 maggiormente nel periodo estivo. Che io ricordo, la casa degli attori è rimasta immutata nelle dimensioni. Gli attori hanno provveduto alla sua manutenzione e non ricordo se abbiamo apportato innovazioni, come scalinate. Io non conosco la signora;
io CP_4 negli anni ho sempre visto i due ragazzi in questa casa;
non conosco chi sia la madre degli attori;
a me non è mai stata presentata dai ragazzi la loro madre. Nel terreno all'ingresso vi è un albero da frutto, vi sono nel terreno altri alberi sempre da frutto, e alberi selvatici che hanno una fioritura in primavera odorosa e di colore bianco, a grappoli. Io non so se i due ragazzi al tempo dell'incendio per la ricostruzione della casa si sono avvalsi di maestranze o hanno provveduto loro personalmente» (cfr. verbale dell'udienza del
27.09.2023).
Infine, il testimone ha riferito: «conosco gli attori da oltre Testimone_3 trent'anni; io sono un loro amico da anni;
sono sempre andato a trovare gli stessi nella casa e nel terreno oggetto di causa, sia nei mesi estivi ma anche in quelli invernali.
Confermo la circostanza di cui al n.8)7; tutte le volte che mi sono recato nella casa degli attori di cui sono stato spesso ospite io ho sempre visto solo questi ultimi nell'immobile; non ho mai incontrato nei luoghi persone che si atteggiassero da proprietari come invece si sono sempre atteggiati gli attori. Nel corso degli anni gli attori hanno sempre provveduto alla manutenzione della casa e del giardino;
entrambi i fratelli si rivolgevano
pagina 8 di 14 sempre e negli anni a mio padre che era un muratore, per consigli su come potessero riparare muri o quant'altro o rinfrescare pareti esterne e interne. Mi risulta che gli attori fossero amanti del “fai da te”, e che si occupassero personalmente delle piccole manutenzioni. Posso dire inoltre che le scale di accesso che sono vicino al mare ed in pietra sono state sempre riparate dagli attori;
le scale in cemento ed una rampa che ha pavimentazione a cotto è stata risistemata negli anni sempre dagli attori. Confermo la circostanza di cui al capo a)8. Non conosco i convenuti. Confermo il capo b)9. Ricordo che mi fu presentata la madre degli attori dagli stessi attori quando eravamo ragazzi, ma ricordo che eravamo per strada e fu una presentazione veloce e superficiale. So che la madre si chiamava ma non sapevo né so il cognome;
per me era la signora CP_4
Io, nella casa e nel terreno oggetto di causa, non ho mai incontrato o visto la Pt_2 signora alias , tutte le volte che mi sono recato a trovare gli attori. Circa Pt_2 CP_4
30 anni fa, quando io conobbi i ragazzi, mi risulta che la casa in questione era stata assai danneggiata da un incendio;
posso dire che sono stati gli attori a sistemarla per come io
l'ho successivamente vista e vissuta insieme agli attori. Tutte le volte che mi sono recato nella casa oggetto di causa ho sempre trovato o o o entrambi, ed anche nel CP_1 Pt_2 periodo invernale;
ricordo che io regalai un camino agli attori per la detta casa per il freddo invernare, ma gli attori lo hanno trasformato in brace esterna e ubicata nella parte esterna in un'area con pavimento a mattoni. All'interno la casa sembra un monolocale in cui ci sono i letti soppalcati e un tavolo nell'area sotto adibita a cucina e sempre sotto vi è un piccolo bagno;
l'esterno invece è molto grande. Nell'ultimo periodo, io mi sono recato nella proprietà degli attori solo d'estate; mi risulta che ha una bambina, mentre CP_1 ha due figli. vi ha vissuto stabilmente per anni anche d'inverno; mi risulta Pt_2 CP_1 che anche vi abbia abitato per anni. Fino alla scorsa estate io ho incontrato Pt_2
in questa casa. Nel periodo invernale per miei problemi personali non mi sono CP_1 recato nell'ultimo anno a trovare gli attori in questa casa. Mi risulta che alla casa si accede dal cancello lato strada;
inoltre vi è un cancello lato mare;
da entrambi si accede
pagina 9 di 14 anche al terreno. Un cancello ha il lucchetto oltre la serratura;
l'altro cancello ha solo il lucchetto. Le chiavi di questi cancelli li hanno sempre avuti gli attori;
preciso che anche io li ho avute le dette chiavi, ma mi sono state consegnate dagli attori quando eravamo giovani ragazzi» (cfr. verbale dell'udienza del 27.09.2023).
Ebbene, ritiene questo Giudice che non vi sia motivo di dubitare dell'attendibilità e della connessa veridicità del narrato dei testimoni, non essendo condivisibili i dubbi sollevati da parte convenuta negli scritti conclusivi.
I testimoni hanno infatti concordemente riferito che e Parte_1 [...]
detenevano in via esclusiva le chiavi per accedere agli immobili e che gli Parte_2 stessi utilizzavano, sia nel periodo estivo che in quello invernale, il fabbricato e provvedevano anche alla manutenzione e alla realizzazione di opere di miglioria dell'abitazione e alla cura del giardino.
Tali dichiarazioni, che in parte trovano riscontro anche nella produzione documentale degli attori (cfr. all. 12 e 13 di parte attrice), forniscono elementi sufficienti a ritenere provato il possesso esclusivo degli immobili oggetto di causa da parte di Parte_1
e per i venti anni utili all'usucapione.
[...] Parte_2
Tali condotte, effettuate senza chiedere autorizzazioni o consensi ad alcuno, costituiscono, infatti, un contegno idoneo a dimostrare inequivocabilmente il possesso esclusivo e pubblico esercitato dagli attori sugli immobili oggetto di causa, con palese manifestazione del volere diretto tanto ad escludere qualsiasi altrui possesso o godimento, quanto ad esercitare il diritto in via esclusiva.
Non è inoltre emerso che i convenuti o altri soggetti abbiano, nel corso degli anni, avanzato pretese sui beni dedotti in lite, compiuto atti di possesso sugli stessi o, infine, intrapreso azioni legali.
Non è stato nemmeno provato che anche i convenuti fossero in possesso delle CP_3 chiavi per accedere agli immobili di cui si discute.
Al riguardo si deve evidenziare che la testimone incaricata dai Testimone_4 convenuti di recarsi nei luoghi oggetto di causa per verificare lo stato dei beni, ha CP_3
pagina 10 di 14 riferito di non aver avuto accesso agli immobili e di aver scattato le fotografie dall'esterno
(cfr. verbale dell'udienza del 13.12.2023).
Da tali dichiarazioni è possibile evincere, in via presuntiva, che i convenuti non fossero in possesso delle relative chiavi perché altrimenti le avrebbero certamente consegnate al perito per consentirgli di accedere al terreno e, soprattutto, al fabbricato onde ottenere una più completa e dettagliata valutazione dello stato dei beni.
Occorre poi rilevare che i convenuti , sui quali ricadeva il relativo onere ex art. CP_3
2697 c.c., non hanno fornito alcuna prova dell'asserita tolleranza, da parte loro, del potere di fatto esercitato, in via esclusiva, dagli attori sugli immobili oggetto di causa.
Com'è noto, infatti, poiché l'uso prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest'ultima configurabile, di regola, nei casi di transitorietà ed occasionalità, in presenza di un esercizio sistematico, reiterato e di non modesta entità di un potere di fatto sulla cosa, spetta a chi lo abbia subito l'onere di dimostrare che lo stesso è stato dovuto a mera tolleranza (ex multis, Cass. Civ. 3404/2009).
Né la tolleranza, nel caso in esame, può essere desunta da particolari rapporti intercorrenti tra le odierne parti in causa, non essendo emerso che tra gli attori e i convenuti vi sia un vincolo di parentela idoneo, almeno in astratto, a giustificare il CP_3 mantenimento della tolleranza per un lungo periodo di tempo.
Infine, i convenuti non hanno dimostrato l'assenza dell'animus possidendi in CP_3 capo agli attori.
Per quanto riguarda l'animus possidendi, si deve infatti ricordare che dalla presunzione discendente dall'art. 1141, comma 1, c.c. deriva un'inversione dell'onere della prova in punto di animus possidendi, sicché non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, ma è onere della parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrarne la mancanza (Cass. Civ. 25095/2022).
Ebbene, le proposte di trasferimento della proprietà dei beni di cui si discute prodotte in giudizio dai convenuti non provengono direttamente dagli attori, ma dalla loro CP_3
pagina 11 di 14 madre e non vi è prova che quest'ultima stesse agendo sulla base di uno Controparte_4 specifico incarico affidatole dai figli (cfr. all. 1 e 2 di parte convenuta).
Ad ogni modo, è opportuno rammentare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'animus possidendi necessario all'acquisto della proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa non consiste nella convinzione di essere proprietario, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione; ne consegue che la consapevolezza di possedere senza titolo ed il compimento di attività negoziali o di altra natura, finalizzate a ottenere il trasferimento della proprietà del bene posseduto o la stabilità sul piano formale della situazione giuridica rispetto ad esso non esclude che il possesso sia utile ai fini dell'usucapione (ex multis, Cass.
Civ. 9671/2014, Cass. Civ. 10230/2002).
Peraltro, le proposte avanzate da anche se fossero effettivamente Controparte_4 riferibili agli odierni attori, non farebbero comunque emergere una loro volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al titolare (cfr. Cass. Civ. 14654/2006), trattandosi di condotte del tutto compatibili con la mera intenzione di regolarizzare un rapporto di fatto e inidonee ad incidere sul dominio esercitato dal possessore sulla res (cfr. Cass. Civ.
14654/2006).
Infine, del tutto irrilevante in questa sede è la rinuncia, da parte degli attori, all'eredità del padre , già comproprietario dei beni oggetto di causa. Persona_2
Gli attori non hanno infatti agito in giudizio facendo valere l'istituto della successione nel possesso di cui all'art. 1146, comma 1, c.c., ma hanno dedotto l'esistenza di un autonomo potere di fatto sugli immobili, del tutto slegato da quello eventualmente esercitato in precedenza dal padre.
Tutto ciò considerato, ritiene questo Giudice che, sussistendo il corpus e l'animus, si sia perfezionata, a favore degli attori, la fattispecie di acquisto della proprietà degli immobili oggetto di causa a titolo originario per usucapione ex art. 1158 c.c. per il possesso protratto per oltre venti anni in modo continuo, non interrotto e non viziato.
pagina 12 di 14 e devono pertanto essere dichiarati Parte_1 Parte_2 proprietari esclusivi, per intervenuta usucapione ordinaria, del terreno identificato nel
Catasto Terreni del Comune di Scilla al foglio di mappa 9, particella 45, e del fabbricato identificato nel Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio di mappa 9, particella
1403.
3. In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., CP_1
, e devono essere condannati, in solido tra loro, a
[...] CP_2 Controparte_3 rifondere le spese di lite degli attori, la cui liquidazione verrà effettuata direttamente nel dispositivo, sulla base dei parametri indicati dal d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, tenuto conto del valore della controversia
(calcolato ai sensi dell'art. 15 c.p.c.), con applicazione dei valori medi di riferimento per la fase di studio, la fase introduttiva, la fase istruttoria e la fase decisionale, ridotti, tuttavia, della metà in considerazione della semplicità delle questioni trattate.
Appare invece equo compensare integralmente le spese di lite tra gli attori e la convenuta atteso che quest'ultima non si è opposta all'accoglimento Controparte_4 della domanda avanzata da e . Parte_1 Parte_2
4. Si deve infine evidenziare che la presente sentenza è un titolo che l' CP_7
è tenuto a trascrivere ai sensi dell'art. 2651 c.c., senza necessità di uno specifico
[...] ordine o di una specifica autorizzazione da parte del Giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara che e sono Parte_1 Parte_2 divenuti proprietari esclusivi, per intervenuta usucapione ordinaria, del terreno identificato nel Catasto Terreni del Comune di Scilla al foglio di mappa 9, particella
45, e del fabbricato identificato nel Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio di mappa 9, particella 1403,
pagina 13 di 14 2. condanna , e , in solido tra loro, a Controparte_1 CP_2 Controparte_3 rimborsare agli attori le spese di lite, che si liquidano in euro 2.538,50 per compenso ed in euro 264,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA – se dovuta – e C.P.A.,
3. compensa integralmente le spese di lite tra gli attori e Controparte_4
Sentenza soggetta a trascrizione ex art. 2651 c.c.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 08/10/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vero che gli attori hanno sempre utilizzato in via esclusiva, nell'assoluta indifferenza degli odierni convenuti e dei loro danti causa, sia il terreno che il piccolo edificio (presso il quale il sig. ha Parte_2 addirittura stabilito la propria residenza dal 21.12.1999 come da certificato di residenza storico allegato sub 12), compiendo opere di edificazione e miglioria (realizzazione di scalinate di accesso, creazione e pavimentazione del cortiletto e del muretto perimetrale), apponendo agli accessi alla proprietà cancelli chiusi 5 Vero che si è recato più volte sui luoghi di causa ed ivi ha visto al loro interno solo ed esclusivamente gli odierni attori? 6 Vero che non ha mai visto sui luoghi di causa né gli odierni convenuti né i loro danti causa signori CP_5
e ?
[...] Controparte_6 7 Vero che gli attori hanno sempre utilizzato in via esclusiva, nell'assoluta indifferenza degli odierni convenuti e dei loro danti causa, sia il terreno che il piccolo edificio (presso il quale il sig. ha Parte_2 addirittura stabilito la propria residenza dal 21.12.1999 come da certificato di residenza storico allegato sub 12), compiendo opere di edificazione e miglioria (realizzazione di scalinate di accesso, creazione e pavimentazione del cortiletto e del muretto perimetrale), apponendo agli accessi alla proprietà cancelli chiusi da lucchetti dei quali sono i soli a possedere le chiavi, compiendo opere di pulizia del terreno, accendendo contratti di somministrazione di acqua ed elettricità (cfr. all.ti sub13)? 8 Vero che si è recato più volte sui luoghi di causa ed ivi ha visto al loro interno solo ed esclusivamente gli odierni attori? 9 Vero che non ha mai visto sui luoghi di causa né gli odierni convenuti né i loro danti causa signori CP_5
e ?
[...] Controparte_6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 903/2019 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. DE VITO
[...] C.F._2
AR EL
ATTORI
contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
) e (C.F. ), C.F._4 Controparte_3 C.F._5 rappresentati e difesi dall'avv. SCORZA GENNARO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_4 C.F._6 dall'avv. RETEZ FELICE DOMENICO
CONVENUTI
OGGETTO
Usucapione.
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
All'udienza del 09.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio, Parte_1 Parte_2 innanzi all'intestato Tribunale, , e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
chiedendo che fosse dichiarato in favore di essi attori l'acquisto, per Controparte_4 intervenuta usucapione ordinaria, della proprietà del terreno identificato nel Catasto Terreni del Comune di Scilla al foglio di mappa 9, particella 45, e del fabbricato identificato nel
Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio di mappa 9, particella 1403, formalmente intestati a , deceduto nel 1995, al quale è succeduta Persona_1
e ad , deceduto nel 2001, al quale sono succeduti Controparte_4 Controparte_5
, e . Controparte_1 CP_2 Controparte_3
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto di possedere, da oltre vent'anni, in particolare dal 1997, gli immobili in modo esclusivo, pacifico, ininterrotto e pubblico.
Hanno poi allegato di aver sempre utilizzato in via esclusiva, nell'assoluta indifferenza dei convenuti e dei loro danti causa, sia il terreno che il piccolo fabbricato (nel quale l'attore aveva anche fissato la propria residenza dal 21.12.1999), Parte_2 realizzando opere di edificazione e miglioria, apponendo agli accessi dei beni cancelli chiusi da lucchetti dei quali erano i soli a possedere le chiavi, compiendo opere di pulizia del terreno e concludendo contratti di somministrazione di acqua ed energia elettrica.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06.12.2019, si sono costituiti in giudizio e , eccependo, in via preliminare, il difetto di Controparte_1 CP_2 legittimazione attiva degli attori;
nel merito, hanno contestato la sussistenza dei presupposti della dedotta fattispecie acquisitiva e hanno chiesto il rigetto della domanda avanzata da controparte.
pagina 2 di 14 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07.12.2020, si è costituita in giudizio confermando le circostanze di fatto allegate dagli attori Controparte_4 nell'atto di citazione e chiedendo l'accoglimento della domanda proposta dai medesimi.
Con ordinanza del 04.02.2021, è stata dichiara la contumacia della convenuta CP_3
, la quale, sebbene ritualmente citata, non si era costituita in giudizio.
[...]
Successivamente, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09.02.2021, si è costituita in giudizio , eccependo, in via preliminare, il difetto di Controparte_3 legittimazione attiva degli attori;
nel merito, ha contestato la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda avanzata dalla controparte e ne ha chiesto il rigetto.
All'udienza del 23.06.2021, è stata dunque revocata la declaratoria di contumacia di pronunciata con la precedente ordinanza del 04.02.2021. Controparte_3
La causa è stata poi istruita mediante la produzione documentale delle parti e l'escussione dei testimoni indicati dagli attori e dai convenuti . CP_3
All'udienza del 09.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine ridotto di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
1. I convenuti , e hanno eccepito, in Controparte_1 CP_2 Controparte_3 via preliminare, il difetto di legittimazione attiva degli attori.
L'eccezione è infondata.
Com'è noto, in virtù della distinzione tra questioni processuali concernenti la legittimazione ad agire o a contraddire, da un lato, e questioni di merito relative alla titolarità attiva e passiva del rapporto dedotto in giudizio, dall'altro lato (cfr. Cass. Civ.,
Sez. Un., 8573/1990), la verifica della legittimazione ad agire o a contraddire deve essere effettuata solo in base alla domanda, cioè in base al diritto o rapporto sostanziale così come dedotto in giudizio dall'attore, indipendentemente dalla sua effettiva esistenza.
pagina 3 di 14 La legittimazione ad agire o a contraddire difetta, quindi, solo quando dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui chiede l'affermazione o il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità in capo all'attore e in capo al convenuto delle posizioni attive e passive dedotte nella domanda.
Nel caso in esame, e hanno dedotto di Parte_1 Parte_2 possedere, da oltre vent'anni, gli immobili oggetto di causa in modo esclusivo, pacifico, ininterrotto e pubblico e di esserne dunque divenuti proprietari per intervenuta usucapione ordinaria ex art. 1158 c.c.
Tali affermazioni – a prescindere dalla sua fondatezza, la cui verifica attiene al merito della controversia – sono sufficienti per radicare la legittimazione attiva in capo agli attori.
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva di parte attrice sollevata da CP_1
, e deve pertanto essere rigettata.
[...] CP_2 Controparte_3
2. Venendo ora al merito, e hanno Parte_1 Parte_2 agito in giudizio al fine di essere dichiarati proprietari, per intervenuta usucapione ordinaria, del terreno identificato nel Catasto Terreni del Comune di Scilla al foglio di mappa 9, particella 45, e del fabbricato identificato nel Catasto Fabbricati del medesimo
Comune al foglio di mappa 9, particella 1403, formalmente appartenenti ai convenuti.
Al riguardo, si deve innanzitutto evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti , la presente domanda di usucapione non ha ad oggetto un bene comune;
CP_3 la domanda, infatti, non è stata proposta da due comproprietari pro indiviso nei confronti degli altri, ma da soggetti terzi, atteso che gli attori hanno rinunciato all'eredità del padre
(cfr. all. 16 di parte attrice). Persona_1
Ciò premesso, giova rammentare che l'acquisto della proprietà per usucapione ordinaria di beni immobili ai sensi dell'art. 1158 c.c. presuppone un comportamento umano – c.d. corpus possessionis – continuo, non interrotto, pacifico e pubblico, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla res, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge – cioè 20 anni –, un potere corrispondente a quello del proprietario, che sia rivelatore anche pagina 4 di 14 all'esterno di una indiscussa, esclusiva e piena signoria sulla cosa, a cui corrisponda per la stessa durata l'inerzia del titolare formale del bene, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore;
il corpus possessionis deve inoltre essere accompagnato, per tutto il periodo di tempo richiesto dalla legge, dall'animo di tenere la cosa come propria – c.d. animus rem sibi habendi –, cioè dalla volontà di escludere gli altri dalle facoltà di godimento e di disposizione del bene.
Colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova del c.d. corpus possessionis, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c.; dalla presunzione discendente dall'art. 1141, comma 1, c.c. deriva invece un'inversione dell'onere della prova in punto di animus possidendi, sicché non spetta al possessore provare l'esistenza di tale elemento soggettivo, essendo invece onere della parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrarne la mancanza (Cass. Civ. 25095/2022).
Applicando tali principi al caso in esame, ritiene questo Giudice che gli attori abbiano reso dimostrazione della continuativa ultraventennale disponibilità degli immobili oggetto di causa, che si è concretizzata nell'utilizzazione e nella realizzazione di opere sui beni, nonché nell'esclusione dei terzi dal godimento degli immobili – condotte, queste, costituenti tipico atto di esercizio del diritto dominicale –.
In questo senso si sono infatti concordemente espressi i testimoni degli attori escussi nel corso del giudizio.
In particolare, il testimone ha riferito: «conosco i fatti di Testimone_1 causa in quanto io sono amico degli attori;
conosco dal 1995 in quanto feci da lui Pt_2 un corso da sommozzatore sub. Preciso che conosco i luoghi di causa in quanto Pt_2 faceva base estiva del suo negozio di sub proprio nella casa posta ai confini di
[...]
Chianalea oggetto di causa. Confermo la circostanza n.81; preciso di avere sempre visto
pagina 5 di 14 nei luoghi in questione soltanto gli attori;
preciso inoltre che sono stato io ad aiutarlo nella realizzazione di opere di rifacimento e miglioria, come ad esempio le scale e la recinzione;
preciso inoltre che fin dal 1995 e fino a tutt'oggi aiuto i due fratelli nella cura del terreno;
in particolare ripianiamo il terreno dopo le piogge invernali e ripariamo la recinzione ove occorre. Confermo le circostanza di cui alle lettere a)2 e b)3 della memoria di parte attrice;
io non conosco i convenuti, ma al di fuori degli odierni attori nel terreno e nel fabbricato oggetto di causa io non ho mai visto altre persone;
gli immobili in questione, almeno da quando io conosco gli attori, sono sempre stati nella disponibilità di questi e di nessun altro. Io con gli attori trascorro negli immobili in questione la maggior parte del mio tempo libero durante la stagione estiva;
di inverno è anche capitato che dovendo fare immersioni, ci recassimo nei predetti immobili che fungono da appoggio per l'attività sub.
Il fabbricato è composto da una cucina soggiorno e un bagno;
è piccolo ma funzionale per
l'utilizzo che ne abbiamo sempre fatto. Nella tettoia che separa la casa dal terreno si trova un compressore che serve per le ricariche delle bombole sub. Nel terreno come ho già detto mi sono occupato anch'io insieme agli attori, pulendolo e livellandolo specialmente dopo le piogge;
gli attori a proprie spese provvedono al rifacimento delle recinzioni;
ci sono degli alberi da frutto ma sono selvatici» (cfr. verbale dell'udienza del 26.04.2023).
La testimone ha invece dichiarato: «conosco i fatti di causa in quanto Testimone_2 io risiedo da oltre 40 anni a circa 100 metri di distanza dai luoghi di causa;
precisamente la mia casa si trova nella stessa strada in cui si trova quella degli attori. Confermo il capo
84 della citazione;
posso affermare che da oltre venti anni io ho sempre visto nella casa e nel terreno in questione solo gli attori;
questi si prendono ancora oggi cura del terreno e
da lucchetti dei quali sono i soli a possedere le chiavi, compiendo opere di pulizia del terreno, accendendo contratti di somministrazione di acqua ed elettricità (cfr. all.ti sub13)? 2 Vero che si è recato più volte sui luoghi di causa ed ivi ha visto al loro interno solo ed esclusivamente gli odierni attori? 3 Vero che non ha mai visto sui luoghi di causa né gli odierni convenuti né i loro danti causa signori CP_5
e ?
[...] Controparte_6 4 Vero che gli attori hanno sempre utilizzato in via esclusiva, nell'assoluta indifferenza degli odierni convenuti e dei loro danti causa, sia il terreno che il piccolo edificio (presso il quale il sig. ha Parte_2 addirittura stabilito la propria residenza dal 21.12.1999 come da certificato di residenza storico allegato sub 12), compiendo opere di edificazione e miglioria (realizzazione di scalinate di accesso, creazione e pavimentazione del cortiletto e del muretto perimetrale), apponendo agli accessi alla proprietà cancelli chiusi da lucchetti dei quali sono i soli a possedere le chiavi, compiendo opere di pulizia del terreno, accendendo contratti di somministrazione di acqua ed elettricità (cfr. all.ti sub13)?
pagina 6 di 14 risiede nella predetta casa;
so questo fatto perché la posta di Parte_2 Pt_2 per errore a volte viene messa nella mia buca e io provvedo a consegnarla allo
[...] stesso. Posso dire di avere visto gli attori recarsi sui luoghi in alcuni periodi dell'anno per provvedere alla pulizia del giardino anche con aiutanti. Ricordo dei rumeni che in più occasioni li hanno aiutati;
ricordo che io ho consegnato loro bottiglie di acqua per dissetarsi. Non mi risulta che altre persone si siano recati negli anni nel predetto terreno dove io ho sempre visto gli attori. Posso dire che da oltre venti anni nel cortile-terrazzino recintato in legno antistante il terreno e la casa degli attori questi vi hanno sempre mantenuto un ombrellone con tavolo e sedie;
su detto terrazzino si affacciano due finestre piccole della casa attorea. I confini dell'immobile non sono stati oggetto di manutenzione ad opera degli attori, perché, per quel che ricordo, sono ancora oggi dei muri a secco mantenuti nelle stesse condizioni in cui sono stati al tempo realizzati. Oltre ad occuparsi di pulizia del terreno e della cura degli alberi, io fo visto sempre e soltanto gli attori realizzare interventi di manutenzione nella casa. Ad esempio, ricordo che oltre 30 anni fa la casa degli attori fu coinvolta in un incendio e sono stati loro a ricostruire il tetto ed il tutto, in quanto dopo l'incendio erano rimati soltanto i muri. Inoltre ho visto nel corso degli ultimi 30 anni gli stessi attori provvedere alla manutenzione periodica della casa, come riparare tetto, il serbatoio dell'acqua, le tubature, pitturazioni esterne come da ultimo operata con una macchinetta a spruzzo. Preciso che la casa attorea è ubicata vicino al mare e pertanto questa necessita di continue manutenzioni specialmente prima dell'estate per essere meglio fruita. Confermo la circostanza di cui al capo a)5; io mi sono recata spesso nella casa in questione e ho portato da casa mia ai ragazzi nel corso di oltre venti anni sempre qualcosa mangiare;
mi piace cucinare e ho spesso portato cibo ai due ragazzi specialmente d'estate ed anche quando erano impegnati nella scuola di sub;
preciso che anche nel periodo invernale se mi capita di cucinare qualcosa di particolare, la porto ai ragazzi. Abbiamo da anni ottimi rapporti di vicinato. Confermo la circostanza
b)6; io non conosco i convenuti. Posso affermare con certezza che le chiavi del terreno e
pagina 7 di 14 della casa sono da sempre stati in possesso soltanto degli attori;
sono a conoscenza di ciò perché quando mio marito aveva bisogno della legna per costruire imbarcazioni, questo ha sempre richiesto le chiavi agli attori che custodivano detta legna nel loro terreno. Nel terreno e nella casa degli attori si accede da un unico cancello. Da una parte si va al terreno e dall'altra si va verso la casa. Il cancello è chiuso con il lucchetto e esiste da sempre quindi da oltre 40 anni. vive stabilmente nella casa oggetto di causa Pt_2 insieme alla sua famiglia. viene spesso a trovare il fratello e vi risiede CP_1 maggiormente nel periodo estivo. Che io ricordo, la casa degli attori è rimasta immutata nelle dimensioni. Gli attori hanno provveduto alla sua manutenzione e non ricordo se abbiamo apportato innovazioni, come scalinate. Io non conosco la signora;
io CP_4 negli anni ho sempre visto i due ragazzi in questa casa;
non conosco chi sia la madre degli attori;
a me non è mai stata presentata dai ragazzi la loro madre. Nel terreno all'ingresso vi è un albero da frutto, vi sono nel terreno altri alberi sempre da frutto, e alberi selvatici che hanno una fioritura in primavera odorosa e di colore bianco, a grappoli. Io non so se i due ragazzi al tempo dell'incendio per la ricostruzione della casa si sono avvalsi di maestranze o hanno provveduto loro personalmente» (cfr. verbale dell'udienza del
27.09.2023).
Infine, il testimone ha riferito: «conosco gli attori da oltre Testimone_3 trent'anni; io sono un loro amico da anni;
sono sempre andato a trovare gli stessi nella casa e nel terreno oggetto di causa, sia nei mesi estivi ma anche in quelli invernali.
Confermo la circostanza di cui al n.8)7; tutte le volte che mi sono recato nella casa degli attori di cui sono stato spesso ospite io ho sempre visto solo questi ultimi nell'immobile; non ho mai incontrato nei luoghi persone che si atteggiassero da proprietari come invece si sono sempre atteggiati gli attori. Nel corso degli anni gli attori hanno sempre provveduto alla manutenzione della casa e del giardino;
entrambi i fratelli si rivolgevano
pagina 8 di 14 sempre e negli anni a mio padre che era un muratore, per consigli su come potessero riparare muri o quant'altro o rinfrescare pareti esterne e interne. Mi risulta che gli attori fossero amanti del “fai da te”, e che si occupassero personalmente delle piccole manutenzioni. Posso dire inoltre che le scale di accesso che sono vicino al mare ed in pietra sono state sempre riparate dagli attori;
le scale in cemento ed una rampa che ha pavimentazione a cotto è stata risistemata negli anni sempre dagli attori. Confermo la circostanza di cui al capo a)8. Non conosco i convenuti. Confermo il capo b)9. Ricordo che mi fu presentata la madre degli attori dagli stessi attori quando eravamo ragazzi, ma ricordo che eravamo per strada e fu una presentazione veloce e superficiale. So che la madre si chiamava ma non sapevo né so il cognome;
per me era la signora CP_4
Io, nella casa e nel terreno oggetto di causa, non ho mai incontrato o visto la Pt_2 signora alias , tutte le volte che mi sono recato a trovare gli attori. Circa Pt_2 CP_4
30 anni fa, quando io conobbi i ragazzi, mi risulta che la casa in questione era stata assai danneggiata da un incendio;
posso dire che sono stati gli attori a sistemarla per come io
l'ho successivamente vista e vissuta insieme agli attori. Tutte le volte che mi sono recato nella casa oggetto di causa ho sempre trovato o o o entrambi, ed anche nel CP_1 Pt_2 periodo invernale;
ricordo che io regalai un camino agli attori per la detta casa per il freddo invernare, ma gli attori lo hanno trasformato in brace esterna e ubicata nella parte esterna in un'area con pavimento a mattoni. All'interno la casa sembra un monolocale in cui ci sono i letti soppalcati e un tavolo nell'area sotto adibita a cucina e sempre sotto vi è un piccolo bagno;
l'esterno invece è molto grande. Nell'ultimo periodo, io mi sono recato nella proprietà degli attori solo d'estate; mi risulta che ha una bambina, mentre CP_1 ha due figli. vi ha vissuto stabilmente per anni anche d'inverno; mi risulta Pt_2 CP_1 che anche vi abbia abitato per anni. Fino alla scorsa estate io ho incontrato Pt_2
in questa casa. Nel periodo invernale per miei problemi personali non mi sono CP_1 recato nell'ultimo anno a trovare gli attori in questa casa. Mi risulta che alla casa si accede dal cancello lato strada;
inoltre vi è un cancello lato mare;
da entrambi si accede
pagina 9 di 14 anche al terreno. Un cancello ha il lucchetto oltre la serratura;
l'altro cancello ha solo il lucchetto. Le chiavi di questi cancelli li hanno sempre avuti gli attori;
preciso che anche io li ho avute le dette chiavi, ma mi sono state consegnate dagli attori quando eravamo giovani ragazzi» (cfr. verbale dell'udienza del 27.09.2023).
Ebbene, ritiene questo Giudice che non vi sia motivo di dubitare dell'attendibilità e della connessa veridicità del narrato dei testimoni, non essendo condivisibili i dubbi sollevati da parte convenuta negli scritti conclusivi.
I testimoni hanno infatti concordemente riferito che e Parte_1 [...]
detenevano in via esclusiva le chiavi per accedere agli immobili e che gli Parte_2 stessi utilizzavano, sia nel periodo estivo che in quello invernale, il fabbricato e provvedevano anche alla manutenzione e alla realizzazione di opere di miglioria dell'abitazione e alla cura del giardino.
Tali dichiarazioni, che in parte trovano riscontro anche nella produzione documentale degli attori (cfr. all. 12 e 13 di parte attrice), forniscono elementi sufficienti a ritenere provato il possesso esclusivo degli immobili oggetto di causa da parte di Parte_1
e per i venti anni utili all'usucapione.
[...] Parte_2
Tali condotte, effettuate senza chiedere autorizzazioni o consensi ad alcuno, costituiscono, infatti, un contegno idoneo a dimostrare inequivocabilmente il possesso esclusivo e pubblico esercitato dagli attori sugli immobili oggetto di causa, con palese manifestazione del volere diretto tanto ad escludere qualsiasi altrui possesso o godimento, quanto ad esercitare il diritto in via esclusiva.
Non è inoltre emerso che i convenuti o altri soggetti abbiano, nel corso degli anni, avanzato pretese sui beni dedotti in lite, compiuto atti di possesso sugli stessi o, infine, intrapreso azioni legali.
Non è stato nemmeno provato che anche i convenuti fossero in possesso delle CP_3 chiavi per accedere agli immobili di cui si discute.
Al riguardo si deve evidenziare che la testimone incaricata dai Testimone_4 convenuti di recarsi nei luoghi oggetto di causa per verificare lo stato dei beni, ha CP_3
pagina 10 di 14 riferito di non aver avuto accesso agli immobili e di aver scattato le fotografie dall'esterno
(cfr. verbale dell'udienza del 13.12.2023).
Da tali dichiarazioni è possibile evincere, in via presuntiva, che i convenuti non fossero in possesso delle relative chiavi perché altrimenti le avrebbero certamente consegnate al perito per consentirgli di accedere al terreno e, soprattutto, al fabbricato onde ottenere una più completa e dettagliata valutazione dello stato dei beni.
Occorre poi rilevare che i convenuti , sui quali ricadeva il relativo onere ex art. CP_3
2697 c.c., non hanno fornito alcuna prova dell'asserita tolleranza, da parte loro, del potere di fatto esercitato, in via esclusiva, dagli attori sugli immobili oggetto di causa.
Com'è noto, infatti, poiché l'uso prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest'ultima configurabile, di regola, nei casi di transitorietà ed occasionalità, in presenza di un esercizio sistematico, reiterato e di non modesta entità di un potere di fatto sulla cosa, spetta a chi lo abbia subito l'onere di dimostrare che lo stesso è stato dovuto a mera tolleranza (ex multis, Cass. Civ. 3404/2009).
Né la tolleranza, nel caso in esame, può essere desunta da particolari rapporti intercorrenti tra le odierne parti in causa, non essendo emerso che tra gli attori e i convenuti vi sia un vincolo di parentela idoneo, almeno in astratto, a giustificare il CP_3 mantenimento della tolleranza per un lungo periodo di tempo.
Infine, i convenuti non hanno dimostrato l'assenza dell'animus possidendi in CP_3 capo agli attori.
Per quanto riguarda l'animus possidendi, si deve infatti ricordare che dalla presunzione discendente dall'art. 1141, comma 1, c.c. deriva un'inversione dell'onere della prova in punto di animus possidendi, sicché non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, ma è onere della parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrarne la mancanza (Cass. Civ. 25095/2022).
Ebbene, le proposte di trasferimento della proprietà dei beni di cui si discute prodotte in giudizio dai convenuti non provengono direttamente dagli attori, ma dalla loro CP_3
pagina 11 di 14 madre e non vi è prova che quest'ultima stesse agendo sulla base di uno Controparte_4 specifico incarico affidatole dai figli (cfr. all. 1 e 2 di parte convenuta).
Ad ogni modo, è opportuno rammentare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'animus possidendi necessario all'acquisto della proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa non consiste nella convinzione di essere proprietario, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione; ne consegue che la consapevolezza di possedere senza titolo ed il compimento di attività negoziali o di altra natura, finalizzate a ottenere il trasferimento della proprietà del bene posseduto o la stabilità sul piano formale della situazione giuridica rispetto ad esso non esclude che il possesso sia utile ai fini dell'usucapione (ex multis, Cass.
Civ. 9671/2014, Cass. Civ. 10230/2002).
Peraltro, le proposte avanzate da anche se fossero effettivamente Controparte_4 riferibili agli odierni attori, non farebbero comunque emergere una loro volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al titolare (cfr. Cass. Civ. 14654/2006), trattandosi di condotte del tutto compatibili con la mera intenzione di regolarizzare un rapporto di fatto e inidonee ad incidere sul dominio esercitato dal possessore sulla res (cfr. Cass. Civ.
14654/2006).
Infine, del tutto irrilevante in questa sede è la rinuncia, da parte degli attori, all'eredità del padre , già comproprietario dei beni oggetto di causa. Persona_2
Gli attori non hanno infatti agito in giudizio facendo valere l'istituto della successione nel possesso di cui all'art. 1146, comma 1, c.c., ma hanno dedotto l'esistenza di un autonomo potere di fatto sugli immobili, del tutto slegato da quello eventualmente esercitato in precedenza dal padre.
Tutto ciò considerato, ritiene questo Giudice che, sussistendo il corpus e l'animus, si sia perfezionata, a favore degli attori, la fattispecie di acquisto della proprietà degli immobili oggetto di causa a titolo originario per usucapione ex art. 1158 c.c. per il possesso protratto per oltre venti anni in modo continuo, non interrotto e non viziato.
pagina 12 di 14 e devono pertanto essere dichiarati Parte_1 Parte_2 proprietari esclusivi, per intervenuta usucapione ordinaria, del terreno identificato nel
Catasto Terreni del Comune di Scilla al foglio di mappa 9, particella 45, e del fabbricato identificato nel Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio di mappa 9, particella
1403.
3. In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., CP_1
, e devono essere condannati, in solido tra loro, a
[...] CP_2 Controparte_3 rifondere le spese di lite degli attori, la cui liquidazione verrà effettuata direttamente nel dispositivo, sulla base dei parametri indicati dal d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, tenuto conto del valore della controversia
(calcolato ai sensi dell'art. 15 c.p.c.), con applicazione dei valori medi di riferimento per la fase di studio, la fase introduttiva, la fase istruttoria e la fase decisionale, ridotti, tuttavia, della metà in considerazione della semplicità delle questioni trattate.
Appare invece equo compensare integralmente le spese di lite tra gli attori e la convenuta atteso che quest'ultima non si è opposta all'accoglimento Controparte_4 della domanda avanzata da e . Parte_1 Parte_2
4. Si deve infine evidenziare che la presente sentenza è un titolo che l' CP_7
è tenuto a trascrivere ai sensi dell'art. 2651 c.c., senza necessità di uno specifico
[...] ordine o di una specifica autorizzazione da parte del Giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara che e sono Parte_1 Parte_2 divenuti proprietari esclusivi, per intervenuta usucapione ordinaria, del terreno identificato nel Catasto Terreni del Comune di Scilla al foglio di mappa 9, particella
45, e del fabbricato identificato nel Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio di mappa 9, particella 1403,
pagina 13 di 14 2. condanna , e , in solido tra loro, a Controparte_1 CP_2 Controparte_3 rimborsare agli attori le spese di lite, che si liquidano in euro 2.538,50 per compenso ed in euro 264,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA – se dovuta – e C.P.A.,
3. compensa integralmente le spese di lite tra gli attori e Controparte_4
Sentenza soggetta a trascrizione ex art. 2651 c.c.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 08/10/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vero che gli attori hanno sempre utilizzato in via esclusiva, nell'assoluta indifferenza degli odierni convenuti e dei loro danti causa, sia il terreno che il piccolo edificio (presso il quale il sig. ha Parte_2 addirittura stabilito la propria residenza dal 21.12.1999 come da certificato di residenza storico allegato sub 12), compiendo opere di edificazione e miglioria (realizzazione di scalinate di accesso, creazione e pavimentazione del cortiletto e del muretto perimetrale), apponendo agli accessi alla proprietà cancelli chiusi 5 Vero che si è recato più volte sui luoghi di causa ed ivi ha visto al loro interno solo ed esclusivamente gli odierni attori? 6 Vero che non ha mai visto sui luoghi di causa né gli odierni convenuti né i loro danti causa signori CP_5
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[...] Controparte_6 7 Vero che gli attori hanno sempre utilizzato in via esclusiva, nell'assoluta indifferenza degli odierni convenuti e dei loro danti causa, sia il terreno che il piccolo edificio (presso il quale il sig. ha Parte_2 addirittura stabilito la propria residenza dal 21.12.1999 come da certificato di residenza storico allegato sub 12), compiendo opere di edificazione e miglioria (realizzazione di scalinate di accesso, creazione e pavimentazione del cortiletto e del muretto perimetrale), apponendo agli accessi alla proprietà cancelli chiusi da lucchetti dei quali sono i soli a possedere le chiavi, compiendo opere di pulizia del terreno, accendendo contratti di somministrazione di acqua ed elettricità (cfr. all.ti sub13)? 8 Vero che si è recato più volte sui luoghi di causa ed ivi ha visto al loro interno solo ed esclusivamente gli odierni attori? 9 Vero che non ha mai visto sui luoghi di causa né gli odierni convenuti né i loro danti causa signori CP_5
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[...] Controparte_6