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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/06/2025, n. 2616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2616 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza dell'11 giugno 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3502/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanna Caruso e Nunziatina Parte_1
Grimaldi, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO
, in Controparte_1
persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Febo Battaglia, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-Resistente-
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03.05.2012, la ricorrente indicata in epigrafe ha agito in giudizio esponendo: di essere dipendente dell' quale assistente Controparte_2
amministrativo di categoria C;
che, con delibera n. 1255 del 06.07.2020, l' resistente CP_1
ha approvato il bando, mediante avviso pubblico per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatorie per eventuali assunzioni a tempo determinato di figure professionali con ruolo amministrativo e sanitario;
di avere partecipato alla citata procedura;
che il bando indicato stabiliva che, oltre alla valutazione dei titoli, ai sensi del DPR N. 220/01, i candidati sarebbero stati sottoposti a colloquio al fine di verificare le loro conoscenze e la loro preparazione in
1 relazione ad argomenti, inerenti le competenze, attività e responsabilità connesse all'esercizio delle funzioni e dei compiti relativi ai singoli profili;
di essersi collocata al 14° (rectius, 11°) posto della graduatoria, dopo avere sostenuto il colloquio ed avere ottenuto il punteggio di 46; che in data 24.12.2020, giovedì, con nota protocollo n. 49313, l'Azienda le ha comunicato che, entro le ore 12 del 28.12.2020, lunedì, avrebbe dovuto far pervenire pec di conferma dell'accettazione dell'incarico; che, in considerazione del pieno periodo festivo natalizio, e tenuto conto anche di un guasto al proprio pc, la ricorrente che leggeva tale pec, soltanto il
28.12.2020, nella stessa giornata alle ore 22:42 presentava tutta la documentazione richiesta di rito;
che, in data 07.01.2021, l' ha inviato una pec con la quale l'ha dichiarata CP_1
decaduta per non aver presentato tempestivamente la documentazione richiesta.
Tanto premesso ed assunta l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente per violazione dell'art. 24 del C.C.N.L. del Comparto Sanità e per l'eccessiva brevità del termine fissato per la presentazione dei documenti necessari da parte dei vincitori del concorso, la ricorrente ha domandato al Tribunale adito, previa disapplicazione degli atti illegittimi, di: accertare e dichiarare il suo diritto all'assunzione diretta nel ruolo dell'
[...]
con il profilo di collaborate Controparte_3
amministrativo cat. D dal 1° gennaio 2021 e, comunque, dal momento della prima assunzione dei vincitori, o in subordine dalla prima utilizzazione per scorrimento della graduatoria;
condannare l' al risarcimento del danno dovuto pari alle differenze retributive e CP_1
contributive connesse alla qualifica di collaboratore amministrativo cat. D rispetto a quelle di assistente amministrativo cat. C ricoperta, nella misura di euro 400,00 al mese e/o nella diversa misura che verrà quantificata tramite CTU, oltre al risarcimento del danno biologico da quantificare in via equitativa;
condannare l' alla ricostituzione della carriera anche ai CP_1
fini giuridici e contributivi con il profilo relativo al concorso.
Instauratosi il contraddittorio, l'Azienda sanitaria resistente, con memoria del 01.07.2022, si
è costituita in giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito e spiegando difese volte a perorare l'infondatezza del ricorso nel merito.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale ed autorizzato il deposito di note conclusive, all'esito dell'udienza dell'11 giugno 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2 2. Ciò posto brevemente in ordine allo svolgimento del processo, va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione resistente.
Invero, non possono nutrirsi dubbi in ordine al radicamento della giurisdizione della scrivente
Autorità giudiziaria, stante che, secondo l'univoco e pluriventennale indirizzo della Suprema
Corte nella sua massima espressione nomofilattica, una volta conclusa la procedura concorsuale con l'approvazione della graduatoria, i vincitori del concorso hanno un diritto soggettivo ad ottenere la stipulazione del contratto di lavoro e l'assunzione, diritto che non può essere escluso da eventuali difficoltà finanziarie dell'Amministrazione; a fronte di tale diritto sussisterebbe a carico dell'amministrazione un obbligo giuridico di procedere all'assunzione: le relative controversie appartengono alla giurisdizione del Giudice ordinario
(Cass. Sez. unite civ., 22.3.2001, n. 128; id., 11.6.2001, n. 7859; id., 13.7.2001, n. 9540; id.,
21.2.2002, n. 2514; id., ord. 27.2..2002, n. 2954; id., 6041/2002; id., n. 9332/2002 ; id.,
11.1.2007, n. 307 ; id., 7.7.2014, n. 15428)
Le Sezioni Unite hanno osservato al riguardo che “esaurita la procedura concorsuale, si è ormai sul terreno degli atti di gestione e della capacità di diritto privato dell'Amministrazione pubblica, sicchè il soggetto individuato all'esito del procedimento amministrativo di selezione, ad evidenza pubblica, versa nella condizione propria dell'aggiudicatario di qualsiasi altro contratto, svolgendosi ormai il suo rapporto con la controparte in modo paritario e ponendosi la decisione di quest'ultima di coprire un certo numero di posti e di assumere i vincitori del concorso come fonte, per l'interessato, del suo diritto alla stipulazione” (così, tra le altre, Cass., Sez. unite, 7.7.2014, n. 15428).
Nella stessa prospettiva, i giudici di legittimità hanno specificato che “il provvedimento finale
o conclusivo del procedimento concorsuale è costituito dall'approvazione della graduatoria definitiva, e non già dall'atto di nomina o, comunque, dall'atto costitutivo (ora contratto individuale) del rapporto di impiego con i vincitori del concorso”; di qui la conseguenza che
“quante volte la domanda introduttiva del giudizio si caratterizzi per un petitum sostanziale identificabile nella costituzione del rapporto di impiego, tante volte sussiste, alla stregua dell'esposta disciplina, la giurisdizione del giudice ordinario, non rilevando in contrario che la prospettazione della parte si esprima in senso impugnatorio di atti prodromici riferibili alla fase concorsuale, come è reso evidente dalla circostanza che il primo comma del citato art. 68 espressamente prevede che la giurisdizione ordinaria in materia di “assunzione al
3 lavoro” non è impedita dall'eventualità che vengano in questione atti amministrativi presupposti” (Cass. civ., SS.UU. n. 7859 cit.).
Nella stessa direzione si veda più recentemente Cass. Sez. lav. 04.11.2024, n. 28330/ord. (che richiama i precedenti costituiti da Cass. Sez. lav. 20.01.2009, n. 1399; Cass. Sez. lav.
14.06.2012, n. 9807/ord.; Cass. Sez. lav.31.03.2017, n. 8476), secondo la quale “in tema di concorsi nel pubblico impiego privatizzato, l'approvazione della graduatoria è, ad un tempo, provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di individuazione del contraente, da ciò discendendo, per il partecipante collocatosi in posizione utile, il diritto all'assunzione e, per l'amministrazione che ha indetto il concorso, l'obbligo correlato, soggetto al regime di cui all'art. 1218 c.c., sicché, in caso di ritardata assunzione, spetta al vincitore del concorso il risarcimento del danno, salvo che l'ente pubblico dimostri che il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione, derivante da causa ad esso non imputabile.”.
Ebbene, passando all'analisi della concreta fattispecie dedotta in giudizio, deve ritenersi che, nonostante la vaga ed imprecisa dizione utilizzata dall'Amministrazione resistente (nella parte in cui ha dichiarato di indire una “selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato di collaboratore amministrativo professionale” e laddove la stessa ha impiegato l'impropria espressione
“conferimento di incarichi”, anziché quella, più corretta, di instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato), quella indetta dall' ed alla quale la ricorrente ha Controparte_1
partecipato con esito favorevole sia stata una vera e propria procedura concorsuale per il reclutamento di personale, sia pure a tempo determinato;
le assunzioni, peraltro, non sono state solo “eventuali” e potenziali, ma ab origine effettive e reali, dal momento che, con la stessa delibera n. 294 del 24.12.2020 (v. doc. n. allegato al ricorso e doc. n. 3 fasc. res.),
l' resistente, da un lato, ha preso atto della regolarità degli atti e dei verbali della CP_1
commissione esaminatrice ed ha approvato la relativa graduatoria di merito, e, dall'altro lato, ha disposto l'assunzione a tempo determinato per la durata di un anno (dal 31.12.2020 al
31.12.2021) di n. 11 collaboratori amministrativi professionali individuati nei candidati (tra i quali la ricorrente) piazzatisi nei primi 11 posti della citata graduatoria.
E nella odierna fattispecie l'attrice ha basato i suoi assunti proprio sulla conclusione della procedura concorsuale che la aveva riguardata e sull'approvazione della relativa graduatoria di merito, non contestando in alcun modo le modalità di svolgimento della selezione e di
4 formazione della graduatoria, lagnando piuttosto la sua esclusione dal novero dei soggetti che, sulla scorta della graduatoria approvata, sono stati destinatari della instaurazione dei rapporti di lavoro con l'Amministrazione resistente.
3. Analizziamo adesso il merito della controversia.
3.1. Oggetto del contendere è la dedotta illegittimità della scelta dell'Amministrazione di escludere la ricorrente e dichiarare la medesima decaduta dagli effetti derivanti dalla vigente graduatoria concorsuale perchè la stessa non aveva manifestato la propria disponibilità all'assunzione entro il termine che era stato comunicato.
Il comportamento adottato dall' resistente va considerato illegittimo perché contrario CP_1
ai principi generali di buona fede e correttezza.
Si deve rammentare al riguardo che “qualora la P.A. abbia manifestato la volontà di provvedere alla copertura di posti attraverso il sistema del concorso e abbia, a questo fine, pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali, prevedendo il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile, sono rinvenibili, in un tale comportamento, gli estremi dell'offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro pubblico, non solo al rispetto della norma con la quale ha delimitato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere l'obbligazione secondo correttezza e buona fede. Il superamento di un concorso pubblico, indipendentemente dalla nomina, invero, consolida nel patrimonio dell'interessato una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo (Cass. n. 9384 del 2006, n. 23327/2009, n. 21671/2013, n. 14397/2015), con la conseguenza che può affermarsi che l'assunzione della ricorrente costituisca un atto dovuto da parte dell'amministrazione che ha pubblicato il bando di concorso.” (Cass. Sezioni unite
17.12.2017, n. 29916).
Alla lice dei canoni generali di correttezza, buona fede, logicità e ragionevolezza che sempre devono informare l'attività della P.A., anche qualora la stessa agisca nella sua veste privatistica, deve ritenersi che i tempi entro i quali l'Amministrazione ha preteso che i candidati vincitori facessero pervenire la loro manifestazione di disponibilità all'assunzione siano stati eccessivamente ed ingiustificatamente ristretti, anche considerando il periodo festivo, a stretto cavallo dei giorni di Natale e S. Stefano, nel quale la vicenda si è dipanata: infatti, come dedotto dalla ricorrente, non contestato dalla resistente e desumibile dai documenti versati in atti, con nota prot. n. 49313, spedita a mezzo pec il giorno della vigilia del Santo Natale, il 24.12.2020, l' ha comunicato all'interessata che, entro le ore 12:00 CP_1
5 del successivo 28 dicembre, lunedì, avrebbe dovuto far pervenire a mezzo pec dichiarazione di accettazione e di immediata disponibilità al conferimento dell'incarico; la ricorrente, ha letto la pec soltanto lo stesso 28 dicembre ed ha risposto alla richiesta dell' alle ore CP_1
22:42 della stessa giornata, comunicando la sua “disponibilità”.
L' , quindi, ha effettivamente ed irragionevolmente preteso un'eccessiva Parte_2
diligenza da parte dei candidati che, per rispondere tempestivamente alla richiesta di manifestazione di disponibilità, avrebbero dovuto tenersi costantemente e diuturnamente collegati alla rete telematica per controllare il proprio indirizzo pec, atteggiamento ancor meno esigibile ove si pensi che il tutto è avvenuto nell'arco di meno di quattro giorni (dalle ore
15:59 del 24.12.2020, orario in cui è pervenuta la pec dell'Amministrazione aziendale, alle ore 12:00 del 28.12.2020, orario in cui avrebbe dovuto pervenire la risposta), tra la vigilia di
Natale, Natale, Santo Stefano ed i giorni immediatamente successivi nei quali, come è ovvio, tutti tendono a rilassarsi e a recuperare lo stress lavorativo accumulato nei mesi precedenti.
Peraltro, non è pensabile che la risposta fatta pervenire dall'interessata alle ore 22:42 del 28 dicembre, con sole 12 ore e 42 minuti di ritardo rispetto alla scadenza delle ore 12:00, possa avere concretamente inciso sul soddisfacimento dell'esigenza – valorizzata dall'Amministrazione resistente – di compiere tutti i necessari adempimenti burocratici e chiudere la procedura entro il 31.12.2021, giorno a partire dal quale avrebbe dovuto decorrere l'instaurando rapporto di lavoro.
3.2. Dall'accertamento della illegittimità della condotta dell'Amministrazione procedente discende il riconoscimento del diritto della ricorrente al risarcimento del danno derivante dalla sua mancata assunzione, ossia dalla mancata instaurazione del rapporto di lavoro subordinato cui la procedura selettiva era finalizzata.
Si deve rilevare in proposito che, secondo il pacifico indirizzo della Suprema Corte, “la violazione di obblighi di assunzione da parte della P.A.” comporta “il sorgere di una responsabilità da inadempimento” contrattuale ex art. 1218 c.c. (Cass. Sez. lav. 04.08.2020,
n. 16665, relativa ad ipotesi inadempimento di obblighi di assunzione a seguito di espletamento di concorso per il reclutamento di personale alle dipendenze della Pubblica amministrazione;
nello stesso si veda in precedenza Cass. Sez. lav. 14.06.2012, n. 9807 e
Cass. Sez. lav. 20.01.2009, n. 1399).
Quanto alla individuazione delle conseguenze derivanti dalla mancata o ritardata assunzione,
i giudici di legittimità hanno affermato che “in materia di pubblico impiego privatizzato, in
6 caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro;
il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, a titolo di risarcimento del danno ex articolo 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui sia accerti che
l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo nell'assunzione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori" (Cass. Sez. lav. n. 16665/2020 cit.; Cass. Sez. lav. 04.08.2020, n. 16664; Cass. Sez. lav. 05.06.2017, n. 13940; Cass. Sez. lav.
14.12.2007, n. 26822).
La Cassazione ha poi escluso che il lavoratore che agisca per il risarcimento abbia “l'onere di allegare esplicitamente la condizione di inoccupazione od occupazione con reddito inferiore, perché all'identificazione del danno rivendicato è sufficiente essersi agito sul presupposto del pregiudizio consistente nella mancata” o tardiva “attribuzione del posto e, quindi, nella perdita delle conseguenti retribuzioni” (Cass. Sez. lav. 05.11.2024, n. 28380; Cass. Sez. lav.
25.07.2023, n. 22294).
E nella specie, la ricorrente ha agito in giudizio chiedendo il risarcimento del danno subito sul presupposto della mancata costituzione del rapporto di lavoro per effetto della condotta dell'ente resistente, come detto da ritenere illegittima.
Pertanto, a favore dell'attrice va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da parametrare all'ammontare delle retribuzioni non percepite che sarebbero maturate in favore dell'interessata ove fosse stata regolarmente assunta, detratto da tale importo quanto dalla stessa percepito a titolo stipendiale quale lavoratrice dipendente di categoria C dell' _2
: la stessa ricorrente, del resto, ha domandato che il risarcimento fosse pari a 400,00
[...]
euro mensili, corrispondenti alle differente retributive connesse alla qualifica di collaboratore
Amministrativo di cat. D rispetto a quelle di assistente amministrativo di cat. C di fatto da lei ricoperta.
Per la quantificazione dell'ammontare delle retribuzioni non percepite, la medesima ricorrente deduce di essere inquadrata nella categoria C, per cui – secondo il C.C.N.L. del Comparto
7 Sanità del 21.05.2018 – le spetta uno stipendio tabellare annuo di 21.098,18 euro che, diviso per 12 mensilità, conduce ad uno stipendio mensile (lordo) di euro 1.758,18; per i dipendenti di categoria D (nella quale l'attrice sarebbe stata inquadrata ove fosse stata assunta alle dipendenze dell' resistente), invece, il citato contratto collettivo prevede uno CP_1
stipendio tabellare annuo di euro 22.908,68 che, diviso per 12 mensilità, conduce ad uno stipendio mensile (lordo) di euro 1.909,05.
La somma spettante a titolo risarcitorio, quindi, è pari ad euro 150,87 mensili (1.909,05-
1.758,18 = 150,87); tale importo va poi moltiplicato per 12 mesi, e cioè per il periodo nel quale (dal 31.12.2020 al 31.12.2021) avrebbe avuto efficacia il rapporto di lavoro a termine che si sarebbe dovuto instaurare tra la ricorrente e l' resistente. CP_1
Il totale da riconoscere a titolo di danno patrimoniale, quindi, è pari ad euro 1.810,52
(150,87x12 = 1.810,52).
La connessa domanda avente ad oggetto il versamento dei contributi previdenziali, invece,
CP_ stante la mancata evocazione in giudizio dell' quale contraddittore necessario delle controversie aventi ad oggetto il trilaterale rapporto previdenziale, non può essere accolta.
3.3. Ed ancora, risulta infondata la domanda con la quale è stata chiesta la condanna dell' convenuta ad assumere nei suoi ruoli la ricorrente, quasi che Parte_2
l'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato fosse una sorta di reintegrazione in forma specifica del violato diritto all'assunzione.
Ed invero, sebbene con l'approvazione della graduatoria concorsuale discenda in capo al candidato vincitore un diritto all'assunzione e in capo all'Amministrazione indicente un correlativo obbligo di procedere alla instaurazione del rapporto di lavoro, nel caso di specie non può essere adottata alcuna pronuncia costitutiva del rapporto, atteso che il rapporto di lavoro che si sarebbe dovuto costituire tra l'attrice e l'Amministrazione resistente (così come per tutti gli altri candidati che avevano superato la procedura selettiva) era un rapporto a tempo determinato di durata annuale (dal 21.12.2020 al 31.12.2021), termine di durata che oramai, al momento di emanazione della presente pronuncia, è ampiamente spirato.
Infine, devono ritenersi ugualmente infondate le domande concernenti il risarcimento del danno da “perdita di chance lavorativa” e del danno non patrimoniale, sotto forma di danno biologico, trattandosi di domande estremamente generiche e prive di un concreto supporto assertivo e dimostrativo: quanto al primo profilo di danno, l'attrice ha dedotto semplicemente di avere “perso l'anzianità di servizio che le consentirebbe di partecipare a ulteriori
8 procedure per la copertura di posti con profilo e categoria superiori”, senza null'altro specificare in ordine alle concrete e reali possibilità che il fatto di ricoprire per un solo anno un posto di categoria D le avrebbe consentito di usufruire di maggiori e più favorevoli prospettive di carriera;
quanto alla seconda voce di danno, la ricorrente ha ancor più genericamente rappresentato un “peggioramento del suo stato di salute”.
4. Il ricorso è quindi meritevole di accoglimento nei limiti sopra precisati.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, si ritiene che le spese processuali, liquidate complessivamente in euro 3.397,00 con riferimento ai parametri minimi previsti le fasi di studio, introduttiva e decisoria per le cause di lavoro di valore indeterminabile e complessità media, debbano essere compensate in ragione del 50%, mentre al pagamento del restante 50% vada condannata l' resistente, da considerare soccombente su profili più pregnanti e CP_1
significativi della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3502/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: dichiara l'illegittimità della esclusione di dal novero dei soggetti con i Parte_1
quali instaurare il rapporto di lavoro a tempo determinato conseguente all'applicazione della graduatoria concorsuale di cui in motivazione;
condanna l' Controparte_5
al risarcimento del danno in favore di , danno che si quantifica in
[...] Parte_1
euro 1.810,52, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna l'Amministrazione resistente al pagamento del 50% delle spese processuali sostenute dalla ricorrente per l'importo di euro 1.698,50, oltre a rimborso del c.u. eventualmente versato, rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., ove dovuti, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori che se ne sono dichiarati antistatari, avv.ti Giovanna Caruso e Nunziatina Grimaldi;
compensa il restante 50% delle spese di giudizio.
Catania, 19 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Tripi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza dell'11 giugno 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3502/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanna Caruso e Nunziatina Parte_1
Grimaldi, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO
, in Controparte_1
persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Febo Battaglia, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-Resistente-
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03.05.2012, la ricorrente indicata in epigrafe ha agito in giudizio esponendo: di essere dipendente dell' quale assistente Controparte_2
amministrativo di categoria C;
che, con delibera n. 1255 del 06.07.2020, l' resistente CP_1
ha approvato il bando, mediante avviso pubblico per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatorie per eventuali assunzioni a tempo determinato di figure professionali con ruolo amministrativo e sanitario;
di avere partecipato alla citata procedura;
che il bando indicato stabiliva che, oltre alla valutazione dei titoli, ai sensi del DPR N. 220/01, i candidati sarebbero stati sottoposti a colloquio al fine di verificare le loro conoscenze e la loro preparazione in
1 relazione ad argomenti, inerenti le competenze, attività e responsabilità connesse all'esercizio delle funzioni e dei compiti relativi ai singoli profili;
di essersi collocata al 14° (rectius, 11°) posto della graduatoria, dopo avere sostenuto il colloquio ed avere ottenuto il punteggio di 46; che in data 24.12.2020, giovedì, con nota protocollo n. 49313, l'Azienda le ha comunicato che, entro le ore 12 del 28.12.2020, lunedì, avrebbe dovuto far pervenire pec di conferma dell'accettazione dell'incarico; che, in considerazione del pieno periodo festivo natalizio, e tenuto conto anche di un guasto al proprio pc, la ricorrente che leggeva tale pec, soltanto il
28.12.2020, nella stessa giornata alle ore 22:42 presentava tutta la documentazione richiesta di rito;
che, in data 07.01.2021, l' ha inviato una pec con la quale l'ha dichiarata CP_1
decaduta per non aver presentato tempestivamente la documentazione richiesta.
Tanto premesso ed assunta l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente per violazione dell'art. 24 del C.C.N.L. del Comparto Sanità e per l'eccessiva brevità del termine fissato per la presentazione dei documenti necessari da parte dei vincitori del concorso, la ricorrente ha domandato al Tribunale adito, previa disapplicazione degli atti illegittimi, di: accertare e dichiarare il suo diritto all'assunzione diretta nel ruolo dell'
[...]
con il profilo di collaborate Controparte_3
amministrativo cat. D dal 1° gennaio 2021 e, comunque, dal momento della prima assunzione dei vincitori, o in subordine dalla prima utilizzazione per scorrimento della graduatoria;
condannare l' al risarcimento del danno dovuto pari alle differenze retributive e CP_1
contributive connesse alla qualifica di collaboratore amministrativo cat. D rispetto a quelle di assistente amministrativo cat. C ricoperta, nella misura di euro 400,00 al mese e/o nella diversa misura che verrà quantificata tramite CTU, oltre al risarcimento del danno biologico da quantificare in via equitativa;
condannare l' alla ricostituzione della carriera anche ai CP_1
fini giuridici e contributivi con il profilo relativo al concorso.
Instauratosi il contraddittorio, l'Azienda sanitaria resistente, con memoria del 01.07.2022, si
è costituita in giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito e spiegando difese volte a perorare l'infondatezza del ricorso nel merito.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale ed autorizzato il deposito di note conclusive, all'esito dell'udienza dell'11 giugno 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2 2. Ciò posto brevemente in ordine allo svolgimento del processo, va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione resistente.
Invero, non possono nutrirsi dubbi in ordine al radicamento della giurisdizione della scrivente
Autorità giudiziaria, stante che, secondo l'univoco e pluriventennale indirizzo della Suprema
Corte nella sua massima espressione nomofilattica, una volta conclusa la procedura concorsuale con l'approvazione della graduatoria, i vincitori del concorso hanno un diritto soggettivo ad ottenere la stipulazione del contratto di lavoro e l'assunzione, diritto che non può essere escluso da eventuali difficoltà finanziarie dell'Amministrazione; a fronte di tale diritto sussisterebbe a carico dell'amministrazione un obbligo giuridico di procedere all'assunzione: le relative controversie appartengono alla giurisdizione del Giudice ordinario
(Cass. Sez. unite civ., 22.3.2001, n. 128; id., 11.6.2001, n. 7859; id., 13.7.2001, n. 9540; id.,
21.2.2002, n. 2514; id., ord. 27.2..2002, n. 2954; id., 6041/2002; id., n. 9332/2002 ; id.,
11.1.2007, n. 307 ; id., 7.7.2014, n. 15428)
Le Sezioni Unite hanno osservato al riguardo che “esaurita la procedura concorsuale, si è ormai sul terreno degli atti di gestione e della capacità di diritto privato dell'Amministrazione pubblica, sicchè il soggetto individuato all'esito del procedimento amministrativo di selezione, ad evidenza pubblica, versa nella condizione propria dell'aggiudicatario di qualsiasi altro contratto, svolgendosi ormai il suo rapporto con la controparte in modo paritario e ponendosi la decisione di quest'ultima di coprire un certo numero di posti e di assumere i vincitori del concorso come fonte, per l'interessato, del suo diritto alla stipulazione” (così, tra le altre, Cass., Sez. unite, 7.7.2014, n. 15428).
Nella stessa prospettiva, i giudici di legittimità hanno specificato che “il provvedimento finale
o conclusivo del procedimento concorsuale è costituito dall'approvazione della graduatoria definitiva, e non già dall'atto di nomina o, comunque, dall'atto costitutivo (ora contratto individuale) del rapporto di impiego con i vincitori del concorso”; di qui la conseguenza che
“quante volte la domanda introduttiva del giudizio si caratterizzi per un petitum sostanziale identificabile nella costituzione del rapporto di impiego, tante volte sussiste, alla stregua dell'esposta disciplina, la giurisdizione del giudice ordinario, non rilevando in contrario che la prospettazione della parte si esprima in senso impugnatorio di atti prodromici riferibili alla fase concorsuale, come è reso evidente dalla circostanza che il primo comma del citato art. 68 espressamente prevede che la giurisdizione ordinaria in materia di “assunzione al
3 lavoro” non è impedita dall'eventualità che vengano in questione atti amministrativi presupposti” (Cass. civ., SS.UU. n. 7859 cit.).
Nella stessa direzione si veda più recentemente Cass. Sez. lav. 04.11.2024, n. 28330/ord. (che richiama i precedenti costituiti da Cass. Sez. lav. 20.01.2009, n. 1399; Cass. Sez. lav.
14.06.2012, n. 9807/ord.; Cass. Sez. lav.31.03.2017, n. 8476), secondo la quale “in tema di concorsi nel pubblico impiego privatizzato, l'approvazione della graduatoria è, ad un tempo, provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di individuazione del contraente, da ciò discendendo, per il partecipante collocatosi in posizione utile, il diritto all'assunzione e, per l'amministrazione che ha indetto il concorso, l'obbligo correlato, soggetto al regime di cui all'art. 1218 c.c., sicché, in caso di ritardata assunzione, spetta al vincitore del concorso il risarcimento del danno, salvo che l'ente pubblico dimostri che il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione, derivante da causa ad esso non imputabile.”.
Ebbene, passando all'analisi della concreta fattispecie dedotta in giudizio, deve ritenersi che, nonostante la vaga ed imprecisa dizione utilizzata dall'Amministrazione resistente (nella parte in cui ha dichiarato di indire una “selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato di collaboratore amministrativo professionale” e laddove la stessa ha impiegato l'impropria espressione
“conferimento di incarichi”, anziché quella, più corretta, di instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato), quella indetta dall' ed alla quale la ricorrente ha Controparte_1
partecipato con esito favorevole sia stata una vera e propria procedura concorsuale per il reclutamento di personale, sia pure a tempo determinato;
le assunzioni, peraltro, non sono state solo “eventuali” e potenziali, ma ab origine effettive e reali, dal momento che, con la stessa delibera n. 294 del 24.12.2020 (v. doc. n. allegato al ricorso e doc. n. 3 fasc. res.),
l' resistente, da un lato, ha preso atto della regolarità degli atti e dei verbali della CP_1
commissione esaminatrice ed ha approvato la relativa graduatoria di merito, e, dall'altro lato, ha disposto l'assunzione a tempo determinato per la durata di un anno (dal 31.12.2020 al
31.12.2021) di n. 11 collaboratori amministrativi professionali individuati nei candidati (tra i quali la ricorrente) piazzatisi nei primi 11 posti della citata graduatoria.
E nella odierna fattispecie l'attrice ha basato i suoi assunti proprio sulla conclusione della procedura concorsuale che la aveva riguardata e sull'approvazione della relativa graduatoria di merito, non contestando in alcun modo le modalità di svolgimento della selezione e di
4 formazione della graduatoria, lagnando piuttosto la sua esclusione dal novero dei soggetti che, sulla scorta della graduatoria approvata, sono stati destinatari della instaurazione dei rapporti di lavoro con l'Amministrazione resistente.
3. Analizziamo adesso il merito della controversia.
3.1. Oggetto del contendere è la dedotta illegittimità della scelta dell'Amministrazione di escludere la ricorrente e dichiarare la medesima decaduta dagli effetti derivanti dalla vigente graduatoria concorsuale perchè la stessa non aveva manifestato la propria disponibilità all'assunzione entro il termine che era stato comunicato.
Il comportamento adottato dall' resistente va considerato illegittimo perché contrario CP_1
ai principi generali di buona fede e correttezza.
Si deve rammentare al riguardo che “qualora la P.A. abbia manifestato la volontà di provvedere alla copertura di posti attraverso il sistema del concorso e abbia, a questo fine, pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali, prevedendo il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile, sono rinvenibili, in un tale comportamento, gli estremi dell'offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro pubblico, non solo al rispetto della norma con la quale ha delimitato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere l'obbligazione secondo correttezza e buona fede. Il superamento di un concorso pubblico, indipendentemente dalla nomina, invero, consolida nel patrimonio dell'interessato una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo (Cass. n. 9384 del 2006, n. 23327/2009, n. 21671/2013, n. 14397/2015), con la conseguenza che può affermarsi che l'assunzione della ricorrente costituisca un atto dovuto da parte dell'amministrazione che ha pubblicato il bando di concorso.” (Cass. Sezioni unite
17.12.2017, n. 29916).
Alla lice dei canoni generali di correttezza, buona fede, logicità e ragionevolezza che sempre devono informare l'attività della P.A., anche qualora la stessa agisca nella sua veste privatistica, deve ritenersi che i tempi entro i quali l'Amministrazione ha preteso che i candidati vincitori facessero pervenire la loro manifestazione di disponibilità all'assunzione siano stati eccessivamente ed ingiustificatamente ristretti, anche considerando il periodo festivo, a stretto cavallo dei giorni di Natale e S. Stefano, nel quale la vicenda si è dipanata: infatti, come dedotto dalla ricorrente, non contestato dalla resistente e desumibile dai documenti versati in atti, con nota prot. n. 49313, spedita a mezzo pec il giorno della vigilia del Santo Natale, il 24.12.2020, l' ha comunicato all'interessata che, entro le ore 12:00 CP_1
5 del successivo 28 dicembre, lunedì, avrebbe dovuto far pervenire a mezzo pec dichiarazione di accettazione e di immediata disponibilità al conferimento dell'incarico; la ricorrente, ha letto la pec soltanto lo stesso 28 dicembre ed ha risposto alla richiesta dell' alle ore CP_1
22:42 della stessa giornata, comunicando la sua “disponibilità”.
L' , quindi, ha effettivamente ed irragionevolmente preteso un'eccessiva Parte_2
diligenza da parte dei candidati che, per rispondere tempestivamente alla richiesta di manifestazione di disponibilità, avrebbero dovuto tenersi costantemente e diuturnamente collegati alla rete telematica per controllare il proprio indirizzo pec, atteggiamento ancor meno esigibile ove si pensi che il tutto è avvenuto nell'arco di meno di quattro giorni (dalle ore
15:59 del 24.12.2020, orario in cui è pervenuta la pec dell'Amministrazione aziendale, alle ore 12:00 del 28.12.2020, orario in cui avrebbe dovuto pervenire la risposta), tra la vigilia di
Natale, Natale, Santo Stefano ed i giorni immediatamente successivi nei quali, come è ovvio, tutti tendono a rilassarsi e a recuperare lo stress lavorativo accumulato nei mesi precedenti.
Peraltro, non è pensabile che la risposta fatta pervenire dall'interessata alle ore 22:42 del 28 dicembre, con sole 12 ore e 42 minuti di ritardo rispetto alla scadenza delle ore 12:00, possa avere concretamente inciso sul soddisfacimento dell'esigenza – valorizzata dall'Amministrazione resistente – di compiere tutti i necessari adempimenti burocratici e chiudere la procedura entro il 31.12.2021, giorno a partire dal quale avrebbe dovuto decorrere l'instaurando rapporto di lavoro.
3.2. Dall'accertamento della illegittimità della condotta dell'Amministrazione procedente discende il riconoscimento del diritto della ricorrente al risarcimento del danno derivante dalla sua mancata assunzione, ossia dalla mancata instaurazione del rapporto di lavoro subordinato cui la procedura selettiva era finalizzata.
Si deve rilevare in proposito che, secondo il pacifico indirizzo della Suprema Corte, “la violazione di obblighi di assunzione da parte della P.A.” comporta “il sorgere di una responsabilità da inadempimento” contrattuale ex art. 1218 c.c. (Cass. Sez. lav. 04.08.2020,
n. 16665, relativa ad ipotesi inadempimento di obblighi di assunzione a seguito di espletamento di concorso per il reclutamento di personale alle dipendenze della Pubblica amministrazione;
nello stesso si veda in precedenza Cass. Sez. lav. 14.06.2012, n. 9807 e
Cass. Sez. lav. 20.01.2009, n. 1399).
Quanto alla individuazione delle conseguenze derivanti dalla mancata o ritardata assunzione,
i giudici di legittimità hanno affermato che “in materia di pubblico impiego privatizzato, in
6 caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro;
il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, a titolo di risarcimento del danno ex articolo 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui sia accerti che
l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo nell'assunzione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori" (Cass. Sez. lav. n. 16665/2020 cit.; Cass. Sez. lav. 04.08.2020, n. 16664; Cass. Sez. lav. 05.06.2017, n. 13940; Cass. Sez. lav.
14.12.2007, n. 26822).
La Cassazione ha poi escluso che il lavoratore che agisca per il risarcimento abbia “l'onere di allegare esplicitamente la condizione di inoccupazione od occupazione con reddito inferiore, perché all'identificazione del danno rivendicato è sufficiente essersi agito sul presupposto del pregiudizio consistente nella mancata” o tardiva “attribuzione del posto e, quindi, nella perdita delle conseguenti retribuzioni” (Cass. Sez. lav. 05.11.2024, n. 28380; Cass. Sez. lav.
25.07.2023, n. 22294).
E nella specie, la ricorrente ha agito in giudizio chiedendo il risarcimento del danno subito sul presupposto della mancata costituzione del rapporto di lavoro per effetto della condotta dell'ente resistente, come detto da ritenere illegittima.
Pertanto, a favore dell'attrice va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da parametrare all'ammontare delle retribuzioni non percepite che sarebbero maturate in favore dell'interessata ove fosse stata regolarmente assunta, detratto da tale importo quanto dalla stessa percepito a titolo stipendiale quale lavoratrice dipendente di categoria C dell' _2
: la stessa ricorrente, del resto, ha domandato che il risarcimento fosse pari a 400,00
[...]
euro mensili, corrispondenti alle differente retributive connesse alla qualifica di collaboratore
Amministrativo di cat. D rispetto a quelle di assistente amministrativo di cat. C di fatto da lei ricoperta.
Per la quantificazione dell'ammontare delle retribuzioni non percepite, la medesima ricorrente deduce di essere inquadrata nella categoria C, per cui – secondo il C.C.N.L. del Comparto
7 Sanità del 21.05.2018 – le spetta uno stipendio tabellare annuo di 21.098,18 euro che, diviso per 12 mensilità, conduce ad uno stipendio mensile (lordo) di euro 1.758,18; per i dipendenti di categoria D (nella quale l'attrice sarebbe stata inquadrata ove fosse stata assunta alle dipendenze dell' resistente), invece, il citato contratto collettivo prevede uno CP_1
stipendio tabellare annuo di euro 22.908,68 che, diviso per 12 mensilità, conduce ad uno stipendio mensile (lordo) di euro 1.909,05.
La somma spettante a titolo risarcitorio, quindi, è pari ad euro 150,87 mensili (1.909,05-
1.758,18 = 150,87); tale importo va poi moltiplicato per 12 mesi, e cioè per il periodo nel quale (dal 31.12.2020 al 31.12.2021) avrebbe avuto efficacia il rapporto di lavoro a termine che si sarebbe dovuto instaurare tra la ricorrente e l' resistente. CP_1
Il totale da riconoscere a titolo di danno patrimoniale, quindi, è pari ad euro 1.810,52
(150,87x12 = 1.810,52).
La connessa domanda avente ad oggetto il versamento dei contributi previdenziali, invece,
CP_ stante la mancata evocazione in giudizio dell' quale contraddittore necessario delle controversie aventi ad oggetto il trilaterale rapporto previdenziale, non può essere accolta.
3.3. Ed ancora, risulta infondata la domanda con la quale è stata chiesta la condanna dell' convenuta ad assumere nei suoi ruoli la ricorrente, quasi che Parte_2
l'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato fosse una sorta di reintegrazione in forma specifica del violato diritto all'assunzione.
Ed invero, sebbene con l'approvazione della graduatoria concorsuale discenda in capo al candidato vincitore un diritto all'assunzione e in capo all'Amministrazione indicente un correlativo obbligo di procedere alla instaurazione del rapporto di lavoro, nel caso di specie non può essere adottata alcuna pronuncia costitutiva del rapporto, atteso che il rapporto di lavoro che si sarebbe dovuto costituire tra l'attrice e l'Amministrazione resistente (così come per tutti gli altri candidati che avevano superato la procedura selettiva) era un rapporto a tempo determinato di durata annuale (dal 21.12.2020 al 31.12.2021), termine di durata che oramai, al momento di emanazione della presente pronuncia, è ampiamente spirato.
Infine, devono ritenersi ugualmente infondate le domande concernenti il risarcimento del danno da “perdita di chance lavorativa” e del danno non patrimoniale, sotto forma di danno biologico, trattandosi di domande estremamente generiche e prive di un concreto supporto assertivo e dimostrativo: quanto al primo profilo di danno, l'attrice ha dedotto semplicemente di avere “perso l'anzianità di servizio che le consentirebbe di partecipare a ulteriori
8 procedure per la copertura di posti con profilo e categoria superiori”, senza null'altro specificare in ordine alle concrete e reali possibilità che il fatto di ricoprire per un solo anno un posto di categoria D le avrebbe consentito di usufruire di maggiori e più favorevoli prospettive di carriera;
quanto alla seconda voce di danno, la ricorrente ha ancor più genericamente rappresentato un “peggioramento del suo stato di salute”.
4. Il ricorso è quindi meritevole di accoglimento nei limiti sopra precisati.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, si ritiene che le spese processuali, liquidate complessivamente in euro 3.397,00 con riferimento ai parametri minimi previsti le fasi di studio, introduttiva e decisoria per le cause di lavoro di valore indeterminabile e complessità media, debbano essere compensate in ragione del 50%, mentre al pagamento del restante 50% vada condannata l' resistente, da considerare soccombente su profili più pregnanti e CP_1
significativi della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3502/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: dichiara l'illegittimità della esclusione di dal novero dei soggetti con i Parte_1
quali instaurare il rapporto di lavoro a tempo determinato conseguente all'applicazione della graduatoria concorsuale di cui in motivazione;
condanna l' Controparte_5
al risarcimento del danno in favore di , danno che si quantifica in
[...] Parte_1
euro 1.810,52, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna l'Amministrazione resistente al pagamento del 50% delle spese processuali sostenute dalla ricorrente per l'importo di euro 1.698,50, oltre a rimborso del c.u. eventualmente versato, rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., ove dovuti, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori che se ne sono dichiarati antistatari, avv.ti Giovanna Caruso e Nunziatina Grimaldi;
compensa il restante 50% delle spese di giudizio.
Catania, 19 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Tripi
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