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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 17/12/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2543/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di IN, 1^ Sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice rel.
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2543/2023 promossa con ricorso depositato ex art. 473-bis.47 cod. proc. civ. il 31.8.2023
DA
(Cod. Fisc. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 dom. Michele Lanzutti, come da mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. dom. Chiara Zampolini, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di IN,
- intervenuto -
pagina 1 di 6 OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 1.12.2025, a seguito del deposito di note scritte riportanti le seguenti:
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1) confermare l'affido condiviso dei figli minori e Persona_1 Per_2
. I genitori continueranno ad esercitare sugli stessi la responsabilità
[...] genitoriale e ad occuparsi della loro cura, educazione e istruzione, assumendo di comune accordo in suo favore le decisioni di maggiore interesse, disponendo che per le questioni di ordinaria amministrazione esercitino separatamente la responsabilità genitoriale nei rispettivi periodi di convivenza con i figli;
2) confermare la collocazione e la residenza dei figli presso il padre sig.
[...]
; 3) disporre che i figli e soggiornino presso i genitori Pt_1 Per_1 Per_2
a settimane alterne dal venerdì al termine della scuola/centro estivo (ovvero dalla madre, comunque, entro le ore 16.00) fino al venerdì mattina della settimana successiva con accompagnamento a scuola/centro estivo (ovvero alle ore 8.00 presso la madre), con riconoscimento della facoltà per il genitore presso cui non soggiornano di parlare con i figli ogni giorno;
4) disporre che i figli trascorrano con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie e pasquali nel rispetto del criterio dell'alternanza tra i genitori del periodo 23 - 30 dicembre e 31 dicembre – 6 gennaio;
5) disporre che durante le vacanze estive ciascun genitore trascorra con i figli quindici giorni anche consecutivi in periodi da concordare previamente tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno;
6) disporre che le spese ordinarie siano sostenute dai genitori durante il rispettivo pernotto dei figli presso la propria abitazione, con la precisazione che il sig. anticiperà le spese per la mensa scolastica dei figli Pt_1
(mandato di pagamento a suo nome), con rimborso della quota del 50%
(calcolata sull'importo al netto delle detrazioni) da parte della sig.ra
[...]
a semplice richiesta;
7) disporre che le spese straordinarie dei figli, CP_1 così come previste e disciplinate dal Regola mento dell'Osservatorio di Famiglia pagina 2 di 6 adottato dal Tribunale di IN (Prot. n. 3477/2015 dd. 28.08.2015), che le parti danno atto di conoscere, vengano ripartite tra i genitori nella misura del
50% ciascuno;
8) disporre che l'assegno unico (o il contributo che lo Stato erogherà in sostituzione dell'assegno unico), così come ogni altro beneficio erogato dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico o Privato, sia assegnato ad entrambi i genitori al 50%, eccezion fatta per le spese di mensa scolastica come da precedente punto 6); 9) disporre che le detrazioni fiscali siano beneficiate dal coniuge che ha sostenuto la spesa, salvo eventuale rimborso da parte dell'altro genitore della propria quota, detratto il beneficio fiscale. 10) dare atto che le parti dichiarano di aver tra loro definito ogni rapporto patrimoniale e pretesa tra le stesse pendente relativa ai figli, ivi comprese le quote arretrate di assegno unico percepite per gli stessi, non rinunciando tuttavia il sig. al credito a suo favore derivante dalle Pt_1 sentenze penali di condanna a carico della sig.ra 11) dare atto CP_1 che le parti si prestano il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto per i figli e e di ogni altro documento valido ai fini Per_1 Per_3 dell'espatrio, con la precisazione che eventuali viaggi all'estero dovranno rispettare i turni di visite e prelievo di cui ai precedenti punti 3), 4) e 5) e gli obblighi scolastici;
12) spese e compensi della presente procedura integralmente compensate tra le parti con rinuncia dei rispettivi procuratori alla solidarietà professionale ai sensi dell'art. 13 L.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'epigrafato ricorso, , deducendo di aver Parte_1 intrattenuto una relazione more uxorio con e Controparte_1 che da tale unione erano nati i figli (6.3.2017) e Persona_1 Per_2
(11.9.2018), ha adito l'intestato Tribunale per sentir disporre,
[...] nell'ordine: a) l'affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la residenza del padre;
b) la partecipazione dei genitori alle spese straordinarie dei figli nella misura del 50% ciascuno;
c) il riconoscimento dell'assegno unico ed ogni beneficio collegato ai figli a favore esclusivo del ricorrente;
pagina 3 di 6 d) accertare la somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni futura violazione ed inosservanza ai sensi dell'art. 614 bis cod. proc. civ.
Ritualmente costituitasi, , ha chiesto, in Controparte_1 replica: 1) di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei minori, con collocamento presso la madre, con possibilità di alloggiare presso l'abitazione del compagno della stessa, sita in Buja (UD); 2) di fissare la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, con mantenimento diretto nei periodi di spettanza;
3) di riconoscere l'assegno unico per i figli al 50% ciascuno;
4) di disporre valutazione sulla personalità dei familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla nonna paterna.
All'udienza del 11.11.2025, le parti hanno riferito la possibilità di definire la lite con conclusioni congiunte, poi effettivamente depositate entro il termine del 1.12.2025 loro concesso, essendosi prevista, per quella successiva data, la trattazione cartolare della relativa udienza.
Su questi essenziali presupposti, essendo la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, la stessa è stata conseguentemente rimessa al Collegio.
Il Collegio, preso atto della cessazione della relazione affettiva tra le parti e dell'impossibilità di ricreare l'originaria unione spirituale della coppia, non ravvisa motivi ostativi all'omologa dell'accordo, ritenendo che le pattuizioni intervenute tra le parti siano conformi agli interessi morali e materiali dei figli minori e . Di tali pattuizioni, così come Per_1 Per_2 riprodotte in dispositivo, occorre quindi prendere favorevolmente atto. La natura del procedimento impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di IN, 1^ Sezione civile, nella sopra intestata composizione, definitivamente nella causa civile n. 2543/2023:
▪ OMOLOGA l'accordo intercorso tra i genitori e Parte_1 [...]
e, per l'effetto, dispone che l'affidamento ed il Controparte_1
pagina 4 di 6 mantenimento di e sia così Persona_1 Persona_2 disciplinato:
1. affidamento condiviso dei figli minori e Persona_1 Per_2
. I genitori continueranno ad esercitare sugli stessi la
[...] responsabilità genitoriale e ad occuparsi della loro cura, educazione e istruzione, assumendo di comune accordo in suo favore le decisioni di maggiore interesse, disponendo che per le questioni di ordinaria amministrazione esercitino separatamente la responsabilità genitoriale nei rispettivi periodi di convivenza con i figli;
2. collocazione e residenza dei figli presso il padre sig. ; Parte_1
3. soggiorno dei figli e presso i genitori a settimane Per_1 Per_2 alterne dal venerdì al termine della scuola/centro estivo (ovvero dalla madre, comunque, entro le ore 16.00) fino al venerdì mattina della settimana successiva con accompagnamento a scuola/centro estivo
(ovvero alle ore 8.00 presso la madre), con riconoscimento della facoltà per il genitore presso cui non soggiornano di parlare con i figli ogni giorno;
4. i figli trascorreranno con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie e pasquali nel rispetto del criterio dell'alternanza tra i genitori del periodo
23 - 30 dicembre e 31 dicembre – 6 gennaio;
5. durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con i figli quindici giorni anche consecutivi in periodi da concordare previamente tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno;
6. le spese ordinarie sono sostenute dai genitori durante il rispettivo pernotto dei figli presso la propria abitazione, con la precisazione che il sig. anticiperà le spese per la mensa scolastica dei figli Pt_1
(mandato di pagamento a suo nome), con rimborso della quota del 50%
(calcolata sull'importo al netto delle detrazioni) da parte della sig.ra a semplice richiesta;
CP_1
7. le spese straordinarie dei figli, così come previste e disciplinate dal
Regola mento dell'Osservatorio di Famiglia adottato dal Tribunale di pagina 5 di 6 IN (Prot. n. 3477/2015 dd. 28.08.2015), che le parti danno atto di conoscere, vengono ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
8. l'assegno unico (o il contributo che lo Stato erogherà in sostituzione dell'assegno unico), così come ogni altro beneficio erogato dallo Stato
e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico o Privato, è assegnato ad entrambi i genitori al 50%, eccezion fatta per le spese di mensa scolastica come da precedente punto 6);
9. le detrazioni fiscali sono beneficiate dal coniuge che ha sostenuto la spesa, salvo eventuale rimborso da parte dell'altro genitore della propria quota, detratto il beneficio fiscale.
10. le parti dichiarano di aver tra loro definito ogni rapporto patrimoniale e pretesa tra le stesse pendente relativa ai figli, ivi comprese le quote arretrate di assegno unico percepite per gli stessi, non rinunciando tuttavia il sig. al credito a suo favore derivante dalle Pt_1 sentenze penali di condanna a carico della sig.ra CP_1
11. le parti si prestano il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto per i figli e e di ogni altro documento valido ai Per_1 Per_3 fini dell'espatrio, con la precisazione che eventuali viaggi all'estero dovranno rispettare i turni di visite e prelievo di cui ai precedenti punti
3), 4) e 5) e gli obblighi scolastici;
▪ COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente procedimento, prendendo atto della rinuncia dei rispettivi procuratori alla solidarietà professionale ai sensi dell'art. 13 L.P..
Così deciso in IN, nella Camera di Consiglio del 15.12.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria ANTONINI Il Giudice Est.
dr. Fabio LUONGO
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di IN, 1^ Sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice rel.
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2543/2023 promossa con ricorso depositato ex art. 473-bis.47 cod. proc. civ. il 31.8.2023
DA
(Cod. Fisc. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 dom. Michele Lanzutti, come da mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. dom. Chiara Zampolini, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di IN,
- intervenuto -
pagina 1 di 6 OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 1.12.2025, a seguito del deposito di note scritte riportanti le seguenti:
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1) confermare l'affido condiviso dei figli minori e Persona_1 Per_2
. I genitori continueranno ad esercitare sugli stessi la responsabilità
[...] genitoriale e ad occuparsi della loro cura, educazione e istruzione, assumendo di comune accordo in suo favore le decisioni di maggiore interesse, disponendo che per le questioni di ordinaria amministrazione esercitino separatamente la responsabilità genitoriale nei rispettivi periodi di convivenza con i figli;
2) confermare la collocazione e la residenza dei figli presso il padre sig.
[...]
; 3) disporre che i figli e soggiornino presso i genitori Pt_1 Per_1 Per_2
a settimane alterne dal venerdì al termine della scuola/centro estivo (ovvero dalla madre, comunque, entro le ore 16.00) fino al venerdì mattina della settimana successiva con accompagnamento a scuola/centro estivo (ovvero alle ore 8.00 presso la madre), con riconoscimento della facoltà per il genitore presso cui non soggiornano di parlare con i figli ogni giorno;
4) disporre che i figli trascorrano con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie e pasquali nel rispetto del criterio dell'alternanza tra i genitori del periodo 23 - 30 dicembre e 31 dicembre – 6 gennaio;
5) disporre che durante le vacanze estive ciascun genitore trascorra con i figli quindici giorni anche consecutivi in periodi da concordare previamente tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno;
6) disporre che le spese ordinarie siano sostenute dai genitori durante il rispettivo pernotto dei figli presso la propria abitazione, con la precisazione che il sig. anticiperà le spese per la mensa scolastica dei figli Pt_1
(mandato di pagamento a suo nome), con rimborso della quota del 50%
(calcolata sull'importo al netto delle detrazioni) da parte della sig.ra
[...]
a semplice richiesta;
7) disporre che le spese straordinarie dei figli, CP_1 così come previste e disciplinate dal Regola mento dell'Osservatorio di Famiglia pagina 2 di 6 adottato dal Tribunale di IN (Prot. n. 3477/2015 dd. 28.08.2015), che le parti danno atto di conoscere, vengano ripartite tra i genitori nella misura del
50% ciascuno;
8) disporre che l'assegno unico (o il contributo che lo Stato erogherà in sostituzione dell'assegno unico), così come ogni altro beneficio erogato dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico o Privato, sia assegnato ad entrambi i genitori al 50%, eccezion fatta per le spese di mensa scolastica come da precedente punto 6); 9) disporre che le detrazioni fiscali siano beneficiate dal coniuge che ha sostenuto la spesa, salvo eventuale rimborso da parte dell'altro genitore della propria quota, detratto il beneficio fiscale. 10) dare atto che le parti dichiarano di aver tra loro definito ogni rapporto patrimoniale e pretesa tra le stesse pendente relativa ai figli, ivi comprese le quote arretrate di assegno unico percepite per gli stessi, non rinunciando tuttavia il sig. al credito a suo favore derivante dalle Pt_1 sentenze penali di condanna a carico della sig.ra 11) dare atto CP_1 che le parti si prestano il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto per i figli e e di ogni altro documento valido ai fini Per_1 Per_3 dell'espatrio, con la precisazione che eventuali viaggi all'estero dovranno rispettare i turni di visite e prelievo di cui ai precedenti punti 3), 4) e 5) e gli obblighi scolastici;
12) spese e compensi della presente procedura integralmente compensate tra le parti con rinuncia dei rispettivi procuratori alla solidarietà professionale ai sensi dell'art. 13 L.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'epigrafato ricorso, , deducendo di aver Parte_1 intrattenuto una relazione more uxorio con e Controparte_1 che da tale unione erano nati i figli (6.3.2017) e Persona_1 Per_2
(11.9.2018), ha adito l'intestato Tribunale per sentir disporre,
[...] nell'ordine: a) l'affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la residenza del padre;
b) la partecipazione dei genitori alle spese straordinarie dei figli nella misura del 50% ciascuno;
c) il riconoscimento dell'assegno unico ed ogni beneficio collegato ai figli a favore esclusivo del ricorrente;
pagina 3 di 6 d) accertare la somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni futura violazione ed inosservanza ai sensi dell'art. 614 bis cod. proc. civ.
Ritualmente costituitasi, , ha chiesto, in Controparte_1 replica: 1) di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei minori, con collocamento presso la madre, con possibilità di alloggiare presso l'abitazione del compagno della stessa, sita in Buja (UD); 2) di fissare la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, con mantenimento diretto nei periodi di spettanza;
3) di riconoscere l'assegno unico per i figli al 50% ciascuno;
4) di disporre valutazione sulla personalità dei familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla nonna paterna.
All'udienza del 11.11.2025, le parti hanno riferito la possibilità di definire la lite con conclusioni congiunte, poi effettivamente depositate entro il termine del 1.12.2025 loro concesso, essendosi prevista, per quella successiva data, la trattazione cartolare della relativa udienza.
Su questi essenziali presupposti, essendo la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, la stessa è stata conseguentemente rimessa al Collegio.
Il Collegio, preso atto della cessazione della relazione affettiva tra le parti e dell'impossibilità di ricreare l'originaria unione spirituale della coppia, non ravvisa motivi ostativi all'omologa dell'accordo, ritenendo che le pattuizioni intervenute tra le parti siano conformi agli interessi morali e materiali dei figli minori e . Di tali pattuizioni, così come Per_1 Per_2 riprodotte in dispositivo, occorre quindi prendere favorevolmente atto. La natura del procedimento impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di IN, 1^ Sezione civile, nella sopra intestata composizione, definitivamente nella causa civile n. 2543/2023:
▪ OMOLOGA l'accordo intercorso tra i genitori e Parte_1 [...]
e, per l'effetto, dispone che l'affidamento ed il Controparte_1
pagina 4 di 6 mantenimento di e sia così Persona_1 Persona_2 disciplinato:
1. affidamento condiviso dei figli minori e Persona_1 Per_2
. I genitori continueranno ad esercitare sugli stessi la
[...] responsabilità genitoriale e ad occuparsi della loro cura, educazione e istruzione, assumendo di comune accordo in suo favore le decisioni di maggiore interesse, disponendo che per le questioni di ordinaria amministrazione esercitino separatamente la responsabilità genitoriale nei rispettivi periodi di convivenza con i figli;
2. collocazione e residenza dei figli presso il padre sig. ; Parte_1
3. soggiorno dei figli e presso i genitori a settimane Per_1 Per_2 alterne dal venerdì al termine della scuola/centro estivo (ovvero dalla madre, comunque, entro le ore 16.00) fino al venerdì mattina della settimana successiva con accompagnamento a scuola/centro estivo
(ovvero alle ore 8.00 presso la madre), con riconoscimento della facoltà per il genitore presso cui non soggiornano di parlare con i figli ogni giorno;
4. i figli trascorreranno con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie e pasquali nel rispetto del criterio dell'alternanza tra i genitori del periodo
23 - 30 dicembre e 31 dicembre – 6 gennaio;
5. durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con i figli quindici giorni anche consecutivi in periodi da concordare previamente tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno;
6. le spese ordinarie sono sostenute dai genitori durante il rispettivo pernotto dei figli presso la propria abitazione, con la precisazione che il sig. anticiperà le spese per la mensa scolastica dei figli Pt_1
(mandato di pagamento a suo nome), con rimborso della quota del 50%
(calcolata sull'importo al netto delle detrazioni) da parte della sig.ra a semplice richiesta;
CP_1
7. le spese straordinarie dei figli, così come previste e disciplinate dal
Regola mento dell'Osservatorio di Famiglia adottato dal Tribunale di pagina 5 di 6 IN (Prot. n. 3477/2015 dd. 28.08.2015), che le parti danno atto di conoscere, vengono ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
8. l'assegno unico (o il contributo che lo Stato erogherà in sostituzione dell'assegno unico), così come ogni altro beneficio erogato dallo Stato
e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico o Privato, è assegnato ad entrambi i genitori al 50%, eccezion fatta per le spese di mensa scolastica come da precedente punto 6);
9. le detrazioni fiscali sono beneficiate dal coniuge che ha sostenuto la spesa, salvo eventuale rimborso da parte dell'altro genitore della propria quota, detratto il beneficio fiscale.
10. le parti dichiarano di aver tra loro definito ogni rapporto patrimoniale e pretesa tra le stesse pendente relativa ai figli, ivi comprese le quote arretrate di assegno unico percepite per gli stessi, non rinunciando tuttavia il sig. al credito a suo favore derivante dalle Pt_1 sentenze penali di condanna a carico della sig.ra CP_1
11. le parti si prestano il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto per i figli e e di ogni altro documento valido ai Per_1 Per_3 fini dell'espatrio, con la precisazione che eventuali viaggi all'estero dovranno rispettare i turni di visite e prelievo di cui ai precedenti punti
3), 4) e 5) e gli obblighi scolastici;
▪ COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente procedimento, prendendo atto della rinuncia dei rispettivi procuratori alla solidarietà professionale ai sensi dell'art. 13 L.P..
Così deciso in IN, nella Camera di Consiglio del 15.12.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria ANTONINI Il Giudice Est.
dr. Fabio LUONGO
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